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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 01/04/2025, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III
in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, pronuncia, all'esito della riserva assunta all'udienza dell'01/04/2025, ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 840/2024 RG del
Tribunale di Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza dell'01/04/2025, promossa da
C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv.to BARONE LUCA ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in Cosenza, viale Trieste, n. 50, giusta procura in calce all'atto di citazione,
OPPONENTE, nei confronti di
C.F. e per essa, Controparte_1 P.IVA_1 quale mandataria, P.IVA in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to COLUCCINO LUIGI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. SALAMON ALESSANDRO, sito in Brescia, via Malta- Torre Kennedy, 7/C, giusta procura in calce al ricorso monitorio,
1 OPPOSTA,
avente ad oggetto: Mutuo e credito al consumatore.
Conclusioni come da verbale di udienza dell'01/04/2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 5/2/2024,
[...]
promuoveva il presente giudizio nei confronti di Parte_1 [...]
e per essa, quale mandataria, Controparte_1 [...]
opponendosi al decreto ingiuntivo n. 3087/2023 del CP_2
Tribunale civile di Bergamo, chiedendone la revoca anche in ragione della compensazione eccepita ed emergente all'esito delle nullità e delle sostituzioni automatiche di clausole, indicate in atti, con condanna della controparte alla restituzione di quanto dovuto, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva nel presente giudizio e per essa, Controparte_1 quale mandataria, che, contestando quanto ex Controparte_2 adverso dedotto, chiedeva il rigetto dell'opposizione, nonché delle avverse domande ed eccezioni, con consequenziale conferma del decreto ingiuntivo opposto, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Depositate le memorie ex art. 171ter c.p.c., mutato il rito a semplificato, veniva espletata CTU;
il Giudice, quindi, rinviava, per la precisazione delle conclusioni e la discussione, all'udienza dell'01/04/2025, nella quale si riservava di decidere ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c.
2. Deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto, altresì condannandosi parte opposta al pagamento del sottoindicato indebito da restituirsi, oltre interessi, in favore dell'opponente. A fronte, infatti, del deposito del contratto di mutuo, pacificamente sussumibile ad un credito al consumatore,
2 intercorso tra l'istituto di credito predetto e l'opponente, da un lato, non sono fondate le censure di questi in relazione alla capitalizzazione ed all'indeterminatezza dell'oggetto contrattuale, mentre, dall'altro, sono fondate le restanti difese in relazione alla doglianza di non corretto computo del TAEG.
3. Quanto alle posizioni non accoglibili dell'opponente, deve evidenziarsi come il contratto de quo risulta validamente stipulato per forma ed oggetto, correttamente perimetrandosi quest'ultimo con l'indicazione del tasso di interesse e degli altri costi, oltre che del piano di ammortamento, a fronte dei quali residuano solo questioni esegetiche e non già la dedotta indeterminatezza. Se, infatti, come dedotto a pag. 17 della citazione, la doglianza dell'opponente non attiene ad un ipotetico anatocismo (peraltro negato da S.U., sent. n. 15130 del 2024 per il fisiologico andamento del rapporto e consentito da Cass., Sez.
1, Sentenza n. 11400 del 22/05/2014, Rv. 631434, nonché dall'art. 3 della delibera CICR del 9/2/2000 per lo scenario patologico del mutuo), la prospettata crescita degli interessi insita in tale ammortamento non è effetto di qualche invalida clausola o di qualche illegittimo operato, bensì è un consentito portato dell'ammontare inizialmente basso e quindi via via crescente della quota-capitale delle singole rate, cosicché il capitale costituente parametro per il calcolo degli interessi corrispettivi si riduce in misura minore rispetto ad altre forme di ammortamento, con conseguente effetto (lato sensu) inversamente proporzionale sulla misura della quota-interessi delle rate successive, che giunge ad un importo maggiore rispetto ad altre forme di ammortamento.
3.1. La predetta indicazione esclude altresì che conclusioni diverse possano essere tratte dall'art. 821, comma terzo, c.c., norma, da un lato, derogabile e, dall'altro, già considerata da
S.U., sent. n. 15130 del 2024 – oltre che dalla pregressa giurisprudenza di merito, ex multis, costituita da Trib. Bergamo, sent. n. 2244 del 2019 – come inidonea a determinare una censurabilità della tipologia di mutuo de qua.
3 3.2. Quest'ultimo orientamento giurisprudenziale conferma altresì come, diversamente da quanto supposto dall'opponente, non vi sia uno scarto tra TAN e tasso di interesse convenzionale, atto a determinare una indeterminatezza del mutuo ed asseritamente promanante dalla c.d. capitalizzazione composta. Premesso che, comunque, una eventuale differenza, non giungendo all'estremo scenario della vacuità dell'oggetto, sarebbe da districarsi esegeticamente e non già con una invalidità negoziale e/o con una sostituzione automatica di clausole, in ogni caso, S.U., sent. n.
