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Sentenza 6 luglio 2025
Sentenza 6 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 06/07/2025, n. 2918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2918 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del 17.6.2025 con il deposito di note nel termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni precisate come in atti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11982/2023 R.G,
PROMOSSA DA
, nato Catania il 5.5.1974, ivi residente in [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliato in S. G. La Punta (CT), via Sorrento n. 4, presso lo studio C.F._1
dell'avv. Giovanna Trovato, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
, c.f. , con sede in Roma Via G. Grezer n. 14, in persona Controparte_1 P.IVA_1
del responsabile p.t., , rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Elisabetta Controparte_2
Schillaci; Resistente
E CONTRO
, c.f. con sede in Roma, in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2
rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Catania piazza della Repubblica n. 26 - Avvocatura sede provinciale rappresentato e difeso dall'avv. Livia Gaezza per mandato generale alle liti n. 37875/7313 CP_3
del 22.3.2024 in notaio di Fiumicino (RM); Resistente Per_1
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.11.2023, il ricorrente in epigrafe indicato ha adito il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
29320229020089609, notificata il 2.11.2023, con cui ha intimato il Controparte_4
pagamento di complessivi € 81.888,31, in relazione ai debiti portati dai seguenti titoli:
1. cartella n. 29320110029121532000, notificata il 6.6.2011, relativa a Contributi IVS anno 2010;
2. avviso di addebito n. 59320120004041830000, notificato il 16.10.2012 per contributi IVS anno 2011; 3. avviso di addebito n. 59320120007170367000, notificato il 31.1.2013 per contributi IVS anno 2012;
4. avviso di addebito n. 59320120007496574000, notificato il 14.1.2013 per contributi gestione lavoratori dello spettacolo anno 2011;
5. avviso di addebito n. 59320120007496675000, notificato il 14.1.2013 per contributi gestione lavoratori dello spettacolo anno 2011;
6. avviso di addebito n. 59320120007496776000, notificato il 14.1.2013 per contributi gestione lavoratori dello spettacolo anno 2011;
7. avviso di addebito n. 59320120007496877000, notificato il 14.1.2013 per contributi gestione lavoratori dello spettacolo anno 2011;
8. avviso di addebito n. 59320140005321249000, notificato il 28.11.2014 per contributi IVS anno 2013;
9. avviso di addebito n. 59320140009446813000, notificato il 14.03.2015 per contributi IVS anno 2014;
10. avviso di addebito n. 59320160007194757000, notificato il 2.12.2016 per contributi IVS anno 2015;
11. avviso di addebito n. 59320160008539722000, notificato il 14.01.2017 per contributi IVS anno 2009;
12. avviso di addebito n. 59320170005626676000, notificato il 10.11.2017 per contributi IVS anno 2016;
13. avviso di addebito n. 59320170006344703000, notificato il 19.11.2017 per contributi IVS anno 2011;
14. avviso di addebito n. 59320180004751247000, notificato il 23.8.2018 per contributi IVS anno 2017;
15. avviso di addebito n. 59320180011296932000 notificato il 23.1.2019 per contributi IVS anno 2018 e
2017;
16. avviso di addebito n. 59320190005505136000 notificato il 7.9.2019 per contributi IVS anno 2018;
17. avviso di addebito n. 59320190010831612000, notificato il 21.2.2020 per contributi IVS anno 2019;
18. avviso di addebito n. 59320210003227612000, notificato l'8.1.2022 per contributi IVS anno 2019.
Parte opponente, rilevando la prescrizione dei crediti portati dai predetti titoli, e comunque l'insussistenza dei crediti relativi ai contributi IVS dal 2012 in poi ed ai contributi obbligatori gestione lavoratori dello spettacolo, ha così concluso: “– in via cautelare: sospendere, anche con decreto inaudita altera parte, sussistendone i gravi motivi di cui sopra, l'esecutorietà dell'atto impugnato e dei relativi ruoli, nonché cartelle di pagamento e avvisi di addebito, oltre ogni atto connesso, presupposto e consequenziale;
- Nel merito: 2)
Accogliere l'opposizione e, per l'effetto, annullare, revocare e dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto atto impugnato, nonché le cartelle di pagamento e avvisi di addebito in esso riportati, oltre ogni atto connesso, annullandone i ruoli e ritenendo non dovute le somme indicate;
3) ritenere l'insussistenza dei presupposti determinanti l'insorgenza dell'omissione contributiva. 4) Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa da distrarre in favore del procuratore antistatario”. Con decreto depositato il 30.11.2023 è stata fissata l'udienza per il 28.5.2024 e contestualmente è stata disposta la sospensione dei provvedimenti impugnati. CP_ Con memoria depositata l'11.5.2024 si è tempestivamente costituito l' eccependo: l'inammissibilità CP_ per tardività e per difetto di legittimazione passiva di rispetto all'opposizione all'intimazione di pagamento, perché gli avvisi di addebito ad essa sottesi e ritualmente notificati sono divenuti inoppugnabili, in quanto non tempestivamente opposti nel termine di cui all'art. 24 d.lgs n. 46/1999, e perché nell'opposizione agli atti esecutivi la legittimazione passiva appartiene all'agente per la riscossione;
l'annullamento automatico ex legge di bilancio 2023 o lo sgravio della maggior parte degli avvisi di addebito sottesi all'opposta intimazione di pagamento;
l'insussistenza di alcuna prescrizione, anche per l'utile interruzione con atti successivi alla notifica degli avvisi di addebito e delle cartelle di pagamento e per effetto della sospensione dei termini di prescrizione per 542 giorni prevista dalla normativa emergenziale del periodo pandemico. CP_ L' ha così concluso: “In via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva CP_ dell' in relazione ai motivi di opposizione per vizi formali ex art. 617 c.p.c. In via principale: -dichiarare
l'inammissibilità dell'avverso ricorso per tardività dello stesso, ex art. 617 c.p.c. e/o ex art. 24 comma 5 del
D. Lgs. 46/1999, ovvero comunque rigettare l'opposizione avversaria proposta ai sensi dell'art. 24 d.lgs.
n.46/1999 e confermare l'intimazione di pagamento impugnata, al netto delle partite debitorie medio tempore oggetto di sgravio e annullamento automatico, ovvero, in subordine, per la parte che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria, ed, ancora, in subordine, disporre la condanna di controparte al pagamento di quanto accertato. -in ordine all'opposizione ai sensi dell'art.615 cpc, decidere secondo giustizia la domanda proposta e di conseguenza, qualora risulti accertata l'intervenuta prescrizione successiva alla notifica degli atti opposti, dichiarare che non ha diritto a procedere Controparte_4
esecutivamente in forza dell'avviso opposto. Ordinare a l'esibizione in giudizio Controparte_4
delle notifiche degli altri atti esecutivi ed intimatori computi successivamente all'iscrizione a ruolo dei crediti.
Con il favore di spese ed onorari di causa ovvero con compensazione, quanto meno parziale, delle stesse, in applicazione dei criteri legali di valutazione della soccombenza reciproca”.
Ha resistito in giudizio , che ha rilevato il proprio difetto di legittimazione Controparte_4
passiva in relazione ai motivi di opposizione relativi al merito della pretesa impositiva, nonché l'interruzione del termine di prescrizione, anche tenuto conto che all'opponente sono state notificate le seguenti intimazioni di pagamento: - n. 29320169008644651000 in data 7/11/2016; – n. 29320229002452357000 in data 7/11/2022; – n. 29320229020089609000 in data 31/10/2023. ha quindi così concluso: “
1. rigettare l'opposizione per le motivazioni tutte di cui in narrativa;
2. CP_5
ritenere e dichiarare l'Ente di Riscossione carente di legittimazione passiva relativamente alle formulate eccezioni nel merito;
3. condannare la ricorrente alle spese e ai compensi di lite da DISTRARSI in favore del sottoscritto procuratore, il quale dichiara di averli anticipati e non riscossi”.
L'udienza del 17.6.2025 è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dal deposito di note e, alla luce delle conclusioni formulate dalle parti come in atti, la causa viene decisa nei termini che seguono.
Allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente - la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere che, secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora si facciano valere motivi che attengano al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, ecc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo, da proporsi, ex art. 24, comma 5, d.lgs. 46/1999, nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica della cartella;
qualora si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99, da proporsi nella forma dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., per la quale non è previsto un termine finale di proposizione della domanda. Infine l'azione va qualificata come opposizione agli atti esecutivi qualora il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento) da proporsi dapprima nel termine di cinque giorni e, dal 1° marzo 2006, di 20 giorni dalla notifica dell'atto (così, ex multis, Cass. sez. lav., 5/9/2019, n.22292).
Con il presente giudizio di opposizione il ricorrente ha mosso censure di merito attinenti alla prescrizione ed all'infondatezza della pretesa creditoria.
Preliminarmente, va dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione agli avvisi di addebito che sono stati interessati dall'annullamento automatico di cui all'art. 1, commi 22 e ss. della l. n.
