Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 04/06/2025, n. 854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 854 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 04.06.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 407 / 2024
promossa da
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. MINIO Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e Controparte_1
difeso dall'avv. CAMILLERI GIANLUCA, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: risarcimento del danno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 13 febbraio 2024, il ricorrente indicato in epigrafe esponeva:
- di essere dirigente responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP) con contratto
Cont a tempo indeterminato presso l' dal primo aprile 2022, raggiunto all'esito di una procedura per l'assunzione riservata al personale della dirigenza, ai sensi dell'art. 20 co.1
d.lgs. n. 75/2017;
-che già, in data 29 novembre 2021, era stato assunto dall' con contratto a tempo determinato, dal primo dicembre 2021 sino al 30 novembre 2022, all'esito di una procedura selettiva per titoli e colloquio indetta con avviso pubblico del 3 maggio 2021;
-di avere partecipato alla procedura di stabilizzazione indetta con delibera del direttore generale n. 671 del 27 aprile 2020;
-di essere stato in possesso di tutti i requisiti chiesti per la stabilizzazione menzionata,
Cont nonostante l'istanza di partecipazione non abbia ricevuto alcun riscontro, né l' abbia mai pubblicato una graduatoria relativa al profilo di dirigente delle professioni sanitarie,
nell'ambito della quale rientra il ruolo di responsabile del servizio prevenzione e protezione.
Chiedeva di “ritenere e dichiarare che il Dott. ha partecipato alla procedura di Parte_1
stabilizzazione indetta dall' con deliberazione del direttore generale n. 671 del 27 Controparte_1
aprile 2020, per il profilo di dirigente delle professioni sanitarie responsabile del servizio prevenzione
e protezione e che l' in violazione degli artt. 1175 e 1375, all'esito della procedura Controparte_1
di stabilizzazione, non ha illegittimamente concluso con il ricorrente un contratto a tempo
indeterminato per il profilo di dirigente delle professioni sanitarie responsabile del servizio
prevenzione e protezione;
per l'effetto, ritenere e dichiarare che il Dott. in Parte_1
conseguenza dell'illegittima mancata sottoscrizione del contratto a tempo termine con l'Asp (primo
dicembre 2021) come da quantificazione operata nella relazione di parte (doc. 30 fascicolo di parte
ricorrente), o diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria.”. Con
vittoria di spese.
Si costituiva l'azienda convenuta, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del
Giudice adito;
nel merito, rilevava il mancato inserimento nella procedura di stabilizzazione della figura dell'rspp e, comunque, il mancato possesso dei requisiti in capo al ricorrente.
Argomentava, poi, variamente l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
La causa, ordinata l'esibizione ex art. 210 c.p.c. della documentazione chiesta da parte ricorrente, e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è
stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
***** Preliminarmente, non può accogliersi l'eccezione afferente il difetto di giurisdizione del
Giudice Ordinario, non essendo la domanda del ricorrente diretta a ritenere che lo stesso abbia diritto alla stabilizzazione ex art. 20 (essendo successivamente stato stabilizzato),
bensì al risarcimento del danno derivante da un comportamento illegittimo della p.a..
Invero, in merito al riparto di giurisdizione in tema di stabilizzazioni, la Corte di Cassazione
a Sezioni Unite ha affermato che: “L'art. 63 del d.lg. n 165 del 2001 attribuisce alla giurisdizione
ordinaria le controversie inerenti al "diritto all'assunzione" (comma 1) e riserva alla giurisdizione
amministrativa la cognizione delle controversie relative alle "procedure concorsuali di assunzione"
(comma 4), dettando una regola processuale che appare il riflesso del dato sostanziale per il quale la
pretesa di stipulazione di un contratto di lavoro pubblico si colloca nell'area dei diritti soggettivi e
delle obbligazioni che l'amministrazione assume con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro
(art. 4, d.lg. cit.) mentre la contestazione inerente ad un procedimento concorsuale di assunzione ha
ad oggetto l'esercizio del potere pubblico attribuito alla P.A. di individuare il soggetto ammesso alla
stipula del contratto”; trattandosi, nel caso di specie, della valutazione circa la spettanza del diritto soggettivo al risarcimento per non essere stato stabilizzato e non anche in merito alla legittimità della procedura di stabilizzazione indetta, la giurisdizione deve ritenersi correttamente radicata.
Nel merito, parte ricorrente ha chiesto di accertare che il comportamento tenuto dall'
[...]
, che non ha concluso con lo stesso un contratto di lavoro a tempo indeterminato, CP_1
in seguito alla sua partecipazione alla procedura di stabilizzazione indetta con deliberazione n. 671 del 27.04.2020, per il profilo di “Dirigente delle professioni sanitarie responsabile del
servizio prevenzione e protezione”, abbia provocato allo stesso un danno risarcibile.
Prima di procedere oltre, occorre distinguere a seconda che oggetto del contendere sia il danno derivante dal mancato conseguimento di un posto che si aveva il diritto di ottenere da quello c.d. da perdita di chance.
Nella prima situazione, il lavoratore che, appunto, avrebbe avuto un diritto soggettivo ad ottenere con assoluta sicurezza un dato incarico, può chiedere la liquidazione di una somma costituita dal c.d. danno emergente e dal c.d. lucro cessante, due voci di danno che rappresentano un pregiudizio prospettato come certo. Nella seconda circostanza, invece, i danni conseguono alla perdita di una chance. Questa,
che non è una mera aspettativa di fatto, ma un'entità patrimoniale a sé stante,
giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, è la concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene (Cass., Sez. L, n. 37002 del
16 dicembre 2022). In questa ipotesi, l'attore non prospetta un diritto a conseguire un particolare incarico, ma solo la possibilità, più o meno elevata, che ciò avvenga.
Giova, a tal proposito precisare, che quella azionata non pare essere una domanda di risarcimento del danno da perdita di chance.
Invero, la richiesta risarcitoria riportata nelle conclusioni del ricorso ex art. 414 c.p.c., non può essere letta disgiuntamente dalle premesse e dalle allegazioni, poste a fondamento della domanda;
il ricorrente, non ha chiesto il risarcimento del danno da perdita dell'occasione perduta di partecipazione alla procedura di stabilizzazione, ma il risarcimento del danno da “mancata stabilizzazione”, avendo egli partecipato alla stessa, pur non avendo avuto poi riscontro immediato e avendo ricevuto risposte, in merito al silenzio serbato, asseritamente contraddittorie.
Pertanto, qualificata in questi termini la domanda azionata, giova passare all'analisi della vicenda in esame: con deliberazione del direttore generale n. 165 del 5 febbraio 2020 (cfr. all.
Cont n. 5 al ricorso), l' ha proceduto ad una ricognizione del personale in possesso dei requisiti per la stabilizzazione di cui all'art. 20 d.lgs. n. 75/2017.
Cont Occorre valutare, stante le differenti risposte fornite dall' , se la procedura indetta prevedesse anche il profilo di dirigente delle professioni sanitarie – rspp ed, in caso affermativo, se il ricorrente fosse in possesso dei requisiti, avendo egli presentato l'apposita istanza di partecipazione (allegato B) prot. n. 99220 del 2 luglio 2020.
Quanto al primo aspetto, come si legge nella citata delibera, i posti destinati alla procedura erano quelli indicati negli Allegati C-1 per la Dirigenza medica e negli Allegati C2 per gli altri profili.
L'avviso di stabilizzazione richiamava la delibera n. 165/2020 quanto alla ricognizione dei posti, che non fornisce indicazioni specifiche con riferimento a tale figura. Cont Andando a ritroso, l' , con deliberazione di D.G. n. 11 del 14 aprile 2019 (cfr. all. n. 21 al ricorso), ha fatto rientrare il nell'alveo della dirigenza sanitaria non medica, CP_2
professionale, tecnica ed amministrativa e veterinaria.
La delibera del direttore generale n. 671 del 27 aprile 2020, all'allegato C-2, precisa come i posti dedicati alla stabilizzazione (dirigente delle professioni sanitarie) siano n. 3; pertanto,
effettivamente, l'avviso aveva ad oggetto il profilo di R.S.P.P.
Contr La difesa dell' secondo cui “La citata delibera n. 165/2020 di ricognizione non indicava la
figura specifica di R.S.P.P. poichè era previsto un solo posto nella richiamata dotazione organica e la
normativa sulle stabilizzazioni prevede che le stesse possano avvenire riservando il 50% dei posti
vacanti di organico alla stabilizzazione ed il restante 50% all'accesso dall'esterno. Pertanto, nel caso
di un solo posto di organico, lo stesso va destinato all'accesso dall'esterno” non è stata accompagnata da alcuna prova, di tipo documentale;
invero, non è dato evincere da alcuna delibera (tantomeno dalla n. 165/2020 richiamata) che fosse previsto un solo posto nella dotazione organica - a fronte dei n. 3 indicati nell'avviso di stabilizzazione - né che tale profilo fosse “non ascrivibile a quello della Dirigenza delle professioni sanitarie, del quale facevano
parte – al tempo della Deliberazione n. 165 del 05.02.2020 – a titolo esemplificativo il Dirigente della
Professione Sanitaria Area Infermieristica”, stante il chiaro tenore della delibera n. 11 del 2019
richiamata.
Orbene, quanto al secondo aspetto contestato, concernente il mancato possesso dei requisiti,
ovvero la condizione di precariato “in senso assoluto”, risulta troncante la circostanza per cui il ricorrente, al momento della presentazione dell'istanza di partecipazione all'avviso,
non fosse titolare di alcun contratto a tempo indeterminato con altra amministrazione,
avendo in data primo luglio 2020 rassegnato le dimissioni dal contratto a tempo
Cont indeterminato di tecnico sanitario di radiologia medica presso l' di Caltanissetta.
La circostanza per cui la condizione di precariato si stata da lui stesso determinata è
irrilevante, dovendosi avere riguardo al dato oggettivo consistente nell'assenza, al momento di presentazione della domanda, di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in capo allo stesso. Orbene, tutto ciò premesso, è stata onerata l'azienda di esibire, ex art. 210 c.p.c., tutte le istanze di partecipazione all'avviso di stabilizzazione pervenute per il profilo di dirigente delle professioni sanitarie e le deliberazioni di nomina: è emerso che l'unica istanza pervenuta sia stata quella del ricorrente.
Pertanto, a fronte della ricostruzione operata, deve considerarsi accertato il comportamento
Contr illegittimo posto in essere dall' che, a fronte di un bando che metteva a concorso n. 3
posti per il profilo richiesto ed in assenza di altre domande di partecipazione, non abbia assegnato al ricorrente - in possesso dei requisiti - il posto in esame.
Risulta, dunque, concretizzatosi il diritto al risarcimento del danno da mancata stabilizzazione, che presupponeva l'accertamento del concreto verificarsi della lesione;
quanto alla liquidazione del danno – come premesso – non può che farsi riferimento alla regola generale della responsabilità contrattuale posta dall'art. 1223 c.c., a norma del quale il risarcimento del danno deve ricomprendere la perdita subita, il danno consistente nella perdita delle utilità attese dalla stabilizzazione, ovverosia le retribuzioni che sarebbero maturate in forza del contratto a tempo indeterminato, e pone l'onere della prova in capo al creditore.
Orbene, parte ricorrente ha depositato in atti una consulenza che non è stata contestata da parte resistente sebbene, in applicazione dei principi generali applicabili nel rito del lavoro,
il convenuto abbia l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, in base agli artt. 167, comma 1 e 416, comma 3, c.p.c., con la conseguenza che la mancata o generica contestazione, comportando l'adozione di una linea di difesa incompatibile con la negazione del fatto, rende i conteggi accertati in via definitiva – quanto alle singole voci in essi indicate, vincolando in tal senso il giudice (cfr. Cass. sez. lav. 10 giugno 2003 n. 9285).
Pertanto, in conclusione, l' convenuta va condannata, a titolo di risarcimento del CP_3
danno da mancata stabilizzazione, al pagamento della somma di euro 102.355, 20.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, fase media per studio,
introduttiva e decisoria.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, accoglie il ricorso e dichiara che parte ricorrente ha diritto al risarcimento del danno per mancata stabilizzazione, che si liquida in euro 102.355, 20;
condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 8.433,00
oltre iva e cpa come per legge.
Così deciso in Agrigento, il 03/06/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo