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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 11/02/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 153/2024
TRIBUNALE di NOVARA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 153/2024 tra
), con l'avv. MAZZONI LUCA;
Parte_1 P.IVA_1
ATTORE/I
e
), con l'avv. BOLLA FEDERICA;
Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO/I
Oggi 11 febbraio 2025, alle ore 9.30, sono collegati da remoto alla stanza virtuale del magistrato: per , l'avv. MAZZONI LUCA. Parte_1 per , l'avv. BOLLA FEDERICA. Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
La difesa di parte attrice precisa le conclusioni e discute la causa nel seguente modo: “preciso le conclusioni come in atti che richiamo integralmente anche ai fini della discussione nel merito”.
La difesa di parte convenuta precisa le conclusioni e discute la causa nel seguente modo: “preciso le conclusioni come in atti che richiamo integralmente anche ai fini della discussione nel merito”.
Alle ore 9.35, terminata la discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione a verbale d'udienza.
Terminata la camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc, avente il seguente dispositivo:
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda o eccezione disattesa e/o assorbita, così dispone:
- dichiara inammissibile il ricorso in riassunzione presentato da avanti il Parte_1
Tribunale di Novara e per l'effetto, conferma integralmente l'ingiunzione di pagamento n. 5650 del 12.12.2023 ex art. 18. L. n. 689/1981, emessa da parte resistente per il pagamento da parte della ricorrente, quale titolare dell'attività , della somma di € Parte_1
16.000,00 (sanzione amministrativa pecuniaria irrogata per la violazione dell'art. 16, comma 2, L.R.P. n. 19/2021);
- condanna parte ricorrente a rimborsare a parte resistente le spese di lite del presente giudizio liquidate, come in parte motiva, in € 3.397,00 per compensi, oltre rimborso forfetario al 15%,
CPA e IVA di legge (se dovuta), oltre documentate spese per anticipazioni e spese di registrazione della presente sentenza.
pagina 1 di 9 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale d'udienza odierna.
Così deciso dal Tribunale di Novara in data 11 febbraio 2025.
Il Giudice
dott. Massimo Roberti
pagina 2 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Roberti ha pronunciato ex art. 281 sexies cpc, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 153/2024 promossa da:
), con l'avv. MAZZONI LUCA;
Parte_1 P.IVA_1
ATTORE/I contro
), con l'avv. BOLLA FEDERICA;
Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza odierna.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in riassunzione depositato in data 11.01.2024 e notificato a parte opposta in data
05.04.2024, adiva l'intestato Tribunale proponendo opposizione all'ordinanza – Parte_1 ingiunzione prot. n. 5650 del 12.12.2023, emessa dal Controparte_1
Costituendosi in giudizio il detto contestava ogni avversa difesa sia in fatto che in diritto. CP_1
La controversia muove dalla circostanza che in data 14.02.2023, presso la ditta individuale
[...]
(P. IVA: ), sita in Cavaglio d'Agogna (NO), Via Roma n. 32, la Guardia Parte_1 P.IVA_1 di Finanza, Compagnia di Borgomanero, redigeva Processo Verbale delle operazioni compiute relativo a esercenti apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 e 7 del TULPS e relativo Verbale di contestazione e chiusura amministrativa dei congegni – artt. 16 e 23 Legge Regionale Piemonte n. 19/2021, notificato a parte opponente nella medesima data. I militari verbalizzanti constatavano come, all'interno del locale, fossero presenti otto apparecchi/giochi da intrattenimento c.d. alternativi, così come disposto dal
Decreto Interdirettoriale n. CGV/50/2007 del 18.01.2007, art. 2, comma 3, e successive modifiche e integrazioni, di cui al Decreto Direttoriale prot. n. 20011/30011/Giochi/UD, in vigore dall'1 settembre
2011, concernente il contingentamento degli apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6 e 7 del TULPS.
I militari accertavano che i congegni (giochi da intrattenimento) risultavano ubicati a distanza inferiore a metri 300 (in base al percorso pedonale più breve) da uno dei luoghi sensibili individuati nell'art. 16, comma 2, L.R. Piemonte n. 19/2021 ovvero dall'Ufficio Postale sito in Via Martiri n. 52 del Comune di
Cavaglio d'Agogna (NO), ove viene svolta attività finanziaria e di bancoposta.
I verbalizzanti rendevano pertanto temporaneamente inutilizzabili i congegni tramite apposizione di sigillo per ogni singolo apparecchio, affidandoli in custodia giudiziale gratuita allo stesso trasgressore. pagina 3 di 9 La violazione di cui all'art. 16 comma 2, L.R. Piemonte n. 19/2021 è sanzionata dall'art. 23, comma 1, della menzionata Legge Regionale che recita: “l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 16, comma 2 e all'art. 18, comma 1, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro
2.000,00 a euro 6.000,00 per ogni apparecchio per il gioco di cui all'art. 110, comma 6, del regio decreto 773/1931 nonché alla chiusura temporanea del medesimo da cinque a dieci giorni”.
Veniva applicata la sanzione amministrativa pecuniaria in forma ridotta (e cioè con l'assolvimento entro 60 giorni dalla data della notifica del verbale di contestazione) pari a euro 16.000,00, ovvero euro 2.000,00 per ciascuno degli otto apparecchi per i quali è stata rilevata la violazione della normativa in esame.
Con il verbale di contestazione la veniva informata della possibilità di presentare scritti Pt_1 difensivi e chiedere di essere sentita in audizione dal Sindaco del Comune di nel Controparte_1 termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica del medesimo atto.
Con provvedimento prot. n. 0000253 del 24.01.2023 il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di delegando l'attività alla Polizia Locale del medesimo Comune, comunicava che Controparte_1 la distanza dal Bancoposta sito in Via Martiri n. 52 al sito in Via Parte_2 Parte_1
Roma n. 32, rilevata con rotella metrica stradale, e tenuto conto del percorso pedonale più breve e comunque più sicuro ex art. 190 C.d.S. (infatti tale rilevazione tiene conto di tutti gli attraversamenti pedonali presenti in Via Roma nel massimo rispetto delle disposizioni del Codice della Strada, seppur non espressamente richiamato dagli artt. 16, comma 2 e 23 L.R.P. 19/2021), è di 248,90 metri.
Su richiesta di chiarimenti avanzata dalla Questura di Novara, il Comune di , in data CP_1
29.05.2023, effettuava una seconda misurazione della distanza di cui è causa, tenendo conto del solo percorso pedonale più breve: la distanza rilevata con rotella metrica stradale è risultata essere di circa 205,00 metri. L'opponente richiedeva infatti alla Questura di Novara un permesso per l'apertura di un punto scommesse presso la propria attività; ella non otteneva tale concessione stante la mancanza dei presupposti richiesti circa la distanza da luoghi sensibili. Entrambe le attività sono site sul medesimo lato della carreggiata, lungo il brevissimo rettilineo munito di marciapiede – distanza 205,00 metri
(come da rilievo fotografico Google maps del lato destro della carreggiata da Via Martiri n. 52 a Via Roma n. 32 – lato sinistro se visto da Via Roma n. 32 a Via Martiri n. 52).
Con memoria del 14.03.2023 la lamentava l'errata applicazione dell'articolo 16, comma 2, L.R. Pt_1
Piemonte n. 19/2020 (rectius, L.R. n. 19/2021), ritenendo che l'Ufficio Postale sito in CP_1 non potesse essere qualificato come Istituto di Credito – e quindi luogo sensibile – perché
[...] privo di sportello ATM.
Con comunicazione del 24.03.2023 indirizzata al Sindaco la direttrice di Persona_1 Controparte_2
– Filiale di Novara, confermava che Bancoposta è una società del che
[...] Controparte_3 eroga in circolarità su tutta la rete degli Uffici Postali presenti sul territorio nazionale i propri servizi, ivi incluso l'Ufficio Postale di Controparte_1
In data 15.05.2023 (prot. n. 982) l'ing. faceva pervenire ulteriori scritti difensivi, CP_4 contenenti una valutazione del percorso pedonale “più sicuro” e non “più breve”, intercorrente tra l'Ufficio Postale di e l'attività della in Via Roma n. 32. Controparte_1 Pt_1
Parte ricorrente ha proposto in giudizio le seguenti difese:
1) la riassunzione avanti all'intestato Tribunale è stata necessaria dopo la dichiarata incompetenza del GdP per superamento del limite di valore della causa. Il Comune ha indicato in maniera errata all'interno dell'ordinanza-ingiunzione sia l'organo competente sia il termine per l'opposizione. E' bene sottolineare come la giurisprudenza abbia più volte ribadito come l'omessa o erronea indicazione dell'autorità alla quale proporre opposizione e del relativo pagina 4 di 9 termine “determina non già la nullità dell'atto, bensì una mera irregolarità, che impedisce il verificarsi di preclusioni processuali a seguito del mancato rispetto del termine ex art. 22 legge 24.11.1981 n. 689 in ragione della scusabilità dell'errore in cui l'interessato sia eventualmente incorso” (Cass.10787/2020). La presente difesa ritiene dunque di poter proporre il presente ricorso ai sensi dell'art. 50 c.p.c. il quale prevede, in assenza di specifica indicazione del giudice dichiaratosi incompetente, il termine di mesi tre per la riassunzione avanti all'organo competente. La norma in commento si riferisce all'istituto della c.d. translatio iudicii in base al quale la riassunzione della causa non comporta la costituzione di un nuovo rapporto processuale, ma lo spostamento e la prosecuzione del rapporto originario. Inoltre si segnala come la norma asseritamene violata dalla ricorrente sia quella prevista dall'art. 16 comma 2 della L.R. Piemonte n.19/2021 e sanzionata all'art. 23 comma 1 della medesima legge, che prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa da 2000 a 6000 euro per ogni apparecchio per il gioco installato ad una distanza inferiore a 300m da luoghi sensibili. Nel caso di specie gli apparecchi installati (ad una distanza da valutare alla luce degli elementi prodotti con l'opposizione) sono otto, ma la norma violata è una sola. Ci si domanda se al caso di cui trattasi non debba essere applicata la lett. a) del D. Lgs. 150 del 01 settembre 2011 guardando però ai limiti edittali dettati dal citato art. 23 L.R. Piemonte, in quanto “la competenza va determinata tenendo conto unicamente della sanzione pecuniaria edittale prevista dalla norma per la singola violazione, trattandosi di competenza per materia con limite di valore”, così la Corte Costituzionale con Ord.370 del 2007. Vero infatti che, come citato dal GdP nel decreto del 18/01/2024, la Suprema Corte ha osservato che la competenza debba essere attribuita per materia con limite di valore, ma l'importo di € 16.000,00 del presente giudizio è dettato dal cumulo giuridico delle sanzioni applicate per l'installazione di n. 8 apparecchi che hanno violato ognuno una norma che prevede pene da 2000€ a 6000€;
2) parte resistente insiste per la valutazione letterale del dato normativo, il quale parla di percorso
“più breve” senza riferimenti alle norme del C.d.S. Alla luce della ormai copiosa giurisprudenza si può affermare che così non è. Le plurime sentenze del supremo organo amministrativo – già citate nell'atto introduttivo – a più riprese hanno affermato in maniera chiara ed inequivocabile che “la stessa esigenza di conformare la verifica del rispetto della distanza minima a criteri di carattere oggettivo, impone di applicare le norme settoriali in tema di circolazione pedonale, essendo le sole idonee a depurarla dalle soggettive scelte deambulatorie dei pedoni, con la conseguente incertezza ed assoluta opinabilità dei risultati.” (Consiglio di Stato, Sezione III, 7 giugno 2021, n. 432 e Sezione III, 19 febbraio 2018, n. 1044). In secondo luogo, è proprio l'amministrazione comunale nella comunicazione alla questura di Novara del 07/06/2023 (All.5 alla comparsa di costituzione) a richiamare a più riprese “il dettato della norma in combinato disposto con le disposizioni del Codice della Strada”. A riprova della necessità avvertita anche dalla P.A. di rispettare le norme del C.d.S. Ciò detto, si contesta poi l'affermazione che riguarda la chiusura in orario notturno di entrambe le attività, Ufficio Postale e attività della ricorrente, per escludere la necessità di un attraversamento pedonale ben illuminato su via Matteotti.
Invero, se la dovesse ottenere la possibilità di installare gli apparecchi per il gioco, Pt_1 l'attività sarebbe aperta al pubblico anche in orario serale almeno fino alla mezzanotte. E' opinione della scrivente difesa che, posta la necessità di un attraversamento della strada nel rispetto del Codice da parte del pedone, la valutazione circa il posizionamento di un attraversamento pedonale (nel caso di specie su via Matteotti) debba essere effettuata a prescindere da quanto strettamente connesso alla causa in esame, in quanto necessario a qualunque pedone che intenda muoversi in quel territorio;
una volta stabilito dove debba essere posizionato l'attraversamento pedonale (a 30m dalla linea di Stop secondo la perizia depositata), e quindi dove il pedone possa attraversare in sicurezza e nel rispetto delle prescrizioni di legge, si procederà poi alla valutazione del comportamento imposto dal C.d.S. pagina 5 di 9 sulla circolazione dei pedoni e di conseguenza alla misurazione del “percorso più breve” che qui interessa;
3) parte resistente allega con il doc. 6 alcune immagini del percorso che separa Ufficio Postale e attività della Ebbene, le immagini prodotte rappresentano solo in maniera parziale la Pt_1 strada interessata: viene omesso proprio il tratto di percorso più importante, cioè quello che nel rispetto del C.d.S. obbliga il pedone a transitare sul lato opposto della carreggiata, che parte dall'Ufficio Postale e arriva fino oltre il civico n.
4. Dalle immagini versate in atti da questa difesa all'allegato 9, si evince chiaramente come quel tratto di strada sia sprovvisto di marciapiede e che il percorso sia impedito prima da un accesso carrabile (dove nella foto staziona peraltro un'automobile) e poi da alcune siepi e cespugli. Il tratto successivo è una proprietà privata delimitata invero da alcuni massi;
solo dopo il civico 4 ha inizio il marciapiede comunale. Tutto ciò, come già esposto, obbligherebbe il pedone a camminare in strada in violazione delle norme del C.d.S. e quindi non è quello il percorso che si può prendere in considerazione. Escluso quindi il percorso poco sopra descritto e optando per il transito sul lato opposto della carreggiata, prevedendo quindi un attraversamento pedonale nel rispetto delle norme e delle previsioni che disciplinano la materia a circa 30m dalla linea di stop di via
Matteotti, come da perizia in atti, la misurazione del percorso più breve risulta essere pari a 305,10 m., con tutto ciò che ne consegue.
La difesa di parte resistente si è articolata in giudizio nei termini che seguono:
1) la relazione dell'ing. è tardiva e irrilevante nel merito. Stante il mancato CP_4 pagamento della sanzione amministrativa nei termini indicati dalla Guardia di Finanza nel proprio verbale di contestazione, in data 14.12.2023, il Controparte_1 notificava alla ingiunzione di pagamento ex art. 18. L. n. 689/1981 per la somma di € Pt_1
16.000,00, da versarsi nel termine di 30 giorni;
2) preliminarmente deve rilevarsi che la opponente contesta l'errata indicazione dell'Autorità competente, indicata dal Comune di per l'opposizione all'ingiunzione di Controparte_1 pagamento notificata in data 14.12.2023 e pertanto chiede la condanna del al CP_1 pagamento delle spese di lite della procedura instaurata dalla medesima parte innanzi al Giudice di Pace di Novara. Occorre però rilevare che l'ingiunzione di pagamento conteneva correttamente la norma di riferimento – art. 22 della L. 689/1981 – da applicarsi per la procedura di opposizione all'ingiunzione de quo. Il mancato esame della norma di riferimento, dovuto a negligenza della parte opponente, non può essere imputato al Controparte_1
Il Giudice di Pace, inoltre, ha dichiarato la propria incompetenza per valore
[...] ritenendo che “il valore della causa è pari ad euro 16.000,00 e quindi esorbita la competenza per valore del giudice adito”. L'ignoranza di parte opponente circa i limiti di valore di competenza del Giudice di Pace non può gravare né essere imputata al Controparte_1
Il presente ricorso in riassunzione promosso dalla non può ritenersi
[...] Pt_1 ammissibile;
risulterebbe scaduto il termine di 60 (sessanta) giorni per presentare opposizione all'ingiunzione di pagamento di cui è causa;
3) non contestato che la norma violata dalla sia stata correttamente individuata nell'art. 16, Pt_1 comma 2 della L.R.P. n. 19/2021, che al comma secondo recita “E' interdetto l'esercizio delle attività di cui all'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed e), nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito di cui all'art. 110, comma 6, del regio decreto n. 773/1931, in locali che si trovano a una distanza, inferiore a trecento metri calcolati secondo il percorso pedonale più breve per i comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti ed inferiore a quattrocento metri per i comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti, dai seguenti luoghi sensibili […]”.
3. Il dato letterale della norma è chiaro: deve essere calcolato il percorso pagina 6 di 9 pedonale più breve. La normativa non può essere reinterpretata e disattesa da parte opponente, attraverso l'aggiunta di locuzioni – quali “e più sicuro” - non presenti nel dato testuale della norma (in tal senso TAR Piemonte, Sez. II, n. 114/2023). Inoltre, diversamente da quanto affermato dalla opponente, il pedone può percorrere il lato destro della strada di Via Roma, nella direzione che collega l'Ufficio Postale all'attività di Bar – Tabaccheria, senza alcun pericolo, essendo ivi presente un marciapiede che si protrae per tutta la carreggiata sino all'attività della (percorrendo la distanza di 205,00 metri); Pt_1
4) dal dettato letterale dell'art. 23 L.R.P. n. 19/2021 emerge che “l''inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 16, comma 2 e all'art. 18, comma 1, e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 6.000,00 per ogni apparecchio per il gioco di cui all'art.
110, comma 6, del regio decreto n. 773/1931 nonché alla chiusura temporanea del medesimo da cinque a dieci giorni”. Seppur la normativa violata sia unica, l'art. 23 prevede espressamente che la sanzione amministrativa pecuniaria deve tenere conto di ogni singolo apparecchio per il gioco. Il quantum della sanzione irrogata è stato correttamente individuato applicando il dettato normativo, tenuto conto della presenza di ben 8 congegni. Diversamente opinando si andrebbe a trattare situazioni totalmente diverse in maniera eguale – si pensi a un'attività che presenti un solo apparecchio per il gioco rispetto a un'attività che detenga 20 apparecchiature;
5) seppur tardiva, occorre fare un breve cenno sull'irrilevanza della relazione presentata dall'ing.
, su cui parte opponente fonda le proprie difese. La suddetta relazione tratta in CP_4 via quasi esclusiva dell'illuminazione notturna installata in Via Roma. Tale circostanza è irrilevante per la causa de quo tenuto conto che tanto l'Ufficio Postale quanto l'attività della sono chiusi al pubblico durante l'orario notturno. Pertanto non è necessario per il Pt_1 pedone attraversare la strada, recarsi in Via Matteotti sotto il lampione più vicino, tornare indietro, e ripercorrere Via Roma sul lato sinistro della carreggiata (ricordando – ancora – che il lato destro della carreggiata presenta regolare marciapiede dall'uscita dell'Ufficio Postale sin al
Bar Tabaccheria). Tale osservazione è fuori luogo, irrilevante e con il solo scopo di allungare la metratura presunta per il raggiungimento del Bar – Tabaccheria, che in tal caso arriverebbe proprio a 305,00 metri. Egli tratta altresì del limite di velocità previsto nel centro abitato, richiamando diversi articoli del C.d.S. L'ing. presenta una relazione incentrata CP_4 primariamente sulla velocità ipotetica tenuta dagli automobilisti, sulla reazione di frenata, sul coefficiente di attrito asfalto/ gomma (se bagnato, asciutto, ghiacciato): considerazioni queste che esulano dal tema trattato e di cui non si comprende la rilevanza. Si deve inoltre sottolineare che le norme qui esaminate, gli artt. 16, comma 2 e 23 della L.R.P. n. 19/2021, non richiamano in alcun modo alcun articolo del C.d.S. Tale assenza non è casuale e il richiamo effettuato tanto da parte opponente che dalla relazione dell'ing. è meramente pretestuoso. CP_4
Il Tribunale, considerate le difese proposte dalle parti e il quadro istruttorio disponibile al giudizio, rileva quanto in appresso.
Nell'ordinanza ingiunzione oggetto del presente giudizio di opposizione si legge: “Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso in opposizione presso il Giudice di Pace di Novara entro 60 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 689/1981.”.
L'art. 22 della legge n. 689/1981, recita letteralmente: “Art. 22 (Opposizione all'ordinanza- ingiunzione).
Salvo quanto previsto dall'articolo 133 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e da altre disposizioni di legge, contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.”.
pagina 7 di 9 L'art. 6 del d. lgs. n. 150/2011, invece, recita letteralmente: “Art. 6 - Dell'opposizione ad ordinanza- ingiunzione.
1. Le controversie previste dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo.
2. L'opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione.
3. Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, e salve le competenze stabilite da altre disposizioni di legge,
l'opposizione si propone davanti al giudice di pace.
4. L'opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia:
a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
b) di previdenza e assistenza obbligatoria;
c) di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;
d) di igiene degli alimenti e delle bevande;
e) valutaria;
f) di antiriciclaggio.
5. L'opposizione si propone altresì davanti al tribunale:
a) se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a 15.493 euro;
b) quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a 15.493 euro;
c) quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”.
In ragione di quanto disposto dalle norme di settore il Tribunale ritiene nonostante nel provvedimento impugnato venga indicato il Giudice di Pace quale giudice dell'opposizione, è del pari evidente che nel medesimo provvedimento si specifica espressamente che il relativo giudizio deve essere incardinato “ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 689/1981.”. Ora, dalla lettura del predetto art. 22 emerge senza incertezze che nella specie il Giudice dell'opposizione non poteva essere il Giudice di Pace ma l'intestato Tribunale (
5. L'opposizione si propone altresì davanti al tribunale: … b) quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a 15.493 euro”).
La giurisprudenza citata dall'opponente al fine di sostenere la ritualità della riassunzione che ex art. 50 cpc ha portato all'instaurazione del presente giudizio, non considera scusabile qualsiasi tipo di errore.
Invero, con l'arresto della Corte regolatrice n. 10787/2020, i Giudici di legittimità – prendendo le mosse dalla richiesta nullità della cartella esattoriale impugnata stante la mancata indicazione dell'autorità alla quale proporre opposizione e del relativo termine – hanno statuito quanto segue: “… deve rilevarsi che l'omessa indicazione in tali fattispecie di cartelle, dell'autorità alla quale proporre opposizione e del relativo termine, determina non già la nullità dell'atto, bensì una mera irregolarità, che impedisce il verificarsi di preclusioni processuali a seguito del mancato rispetto del termine ex art. 22 legge 24.11.1981 n. 689 in ragione della scusabilità dell'errore in cui l'interessato sia eventualmente incorso, avendo, tuttavia, l'opponente l'onere di dimostrare (e il giudice il dovere di rilevare) la decisività dell'errore stesso, la cui scusabilità non rende l'atto incompleto impugnabile in ogni tempo (Cass. n. 1372 del 2013; Cass. n. 19189 del 2006 e, in materia tributaria, con esplicito riferimento all'art. 7 della legge n. 212 del 2000 cfr. Cass. n. 19675 del 2011).
7. Correttamente, quindi, nella gravata sentenza è stata esclusa ogni ipotesi di nullità della cartella perché priva del giudice competente per l'impugnazione, essendo stata questa ritualmente e tempestivamente opposta e non essendo stata dimostrata alcuna lesione del diritto di difesa, nel merito pagina 8 di 9 della pretesa, da parte degli opponenti.”. Pertanto, la Suprema Corte rigetta il proposto ricorso perché la parte interessata, nonostante le mancate indicazioni di cui sopra, aveva esercitato in pienezza il proprio diritto di difesa. Tale arresto, quindi, facendo salva la cartella esattoriale oggetto d'impugnativa
(ovvero, il provvedimento amministrativo sanzionatorio sostanzialmente accostabile a quello che qui ci occupa), non attiene alla circostanza oggetto della presente controversia, ovvero la proposizione di un ricorso avanti al Giudice incompetente per valore e il diritto di traslarlo avanti a quello competente (c.d. translatio iudicii), ma al diverso profilo della validità di un provvedimento amministrativo nonostante la presenza di vizi formali ritenuti tuttavia inidonei a inficiarlo di nullità.
Inoltre, la sola lettura dell'art. 22 della legge n. 689/1981, avrebbe evitato la proposizione dell'opposizione avanti al Giudice dichiaratosi incompetente per valore, con ciò dovendosi escludere la scusabilità dell'errore e la fondatezza del richiamo dell'opponente all'art. 50 cpc, anche in considerazione del fatto che quest'ultima non ha assolto “l'onere di dimostrare … la decisività dell'errore”.
Parte ricorrente, in quanto soccombente, è tenuta al pagamento delle spese di lite. Considerato il decisum e viste le previsioni del DM 55/2014 (aggiornato al DM 147/2022), si liquidano € 3.397,00 per compensi (scaglione di valore da € 5.201,00 a € 26.000,00; valori medi delle diverse fasi con esclusione di quella per trattazione), oltre rimborso forfetario al 15%, CPA e IVA di legge (se dovuta), oltre documentate spese per anticipazioni e spese di registrazione della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda o eccezione disattesa e/o assorbita, così dispone:
- dichiara inammissibile il ricorso in riassunzione presentato da avanti il Parte_1
Tribunale di Novara e per l'effetto, conferma integralmente l'ingiunzione di pagamento n. 5650 del 12.12.2023 ex art. 18. L. n. 689/1981, emessa da parte resistente per il pagamento da parte della ricorrente, quale titolare dell'attività , della somma di € Parte_1
16.000,00 (sanzione amministrativa pecuniaria irrogata per la violazione dell'art. 16, comma 2,
L.R.P. n. 19/2021);
- condanna parte ricorrente a rimborsare a parte resistente le spese di lite del presente giudizio liquidate, come in parte motiva, in € 3.397,00 per compensi, oltre rimborso forfetario al 15%,
CPA e IVA di legge (se dovuta), oltre documentate spese per anticipazioni e spese di registrazione della presente sentenza.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale d'udienza odierna.
Così deciso dal Tribunale di Novara in data 11 febbraio 2025.
Il Giudice dott. Massimo Roberti
pagina 9 di 9
TRIBUNALE di NOVARA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 153/2024 tra
), con l'avv. MAZZONI LUCA;
Parte_1 P.IVA_1
ATTORE/I
e
), con l'avv. BOLLA FEDERICA;
Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO/I
Oggi 11 febbraio 2025, alle ore 9.30, sono collegati da remoto alla stanza virtuale del magistrato: per , l'avv. MAZZONI LUCA. Parte_1 per , l'avv. BOLLA FEDERICA. Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
La difesa di parte attrice precisa le conclusioni e discute la causa nel seguente modo: “preciso le conclusioni come in atti che richiamo integralmente anche ai fini della discussione nel merito”.
La difesa di parte convenuta precisa le conclusioni e discute la causa nel seguente modo: “preciso le conclusioni come in atti che richiamo integralmente anche ai fini della discussione nel merito”.
Alle ore 9.35, terminata la discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione a verbale d'udienza.
Terminata la camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc, avente il seguente dispositivo:
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda o eccezione disattesa e/o assorbita, così dispone:
- dichiara inammissibile il ricorso in riassunzione presentato da avanti il Parte_1
Tribunale di Novara e per l'effetto, conferma integralmente l'ingiunzione di pagamento n. 5650 del 12.12.2023 ex art. 18. L. n. 689/1981, emessa da parte resistente per il pagamento da parte della ricorrente, quale titolare dell'attività , della somma di € Parte_1
16.000,00 (sanzione amministrativa pecuniaria irrogata per la violazione dell'art. 16, comma 2, L.R.P. n. 19/2021);
- condanna parte ricorrente a rimborsare a parte resistente le spese di lite del presente giudizio liquidate, come in parte motiva, in € 3.397,00 per compensi, oltre rimborso forfetario al 15%,
CPA e IVA di legge (se dovuta), oltre documentate spese per anticipazioni e spese di registrazione della presente sentenza.
pagina 1 di 9 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale d'udienza odierna.
Così deciso dal Tribunale di Novara in data 11 febbraio 2025.
Il Giudice
dott. Massimo Roberti
pagina 2 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Roberti ha pronunciato ex art. 281 sexies cpc, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 153/2024 promossa da:
), con l'avv. MAZZONI LUCA;
Parte_1 P.IVA_1
ATTORE/I contro
), con l'avv. BOLLA FEDERICA;
Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza odierna.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in riassunzione depositato in data 11.01.2024 e notificato a parte opposta in data
05.04.2024, adiva l'intestato Tribunale proponendo opposizione all'ordinanza – Parte_1 ingiunzione prot. n. 5650 del 12.12.2023, emessa dal Controparte_1
Costituendosi in giudizio il detto contestava ogni avversa difesa sia in fatto che in diritto. CP_1
La controversia muove dalla circostanza che in data 14.02.2023, presso la ditta individuale
[...]
(P. IVA: ), sita in Cavaglio d'Agogna (NO), Via Roma n. 32, la Guardia Parte_1 P.IVA_1 di Finanza, Compagnia di Borgomanero, redigeva Processo Verbale delle operazioni compiute relativo a esercenti apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 e 7 del TULPS e relativo Verbale di contestazione e chiusura amministrativa dei congegni – artt. 16 e 23 Legge Regionale Piemonte n. 19/2021, notificato a parte opponente nella medesima data. I militari verbalizzanti constatavano come, all'interno del locale, fossero presenti otto apparecchi/giochi da intrattenimento c.d. alternativi, così come disposto dal
Decreto Interdirettoriale n. CGV/50/2007 del 18.01.2007, art. 2, comma 3, e successive modifiche e integrazioni, di cui al Decreto Direttoriale prot. n. 20011/30011/Giochi/UD, in vigore dall'1 settembre
2011, concernente il contingentamento degli apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6 e 7 del TULPS.
I militari accertavano che i congegni (giochi da intrattenimento) risultavano ubicati a distanza inferiore a metri 300 (in base al percorso pedonale più breve) da uno dei luoghi sensibili individuati nell'art. 16, comma 2, L.R. Piemonte n. 19/2021 ovvero dall'Ufficio Postale sito in Via Martiri n. 52 del Comune di
Cavaglio d'Agogna (NO), ove viene svolta attività finanziaria e di bancoposta.
I verbalizzanti rendevano pertanto temporaneamente inutilizzabili i congegni tramite apposizione di sigillo per ogni singolo apparecchio, affidandoli in custodia giudiziale gratuita allo stesso trasgressore. pagina 3 di 9 La violazione di cui all'art. 16 comma 2, L.R. Piemonte n. 19/2021 è sanzionata dall'art. 23, comma 1, della menzionata Legge Regionale che recita: “l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 16, comma 2 e all'art. 18, comma 1, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro
2.000,00 a euro 6.000,00 per ogni apparecchio per il gioco di cui all'art. 110, comma 6, del regio decreto 773/1931 nonché alla chiusura temporanea del medesimo da cinque a dieci giorni”.
Veniva applicata la sanzione amministrativa pecuniaria in forma ridotta (e cioè con l'assolvimento entro 60 giorni dalla data della notifica del verbale di contestazione) pari a euro 16.000,00, ovvero euro 2.000,00 per ciascuno degli otto apparecchi per i quali è stata rilevata la violazione della normativa in esame.
Con il verbale di contestazione la veniva informata della possibilità di presentare scritti Pt_1 difensivi e chiedere di essere sentita in audizione dal Sindaco del Comune di nel Controparte_1 termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica del medesimo atto.
Con provvedimento prot. n. 0000253 del 24.01.2023 il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di delegando l'attività alla Polizia Locale del medesimo Comune, comunicava che Controparte_1 la distanza dal Bancoposta sito in Via Martiri n. 52 al sito in Via Parte_2 Parte_1
Roma n. 32, rilevata con rotella metrica stradale, e tenuto conto del percorso pedonale più breve e comunque più sicuro ex art. 190 C.d.S. (infatti tale rilevazione tiene conto di tutti gli attraversamenti pedonali presenti in Via Roma nel massimo rispetto delle disposizioni del Codice della Strada, seppur non espressamente richiamato dagli artt. 16, comma 2 e 23 L.R.P. 19/2021), è di 248,90 metri.
Su richiesta di chiarimenti avanzata dalla Questura di Novara, il Comune di , in data CP_1
29.05.2023, effettuava una seconda misurazione della distanza di cui è causa, tenendo conto del solo percorso pedonale più breve: la distanza rilevata con rotella metrica stradale è risultata essere di circa 205,00 metri. L'opponente richiedeva infatti alla Questura di Novara un permesso per l'apertura di un punto scommesse presso la propria attività; ella non otteneva tale concessione stante la mancanza dei presupposti richiesti circa la distanza da luoghi sensibili. Entrambe le attività sono site sul medesimo lato della carreggiata, lungo il brevissimo rettilineo munito di marciapiede – distanza 205,00 metri
(come da rilievo fotografico Google maps del lato destro della carreggiata da Via Martiri n. 52 a Via Roma n. 32 – lato sinistro se visto da Via Roma n. 32 a Via Martiri n. 52).
Con memoria del 14.03.2023 la lamentava l'errata applicazione dell'articolo 16, comma 2, L.R. Pt_1
Piemonte n. 19/2020 (rectius, L.R. n. 19/2021), ritenendo che l'Ufficio Postale sito in CP_1 non potesse essere qualificato come Istituto di Credito – e quindi luogo sensibile – perché
[...] privo di sportello ATM.
Con comunicazione del 24.03.2023 indirizzata al Sindaco la direttrice di Persona_1 Controparte_2
– Filiale di Novara, confermava che Bancoposta è una società del che
[...] Controparte_3 eroga in circolarità su tutta la rete degli Uffici Postali presenti sul territorio nazionale i propri servizi, ivi incluso l'Ufficio Postale di Controparte_1
In data 15.05.2023 (prot. n. 982) l'ing. faceva pervenire ulteriori scritti difensivi, CP_4 contenenti una valutazione del percorso pedonale “più sicuro” e non “più breve”, intercorrente tra l'Ufficio Postale di e l'attività della in Via Roma n. 32. Controparte_1 Pt_1
Parte ricorrente ha proposto in giudizio le seguenti difese:
1) la riassunzione avanti all'intestato Tribunale è stata necessaria dopo la dichiarata incompetenza del GdP per superamento del limite di valore della causa. Il Comune ha indicato in maniera errata all'interno dell'ordinanza-ingiunzione sia l'organo competente sia il termine per l'opposizione. E' bene sottolineare come la giurisprudenza abbia più volte ribadito come l'omessa o erronea indicazione dell'autorità alla quale proporre opposizione e del relativo pagina 4 di 9 termine “determina non già la nullità dell'atto, bensì una mera irregolarità, che impedisce il verificarsi di preclusioni processuali a seguito del mancato rispetto del termine ex art. 22 legge 24.11.1981 n. 689 in ragione della scusabilità dell'errore in cui l'interessato sia eventualmente incorso” (Cass.10787/2020). La presente difesa ritiene dunque di poter proporre il presente ricorso ai sensi dell'art. 50 c.p.c. il quale prevede, in assenza di specifica indicazione del giudice dichiaratosi incompetente, il termine di mesi tre per la riassunzione avanti all'organo competente. La norma in commento si riferisce all'istituto della c.d. translatio iudicii in base al quale la riassunzione della causa non comporta la costituzione di un nuovo rapporto processuale, ma lo spostamento e la prosecuzione del rapporto originario. Inoltre si segnala come la norma asseritamene violata dalla ricorrente sia quella prevista dall'art. 16 comma 2 della L.R. Piemonte n.19/2021 e sanzionata all'art. 23 comma 1 della medesima legge, che prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa da 2000 a 6000 euro per ogni apparecchio per il gioco installato ad una distanza inferiore a 300m da luoghi sensibili. Nel caso di specie gli apparecchi installati (ad una distanza da valutare alla luce degli elementi prodotti con l'opposizione) sono otto, ma la norma violata è una sola. Ci si domanda se al caso di cui trattasi non debba essere applicata la lett. a) del D. Lgs. 150 del 01 settembre 2011 guardando però ai limiti edittali dettati dal citato art. 23 L.R. Piemonte, in quanto “la competenza va determinata tenendo conto unicamente della sanzione pecuniaria edittale prevista dalla norma per la singola violazione, trattandosi di competenza per materia con limite di valore”, così la Corte Costituzionale con Ord.370 del 2007. Vero infatti che, come citato dal GdP nel decreto del 18/01/2024, la Suprema Corte ha osservato che la competenza debba essere attribuita per materia con limite di valore, ma l'importo di € 16.000,00 del presente giudizio è dettato dal cumulo giuridico delle sanzioni applicate per l'installazione di n. 8 apparecchi che hanno violato ognuno una norma che prevede pene da 2000€ a 6000€;
2) parte resistente insiste per la valutazione letterale del dato normativo, il quale parla di percorso
“più breve” senza riferimenti alle norme del C.d.S. Alla luce della ormai copiosa giurisprudenza si può affermare che così non è. Le plurime sentenze del supremo organo amministrativo – già citate nell'atto introduttivo – a più riprese hanno affermato in maniera chiara ed inequivocabile che “la stessa esigenza di conformare la verifica del rispetto della distanza minima a criteri di carattere oggettivo, impone di applicare le norme settoriali in tema di circolazione pedonale, essendo le sole idonee a depurarla dalle soggettive scelte deambulatorie dei pedoni, con la conseguente incertezza ed assoluta opinabilità dei risultati.” (Consiglio di Stato, Sezione III, 7 giugno 2021, n. 432 e Sezione III, 19 febbraio 2018, n. 1044). In secondo luogo, è proprio l'amministrazione comunale nella comunicazione alla questura di Novara del 07/06/2023 (All.5 alla comparsa di costituzione) a richiamare a più riprese “il dettato della norma in combinato disposto con le disposizioni del Codice della Strada”. A riprova della necessità avvertita anche dalla P.A. di rispettare le norme del C.d.S. Ciò detto, si contesta poi l'affermazione che riguarda la chiusura in orario notturno di entrambe le attività, Ufficio Postale e attività della ricorrente, per escludere la necessità di un attraversamento pedonale ben illuminato su via Matteotti.
Invero, se la dovesse ottenere la possibilità di installare gli apparecchi per il gioco, Pt_1 l'attività sarebbe aperta al pubblico anche in orario serale almeno fino alla mezzanotte. E' opinione della scrivente difesa che, posta la necessità di un attraversamento della strada nel rispetto del Codice da parte del pedone, la valutazione circa il posizionamento di un attraversamento pedonale (nel caso di specie su via Matteotti) debba essere effettuata a prescindere da quanto strettamente connesso alla causa in esame, in quanto necessario a qualunque pedone che intenda muoversi in quel territorio;
una volta stabilito dove debba essere posizionato l'attraversamento pedonale (a 30m dalla linea di Stop secondo la perizia depositata), e quindi dove il pedone possa attraversare in sicurezza e nel rispetto delle prescrizioni di legge, si procederà poi alla valutazione del comportamento imposto dal C.d.S. pagina 5 di 9 sulla circolazione dei pedoni e di conseguenza alla misurazione del “percorso più breve” che qui interessa;
3) parte resistente allega con il doc. 6 alcune immagini del percorso che separa Ufficio Postale e attività della Ebbene, le immagini prodotte rappresentano solo in maniera parziale la Pt_1 strada interessata: viene omesso proprio il tratto di percorso più importante, cioè quello che nel rispetto del C.d.S. obbliga il pedone a transitare sul lato opposto della carreggiata, che parte dall'Ufficio Postale e arriva fino oltre il civico n.
4. Dalle immagini versate in atti da questa difesa all'allegato 9, si evince chiaramente come quel tratto di strada sia sprovvisto di marciapiede e che il percorso sia impedito prima da un accesso carrabile (dove nella foto staziona peraltro un'automobile) e poi da alcune siepi e cespugli. Il tratto successivo è una proprietà privata delimitata invero da alcuni massi;
solo dopo il civico 4 ha inizio il marciapiede comunale. Tutto ciò, come già esposto, obbligherebbe il pedone a camminare in strada in violazione delle norme del C.d.S. e quindi non è quello il percorso che si può prendere in considerazione. Escluso quindi il percorso poco sopra descritto e optando per il transito sul lato opposto della carreggiata, prevedendo quindi un attraversamento pedonale nel rispetto delle norme e delle previsioni che disciplinano la materia a circa 30m dalla linea di stop di via
Matteotti, come da perizia in atti, la misurazione del percorso più breve risulta essere pari a 305,10 m., con tutto ciò che ne consegue.
La difesa di parte resistente si è articolata in giudizio nei termini che seguono:
1) la relazione dell'ing. è tardiva e irrilevante nel merito. Stante il mancato CP_4 pagamento della sanzione amministrativa nei termini indicati dalla Guardia di Finanza nel proprio verbale di contestazione, in data 14.12.2023, il Controparte_1 notificava alla ingiunzione di pagamento ex art. 18. L. n. 689/1981 per la somma di € Pt_1
16.000,00, da versarsi nel termine di 30 giorni;
2) preliminarmente deve rilevarsi che la opponente contesta l'errata indicazione dell'Autorità competente, indicata dal Comune di per l'opposizione all'ingiunzione di Controparte_1 pagamento notificata in data 14.12.2023 e pertanto chiede la condanna del al CP_1 pagamento delle spese di lite della procedura instaurata dalla medesima parte innanzi al Giudice di Pace di Novara. Occorre però rilevare che l'ingiunzione di pagamento conteneva correttamente la norma di riferimento – art. 22 della L. 689/1981 – da applicarsi per la procedura di opposizione all'ingiunzione de quo. Il mancato esame della norma di riferimento, dovuto a negligenza della parte opponente, non può essere imputato al Controparte_1
Il Giudice di Pace, inoltre, ha dichiarato la propria incompetenza per valore
[...] ritenendo che “il valore della causa è pari ad euro 16.000,00 e quindi esorbita la competenza per valore del giudice adito”. L'ignoranza di parte opponente circa i limiti di valore di competenza del Giudice di Pace non può gravare né essere imputata al Controparte_1
Il presente ricorso in riassunzione promosso dalla non può ritenersi
[...] Pt_1 ammissibile;
risulterebbe scaduto il termine di 60 (sessanta) giorni per presentare opposizione all'ingiunzione di pagamento di cui è causa;
3) non contestato che la norma violata dalla sia stata correttamente individuata nell'art. 16, Pt_1 comma 2 della L.R.P. n. 19/2021, che al comma secondo recita “E' interdetto l'esercizio delle attività di cui all'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed e), nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito di cui all'art. 110, comma 6, del regio decreto n. 773/1931, in locali che si trovano a una distanza, inferiore a trecento metri calcolati secondo il percorso pedonale più breve per i comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti ed inferiore a quattrocento metri per i comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti, dai seguenti luoghi sensibili […]”.
3. Il dato letterale della norma è chiaro: deve essere calcolato il percorso pagina 6 di 9 pedonale più breve. La normativa non può essere reinterpretata e disattesa da parte opponente, attraverso l'aggiunta di locuzioni – quali “e più sicuro” - non presenti nel dato testuale della norma (in tal senso TAR Piemonte, Sez. II, n. 114/2023). Inoltre, diversamente da quanto affermato dalla opponente, il pedone può percorrere il lato destro della strada di Via Roma, nella direzione che collega l'Ufficio Postale all'attività di Bar – Tabaccheria, senza alcun pericolo, essendo ivi presente un marciapiede che si protrae per tutta la carreggiata sino all'attività della (percorrendo la distanza di 205,00 metri); Pt_1
4) dal dettato letterale dell'art. 23 L.R.P. n. 19/2021 emerge che “l''inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 16, comma 2 e all'art. 18, comma 1, e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 6.000,00 per ogni apparecchio per il gioco di cui all'art.
110, comma 6, del regio decreto n. 773/1931 nonché alla chiusura temporanea del medesimo da cinque a dieci giorni”. Seppur la normativa violata sia unica, l'art. 23 prevede espressamente che la sanzione amministrativa pecuniaria deve tenere conto di ogni singolo apparecchio per il gioco. Il quantum della sanzione irrogata è stato correttamente individuato applicando il dettato normativo, tenuto conto della presenza di ben 8 congegni. Diversamente opinando si andrebbe a trattare situazioni totalmente diverse in maniera eguale – si pensi a un'attività che presenti un solo apparecchio per il gioco rispetto a un'attività che detenga 20 apparecchiature;
5) seppur tardiva, occorre fare un breve cenno sull'irrilevanza della relazione presentata dall'ing.
, su cui parte opponente fonda le proprie difese. La suddetta relazione tratta in CP_4 via quasi esclusiva dell'illuminazione notturna installata in Via Roma. Tale circostanza è irrilevante per la causa de quo tenuto conto che tanto l'Ufficio Postale quanto l'attività della sono chiusi al pubblico durante l'orario notturno. Pertanto non è necessario per il Pt_1 pedone attraversare la strada, recarsi in Via Matteotti sotto il lampione più vicino, tornare indietro, e ripercorrere Via Roma sul lato sinistro della carreggiata (ricordando – ancora – che il lato destro della carreggiata presenta regolare marciapiede dall'uscita dell'Ufficio Postale sin al
Bar Tabaccheria). Tale osservazione è fuori luogo, irrilevante e con il solo scopo di allungare la metratura presunta per il raggiungimento del Bar – Tabaccheria, che in tal caso arriverebbe proprio a 305,00 metri. Egli tratta altresì del limite di velocità previsto nel centro abitato, richiamando diversi articoli del C.d.S. L'ing. presenta una relazione incentrata CP_4 primariamente sulla velocità ipotetica tenuta dagli automobilisti, sulla reazione di frenata, sul coefficiente di attrito asfalto/ gomma (se bagnato, asciutto, ghiacciato): considerazioni queste che esulano dal tema trattato e di cui non si comprende la rilevanza. Si deve inoltre sottolineare che le norme qui esaminate, gli artt. 16, comma 2 e 23 della L.R.P. n. 19/2021, non richiamano in alcun modo alcun articolo del C.d.S. Tale assenza non è casuale e il richiamo effettuato tanto da parte opponente che dalla relazione dell'ing. è meramente pretestuoso. CP_4
Il Tribunale, considerate le difese proposte dalle parti e il quadro istruttorio disponibile al giudizio, rileva quanto in appresso.
Nell'ordinanza ingiunzione oggetto del presente giudizio di opposizione si legge: “Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso in opposizione presso il Giudice di Pace di Novara entro 60 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 689/1981.”.
L'art. 22 della legge n. 689/1981, recita letteralmente: “Art. 22 (Opposizione all'ordinanza- ingiunzione).
Salvo quanto previsto dall'articolo 133 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e da altre disposizioni di legge, contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.”.
pagina 7 di 9 L'art. 6 del d. lgs. n. 150/2011, invece, recita letteralmente: “Art. 6 - Dell'opposizione ad ordinanza- ingiunzione.
1. Le controversie previste dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo.
2. L'opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione.
3. Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, e salve le competenze stabilite da altre disposizioni di legge,
l'opposizione si propone davanti al giudice di pace.
4. L'opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia:
a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
b) di previdenza e assistenza obbligatoria;
c) di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;
d) di igiene degli alimenti e delle bevande;
e) valutaria;
f) di antiriciclaggio.
5. L'opposizione si propone altresì davanti al tribunale:
a) se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a 15.493 euro;
b) quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a 15.493 euro;
c) quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”.
In ragione di quanto disposto dalle norme di settore il Tribunale ritiene nonostante nel provvedimento impugnato venga indicato il Giudice di Pace quale giudice dell'opposizione, è del pari evidente che nel medesimo provvedimento si specifica espressamente che il relativo giudizio deve essere incardinato “ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 689/1981.”. Ora, dalla lettura del predetto art. 22 emerge senza incertezze che nella specie il Giudice dell'opposizione non poteva essere il Giudice di Pace ma l'intestato Tribunale (
5. L'opposizione si propone altresì davanti al tribunale: … b) quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a 15.493 euro”).
La giurisprudenza citata dall'opponente al fine di sostenere la ritualità della riassunzione che ex art. 50 cpc ha portato all'instaurazione del presente giudizio, non considera scusabile qualsiasi tipo di errore.
Invero, con l'arresto della Corte regolatrice n. 10787/2020, i Giudici di legittimità – prendendo le mosse dalla richiesta nullità della cartella esattoriale impugnata stante la mancata indicazione dell'autorità alla quale proporre opposizione e del relativo termine – hanno statuito quanto segue: “… deve rilevarsi che l'omessa indicazione in tali fattispecie di cartelle, dell'autorità alla quale proporre opposizione e del relativo termine, determina non già la nullità dell'atto, bensì una mera irregolarità, che impedisce il verificarsi di preclusioni processuali a seguito del mancato rispetto del termine ex art. 22 legge 24.11.1981 n. 689 in ragione della scusabilità dell'errore in cui l'interessato sia eventualmente incorso, avendo, tuttavia, l'opponente l'onere di dimostrare (e il giudice il dovere di rilevare) la decisività dell'errore stesso, la cui scusabilità non rende l'atto incompleto impugnabile in ogni tempo (Cass. n. 1372 del 2013; Cass. n. 19189 del 2006 e, in materia tributaria, con esplicito riferimento all'art. 7 della legge n. 212 del 2000 cfr. Cass. n. 19675 del 2011).
7. Correttamente, quindi, nella gravata sentenza è stata esclusa ogni ipotesi di nullità della cartella perché priva del giudice competente per l'impugnazione, essendo stata questa ritualmente e tempestivamente opposta e non essendo stata dimostrata alcuna lesione del diritto di difesa, nel merito pagina 8 di 9 della pretesa, da parte degli opponenti.”. Pertanto, la Suprema Corte rigetta il proposto ricorso perché la parte interessata, nonostante le mancate indicazioni di cui sopra, aveva esercitato in pienezza il proprio diritto di difesa. Tale arresto, quindi, facendo salva la cartella esattoriale oggetto d'impugnativa
(ovvero, il provvedimento amministrativo sanzionatorio sostanzialmente accostabile a quello che qui ci occupa), non attiene alla circostanza oggetto della presente controversia, ovvero la proposizione di un ricorso avanti al Giudice incompetente per valore e il diritto di traslarlo avanti a quello competente (c.d. translatio iudicii), ma al diverso profilo della validità di un provvedimento amministrativo nonostante la presenza di vizi formali ritenuti tuttavia inidonei a inficiarlo di nullità.
Inoltre, la sola lettura dell'art. 22 della legge n. 689/1981, avrebbe evitato la proposizione dell'opposizione avanti al Giudice dichiaratosi incompetente per valore, con ciò dovendosi escludere la scusabilità dell'errore e la fondatezza del richiamo dell'opponente all'art. 50 cpc, anche in considerazione del fatto che quest'ultima non ha assolto “l'onere di dimostrare … la decisività dell'errore”.
Parte ricorrente, in quanto soccombente, è tenuta al pagamento delle spese di lite. Considerato il decisum e viste le previsioni del DM 55/2014 (aggiornato al DM 147/2022), si liquidano € 3.397,00 per compensi (scaglione di valore da € 5.201,00 a € 26.000,00; valori medi delle diverse fasi con esclusione di quella per trattazione), oltre rimborso forfetario al 15%, CPA e IVA di legge (se dovuta), oltre documentate spese per anticipazioni e spese di registrazione della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda o eccezione disattesa e/o assorbita, così dispone:
- dichiara inammissibile il ricorso in riassunzione presentato da avanti il Parte_1
Tribunale di Novara e per l'effetto, conferma integralmente l'ingiunzione di pagamento n. 5650 del 12.12.2023 ex art. 18. L. n. 689/1981, emessa da parte resistente per il pagamento da parte della ricorrente, quale titolare dell'attività , della somma di € Parte_1
16.000,00 (sanzione amministrativa pecuniaria irrogata per la violazione dell'art. 16, comma 2,
L.R.P. n. 19/2021);
- condanna parte ricorrente a rimborsare a parte resistente le spese di lite del presente giudizio liquidate, come in parte motiva, in € 3.397,00 per compensi, oltre rimborso forfetario al 15%,
CPA e IVA di legge (se dovuta), oltre documentate spese per anticipazioni e spese di registrazione della presente sentenza.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale d'udienza odierna.
Così deciso dal Tribunale di Novara in data 11 febbraio 2025.
Il Giudice dott. Massimo Roberti
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