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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 29/10/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA in composizione monocratica, in persona del giudice ET Di TO, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2056/2019 R.G.A.C. promossa da:
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, C.F. e C.F. Parte_2 C.F._1 Parte_3
, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Daniele Granara. C.F._2
PARTE ATTRICE
c o n t r o
(P. IVA , in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso dall' Avv. Luigi Cocchi
PARTE CONVENUTA
C O N C L U S I O N I
Per gli attori:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e previe le declaratorie di rito: 1) accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa dell'atto di citazione in riassunzione e delle successive difese delle esponenti, che l'area sita in , Via Mancini, oggetto di occupazione da parte CP_1 delle società attrici è di proprietà privata e non è soggetta ad alcuna servitù di uso pubblico e, conseguentemente: 2) previa disapplicazione del Regolamento istitutivo della COSAP adottato dal
, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'inefficacia e/o dichiarare privi Controparte_1 di effetti giuridici e/o comunque annullare gli avvisi di pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico per gli anni 2012 e 2013 adottati con provvedimenti a firma del Responsabile Ufficio
Tributi del Comune di prot. n. 4967 e prot. n. 4968 del 08.08.2014 e prot. n. 4998 del CP_1
09.08.2014 notificati successivamente e, conseguentemente: 3) accertare che le Società esponenti nulla devono al per l'asserita (e in realtà insussistente) occupazione di Controparte_1 suolo pubblico e, conseguentemente: 4) manlevare e tenere indenni le Società esponenti da qualsivoglia pretesa creditoria avanzata a tale titolo dal Comune di;
5) condannare il CP_1
, in persona del Sindaco in carica, alla refusione delle spese, competenze Controparte_1 ed onorari di giudizio a favore delle attrici, oltre I.V.A., c.p.a. ed altri oneri di legge. In via istruttoria: nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione delle istanze istruttorie di parte convenuta, già
1 oggetto di declaratoria di non ammissione, si insiste per l'ammissione dei capitoli di prova formulati dagli esponenti in controprova nella terza memoria istruttoria. Con ogni più ampia riserva e salvezza, anche istruttoria”.
Per il Comune:
“Si chiede che il Tribunale, previa revoca dell'ordinanza del G.I. 23.2.2023 e conseguentemente previa ammissione ed espletamento delle prove dedotte dal , nonché previa, Controparte_1 se del caso, rinnovazione della CTU esperita, accolga le seguenti conclusioni: 1) rigetti l'atto di citazione in riassunzione in quanto infondato in fatto e in diritto;
2) accerti e dichiari la natura delle aree site in , Via Mancini, quali aree destinate ad uso pubblico;
3) accerti e dichiari CP_1
l'applicabilità alla specie del regolamento COSAP e, conseguentemente, l'inadempimento degli attori nel pagamento dei canoni di occupazione del suolo pubblico a far data dall'anno 2012; 4) condanni gli attori al pagamento dei suddetti canoni con interessi moratori;
5) con vittoria di spese del presente grado di giudizio”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le odierne parte attrici sono titolari di attività commerciali esercitate in fondi (distinti e consequenziali) ricompresi al piano terra del complesso immobiliare denominato “Costa del Sole”, posto in fregio alla Strada Provinciale SP40, denominata Via Mancini, in si tratta della CP_1
“Pizzeria Focacceria Perbacco” (n.i. 1-3-5-7), del “Ristorante Clipper” (n.i 9-11-13-15-17) e del “Bar
Il Geco” (n.i. 19-21-25-27).
In contestazione sono tre solleciti di pagamento inviati in data 8 e 9 agosto 2014 dalla responsabile
(prot. nn. 4967, 4968 e 4998), contenenti l'invito a provvedere al Controparte_3 pagamento di quanto dovuto a titolo di canone per occupazione di suolo pubblico relativamente agli anni 2012 e 2013; con l'avvertimento, in difetto, della sospensione delle relative autorizzazioni.
Inizialmente e anno fatto valere i loro pretesi diritti davanti al Parte_1 Pt_2 Pt_3 CP_4
.
[...]
Il giudice amministrativo ha, tuttavia, dichiarato la propria carenza di giurisdizione con le sentenze nn. 661, 662 e 663 dell'1.8.2018, confermate sul punto dal Consiglio di Stato (cfr. sentenze nn. 3259,
3260 e 3261 del 21.5.2019, pure in atti).
