TRIB
Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 08/10/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
RG 130/ 2025
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Verbale di udienza nella causa promossa da:
Parte_1
avv. LATINO QUARTARONE MICHELE
ricorrente
CONTRO
Controparte_1 avv. FUSO RICCARDO convenuto
Il giorno 08/10/2025 davanti al giudice monocratico dott. GA RI, sono comparsi, per parte ricorrente, l'avv. Latino Quartarone, e, per l'avv. CP_1 Lovero. Per D&D nessuno compare.
Il Giudice Preliminarmente, visto l'art. 151 disp. att. c.p.c.;
sentiti i difensori che nulla oppongono, dispone che al presente fascicolo sia riunito a quello portante il numero di r.g. 267/2025.
Viene introdotto un teste che, letta la formula di impegno, dichiara: Sono e mi chiamo nato in [...], l'[...] , residente Testimone_1 a NE, via Pacinotti 28°. Conosco i ricorrenti è stato mio collega in D&D. Ho lavorato per D&D dal febbraio 2021 al dicembre 2023. I ricorrenti hanno iniziato a lavorare in quel contesto prima di me. ed io svolgevamo entrambi mansioni di tubista navale, mentre Parte_1 era tubista. Tutti e tre, comunque, osservavamo gli stessi orari di Pt_2 lavoro. Lavoravamo dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 12.30 e dalle 13.00 alle 16.30. Lavoravamo anche al sabato, dalle 7.00 alle 12.00. Lavoravamo due sabati al mese. Lavoravamo presso i cantieri di a NE. CP_1 Ho visto i ricorrenti quotidianamente. Preciso tuttavia che per due Parte_1 settimane non è venuto a lavoro per ragioni che non so precisare. Non ricordo esattamente quando si sia collocata quest'assenza di due settimane. Viene data lettura al testimone della presente deposizione ai sensi degli artt. 126 e 207 c.p.c.. Il testimone conferma la deposizione.
Viene introdotto un teste che, letta la formula di impegno, dichiara: Sono e mi chiamo nato in [...], il [...], residente a [...]. Conosco il ricorrente è stato mio collega in D&D. Ho lavorato per D&D dal 25.01.2021 al dicembre 2023. Il ricorrente ha iniziato a lavorare in quel contesto prima di me. Ha interrotto il rapporto prima di me. Io lavoravo come tubista mentre il ricorrente era magazziniere. Lavoravamo dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 12.30 e dalle 13.00 alle 16.30. Lavoravamo anche al sabato, dalle 7.00 alle 12.00. Lavoravamo due sabati al mese. Lavoravamo presso i cantieri di a NE. CP_1 Ho visto il ricorrente quotidianamente. Conosco anche Anche lui ha iniziato a lavorare in quel contesto prima Parte_1 di me. Anche era tubista e osservava gli orari che ho appena descritto. Parte_1 Lavoravamo presso i cantieri di a NE. CP_1 Ho visto il ricorrente quotidianamente.
I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti.
Il Giudice Si ritira in camera di consiglio;
esonera l'avv. Lovero dalla comparizione alla lettura del provvedimento per concomitanti udienze;
all'esito, alla presenza dell'avv. Latino Quartarone pronuncia sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura.
Il Giudice
GA RI
R.G. 130/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. GA RI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa r.g. 130/2025, cui è riunita la causa r.g. n. 267/2025, promosse da: e rappresentati e difesi, in forza di procura depositata Parte_1 Parte_3 telematicamente, dagli avv.ti Michele Latino Quartarone e dall'avv. Maddalena Esposito, presso il cui studio è elettivamente domiciliato ricorrente
CONTRO
in persona del Responsabile della direzione legal affairs Controparte_1 [...]
, rappresentata e difesa, in forza di procura depositata telematicamente, dagli CP_2 avv.ti Riccardo Fuso, Carmelo Fazio e Antonella Di Matteo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alessandra Lovero a Trieste, via San Francesco d'Assisi 9
E CONTRO
Controparte_3
terza chiamata contumace dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorsi successivamente riuniti1, i lavoratori, sulla premessa d'aver lavorato per - rispettivamente, dall'01.02.2021 al 20.12.2023 e dal CP_3 Parte_1 Pt_2
01.02.2021 al 05.06.2023 - con adibizione esclusiva presso lo stabilimento di CP_1
NE nell'ambito dell'appalto affidato da quest'ultima società alla datrice di lavoro, hanno convenuto in giudizio la chiedendone la condanna, ai sensi CP_1 dell'art. 29, d. lgs. n. 273 del 2003, al pagamento della somma - rispettivamente,
[...] di euro 9.315,32 e di euro 7.555,00 - dovuta a titolo di differenze sulla Pt_1 Pt_2 retribuzione per il lavoro ordinario e straordinario svolto. A sostegno della loro pretesa hanno dedotto che la datrice di lavoro avrebbe versato solo parzialmente la retribuzione dovuta per la loro prestazione, contraddistinta sempre dall'orario, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.00 alle ore 12:30 e dalle ore 13.00 alle ore 16.30 e i primi due sabati di ogni mese dalle ore 7.00 alle ore 12.00. Le trattenute, poi, sarebbero invece prive d'ogni giustificazione.
