CASS
Sentenza 9 marzo 2023
Sentenza 9 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/03/2023, n. 7042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7042 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 20642/2021 R.G. proposto da: IA AR;
IA EMANUELA, in proprio e nella qualità di eredi di IA CI;
MINELLI GIUSEPPINA, elettivamente domiciliati in Roma, via Flaminia n. 691, presso lo studio del prof. avv. Giuseppe Tinelli dal quale sono rappresentati e difesi, unitamente all’avv. Maurizio De Lorenzi, in virtù di procura speciale allegata al ricorso, – ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, non costituita, - intimata - per la revocazione dell’ordinanza di questa Corte suprema di cassazione n. 12815 del 13 maggio 2021; REVOCAZIONE – AVVISO DI ACCERTAMENTO IRPEF 2004. Civile Sent. Sez. 5 Num. 7042 Anno 2023 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: LENOCI VALENTINO Data pubblicazione: 09/03/2023 R.G. N. 20642/2021 Cons. est. Valentino Lenoci 2 udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell’8 novembre 2022 ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal Consigliere Valentino Lenoci;
dato atto che il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Aldo Ceniccola, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
FATTI DI CAUSA 1. RT AN, RT RD, RT EM e IN IU ricorrevano contro gli avvisi di accertamento relativi ad IRPEF 2004, con i quali - sul presupposto di un altro accertamento a carico della società IE Elettronica s.r.l., della quale essi erano soci, in cui veniva ritenuta l'esistenza di un maggior reddito societario non dichiarato - erano ad essi attribuiti maggiori redditi da partecipazione, rappresentati dagli utili non dichiarati dalla predetta IE Elettronica s.r.l. e distribuiti ai soci. 2. Il maggior reddito attribuito alla IE Elettronica s.r.l. derivava, almeno in parte, a sua volta, dall'accertamento a carico di altra società, la OR s.r.l., della quale la IE era socia, e consisteva quindi nella ritenuta distribuzione al socio del maggior reddito non dichiarato da OR s.r.l. 3. I predetti contribuenti impugnavano gli avvisi di accertamento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma la quale, riuniti i ricorsi, li rigettava in quanto gli accertamenti nei confronti delle due società (OR e IE), che rappresentavano il presupposto degli accertamenti nei confronti delle persone fisiche, erano divenuti definitivi. 4. Interposto gravame dai contribuenti, la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 446/2012 R.G. N. 20642/2021 Cons. est. Valentino Lenoci 3 depositata il 26 giugno 2012, sostanzialmente per il medesimo motivo e per il fatto che la IE Elettronica s.r.l. era una società a ristretta base partecipativa, rigettava l'appello. 5. Avverso tale ultima sentenza proponevano ricorso RT RD, RT AN, RT EM e IN IU, sulla base di undici motivi. La Corte di cassazione – sezione tributaria, con ordinanza n. 12815 del 13 maggio 2021, rigettava il ricorso. 6. Con ricorso ex art. 391-bis cod. proc. civ. RT RD, RT EM (in proprio e quali eredi di RT AN) e IN IU hanno chiesto la revocazione di tale ultima ordinanza, denunziando un duplice errore di fatto ex art. 395, n. 4), cod. proc. civ. Non si è costituita l’Agenzia delle entrate. 7. All’udienza pubblica dell’8 novembre 2022 il consigliere relatore ha svolto la relazione ed il P.M. ed il procuratore delle parti ricorrenti hanno rassegnato le proprie conclusioni a seguito di discussione orale. RAGIONI DELLA DECISIONE 8. Il ricorso per revocazione si fonda su due motivi. 