15130 del 2024, in continuità con la pregressa giurisprudenza di merito (ex multis, costituita da Trib. Bergamo, sent. n. 2244 del
2019), ha evidenziato come “la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato” sono sufficienti per la conclusione di un valido mutuo, a nulla rilevando “l'omessa indicazione del regime di capitalizzazione
«composto» degli interessi”. A fortiori, poi, tale negozio risulta insindacabile se accompagnato – come nel caso in esame - dal piano di ammortamento in sede di stipula, costituendo quest'ultimo parte dell'accordo negoziale: in tal senso, la giurisprudenza ha osservato come “il piano di ammortamento inserito nel contratto di mutuo ha natura di clausola negoziale con la conseguenza che (…) esso rappresenta l'elemento contrattuale al quale occorre far riferimento in via esclusiva ai fini del calcolo delle somme riscosse dal mutuante imputabili alla restituzione del capitale ovvero al pagamento degli interessi” (così Cass., Sez. 1, Sentenza
n. 5703 del 19/04/2002, Rv. 553856).
3.2.1. Quanto da ultimo indicato esclude la ricorrenza di “oneri occulti” o di omesse informazioni in favore dell'opponente, che possano rendere ipoteticamente pertinenti al caso di specie i principi di Corte di Giust., sent. del 13/02/2025, in C-472/23, se non per quanto sottoindicato in materia di TAEG.
4. Per quanto attiene a quest'ultimo, sono fondate le doglianze di erroneo computo del TAEG per il mancato calcolo delle spese di assicurazione. Premesso che tale indicatore deve comprendere tutti
4 i costi del credito al consumo (artt. 121 e 125bis, commi 6 e 7, del TUB, ratione temporis applicabili) e che, secondo la giurisprudenza (pag.
6-9 di Cass., sent. n. 3460 del 2024, pag. 10 di Cass., sent. n. 5160 del 2018 e pag. 9 di Cass., sent. n. 8806 del 2017), afferisce ai costi dell'erogazione dell'importo mutuato anche il premio dell'assicurazione corrisposto contestualmente alla traditio del contratto ex art. 1813 c.c. e/o alla stipula di quest'ultimo, quantunque siffatta polizza sia indicata in contratto come facoltativa, non v'è dubbio della ricorrenza della predetta simultaneità nel caso di specie, visto che il negozio di credito al consumo riporta l'ammontare in euro dovuto per la polizza assicurativa e l'afferenza di tale somma al costo totale del credito (segnatamente nel riquadro “QUANTO COSTA OTTENERE IL
CREDITO”), non potendo nemmeno dubitarsi del tipologico collegamento tra i due negozi, alla stregua della natura dell'assicurazione, invero lumeggiata anche dai doc. 19-21 dell'opponente.
Nonostante ciò, come acclarato dalla disposta di CTU - convincente, puntuale e rimasta priva di osservazioni sul punto -, il TAEG indicato in contratto non comprende tale costo assicurativo e, dunque, non risulta rispettoso degli artt. 121 e
125bis, commi 6 e 7, del TUB, ratione temporis applicabili.
4.1. Consequenzialmente, essendo il contratto di mutuo stipulato in data 28/02/2014, da un lato, deve operarsi la sostituzione automatica di clausole e l'esclusione di altri costi o interessi, previste dall'art. 125bis, comma 7, del TUB, ratione temporis applicabile (in tema e circa i contratti successivi alla novella del 2010, Tribunale Torino sez. I, sent. dell'08/05/2019, n.2192), dall'altro devono considerarsi indebiti, fondatamente eccepiti in compensazione, nonché da restituirsi per l'eccedenza, i pagamenti, sia a titolo di interessi, sia a titolo di premio (non contestatamente versati), effettuati in esubero rispetto a quanto risultante dovuto all'esito di siffatta sostituzione e della succitata esclusione.