197/2022 o sono stati oggetto di sgravio. In particolare: 1) l'avviso di addebito n. 59320120007496574000 (Gestione ex ENPALS) è stato oggetto di annullamento automatico ai sensi della legge di bilancio 2023;
2) l'avviso di addebito n. 59320120007496675000 (Gestione ex ENPALS) è stato oggetto di annullamento automatico ai sensi della legge di bilancio 2023;
3) l'avviso di addebito n. 59320120007496776000 (Gestione ex ENPALS) è stato oggetto di annullamento automatico ai sensi della legge di bilancio 2023;
4) l'avviso di addebito n. 59320120007496877000 (Gestione ex ENPALS) è stato oggetto di annullamento automatico ai sensi della legge di bilancio 2023;
5) l'avviso di addebito n. 59320140005321249000 (Gestione Commercianti, III-IV rata 2013) è stato oggetto di sgravio;
6) l'avviso di addebito n. 59320140009446813000 (Gestione Commercianti, I-II rata 2014) è stato oggetto di sgravio;
7) l'avviso di addebito n. 59320160007194757000 (Gestione Commercianti, III-IV rata 2015) è stato oggetto di sgravio;
8) l'avviso di addebito n. 59320170005626676000 (Gestione Commercianti, I-II-III-IV rata 2016) è stata oggetto di sgravio;
9) l'avviso di addebito n. 59320180004751247000 (Gestione Commercianti, I-II-III rata 2017) è stato oggetto di sgravio;
10) l'avviso di addebito n. 59320180011296932000 (Gestione Commercianti, IV rata 2017, I rata 2018) è stato oggetto di sgravio;
11) l'avviso di addebito n. 59320190005505136000 (Gestione Commercianti, II -III rata 2018) è stato oggetto di sgravio;
12) l'avviso di addebito n. 59320190010831612000 (Gestione Commercianti, IV rata 2018, I rata 2019) è stato oggetto di sgravio;
13) l'avviso di addebito n. 59320210003227612000 (Gestione Commercianti, II-III-IV rata 2019) è stato oggetto di sgravio.
I rimanenti atti che formano oggetto dell'intimazione di pagamento impugnata, rispetto ai quali non può dichiararsi cessata la materia del contendere, sono:
a) cartella n. 29320110029121532000 (Gestione Commercianti, Contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale ANNO 2010);
b) avviso di addebito n. 59320120004041830000 (Gestione Commercianti, IV rata 2010, I-II-III rata 2011);
c) avviso di addebito n. 59320120007170367000 (Gestione Commercianti, IV rata 2011, I rata 2012); d) avviso di addebito n. 59320160008539722000 (Gestione Commercianti, Contributi I.V.S. a percentuale sul reddito eccedenti il minimale anno 2009);
e) avviso di addebito n. 59320170006344703000 (Gestione Commercianti, Contributi I.V.S. a percentuale sul reddito eccedenti il minimale anno 2011).
Con particolare riguardo al vizio di omessa notifica degli atti prodromici, la Suprema Corte, dopo aver precisato che, anche in tema di riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie e dei contributi previdenziali, “la correttezza del procedimento di formazione della pretesa esecutiva è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, sicchè l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato”, ha chiarito che “alla stregua del criterio generale di distinzione tra opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi, valido anche quando venga opposta dinanzi al giudice ordinario una cartella di pagamento emessa dall'Agente per la riscossione per pretese diverse da quelle tributarie
(riservate, queste ultime, alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie), si avrà opposizione agli atti esecutivi nel primo caso, quando cioè si farà valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto (la cartella di pagamento) allo scopo di ottenere l'annullamento dell'atto successivo (le intimazioni di pagamento), poiché si tratterà di vizio formale di quest'ultimo denunciabile ai sensi dell'art. 617 c.p.c.; si avrà opposizione all'esecuzione nel secondo caso, quando la deduzione della mancanza di notificazione della cartella di pagamento è strumentale alla contestazione della pretesa esecutiva dell'ente impositore, della quale il destinatario assume di non essere previamente venuto a conoscenza proprio in conseguenza della mancata notificazione della cartella esattoriale” (Cass. 13.5.2014, n. 10326).
Parte opponente ha rilevato che le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito non sono stati notificati, per cui è maturata la prescrizione quinquennale. CP_ Dalla documentazione prodotta in atti dal e dall' risulta che: CP_5
- la cartella di pagamento n. 29320110029121532000 risulta essere stata notificata il 6.6.2011;
- l'avviso di addebito n. 59320120004041830000 risulta essere stato notificato il 16.10.2012;
- l'avviso di addebito n. 59320120007170367000 la notifica non vi è prova che si sia perfezionata;
- l'avviso di addebito n. 59320160008539722000 risulta essere stato notificato il 14.1.2017;
- l'avviso di addebito n. 59320170006344703000 risulta essere stato notificato il 19.11.2017.
Da ciò consegue che, relativamente all'avviso di addebito n. 59320120007170367000 (Gestione
Commercianti, IV rata 2011, I rata 2012), risulta maturato il termine di prescrizione quinquennale alla data (2.11.2023) di notifica dell'intimazione di pagamento opposta, non risultando tempestivamente notificati atti interruttivi intermedi.
Sul punto, ha dedotto che, prima dell'intimazione di pagamento opposta, ha notificato all'opponente, CP_5
in data 7/11/2016, l'avviso di intimazione n. 29320169008644651000 e, in data 7/11/2022, l'avviso di intimazione n. 29320229002452357000.
Tuttavia, la documentazione prodotta da è inidonea a fornire prova della dedotta interruzione del CP_5
termine di prescrizione, in quanto il predetto resistente risulta aver prodotto solo degli avvisi di ricevimento delle notifiche, ma non anche copia degli atti che sono stati in concreto notificati, con la conseguenza che non è possibile evincere il contenuto degli atti notificati e, in particolare, la riferibilità delle richieste di pagamento proprio al credito di cui all'avviso di addebito n. 59320120007170367000.