8.1. I ricorrenti deducono, innanzitutto, la sussistenza di un primo errore di fatto revocatorio contenuto nell’ordinanza impugnata in quanto questa Corte, nel respingere il secondo motivo di ricorso nel precedente giudizio di legittimità, ha ritenuto che la mancata impugnazione dell’avviso di accertamento notificato alla IE Elettronica s.r.l. per l’anno 2004 fosse dipesa da una libera scelta (o quanto meno da una negligenza) dei contribuenti, e non invece la conseguenza, pacifica in atti, che la società stessa era stata dichiarata fallita sin dal 6 aprile 2005, e che quindi l’avviso di accertamento R.G. N. 20642/2021 Cons. est. Valentino Lenoci 4 era stato notificato al curatore fallimentare e non anche ai contribuenti. Il motivo di revocazione in oggetto è fondato. Ed invero, in tema di società di capitali, l’avviso di accertamento, se inerente a crediti i cui presupposti siano sorti prima della dichiarazione di fallimento, deve essere notificato non solo al curatore ma anche ai singoli soci, i quali, in quanto percettori di reddito da capitale, sono soggetti passivi del rapporto tributario, ed hanno quindi la possibilità, anche dopo il fallimento, di impugnare l’atto impositivo emesso nei propri confronti (Cass. 7 marzo 2019, n. 6626; Cass. 6 febbraio 2009, n. 2910). In particolare, la notifica al solo curatore del fallimento dell’avviso di accertamento, pur non determinando la nullità dell’avviso notificato ai soci in quanto percettori di reddito da capitale, comporta la possibilità, per ciascuno dei soci medesimi, di contestare in modo autonomo e diretto la pretesa erariale sotto ogni profilo, anche quello della sussistenza stessa degli utili extra-bilancio asseritamente distribuiti “in nero”, senza alcuna limitazione derivanta dalla mancata impugnazione del curatore (o del legale rappresentante). Nel caso di specie, il collegio non si è avveduto della circostanza che la società IE Elettronica s.r.l. era stata dichiarata fallita il 6 aprile 2005, e che l’avviso di accertamento dei redditi extra-contabili era stato notificato nel 2008 alla sola curatela fallimentare, ragion per cui tale avviso era inopponibile ai soci RT/IN, che quindi avrebbero potuto contestare anche l’effettiva sussistenza di tali utili extra-contabili. R.G. N. 20642/2021 Cons. est. Valentino Lenoci 5 8.2. I ricorrenti deducono, altresì, un secondo errore revocatorio, nella parte in cui l’ordinanza di questa Corte n. 12815/2021 non ha tenuto conto della circostanza che le quote di partecipazione della società OR s.r.l., controllata dalla IE Elettronica s.r.l. nel 2004, fossero state cedute a terzi nel 2006 dalla curatela fallimentare, e che quindi, anche in tal caso, l’avviso di accertamento era inopponibile ai soci della IE Elettronica. Anche tale motivo è fondato. E’ indubbio che, al momento della notificazione dell’emissione dell’avviso di accertamento nei confronti della OR s.r.l., il curatore del fallimento IE Elettronica s.r.l. avesse ceduto le quote della controllata OR s.r.l. (già Visa Electronics s.r.l.) a terzi, giusta atto per notar AN Giuliani del 28 febbraio 2006. Tale elemento di fatto non è stato minimamente preso in considerazione da questa Corte nell’ordinanza odiernamente impugnata, che ha fondato la propria decisione unicamente sulla mancata impugnazione dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della OR s.r.l., senza tenere conto che, anche in tal caso, tale avviso di accertamento era inopponibile della IE Elettronica s.r.l., in quanto a loro giammai notificato. 9. L’ordinanza impugnata deve quindi, in parte qua, essere revocata, e da ciò consegue l’accoglimento dei primi due motivi di ricorso avverso la sentenza della C.T.R. del Lazio n. 446/14/2012, pronunciata il 5 giugno 2012 e depositata in segreteria il 26 giugno 2012. Ed invero, con il primo motivo di ricorso i sigg.ri RT/IN deducono violazione e falsa applicazione R.G. N. 20642/2021 Cons. est. Valentino Lenoci 6 dell’art. 56 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché dell’art. 2909 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ. Sostengono, in particolare, i ricorrente che, nel giudizio di primo grado, l’Ufficio aveva eccepito l’inammissibilità del ricorso dei contribuenti, laddove mirava a contestare il presupposto dell’accertamento a loro carico, e quindi la determinazione del reddito a carico delle società, per il fatto che i sono non avrebbero potuto più mettere in discussione gli accertamenti alle società, divenuti definitivi. La C.T.P., pur respingendo il ricorso dei soci nel merito, aveva rigettato tale eccezione di inammissibilità formulata dall’Ufficio, ammettendo quindi la possibilità per i soci di contestare l’accertamento a carico della società. Orbene, tale parte di sentenza, su cui l’Ufficio era soccombente, non era stata contestata in appello dall’Ufficio medesimo, sicché su di essa si era formato il giudicato;