Nell'atto di citazione “in riassunzione ai sensi dell'art. 11 c.p.a.” con cui è stato introdotto il presente giudizio gli attori hanno, dunque, ribadito la ritenuta insussistenza del credito vantato dall'amministrazione, in quanto il porticato e l'area esterna di interesse sarebbero beni privati non soggetti ad alcuna servitù di pubblico passaggio.
Detti beni, secondo tale prospettazione, infatti: costituirebbero una strada che, terminando in corrispondenza di un parcheggio privato accessibile solo dai relativi aventi diritto, non garantisce
2 alcun collegamento tra le pubbliche vie;
sarebbero destinati a servire unicamente i fondi collocati lungo il relativo percorso;
sarebbero sempre stati utilizzati in conformità a tale destinazione, avendone gli aventi diritto limitato il perimetro tramite strutture, siepi e cartelli, così da impedirne un potenziale accesso indiscriminato da parte della collettività (accesso, invero, neppure astrattamente ipotizzabile, data la peculiare conformazione dei luoghi); non avrebbero in ogni caso caratteristiche idonee a soddisfare esigenze di interesse generale (a differenza del marciapiede adiacente e della passeggiata a mare sul lato opposto della via Aurelia); non sarebbero mai stati oggetto di interventi e o installazioni di sorta da parte del CP_1
L'amministrazione convenuta ha contestato, evidenziando come: la fattispecie in esame rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 2 del relativo Regolamento locale (“3. Il canone si applica, altresi, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio. Il canone si applica anche nel caso di occupazioni esercitate su tratti di aree private che sono di uso pubblico per destinazione dello stesso proprietario, quali le occupazioni poste in essere sotto i portici degli immobili di proprietà privata, ma aperti al pubblico, su tratti di marciapiede o di strade aperti al pubblico e simili”); l'area antistante l'edificio in cui sono ospitati gli esercizi commerciali degli attori sia stata adibita, sin dalla sua costruzione, ad area destinata ad uso pubblico, come rilevabile dal nulla osta per l'esecuzione dei lavori edili n.7 del 25.6.1966; il porticato in oggetto sia sempre stato aperto e privo di chiusure o impedimenti, così da consentire il passaggio pedonale alla collettività; tale uso si sia protratto nel corso del tempo, il porticato ponendo certamente in collegamento diverse aree e spazi pubblici (come locali commerciali e vie); tutte le odierne parti attrici abbiano versato regolarmente il canone in oggetto fino al 2010 (dal 1996 per il ristorante Clipper e per;
dal 2002 per il bar il Geco), Pt_1 in tal modo riconoscendo la sussistenza dei presupposti in fatto e in diritto della relativa obbligazione.
All'esito del deposito delle memorie istruttorie di rito è stata disposta CTU descrittiva dei luoghi.
L'elaborato peritale, a firma del geom. è stato depositato in data 5.10.2022. Persona_1
La causa è stata quindi ritenuta matura per la decisione senza necessità di ulteriore attività istruttoria, valutata l'irrilevanza e comunque la genericità dei capitoli di prova orale dedotti da parte convenuta.
Tanto premesso, va anzitutto richiamato il contenuto della perizia in atti, dovendosi in particolare osservare, per precisare l'effettivo stato dei luoghi, che i locali commerciali delle odierne parti attrice, accessibili attraverso il portico di causa, risultano separati dalla strada pubblica, ciascuno, da un'area
“esterna frontistante, sistemata con arredi, strutture mobili ed infisse, funzionali all'espletamento delle attività di ogni singolo esercizio, alternati ad aiuole verdi, oltre che dal marciapiede e da una striscia, definita sulla carreggiata, segnalata, originariamente, a terra per la configurazione di stalli, occupata, all'attualità … con vasi ornamentali di piante”.
3 Può quindi farsi rinvio alla documentazione fotografica allegata sub 2 e al rilievo plano altimetrico di cui all'allegato 3; dal confronto tra il suddetto rilievo e la mappa catastale relativa, come effettuato dal CTU, essendo emerso che il portico (“parte integrante dell'edificio”) è in effetti ricompreso nella particella 356 (del foglio 18) e che le aree esterne pure oggetto di occupazione ricadono all'interno della particella 423, intestata a terzi estranei al giudizio, così come il marciapiede e lo stallo appena descritti.
Tutte le aree di interesse, dunque, risultano essere di proprietà privata.
Occorre accertare se gli spazi in oggetto siano o meno gravati da una servitù di uso pubblico.
Il Comune a fondamento della propria pretesa ha invocato in primo luogo il “nulla osta per esecuzione lavori edili” in data 25.6.1996 prodotto sub 3, relativo proprio alla costruzione del “complesso di case
Costa del Sole”; documento in cui si legge che “la superficie di terreno retrostante le costruzioni dovrà essere destinata a parcheggio con uscita sulle due estremità delle costruzioni, e quella antistante dovrà essere destinata ad area di uso pubblico, sistemata a verde”.
Gli attori non hanno disconosciuto la conformità all'originale del documento allegato alla comparsa di costituzione.
In corso di operazioni peritali, tuttavia, non è stato possibile reperire l'atto originale.
Sono state quindi sollevate alcune contestazioni relative alla copia in atti, facendosi in particolare rilevare che il nulla osta in questione: non risulta firmato dal sindaco, né notificato al privato interessato;
non richiama alcun allegato, sebbene la prescrizione in esame non sia contenuta nel corpo del provvedimento, bensì in un foglio separato.
Si ritiene, peraltro, di poter prescindere da tali aspetti (sui quali le parti hanno avuto modo di dedurre con apposite memorie autorizzate, successive al deposito della CTU).
Anche a voler attribuire una qualche efficacia legale alla disposizione in esame, pur in presenza delle evidenti carenze formali, infatti, essa non sarebbe in ogni caso decisiva ai presenti fini: l'espressione
“superficie di terreno antistante le costruzioni” ivi utilizzata non pare compatibile con la volontà di indicare il realizzando portico, che di certo non avrebbe potuto essere “sistemato a verde”; il richiamo effettuato, poi, è senz'altro eccessivamente generico, tanto più tenendo conto della attuale peculiare conformazione dei luoghi nel tratto, come descritta dal CTU e non consente di individuare con la necessaria precisione l'area eventualmente oggetto della prescrizione.
Il non ha fornito ulteriori elementi a supporto, non rivenuti neppure all'esito degli CP_1 accertamenti effettuati dal CTU: “Dall'excursus di tutta la documentazione a disposizione agli atti di causa e del Comune, reperita e/o visionata, non risultano altre indicazioni che regolamentino le aree oggetto di causa né per quanto attiene il portico né per quanto riguarda gli spazi esterni, che lo separano dalla strada provinciale. Anche le istanze presentate al Comune, nel corso del tempo, dalle
4 varie attività commerciali facenti parte del complesso immobiliare “Costa del Sole”, per
l'ottenimento delle relative “autorizzazioni all'occupazione del suolo pubblico e spazio prospiciente”, ed i relativi permessi, rilasciati da parte dell'Ente stesso, risultano generici sia riguardo la metratura dell'area che la posizione e la tipologia di arredi, oltre a non identificare specificatamente gli spazi, con opportune descrizioni e/o rappresentazioni grafiche” (cfr. pag. 11 di perizia).
Passando all'esame delle ulteriori difese svolte da parte convenuta (circa l'asserito passaggio generalizzato da parte di una collettività indeterminata di individui, come esercitato costantemente nel corso dei decenni lungo il solito portico, per la sua intera estensione e come consentito dagli stessi titolari delle varie attività ivi presenti, attraverso i tavolini e le sedie pur posizionati all'esterno dei loro locali), occorre valutare se la porzione di bene di causa sia o meno idonea, già in astratto, a soddisfare una qualche esigenza comune ai membri di tale collettività, "uti cives".
E' questo uno dei requisiti richiesti dalla giurisprudenza in materia, sia in caso di costituzione della servitù per dicatio ad patriam (cfr. Cass. n. 12167/2002), sia in caso di costituzione della stessa per usucapione (cfr. Cass. n. 28632/2017: “Perché si costituisca per usucapione una servitù pubblica di passaggio su una strada privata, è necessario che concorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:… 2) l'oggettiva idoneità del bene a soddisfare il fine di pubblico interesse perseguito tramite l'esercizio della servitù; …”).
Ebbene, si ritiene che la risposta al quesito debba essere negativa: la conformazione dei luoghi – al confine lato Moneglia del portico vi è unicamente un'area parcheggio di proprietà privata;
in adiacenza, lungo il tratto di interesse, corre un marciapiede liberamente percorribile, mentre dall'altro lato della strada c'è la passeggiata a mare – è, infatti, tale per cui il passaggio esercitabile lungo il percorso dai terzi (da soggetti, cioè, diversi dai proprietari delle varie unità site nel compendio, o dai loro ospiti o dipendenti o incaricati) può essere funzionale unicamente ai (potenziali) clienti delle attività commerciali presenti nei fondi facenti parte del complesso, per garantirne l'accesso.
Va, invece, escluso che detto percorso possa servire per muoversi tra diversi spazi pubblici.
L'area de qua, del resto, non risulta essere mai stata oggetto di interventi di manutenzione da parte del o di installazioni di sorta. CP_1
Viene così a configurarsi un'utilità comunque di natura privata, sicchè pare applicabile il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità in forza del quale non sussiste uso pubblico “qualora il passaggio venga esercitato unicamente dai proprietari dei fondi in dipendenza della particolare ubicazione degli stessi, ovvero da coloro che abbiano occasione di accedervi per esigenze connesse ad una privata utilizzazione” (cfr. Cass. n. 5637/1995).
5 Resta solo da precisare che tale valutazione è compiuta prescindendo da quanto verificato dal CTU circa il tratto di portico antistante i locali dei due esercizi attigui Pizzeria “Perbacco” e Ristorante
“Clipper”, risultato chiuso all'esterno, a confine della rampa carrabile di accesso ai parcheggi, dal lato Moneglia, per la presenza di strutture fisse ed arredi e inglobato all'interno delle attività stesse;
situazione di fatto (i.e.: non percorribilità continua del portico da parte dei pedoni) la cui eventuale risalenza nel tempo (ante 2014) non è, peraltro, provata in atti (essendo, anzi, contrastata dalle risultanze della relazione tecnica allegata sub 4 da parte convenuta).
Data la prospettiva assunta, è qui privo di rilevanza anche il fatto che gli attori (o i loro aventi causa) precedentemente al 2011 abbiano per anni regolarmente corrisposto il canone ora contestato, il loro comportamento non potendo certo far sorgere quei presupposti oggettivi già ritenuti insussistenti.
Concludendo: è da escludere che i beni di causa siano gravati da servitù di uso pubblico, alla fattispecie non potendo pertanto applicarsi il regolamento comunale COSAP.
Gli avvisi di pagamento inviati nell'agosto del 2014 dal sono, dunque, da ritenersi illegittimi, CP_1 nulla essendo dovuto dagli attori a titolo di occupazione di suolo pubblico.
Resta assorbito l'ulteriore motivo di contestazione formulato in atto di citazione, circa l'asserita assenza delle garanzie partecipative di legge nei procedimenti amministrativi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M.
55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della non elevata complessità della stessa e dell'attività processuale resasi necessaria, tale da giustificare una lieve riduzione dei valori medi di tabella per le quattro fasi in rilievo.
Il costo della CTU, come liquidato in corso di istruttoria con apposito decreto del 25.10.2022, nei rapporti interni tra le parti deve essere posto a carico integrale del CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice monocratico, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: dichiara che l'area sita in Via Mancini, oggetto di occupazione da parte degli attori CP_1 non è destinata ad uso pubblico e che ad essa non è applicabile il regolamento comunale COSAP;
dichiara, per l'effetto, che sono illegittimi gli avvisi di pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico prot. n. 4967 e prot. n. 4968 del 08.08.2014 e prot. n. 4998 del 09.08.2014 e che le parti attrici nulla devono al per il titolo suddetto;
CP_1 CP_1 condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali sostenute da parte attrice, liquidate in 545,00 euro per esborsi e 6.000,00 euro per compenso professionale, oltre rimborso forfetario e accessori di legge;
pone il costo della CTU per intero a carico di parte convenuta.
6 Così deciso alla Spezia il 28.10.2025
Il Giudice
ET Di TO
7
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA in composizione monocratica, in persona del giudice ET Di TO, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2056/2019 R.G.A.C. promossa da:
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, C.F. e C.F. Parte_2 C.F._1 Parte_3
, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Daniele Granara. C.F._2
PARTE ATTRICE
c o n t r o
(P. IVA , in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso dall' Avv. Luigi Cocchi
PARTE CONVENUTA
C O N C L U S I O N I
Per gli attori:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e previe le declaratorie di rito: 1) accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa dell'atto di citazione in riassunzione e delle successive difese delle esponenti, che l'area sita in , Via Mancini, oggetto di occupazione da parte CP_1 delle società attrici è di proprietà privata e non è soggetta ad alcuna servitù di uso pubblico e, conseguentemente: 2) previa disapplicazione del Regolamento istitutivo della COSAP adottato dal
, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'inefficacia e/o dichiarare privi Controparte_1 di effetti giuridici e/o comunque annullare gli avvisi di pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico per gli anni 2012 e 2013 adottati con provvedimenti a firma del Responsabile Ufficio
Tributi del Comune di prot. n. 4967 e prot. n. 4968 del 08.08.2014 e prot. n. 4998 del CP_1
09.08.2014 notificati successivamente e, conseguentemente: 3) accertare che le Società esponenti nulla devono al per l'asserita (e in realtà insussistente) occupazione di Controparte_1 suolo pubblico e, conseguentemente: 4) manlevare e tenere indenni le Società esponenti da qualsivoglia pretesa creditoria avanzata a tale titolo dal Comune di;
5) condannare il CP_1
, in persona del Sindaco in carica, alla refusione delle spese, competenze Controparte_1 ed onorari di giudizio a favore delle attrici, oltre I.V.A., c.p.a. ed altri oneri di legge. In via istruttoria: nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione delle istanze istruttorie di parte convenuta, già
1 oggetto di declaratoria di non ammissione, si insiste per l'ammissione dei capitoli di prova formulati dagli esponenti in controprova nella terza memoria istruttoria. Con ogni più ampia riserva e salvezza, anche istruttoria”.
Per il Comune:
“Si chiede che il Tribunale, previa revoca dell'ordinanza del G.I. 23.2.2023 e conseguentemente previa ammissione ed espletamento delle prove dedotte dal , nonché previa, Controparte_1 se del caso, rinnovazione della CTU esperita, accolga le seguenti conclusioni: 1) rigetti l'atto di citazione in riassunzione in quanto infondato in fatto e in diritto;
2) accerti e dichiari la natura delle aree site in , Via Mancini, quali aree destinate ad uso pubblico;
3) accerti e dichiari CP_1
l'applicabilità alla specie del regolamento COSAP e, conseguentemente, l'inadempimento degli attori nel pagamento dei canoni di occupazione del suolo pubblico a far data dall'anno 2012; 4) condanni gli attori al pagamento dei suddetti canoni con interessi moratori;
5) con vittoria di spese del presente grado di giudizio”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le odierne parte attrici sono titolari di attività commerciali esercitate in fondi (distinti e consequenziali) ricompresi al piano terra del complesso immobiliare denominato “Costa del Sole”, posto in fregio alla Strada Provinciale SP40, denominata Via Mancini, in si tratta della CP_1
“Pizzeria Focacceria Perbacco” (n.i. 1-3-5-7), del “Ristorante Clipper” (n.i 9-11-13-15-17) e del “Bar
Il Geco” (n.i. 19-21-25-27).
In contestazione sono tre solleciti di pagamento inviati in data 8 e 9 agosto 2014 dalla responsabile
(prot. nn. 4967, 4968 e 4998), contenenti l'invito a provvedere al Controparte_3 pagamento di quanto dovuto a titolo di canone per occupazione di suolo pubblico relativamente agli anni 2012 e 2013; con l'avvertimento, in difetto, della sospensione delle relative autorizzazioni.
Inizialmente e anno fatto valere i loro pretesi diritti davanti al Parte_1 Pt_2 Pt_3 CP_4
.
[...]
Il giudice amministrativo ha, tuttavia, dichiarato la propria carenza di giurisdizione con le sentenze nn. 661, 662 e 663 dell'1.8.2018, confermate sul punto dal Consiglio di Stato (cfr. sentenze nn. 3259,
3260 e 3261 del 21.5.2019, pure in atti).
Nell'atto di citazione “in riassunzione ai sensi dell'art. 11 c.p.a.” con cui è stato introdotto il presente giudizio gli attori hanno, dunque, ribadito la ritenuta insussistenza del credito vantato dall'amministrazione, in quanto il porticato e l'area esterna di interesse sarebbero beni privati non soggetti ad alcuna servitù di pubblico passaggio.
Detti beni, secondo tale prospettazione, infatti: costituirebbero una strada che, terminando in corrispondenza di un parcheggio privato accessibile solo dai relativi aventi diritto, non garantisce
2 alcun collegamento tra le pubbliche vie;
sarebbero destinati a servire unicamente i fondi collocati lungo il relativo percorso;
sarebbero sempre stati utilizzati in conformità a tale destinazione, avendone gli aventi diritto limitato il perimetro tramite strutture, siepi e cartelli, così da impedirne un potenziale accesso indiscriminato da parte della collettività (accesso, invero, neppure astrattamente ipotizzabile, data la peculiare conformazione dei luoghi); non avrebbero in ogni caso caratteristiche idonee a soddisfare esigenze di interesse generale (a differenza del marciapiede adiacente e della passeggiata a mare sul lato opposto della via Aurelia); non sarebbero mai stati oggetto di interventi e o installazioni di sorta da parte del CP_1
L'amministrazione convenuta ha contestato, evidenziando come: la fattispecie in esame rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 2 del relativo Regolamento locale (“3. Il canone si applica, altresi, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio. Il canone si applica anche nel caso di occupazioni esercitate su tratti di aree private che sono di uso pubblico per destinazione dello stesso proprietario, quali le occupazioni poste in essere sotto i portici degli immobili di proprietà privata, ma aperti al pubblico, su tratti di marciapiede o di strade aperti al pubblico e simili”); l'area antistante l'edificio in cui sono ospitati gli esercizi commerciali degli attori sia stata adibita, sin dalla sua costruzione, ad area destinata ad uso pubblico, come rilevabile dal nulla osta per l'esecuzione dei lavori edili n.7 del 25.6.1966; il porticato in oggetto sia sempre stato aperto e privo di chiusure o impedimenti, così da consentire il passaggio pedonale alla collettività; tale uso si sia protratto nel corso del tempo, il porticato ponendo certamente in collegamento diverse aree e spazi pubblici (come locali commerciali e vie); tutte le odierne parti attrici abbiano versato regolarmente il canone in oggetto fino al 2010 (dal 1996 per il ristorante Clipper e per;
dal 2002 per il bar il Geco), Pt_1 in tal modo riconoscendo la sussistenza dei presupposti in fatto e in diritto della relativa obbligazione.
All'esito del deposito delle memorie istruttorie di rito è stata disposta CTU descrittiva dei luoghi.
L'elaborato peritale, a firma del geom. è stato depositato in data 5.10.2022. Persona_1
La causa è stata quindi ritenuta matura per la decisione senza necessità di ulteriore attività istruttoria, valutata l'irrilevanza e comunque la genericità dei capitoli di prova orale dedotti da parte convenuta.
Tanto premesso, va anzitutto richiamato il contenuto della perizia in atti, dovendosi in particolare osservare, per precisare l'effettivo stato dei luoghi, che i locali commerciali delle odierne parti attrice, accessibili attraverso il portico di causa, risultano separati dalla strada pubblica, ciascuno, da un'area
“esterna frontistante, sistemata con arredi, strutture mobili ed infisse, funzionali all'espletamento delle attività di ogni singolo esercizio, alternati ad aiuole verdi, oltre che dal marciapiede e da una striscia, definita sulla carreggiata, segnalata, originariamente, a terra per la configurazione di stalli, occupata, all'attualità … con vasi ornamentali di piante”.
3 Può quindi farsi rinvio alla documentazione fotografica allegata sub 2 e al rilievo plano altimetrico di cui all'allegato 3; dal confronto tra il suddetto rilievo e la mappa catastale relativa, come effettuato dal CTU, essendo emerso che il portico (“parte integrante dell'edificio”) è in effetti ricompreso nella particella 356 (del foglio 18) e che le aree esterne pure oggetto di occupazione ricadono all'interno della particella 423, intestata a terzi estranei al giudizio, così come il marciapiede e lo stallo appena descritti.
Tutte le aree di interesse, dunque, risultano essere di proprietà privata.
Occorre accertare se gli spazi in oggetto siano o meno gravati da una servitù di uso pubblico.
Il Comune a fondamento della propria pretesa ha invocato in primo luogo il “nulla osta per esecuzione lavori edili” in data 25.6.1996 prodotto sub 3, relativo proprio alla costruzione del “complesso di case
Costa del Sole”; documento in cui si legge che “la superficie di terreno retrostante le costruzioni dovrà essere destinata a parcheggio con uscita sulle due estremità delle costruzioni, e quella antistante dovrà essere destinata ad area di uso pubblico, sistemata a verde”.
Gli attori non hanno disconosciuto la conformità all'originale del documento allegato alla comparsa di costituzione.
In corso di operazioni peritali, tuttavia, non è stato possibile reperire l'atto originale.
Sono state quindi sollevate alcune contestazioni relative alla copia in atti, facendosi in particolare rilevare che il nulla osta in questione: non risulta firmato dal sindaco, né notificato al privato interessato;
non richiama alcun allegato, sebbene la prescrizione in esame non sia contenuta nel corpo del provvedimento, bensì in un foglio separato.
Si ritiene, peraltro, di poter prescindere da tali aspetti (sui quali le parti hanno avuto modo di dedurre con apposite memorie autorizzate, successive al deposito della CTU).
Anche a voler attribuire una qualche efficacia legale alla disposizione in esame, pur in presenza delle evidenti carenze formali, infatti, essa non sarebbe in ogni caso decisiva ai presenti fini: l'espressione
“superficie di terreno antistante le costruzioni” ivi utilizzata non pare compatibile con la volontà di indicare il realizzando portico, che di certo non avrebbe potuto essere “sistemato a verde”; il richiamo effettuato, poi, è senz'altro eccessivamente generico, tanto più tenendo conto della attuale peculiare conformazione dei luoghi nel tratto, come descritta dal CTU e non consente di individuare con la necessaria precisione l'area eventualmente oggetto della prescrizione.
Il non ha fornito ulteriori elementi a supporto, non rivenuti neppure all'esito degli CP_1 accertamenti effettuati dal CTU: “Dall'excursus di tutta la documentazione a disposizione agli atti di causa e del Comune, reperita e/o visionata, non risultano altre indicazioni che regolamentino le aree oggetto di causa né per quanto attiene il portico né per quanto riguarda gli spazi esterni, che lo separano dalla strada provinciale. Anche le istanze presentate al Comune, nel corso del tempo, dalle
4 varie attività commerciali facenti parte del complesso immobiliare “Costa del Sole”, per
l'ottenimento delle relative “autorizzazioni all'occupazione del suolo pubblico e spazio prospiciente”, ed i relativi permessi, rilasciati da parte dell'Ente stesso, risultano generici sia riguardo la metratura dell'area che la posizione e la tipologia di arredi, oltre a non identificare specificatamente gli spazi, con opportune descrizioni e/o rappresentazioni grafiche” (cfr. pag. 11 di perizia).
Passando all'esame delle ulteriori difese svolte da parte convenuta (circa l'asserito passaggio generalizzato da parte di una collettività indeterminata di individui, come esercitato costantemente nel corso dei decenni lungo il solito portico, per la sua intera estensione e come consentito dagli stessi titolari delle varie attività ivi presenti, attraverso i tavolini e le sedie pur posizionati all'esterno dei loro locali), occorre valutare se la porzione di bene di causa sia o meno idonea, già in astratto, a soddisfare una qualche esigenza comune ai membri di tale collettività, "uti cives".
E' questo uno dei requisiti richiesti dalla giurisprudenza in materia, sia in caso di costituzione della servitù per dicatio ad patriam (cfr. Cass. n. 12167/2002), sia in caso di costituzione della stessa per usucapione (cfr. Cass. n. 28632/2017: “Perché si costituisca per usucapione una servitù pubblica di passaggio su una strada privata, è necessario che concorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:… 2) l'oggettiva idoneità del bene a soddisfare il fine di pubblico interesse perseguito tramite l'esercizio della servitù; …”).