5 4.1.1. In merito, per quanto attiene al primo aspetto, pur dandosi atto di come la formula del TAEG non comprenda gli interessi di mora, deve essere considerato come l'art. 125bis, comma 7 del TUB, ratione temporis applicabile, non solo preveda la sostituzione del tasso ivi indicato a quello convenzionale, ma anche escluda come
“dovuta” ogni “altra somma (…) a titolo di tassi di interesse” – oltre che “commissioni o altre spese” -, dizione che, per la sua omnicomprensività, inficia altresì il tasso convenzionale di mora eventualmente convenuto (come, del resto, incidentalmente rilevato dalla più attenta giurisprudenza di merito, tra cui, ex multis,
Trib. Avellino, sent. n. 89 del 2025 e Trib. Ragusa, sent. n. 279 del 2025). Ne consegue che l'originario importo azionato monitoriamente, ammontante ad € 12.082,15, oltre interessi per €
560,86, per € 210,56 e per come indicati al punto 2. del decreto ingiuntivo opposto (come letto alla luce del doc. 4 del fascicolo monitorio), deve ridursi ad € 12.082,15, cifra solo apparentemente idonea a determinare la produzione di (soli) interessi ex art. 125bis, comma 7, del TUB, ratione temporis, dalla data del
31/08/2021 di scadenza dell'ultima rata prima della risoluzione
(così la CTU espletata) sino al soddisfo.
4.1.2. Infatti, per quanto attiene al secondo aspetto dell'indebito eccepito in compensazione, l'operatività di quest'ultima causa di estinzione dell'obbligazione a partire dalla coesistenza dei contrapposti crediti (così l'art. 1242 c.c.) esclude la fruttuosità secondo il tasso legale ex art. 125bis, comma 7, del TUB, ratione temporis, in quanto, più radicalmente, estingue in toto il credito, vantato dalla banca, di € 12.082,15.
In particolare, sebbene la CTU abbia computato un indebito per interessi per € 11.716,96, cui si aggiungono € 2.265,54 di premio assicurativo, così per un totale di € 13.982,50, la corrispondente eccezione di compensazione con il credito ex art. 2033 c.c. in capo all'opponente, non può eccedere la prospettazione di questi nella misura di € 12.502,13 (pag. 16 della citazione), visto che, da un lato, trattasi di eccezione in senso stretto e, dall'altro,
S.U., sent. n. 3086 del 2022 ha ritenuto che, ancorché, nella CTU
6 contabile, la “complessità delle materie oggetto di giudizio non riverbera solo i suoi effetti nel determinare la specialità delle indagini che hanno luogo nell'esame contabile e che ne giustificano l'autonomia concettuale, prima che normativa, rispetto ad una comune consulenza disposta in via ordinaria;
di essa si possono avvertire i riflessi anche con riferimento all'attività di allegazione delle parti, posto che le difficoltà di sondare compiutamente tutti gli aspetti di quanto è oggetto di lite, potrebbero risolversi nell'impedire alle parti, anche quando siano assistite dal consiglio di un esperto, una corretta valorizzazione dei temi decisionali”, è con riferimento ai soli
“profili istruttori della lite, l'idea di una sua attenuazione a misura della complessità tecnica di questa, così da permettere al consulente contabile anche l'esame di quei documenti che, ancorché afferenti alla prova di fatti principali, le parti non siano state in grado di individuare e di indicare tempestivamente”, purché vi sia il consenso delle stesse, rimanendo rilevabile e sindacabile d'ufficio l'esorbitanza in parte qua della CTU per la misura in cui abbia riguardo “a fatti diversi da quelli allegati” a fondamento della domanda e, dunque, per paritetica sussunzione all'art. 112 c.p.c., anche di una eccezione in senso stretto quale quella di compensazione. Nondimeno, l'eccezione di compensazione per il controcredito (asseritamente non maggiore di) € 12.502,13 è comunque valoristicamente superiore al credito azionato monitoriamente (per le ragioni suesposte) di € 12.082,15, di talché deve essere revocato il decreto ingiuntivo, devono essere rigettate in toto le domande dell'opposta, e deve accogliersi la domanda dell'opponente di condanna dell'opposta alla ripetizione d'indebito. Siffatta condanna ex art. 2033 c.c., in particolare, ammonta ad € 419,98 (= 12.502,13 – 12.082,15), oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c., dalla data della domanda giudiziale del
5/2/2024 e sino al soddisfo, viste (A) la condivisibilità dei principi di Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 61 del 03/01/2023, Rv.
666489 – 01 per la più convincente attitudine dei medesimi a dar contezza della generalizzata applicabilità di tale disposizione
7 alle obbligazioni di ogni fonte, (B) l'attinenza dei principi di
S.U., sent. n. 12449 del 2024 alla sola interpretazione del titolo esecutivo e non anche all'esegesi della domanda giudiziale, (C) la posizione di Cass., Sez. 2, Sentenza n. 2149 del 2002, di Cass.,
Sez. 2, Sentenza n. 2434 del 08/04/1986, Rv. 445547 – 01 e di
Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 28413 del 05/11/2024, Rv. 672556 –
01 circa l'esegesi della domanda degli interessi, (D) la mancanza di un'anteriore domanda stragiudiziale, (E) la carenza di prova di mala fede dell'opposta.
4.1.2.1. Non è dovuto, invece, il richiesto “maggior danno da ritardato pagamento”. Alla stregua dell'esegesi dell'art. 1224, comma 2, c.c., esposta da Sez. U, Sentenza n. 19499 del
16/07/2008, Rv. 604419, esso dovrebbe essere liquidato nella eventualmente vigente “differenza tra il tasso di rendimento netto
(dedotta l'imposta) dei titoli di Stato di durata non superiore ai dodici mesi (o tra il tasso di inflazione se superiore) e quello degli interessi legali (se inferiore)”. Tuttavia, essendo applicabile a questi ultimi accessori, nel caso di specie, il tasso ex art. 1284, comma 4, c.c. ed essendo la relativa percentuale di interessi maggiore del rendimento netto dei BOT predetti e del tasso di inflazione, non sussiste un maggior danno da ritardato pagamento da risarcirsi.
5. È opportuno evidenziare che i risultati suesposti non sono in contraddizione laddove, da un lato, giungono alla decurtazione d'ufficio del credito azionato monitoriamente, secondo i termini indicati al punto 4.1.1. della presente motivazione, mentre, dall'altro, limitano l'operatività dell'eccezione di compensazione a quanto indicato dall'opponente, alla stregua dell'incedere del punto 4.1.2. della presente motivazione. Invero, fatta salva la rilevabilità d'ufficio delle nullità e delle sostituzioni automatiche di clausole ex art. 1339 c.c., il primo esito è legittima conseguenza dell'accoglibilità parziale di una domanda di maggior ammontare, laddove, invece, il secondo dictum è effetto dell'impostulabilità di un vaglio officioso oltre l'eccezione in senso stretto o la domanda riconvenzionale (rispettivamente, di
8 compensazione ed ex art. 2033 c.c.) formulate per una determinata somma.
6. Le spese processuali seguono la prevalente soccombenza di parte opposta e vanno poste a carico della stessa;
esse si liquidano in favore del difensore antistatario dell'opponente, avv.to Luca
Barone, considerati le tariffe forensi del D.M. n. 55/2014,
l'importo della domanda monitoria (anche alla luce dei principi di
Cass., Sez. 2, Sentenza n. 14691 del 2015 in tema di domanda riconvenzionale e scaglione pertinente), in € 145,50 per spese vive ed € 4.227,00 per compensi (fase di studio € 919,00, fase introduttiva € 777,00, fase istruttoria € 1.680,00, fase decisoria
€ 851,00, calcolati in misura media, ad eccezione del minor importo per la fase decisoria e ciò per la sua conclusione in una breve discussione ex art. 281sexies c.p.c.), oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15%.
6.1. Per le stesse ragioni di prevalente soccombenza, nel mero riparto interno delle spese giudiziali e fatta salva la solidarietà delle parti in base al decreto di liquidazione del compenso (così, ex multis, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 23133 del
12/11/2015), le spese di CTU, liquidate come da separato e già emesso decreto, sono poste definitivamente a carico di parte opposta, con i conseguenti obblighi restitutori in favore del difensore antistatario dell'opponente, avv.to Luca Barone.
6.2. Stante la mancata presentazione della parte opponente costituita, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione, si condanna al pagamento di una somma Parte_1 corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, in favore dell'entrata del bilancio dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, sezione III, in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
9 1. Accertate e dichiarate la sostituzione automatica di clausole e la nullità indicate in parte motiva, nonché anche in accoglimento dell'eccezione di compensazione nei termini di cui alla motivazione, revoca il decreto ingiuntivo n.
3087/2023 del Tribunale civile di Bergamo;
2. Accertata e dichiarata la debenza di seguito indicata, condanna e per essa, quale Controparte_1 mandataria, al pagamento, in favore di Controparte_2
dell'importo di € 419,98, oltre interessi ex Parte_1 art. 1284, comma 4, c.c. dalla data del 5/2/2024 e sino al soddisfo;
3. Rigetta nel resto;
4. Condanna e per essa, Controparte_1 quale mandataria, al pagamento, in favore Controparte_2 del difensore antistatario di avv.to Luca Parte_1
Barone, delle spese processuali, liquidate in € 145,50 per spese vive ed € 4.227,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%;
5. Pone le spese di CTU, liquidate come da separato e già emesso decreto, definitivamente a carico di Controparte_1
e per essa, quale mandataria,
[...] CP_2
con i conseguenti obblighi restitutori in favore del
[...] difensore antistatario di avv.to Luca Parte_1
Barone;
6. Visto l'art. 12bis, comma secondo, del D.lgs. n. 28/2010, condanna al pagamento di una somma Parte_1 corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, in favore dell'entrata del bilancio dello Stato.
Bergamo, 01/04/2025
Il Giudice dott. Tommaso Del Giudice
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III
in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, pronuncia, all'esito della riserva assunta all'udienza dell'01/04/2025, ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 840/2024 RG del
Tribunale di Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza dell'01/04/2025, promossa da
C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv.to BARONE LUCA ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in Cosenza, viale Trieste, n. 50, giusta procura in calce all'atto di citazione,
OPPONENTE, nei confronti di
C.F. e per essa, Controparte_1 P.IVA_1 quale mandataria, P.IVA in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to COLUCCINO LUIGI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. SALAMON ALESSANDRO, sito in Brescia, via Malta- Torre Kennedy, 7/C, giusta procura in calce al ricorso monitorio,
1 OPPOSTA,
avente ad oggetto: Mutuo e credito al consumatore.
Conclusioni come da verbale di udienza dell'01/04/2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 5/2/2024,
[...]
promuoveva il presente giudizio nei confronti di Parte_1 [...]
e per essa, quale mandataria, Controparte_1 [...]
opponendosi al decreto ingiuntivo n. 3087/2023 del CP_2
Tribunale civile di Bergamo, chiedendone la revoca anche in ragione della compensazione eccepita ed emergente all'esito delle nullità e delle sostituzioni automatiche di clausole, indicate in atti, con condanna della controparte alla restituzione di quanto dovuto, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva nel presente giudizio e per essa, Controparte_1 quale mandataria, che, contestando quanto ex Controparte_2 adverso dedotto, chiedeva il rigetto dell'opposizione, nonché delle avverse domande ed eccezioni, con consequenziale conferma del decreto ingiuntivo opposto, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Depositate le memorie ex art. 171ter c.p.c., mutato il rito a semplificato, veniva espletata CTU;
il Giudice, quindi, rinviava, per la precisazione delle conclusioni e la discussione, all'udienza dell'01/04/2025, nella quale si riservava di decidere ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c.
2. Deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto, altresì condannandosi parte opposta al pagamento del sottoindicato indebito da restituirsi, oltre interessi, in favore dell'opponente. A fronte, infatti, del deposito del contratto di mutuo, pacificamente sussumibile ad un credito al consumatore,
2 intercorso tra l'istituto di credito predetto e l'opponente, da un lato, non sono fondate le censure di questi in relazione alla capitalizzazione ed all'indeterminatezza dell'oggetto contrattuale, mentre, dall'altro, sono fondate le restanti difese in relazione alla doglianza di non corretto computo del TAEG.
3. Quanto alle posizioni non accoglibili dell'opponente, deve evidenziarsi come il contratto de quo risulta validamente stipulato per forma ed oggetto, correttamente perimetrandosi quest'ultimo con l'indicazione del tasso di interesse e degli altri costi, oltre che del piano di ammortamento, a fronte dei quali residuano solo questioni esegetiche e non già la dedotta indeterminatezza. Se, infatti, come dedotto a pag. 17 della citazione, la doglianza dell'opponente non attiene ad un ipotetico anatocismo (peraltro negato da S.U., sent. n. 15130 del 2024 per il fisiologico andamento del rapporto e consentito da Cass., Sez.
1, Sentenza n. 11400 del 22/05/2014, Rv. 631434, nonché dall'art. 3 della delibera CICR del 9/2/2000 per lo scenario patologico del mutuo), la prospettata crescita degli interessi insita in tale ammortamento non è effetto di qualche invalida clausola o di qualche illegittimo operato, bensì è un consentito portato dell'ammontare inizialmente basso e quindi via via crescente della quota-capitale delle singole rate, cosicché il capitale costituente parametro per il calcolo degli interessi corrispettivi si riduce in misura minore rispetto ad altre forme di ammortamento, con conseguente effetto (lato sensu) inversamente proporzionale sulla misura della quota-interessi delle rate successive, che giunge ad un importo maggiore rispetto ad altre forme di ammortamento.
3.1. La predetta indicazione esclude altresì che conclusioni diverse possano essere tratte dall'art. 821, comma terzo, c.c., norma, da un lato, derogabile e, dall'altro, già considerata da
S.U., sent. n. 15130 del 2024 – oltre che dalla pregressa giurisprudenza di merito, ex multis, costituita da Trib. Bergamo, sent. n. 2244 del 2019 – come inidonea a determinare una censurabilità della tipologia di mutuo de qua.
3 3.2. Quest'ultimo orientamento giurisprudenziale conferma altresì come, diversamente da quanto supposto dall'opponente, non vi sia uno scarto tra TAN e tasso di interesse convenzionale, atto a determinare una indeterminatezza del mutuo ed asseritamente promanante dalla c.d. capitalizzazione composta. Premesso che, comunque, una eventuale differenza, non giungendo all'estremo scenario della vacuità dell'oggetto, sarebbe da districarsi esegeticamente e non già con una invalidità negoziale e/o con una sostituzione automatica di clausole, in ogni caso, S.U., sent. n.
15130 del 2024, in continuità con la pregressa giurisprudenza di merito (ex multis, costituita da Trib. Bergamo, sent. n. 2244 del
2019), ha evidenziato come “la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato” sono sufficienti per la conclusione di un valido mutuo, a nulla rilevando “l'omessa indicazione del regime di capitalizzazione
«composto» degli interessi”. A fortiori, poi, tale negozio risulta insindacabile se accompagnato – come nel caso in esame - dal piano di ammortamento in sede di stipula, costituendo quest'ultimo parte dell'accordo negoziale: in tal senso, la giurisprudenza ha osservato come “il piano di ammortamento inserito nel contratto di mutuo ha natura di clausola negoziale con la conseguenza che (…) esso rappresenta l'elemento contrattuale al quale occorre far riferimento in via esclusiva ai fini del calcolo delle somme riscosse dal mutuante imputabili alla restituzione del capitale ovvero al pagamento degli interessi” (così Cass., Sez. 1, Sentenza
n. 5703 del 19/04/2002, Rv. 553856).
3.2.1. Quanto da ultimo indicato esclude la ricorrenza di “oneri occulti” o di omesse informazioni in favore dell'opponente, che possano rendere ipoteticamente pertinenti al caso di specie i principi di Corte di Giust., sent. del 13/02/2025, in C-472/23, se non per quanto sottoindicato in materia di TAEG.
4. Per quanto attiene a quest'ultimo, sono fondate le doglianze di erroneo computo del TAEG per il mancato calcolo delle spese di assicurazione. Premesso che tale indicatore deve comprendere tutti
4 i costi del credito al consumo (artt. 121 e 125bis, commi 6 e 7, del TUB, ratione temporis applicabili) e che, secondo la giurisprudenza (pag.
6-9 di Cass., sent. n. 3460 del 2024, pag. 10 di Cass., sent. n. 5160 del 2018 e pag. 9 di Cass., sent. n. 8806 del 2017), afferisce ai costi dell'erogazione dell'importo mutuato anche il premio dell'assicurazione corrisposto contestualmente alla traditio del contratto ex art. 1813 c.c. e/o alla stipula di quest'ultimo, quantunque siffatta polizza sia indicata in contratto come facoltativa, non v'è dubbio della ricorrenza della predetta simultaneità nel caso di specie, visto che il negozio di credito al consumo riporta l'ammontare in euro dovuto per la polizza assicurativa e l'afferenza di tale somma al costo totale del credito (segnatamente nel riquadro “QUANTO COSTA OTTENERE IL
CREDITO”), non potendo nemmeno dubitarsi del tipologico collegamento tra i due negozi, alla stregua della natura dell'assicurazione, invero lumeggiata anche dai doc. 19-21 dell'opponente.
Nonostante ciò, come acclarato dalla disposta di CTU - convincente, puntuale e rimasta priva di osservazioni sul punto -, il TAEG indicato in contratto non comprende tale costo assicurativo e, dunque, non risulta rispettoso degli artt. 121 e
125bis, commi 6 e 7, del TUB, ratione temporis applicabili.
4.1. Consequenzialmente, essendo il contratto di mutuo stipulato in data 28/02/2014, da un lato, deve operarsi la sostituzione automatica di clausole e l'esclusione di altri costi o interessi, previste dall'art. 125bis, comma 7, del TUB, ratione temporis applicabile (in tema e circa i contratti successivi alla novella del 2010, Tribunale Torino sez. I, sent. dell'08/05/2019, n.2192), dall'altro devono considerarsi indebiti, fondatamente eccepiti in compensazione, nonché da restituirsi per l'eccedenza, i pagamenti, sia a titolo di interessi, sia a titolo di premio (non contestatamente versati), effettuati in esubero rispetto a quanto risultante dovuto all'esito di siffatta sostituzione e della succitata esclusione.
5 4.1.1. In merito, per quanto attiene al primo aspetto, pur dandosi atto di come la formula del TAEG non comprenda gli interessi di mora, deve essere considerato come l'art. 125bis, comma 7 del TUB, ratione temporis applicabile, non solo preveda la sostituzione del tasso ivi indicato a quello convenzionale, ma anche escluda come
“dovuta” ogni “altra somma (…) a titolo di tassi di interesse” – oltre che “commissioni o altre spese” -, dizione che, per la sua omnicomprensività, inficia altresì il tasso convenzionale di mora eventualmente convenuto (come, del resto, incidentalmente rilevato dalla più attenta giurisprudenza di merito, tra cui, ex multis,
Trib. Avellino, sent. n. 89 del 2025 e Trib. Ragusa, sent. n. 279 del 2025). Ne consegue che l'originario importo azionato monitoriamente, ammontante ad € 12.082,15, oltre interessi per €
560,86, per € 210,56 e per come indicati al punto 2. del decreto ingiuntivo opposto (come letto alla luce del doc. 4 del fascicolo monitorio), deve ridursi ad € 12.082,15, cifra solo apparentemente idonea a determinare la produzione di (soli) interessi ex art. 125bis, comma 7, del TUB, ratione temporis, dalla data del
31/08/2021 di scadenza dell'ultima rata prima della risoluzione
(così la CTU espletata) sino al soddisfo.
4.1.2. Infatti, per quanto attiene al secondo aspetto dell'indebito eccepito in compensazione, l'operatività di quest'ultima causa di estinzione dell'obbligazione a partire dalla coesistenza dei contrapposti crediti (così l'art. 1242 c.c.) esclude la fruttuosità secondo il tasso legale ex art. 125bis, comma 7, del TUB, ratione temporis, in quanto, più radicalmente, estingue in toto il credito, vantato dalla banca, di € 12.082,15.
In particolare, sebbene la CTU abbia computato un indebito per interessi per € 11.716,96, cui si aggiungono € 2.265,54 di premio assicurativo, così per un totale di € 13.982,50, la corrispondente eccezione di compensazione con il credito ex art. 2033 c.c. in capo all'opponente, non può eccedere la prospettazione di questi nella misura di € 12.502,13 (pag. 16 della citazione), visto che, da un lato, trattasi di eccezione in senso stretto e, dall'altro,
S.U., sent. n. 3086 del 2022 ha ritenuto che, ancorché, nella CTU
6 contabile, la “complessità delle materie oggetto di giudizio non riverbera solo i suoi effetti nel determinare la specialità delle indagini che hanno luogo nell'esame contabile e che ne giustificano l'autonomia concettuale, prima che normativa, rispetto ad una comune consulenza disposta in via ordinaria;
di essa si possono avvertire i riflessi anche con riferimento all'attività di allegazione delle parti, posto che le difficoltà di sondare compiutamente tutti gli aspetti di quanto è oggetto di lite, potrebbero risolversi nell'impedire alle parti, anche quando siano assistite dal consiglio di un esperto, una corretta valorizzazione dei temi decisionali”, è con riferimento ai soli
“profili istruttori della lite, l'idea di una sua attenuazione a misura della complessità tecnica di questa, così da permettere al consulente contabile anche l'esame di quei documenti che, ancorché afferenti alla prova di fatti principali, le parti non siano state in grado di individuare e di indicare tempestivamente”, purché vi sia il consenso delle stesse, rimanendo rilevabile e sindacabile d'ufficio l'esorbitanza in parte qua della CTU per la misura in cui abbia riguardo “a fatti diversi da quelli allegati” a fondamento della domanda e, dunque, per paritetica sussunzione all'art. 112 c.p.c., anche di una eccezione in senso stretto quale quella di compensazione. Nondimeno, l'eccezione di compensazione per il controcredito (asseritamente non maggiore di) € 12.502,13 è comunque valoristicamente superiore al credito azionato monitoriamente (per le ragioni suesposte) di € 12.082,15, di talché deve essere revocato il decreto ingiuntivo, devono essere rigettate in toto le domande dell'opposta, e deve accogliersi la domanda dell'opponente di condanna dell'opposta alla ripetizione d'indebito. Siffatta condanna ex art. 2033 c.c., in particolare, ammonta ad € 419,98 (= 12.502,13 – 12.082,15), oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c., dalla data della domanda giudiziale del
5/2/2024 e sino al soddisfo, viste (A) la condivisibilità dei principi di Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 61 del 03/01/2023, Rv.
666489 – 01 per la più convincente attitudine dei medesimi a dar contezza della generalizzata applicabilità di tale disposizione
7 alle obbligazioni di ogni fonte, (B) l'attinenza dei principi di
S.U., sent. n. 12449 del 2024 alla sola interpretazione del titolo esecutivo e non anche all'esegesi della domanda giudiziale, (C) la posizione di Cass., Sez. 2, Sentenza n. 2149 del 2002, di Cass.,
Sez. 2, Sentenza n. 2434 del 08/04/1986, Rv. 445547 – 01 e di
Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 28413 del 05/11/2024, Rv. 672556 –
01 circa l'esegesi della domanda degli interessi, (D) la mancanza di un'anteriore domanda stragiudiziale, (E) la carenza di prova di mala fede dell'opposta.
4.1.2.1. Non è dovuto, invece, il richiesto “maggior danno da ritardato pagamento”. Alla stregua dell'esegesi dell'art. 1224, comma 2, c.c., esposta da Sez. U, Sentenza n. 19499 del
16/07/2008, Rv. 604419, esso dovrebbe essere liquidato nella eventualmente vigente “differenza tra il tasso di rendimento netto
(dedotta l'imposta) dei titoli di Stato di durata non superiore ai dodici mesi (o tra il tasso di inflazione se superiore) e quello degli interessi legali (se inferiore)”. Tuttavia, essendo applicabile a questi ultimi accessori, nel caso di specie, il tasso ex art. 1284, comma 4, c.c. ed essendo la relativa percentuale di interessi maggiore del rendimento netto dei BOT predetti e del tasso di inflazione, non sussiste un maggior danno da ritardato pagamento da risarcirsi.
5. È opportuno evidenziare che i risultati suesposti non sono in contraddizione laddove, da un lato, giungono alla decurtazione d'ufficio del credito azionato monitoriamente, secondo i termini indicati al punto 4.1.1. della presente motivazione, mentre, dall'altro, limitano l'operatività dell'eccezione di compensazione a quanto indicato dall'opponente, alla stregua dell'incedere del punto 4.1.2. della presente motivazione. Invero, fatta salva la rilevabilità d'ufficio delle nullità e delle sostituzioni automatiche di clausole ex art. 1339 c.c., il primo esito è legittima conseguenza dell'accoglibilità parziale di una domanda di maggior ammontare, laddove, invece, il secondo dictum è effetto dell'impostulabilità di un vaglio officioso oltre l'eccezione in senso stretto o la domanda riconvenzionale (rispettivamente, di
8 compensazione ed ex art. 2033 c.c.) formulate per una determinata somma.
6. Le spese processuali seguono la prevalente soccombenza di parte opposta e vanno poste a carico della stessa;
esse si liquidano in favore del difensore antistatario dell'opponente, avv.to Luca
Barone, considerati le tariffe forensi del D.M. n. 55/2014,
l'importo della domanda monitoria (anche alla luce dei principi di
Cass., Sez. 2, Sentenza n. 14691 del 2015 in tema di domanda riconvenzionale e scaglione pertinente), in € 145,50 per spese vive ed € 4.227,00 per compensi (fase di studio € 919,00, fase introduttiva € 777,00, fase istruttoria € 1.680,00, fase decisoria
€ 851,00, calcolati in misura media, ad eccezione del minor importo per la fase decisoria e ciò per la sua conclusione in una breve discussione ex art. 281sexies c.p.c.), oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15%.
6.1. Per le stesse ragioni di prevalente soccombenza, nel mero riparto interno delle spese giudiziali e fatta salva la solidarietà delle parti in base al decreto di liquidazione del compenso (così, ex multis, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 23133 del
12/11/2015), le spese di CTU, liquidate come da separato e già emesso decreto, sono poste definitivamente a carico di parte opposta, con i conseguenti obblighi restitutori in favore del difensore antistatario dell'opponente, avv.to Luca Barone.
6.2. Stante la mancata presentazione della parte opponente costituita, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione, si condanna al pagamento di una somma Parte_1 corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, in favore dell'entrata del bilancio dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, sezione III, in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
9 1. Accertate e dichiarate la sostituzione automatica di clausole e la nullità indicate in parte motiva, nonché anche in accoglimento dell'eccezione di compensazione nei termini di cui alla motivazione, revoca il decreto ingiuntivo n.
3087/2023 del Tribunale civile di Bergamo;
2. Accertata e dichiarata la debenza di seguito indicata, condanna e per essa, quale Controparte_1 mandataria, al pagamento, in favore di Controparte_2
dell'importo di € 419,98, oltre interessi ex Parte_1 art. 1284, comma 4, c.c. dalla data del 5/2/2024 e sino al soddisfo;
3. Rigetta nel resto;
4. Condanna e per essa, Controparte_1 quale mandataria, al pagamento, in favore Controparte_2 del difensore antistatario di avv.to Luca Parte_1
Barone, delle spese processuali, liquidate in € 145,50 per spese vive ed € 4.227,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%;
5. Pone le spese di CTU, liquidate come da separato e già emesso decreto, definitivamente a carico di Controparte_1
e per essa, quale mandataria,
[...] CP_2
con i conseguenti obblighi restitutori in favore del
[...] difensore antistatario di avv.to Luca Parte_1
Barone;
6. Visto l'art. 12bis, comma secondo, del D.lgs. n. 28/2010, condanna al pagamento di una somma Parte_1 corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, in favore dell'entrata del bilancio dello Stato.
Bergamo, 01/04/2025
Il Giudice dott. Tommaso Del Giudice
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