Relativamente alla cartella di pagamento n. 29320110029121532000, notificata il 6.6.2011, ed agli avvisi di addebito n. 59320120004041830000, notificato il 16.10.2012; n. 59320160008539722000, notificato il
14.1.2017 e n. 59320170006344703000, notificato il 19.11.2017, essi sono stati notificati all'opponente nelle date suindicate, per cui, poiché “in tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine prescritto dal quinto comma dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, per proporre opposizione nel merito onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione
e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo” (Cass. 23.10.2012 n.18145), la doglianza di merito relativa all'estinzione della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione prima della notifica degli atti impositivi è inammissibile, perché tardivamente proposta oltre il termine di quaranta giorni di cui all'art. 24 comma 5 d.lgs. n.46/1999, applicabile anche all'avviso di addebito ex art. 30 d.l. n. 78/2010.
In questo senso, la Suprema Corte ha affermato: “In tema di avviso di addebito per il mancato pagamento di contributi previdenziali, l'opposizione all'esecuzione è esperibile per dedurre fatti estintivi della pretesa contributiva verificatisi dopo la notifica dell'avviso e non per far valere vizi di merito riguardanti l'originaria esistenza del credito, per i quali l'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, riferibile anche all'avviso di addebito ex art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, prevede il mezzo dell'opposizione proponibile entro il termine di quaranta giorni dalla data di notifica del titolo” (Cass. Sez. Lav. 22.3.2023 n. 8198).
Peraltro, l'omessa notifica è stata posta a fondamento della doglianza relativa alla maturata prescrizione quinquennale, e non quale vizio formale della procedura, con la conseguenza che non trova applicazione il termine di decadenza di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c., trattandosi nella specie di opposizione all'esecuzione, non soggetta a termini di decadenza. Per il periodo successivo alla notifica della cartella n.29320110029121532000 e degli avvisi di addebito n.59320120004041830000 e n.59320160008539722000, non risultano tempestivamente notificati atti interruttivi della prescrizione precedenti all'intimazione di pagamento opposta, attesa – come detto –
l'inidoneità della documentazione prodotta da (avvisi di ricevimento dei dedotti avvisi di intimazione CP_5
n.29320169008644651000 e n.29320229002452357000, senza copia dei relativi atti) a provare che le richieste di pagamento notificate al ricorrente fossero riferibili proprio ai crediti di cui alla cartella ed all'avviso di addebito suindicati.
Con riferimento all'avviso di addebito n. 59320170006344703000, notificato il 19.11.2017, alcuna prescrizione successiva risulta intervenuta, atteso che non era maturato il termine di prescrizione quinquennale alla data (2.11.2023) di notifica dell'intimazione di pagamento opposta, tenuto conto della sospensione del predetto termine per complessivi 542 giorni prevista dalla normativa emergenziale.
Infatti, nel calcolare il termine di prescrizione deve tenersi conto della sospensione dei termini di prescrizione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, dovendosi pertanto aggiungere un anno, cinque mesi e
23 giorni al termine finale di prescrizione (v. sentenza n. 292/2023 del Trib. di Catania), pari a complessivi
542 giorni.
Per quanto sopra esposto l'opposizione è solo parzialmente fondata.
Tenuto conto dell'accoglimento parziale delle domande, della normativa intervenuta che ha disposto l'annullamento della maggior parte dei debiti oggetto degli atti impugnati e dello sgravio di altri atti CP_ impositivi, le spese processuali, come liquidate in dispositivo, sono compensate tra il ricorrente e l' e tra tale ente e mentre tra il ricorrente ed sono per metà compensate e per metà poste a carico CP_5 CP_5
di quest'ultimo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine ai crediti portati dagli avvisi di addebito n.
59320120007496574000, n. 59320120007496675000, n. 59320120007496776000, n.
59320120007496877000, n. 59320140005321249000, n. 59320140009446813000, n.
59320160007194757000, n. 59320170005626676000, n. 59320180004751247000, n.
59320180011296932000, n. 59320190005505136000, n. 59320190010831612000, n.
59320210003227612000, in quanto oggetto di sgravio o di annullamento ex art. 1 commi 22 e ss. l. n.