la C.T.R., invece, laddove aveva adottato, come punto di partenza della motivazione, proprio la definitività degli accertamenti a carico della società, affermando che essi non potevano più essere messi in discussione, aveva esorbitato dai limiti della domanda, pronunciandosi su una eccezione non riproposta dall’Ufficio, e così ponendo in contrasto con tale giudicato interno. Con il secondo motivo di ricorso i sigg.ri Tagliente/IN eccepiscono violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost. e dell’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3) e 4), cod. proc. civ. Sostengono, in particolare, i ricorrenti che, affermando che i soci non avrebbero più potuto mettere in discussione R.G. N. 20642/2021 Cons. est. Valentino Lenoci 7 l’accertamento a carico della società, la C.T.R. aveva violato il loro diritto di difesa. Orbene, i due motivi, già esaminati congiuntamente dalla Corte nel precedente giudizio, sono fondati. La C.T.R. fonda la propria decisione (di rigetto dell’appello e quindi di conferma della sentenza di primo grado, che a sua volta aveva confermato la legittimità degli avvisi di accertamento emessi nei confronti dei soci), sostanzialmente, sulla irretrattabilità degli accertamenti effettuati nei confronti delle società IE Elettronica s.r.l. e OR s.r.l., e sul fatto che i predetti soci non avevano fornito la prova che i maggiori ricavi accertati nei confronti delle società non fossero stati distribuiti ai soci, così da superare la presunzione di tale distribuzione nelle società a ristretta base partecipativa. Come già evidenziato in precedenza, tuttavia, gli avvisi di accertamento in questione erano inopponibili ai soci odierni ricorrenti, in quanto notificati l’uno (quello nei confronti della IE Elettronica s.r.l.) al solo curatore fallimentare, l’altro (quello nei confronti della OR s.r.l.) al legale rappresentante in un momento in cui la IE Elettronica s.r.l. non era più socia controllante. Gli avvisi di accertamento societari, quindi, non sono mai stati notificati ai soci, ragion per cui essi, nel momento in cui hanno ricevuto gli avvisi di accertamenti emessi nei loro confronti e relativi a redditi di capitale derivanti dagli utili extra-contabili accertati nei confronti della suddette società, erano legittimati ad impugnare tali avvisi, anche con riferimento all’esistenza di tali utili societari extra-contabili, che costituivano il presupposto degli accertamenti emessi nei loro confronti. R.G. N. 20642/2021 Cons. est. Valentino Lenoci 8 Peraltro, la C.T.P. aveva affermato, nella motivazione della propria sentenza, che i soci erano legittimati a contestare anche il presupposto di fatto della loro obbligazione tributaria, e cioè la fondatezza degli accertamenti societari, e tale affermazione non era stata specificamente contestata in appello dall’Ufficio, ragion per cui si pone, in questo caso, il problema della formazione del giudicato interno. Ne consegue, pertanto, che i primi due motivi dell’originario ricorso per cassazione sono fondati. 10. In conclusione, quindi, l’ordinanza di questa Corte n. 12815/2021 del 13 maggio 2021 deve essere revocata, nella parte in cui ritiene infondati il primo e secondo motivo di ricorso;
in accoglimento di tali motivi, inoltre, la sentenza della C.T.R. del Lazio n. 446/14/2012 del 26 giugno 2012 deve essere cassata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte revoca l’ordinanza del 13 maggio 2021, n. 12815, nella parte in cui ha rigettato i primi due motivi di ricorso;
accoglie il ricorso in relazione a tali motivi, cassa la sentenza impugnata della C.T.R. del Lazio n. 446/14/2012 del 26 giugno 2012 e rinvia per nuovo giudizio, in relazione ai motivi accolti, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, la quale provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, l’8 novembre 2022.
IA EMANUELA, in proprio e nella qualità di eredi di IA CI;
MINELLI GIUSEPPINA, elettivamente domiciliati in Roma, via Flaminia n. 691, presso lo studio del prof. avv. Giuseppe Tinelli dal quale sono rappresentati e difesi, unitamente all’avv. Maurizio De Lorenzi, in virtù di procura speciale allegata al ricorso, – ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, non costituita, - intimata - per la revocazione dell’ordinanza di questa Corte suprema di cassazione n. 12815 del 13 maggio 2021; REVOCAZIONE – AVVISO DI ACCERTAMENTO IRPEF 2004. Civile Sent. Sez. 5 Num. 7042 Anno 2023 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: LENOCI VALENTINO Data pubblicazione: 09/03/2023 R.G. N. 20642/2021 Cons. est. Valentino Lenoci 2 udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell’8 novembre 2022 ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal Consigliere Valentino Lenoci;
dato atto che il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Aldo Ceniccola, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
FATTI DI CAUSA 1. RT AN, RT RD, RT EM e IN IU ricorrevano contro gli avvisi di accertamento relativi ad IRPEF 2004, con i quali - sul presupposto di un altro accertamento a carico della società IE Elettronica s.r.l., della quale essi erano soci, in cui veniva ritenuta l'esistenza di un maggior reddito societario non dichiarato - erano ad essi attribuiti maggiori redditi da partecipazione, rappresentati dagli utili non dichiarati dalla predetta IE Elettronica s.r.l. e distribuiti ai soci. 2. Il maggior reddito attribuito alla IE Elettronica s.r.l. derivava, almeno in parte, a sua volta, dall'accertamento a carico di altra società, la OR s.r.l., della quale la IE era socia, e consisteva quindi nella ritenuta distribuzione al socio del maggior reddito non dichiarato da OR s.r.l. 3. I predetti contribuenti impugnavano gli avvisi di accertamento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma la quale, riuniti i ricorsi, li rigettava in quanto gli accertamenti nei confronti delle due società (OR e IE), che rappresentavano il presupposto degli accertamenti nei confronti delle persone fisiche, erano divenuti definitivi. 4. Interposto gravame dai contribuenti, la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 446/2012 R.G. N. 20642/2021 Cons. est. Valentino Lenoci 3 depositata il 26 giugno 2012, sostanzialmente per il medesimo motivo e per il fatto che la IE Elettronica s.r.l. era una società a ristretta base partecipativa, rigettava l'appello. 5. Avverso tale ultima sentenza proponevano ricorso RT RD, RT AN, RT EM e IN IU, sulla base di undici motivi. La Corte di cassazione – sezione tributaria, con ordinanza n. 12815 del 13 maggio 2021, rigettava il ricorso. 6. Con ricorso ex art. 391-bis cod. proc. civ. RT RD, RT EM (in proprio e quali eredi di RT AN) e IN IU hanno chiesto la revocazione di tale ultima ordinanza, denunziando un duplice errore di fatto ex art. 395, n. 4), cod. proc. civ. Non si è costituita l’Agenzia delle entrate. 7. All’udienza pubblica dell’8 novembre 2022 il consigliere relatore ha svolto la relazione ed il P.M. ed il procuratore delle parti ricorrenti hanno rassegnato le proprie conclusioni a seguito di discussione orale. RAGIONI DELLA DECISIONE 8. Il ricorso per revocazione si fonda su due motivi. 8.1. I ricorrenti deducono, innanzitutto, la sussistenza di un primo errore di fatto revocatorio contenuto nell’ordinanza impugnata in quanto questa Corte, nel respingere il secondo motivo di ricorso nel precedente giudizio di legittimità, ha ritenuto che la mancata impugnazione dell’avviso di accertamento notificato alla IE Elettronica s.r.l. per l’anno 2004 fosse dipesa da una libera scelta (o quanto meno da una negligenza) dei contribuenti, e non invece la conseguenza, pacifica in atti, che la società stessa era stata dichiarata fallita sin dal 6 aprile 2005, e che quindi l’avviso di accertamento R.G. N. 20642/2021 Cons. est. Valentino Lenoci 4 era stato notificato al curatore fallimentare e non anche