2. . si è costituita in giudizio sostenendo che il ricorrente non avrebbe CP_1 offerto alcuna prova della sua pretesa. Per questo, ha chiesto il rigetto del ricorso. In caso di suo accoglimento, ha chiesto la condanna di D&D, di cui ha chiesto la chiamata in casua, a tenerla indenne dalla statuizione.
3. D&D non si è costituita in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia.
4. Istruita documentalmente e mediante l'escussione dei testimoni, la causa è stata discussa dai difensori delle parti che si sono riportati ai rispettivi atti.
* 5. Così ricostruito l'iter processuale, va precisato che è documentale e pacifica la sussistenza del rapporti di lavoro intercorso tra e D&D anche con riferimento Pt_2 alla sua articolazione temporale [cfr. doc. 1 . Pt_2
Quanto a la durata del rapporto ha trovato riscontro mediante l'istruttoria, Pt_1 che ha consentito di accertare anche l'articolazione oraria della prestazione indicata dai ricorrenti nei propri atti introduttivi.
collega del ricorrente in D&D, presso la quale ha lavorato dal Tes_2
25.01.2021 al dicembre 2023, ha affermato che di aver visto quotidianamente Parte_1 ciò che conferma che il rapporto si è protratto fino al dicembre 2023. Quanto ad entrambi i ricorrenti, il teste ha riferito che costoro osservavano il suo stesso orario, lavorando dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 12.30 e dalle 13.00 alle 16.30; egli ha inoltre precisato che il lavoro veniva svolto anche per due sabato al mese, con orario dalle 7.00 alle 12.00 Negli stessi termini s'è espresso anche il teste dipendente di Testimone_1
D&D da febbraio 2021 a dicembre 2023. Il teste ha ricordato d'aver visto quotidianamente i ricorrenti e che costoro osservavano l'orario poc'anzi indicato. Dalla ricostruzione che precede risulta provato che i ricorrenti, nel pacifico periodo dedotto in giudizio, dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 16.30, con una pausa di mezz'ora, e, per almeno due sabati al mese, con orario dalle 7.00 alle 12.00. In funzione di questa ricostruzione, e in mancanza di contestazioni specifiche in merito ai criteri d'elaborazione dei conteggi, risulta che i lavoratori sia rimasti creditori degli importi rivendicati nei rispettivi ricorsi introduttivi. Del resto, al loro interno è chiarito espressamente che la somma pretesa riguarda le ore di lavoro ordinario e straordinario svolto ma non considerate ai fini del calcolo della retribuzione.
* 6. Quanto alla responsabilità di la stessa committente ha dato atto CP_1
d'aver appaltato i lavori a . I testi escussi hanno confermato la costante CP_3 presenza dei ricorrenti presso i cantieri della committente a NE. Non sussiste alcun dubbio sulla sua responsabilità solidale ai sensi dell'art. 29, d. lgs. n. 276 del 2003, per i crediti rivendicati nei suoi confronti.
* 7. Va poi accolta, ricorrendone i presupposti, la domanda di manleva formulata da nei confronti di D&D. CP_1
È una domanda di cui va affermata senz'altro l'ammissibilità, vertendosi in ipotesi di garanzia propria. In particolare, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, si ha garanzia propria quando la causa principale e quella accessoria abbiano in comune lo stesso titolo e anche quando ricorra una connessione oggettiva tra i titoli delle due domande;
mentre si ha garanzia impropria quando il convenuto tenda a riversare le conseguenze del proprio inadempimento su di un terzo in base ad un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale, ovvero in base ad un titolo connesso al rapporto principale solo in via occasionale [Cass., n. 11362/2009; Cass., n. 17688/2009; Cass., n. 19208/2005; Cass., Sez. Un., n. 12968/2004; Cass., n. 12029/2002]. Nella specie, il fatto generatore della responsabilità, sia del datore di lavoro appaltatore (D&D), sia del committente , è unico e consiste nella CP_1 prestazione di attività di lavoro subordinato resa dal lavoratore all'interno dell'appalto affidato al suo datore di lavoro. Ne consegue la possibilità di trattazione unitaria delle domande, con applicazione, ex art. 40 c.p.c., del rito del lavoro. In ogni caso, il titolo in base al quale la convenuta ha esercitato l'azione di manleva ed il titolo fatto valere in giudizio sono strettamente connessi e tale connessione deriva direttamente dalla disciplina di legge, giacché l'art. 1299 c.c. prevede l'azione di regresso del condebitore solidale nei confronti degli altri coobbligati e tale azione è ribadita dall'art. 29, d. lgs. n. 276 del 2003. Resta comunque fermo il principio stabilito dall'art. 1298, comma 1, c.c., con conseguente diritto di regresso del committente nei confronti dell'appaltatore-datore di lavoro inadempiente per tutto quanto eventualmente corrisposto ai dipendenti di quest'ultimo, dal momento che l'obbligazione retributiva è stata contratta nell'interesse esclusivo dell'appaltatore. D&D va dunque condannata a tenere indenne e manlevare di tutto CP_1 quanto da essa pagato ai ricorrenti in forza della presente sentenza.
* 8. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono liquidate tenuto conto del valore della causa e della maggiorazione di cui all'art. 4, comma 2, d.m. n. 55 del 2014.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, condanna a pagare in favore di la somma di euro 9.315,32 e in CP_1 Parte_1 favore di la somma di euro 7.555,00, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto Pt_2 al saldo;
condanna a tenere indenne e manlevare di Controparte_3 Controparte_1 tutto quanto da essa pagato ai ricorrenti in forza della presente sentenza;
condanna a rifondere ai ricorrenti le spese del giudizio, liquidate in euro CP_1
4.413,50, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.; condanna D&D a rifondere a le spese del giudizio, Controparte_3 Controparte_1 liquidate in euro 4.413,50, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.; Gorizia, 8 ottobre 2025
Il Giudice
GA RI
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. verbale d'udienza dell'08.10.2025.
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Verbale di udienza nella causa promossa da:
Parte_1
avv. LATINO QUARTARONE MICHELE
ricorrente
CONTRO
Controparte_1 avv. FUSO RICCARDO convenuto
Il giorno 08/10/2025 davanti al giudice monocratico dott. GA RI, sono comparsi, per parte ricorrente, l'avv. Latino Quartarone, e, per l'avv. CP_1 Lovero. Per D&D nessuno compare.
Il Giudice Preliminarmente, visto l'art. 151 disp. att. c.p.c.;
sentiti i difensori che nulla oppongono, dispone che al presente fascicolo sia riunito a quello portante il numero di r.g. 267/2025.
Viene introdotto un teste che, letta la formula di impegno, dichiara: Sono e mi chiamo nato in [...], l'[...] , residente Testimone_1 a NE, via Pacinotti 28°. Conosco i ricorrenti è stato mio collega in D&D. Ho lavorato per D&D dal febbraio 2021 al dicembre 2023. I ricorrenti hanno iniziato a lavorare in quel contesto prima di me. ed io svolgevamo entrambi mansioni di tubista navale, mentre Parte_1 era tubista. Tutti e tre, comunque, osservavamo gli stessi orari di Pt_2 lavoro. Lavoravamo dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 12.30 e dalle 13.00 alle 16.30. Lavoravamo anche al sabato, dalle 7.00 alle 12.00. Lavoravamo due sabati al mese. Lavoravamo presso i cantieri di a NE. CP_1 Ho visto i ricorrenti quotidianamente. Preciso tuttavia che per due Parte_1 settimane non è venuto a lavoro per ragioni che non so precisare. Non ricordo esattamente quando si sia collocata quest'assenza di due settimane. Viene data lettura al testimone della presente deposizione ai sensi degli artt. 126 e 207 c.p.c.. Il testimone conferma la deposizione.
Viene introdotto un teste che, letta la formula di impegno, dichiara: Sono e mi chiamo nato in [...], il [...], residente a [...]. Conosco il ricorrente è stato mio collega in D&D. Ho lavorato per D&D dal 25.01.2021 al dicembre 2023. Il ricorrente ha iniziato a lavorare in quel contesto prima di me. Ha interrotto il rapporto prima di me. Io lavoravo come tubista mentre il ricorrente era magazziniere. Lavoravamo dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 12.30 e dalle 13.00 alle 16.30. Lavoravamo anche al sabato, dalle 7.00 alle 12.00. Lavoravamo due sabati al mese. Lavoravamo presso i cantieri di a NE. CP_1 Ho visto il ricorrente quotidianamente. Conosco anche Anche lui ha iniziato a lavorare in quel contesto prima Parte_1 di me. Anche era tubista e osservava gli orari che ho appena descritto. Parte_1 Lavoravamo presso i cantieri di a NE. CP_1 Ho visto il ricorrente quotidianamente.
I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti.
Il Giudice Si ritira in camera di consiglio;
esonera l'avv. Lovero dalla comparizione alla lettura del provvedimento per concomitanti udienze;
all'esito, alla presenza dell'avv. Latino Quartarone pronuncia sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura.
Il Giudice
GA RI
R.G. 130/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. GA RI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa r.g. 130/2025, cui è riunita la causa r.g. n. 267/2025, promosse da: e rappresentati e difesi, in forza di procura depositata Parte_1 Parte_3 telematicamente, dagli avv.ti Michele Latino Quartarone e dall'avv. Maddalena Esposito, presso il cui studio è elettivamente domiciliato ricorrente
CONTRO
in persona del Responsabile della direzione legal affairs Controparte_1 [...]
, rappresentata e difesa, in forza di procura depositata telematicamente, dagli CP_2 avv.ti Riccardo Fuso, Carmelo Fazio e Antonella Di Matteo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alessandra Lovero a Trieste, via San Francesco d'Assisi 9
E CONTRO
Controparte_3
terza chiamata contumace dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorsi successivamente riuniti1, i lavoratori, sulla premessa d'aver lavorato per - rispettivamente, dall'01.02.2021 al 20.12.2023 e dal CP_3 Parte_1 Pt_2
01.02.2021 al 05.06.2023 - con adibizione esclusiva presso lo stabilimento di CP_1
NE nell'ambito dell'appalto affidato da quest'ultima società alla datrice di lavoro, hanno convenuto in giudizio la chiedendone la condanna, ai sensi CP_1 dell'art. 29, d. lgs. n. 273 del 2003, al pagamento della somma - rispettivamente,
[...] di euro 9.315,32 e di euro 7.555,00 - dovuta a titolo di differenze sulla Pt_1 Pt_2 retribuzione per il lavoro ordinario e straordinario svolto. A sostegno della loro pretesa hanno dedotto che la datrice di lavoro avrebbe versato solo parzialmente la retribuzione dovuta per la loro prestazione, contraddistinta sempre dall'orario, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.00 alle ore 12:30 e dalle ore 13.00 alle ore 16.30 e i primi due sabati di ogni mese dalle ore 7.00 alle ore 12.00. Le trattenute, poi, sarebbero invece prive d'ogni giustificazione.
2. . si è costituita in giudizio sostenendo che il ricorrente non avrebbe CP_1 offerto alcuna prova della sua pretesa. Per questo, ha chiesto il rigetto del ricorso. In caso di suo accoglimento, ha chiesto la condanna di D&D, di cui ha chiesto la chiamata in casua, a tenerla indenne dalla statuizione.
3. D&D non si è costituita in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia.
4. Istruita documentalmente e mediante l'escussione dei testimoni, la causa è stata discussa dai difensori delle parti che si sono riportati ai rispettivi atti.
* 5. Così ricostruito l'iter processuale, va precisato che è documentale e pacifica la sussistenza del rapporti di lavoro intercorso tra e D&D anche con riferimento Pt_2 alla sua articolazione temporale [cfr. doc. 1 . Pt_2
Quanto a la durata del rapporto ha trovato riscontro mediante l'istruttoria, Pt_1 che ha consentito di accertare anche l'articolazione oraria della prestazione indicata dai ricorrenti nei propri atti introduttivi.
collega del ricorrente in D&D, presso la quale ha lavorato dal Tes_2
25.01.2021 al dicembre 2023, ha affermato che di aver visto quotidianamente Parte_1 ciò che conferma che il rapporto si è protratto fino al dicembre 2023. Quanto ad entrambi i ricorrenti, il teste ha riferito che costoro osservavano il suo stesso orario, lavorando dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 12.30 e dalle 13.00 alle 16.30; egli ha inoltre precisato che il lavoro veniva svolto anche per due sabato al mese, con orario dalle 7.00 alle 12.00 Negli stessi termini s'è espresso anche il teste dipendente di Testimone_1
D&D da febbraio 2021 a dicembre 2023. Il teste ha ricordato d'aver visto quotidianamente i ricorrenti e che costoro osservavano l'orario poc'anzi indicato. Dalla ricostruzione che precede risulta provato che i ricorrenti, nel pacifico periodo dedotto in giudizio, dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 16.30, con una pausa di mezz'ora, e, per almeno due sabati al mese, con orario dalle 7.00 alle 12.00. In funzione di questa ricostruzione, e in mancanza di contestazioni specifiche in merito ai criteri d'elaborazione dei conteggi, risulta che i lavoratori sia rimasti creditori degli importi rivendicati nei rispettivi ricorsi introduttivi. Del resto, al loro interno è chiarito espressamente che la somma pretesa riguarda le ore di lavoro ordinario e straordinario svolto ma non considerate ai fini del calcolo della retribuzione.
* 6. Quanto alla responsabilità di la stessa committente ha dato atto CP_1
d'aver appaltato i lavori a . I testi escussi hanno confermato la costante CP_3 presenza dei ricorrenti presso i cantieri della committente a NE. Non sussiste alcun dubbio sulla sua responsabilità solidale ai sensi dell'art. 29, d. lgs. n. 276 del 2003, per i crediti rivendicati nei suoi confronti.
* 7. Va poi accolta, ricorrendone i presupposti, la domanda di manleva formulata da nei confronti di D&D. CP_1
È una domanda di cui va affermata senz'altro l'ammissibilità, vertendosi in ipotesi di garanzia propria. In particolare, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, si ha garanzia propria quando la causa principale e quella accessoria abbiano in comune lo stesso titolo e anche quando ricorra una connessione oggettiva tra i titoli delle due domande;
mentre si ha garanzia impropria quando il convenuto tenda a riversare le conseguenze del proprio inadempimento su di un terzo in base ad un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale, ovvero in base ad un titolo connesso al rapporto principale solo in via occasionale [Cass., n. 11362/2009; Cass., n. 17688/2009; Cass., n. 19208/2005; Cass., Sez. Un., n. 12968/2004; Cass., n. 12029/2002]. Nella specie, il fatto generatore della responsabilità, sia del datore di lavoro appaltatore (D&D), sia del committente , è unico e consiste nella CP_1 prestazione di attività di lavoro subordinato resa dal lavoratore all'interno dell'appalto affidato al suo datore di lavoro. Ne consegue la possibilità di trattazione unitaria delle domande, con applicazione, ex art. 40 c.p.c., del rito del lavoro. In ogni caso, il titolo in base al quale la convenuta ha esercitato l'azione di manleva ed il titolo fatto valere in giudizio sono strettamente connessi e tale connessione deriva direttamente dalla disciplina di legge, giacché l'art. 1299 c.c. prevede l'azione di regresso del condebitore solidale nei confronti degli altri coobbligati e tale azione è ribadita dall'art. 29, d. lgs. n. 276 del 2003. Resta comunque fermo il principio stabilito dall'art. 1298, comma 1, c.c., con conseguente diritto di regresso del committente nei confronti dell'appaltatore-datore di lavoro inadempiente per tutto quanto eventualmente corrisposto ai dipendenti di quest'ultimo, dal momento che l'obbligazione retributiva è stata contratta nell'interesse esclusivo dell'appaltatore. D&D va dunque condannata a tenere indenne e manlevare di tutto CP_1 quanto da essa pagato ai ricorrenti in forza della presente sentenza.
* 8. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono liquidate tenuto conto del valore della causa e della maggiorazione di cui all'art. 4, comma 2, d.m. n. 55 del 2014.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, condanna a pagare in favore di la somma di euro 9.315,32 e in CP_1 Parte_1 favore di la somma di euro 7.555,00, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto Pt_2 al saldo;
condanna a tenere indenne e manlevare di Controparte_3 Controparte_1 tutto quanto da essa pagato ai ricorrenti in forza della presente sentenza;
condanna a rifondere ai ricorrenti le spese del giudizio, liquidate in euro CP_1
4.413,50, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.; condanna D&D a rifondere a le spese del giudizio, Controparte_3 Controparte_1 liquidate in euro 4.413,50, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.; Gorizia, 8 ottobre 2025
Il Giudice
GA RI
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. verbale d'udienza dell'08.10.2025.