197/2022; in parziale accoglimento dell'opposizione, annulla la cartella di pagamento n. 29320110029121532000 e gli avvisi di addebito n. 59320120007170367000, n. 59320120004041830000 e n. 59320160008539722000; rigetta per il resto l'opposizione, dichiarando l'efficacia dell'intimazione di pagamento opposta relativamente all'avviso di addebito n. 59320170006344703000; condanna a rifondere al ricorrente, con distrazione al difensore ex art. Controparte_4
93 c.p.c., metà delle spese processuali, che si liquidano, nell'intero, in € 4.200,00, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA, e compensa le spese di lite tra le medesime parti per la restante metà del predetto importo;
CP_ compensa le spese processuali tra il ricorrente e l e tra quest'ultimo e CP_5
Catania, 6.7.2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del 17.6.2025 con il deposito di note nel termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni precisate come in atti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11982/2023 R.G,
PROMOSSA DA
, nato Catania il 5.5.1974, ivi residente in [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliato in S. G. La Punta (CT), via Sorrento n. 4, presso lo studio C.F._1
dell'avv. Giovanna Trovato, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
, c.f. , con sede in Roma Via G. Grezer n. 14, in persona Controparte_1 P.IVA_1
del responsabile p.t., , rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Elisabetta Controparte_2
Schillaci; Resistente
E CONTRO
, c.f. con sede in Roma, in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2
rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Catania piazza della Repubblica n. 26 - Avvocatura sede provinciale rappresentato e difeso dall'avv. Livia Gaezza per mandato generale alle liti n. 37875/7313 CP_3
del 22.3.2024 in notaio di Fiumicino (RM); Resistente Per_1
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.11.2023, il ricorrente in epigrafe indicato ha adito il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
29320229020089609, notificata il 2.11.2023, con cui ha intimato il Controparte_4
pagamento di complessivi € 81.888,31, in relazione ai debiti portati dai seguenti titoli:
1. cartella n. 29320110029121532000, notificata il 6.6.2011, relativa a Contributi IVS anno 2010;
2. avviso di addebito n. 59320120004041830000, notificato il 16.10.2012 per contributi IVS anno 2011; 3. avviso di addebito n. 59320120007170367000, notificato il 31.1.2013 per contributi IVS anno 2012;
4. avviso di addebito n. 59320120007496574000, notificato il 14.1.2013 per contributi gestione lavoratori dello spettacolo anno 2011;
5. avviso di addebito n. 59320120007496675000, notificato il 14.1.2013 per contributi gestione lavoratori dello spettacolo anno 2011;
6. avviso di addebito n. 59320120007496776000, notificato il 14.1.2013 per contributi gestione lavoratori dello spettacolo anno 2011;
7. avviso di addebito n. 59320120007496877000, notificato il 14.1.2013 per contributi gestione lavoratori dello spettacolo anno 2011;
8. avviso di addebito n. 59320140005321249000, notificato il 28.11.2014 per contributi IVS anno 2013;
9. avviso di addebito n. 59320140009446813000, notificato il 14.03.2015 per contributi IVS anno 2014;
10. avviso di addebito n. 59320160007194757000, notificato il 2.12.2016 per contributi IVS anno 2015;
11. avviso di addebito n. 59320160008539722000, notificato il 14.01.2017 per contributi IVS anno 2009;
12. avviso di addebito n. 59320170005626676000, notificato il 10.11.2017 per contributi IVS anno 2016;
13. avviso di addebito n. 59320170006344703000, notificato il 19.11.2017 per contributi IVS anno 2011;
14. avviso di addebito n. 59320180004751247000, notificato il 23.8.2018 per contributi IVS anno 2017;
15. avviso di addebito n. 59320180011296932000 notificato il 23.1.2019 per contributi IVS anno 2018 e
2017;
16. avviso di addebito n. 59320190005505136000 notificato il 7.9.2019 per contributi IVS anno 2018;
17. avviso di addebito n. 59320190010831612000, notificato il 21.2.2020 per contributi IVS anno 2019;
18. avviso di addebito n. 59320210003227612000, notificato l'8.1.2022 per contributi IVS anno 2019.
Parte opponente, rilevando la prescrizione dei crediti portati dai predetti titoli, e comunque l'insussistenza dei crediti relativi ai contributi IVS dal 2012 in poi ed ai contributi obbligatori gestione lavoratori dello spettacolo, ha così concluso: “– in via cautelare: sospendere, anche con decreto inaudita altera parte, sussistendone i gravi motivi di cui sopra, l'esecutorietà dell'atto impugnato e dei relativi ruoli, nonché cartelle di pagamento e avvisi di addebito, oltre ogni atto connesso, presupposto e consequenziale;
- Nel merito: 2)
Accogliere l'opposizione e, per l'effetto, annullare, revocare e dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto atto impugnato, nonché le cartelle di pagamento e avvisi di addebito in esso riportati, oltre ogni atto connesso, annullandone i ruoli e ritenendo non dovute le somme indicate;
3) ritenere l'insussistenza dei presupposti determinanti l'insorgenza dell'omissione contributiva. 4) Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa da distrarre in favore del procuratore antistatario”. Con decreto depositato il 30.11.2023 è stata fissata l'udienza per il 28.5.2024 e contestualmente è stata disposta la sospensione dei provvedimenti impugnati. CP_ Con memoria depositata l'11.5.2024 si è tempestivamente costituito l' eccependo: l'inammissibilità CP_ per tardività e per difetto di legittimazione passiva di rispetto all'opposizione all'intimazione di pagamento, perché gli avvisi di addebito ad essa sottesi e ritualmente notificati sono divenuti inoppugnabili, in quanto non tempestivamente opposti nel termine di cui all'art. 24 d.lgs n. 46/1999, e perché nell'opposizione agli atti esecutivi la legittimazione passiva appartiene all'agente per la riscossione;
l'annullamento automatico ex legge di bilancio 2023 o lo sgravio della maggior parte degli avvisi di addebito sottesi all'opposta intimazione di pagamento;
l'insussistenza di alcuna prescrizione, anche per l'utile interruzione con atti successivi alla notifica degli avvisi di addebito e delle cartelle di pagamento e per effetto della sospensione dei termini di prescrizione per 542 giorni prevista dalla normativa emergenziale del periodo pandemico. CP_ L' ha così concluso: “In via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva CP_ dell' in relazione ai motivi di opposizione per vizi formali ex art. 617 c.p.c. In via principale: -dichiarare
l'inammissibilità dell'avverso ricorso per tardività dello stesso, ex art. 617 c.p.c. e/o ex art. 24 comma 5 del