ai contribuenti. Il motivo di revocazione in oggetto è fondato. Ed invero, in tema di società di capitali, l’avviso di accertamento, se inerente a crediti i cui presupposti siano sorti prima della dichiarazione di fallimento, deve essere notificato non solo al curatore ma anche ai singoli soci, i quali, in quanto percettori di reddito da capitale, sono soggetti passivi del rapporto tributario, ed hanno quindi la possibilità, anche dopo il fallimento, di impugnare l’atto impositivo emesso nei propri confronti (Cass. 7 marzo 2019, n. 6626; Cass. 6 febbraio 2009, n. 2910). In particolare, la notifica al solo curatore del fallimento dell’avviso di accertamento, pur non determinando la nullità dell’avviso notificato ai soci in quanto percettori di reddito da capitale, comporta la possibilità, per ciascuno dei soci medesimi, di contestare in modo autonomo e diretto la pretesa erariale sotto ogni profilo, anche quello della sussistenza stessa degli utili extra-bilancio asseritamente distribuiti “in nero”, senza alcuna limitazione derivanta dalla mancata impugnazione del curatore (o del legale rappresentante). Nel caso di specie, il collegio non si è avveduto della circostanza che la società IE Elettronica s.r.l. era stata dichiarata fallita il 6 aprile 2005, e che l’avviso di accertamento dei redditi extra-contabili era stato notificato nel 2008 alla sola curatela fallimentare, ragion per cui tale avviso era inopponibile ai soci RT/IN, che quindi avrebbero potuto contestare anche l’effettiva sussistenza di tali utili extra-contabili. R.G. N. 20642/2021 Cons. est. Valentino Lenoci 5 8.2. I ricorrenti deducono, altresì, un secondo errore revocatorio, nella parte in cui l’ordinanza di questa Corte n. 12815/2021 non ha tenuto conto della circostanza che le quote di partecipazione della società OR s.r.l., controllata dalla IE Elettronica s.r.l. nel 2004, fossero state cedute a terzi nel 2006 dalla curatela fallimentare, e che quindi, anche in tal caso, l’avviso di accertamento era inopponibile ai soci della IE Elettronica. Anche tale motivo è fondato. E’ indubbio che, al momento della notificazione dell’emissione dell’avviso di accertamento nei confronti della OR s.r.l., il curatore del fallimento IE Elettronica s.r.l. avesse ceduto le quote della controllata OR s.r.l. (già Visa Electronics s.r.l.) a terzi, giusta atto per notar AN Giuliani del 28 febbraio 2006. Tale elemento di fatto non è stato minimamente preso in considerazione da questa Corte nell’ordinanza odiernamente impugnata, che ha fondato la propria decisione unicamente sulla mancata impugnazione dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della OR s.r.l., senza tenere conto che, anche in tal caso, tale avviso di accertamento era inopponibile della IE Elettronica s.r.l., in quanto a loro giammai notificato. 9. L’ordinanza impugnata deve quindi, in parte qua, essere revocata, e da ciò consegue l’accoglimento dei primi due motivi di ricorso avverso la sentenza della C.T.R. del Lazio n. 446/14/2012, pronunciata il 5 giugno 2012 e depositata in segreteria il 26 giugno 2012. Ed invero, con il primo motivo di ricorso i sigg.ri RT/IN deducono violazione e falsa applicazione R.G. N. 20642/2021 Cons. est. Valentino Lenoci 6 dell’art. 56 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché dell’art. 2909 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ. Sostengono, in particolare, i ricorrente che, nel giudizio di primo grado, l’Ufficio aveva eccepito l’inammissibilità del ricorso dei contribuenti, laddove mirava a contestare il presupposto dell’accertamento a loro carico, e quindi la determinazione del reddito a carico delle società, per il fatto che i sono non avrebbero potuto più mettere in discussione gli accertamenti alle società, divenuti definitivi. La C.T.P., pur respingendo il ricorso dei soci nel merito, aveva rigettato tale eccezione di inammissibilità formulata dall’Ufficio, ammettendo quindi la possibilità per i soci di contestare l’accertamento a carico della società. Orbene, tale parte di sentenza, su cui l’Ufficio era soccombente, non era stata contestata in appello dall’Ufficio medesimo, sicché su di essa si era formato il giudicato;
la C.T.R., invece, laddove aveva adottato, come punto di partenza della motivazione, proprio la definitività degli accertamenti a carico della società, affermando che essi non potevano più essere messi in discussione, aveva esorbitato dai limiti della domanda, pronunciandosi su una eccezione non riproposta dall’Ufficio, e così ponendo in contrasto con tale giudicato interno. Con il secondo motivo di ricorso i sigg.ri Tagliente/IN eccepiscono violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost. e dell’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3) e 4), cod. proc. civ. Sostengono, in particolare, i ricorrenti che, affermando che i soci non avrebbero più potuto mettere in discussione R.G. N. 20642/2021 Cons. est. Valentino Lenoci 7 l’accertamento a carico della società, la C.T.R. aveva violato il loro diritto di difesa. Orbene, i due motivi, già esaminati congiuntamente dalla Corte nel precedente giudizio, sono fondati. La C.T.R. fonda la propria decisione (di rigetto dell’appello e quindi di conferma della sentenza di primo grado, che a sua volta aveva confermato la legittimità degli avvisi di accertamento emessi nei confronti dei soci), sostanzialmente, sulla irretrattabilità degli accertamenti effettuati nei confronti delle società IE Elettronica s.r.l. e OR s.r.l., e sul fatto che i predetti soci non avevano fornito la prova che i maggiori ricavi accertati nei confronti delle società non fossero stati distribuiti ai soci, così da superare la presunzione di tale distribuzione nelle società a ristretta base partecipativa. Come già evidenziato in precedenza, tuttavia, gli avvisi di accertamento in questione erano inopponibili ai soci odierni ricorrenti, in quanto notificati l’uno (quello nei confronti della IE Elettronica s.r.l.) al solo curatore fallimentare, l’altro (quello nei confronti della OR s.r.l.) al legale rappresentante in un momento in cui la IE Elettronica s.r.l. non era più socia controllante. Gli avvisi di accertamento societari, quindi, non sono mai stati notificati ai soci, ragion per cui essi, nel momento in cui hanno ricevuto gli avvisi di accertamenti emessi nei loro confronti e relativi a redditi di capitale derivanti dagli utili extra-contabili accertati nei confronti della suddette società, erano legittimati ad impugnare tali avvisi, anche con riferimento all’esistenza di tali utili societari extra-contabili, che costituivano il presupposto degli accertamenti emessi nei loro confronti. R.G. N. 20642/2021 Cons. est. Valentino Lenoci 8 Peraltro, la C.T.P. aveva affermato, nella motivazione della propria sentenza, che i soci erano legittimati a contestare anche il presupposto di fatto della loro obbligazione tributaria, e cioè la fondatezza degli accertamenti societari, e tale affermazione non era stata specificamente contestata in appello dall’Ufficio, ragion per cui si pone, in questo caso, il problema della formazione del giudicato interno. Ne consegue, pertanto, che i primi due motivi dell’originario ricorso per cassazione sono fondati. 10. In conclusione, quindi, l’ordinanza di questa Corte n. 12815/2021 del 13 maggio 2021 deve essere revocata, nella parte in cui ritiene infondati il primo e secondo motivo di ricorso;
in accoglimento di tali motivi, inoltre, la sentenza della C.T.R. del Lazio n. 446/14/2012 del 26 giugno 2012 deve essere cassata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte revoca l’ordinanza del 13 maggio 2021, n. 12815, nella parte in cui ha rigettato i primi due motivi di ricorso;
accoglie il ricorso in relazione a tali motivi, cassa la sentenza impugnata della C.T.R. del Lazio n. 446/14/2012 del 26 giugno 2012 e rinvia per nuovo giudizio, in relazione ai motivi accolti, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, la quale provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, l’8 novembre 2022.