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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/11/2025, n. 11389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11389 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Paola Lucarelli in funzione di giudice del lavoro all'udienza del 10 novembre 2025 ha deciso la causa n. R.G. n.6261 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024
TRA
(con l'Avv. Fabrizio Scattini) Parte_1
RICORRENTE
E
CP_ (con l'Avv. Maria Carla Attanasio)
RESISTENTE
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato, impugnava l'ordinanza ingiunzione n.OI – Parte_1 CP_ 001708841, notificatagli il 23 gennaio 2024, con la quale l' gli aveva richiesto il pagamento dell'importo di euro 3.407,66 “come sanzione amministrativa per le violazioni accertate” in qualità di legale rappresentante / responsabile della società . Faceva notare come a fondamento Parte_2 CP_ della ordinanza impugnata vi fosse l'atto di accertamento 7003.02/05/2019.0070879 del 2.5.2019 e come la presunta violazione - consistente nel “mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali (art.2 comma 1 bis del decreto legge 12 settembre 1983 n.463…” – si riferisse all'anno 2016. Il ricorrente, nel richiedere al Giudice adito l'annullamento della ordinanza impugnata, adduceva come principale argomentazione difensiva la circostanza che nell'anno di riferimento della presunta violazione – il
2016 – lui non ricoprisse più la carica di legale rappresentane della società de qua.
CP_ Si costituiva in giudizio l' rilevando l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Integratosi il contraddittorio, valutate le rispettive posizioni difensive, la causa è stata decisa.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
A sostegno del maturato convincimento, non vi sono solo le deduzioni del ricorrente suffragate dalla CP_ documentazione allegata ma anche il comportamento tenuto dall' in udienza che, anziché persistere nella sua posizione, preannunciava l'adozione a breve di un provvedimento in autotutela, che pero' non è stato mai emesso.
CP_ Dalla memoria dell' si evince espressamente che il periodo di riferimento della presunta violazione è il dicembre 2015 e il ne sarebbe stato ritenuto responsabile in virtù della posizione ricoperta in quel Pt_1 periodo di legale rappresentante della SI.VI. s.r.l.
La visura storica della società agli atti dimostra invece che tale carica fosse stata da lui ricoperta solo fino al
22 settembre 2015, data in cui risulta stata iscritta la procedura di liquidazione volontaria della società de qua .
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, annulla l'ordinanza ingiunzione OI – 001708841, notificata il 23 gennaio 2024;
CP_ Condanna l' alla refusione delle spese di lite che liquida in euro 1.100,00 oltre IVA e CPA.
Roma, 10 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Lucarelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Paola Lucarelli in funzione di giudice del lavoro all'udienza del 10 novembre 2025 ha deciso la causa n. R.G. n.6261 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024
TRA
(con l'Avv. Fabrizio Scattini) Parte_1
RICORRENTE
E
CP_ (con l'Avv. Maria Carla Attanasio)
RESISTENTE
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato, impugnava l'ordinanza ingiunzione n.OI – Parte_1 CP_ 001708841, notificatagli il 23 gennaio 2024, con la quale l' gli aveva richiesto il pagamento dell'importo di euro 3.407,66 “come sanzione amministrativa per le violazioni accertate” in qualità di legale rappresentante / responsabile della società . Faceva notare come a fondamento Parte_2 CP_ della ordinanza impugnata vi fosse l'atto di accertamento 7003.02/05/2019.0070879 del 2.5.2019 e come la presunta violazione - consistente nel “mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali (art.2 comma 1 bis del decreto legge 12 settembre 1983 n.463…” – si riferisse all'anno 2016. Il ricorrente, nel richiedere al Giudice adito l'annullamento della ordinanza impugnata, adduceva come principale argomentazione difensiva la circostanza che nell'anno di riferimento della presunta violazione – il
2016 – lui non ricoprisse più la carica di legale rappresentane della società de qua.
CP_ Si costituiva in giudizio l' rilevando l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Integratosi il contraddittorio, valutate le rispettive posizioni difensive, la causa è stata decisa.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
A sostegno del maturato convincimento, non vi sono solo le deduzioni del ricorrente suffragate dalla CP_ documentazione allegata ma anche il comportamento tenuto dall' in udienza che, anziché persistere nella sua posizione, preannunciava l'adozione a breve di un provvedimento in autotutela, che pero' non è stato mai emesso.
CP_ Dalla memoria dell' si evince espressamente che il periodo di riferimento della presunta violazione è il dicembre 2015 e il ne sarebbe stato ritenuto responsabile in virtù della posizione ricoperta in quel Pt_1 periodo di legale rappresentante della SI.VI. s.r.l.
La visura storica della società agli atti dimostra invece che tale carica fosse stata da lui ricoperta solo fino al
22 settembre 2015, data in cui risulta stata iscritta la procedura di liquidazione volontaria della società de qua .
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, annulla l'ordinanza ingiunzione OI – 001708841, notificata il 23 gennaio 2024;
CP_ Condanna l' alla refusione delle spese di lite che liquida in euro 1.100,00 oltre IVA e CPA.
Roma, 10 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Lucarelli