D. Lgs. 46/1999, ovvero comunque rigettare l'opposizione avversaria proposta ai sensi dell'art. 24 d.lgs.
n.46/1999 e confermare l'intimazione di pagamento impugnata, al netto delle partite debitorie medio tempore oggetto di sgravio e annullamento automatico, ovvero, in subordine, per la parte che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria, ed, ancora, in subordine, disporre la condanna di controparte al pagamento di quanto accertato. -in ordine all'opposizione ai sensi dell'art.615 cpc, decidere secondo giustizia la domanda proposta e di conseguenza, qualora risulti accertata l'intervenuta prescrizione successiva alla notifica degli atti opposti, dichiarare che non ha diritto a procedere Controparte_4
esecutivamente in forza dell'avviso opposto. Ordinare a l'esibizione in giudizio Controparte_4
delle notifiche degli altri atti esecutivi ed intimatori computi successivamente all'iscrizione a ruolo dei crediti.
Con il favore di spese ed onorari di causa ovvero con compensazione, quanto meno parziale, delle stesse, in applicazione dei criteri legali di valutazione della soccombenza reciproca”.
Ha resistito in giudizio , che ha rilevato il proprio difetto di legittimazione Controparte_4
passiva in relazione ai motivi di opposizione relativi al merito della pretesa impositiva, nonché l'interruzione del termine di prescrizione, anche tenuto conto che all'opponente sono state notificate le seguenti intimazioni di pagamento: - n. 29320169008644651000 in data 7/11/2016; – n. 29320229002452357000 in data 7/11/2022; – n. 29320229020089609000 in data 31/10/2023. ha quindi così concluso: “
1. rigettare l'opposizione per le motivazioni tutte di cui in narrativa;
2. CP_5
ritenere e dichiarare l'Ente di Riscossione carente di legittimazione passiva relativamente alle formulate eccezioni nel merito;
3. condannare la ricorrente alle spese e ai compensi di lite da DISTRARSI in favore del sottoscritto procuratore, il quale dichiara di averli anticipati e non riscossi”.
L'udienza del 17.6.2025 è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dal deposito di note e, alla luce delle conclusioni formulate dalle parti come in atti, la causa viene decisa nei termini che seguono.
Allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente - la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere che, secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora si facciano valere motivi che attengano al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, ecc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo, da proporsi, ex art. 24, comma 5, d.lgs. 46/1999, nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica della cartella;
qualora si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99, da proporsi nella forma dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., per la quale non è previsto un termine finale di proposizione della domanda. Infine l'azione va qualificata come opposizione agli atti esecutivi qualora il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento) da proporsi dapprima nel termine di cinque giorni e, dal 1° marzo 2006, di 20 giorni dalla notifica dell'atto (così, ex multis, Cass. sez. lav., 5/9/2019, n.22292).
Con il presente giudizio di opposizione il ricorrente ha mosso censure di merito attinenti alla prescrizione ed all'infondatezza della pretesa creditoria.
Preliminarmente, va dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione agli avvisi di addebito che sono stati interessati dall'annullamento automatico di cui all'art. 1, commi 22 e ss. della l. n.