Ebbene, si ritiene che la risposta al quesito debba essere negativa: la conformazione dei luoghi – al confine lato Moneglia del portico vi è unicamente un'area parcheggio di proprietà privata;
in adiacenza, lungo il tratto di interesse, corre un marciapiede liberamente percorribile, mentre dall'altro lato della strada c'è la passeggiata a mare – è, infatti, tale per cui il passaggio esercitabile lungo il percorso dai terzi (da soggetti, cioè, diversi dai proprietari delle varie unità site nel compendio, o dai loro ospiti o dipendenti o incaricati) può essere funzionale unicamente ai (potenziali) clienti delle attività commerciali presenti nei fondi facenti parte del complesso, per garantirne l'accesso.
Va, invece, escluso che detto percorso possa servire per muoversi tra diversi spazi pubblici.
L'area de qua, del resto, non risulta essere mai stata oggetto di interventi di manutenzione da parte del o di installazioni di sorta. CP_1
Viene così a configurarsi un'utilità comunque di natura privata, sicchè pare applicabile il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità in forza del quale non sussiste uso pubblico “qualora il passaggio venga esercitato unicamente dai proprietari dei fondi in dipendenza della particolare ubicazione degli stessi, ovvero da coloro che abbiano occasione di accedervi per esigenze connesse ad una privata utilizzazione” (cfr. Cass. n. 5637/1995).
5 Resta solo da precisare che tale valutazione è compiuta prescindendo da quanto verificato dal CTU circa il tratto di portico antistante i locali dei due esercizi attigui Pizzeria “Perbacco” e Ristorante
“Clipper”, risultato chiuso all'esterno, a confine della rampa carrabile di accesso ai parcheggi, dal lato Moneglia, per la presenza di strutture fisse ed arredi e inglobato all'interno delle attività stesse;
situazione di fatto (i.e.: non percorribilità continua del portico da parte dei pedoni) la cui eventuale risalenza nel tempo (ante 2014) non è, peraltro, provata in atti (essendo, anzi, contrastata dalle risultanze della relazione tecnica allegata sub 4 da parte convenuta).
Data la prospettiva assunta, è qui privo di rilevanza anche il fatto che gli attori (o i loro aventi causa) precedentemente al 2011 abbiano per anni regolarmente corrisposto il canone ora contestato, il loro comportamento non potendo certo far sorgere quei presupposti oggettivi già ritenuti insussistenti.
Concludendo: è da escludere che i beni di causa siano gravati da servitù di uso pubblico, alla fattispecie non potendo pertanto applicarsi il regolamento comunale COSAP.
Gli avvisi di pagamento inviati nell'agosto del 2014 dal sono, dunque, da ritenersi illegittimi, CP_1 nulla essendo dovuto dagli attori a titolo di occupazione di suolo pubblico.
Resta assorbito l'ulteriore motivo di contestazione formulato in atto di citazione, circa l'asserita assenza delle garanzie partecipative di legge nei procedimenti amministrativi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M.
55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della non elevata complessità della stessa e dell'attività processuale resasi necessaria, tale da giustificare una lieve riduzione dei valori medi di tabella per le quattro fasi in rilievo.
Il costo della CTU, come liquidato in corso di istruttoria con apposito decreto del 25.10.2022, nei rapporti interni tra le parti deve essere posto a carico integrale del CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice monocratico, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: dichiara che l'area sita in Via Mancini, oggetto di occupazione da parte degli attori CP_1 non è destinata ad uso pubblico e che ad essa non è applicabile il regolamento comunale COSAP;
dichiara, per l'effetto, che sono illegittimi gli avvisi di pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico prot. n. 4967 e prot. n. 4968 del 08.08.2014 e prot. n. 4998 del 09.08.2014 e che le parti attrici nulla devono al per il titolo suddetto;
CP_1 CP_1 condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali sostenute da parte attrice, liquidate in 545,00 euro per esborsi e 6.000,00 euro per compenso professionale, oltre rimborso forfetario e accessori di legge;
pone il costo della CTU per intero a carico di parte convenuta.
6 Così deciso alla Spezia il 28.10.2025
Il Giudice
ET Di TO
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