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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 07/05/2025, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ivrea
Sezione civile
N. R.G. 1936/2024
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. AN SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
Oggetto: “Separazione S E N T E N Z A consensuale”. nella causa civile iscritta al n. 1936/2024R.G. Cont.
promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ) nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...]
e
(C.F. ) nato a [...] il Parte_2 C.F._2
28.10.1981, residente in [...],
entrambi elettivamente domiciliati in Ivrea (TO), Via Baratono n. 3, presso lo studio dell'Avv. Mario Benni che li rappresenta e difende per procura in atti.
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-
Conclusioni congiunte “Voglia il Tribunale di Ivrea, ai sensi dell'art. 711 c.p.c., pronunciare la separazione
personale degli stessi alle seguenti condizioni dai medesimi concordate:
1. I Sigg.ri e vivranno separati con reciproco Parte_1 Parte_2
rispetto e senza interferire l'uno nella vita dell'altro, mentre l'alloggio coniugale, di
proprietà del marito, rimane assegnato a quest'ultimo e dallo stesso la moglie si è già
allontanata due anni orsono, ritirando i propri effetti personali;
2. I Sigg.ri e dichiarano di aver già disposto in Parte_1 Parte_2
ordine a tutti i propri beni mobili e confermano di averne già effettuato la relativa divisione.
3. il figlio minore resterà affidato ad entrambi i genitori, che Persona_1
continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale su di lui;
4. il figlio minore AN avrà la propria collocazione prevalente e residenza presso il
padre in Borgofranco d'Ivrea (TO), Via Ruffini 10;
5. lo stesso figlio minore AN, studente, sta soggiornando pariteticamente ed
alternativamente con ciascun genitore e desidera continuare a farlo, in quanto entrambi gli
offrono il supporto educativo, logistico ed alimentare ottimale per i suoi bisogni e sostenibile
per l'attività commerciale rispettiva dei genitori.
6. Le spese per il mantenimento di AN saranno in capo a ciascun genitore con cui lo
stesso convivrà e per il periodo corrispondente.
7. Le spese straordinarie riferibili al minore figlio AN continueranno ad essere
sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno secondo le indicazioni del Protocollo
d'intesa fra magistrati ed avvocati sulle spese dei figli in materia di separazione, divorzio e
procedimenti ex artt. 316 e ss. c.c. depositato presso il Tribunale di Ivrea in data 24/06/2016,
di cui le parti riconoscono ed accettano l'applicazione, compilando la relativa comunicazione
(doc. 4).
8. Compensate le spese.”
Il P.M. il 16.04.25 ha così concluso: “il PM Gabriella Viglione esprime parere favorevole”.
Pag. 2 di 4 RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito ed iscritto il giorno 30.08.2024, i coniugi e hanno adito l'intestato Parte_1 Parte_2
Tribunale affinché pronunciasse la separazione personale tra loro.
I coniugi hanno premesso che:
- hanno contratto matrimonio in data 06.10.07 in Chiaverano (TO), trascritto nei
Registri di Stato Civile del medesimo Comune al n. 9, parte II, serie A, anno 2007,
scegliendo il regime della separazione dei beni;
- dall'unione dei coniugi è nato il figlio , in Ivrea il 21.03.2008, Persona_1
ancora minorenne;
- da tempo i coniugi, per incompatibilità di carattere ed incomprensioni non hanno più un'unione affettiva e sentimentale e, pertanto, essendo divenuta insostenibile la convivenza sotto lo stesso tetto, hanno deciso di separarsi consensualmente.
Con provvedimento del 11 marzo 2025 i coniugi venivano autorizzati a vivere separati.
Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è
meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza;
del resto, le parti hanno dichiarato formalmente di non volersi riconciliare, dovendosi quindi ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi che hanno contratto matrimonio a Chiaverano (TO) il 06.10.2007 (trascritto presso l'Ufficio di Stato
Civile di detto Comune - Atto n. 9 parte II serie A- anno 2007).
Devono eseguirsi le formalità previste per legge.
Pag. 3 di 4 Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, relative all'affidamento ed al mantenimento della prole oltre che alla regolamentazione dei rapporti tra coniugi,
in quanto conformi alla legge ed all'interesse della prole (cui è garantito accesso paritario ad entrambe le figure genitoriali nel rispetto del principio cd. di bigenitorialità) possono essere integralmente recepite dal Collegio.
Le spese di giudizio, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rese, e come richiesto, vanno compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
1) definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su parere conforme del P.M., così provvede:
preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e - che hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio a Chiaverano (TO) il 06.10.2007, trascritto presso l'Ufficio di
Stato Civile di detto Comune, Atto n. 9 parte II serie A- anno 2007 - alle condizioni sopra riportate;
2) le spese legali relative alla presente procedura sono compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 06 maggio
2025.
IL GIUDICE rel/est. IL PRESIDENTE
Rossella MASTROPIETRO AN SCIALABBA
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ivrea
Sezione civile
N. R.G. 1936/2024
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. AN SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
Oggetto: “Separazione S E N T E N Z A consensuale”. nella causa civile iscritta al n. 1936/2024R.G. Cont.
promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ) nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...]
e
(C.F. ) nato a [...] il Parte_2 C.F._2
28.10.1981, residente in [...],
entrambi elettivamente domiciliati in Ivrea (TO), Via Baratono n. 3, presso lo studio dell'Avv. Mario Benni che li rappresenta e difende per procura in atti.
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-
Conclusioni congiunte “Voglia il Tribunale di Ivrea, ai sensi dell'art. 711 c.p.c., pronunciare la separazione
personale degli stessi alle seguenti condizioni dai medesimi concordate:
1. I Sigg.ri e vivranno separati con reciproco Parte_1 Parte_2
rispetto e senza interferire l'uno nella vita dell'altro, mentre l'alloggio coniugale, di
proprietà del marito, rimane assegnato a quest'ultimo e dallo stesso la moglie si è già
allontanata due anni orsono, ritirando i propri effetti personali;
2. I Sigg.ri e dichiarano di aver già disposto in Parte_1 Parte_2
ordine a tutti i propri beni mobili e confermano di averne già effettuato la relativa divisione.
3. il figlio minore resterà affidato ad entrambi i genitori, che Persona_1
continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale su di lui;
4. il figlio minore AN avrà la propria collocazione prevalente e residenza presso il
padre in Borgofranco d'Ivrea (TO), Via Ruffini 10;
5. lo stesso figlio minore AN, studente, sta soggiornando pariteticamente ed
alternativamente con ciascun genitore e desidera continuare a farlo, in quanto entrambi gli
offrono il supporto educativo, logistico ed alimentare ottimale per i suoi bisogni e sostenibile
per l'attività commerciale rispettiva dei genitori.
6. Le spese per il mantenimento di AN saranno in capo a ciascun genitore con cui lo
stesso convivrà e per il periodo corrispondente.
7. Le spese straordinarie riferibili al minore figlio AN continueranno ad essere
sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno secondo le indicazioni del Protocollo
d'intesa fra magistrati ed avvocati sulle spese dei figli in materia di separazione, divorzio e
procedimenti ex artt. 316 e ss. c.c. depositato presso il Tribunale di Ivrea in data 24/06/2016,
di cui le parti riconoscono ed accettano l'applicazione, compilando la relativa comunicazione
(doc. 4).
8. Compensate le spese.”
Il P.M. il 16.04.25 ha così concluso: “il PM Gabriella Viglione esprime parere favorevole”.
Pag. 2 di 4 RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito ed iscritto il giorno 30.08.2024, i coniugi e hanno adito l'intestato Parte_1 Parte_2
Tribunale affinché pronunciasse la separazione personale tra loro.
I coniugi hanno premesso che:
- hanno contratto matrimonio in data 06.10.07 in Chiaverano (TO), trascritto nei
Registri di Stato Civile del medesimo Comune al n. 9, parte II, serie A, anno 2007,
scegliendo il regime della separazione dei beni;
- dall'unione dei coniugi è nato il figlio , in Ivrea il 21.03.2008, Persona_1
ancora minorenne;
- da tempo i coniugi, per incompatibilità di carattere ed incomprensioni non hanno più un'unione affettiva e sentimentale e, pertanto, essendo divenuta insostenibile la convivenza sotto lo stesso tetto, hanno deciso di separarsi consensualmente.
Con provvedimento del 11 marzo 2025 i coniugi venivano autorizzati a vivere separati.
Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è
meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza;
del resto, le parti hanno dichiarato formalmente di non volersi riconciliare, dovendosi quindi ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi che hanno contratto matrimonio a Chiaverano (TO) il 06.10.2007 (trascritto presso l'Ufficio di Stato
Civile di detto Comune - Atto n. 9 parte II serie A- anno 2007).
Devono eseguirsi le formalità previste per legge.
Pag. 3 di 4 Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, relative all'affidamento ed al mantenimento della prole oltre che alla regolamentazione dei rapporti tra coniugi,
in quanto conformi alla legge ed all'interesse della prole (cui è garantito accesso paritario ad entrambe le figure genitoriali nel rispetto del principio cd. di bigenitorialità) possono essere integralmente recepite dal Collegio.
Le spese di giudizio, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rese, e come richiesto, vanno compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
1) definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su parere conforme del P.M., così provvede:
preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e - che hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio a Chiaverano (TO) il 06.10.2007, trascritto presso l'Ufficio di
Stato Civile di detto Comune, Atto n. 9 parte II serie A- anno 2007 - alle condizioni sopra riportate;
2) le spese legali relative alla presente procedura sono compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 06 maggio
2025.
IL GIUDICE rel/est. IL PRESIDENTE
Rossella MASTROPIETRO AN SCIALABBA
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)
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