197/2022 o sono stati oggetto di sgravio. In particolare: 1) l'avviso di addebito n. 59320120007496574000 (Gestione ex ENPALS) è stato oggetto di annullamento automatico ai sensi della legge di bilancio 2023;
2) l'avviso di addebito n. 59320120007496675000 (Gestione ex ENPALS) è stato oggetto di annullamento automatico ai sensi della legge di bilancio 2023;
3) l'avviso di addebito n. 59320120007496776000 (Gestione ex ENPALS) è stato oggetto di annullamento automatico ai sensi della legge di bilancio 2023;
4) l'avviso di addebito n. 59320120007496877000 (Gestione ex ENPALS) è stato oggetto di annullamento automatico ai sensi della legge di bilancio 2023;
5) l'avviso di addebito n. 59320140005321249000 (Gestione Commercianti, III-IV rata 2013) è stato oggetto di sgravio;
6) l'avviso di addebito n. 59320140009446813000 (Gestione Commercianti, I-II rata 2014) è stato oggetto di sgravio;
7) l'avviso di addebito n. 59320160007194757000 (Gestione Commercianti, III-IV rata 2015) è stato oggetto di sgravio;
8) l'avviso di addebito n. 59320170005626676000 (Gestione Commercianti, I-II-III-IV rata 2016) è stata oggetto di sgravio;
9) l'avviso di addebito n. 59320180004751247000 (Gestione Commercianti, I-II-III rata 2017) è stato oggetto di sgravio;
10) l'avviso di addebito n. 59320180011296932000 (Gestione Commercianti, IV rata 2017, I rata 2018) è stato oggetto di sgravio;
11) l'avviso di addebito n. 59320190005505136000 (Gestione Commercianti, II -III rata 2018) è stato oggetto di sgravio;
12) l'avviso di addebito n. 59320190010831612000 (Gestione Commercianti, IV rata 2018, I rata 2019) è stato oggetto di sgravio;
13) l'avviso di addebito n. 59320210003227612000 (Gestione Commercianti, II-III-IV rata 2019) è stato oggetto di sgravio.
I rimanenti atti che formano oggetto dell'intimazione di pagamento impugnata, rispetto ai quali non può dichiararsi cessata la materia del contendere, sono:
a) cartella n. 29320110029121532000 (Gestione Commercianti, Contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale ANNO 2010);
b) avviso di addebito n. 59320120004041830000 (Gestione Commercianti, IV rata 2010, I-II-III rata 2011);
c) avviso di addebito n. 59320120007170367000 (Gestione Commercianti, IV rata 2011, I rata 2012); d) avviso di addebito n. 59320160008539722000 (Gestione Commercianti, Contributi I.V.S. a percentuale sul reddito eccedenti il minimale anno 2009);
e) avviso di addebito n. 59320170006344703000 (Gestione Commercianti, Contributi I.V.S. a percentuale sul reddito eccedenti il minimale anno 2011).
Con particolare riguardo al vizio di omessa notifica degli atti prodromici, la Suprema Corte, dopo aver precisato che, anche in tema di riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie e dei contributi previdenziali, “la correttezza del procedimento di formazione della pretesa esecutiva è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, sicchè l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato”, ha chiarito che “alla stregua del criterio generale di distinzione tra opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi, valido anche quando venga opposta dinanzi al giudice ordinario una cartella di pagamento emessa dall'Agente per la riscossione per pretese diverse da quelle tributarie
(riservate, queste ultime, alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie), si avrà opposizione agli atti esecutivi nel primo caso, quando cioè si farà valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto (la cartella di pagamento) allo scopo di ottenere l'annullamento dell'atto successivo (le intimazioni di pagamento), poiché si tratterà di vizio formale di quest'ultimo denunciabile ai sensi dell'art. 617 c.p.c.; si avrà opposizione all'esecuzione nel secondo caso, quando la deduzione della mancanza di notificazione della cartella di pagamento è strumentale alla contestazione della pretesa esecutiva dell'ente impositore, della quale il destinatario assume di non essere previamente venuto a conoscenza proprio in conseguenza della mancata notificazione della cartella esattoriale” (Cass. 13.5.2014, n. 10326).
Parte opponente ha rilevato che le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito non sono stati notificati, per cui è maturata la prescrizione quinquennale. CP_ Dalla documentazione prodotta in atti dal e dall' risulta che: CP_5
- la cartella di pagamento n. 29320110029121532000 risulta essere stata notificata il 6.6.2011;
- l'avviso di addebito n. 59320120004041830000 risulta essere stato notificato il 16.10.2012;
- l'avviso di addebito n. 59320120007170367000 la notifica non vi è prova che si sia perfezionata;
- l'avviso di addebito n. 59320160008539722000 risulta essere stato notificato il 14.1.2017;
- l'avviso di addebito n. 59320170006344703000 risulta essere stato notificato il 19.11.2017.
Da ciò consegue che, relativamente all'avviso di addebito n. 59320120007170367000 (Gestione
Commercianti, IV rata 2011, I rata 2012), risulta maturato il termine di prescrizione quinquennale alla data (2.11.2023) di notifica dell'intimazione di pagamento opposta, non risultando tempestivamente notificati atti interruttivi intermedi.
Sul punto, ha dedotto che, prima dell'intimazione di pagamento opposta, ha notificato all'opponente, CP_5
in data 7/11/2016, l'avviso di intimazione n. 29320169008644651000 e, in data 7/11/2022, l'avviso di intimazione n. 29320229002452357000.
Tuttavia, la documentazione prodotta da è inidonea a fornire prova della dedotta interruzione del CP_5
termine di prescrizione, in quanto il predetto resistente risulta aver prodotto solo degli avvisi di ricevimento delle notifiche, ma non anche copia degli atti che sono stati in concreto notificati, con la conseguenza che non è possibile evincere il contenuto degli atti notificati e, in particolare, la riferibilità delle richieste di pagamento proprio al credito di cui all'avviso di addebito n. 59320120007170367000.
Relativamente alla cartella di pagamento n. 29320110029121532000, notificata il 6.6.2011, ed agli avvisi di addebito n. 59320120004041830000, notificato il 16.10.2012; n. 59320160008539722000, notificato il
14.1.2017 e n. 59320170006344703000, notificato il 19.11.2017, essi sono stati notificati all'opponente nelle date suindicate, per cui, poiché “in tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine prescritto dal quinto comma dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, per proporre opposizione nel merito onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione
e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo” (Cass. 23.10.2012 n.18145), la doglianza di merito relativa all'estinzione della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione prima della notifica degli atti impositivi è inammissibile, perché tardivamente proposta oltre il termine di quaranta giorni di cui all'art. 24 comma 5 d.lgs. n.46/1999, applicabile anche all'avviso di addebito ex art. 30 d.l. n. 78/2010.
In questo senso, la Suprema Corte ha affermato: “In tema di avviso di addebito per il mancato pagamento di contributi previdenziali, l'opposizione all'esecuzione è esperibile per dedurre fatti estintivi della pretesa contributiva verificatisi dopo la notifica dell'avviso e non per far valere vizi di merito riguardanti l'originaria esistenza del credito, per i quali l'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, riferibile anche all'avviso di addebito ex art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, prevede il mezzo dell'opposizione proponibile entro il termine di quaranta giorni dalla data di notifica del titolo” (Cass. Sez. Lav. 22.3.2023 n. 8198).
Peraltro, l'omessa notifica è stata posta a fondamento della doglianza relativa alla maturata prescrizione quinquennale, e non quale vizio formale della procedura, con la conseguenza che non trova applicazione il termine di decadenza di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c., trattandosi nella specie di opposizione all'esecuzione, non soggetta a termini di decadenza. Per il periodo successivo alla notifica della cartella n.29320110029121532000 e degli avvisi di addebito n.59320120004041830000 e n.59320160008539722000, non risultano tempestivamente notificati atti interruttivi della prescrizione precedenti all'intimazione di pagamento opposta, attesa – come detto –
l'inidoneità della documentazione prodotta da (avvisi di ricevimento dei dedotti avvisi di intimazione CP_5
n.29320169008644651000 e n.29320229002452357000, senza copia dei relativi atti) a provare che le richieste di pagamento notificate al ricorrente fossero riferibili proprio ai crediti di cui alla cartella ed all'avviso di addebito suindicati.
Con riferimento all'avviso di addebito n. 59320170006344703000, notificato il 19.11.2017, alcuna prescrizione successiva risulta intervenuta, atteso che non era maturato il termine di prescrizione quinquennale alla data (2.11.2023) di notifica dell'intimazione di pagamento opposta, tenuto conto della sospensione del predetto termine per complessivi 542 giorni prevista dalla normativa emergenziale.
Infatti, nel calcolare il termine di prescrizione deve tenersi conto della sospensione dei termini di prescrizione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, dovendosi pertanto aggiungere un anno, cinque mesi e
23 giorni al termine finale di prescrizione (v. sentenza n. 292/2023 del Trib. di Catania), pari a complessivi
542 giorni.
Per quanto sopra esposto l'opposizione è solo parzialmente fondata.
Tenuto conto dell'accoglimento parziale delle domande, della normativa intervenuta che ha disposto l'annullamento della maggior parte dei debiti oggetto degli atti impugnati e dello sgravio di altri atti CP_ impositivi, le spese processuali, come liquidate in dispositivo, sono compensate tra il ricorrente e l' e tra tale ente e mentre tra il ricorrente ed sono per metà compensate e per metà poste a carico CP_5 CP_5
di quest'ultimo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine ai crediti portati dagli avvisi di addebito n.
59320120007496574000, n. 59320120007496675000, n. 59320120007496776000, n.
59320120007496877000, n. 59320140005321249000, n. 59320140009446813000, n.
59320160007194757000, n. 59320170005626676000, n. 59320180004751247000, n.
59320180011296932000, n. 59320190005505136000, n. 59320190010831612000, n.
59320210003227612000, in quanto oggetto di sgravio o di annullamento ex art. 1 commi 22 e ss. l. n.
197/2022; in parziale accoglimento dell'opposizione, annulla la cartella di pagamento n. 29320110029121532000 e gli avvisi di addebito n. 59320120007170367000, n. 59320120004041830000 e n. 59320160008539722000; rigetta per il resto l'opposizione, dichiarando l'efficacia dell'intimazione di pagamento opposta relativamente all'avviso di addebito n. 59320170006344703000; condanna a rifondere al ricorrente, con distrazione al difensore ex art. Controparte_4
93 c.p.c., metà delle spese processuali, che si liquidano, nell'intero, in € 4.200,00, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA, e compensa le spese di lite tra le medesime parti per la restante metà del predetto importo;
CP_ compensa le spese processuali tra il ricorrente e l e tra quest'ultimo e CP_5
Catania, 6.7.2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi