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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 04/12/2025, n. 1317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1317 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 109/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
nelle persone dei magistrati
Dott. Marcello Bruno - Presidente
Dott.ssa Valeria Albino - Consigliere
Dott.ssa Maria Laura Morello - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile d'appello avverso la sentenza n. 2768/2024 del Tribunale di Genova promossa da:
Dott. rappresentato e difeso dall'Avv. Bruna Bruni, ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso il suo studio in Alessandria, Corso Cavallotti 68, come da mandato in calce all'atto di appello
Appellante
Contro
Avv. IO EL CE, difeso in proprio, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Genova, in Corso A. De Stefanis 4/9
Appellato – Appellante incidentale CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, riformare parzialmente la sentenza n. 2768/2024 del Tribunale di Genova (Dott.ssa C. Buttiglione) del 31.10.2024 (pubblicata il 31.10.2024) all'esito del procedimento n.R.G. 5111/2022 e, per l'effetto, 1. Accertare e dichiarare l'avvenuta lesione della reputazione, dell'onore e dell'immagine personale e professionale del Dott. Pt_1
, per effetto della redazione, notificazione, deposito, comunicazione e propalazione
[...] dell'atto di citazione in appello del 21.01.2022 a firma dell'Avv. CE IO EL, e per
l'effetto 2. Accertare e dichiarare la responsabilità dell'Avv. CE IO EL per violazione dell'art. 2043 C.c. e/o di altre norme di legge meglio viste dal Giudice 3. Accertare il danno, di qualsiasi specie e natura, sofferto dal Dott. in conseguenza della Parte_1 suddetta condotta illecita, e quantificarlo, anche mediante applicazione di criteri di liquidazione equitativa ex art. 1226 C.c., nella misura di € 60.000,00 o, comunque, superiore ad € 5.000,00,
e per l'effetto 4. Condannare l'Avv. CE IO EL a corrispondere al Dott. Pt_1
, la somma di € 60.000,00 o comunque superiore ad € 5.000,00 a titolo di risarcimento
[...] del danno 5. Disporre, ai sensi dell'art. 89 C.p.c., la cancellazione delle seguenti frasi contenute nella comparsa di costituzione e risposta dell'Avv. IO EL CE del 15.10.2022 nel giudizio di primo grado: pag. 46 “Il Giudice deve amministrare la Giustizia applicando i dettami delle leggi, e non nell'interesse, nel favore, di chiunque, non può corrispondere alle iniziative di una delle parti in causa”; pag. 134 “Così il Dott. he si considera offeso, in Pt_1 verità continuava dal febbraio 2019, cioè dal suo ingresso al Tribunale di Alessandria, ad esercitare la pratica di lesione nei confronti dell'Avv. CE…”; pag. 151; “… dal Dott. Pt_1 che ha eliminato le prove persino provenienti dalla Cassazione”; pag. 195 “Il presente comportamento processuale non si adatta ad un magistrato che deve svolgere un ruolo di imparzialità ex art. 111 Cost.”; pag. 297 “…il Dott. per esprimere il maggior disagio Pt_1 possibile ha riportato un'accozzaglia di parole, modificandone i toni con l'uso di parole inesistenti nell'atto di appello, per vedere condannare ingiustamente lo scrivente una seconda volta, traendone, nella circostanza, un indubbio vantaggio, dopo l'improponibile ed antigiuridica sentenza n. 997/2021 del Tribunale di Alessandria” pag. 330 “… con la manipolazione e soppressione delle uniche due ordinanze istruttorie, con l'insabbiamento delle CTU…”; pag.
367 “I riferimenti, a detrimento della figura del Dott. sono già in atto, da quando è stato Pt_1 trasferito, ad Alessandria”; in quanto ingiuriose, calunniose e comunque offensive della reputazione, dell'onore e dell'immagine personale e professionale del Dott. condannare l'Avv. IO EL CE al pagamento a Pt_1 favore dell'appellante a titolo di risarcimento del danno della somma di € 10.000,00 o di altra somma meglio vista dal Giudice 6. disporre l'espunzione dal fascicolo telematico delle produzioni n. 275 e 276 di controparte 7. In ogni caso, condannare l'Avv. IO EL
CE al pagamento delle spese di soccombenza di entrambi i gradi ed al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 C.p.c. a favore del Dott. Pt_1
Per l'appellato- appellante incidentale:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, accertata l'infondatezza dell'atto di appello del
3 febbraio 2025 e delle relative avverse conclusioni ed in riforma della sentenza n.2768/ 2024 del Tribunale di Genova, respinta ogni contraria istanza per i motivi già espressi in atti:
- in via preliminare ed incidentale, sospensione dell'esecuzione: sospensione dell'efficacia esecutiva o/e dell'esecuzione della sentenza n.2768/2024 del Tribunale di Genova, qui impugnata, sussistendo i requisiti previsti del fumus boni iuris e dal periculum in mora, (All.Z).
In data 4 febbraio 2025, su istanza del Dott. assistito dall'Avv. Bruna Bruni Parte_1 del Foro di Alessandria, è stato notificato al deducente il titolo esecutivo costituito dalla sentenza del Tribunale Civile di Genova n.2768/2024, unitamente al precetto per un importo totale di €.9.827,03, (All.Z, 287). Il 17 marzo 2025 era notificato atto di pignoramento presso terzi, la cui vocatio in ius risulta non conforme alle leggi, (All.288). Circostanza puntualizzata al capitolo U della comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale del 20 maggio
2025, da pag.480 a pag.483: “Contemporanea convocazione nello stesso giorno dinanzi al
Tribunale di Alessandria e al Tribunale di Genova, ufficio Esecuzioni Mobiliari, per lo stesso pignoramento per danneggiare ulteriormente l'appellato, (All.AG1). Aver indicato due diversi
Distretti nell'atto di pignoramento del 17 marzo 2025 non è frutto di un errore materiale perché
è stato letto e rivisto più di una volta poiché sono state portate delle correzioni a penna all'atto di cui se ne disconoscono i contenuti, in quanto nessun riferimento è stato indicato a margine di colui che ha effettuato le revisioni. L'atto di pignoramento presso terzi presenta le seguenti incongruenze, (All.288): - violazione dell'art.25 Cost. che prevede: “Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge”; nell'atto di pignoramento risulta non definito il Foro competente perché vengono menzionati due Tribunali: Genova ed Alessandria, investendo due Distretti di Corte d'Appello diversi: o Genova, o Torino. L'aberrazione risulta evidente;
- violazione dell'art.163 c.p.c. che prevede: “L'atto di citazione deve contenere: 1)
l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta;
- violazione dell'art.543 c.p.c. che prevede: “Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi si esegue mediante atto notificato al terzo e al debitore a norma degli articoli
137 e seguenti. L'atto deve contenere, oltre all'ingiunzione al debitore di cui all' articolo 492:
4. la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente. - che il Dott. Pt_1 convocava, mediante l'atto di pignoramento lo scrivente alle h.9,00 del 19 maggio 2025 dinanzi al Giudice dell' esecuzione presso il Tribunale di Alessandria per l'udienza mentre l'appellato non prima di venerdì 16 maggio 2025, dopo aver assunto informazioni in Via Cardinal Massaia
2, Alessandria sede della Cancelleria delle Esecuzioni mobiliari scopriva che alcuna iscrizione
a ruolo era avvenuta, mentre successivamente emergeva che il Dott. aveva invece Pt_1 iscritto la causa a ruolo all' presso il Tribunale di Genova, Controparte_1 mantenendo la stessa data e la stessa ora dell'udienza, 19 maggio 2025 h.9,00, in modo da impedire allo scrivente di essere presente all'udienza genovese, arrecando disagi economici, giudiziari e determinando una situazione di contumacia e d'insolvenza, R.G.1168/2025,
(All.288, 289, 290, 291, 292). Fatti rientranti nel disegno illegale, iniziato al Tribunale di
Alessandria in occasione dell'abolizione delle prove legali nel processo R.G.3077/2012 nel
2019 e proseguito il 10 marzo 2021 quando lo scrivente è stato bollato in udienza d'essere un
“brigatista” fino alla pubblicazione della sentenza n.997/2021; - che il Dott. coltivava Pt_1 un'altra procedura esecutiva R.E.1903/2025 presso il Tribunale di Genova, quando l'atto di pignoramento prevedeva la competenza del Tribunale di Alessandria e quando era ancora in corso la procedura R.G.1168/ 2025, creando ulteriori disagi e danni all'appellato avendo pignorato quattro conti correnti per importi notevolmente superiori a quanto indicato nel precetto
e bloccato da oltre sei mesi ogni attività professionale ed economica dello scrivente, oltre ad aver depositato presso il Consiglio dell'Ordine di Genova una segnalazione per il mancato pagamento del debito da parte dello scrivente, mentre lo scrivente era in attesa delle decisioni del Giudice dell'esecuzione del procedimento R.G.1168/2025 in seguito all'avvenuta richiesta di conversione del pignoramento, depositata dallo scrivente, ex art.495 c.p.c., (All.288, 302); - in via istruttoria ed incidentale: - alla luce delle tre CTU, licenziate dal Tribunale di Alessandria
R.G.3077/2012 e come riportato nel capitolo V) Conclusioni, (da pag.483 a pag.498) punto D, da pag.496, ed al capitolo B) Conteggio dei danni economici diretti provocati dal Dott. Pt_1 all'Avv. CE con la sentenza n.997/2021, (da pag.324 a pag.338), sottocapitolo B10) della comparsa del 20 maggio 2025, conteggiare le differenze economiche per il danno prodotto dal
Dott. di cui l'appellato non ha domandato la riscossione non avendo prodotto in primo Pt_1 grado domanda riconvenzionale, ma di cui si rinnova la richiesta di compensazione;
- nel caso di remissione della causa in istruttoria e nel caso non creduto, ascoltare in qualità di testi, in relazione all'incontro avvenuto tra il Dott. e l'esponente, il 26 ottobre 2021 Parte_1 tra le h.11,50 e le h.12,20 nella stanza di Tribunale del Dott. el Palazzo di Giustizia di Pt_1
Alessandria e le visite alla Cancelleria Civile, tra le h.11,50 e h.12,20 del 25 e 26 ottobre 2021 per rispondere alle domande riportate nella narrativa al capitolo R) Richieste istruttorie e testi,
(da pag.465 a pag.474), richiamate nella II memoria istruttoria, ex art.183 VI c. -- la Sig.ra
, funzionaria giudiziaria responsabile della Cancelleria, domiciliata c/o il Parte_2
Tribunale di Alessandria ed in subordine il Personale della Cancelleria delle cause ordinarie fase istruttoria e decisoria civili presenti sul luogo dei fatti, tra le h.11,50 e le h.12,20 del 25 ottobre 2021 e del 26 ottobre 2021; c.p.c., del 3 luglio 2023 del fascicolo di I grado, (All.AT4):
-- la Sig.ra nata a [...] il [...]; presente sul luogo Parte_3 dei fatti, tra le h.11,50 e le h.12,20 del 26 ottobre 2021; - in via principale, di merito ed anche in via incidentale: voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, definitivamente pronunciare e così disporre: - rigettare l'appello proposto dal Dott. avverso la sentenza Parte_1
n.2768/2024 del Tribunale di Genova, sezione II (R.G.5111/2022), perché, (All. Z): --accertato che le asserzioni presentate dall'appellante, Dott. risultano infondate e/o i Parte_1 fatti inesistenti non configurando pertanto alcun reato, tantomeno di diffamazione, ex art.595
c.p., in quanto l'appellato, già vittima di vessazioni, ha svolto la propria attività difensiva attraverso l'atto di appello, del 21 gennaio 2022 dinanzi all'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino,
R.G.131/2022, agendo nel pieno rispetto delle leggi, mirate esclusivamente a modificare i contenuti antigiuridici della sentenza n.997/2021 del Tribunale di Alessandria, come confermato dalla sentenza n.660/2024 della Corte d'Appello di Torino, R.G.131/2022, nonché dinanzi al
Tribunale di Genova, R.G.5111/2022, ex artt.24 e 21 Cost., risultando le accuse mosse dal Dott. rive di motivazione e d'attendibilità, (All.X, AA, AG, AG1); --dichiarare che le asserzioni Pt_1 avanzate dall'appellante risultano infondate e/o inesistenti e comunque non configurano alcun reato, tantomeno di diffamazione, ex art.595 c.p., in quanto le accuse mosse dal Dott. Pt_1 erano e sono sfornite di motivazione e d' attendibilità e le conseguenti richieste del Dott. Pt_1
a qualunque titolo, riportate nell'atto di appello del 3 febbraio 2025 e negli atti di I grado, risultano non dimostrate, inesistenti e non provate e quindi non dovute;
pertanto, in riforma della Sentenza n.2768/2024 del Tribunale di Genova: --sospendere preliminarmente l'efficacia esecutiva o/e l' esecuzione della Sentenza n.2768/2024 del Tribunale di Genova in corso presso il Tribunale di Genova, ufficio esecuzioni mobiliari, R.E.1168/2025, R.E.1903/2025,
(All.Z, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303); - in riforma della sentenza n.2768/2024 del Tribunale di Genova, sezione II (R.G.5111/2022) ed in accoglimento dell'appello proposto in via incidentale dall'Avv. IO EL CE respingere ogni domanda avanzata dall'appellante e quindi: -- revocare o annullare gli effetti della sentenza
n.2768/2024 del Tribunale di Genova in quanto errata, ingiusta, infondata ed immotivata, in contrasto con gli orientamenti consolidati del Tribunale di Genova: sentenza 21/05/2024 n.664, sentenza 14/05/ 2024, n.1712; sentenza 27/01/2017, n.3; sentenza 14/05/2015, n.1506; sentenza 11/02/2014, n.441, richiamando tutti gli atti dello scrivente ed i successivi, (All.Z, AG1,
AG3); --respingere integralmente la richiesta di pagamento di qualsivoglia somma, a qualunque titolo, a favore dell'appellante, Dott. perché non dovuta, non chiarita e non Parte_1 motivata, quindi: - condannare l'appellante, Dott. stante la mancata prova Parte_1 dell'esistenza di un reato o/e di un danno subito, al pagamento delle spese d'entrambi i gradi di giudizio quindi alla ripetizione delle somme di quanto stabilito nel dispositivo della Sentenza
n.2768/2024 del Tribunale di Genova e nelle successive procedure esecutive mobiliari avviate in seguito alla suddetta sentenza: R.E.1168/2025 ed R.E.1903/2025 a favore dell' appellato, incluso l'importo IVA, che controparte ha contabilizzato senza fornire la tipologia del regime fiscale relativo alle spese legali, oltre al contributo unificato la cui quantificazione dell' ammontare a precetto dev'essere strettamente collegato al principio generale del valore del procedimento, determinato nel dispositivo della sentenza, (All.Z); - in subordine: - in parziale accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza n.2768/2024 del
Tribunale di Genova, sezione II (R.G.5111/2022) dichiarare la riduzione della somma da
€.5.000,00 ad €.1.175,00, scaglione indicato dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano poiché la cifra, riportata nella sentenza n.2768/2024 è erronea avendo il Tribunale, nella propria valutazione, escluso alcuni parametri previsti dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano diminuenti l'importo, oltre ad essere la cifra un ingiusto ed illecito arricchimento in violazione dell'art.2041 c.c. essendo la domanda dell'appellante infondata, immotivata ed oltremodo punitiva nei confronti dell'appellato, (All.294, Osservatorio Milano, tabelle, pag.100). Spese legali di giudizio compensate per il II grado e se già versate la ripetizione delle spese di giudizio di I grado a favore dell' appellato tenuto conto dell'irreparabile danno economico causato dal Dott. stimato dalla CTU, Dott.sa (Tribunale di Alessandria), R.G.3077/2012, Pt_1 Per_1 nonostante il parziale ristoro riconosciuto dalla Corte d'Appello di Torino (sentenza n.660/2024); peraltro somme mai percepite dall'appellato, (All. AG, 280, 281, 282); - in ulteriore subordine: - in parziale accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza
n.2768/2024 del Tribunale di Genova, sezione II (R.G.5111/2022) confermare quanto stabilito dal dispositivo della sentenza n.2768/2024 del Tribunale di Genova, con spese legali di giudizio compensate di I e II grado e se versate la ripetizione delle spese di giudizio di I grado a favore dell' appellato tenuto conto dell'irreparabile danno economico causato dal Dott. stimato Pt_1 dalla CTU, Dott.sa (Tribunale di Alessandria), R.G.3077/2012, nonostante il parziale Per_1 ristoro riconosciuto dalla Corte d'Appello di Torino, (sentenza n.660/2024); peraltro somme mai percepite dall'appellato, (All. AG, 280, 281, 282). Altresì si chiede l'applicazione, oltre dell'art.190 c.p.c., anche dell'art.190 bis c.p.c. 2°c., abrogato e quindi del 2°c. dell'art.275 c.p.c. affinché, oltre al deposito della comparsa conclusionale e della nota di replica, possa il procedimento essere discusso oralmente.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis cpc, il Dott. conveniva in giudizio l'Avv. IO Parte_1
EL CE, affinché il Tribunale adito accertasse e dichiarasse l'avvenuta lesione della reputazione, dell'onore e dell'immagine personale e professionale del Dott. e per Pt_1 ottenere, una volta accertata la responsabilità ex art. 2043 c.c., il risarcimento del danno che indicava, vista la gravità dell'offesa, in € 60.000,00, o nella somma meglio vista da liquidarsi in via equitativa.
Parte attrice, a sostegno della domanda, deduceva: -di essere stato magistrato in servizio presso il Tribunale di Alessandria con funzioni di Giudice civile;
- di essere stato giudice relatore nel procedimento RG 3077/2021 radicato presso il medesimo Tribunale, tra le parti IO
EL CE in proprio, , e - che nel corso Parte_4 Parte_5 Parte_6 di tale giudizio veniva emessa la sentenza collegiale non definitiva n. 977/2021; - che l'Avv.
IO EL CE impugnava la predetta sentenza con atto di citazione in appello innanzi alla Corte d'Appello di Torino in data 21/01/2022; - che tale atto d'appello si connaturava per carattere gravemente offensivo delle espressioni contenute nei confronti del Dott. Pt_1 il quale nel suo ricorso riportava e citava 45 passaggi dell'atto di appello redatto dall'avv.
CE, contenenti espressioni con carattere diffamante. Parte convenuta si costituiva in giudizio contestando la fondatezza del ricorso, chiedendo di respingere la domanda con vittoria di spese. In particolare, contestava il carattere diffamatorio di tutte le espressioni dal medesimo utilizzate usate.
La tentata conciliazione giudiziale aveva esito negativo.
Veniva quindi disposto il mutamento del rito da sommario a ordinario e venivano concessi i termini di legge per il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c., All'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata l'udienza del 5 giugno 2024 per trattenere la causa in decisione
Il Tribunale di Genova con sentenza n. 2768/2024 accoglieva le domande del ricorrente riconoscendo il carattere diffamatorio delle espressioni utilizzate dall'avv. CE nell'atto di citazione in appello. Con riguardo alla quantificazione del danno il Tribunale procedeva ad effettuare una valutazione equitativa a norma dell'art. 1226 c.c. e, considerata la rilevanza dell'offesa, la posizione sociale della persona offesa, valutate espressioni offensive di “modesta gravità”, condannava l'avv. IO EL CE a pagare la complessiva somma di €
5.000,00, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo, oltre alla rifusione delle spese di giudizio che liquidava in € 2.552,00, oltre rimborso spese, forfettario al 15%, iva e cpa.
Avverso la sentenza di primo grado interponeva appello in ordine alla quantificazione del danno il Dott. Pt_1
Con il primo motivo di appello lamentava la erronea valutazione operata dal Tribunale circa la gravità del danno patito;
-con il secondo motivo instava per la condanna alla refusione delle spese alla luce dell'aumentato valore della causa, instando per la condanna ex art. 96 cpc del soccombente;
- con il terzo motivo di appello si doleva dell'erroneo rigetto della domanda di risarcimento del danno ex art. 89 cpc e rinnovava la richiesta di cancellazione delle espressioni offensive contenute nella comparsi di risposta di primo grado, chiedendo altresì il risarcimento del danno conseguente.
Si costituiva nel presente giudizio l'avv. CE, chiedendo di rigettare l'appello proposto perché inammissibile e infondato in fatto e in diritto, deducendo la presenza in esso di false affermazioni, frutto di una elaborazione soggettiva del Dott. Pt_1
Proponeva altresì appello incidentale, formulando istanza per la sospensiva della sentenza impugnata, che non veniva accolta dal Collegio.
In via incidentale si doleva della mancata prova dell'esistenza di reato o/e comunque di un danno risarcibile, e per l'effetto richiedeva la ripetizione della somma di € 5.000,00, se versata, oltre alla ripetizione del pagamento delle spese del primo grado di giudizio, se versate. Instava, comunque, per la compensazione con il danno asseritamente subito a causa della condotta processuale del In subordine, chiedeva la riduzione da € 5.000,0 ad €1.175,00, minimo Pt_1 importo previsto dai parametri giurisprudenziali, con compensazione delle spese di lite.
L'appellato formulava istanza per la fissazione in presenza di udienza di discussione, che veniva respinta in data 05/11/2025 con provvedimento presidenziale.
Con provvedimento del 19/11/2025 il Consigliere istruttore, viste le note depositate dalle parti sostitutive dell'udienza in data 18/11/2025, visto l'art. 352 c.p.c., riservava la decisione al
Collegio ed il deposito della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ragioni sistematiche giustificano la trattazione prioritaria del primo motivo di appello incidentale, concernendo questo l'an dell'illecito oggetto di causa. Considerata la mole di questioni versate in atti da CE IO EL e le modalità di esposizione delle stesse, ritiene il Collegio opportuno delineare e specificare le singole ragioni di doglianza rinvenibili in atti, sì da garantirne una lineare e completa trattazione.
I motivi di appello incidentale sostanzialmente mutuano la loro fisionomia sulle ragioni che hanno giustificato l'impugnazione della sentenza n.3077/2021 pronunciata dal Tribunale di
Alessandria in data 14.12.2021. Nell'odierna sede parte appellata/appellante incidentale contesta innanzitutto il riconoscimento, operato dal Giudice di prime cure, del carattere diffamatorio delle frasi evidenziate da e contenute nell'atto di appello avverso Parte_1 la menzionata sentenza del Tribunale di Alessandria Sostiene l'appellante incidentale che difetti l'elemento strutturale della diffusione, in quanto le presunte offese sarebbero contenute in un atto riservato, poi divulgato per fatto imputabile allo stesso danneggiato e financo quello dell'offesa, avendo lo scritto de quo funzione esclusivamente difensiva). Parte appellata/appellante incidentale evidenzia, in ogni caso, che dovrebbe operare la causa di non punibilità di cui all'art. 589 c.c. o, comunque, la scriminante dell'esercizio del diritto di cui all'art. 51 c.p.
E' opportuno muovere dalla compiuta individuazione delle 45 frasi sulle quali Parte_1 ha fondato la propria pretesa risarcitoria le quali, giova sin d'ora darne atto, risultano agevolmente identificabili all'interno dell'atto di appello avverso la sentenza del Tribunale di
Alessandria n.3077/21, non potendosi attribuire all'atto introduttivo del giudizio di primo grado alcun vizio legato all'infedele o incompleto richiamo alle stesse, stante l'evidente intento di riferirsi al testo originale, globalmente inteso.
Orbene, trattasi delle seguenti espressioni:
1. a pag. 17 “…ma il Tribunale ed in particolare il Giudice Relatore, oltre ad aver gravemente manipolato l'ordinanza del 13 aprile 2015, neppure citava e disaminava l'ordinanza successiva, del 7 aprile 2017 …”;
2. a pag. 17 “…che il Giudice Relatore, Dott. a pag. 20 e nelle pagine Parte_1 successive, sorvolava, gravemente, sulle approfondite tematiche svolte dal convenuto …”;
3. a pag. 18 “… che dalla disamina dell'inverosimile sentenza, il Giudice relatore, Dott. nonostante disponesse del verbale di causa, e di quanto riportato a pag.33, Parte_1
83, 96, 102, 103, 288, 456, 518, 602, della II comparsa conclusionale del 23 settembre 2021, dello scrivente, dove si richiamava l'episodio dell'udienza del 6 giugno 2013, ex art.185 c.p.c., non verificava che due delle tre parti, avversarie, erano assenti, senza fornire alcuna giustificazione, e quindi il tentativo conciliativo non risponde al vero che dava esito negativo, ma era improponibile perché gli attori si erano sottratti all'incontro…”;
4. a pag. 19 “…che il Giudice relatore, Dott. subentrato operativamente nel Parte_1 settembre 2019, invece di orientarsi sulla base dell'attività istruttoria, svolta, dai precedenti suoi colleghi, respingeva, sulla base di colorite narrazioni, inventate, totalmente, dal Giudice relatore, Dott. che non combaciano con la pregnante dettagliata, incisa, Parte_1 veemente, cronistoria, suggellata da continui riferimenti probatori dell' appellante che hanno scaturito, non a caso, due favorevoli ordinanze, conformi. …”;
5. a pag. 19 “…Il Tribunale, nuovamente, difettava di lealtà, peccando sull'inesauribili richieste del convenuto …”;
6. a pag. 19-20 “…L'epicentro della calamità della sentenza, ex art.112 c.p.c., che se il vasto ed articolato teorema, non fosse stato creduto, il Giudice relatore, Dott. ex Parte_1 art.111 2c. ed ex art.101 cost., doveva assolvere il subordinato onere probatorio richiesto, nitidamente, dal deducente, dalla comparsa, del 29 gennaio 2013, alle ultime memorie di repliche, del 13 ottobre 2021…”;
7. a pag. 20-21 “…Il Giudice Relatore, Dott. nella stesura della sentenza Parte_1 non assume consapevolezza che insistendo nell'assimilare la citazione … il tono dell'indagine risulta scadente, ed approssimativo…”;
8. a pag. 25-26 “… il Tribunale da prova di ignorare l'istituto della perpetuità ed anche della pubblicità extraterritoriale dei testamenti e il Giudice relatore neppure si è fatto carico di esporlo, traendolo dagli atti dello scrivente, se li ha letti, di cui si nutrono seri dubbi...” ;
9. a pag. 26 “…Patetico leggere “Configurandosi una mera omissione nell' indicazione del bene che doveva essere attribuito al figlio IO EL CE, ed in applicazione del principio sopra riportato, il testamento deve ritenersi valido”, quando il testamento è stato riposto aperto,
a disposizione di chiunque, per 17 anni, come verga il notaio .”…”; Per_2
10. a pag. 26 “…Il Giudice Relatore, Dott. prende l'ennesima cantonata, poiché su Pt_1 cinque giudici diversi, solo il Dott. introduce l'effimera puerile, illogica e singolare Pt_1 argomentazione, svilente l'immagine del Tribunale di Alessandria che si adagia dopo oltre otto anni di istruttoria, su considerazioni favolistiche…”;
11. a pag. 27 “… forse era più consono che il Tribunale scrivesse il termine “legato”, dimostrando un certo intorpidimento nella materia successoria…”;
12. a pag. 27 “…Risibile accennare a “beni specifici”, come provato, dall' appellante, il de cuius gli immobili disponibili li aveva già collocati, tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90, con donazioni;
tutte radiografate dallo scrivente, con la comparsa di costituzione e risposta, del 29 gennaio 2013, e colpiti da due ordinanze, del 13 aprile 2013 e del 7 aprile 2017…”;
13. a pag. 27 “…Il Giudice Relatore, invece di trattenere i faldoni dell'appellante, contenenti le prove precostituite negli scaffali, avrebbe dovuto porli vicino a sé, per una sana, rapida e semplice consultazione in modo da redigere una sentenza e non scrivere panzane...”;
14. a pag. 29 “… il Tribunale sviava le ordinanze, accantonava le numerose CTU, sulla creazione dei lotti, così nella stesura, della sentenza, sopprimeva il donatum…”;
15. a pag. 29 “… il Giudice Relatore, attraverso una visione molto superficiale, commetteva una seconda infrazione…”;
16. a pag. 31 “… il Tribunale che ha scritto la sentenza basandosi su una legge abrogata da oltre 30 anni. Il Tribunale anche su questo passaggio dimostrava un atteggiamento effimero, poiché oltre ad ignorare la normativa di carattere nazionale… persino dimostrava di non conoscere la legge Regionale…”;
17. pag. 31 “…Emerge a pag. 32 imperizia e superficialità…”; 18. a pag. 33 “…Stupisce e amareggia, dato l'esito della sentenza che il Tribunale di
Alessandria non conosca le esatte procedure e si faccia imbrogliare da un incompetente CTU, ignorando banali procedure, che svolgono persino i patronati, giornalmente…”;
19. a pag. 33 “…Il Tribunale con il seguente capitolo dichiarava il falso, esponendo un concetto restrittivo ed inveritiero che non corrisponde ad alcun mandato conferito…”;
20. a pag. 36 “…Un progetto corretto che il Giudice relatore, in forza della normativa esistente doveva promuovere, ex art. 101 Cost., invece la sentenza viola l'unica direttiva esistente, sul punto, non intendendola rispettare …”;
21. a pag. 36 “…Con l'insostenibile ed irrazionale tesi, il Tribunale dimostrava d'ignorare i criteri applicativi delle imposte successorie…”;
22. a pag. 37-38 “…Il Tribunale verga: “Relativamente alla formazione dell'attivo ereditario devono essere anche esaminate le domande del convenuto finalizzate ad individuare negli acquisti dei beni immobili intestati agli odierni attori avvenuti nel corso degli anni”. Falsa affermazione…”;
23. a pag. 40 “…L'appellante non ha compreso se è un travisamento doloso o colposo a causa di quanto d'assurdo e di patetico emerge dalla sentenza del Tribunale…”;
24. a pag. 41 “…Il Giudice nvece ha accantonato tale processo intellettuale ha preferito Pt_1 inventare, improvvisamente, cose sconclusionate come fosse accaduta una sola simulazione
…”;
25. a pag. 41 “… diventando la sentenza un mediocre documento, però producente gravi lacerazioni…”;
26. a pag. 41 “…Si evidenzia da parte del Tribunale il tentativo, in tutta la sentenza, di raccontare una narrazione, romanzata, della vita del testatore, il de cuius, Sig. , Persona_3 per trovare qualche appiglio per schiantare l'appellante, fantasie, fandonie e gravi supposizioni, in assenza di qualunque elemento, mortificante anche l'immagine del de cuius, come fosse sopraffatto dalla sventura…”;
27. a pag. 42 “… La gravità delle affermazioni del Tribunale è che esse non entrano solo in contrasto con la realtà, ma persino con l'attività giudiziaria, in quanto le prove sull'attività del de cuius, che il Giudice a soppresso, sgorgano, anche, dalle aule dei Palazzi di Giustizia Pt_1 svolta da altri organi giurisdizionali, quali la Pretura, il Tribunale, la Corte d'Appello di Genova, riguardanti azioni giudiziarie, anche della Corte Suprema di Cassazione, poiché il de cuius ha avuto un'intensa attività giudiziaria, sia nei confronti dell'appellante, sia nei confronti di terzi, per il raggiungimento dei propri vitali obbiettivi, che erano l'ampliamento del proprio patrimonio personale immobiliare, certificato, per la prima volta, dall'ordinanza del Tribunale Civile di
Genova, del 18 giugno 1979, che il Giudice mette, in modo disinvolto…”; Pt_1
28. a pag. 46 “…nell'intento di gravare l'appellante di somme non dovute se non in forza di una sentenza scellerata e totalmente nulla…”;
29. a pag. 47 “…Invece il Tribunale di Alessandria, nella propria sconvolgente, sentenza non solo difettava nella motivazione su un punto decisivo della controversia quale il cambiamento dell'oggetto, colpito dalla fideiussione, ma persino si discostava dagli articoli
163, 167 e 183 c.p.c, che sono leggi tassative a cui il magistrato si deve adeguare anche a tutela degli interessi generali e pubblici ed a scongiurare l'allungamento dei tempi del processo…”;
30. a pag. 47 “…Altresì la sentenza, ottenebrata da una visione processuale inconciliabile con il diritto…”;
31. a pag. 48 “…Senza dimenticare che il Giudice Relatore non ha portato a termine il proprio incarico poiché non ha inteso rispondere alle domande del convenuto odierno appellante, respingendo persino le domande istruttorie, di cui in sentenza emerge l'assoluta inconsapevolezza del fondamento delle richieste. …”;
32. a pag. 52 “…che il Tribunale ha eluso per danneggiare ulteriormente l'appellante…”;
33. a pag. 53 “… il Giudice relatore, Dott. con superficialità e poca accortezza, Pt_1 stralciava tutti i fascicoli succedutesi, sulla creazione dei lotti eseguita dalla CTU, pronti per
l'assegnazione, convogliando il Tribunale di Alessandria a pronunciare l'assurda sentenza…”;
34. a pag. 53 “… il Giudice relatore disbriga la pratica in modo bizzarro…”;
35. a pag. 53 “…Una CTU è stata licenziata, di recente, dal Tribunale di Alessandria, quella di suddividere la vita del de cuius. Una buffonata pagata dall'appellante, indebolente l'immagine del Tribunale…”;
36. a pag. 61 “…Da quando il fascicolo è caduto nelle mani del Giudice, Dott. ex art. Pt_1
111 cost, mai è stato terzo ed imparziale, mai ha posto l'appellante in condizioni di parità, arrivando persino a disporre una recente CTU, pagata dall'appellante sulla divisione della vita del de cuius. Una facezia indebolente l'immagine del Tribunale…”;
37. a pag. 61 “…Il Giudice, Dott. ha fatto di più, nella sentenza si è cannibalizzato 281 Pt_1 atti pubblici e oltre 24 atti giudiziari…”; 38. a pag. 61 “…La sentenza risente dell'inesistenza delle prove dell'appellante perché è scialba, piena di contraddizioni, inesattezze, falsità …”;
39. a pag. 65 “…Leggere in sentenza: “l'esistenza di bonifici effettuati dal de cuius in favore degli attori” può costituire una prova, ma si possono triangolare tra le parti, in realtà è solo una puerile giustificazione per aver forzatamente escluso dall'esame gli atti dell'odierno appellante, che erano giacenti nello scaffale della Cancelleria del Tribunale, perché il Giudice relatore non li aveva richiesti, con grave violazione dell'art.112 c.p.c…”;
40. a pag. 66 “…Il Giudice relatore, Dott. … ha escluso dalla disamina gli atti ed i Pt_1 documenti dell'appellante, come non avesse partecipato al giudizio…”;
41. a pag. 66 “…E' talmente involuta la sentenza che il Giudice relatore, Dott. invece Pt_1 di prendere in esame le due CTU, del 18 giugno 2018 e del 25 giugno 2018, con cui la Dott.sa
terminava il proprio incarico, iniziato nell'ottobre 2015, nella quale veniva anche Per_1 liquidata, l'11 luglio 2018, il Giudice relatore scriveva la propria sentenza sulla base della CTU del 28 dicembre 2016. Lo scopo, vergognoso, era evidente escludere dall'ampliamento del donatum gli ulteriori due immobili che erano inseriti nella successiva ordinanza del Giudice designato, Dott.sa Maria Teresa Latella, del 7 aprile 2017, oltre a confermare l'ordinanza, del
13 aprile 2015, del Giudice designato, precedente, Dott.sa Stefania Polichetti...”;
42. a pag. 67 “…Lo scopo evidente escludere il convenuto, odierno appellante dal processo, per poter scrivere cose assolutamente esulanti dal processo, dalla realtà dalla storia...”;
43. a pag. 224 “…il Tribunale invece d'imporre, d'ufficio, il regime delle preclusioni il Tribunale invece d' imporre, d'ufficio, il regime delle preclusioni, di cui agli articoli 183 e 184 cod. proc. civ., novellati dalla legge 26 novembre 1990, n.353, si è posto in antitesi con l'ordinamento, premiando gli autori della violazione, invece di sanzionarli anche alla luce del principio dell'intangibilità della legittima, che il Tribunale ha travolto…”;
44. a pag. 321 “…il Giudice relatore non ha portato a termine il proprio incarico poiché non ha inteso rispondere alle domande del convenuto, odierno appellante, respingendo persino le domande istruttorie, di cui in sentenza emerge l'assoluta inconsapevolezza…”;
45. a pag. 325 “…azioni di simulazione, riduzione e collazione, gravemente eluse dal Giudice relatore, per creare una sentenza nulla inveritiera, fasulla e conflittuale con gli esiti della pluriennale istruttoria svolta…”.
Tutto quanto sopra premesso, il motivo è infondato per le ragioni che seguono. Innanzitutto, merita osservare come il tenore delle frasi riportate non lasci dubbi in ordine alla natura diffamatoria delle stesse. Precisato, infatti, come sia da intendere diffamatoria qualsiasi esternazione offensiva dell'altrui reputazione portata a conoscenza di terzi, nel caso de quo
l'insistenza con la quale CE IO EL intende dimostrare l'inadeguatezza di nell'esercizio del ruolo e delle funzioni giudicanti - finanche sottolineando Parte_1 presunti rilievi disciplinari del suo agire -, in uno con la manifesta intenzione di ricondurre le scelte processuali dell'appellante ad un disegno sostanzialmente criminoso ai suoi danni, non lasciano dubbi in ordine alla configurabilità degli elementi costitutivi dell'illecito.
Maggiormente in dettaglio, anche leggendo le succitate frasi all'interno del complessivo atto di appello predisposto dall'appellato/appellante incidentale e riconoscendogli la precipua funzione difensiva perseguita, evidentemente mirante a criticare le motivazioni contenuta nella sentenza di primo grado e a stravolgerne il risultato, questa Corte non può non constatare come le espressioni impiegare rechino in sé un fine trascendente quello di difesa in senso stretto, assurgendo a strumento di offesa alla persona di . Prendendo, infatti, in Parte_1 specifica considerazione ciascuna delle espressioni in questione (senza necessità di trascriverle e riferendoci ad esse attraverso il numero di elencazione) è possibile osservare che, pur essendo chiaro l'intento di CE IO EL di contestare l'operato del
Giudice er non aver considerato – dal suo punto di vista - né i primi due quesiti peritali, Pt_1 né molti dei documenti versati in atti, avendo quindi accertato in maniera solamente parziale l'effettiva consistenza della massa ereditaria, lo stesso finisca per impiegare espressioni assolutamente esulanti il canone della correttezza processuale;
quanto precede, non solo accusando parte appellante di assoluta incompetenza ma, anche descrivendo il suo agire come doloso e preordinato ad arrecargli un danno.
Muovendo, infatti, dalla prima frase oggetto di censura, l'impiego del termine “gravemente manipolato” riferito all'ordinanza istruttoria del 13 aprile 2015 sottintende quel fine doloso trascendente l'esercizio ordinario delle funzioni giurisdizionali, così come lasciato intendere nel riferimento a “sorvolava, gravemente, sulle approfondite tematiche svolte dal convenuto” contenuto nella seconda frase, nell'appellativo “inverosimile” contenuto nella terza affermazione e riferito alla sentenza di primo grado, avente carattere fortemente dispregiativo, nonché nella ventesima frase nella quale si legge “la sentenza viola l'unica direttiva esistente, sul punto, non intendendola rispettare”. Quanto alla quarta frase, al netto del nitido intento dell'appellato di enfatizzare il proprio sgomento per il mancato espresso riferimento in sentenza ai documenti dal medesimo prodotti in giudizio, nell'affermare “respingeva, sulla base di colorite narrazioni, inventate totalmente”, finisce con tutta evidenza per imputare al relatore un approccio non solo superficiale ma, addirittura contrario ai doveri d'ufficio, in quanto connotato dalla falsità e dalla mistificazione, come ribadito nelle frasi successive nelle quali si legge “difettava di lealtà” e come poi ripreso nelle frasi 19 e 22 in cui viene definitivo “falso” il substrato motivazionale della decisione impugnata
In modo sostanzialmente analogo, i riferimenti contenuti nelle frasi dalla settima alla nona, presentano profili di gravità in relazione ai toni impiegati per descrivere l'operato di Pt_1
. Affermare che il tono dell'indagine è “scadente ed approssimativo”, che il Giudice
[...] ignora istituti basilari del diritto successorio e che talune parti motive della sentenza sono
“patetiche” rappresenta, senza dubbio, grave offesa al Giudice relatore il quale, nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali, ha un vero e proprio dovere di agire lealmente conformandosi ai principi costituzionali e processuali, tra i quali rientra in modo prioritario quello di conoscere le norme di leggi alle quali è soggetto.
Particolarmente gravi si presentano poi le plurime e ripetute accuse di incompetenza giuridica rivolte all'appellante, laddove si legge “dimostrando un certo intorpidimento nella materia successoria” (frase 11), “visione molto superficiale” (frase 15), “ha scritto una sentenza basandosi su una legge abrogata da oltre 30 anni” (frasi 16), “emerge…imperizia e superficialità” (frase 17), “il Tribunale di Alessandria non conosca le esatte procedure e si faccia imbrogliare da un incompetente CTU, ignorando banali procedure, che svolgono persino i patronati, giornalmente” (frase 18), “il Tribunale dimostrava d'ignorare i criteri applicativi delle imposte successorie” (frase 21), “il Giudice invece ha accantonato tale processo Pt_1 intellettuale ha preferito inventare, improvvisamente, cose sconclusionate” (frase 24),
“diventando la sentenza un mediocre documento” (frase 25), “la gravità delle affermazioni del
Tribunale è che esse non entrano solo in contrasto con la realtà, ma persino con l'attività giudiziaria” (frase 27), “sentenza ottenebrata da una visione processuale inconciliabile con il diritto” (frase 30), “il Giudice relatore, Dott. con superficialità e poca accortezza, Pt_1 stralciava tutti i fascicoli” (frase 33), “disbriga la pratica in modo bizzarro” (frase 34), “la sentenza risente dell'inesistenza delle prove dell'appellante perché è scialba, piena di contraddizioni, inesattezze, falsità” (frase 38), “il Tribunale invece d'imporre, d'ufficio, il regime delle preclusioni … si è posto in antitesi con l'ordinamento” (frase 43). Frasi, queste, tutte esulanti in modo evidentissimo la funzione precipuamente difensiva e tali da voler danneggiare la figura del giudice relatore, specificamente preso di mira indipendentemente dalla competenza del Tribunale collegiale.
L'apice della gravità viene poi raggiunto dalle molteplici frasi che non si limitano a criticare dal punto di vista professionale l'agire di , ma che lo accusano apertamente di Parte_1 volontariamente disattendere le norme processuali e le risultanze probatorie al fine di perseguire fini suoi propri, neppure indicati, ma comunque pregiudizievoli per CE IO
EL. Immediatamente percepibile, infatti, è l'offesa insita nella frase “l'appellante non ha compreso se è un travisamento doloso o colposo a causa di quanto d'assurdo e di patetico emerge dalla sentenza del Tribunale”, ove il concetto di “travisamento” viene affiancato a quello di “dolo” e agli aggettivi di disprezzo riferiti alla sentenza (frase 40), offrendo al lettore la percezione di trovarsi dinanzi ad una sentenza frutto di artifici. Così come evidente è l'offesa contenuta nella frase 26, in cui viene persino esplicitato il presunto fine di danno perseguito dal
Tribunale verso l'allora convenuto (vds.: “…Si evidenzia da parte del Tribunale il tentativo, in tutta la sentenza, di raccontare una narrazione, romanzata, della vita del testatore, il de cuius,
Sig. , per trovare qualche appiglio per schiantare l'appellante, fantasie, fandonie Persona_3
e gravi supposizioni, in assenza di qualunque elemento, mortificante anche l'immagine del de cuius, come fosse sopraffatto dalla sventura…”), quale accusa evidentemente rivolta alla specifica persona dell'appellante, ossia al Giudice relatore.
Ancora, sul medesimo piano si collocano la frase 28, in cui l'impiego del termine “intento” reca in sé proprio l'accusa di un agire doloso (vds. “nell'intento di gravare l'appellante di somme non dovute se non in forza di una sentenza scellerata e totalmente nulla”), la frase 31, nella quale l'omissione imputata al Giudice istruttore assume il medesimo connotato e pure nell'affermazione successiva, in cui viene espresso con anche maggiore chiarezza tale gravissima accusa (vds. “il Tribunale ha eluso per danneggiare ulteriormente l'appellante”).
Parimenti rilevanti ai fini della configurazione della diffamazione sono poi le frasi successive.
L'aggettivo “buffonata” attribuito alla CTU licenziata contenuto alla frase 35, in uno con le ulteriori modalità espressive delle frasi 37, 38 39 e 40 (nelle quali si legge che il Giudice avrebbe
“cannibalizzato 281 atti pubblici e oltre 24 atti giudiziari” per intendere l'asserita mancata considerazione probatoria dei medesimi, che sempre il Giudice avrebbe “forzatamente escluso dall'esame gli atti” del convenuto e che nel complesso la pronuncia è piena di “contraddizioni, inesattezze, falsità”), sono tali da trasmettere al lettore una percezione del tutto negativa del redattore della sentenza impugnata, tratteggiato non solo come professionalmente inidoneo all'esercizio del ruolo ma, finanche compiacente con le altre parti in causa;
finalità, questa, espressa in maniera anche più chiara nelle ultime frase oggetto di analisi ove si afferma “lo scopo, vergognoso, era evidente escludere dall'ampliamento del donatum” (frase 41), “lo scopo evidente escludere il convenuto, odierno appellante dal processo, per poter scrivere cose assolutamente esulanti dal processo, dalla realtà dalla storia” (frase 42), “il Giudice relatore non ha portato a termine il proprio incarico poiché non ha inteso rispondere alle domande del convenuto” (frase 44) e “azioni di simulazione, riduzione e collazione, gravemente eluse dal
Giudice relatore, per creare una sentenza nulla inveritiera, fasulla e conflittuale con gli esiti della pluriennale istruttoria svolta” (frase 45).
E' pertanto sulla scorta delle superiori considerazioni che non possono residuare dubbi in ordine alla portata diffamatoria delle frasi contenute nell'atto di appello avverso la sentenza del
Tribunale di Alessandria n.3077/21, risultando manifesto come i toni impiegati abbiano trasceso le personali ragioni di doglianza avverso la pronuncia impugnata, divenendo veicolo per un sentimento di disprezzo verso la persona del relatore;
disprezzo che, peraltro, poiché riversato in un contesto istituzionale e rivolto ad un soggetto esercente le funzioni giurisdizionali rendono l'esposizione manifestamente offensiva, indipendentemente dalle ragioni giuridiche sottostanti.
Costituisce, infatti, sintesi della predicata offesa il contenuto della frase 36, che recita “da quando il fascicolo è caduto nelle mani del Giudice, Dott. ex art. 111 cost, mai è stato Pt_1 terzo ed imparziale, mai ha posto l'appellante in condizioni di parità”, essendo l'accusa di parzialità la più grave che possa essere mossa all'autorità giudiziaria, la quale è chiamata ad essere terza per espresso disposto costituzionale.
Svolte tali valutazioni, sempre sul piano strutturale poi, deve escludersi il difetto del requisito della diffusione a terzi, quale elemento costitutivo dell'illecito in questione (vds. art. 595 c.p.
“…comunicando con più persone…”).
Invero, se da un lato le ragioni che hanno consentito a di venire a Parte_1 conoscenza dell'atto di citazione innanzi alla Corte d'Appello di Torino redatto dall'appellato/appellante incidentale non assumono rilievo alcuno nell'ambito del presente giudizio, dall'altro, il carattere istantaneo dell'illecito diffamatorio porta a ritenerlo perfezionato al momento del deposito telematico dell'atto; quanto precede, essendo proprio questo il momento in cui il suo contenuto è giunto alla conoscenza a più persone quali la Cancelleria della Corte d'Appello di Torino, tutte le parti processuali (parti sostanziali con relativi avvocati)
e, ovviamente, il Collegio assegnatario del fascicolo stesso. La conoscenza a tali soggetti dei contenuti offensivi di cui già si è dato atto risulta, infatti, ex se sufficiente a ritenere integrato il requisito di cui l'appellato/appellante incidentale contesta l'esistenza.
Dato conto dell'esistenza strutturale dell'illecito diffamatorio, il primo motivo di appello incidentale deve ritenersi infondato anche avuto riguardo all'eccepita operatività della causa di non punibilità di cui all'art. 598 c.p.
Premesso, in materia, come la disposizione in esame testualmente reciti “non sono punibili le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori nei procedimenti dinanzi all'Autorità giudiziaria…quando le offese concernono
l'oggetto della causa”, tratteggiando una causa di non punibilità fondata sul bilanciamento tra la tutela della reputazione e quello di difesa e di libera discussione nei procedimenti contenziosi, nessuna rilevanza può a questa attribuirsi sul piano risarcitorio. Invero, a differenza delle scriminanti che, poiché fondate sul principio di non contraddizione, rendono il fatto lecito per tutti i rami dell'ordinamento, le cause di non punibilità rispondono ad una mera logica di opportunità di punire, restando confinate al campo penale;
quanto precede non potendosene, pertanto, invocare l'operatività nel presente giudizio (vds. Cass. Sez. III, ord. 12.11.2024,
n.29193: “…L'esimente prevista dall'art. 598 c.p., per le offese contenute negli scritti presentati
o nei discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori nei procedimenti davanti all'autorità giudiziaria o amministrativa, non è applicabile nel processo civile, sia perché l'art. 89 c.p.c. è posteriore alla norma del codice penale, sia perché la predetta disposizione riguarda specificamente il processo civile, con la conseguenza che l'ambito di applicazione del citato art. 598 c.p. resta limitato al procedimento penale e a quello davanti all'autorità amministrativa…”).
Chiarita la diversa sfera di operatività dell'esimente in discorso rispetto alla causa di giustificazione di cui all'art. 51 c.p. (vds. Cass., Sez. VI, sent. 6.6.2018, n.39918: “…La scriminante di cui all'art. 51 c.p. e la causa di non punibilità di cui all'art. 598 c.p. operano su piano tra loro differenti, la seconda non escludendo l'antigiuridicità del fatto ma solo
l'applicazione della pena e ricomprendendo anche condotte di offesa non necessarie purché inserite nel contesto difensivo, la prima ricollegandosi invece all'esercizio del diritto di difesa e richiedendo il requisito della necessarietà…”), merita a questo punto osservare come neppure risulti configurabile la scriminante citata, come già osservato dal giudice di prime cure ed in questa sede oggetto di doglianza da parte di CE IO EL.
Muovendo, ancora una volta, dalle caratteristiche strutturali della scriminante in discorso e quindi, dai limiti interni dell'esercizio del diritto, deve infatti constatarsi come tutti e tre i limiti che operano relativamente al diritto di difesa, ossia la necessarietà, la proporzionalità e la strumentalità, risultino manifestamente violati (vds. Cass. Sez. Fer. Sent. 30.8.2016, n.38235:
“…questa Corte da tempo ha avuto modo di chiarire che l'esimente di cui all'art. 598 c.p. costituisce applicazione estensiva del più generale principio posto dall'art. 51 c.p. (esercizio di un diritto o adempimento di un dovere) ed è applicabile sempre che le stesse riguardino
l'oggetto della causa in modo diretto ed immediato. Deve essere esclusa, al contrario, la necessità che le offese abbiano anche un contenuto minimo di verità, o che la stessa sia in qualche modo deducibile dal contesto, in quanto l'interesse tutelato è la libertà di difesa nella sua correlazione logica con la causata prescindere dalla fondatezza dell'argomentazione (Sez.
5, n. 40452 del 21/09/2004, Ummarino ed altro, Rv. 230063). Peraltro, l'esimente di cui all'art.
598 c.p. si fonda esclusivamente sul rapporto di strumentalità tra le frasi offensive e le tesi prospettate nell'ambito di una controversia giudiziaria, sicchè non si richiede che le offese abbiano una base di veridicità o una particolare continenza espressiva…”).
Al riguardo, prendendo le mosse dalla natura dell'atto contenente le frasi oggetto di causa, deve osservarsi come i toni e le espressioni impiegate trascendano in maniera evidente – e pure sistematica – il fine difensivo perseguito, funzionale alla tutela di beni di natura squisitamente patrimoniale. Le reiterate doglianze avanzate da CE IO EL all'operato del giudicante di primo grado per mezzo dell'atto di appello - già di per sé, peraltro, soggetto a specifiche regole processuali e contenutistiche -, finiscono infatti per trascendere quell'istanza di riforma della pronuncia necessitante di pure argomentazioni in diritto, divenendo un attacco personale non solo alla professionalità del Giudice relatore ma anche, e ancor più gravemente, alla sua imparzialità e terzietà.
In questo senso, non soltanto risulta mancante il requisito della necessarietà, ma anche il limite della proporzionalità risulta violato, considerata l'attenzione rivolta dall'appellato/appellante incidentale alla persona del relatore personalmente inteso. A questo proposito, sebbene l'impiego di espressioni dure e particolarmente critiche verso l'oggetto dell'impugnazione possa in astratto risultare strumentale al perseguimento del fine di convincere il Giudice di seconda istanza circa la bontà delle argomentazioni spese, non vi è dubbio che le offese specificamente rivolte a nulla abbiano a che vedere con tale fine, muovendo esclusivamente Parte_1 dall'intento di tratteggiarlo come incompetente e parziale.
Quanto, poi, al canone della continenza, le colorite espressioni impiegate (vds. “agire bizzarro”,
“inverosimile sentenza”, “colorite narrazioni, inventate, totalmente”, “cantonata”, “l'effimera puerile, illogica e singolare argomentazione”, “atteggiamento effimero”, “insostenibile ed irrazionale tesi”, “d'assurdo e di patetico emerge dalla sentenza”, “cose sconclusionate”,
“sconvolgente sentenze”, “buffonata” ecc.), in uno con il complessivo tono di disprezzo che traspare dall'atto a firma di CE IO EL non lasciano dubbi in ordine alla sua violazione.
Pur venendo impiegate parole tratte dal vocabolario della lingua italiana, come sottolineato in atti dall'appellato/appellante incidentale, le stesse risultano invero impiegate in maniera tale da esprimere uno sdegno personale verso l'operato di , così ledendone la Parte_1 reputazione in modo diretto e manifesto (vds. massima Cass. Sez. V, sent. 9.12.2021, n.45249:
“In tema di diffamazione, per quanto la norma dell'art. 598 c.p. possa rendere non punibile anche una condotta offensiva non strettamente necessaria per assicurare la libertà di discussione alle parti di una controversia, le offese devono pur avere una qualche connessione funzionale e strumentale con l'oggetto della controversia e con le proprie tesi difensive. (Nel caso in questione le offese rivolte al magistrato di parzialità e faziosità politica, attribuendo cioè la abnormità e illegittimità del suo provvedimento ad una insanabile mancanza di indipendenza
e di imparzialità, non sono state supportate da alcun elemento atto a provarne la verità storica, rivelandosi così un attacco gratuito e aspecifico all'imparzialità e all'indipendenza del magistrato, condotta non scriminabile ai sensi dell'art. 51 cpv. c.p.)”).
Tutto ciò chiarito in ordine alla configurabilità della diffamazione e alla non operatività della causa di non punibilità di cui all'art. 598 c.p. e della scriminante di cui all'art. 51 c.p., osserva il
Collegio come anche l'ulteriore motivo di appello afferente all'”an” della pretesa risarcitoria sollevato da CE IO EL e fondato sulla mancata prova del danno- conseguenza sia da disattendere.
Sul punto merita infatti osservare che, sebbene non possa mettersi in dubbio la differenza tra il danno-evento (da individuarsi nella lesione al bene giuridico tutelato dall'ordinamento) ed il danno-conseguenza (consistente negli effetti dannosi derivanti dalla lesione), così come non possa dubitarsi del fatto che gravi su chi si assume danneggiato l'onere di allegare e provare le conseguenze dannose, la giurisprudenza riconosce pacificamente la possibilità di ricorre alle presunzioni ed ai fatti notori in questo ambito;
quanto precede, specie tenuto conto di come il bene giuridico leso sia un diritto personalissimo ed il danno di natura non patrimoniale (vds.
Cass. Sez. III, Ord. 27.12.2024, n.34635: “…In tema di risarcimento del danno causato da diffamazione a mezzo stampa, la prova del danno non patrimoniale può essere fornita con ricorso al notorio e tramite presunzioni, assumendo, come idonei parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima, tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto sociale e professionale…”).
Ed è proprio sulla scorta di tali principi e, avuto in particolare riguardo ai parametri considerati dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano ai fini della quantificazione del danno da diffamazione, che il Tribunale ha ritenuto provato il danno conseguenza;
valutazioni del tutto condivisibili anche da parte di questo Collegio e tali da rendere definitivamente infondato il primo motivo di appello incidentale.
Passando a questo punto a considerare il primo motivo di appello principale, lo stesso può essere trattato congiuntamente al motivo di appello incidentale avente il medesimo oggetto, ossia il quantum risarcitorio. Invero, mentre assume la liquidazione operata Parte_1 dal Tribunale esigua e non proporzionata al pregiudizio patito per effetto della diffamazione, chiedendone l'aumento ad € 60.000,00, CE IO EL la ritiene eccessiva, domandandone la riduzione ad € 1.175,00.
Orbene, complessivamente considerati il tenore delle frasi offensive, la personalità del diffamato, la gravità del discredito, il contesto istituzionale, l'elemento soggettivo e la diffusione dello scritto, ritiene la Corte fondato l'appello principale e contestualmente infondato quello incidentale.
Meritevole di condivisione si presenta, in particolare, il principale motivo di doglianza espresso dall'appellante e relativo al bilanciamento dei vari parametri di cui sopra operato dal Tribunale;
bilanciamento che ha portato a riconoscere netta prevalenza all'elemento della scarsa diffusione della notizia su tutti gli altri parametri (vds. parte motiva: “…applicati i criteri di cui sopra alla fattispecie in esame e tenuto conto che trattasi di diffamazione a mezzo stampa, a fronte in particolare della scarsa diffusione dell'atto, limitata alle parti del procedimento e all'organo giudicante…”).
Ritiene tuttavia, il Collegio, come l'indiscutibile scarsa diffusione delle frasi ingiuriose, in quanto contenute in un atto giudiziale portato a conoscenza di una platea di destinatari contenuta, non possa assumere un ruolo egemone e sostanzialmente erosivo della portata degli ulteriori elementi. Accanto alla minimale diffusione dello scritto diffamatorio, deve infatti attribuirsi innanzitutto rilievo alla grave entità dell'offesa esternata e ai toni impiegati, dal momento che
CE IO EL, oltre ad aver aspramente criticato la professionalità dell'appellante al limite dello scherno, ha in più occasioni insinuato la violazione dei doveri essenziali che il disposto costituzionale impone al potere giurisdizionale, ossia l'imparzialità e la soggezione solamente alla legge (art. 101 e 111 Cost.). Ed incolpando di non essere Parte_1 terzo rispetto alle parti in causa, di dolosamente travisare gli atti, di omettere la verifica di numerosi documenti e di non considerare l'attività istruttoria disposta dai precedenti giudici relatori, parte appellata/appellante incidentale si rende responsabile di gravissime offese, non solo perché riferite a scopi specifici (vds. per esempio, la frase “…Lo scopo evidente escludere il convenuto, odierno appellante dal processo, per poter scrivere cose assolutamente esulanti dal processo, dalla realtà dalla storia...”) ma, soprattutto, perché insinuanti la macchinazione dolosa dell'agire processuali ai danni di CE IO EL, senza alcun espresso e ragionevole motivo.
Anche la posizione delle parti, poi, presenta una rilevanza peculiare. Al riguardo, se da un lato il soggetto offeso, pur non potendo contare su una reputazione incensurata - data la sua destituzione dalla magistratura disposta dal C.S.M. nel 2024 per fatti verificatisi tra il 2014 ed il
2017 e documentalmente provati - all'epoca dei fatti risultava svolgere ordinariamente le funzioni giudicanti civili, dall'altro, anche il diffamante rivestiva un ruolo peculiare, essendo non soltanto parte processuale, ma anche difensore in proprio. Ed è proprio sulla scorta della particolare posizione di CE IO EL, dalla quale discendono specifici obblighi di correttezza e di professionalità (vds. art. 9 codice deontologico forense: “L'avvocato deve esercitare l'attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della difesa, rispettando i principi della corretta e leale concorrenza”), che questa Corte deve altresì adeguatamente valutarne i riflessi sull'elemento soggettivo. Al riguardo, se dalla funzione di difesa professionale svolta dall'appellato/appellante incidentale non può che farsi discendere, in modo pressoché automatico, la piena consapevolezza della gravità delle espressioni impiegate e di come le modalità espressive travalicassero con tutta evidenza la precipua funzione difensiva dell'atto di appello che le contiene, anche il comportamento susseguente avvalora tale conclusioni;
quanto precede, considerato che anche nell'odierno giudizio CE IO EL con i propri atti ha dimostrato piena convinzione di quanto scritto nell'atto di appello avverso la sentenza n.3077/2021 pronunciata dal Tribunale di Alessandria in data 14.12.2021, finendo per rafforzare la gravità dell'elemento soggettivo che sorreggeva la precedente azione dannosa.
E' pertanto sulla scorta delle superiori considerazioni che questa Corte ritiene la diffamazione oggetto del presente giudizio inquadrabile entro lo scaglione della diffamazione di elevata gravità, stante la peculiare posizione del diffamato e del diffamante, il contesto istituzionale - gremito di doveri comportamentali - in cui l'offesa è resa, la notevole gravità del discredito,
l'impiego di espressioni fortemente dequalificanti - specie tenuto conto del ruolo del diffamato
- e l'elevata intensità dell'elemento soggettivo;
quanto precede, ritenendosi equa la quantificazione del danno in complessivi € 40.000,00.
Accertata la responsabilità dell'appellato/appellante incidentale, può a questo punto prendersi in considerazione la domanda svolta irritualmente in via riconvenzionale nel presente grado di giudizio dallo stesso e volta a veder compensato il debito risarcitorio con il controcredito asseritamente esistente verso . Parte_1
Orbene, tale domanda, oltre ad essere totalmente infondata poiché destituita da qualsiasi substrato probatorio, non essendo neppure esplicitati gli elementi fondanti la pretesa avanzata
(che parrebbe, solo in via interpretativa, riconducibile ad una posta risarcitoria di danno da provvedimento giurisdizionale sfavorevole), risulta prima di tutto inammissibile in quanto appunto dedotta tardivamente.
Passando all'analisi del secondo motivo di appello, lo stesso può essere affrontato trattando in generale del regime delle spese all'esito del presente giudizio.
Con esso, in particolare, l'appellante ha specificamente censurato l'omessa pronuncia da parte del Tribunale sulla domanda di condanna ai sensi dell'art. 96, c. 3 c.p.c., contestualmente istando per l'aumento delle spese liquidate a seguito di mutamento dello scaglione di valore della controversia e, unitamente a questo, per la condanna di CE IO EL ai sensi dell'art. 96, c. 3 c.p.c. anche per il presente grado di giudizio. Sempre in punto spese, invece, parte appellata/appellante incidentale ha domandato in via principale (e consequenziale all'istanza di riforma nel merito della sentenza impugnata) la condanna di al pagamento delle spese di lite e, in via subordinata, la compensazione Parte_1 delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Orbene, il secondo motivo di appello avanzato da è infondato, dovendo Parte_1 essere rigettato.
In materia giova osservare come la condanna aggravata al pagamento delle spese di lite di cui all'art. 96, c. 3 c.p.c. (pronunciabile anche ex officio), trovi fondamento nel generale principio di buona fede di cui all'art. 2 Cost. il quale si esplica anche nel dovere delle parti di agire o resistere in giudizio senza abusare dello strumento processuale e, quindi, rispettandone struttura e funzione, al fine di evitare la dispersione di energie processuali attraverso attività superflue o finanche pregiudizievoli per controparte. Trattasi, in particolare, di una previsione di natura pubblicistica avente carattere autonomo rispetto alla condanna alle spese e caratterizzata dal presupporre un comportamento oggettivamente qualificabile come abuso del processo e, secondo l'interpretazione maggiormente restrittiva, altresì accompagnato dall'elemento soggettivo (vds. Cass. Sez. I, Ord. 8.3.2025, n.6205: “…Questa Corte ha infatti chiarito che la responsabilità di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile anche se questa si riveli infondata. La figura dell'art. 96, comma 3, c.p.c. è evidentemente, per così dire, eccezionale e/o residuale, come l'istituto - evidentemente correlato - dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi della Cost., art. 24, a prescindere poi da quelli sovranazionali (cfr. Cass. 19948/2023) …”).
Orbene, avuto riguardo al caso de quo, tralasciando la massiccia mole di difese svolte da
CE IO EL nell'ambito del giudizio di primo grado, risulta difettare di per sé
l'elemento dell'abuso oggettivo e soggettivo previsto dalla norma.
È per tale ragione, dunque, che il secondo motivo di appello principale deve essere disatteso. Passando a questo punto a considerare il terzo motivo di appello principale, lo stesso è parzialmente fondato per le ragioni che seguono.
Orbene, in materia giova muovere dalla lettera dell'art. 89 c.p.c., il quale recita: “Negli scritti presentati e nei discorsi pronunciati davanti al giudice, le parti e i loro difensori non debbono usare espressioni sconvenienti od offensive. Il giudice, in ogni stato dell'istruzione, può disporre con ordinanza che si cancellino le espressioni sconvenienti od offensive, e, con la sentenza che decide la causa, può inoltre assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale sofferto, quando le espressioni offensive non riguardano l'oggetto della causa”.
Tale disposizione, nel chiamare i protagonisti del processo a conformarsi a specifiche regole di condotta, riconosce al Giudice un duplice potere sanzionatorio laddove ravvisi in atti l'impiego di frasi sconvenienti ed offensive, ossia di “frasi, attinenti o meno all'oggetto della controversia, che superino il limite della correttezza e della convenienza processuale, ovvero che siano espresse nei riguardi dei soggetti presenti nel processo al fine di ledere il loro valore e i loro meriti, ovvero, ancora, che violino i principi a tutela del rispetto e della dignità della persona umana e del decoro del procedimento” (vds. T.A.R. Salerno, Sez. I, Sent. 22.7.2025, n.1332).
E tali poteri, non vi è dubbio che possano essere esercitati entrambi all'esito del giudizio, conducendo a tale interpretazione lo stesso tenore letterale della norma che, facendo impiego della congiunzione “anche”, attribuisce al Giudice il potere di disporre la cancellazione delle frasi offensive anche in sede decisoria.
Svolte queste doverose premesse, le frasi in discorso - contenute nella comparsa di costituzione di CE IO EL nel giudizio di primo grado -, sono le seguenti:
1.a pag. 46: “…Il Giudice deve amministrare la Giustizia applicando i dettami delle leggi, e non nell'interesse, nel favore, di chiunque, non può corrispondere alle iniziative di una delle parti in causa…”;
2.a pag. 134 “…Così il Dott. he si considera offeso, in verità continuava dal febbraio Pt_1
2019, cioè dal suo ingresso al Tribunale di Alessandria, ad esercitare la pratica di lesione nei confronti dell'Avv. CE…”;
3.a pag. 151; “…dal Dott. che ha eliminato le prove persino provenienti dalla Pt_1
Cassazione”;
4.a pag. 195 “Il presente comportamento processuale non si adatta ad un magistrato che deve svolgere un ruolo di imparzialità ex art. 111 Cost…”;
5.a pag. 297 “…il Dott. per esprimere il maggior disagio possibile ha riportato Pt_1 un'accozzaglia di parole, modificandone i toni con l'uso di parole inesistenti nell'atto di appello, per vedere condannare ingiustamente lo scrivente una seconda volta, traendone, nella circo stanza, un indubbio vantaggio, dopo l'improponibile ed antigiuridica sentenza n. 997/2021 del
Tribunale di Alessandria…”;
6.a pag. 330 “… con la manipolazione e soppressione delle uniche due ordinanze istruttorie, con l'insabbiamento delle CTU…”;
7.a pag. 367 “…I riferimenti, a detrimento della figura del Dott. sono già in atto, da Pt_1 quando è stato trasferito, ad Alessandria …”.
Trattasi, dunque, di frasi evidentemente sconvenienti, in quanto ancora una volta insinuanti l'incompetenza professionale di , così come la sua deviazione dai doveri Parte_1 prettamente giurisdizionali. Al riguardo, mentre nella prima si insinua la compiacenza dell'appellante verso una delle parti in causa, nella terza, nella quinta e nella sesta gli si imputa la responsabilità per aver dolosamente violato le norme processuali;
una violazione che CE
IO EL ritiene funzionale ad arrecargli pregiudizio (vds. seconda frase). Offensiva,
è poi la quarta espressione, con la quale viene ancora una volta tratteggiato Parte_1 come magistrato non parziale, quale considerazione avvalorata dai suoi pregressi giudiziari
(vds. settima frase).
Ed alla luce di quanto sopra, se da un lato l'istanza di cancellazione delle menzionate frasi merita senz'altro accoglimento, essendo queste certamente sconvenienti perché lesive dell'onore di , dall'altro non risulta censurabile la pronuncia impugnata con Parte_1 riguardo al rigetto della domanda di condanna dell'appellato/appellante incidentale al pagamento di una somma equitativamente individuata.
Considerato, infatti, come la condanna di cui all'art. 89 c.p.c. – mirante al ristoro di danni conseguenti alla lesione dell'onore - presupponga la responsabilità di una parte che, nell'esercizio del diritto di difesa finisca per intaccare la reputazione di un'altra parte processuale attraverso riferimenti estranei all'oggetto del giudizio, nel caso de quo le frasi censurate da risultano sostanzialmente ripetitive di quelle già oggetto di Parte_1 causa.
Maggiormente in dettaglio, considerato come il presente giudizio ruoti attorno alla diffamazione ai danni dell'appellante realizzata per mezzo di plurime espressioni deducenti la parzialità e l'incompetenza di , deve osservarsi come le frasi contenute nella comparsa Parte_1 di costituzione in primo grado finiscano per ripetere gli stessi concetti. Ferma, quindi, la loro portata offensiva e tale da giustificarne la cancellazione, non sussistono i presupposti per fondare un'ulteriore e parallela responsabilità di CE IO EL, essendo il disvalore complessivo del suo agire processuale (nel giudizio successorio e nel presente processo) di fatto integralmente ristorato per mezzo del risarcimento in questa sede previsto in favore di
. Parte_1
Da ultimo, avuto riguardo all'istanza di espulsione dal fascicolo telematico delle produzioni n.
275 e 276 di parte appellata/appellante incidentali, la stessa non può trovare accoglimento dal momento che, oltre a fare difetto nell'ordinamento processuale uno strumento come quello invocato (ossia uno strumento che attribuisca al Giudice il potere di espungere documenti versati in atti dalle parti), neppure risulta ragionevole tale richiesta. Venendo, infatti, in rilievo due articoli pubblicati sul quotidiano “Libertà” nei giorni 28.6.2018 e 26.9.2018 contenenti informazioni sulla persona di , gli stessi risultano con tutta evidenza attinenti Parte_1 all'oggetto di causa, in quanto dal punto di vista della difesa rilevanti ai fini della corretta liquidazione del danno alla reputazione vantato dalla controparte odierna appellante principale.
Passando, allora, alla regolamentazione delle spese di lite, premessa la necessità di osservare il criterio della soccombenza avuto riguardo al complessivo esito della lite (vds. Cass. Sez. II,
Ord. 1.6.2025, n.14728: “…In tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere
d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione…”), la definitiva integrale soccombenza di CE
IO EL ne impone la condanna al pagamento di tutte le spese processuali, da liquidarsi in conformità al DM 55/2014 come aggiornato nei valori medi (ad eccezione della istruttoria del grado di appello) in relazione al valore effettivo della lite, ossia con riferimento allo scaglione tra € 26.0001,00 ed € 52.000,00, come specificato in dispositivo e senza possibilità di compensazione alcuna. Considerati, infatti, i rigorosi presupposti dettati dall'art 92
c.p.c. per disporre la compensazione, nessuno di questi risulta configurabile nel caso de quo, tanto che neppure CE IO EL ha offerto specifiche ragioni o elementi a supporto della relativa domanda.
Deve invece ritenersi meritevole di accoglimento la domanda di condanna dell'appellato/appellante incidentale alle spese ex art. 96, c.3 c.p.c. relativamente all'odierno grado di giudizio.
Già menzionati i presupposti fondanti tale pronuncia, deve infatti osservarsi come la partecipazione alla presente fase di appello da parte di CE IO EL sia avvenuta in aperta violazione di tutti i canoni di correttezza e probità; quanto precede, non solo in ragione della pretestuosa resistenza svolta (presentando una domanda riconvenzionale manifestamente inammissibile e domandando la riforma della sentenza in punto “an” dell'illecito senza delineare in modo chiaro e specifico le ragioni di contestazione della sentenza di primo grado) e dei toni censurabili impiegati anche negli atti del presente giudizio, ma soprattutto in ragione delle modalità espositive impiegate;
quali circostanze che hanno determinato un notevolissimo dispendio non giustificato di energie processuali.
Tutta la comparsa di costituzione con appello incidentale di 530 pagine, infatti, oltre a reiterare allusioni a condotte persino penalmente rilevanti di (vds. “…Il Dott. Parte_1 Pt_1 con la suddetta mossa, tentava l'inserimento nel processo R.G.131/2022. Dopo le “note di istanze e conclusioni”, depositate venerdì 22 aprile 2022 dall'Avv. CE, in osservanza dell'ordinanza della Corte, il primo giorno utile per interferire nell'attività processuale della
Corte, in modo da tentare d'intercettare qualunque decisione eventualmente favorevole all'Avv.
CE, in previsione della prima udienza fissata per il 27 Aprile 2022 era il giorno di martedì
26 Aprile 2022, nel quale perveniva al Dott. dall'Avv. Bruna Bruni legale, Dott. Parte_7 la richiesta della copia dell' Atto di appello, del 21 gennaio 2022. Risulta evidente che Pt_1 il Dott. con l'insolito invio del 26 aprile 2022 della missiva, intendeva distogliere la Pt_1
Corte, per tentare di porre in cattiva luce l'Avv. CE” e ancora “…il Dott. con l'insolito Pt_1 invio della missiva del 26 aprile 2022, intendeva l'inserirsi nel processo R.G.131/2022 o perlomeno distogliere la Corte dall'esegesi processuale…”), e pure a condotte asseritamente illecite tenute da quest'ultimo seppur mai menzionate in precedenza e neppure provate (vds.
“…il 10 marzo 2021 il Dott. a bollato lo scrivente con l'epiteto di “brigatista”…”), risulta Pt_1 gremito di ripetizioni parossistiche delle medesime frasi e asserzioni (vds. per esempio alle pagine 14, 248, 254, 258, 261, 264, 347, 392, 393 ed in molte altre la ripetizione della frase:
“…La frase riportata nell'atto di citazione in appello del 3 febbraio 2025 ex adverso, nella comparsa conclusionale, del 4 settembre 2024 è dolosamente interrotta, priva dell'originalità, della fedeltà e della completezza dell'espressione risultando quindi non conforme, ma essere puramente un'elaborazione soggettiva, atteso che la conformità avrebbe reso vana l'azione dell' appellante…”, così come alle pagine 45, 47, 48, 62, 74, 78, 94, 152, 158, 171 e in molte altre la frase “…Il giudice deve decidere secondo i fatti rappresentati dalle parti e comunque emersi nel compimento della fase istruttoria, i quali concorrono alla formazione del convincimento dell'organo giudicante…” o, ancora a titolo esemplificativo, alle pagine 183, 187,
229, 252 ecc. la frase: “…Il giudice deve considerare come provati i fatti che non siano stati specificamente contestati dalla parte convenuta. Il mancato rispetto di questo principio determina un vizio che può comportare l'annullamento della decisione impugnata…”), che rendono la lettura dell'atto assolutamente complessa, anche perché non organizzata in modo coerente alle funzioni dell'atto, ovvero la censura analitica della sentenza impugnata.
E l'insieme di tali elementi (che, peraltro, sono propri anche delle memorie conclusive), non solo integrano un abuso dello strumento processuale, giustificando di essere sanzionati ai sensi dell'art. 96, c. 3 c.p.c., ma si pongono altresì in aperta violazione dei canoni normativi di partecipazione al giudizio, risultando valutabili ai sensi dell'art. 46, c. 5 disp. att. c.p.c.
Al proposito, considerato il disposto di cui all'art. 121 c.p.c. che espressamente sancisce i principi di sinteticità e chiarezza (vds. “…Tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro
e sintetico”), ripresi anche dal dall'art. 46 disp. att. (vds. “I processi verbali e gli altri atti giudiziari debbono essere scritti in carattere chiaro e facilmente leggibile…”), gli atti a firma di CE
IO EL in proprio risultano prolissi, ridondanti, folti di riferimenti a circostanze non direttamente riguardanti il petitum e pure difficili da interpretare;
quanto precede, ponendosi anche in specifico contrasto con l'art. 2 del D.M. 110/23 che detta l'articolazione degli atti e con l'art. 3 del medesimo decreto ministeriale, il quale individua in 80.000 caratteri (circa 40 pagine) la lunghezza massima standard per gli atti di costituzione ed in 50.000 caratteri (circa 26 pagine) la lunghezza massima standard degli altri atti processuali.
E' quindi sulla scorta delle superiori ragioni che questa Corte ritiene sussistenti i presupposti per condannare CE IO EL al pagamento delle spese di lite della presente fase di giudizio in maniera aggravata, ossia aumentate di una volta e mezza, come specificato in dispositivo. Alla luce del disposto dell'art. 96 c 4 cpc (in tal senso si v. Cass 19641/2023) parte appellata/appellante incidentale è altresì condannata al pagamento in favore della cassa delle ammende dell'importo che si stima equo individuare nella misura di € 1500,00.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante incidentale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza n. n. 2768/2024 del
Tribunale di Genova, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
- in accoglimento del primo motivo di appello principale, ed in riforma della sentenza appellata,
condanna CE IO EL al risarcimento del danno in favore dell'appellante
, che liquida in euro 40.000,00 in valuta attuale, oltre interessi legali dalla Parte_1 data della pronuncia al saldo;
- in accoglimento del terzo motivo di appello principale, dispone la cancellazione delle frasi contenute nella comparsa di costituzione e risposta in primo grado di CE IO EL qui riportate: a pag. 46: “…Il Giudice deve amministrare la
Giustizia applicando i dettami delle leggi, e non nell'interesse, nel favore, di chiunque, non può corrispondere alle iniziative di una delle parti in causa…”; a pag. 134 “…Così il Dott. Pt_1 che si considera offeso, in verità continuava dal febbraio 2019, cioè dal suo ingresso al
Tribunale di Alessandria, ad esercitare la pratica di lesione nei confronti dell'Avv. CE…”; a pag. 151; “…dal Dott. he ha eliminato le prove persino provenienti dalla Cassazione”; Pt_1
a pag. 195 “Il presente comportamento processuale non si adatta ad un magistrato che deve svolgere un ruolo di imparzialità ex art. 111 Cost…”; a pag. 297 “…il Dott. er esprimere Pt_1 il maggior disagio possibile ha riportato un'accozzaglia di parole, modificandone i toni con l'uso di parole inesistenti nell'atto di appello, per vedere condannare ingiustamente lo scrivente una seconda volta, traendone, nella circo stanza, un indubbio vantaggio, dopo l'improponibile ed antigiuridica sentenza n. 997/2021 del Tribunale di Alessandria…”; a pag. 330 “… con la manipolazione e soppressione delle uniche due ordinanze istruttorie, con l'insabbiamento delle
CTU…”; a pag. 367 “…I riferimenti, a detrimento della figura del Dott. sono già in atto, Pt_1 da quando è stato trasferito, ad Alessandria …”; rigetta l'appello incidentale formulato da CE IO EL;
- condanna CE IO EL al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio che liquida, quanto al primo grado nella misura di euro 7.616,00 per compensi, oltre spese forfetizzate, iva e cpa, e quanto al presente grado di appello, in euro 8.469,00 per compensi, oltre spese forfetizzate, iva e cpa;
- condanna CE IO EL ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c. al pagamento in favore di di una somma pari ad euro 12.703,50. Parte_1
- condanna CE IO EL al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di € 1500,00.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante incidentale..
Genova, 20.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Laura Morello Dott. Marcello Bruno
Minuta redatta dal MOT dott.ssa Altea Deandreis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
nelle persone dei magistrati
Dott. Marcello Bruno - Presidente
Dott.ssa Valeria Albino - Consigliere
Dott.ssa Maria Laura Morello - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile d'appello avverso la sentenza n. 2768/2024 del Tribunale di Genova promossa da:
Dott. rappresentato e difeso dall'Avv. Bruna Bruni, ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso il suo studio in Alessandria, Corso Cavallotti 68, come da mandato in calce all'atto di appello
Appellante
Contro
Avv. IO EL CE, difeso in proprio, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Genova, in Corso A. De Stefanis 4/9
Appellato – Appellante incidentale CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, riformare parzialmente la sentenza n. 2768/2024 del Tribunale di Genova (Dott.ssa C. Buttiglione) del 31.10.2024 (pubblicata il 31.10.2024) all'esito del procedimento n.R.G. 5111/2022 e, per l'effetto, 1. Accertare e dichiarare l'avvenuta lesione della reputazione, dell'onore e dell'immagine personale e professionale del Dott. Pt_1
, per effetto della redazione, notificazione, deposito, comunicazione e propalazione
[...] dell'atto di citazione in appello del 21.01.2022 a firma dell'Avv. CE IO EL, e per
l'effetto 2. Accertare e dichiarare la responsabilità dell'Avv. CE IO EL per violazione dell'art. 2043 C.c. e/o di altre norme di legge meglio viste dal Giudice 3. Accertare il danno, di qualsiasi specie e natura, sofferto dal Dott. in conseguenza della Parte_1 suddetta condotta illecita, e quantificarlo, anche mediante applicazione di criteri di liquidazione equitativa ex art. 1226 C.c., nella misura di € 60.000,00 o, comunque, superiore ad € 5.000,00,
e per l'effetto 4. Condannare l'Avv. CE IO EL a corrispondere al Dott. Pt_1
, la somma di € 60.000,00 o comunque superiore ad € 5.000,00 a titolo di risarcimento
[...] del danno 5. Disporre, ai sensi dell'art. 89 C.p.c., la cancellazione delle seguenti frasi contenute nella comparsa di costituzione e risposta dell'Avv. IO EL CE del 15.10.2022 nel giudizio di primo grado: pag. 46 “Il Giudice deve amministrare la Giustizia applicando i dettami delle leggi, e non nell'interesse, nel favore, di chiunque, non può corrispondere alle iniziative di una delle parti in causa”; pag. 134 “Così il Dott. he si considera offeso, in Pt_1 verità continuava dal febbraio 2019, cioè dal suo ingresso al Tribunale di Alessandria, ad esercitare la pratica di lesione nei confronti dell'Avv. CE…”; pag. 151; “… dal Dott. Pt_1 che ha eliminato le prove persino provenienti dalla Cassazione”; pag. 195 “Il presente comportamento processuale non si adatta ad un magistrato che deve svolgere un ruolo di imparzialità ex art. 111 Cost.”; pag. 297 “…il Dott. per esprimere il maggior disagio Pt_1 possibile ha riportato un'accozzaglia di parole, modificandone i toni con l'uso di parole inesistenti nell'atto di appello, per vedere condannare ingiustamente lo scrivente una seconda volta, traendone, nella circostanza, un indubbio vantaggio, dopo l'improponibile ed antigiuridica sentenza n. 997/2021 del Tribunale di Alessandria” pag. 330 “… con la manipolazione e soppressione delle uniche due ordinanze istruttorie, con l'insabbiamento delle CTU…”; pag.
367 “I riferimenti, a detrimento della figura del Dott. sono già in atto, da quando è stato Pt_1 trasferito,
CE al pagamento delle spese di soccombenza di entrambi i gradi ed al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 C.p.c. a favore del Dott. Pt_1
Per l'appellato- appellante incidentale:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, accertata l'infondatezza dell'atto di appello del
3 febbraio 2025 e delle relative avverse conclusioni ed in riforma della sentenza n.2768/ 2024 del Tribunale di Genova, respinta ogni contraria istanza per i motivi già espressi in atti:
- in via preliminare ed incidentale, sospensione dell'esecuzione: sospensione dell'efficacia esecutiva o/e dell'esecuzione della sentenza n.2768/2024 del Tribunale di Genova, qui impugnata, sussistendo i requisiti previsti del fumus boni iuris e dal periculum in mora, (All.Z).
In data 4 febbraio 2025, su istanza del Dott. assistito dall'Avv. Bruna Bruni Parte_1 del Foro di Alessandria, è stato notificato al deducente il titolo esecutivo costituito dalla sentenza del Tribunale Civile di Genova n.2768/2024, unitamente al precetto per un importo totale di €.9.827,03, (All.Z, 287). Il 17 marzo 2025 era notificato atto di pignoramento presso terzi, la cui vocatio in ius risulta non conforme alle leggi, (All.288). Circostanza puntualizzata al capitolo U della comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale del 20 maggio
2025, da pag.480 a pag.483: “Contemporanea convocazione nello stesso giorno dinanzi al
Tribunale di Alessandria e al Tribunale di Genova, ufficio Esecuzioni Mobiliari, per lo stesso pignoramento per danneggiare ulteriormente l'appellato, (All.AG1). Aver indicato due diversi
Distretti nell'atto di pignoramento del 17 marzo 2025 non è frutto di un errore materiale perché
è stato letto e rivisto più di una volta poiché sono state portate delle correzioni a penna all'atto di cui se ne disconoscono i contenuti, in quanto nessun riferimento è stato indicato a margine di colui che ha effettuato le revisioni. L'atto di pignoramento presso terzi presenta le seguenti incongruenze, (All.288): - violazione dell'art.25 Cost. che prevede: “Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge”; nell'atto di pignoramento risulta non definito il Foro competente perché vengono menzionati due Tribunali: Genova ed Alessandria, investendo due Distretti di Corte d'Appello diversi: o Genova, o Torino. L'aberrazione risulta evidente;
- violazione dell'art.163 c.p.c. che prevede: “L'atto di citazione deve contenere: 1)
l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta;
- violazione dell'art.543 c.p.c. che prevede: “Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi si esegue mediante atto notificato al terzo e al debitore a norma degli articoli
137 e seguenti. L'atto deve contenere, oltre all'ingiunzione al debitore di cui all' articolo 492:
4. la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente. - che il Dott. Pt_1 convocava, mediante l'atto di pignoramento lo scrivente alle h.9,00 del 19 maggio 2025 dinanzi al Giudice dell' esecuzione presso il Tribunale di Alessandria per l'udienza mentre l'appellato non prima di venerdì 16 maggio 2025, dopo aver assunto informazioni in Via Cardinal Massaia
2, Alessandria sede della Cancelleria delle Esecuzioni mobiliari scopriva che alcuna iscrizione
a ruolo era avvenuta, mentre successivamente emergeva che il Dott. aveva invece Pt_1 iscritto la causa a ruolo all' presso il Tribunale di Genova, Controparte_1 mantenendo la stessa data e la stessa ora dell'udienza, 19 maggio 2025 h.9,00, in modo da impedire allo scrivente di essere presente all'udienza genovese, arrecando disagi economici, giudiziari e determinando una situazione di contumacia e d'insolvenza, R.G.1168/2025,
(All.288, 289, 290, 291, 292). Fatti rientranti nel disegno illegale, iniziato al Tribunale di
Alessandria in occasione dell'abolizione delle prove legali nel processo R.G.3077/2012 nel
2019 e proseguito il 10 marzo 2021 quando lo scrivente è stato bollato in udienza d'essere un
“brigatista” fino alla pubblicazione della sentenza n.997/2021; - che il Dott. coltivava Pt_1 un'altra procedura esecutiva R.E.1903/2025 presso il Tribunale di Genova, quando l'atto di pignoramento prevedeva la competenza del Tribunale di Alessandria e quando era ancora in corso la procedura R.G.1168/ 2025, creando ulteriori disagi e danni all'appellato avendo pignorato quattro conti correnti per importi notevolmente superiori a quanto indicato nel precetto
e bloccato da oltre sei mesi ogni attività professionale ed economica dello scrivente, oltre ad aver depositato presso il Consiglio dell'Ordine di Genova una segnalazione per il mancato pagamento del debito da parte dello scrivente, mentre lo scrivente era in attesa delle decisioni del Giudice dell'esecuzione del procedimento R.G.1168/2025 in seguito all'avvenuta richiesta di conversione del pignoramento, depositata dallo scrivente, ex art.495 c.p.c., (All.288, 302); - in via istruttoria ed incidentale: - alla luce delle tre CTU, licenziate dal Tribunale di Alessandria
R.G.3077/2012 e come riportato nel capitolo V) Conclusioni, (da pag.483 a pag.498) punto D, da pag.496, ed al capitolo B) Conteggio dei danni economici diretti provocati dal Dott. Pt_1 all'Avv. CE con la sentenza n.997/2021, (da pag.324 a pag.338), sottocapitolo B10) della comparsa del 20 maggio 2025, conteggiare le differenze economiche per il danno prodotto dal
Dott. di cui l'appellato non ha domandato la riscossione non avendo prodotto in primo Pt_1 grado domanda riconvenzionale, ma di cui si rinnova la richiesta di compensazione;
- nel caso di remissione della causa in istruttoria e nel caso non creduto, ascoltare in qualità di testi, in relazione all'incontro avvenuto tra il Dott. e l'esponente, il 26 ottobre 2021 Parte_1 tra le h.11,50 e le h.12,20 nella stanza di Tribunale del Dott. el Palazzo di Giustizia di Pt_1
Alessandria e le visite alla Cancelleria Civile, tra le h.11,50 e h.12,20 del 25 e 26 ottobre 2021 per rispondere alle domande riportate nella narrativa al capitolo R) Richieste istruttorie e testi,
(da pag.465 a pag.474), richiamate nella II memoria istruttoria, ex art.183 VI c. -- la Sig.ra
, funzionaria giudiziaria responsabile della Cancelleria, domiciliata c/o il Parte_2
Tribunale di Alessandria ed in subordine il Personale della Cancelleria delle cause ordinarie fase istruttoria e decisoria civili presenti sul luogo dei fatti, tra le h.11,50 e le h.12,20 del 25 ottobre 2021 e del 26 ottobre 2021; c.p.c., del 3 luglio 2023 del fascicolo di I grado, (All.AT4):
-- la Sig.ra nata a [...] il [...]; presente sul luogo Parte_3 dei fatti, tra le h.11,50 e le h.12,20 del 26 ottobre 2021; - in via principale, di merito ed anche in via incidentale: voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, definitivamente pronunciare e così disporre: - rigettare l'appello proposto dal Dott. avverso la sentenza Parte_1
n.2768/2024 del Tribunale di Genova, sezione II (R.G.5111/2022), perché, (All. Z): --accertato che le asserzioni presentate dall'appellante, Dott. risultano infondate e/o i Parte_1 fatti inesistenti non configurando pertanto alcun reato, tantomeno di diffamazione, ex art.595
c.p., in quanto l'appellato, già vittima di vessazioni, ha svolto la propria attività difensiva attraverso l'atto di appello, del 21 gennaio 2022 dinanzi all'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino,
R.G.131/2022, agendo nel pieno rispetto delle leggi, mirate esclusivamente a modificare i contenuti antigiuridici della sentenza n.997/2021 del Tribunale di Alessandria, come confermato dalla sentenza n.660/2024 della Corte d'Appello di Torino, R.G.131/2022, nonché dinanzi al
Tribunale di Genova, R.G.5111/2022, ex artt.24 e 21 Cost., risultando le accuse mosse dal Dott. rive di motivazione e d'attendibilità, (All.X, AA, AG, AG1); --dichiarare che le asserzioni Pt_1 avanzate dall'appellante risultano infondate e/o inesistenti e comunque non configurano alcun reato, tantomeno di diffamazione, ex art.595 c.p., in quanto le accuse mosse dal Dott. Pt_1 erano e sono sfornite di motivazione e d' attendibilità e le conseguenti richieste del Dott. Pt_1
a qualunque titolo, riportate nell'atto di appello del 3 febbraio 2025 e negli atti di I grado, risultano non dimostrate, inesistenti e non provate e quindi non dovute;
pertanto, in riforma della Sentenza n.2768/2024 del Tribunale di Genova: --sospendere preliminarmente l'efficacia esecutiva o/e l' esecuzione della Sentenza n.2768/2024 del Tribunale di Genova in corso presso il Tribunale di Genova, ufficio esecuzioni mobiliari, R.E.1168/2025, R.E.1903/2025,
(All.Z, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303); - in riforma della sentenza n.2768/2024 del Tribunale di Genova, sezione II (R.G.5111/2022) ed in accoglimento dell'appello proposto in via incidentale dall'Avv. IO EL CE respingere ogni domanda avanzata dall'appellante e quindi: -- revocare o annullare gli effetti della sentenza
n.2768/2024 del Tribunale di Genova in quanto errata, ingiusta, infondata ed immotivata, in contrasto con gli orientamenti consolidati del Tribunale di Genova: sentenza 21/05/2024 n.664, sentenza 14/05/ 2024, n.1712; sentenza 27/01/2017, n.3; sentenza 14/05/2015, n.1506; sentenza 11/02/2014, n.441, richiamando tutti gli atti dello scrivente ed i successivi, (All.Z, AG1,
AG3); --respingere integralmente la richiesta di pagamento di qualsivoglia somma, a qualunque titolo, a favore dell'appellante, Dott. perché non dovuta, non chiarita e non Parte_1 motivata, quindi: - condannare l'appellante, Dott. stante la mancata prova Parte_1 dell'esistenza di un reato o/e di un danno subito, al pagamento delle spese d'entrambi i gradi di giudizio quindi alla ripetizione delle somme di quanto stabilito nel dispositivo della Sentenza
n.2768/2024 del Tribunale di Genova e nelle successive procedure esecutive mobiliari avviate in seguito alla suddetta sentenza: R.E.1168/2025 ed R.E.1903/2025 a favore dell' appellato, incluso l'importo IVA, che controparte ha contabilizzato senza fornire la tipologia del regime fiscale relativo alle spese legali, oltre al contributo unificato la cui quantificazione dell' ammontare a precetto dev'essere strettamente collegato al principio generale del valore del procedimento, determinato nel dispositivo della sentenza, (All.Z); - in subordine: - in parziale accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza n.2768/2024 del
Tribunale di Genova, sezione II (R.G.5111/2022) dichiarare la riduzione della somma da
€.5.000,00 ad €.1.175,00, scaglione indicato dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano poiché la cifra, riportata nella sentenza n.2768/2024 è erronea avendo il Tribunale, nella propria valutazione, escluso alcuni parametri previsti dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano diminuenti l'importo, oltre ad essere la cifra un ingiusto ed illecito arricchimento in violazione dell'art.2041 c.c. essendo la domanda dell'appellante infondata, immotivata ed oltremodo punitiva nei confronti dell'appellato, (All.294, Osservatorio Milano, tabelle, pag.100). Spese legali di giudizio compensate per il II grado e se già versate la ripetizione delle spese di giudizio di I grado a favore dell' appellato tenuto conto dell'irreparabile danno economico causato dal Dott. stimato dalla CTU, Dott.sa (Tribunale di Alessandria), R.G.3077/2012, Pt_1 Per_1 nonostante il parziale ristoro riconosciuto dalla Corte d'Appello di Torino (sentenza n.660/2024); peraltro somme mai percepite dall'appellato, (All. AG, 280, 281, 282); - in ulteriore subordine: - in parziale accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza
n.2768/2024 del Tribunale di Genova, sezione II (R.G.5111/2022) confermare quanto stabilito dal dispositivo della sentenza n.2768/2024 del Tribunale di Genova, con spese legali di giudizio compensate di I e II grado e se versate la ripetizione delle spese di giudizio di I grado a favore dell' appellato tenuto conto dell'irreparabile danno economico causato dal Dott. stimato Pt_1 dalla CTU, Dott.sa (Tribunale di Alessandria), R.G.3077/2012, nonostante il parziale Per_1 ristoro riconosciuto dalla Corte d'Appello di Torino, (sentenza n.660/2024); peraltro somme mai percepite dall'appellato, (All. AG, 280, 281, 282). Altresì si chiede l'applicazione, oltre dell'art.190 c.p.c., anche dell'art.190 bis c.p.c. 2°c., abrogato e quindi del 2°c. dell'art.275 c.p.c. affinché, oltre al deposito della comparsa conclusionale e della nota di replica, possa il procedimento essere discusso oralmente.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis cpc, il Dott. conveniva in giudizio l'Avv. IO Parte_1
EL CE, affinché il Tribunale adito accertasse e dichiarasse l'avvenuta lesione della reputazione, dell'onore e dell'immagine personale e professionale del Dott. e per Pt_1 ottenere, una volta accertata la responsabilità ex art. 2043 c.c., il risarcimento del danno che indicava, vista la gravità dell'offesa, in € 60.000,00, o nella somma meglio vista da liquidarsi in via equitativa.
Parte attrice, a sostegno della domanda, deduceva: -di essere stato magistrato in servizio presso il Tribunale di Alessandria con funzioni di Giudice civile;
- di essere stato giudice relatore nel procedimento RG 3077/2021 radicato presso il medesimo Tribunale, tra le parti IO
EL CE in proprio, , e - che nel corso Parte_4 Parte_5 Parte_6 di tale giudizio veniva emessa la sentenza collegiale non definitiva n. 977/2021; - che l'Avv.
IO EL CE impugnava la predetta sentenza con atto di citazione in appello innanzi alla Corte d'Appello di Torino in data 21/01/2022; - che tale atto d'appello si connaturava per carattere gravemente offensivo delle espressioni contenute nei confronti del Dott. Pt_1 il quale nel suo ricorso riportava e citava 45 passaggi dell'atto di appello redatto dall'avv.
CE, contenenti espressioni con carattere diffamante. Parte convenuta si costituiva in giudizio contestando la fondatezza del ricorso, chiedendo di respingere la domanda con vittoria di spese. In particolare, contestava il carattere diffamatorio di tutte le espressioni dal medesimo utilizzate usate.
La tentata conciliazione giudiziale aveva esito negativo.
Veniva quindi disposto il mutamento del rito da sommario a ordinario e venivano concessi i termini di legge per il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c., All'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata l'udienza del 5 giugno 2024 per trattenere la causa in decisione
Il Tribunale di Genova con sentenza n. 2768/2024 accoglieva le domande del ricorrente riconoscendo il carattere diffamatorio delle espressioni utilizzate dall'avv. CE nell'atto di citazione in appello. Con riguardo alla quantificazione del danno il Tribunale procedeva ad effettuare una valutazione equitativa a norma dell'art. 1226 c.c. e, considerata la rilevanza dell'offesa, la posizione sociale della persona offesa, valutate espressioni offensive di “modesta gravità”, condannava l'avv. IO EL CE a pagare la complessiva somma di €
5.000,00, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo, oltre alla rifusione delle spese di giudizio che liquidava in € 2.552,00, oltre rimborso spese, forfettario al 15%, iva e cpa.
Avverso la sentenza di primo grado interponeva appello in ordine alla quantificazione del danno il Dott. Pt_1
Con il primo motivo di appello lamentava la erronea valutazione operata dal Tribunale circa la gravità del danno patito;
-con il secondo motivo instava per la condanna alla refusione delle spese alla luce dell'aumentato valore della causa, instando per la condanna ex art. 96 cpc del soccombente;
- con il terzo motivo di appello si doleva dell'erroneo rigetto della domanda di risarcimento del danno ex art. 89 cpc e rinnovava la richiesta di cancellazione delle espressioni offensive contenute nella comparsi di risposta di primo grado, chiedendo altresì il risarcimento del danno conseguente.
Si costituiva nel presente giudizio l'avv. CE, chiedendo di rigettare l'appello proposto perché inammissibile e infondato in fatto e in diritto, deducendo la presenza in esso di false affermazioni, frutto di una elaborazione soggettiva del Dott. Pt_1
Proponeva altresì appello incidentale, formulando istanza per la sospensiva della sentenza impugnata, che non veniva accolta dal Collegio.
In via incidentale si doleva della mancata prova dell'esistenza di reato o/e comunque di un danno risarcibile, e per l'effetto richiedeva la ripetizione della somma di € 5.000,00, se versata, oltre alla ripetizione del pagamento delle spese del primo grado di giudizio, se versate. Instava, comunque, per la compensazione con il danno asseritamente subito a causa della condotta processuale del In subordine, chiedeva la riduzione da € 5.000,0 ad €1.175,00, minimo Pt_1 importo previsto dai parametri giurisprudenziali, con compensazione delle spese di lite.
L'appellato formulava istanza per la fissazione in presenza di udienza di discussione, che veniva respinta in data 05/11/2025 con provvedimento presidenziale.
Con provvedimento del 19/11/2025 il Consigliere istruttore, viste le note depositate dalle parti sostitutive dell'udienza in data 18/11/2025, visto l'art. 352 c.p.c., riservava la decisione al
Collegio ed il deposito della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ragioni sistematiche giustificano la trattazione prioritaria del primo motivo di appello incidentale, concernendo questo l'an dell'illecito oggetto di causa. Considerata la mole di questioni versate in atti da CE IO EL e le modalità di esposizione delle stesse, ritiene il Collegio opportuno delineare e specificare le singole ragioni di doglianza rinvenibili in atti, sì da garantirne una lineare e completa trattazione.
I motivi di appello incidentale sostanzialmente mutuano la loro fisionomia sulle ragioni che hanno giustificato l'impugnazione della sentenza n.3077/2021 pronunciata dal Tribunale di
Alessandria in data 14.12.2021. Nell'odierna sede parte appellata/appellante incidentale contesta innanzitutto il riconoscimento, operato dal Giudice di prime cure, del carattere diffamatorio delle frasi evidenziate da e contenute nell'atto di appello avverso Parte_1 la menzionata sentenza del Tribunale di Alessandria Sostiene l'appellante incidentale che difetti l'elemento strutturale della diffusione, in quanto le presunte offese sarebbero contenute in un atto riservato, poi divulgato per fatto imputabile allo stesso danneggiato e financo quello dell'offesa, avendo lo scritto de quo funzione esclusivamente difensiva). Parte appellata/appellante incidentale evidenzia, in ogni caso, che dovrebbe operare la causa di non punibilità di cui all'art. 589 c.c. o, comunque, la scriminante dell'esercizio del diritto di cui all'art. 51 c.p.
E' opportuno muovere dalla compiuta individuazione delle 45 frasi sulle quali Parte_1 ha fondato la propria pretesa risarcitoria le quali, giova sin d'ora darne atto, risultano agevolmente identificabili all'interno dell'atto di appello avverso la sentenza del Tribunale di
Alessandria n.3077/21, non potendosi attribuire all'atto introduttivo del giudizio di primo grado alcun vizio legato all'infedele o incompleto richiamo alle stesse, stante l'evidente intento di riferirsi al testo originale, globalmente inteso.
Orbene, trattasi delle seguenti espressioni:
1. a pag. 17 “…ma il Tribunale ed in particolare il Giudice Relatore, oltre ad aver gravemente manipolato l'ordinanza del 13 aprile 2015, neppure citava e disaminava l'ordinanza successiva, del 7 aprile 2017 …”;
2. a pag. 17 “…che il Giudice Relatore, Dott. a pag. 20 e nelle pagine Parte_1 successive, sorvolava, gravemente, sulle approfondite tematiche svolte dal convenuto …”;
3. a pag. 18 “… che dalla disamina dell'inverosimile sentenza, il Giudice relatore, Dott. nonostante disponesse del verbale di causa, e di quanto riportato a pag.33, Parte_1
83, 96, 102, 103, 288, 456, 518, 602, della II comparsa conclusionale del 23 settembre 2021, dello scrivente, dove si richiamava l'episodio dell'udienza del 6 giugno 2013, ex art.185 c.p.c., non verificava che due delle tre parti, avversarie, erano assenti, senza fornire alcuna giustificazione, e quindi il tentativo conciliativo non risponde al vero che dava esito negativo, ma era improponibile perché gli attori si erano sottratti all'incontro…”;
4. a pag. 19 “…che il Giudice relatore, Dott. subentrato operativamente nel Parte_1 settembre 2019, invece di orientarsi sulla base dell'attività istruttoria, svolta, dai precedenti suoi colleghi, respingeva, sulla base di colorite narrazioni, inventate, totalmente, dal Giudice relatore, Dott. che non combaciano con la pregnante dettagliata, incisa, Parte_1 veemente, cronistoria, suggellata da continui riferimenti probatori dell' appellante che hanno scaturito, non a caso, due favorevoli ordinanze, conformi. …”;
5. a pag. 19 “…Il Tribunale, nuovamente, difettava di lealtà, peccando sull'inesauribili richieste del convenuto …”;
6. a pag. 19-20 “…L'epicentro della calamità della sentenza, ex art.112 c.p.c., che se il vasto ed articolato teorema, non fosse stato creduto, il Giudice relatore, Dott. ex Parte_1 art.111 2c. ed ex art.101 cost., doveva assolvere il subordinato onere probatorio richiesto, nitidamente, dal deducente, dalla comparsa, del 29 gennaio 2013, alle ultime memorie di repliche, del 13 ottobre 2021…”;
7. a pag. 20-21 “…Il Giudice Relatore, Dott. nella stesura della sentenza Parte_1 non assume consapevolezza che insistendo nell'assimilare la citazione … il tono dell'indagine risulta scadente, ed approssimativo…”;
8. a pag. 25-26 “… il Tribunale da prova di ignorare l'istituto della perpetuità ed anche della pubblicità extraterritoriale dei testamenti e il Giudice relatore neppure si è fatto carico di esporlo, traendolo dagli atti dello scrivente, se li ha letti, di cui si nutrono seri dubbi...” ;
9. a pag. 26 “…Patetico leggere “Configurandosi una mera omissione nell' indicazione del bene che doveva essere attribuito al figlio IO EL CE, ed in applicazione del principio sopra riportato, il testamento deve ritenersi valido”, quando il testamento è stato riposto aperto,
a disposizione di chiunque, per 17 anni, come verga il notaio .”…”; Per_2
10. a pag. 26 “…Il Giudice Relatore, Dott. prende l'ennesima cantonata, poiché su Pt_1 cinque giudici diversi, solo il Dott. introduce l'effimera puerile, illogica e singolare Pt_1 argomentazione, svilente l'immagine del Tribunale di Alessandria che si adagia dopo oltre otto anni di istruttoria, su considerazioni favolistiche…”;
11. a pag. 27 “… forse era più consono che il Tribunale scrivesse il termine “legato”, dimostrando un certo intorpidimento nella materia successoria…”;
12. a pag. 27 “…Risibile accennare a “beni specifici”, come provato, dall' appellante, il de cuius gli immobili disponibili li aveva già collocati, tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90, con donazioni;
tutte radiografate dallo scrivente, con la comparsa di costituzione e risposta, del 29 gennaio 2013, e colpiti da due ordinanze, del 13 aprile 2013 e del 7 aprile 2017…”;
13. a pag. 27 “…Il Giudice Relatore, invece di trattenere i faldoni dell'appellante, contenenti le prove precostituite negli scaffali, avrebbe dovuto porli vicino a sé, per una sana, rapida e semplice consultazione in modo da redigere una sentenza e non scrivere panzane...”;
14. a pag. 29 “… il Tribunale sviava le ordinanze, accantonava le numerose CTU, sulla creazione dei lotti, così nella stesura, della sentenza, sopprimeva il donatum…”;
15. a pag. 29 “… il Giudice Relatore, attraverso una visione molto superficiale, commetteva una seconda infrazione…”;
16. a pag. 31 “… il Tribunale che ha scritto la sentenza basandosi su una legge abrogata da oltre 30 anni. Il Tribunale anche su questo passaggio dimostrava un atteggiamento effimero, poiché oltre ad ignorare la normativa di carattere nazionale… persino dimostrava di non conoscere la legge Regionale…”;
17. pag. 31 “…Emerge a pag. 32 imperizia e superficialità…”; 18. a pag. 33 “…Stupisce e amareggia, dato l'esito della sentenza che il Tribunale di
Alessandria non conosca le esatte procedure e si faccia imbrogliare da un incompetente CTU, ignorando banali procedure, che svolgono persino i patronati, giornalmente…”;
19. a pag. 33 “…Il Tribunale con il seguente capitolo dichiarava il falso, esponendo un concetto restrittivo ed inveritiero che non corrisponde ad alcun mandato conferito…”;
20. a pag. 36 “…Un progetto corretto che il Giudice relatore, in forza della normativa esistente doveva promuovere, ex art. 101 Cost., invece la sentenza viola l'unica direttiva esistente, sul punto, non intendendola rispettare …”;
21. a pag. 36 “…Con l'insostenibile ed irrazionale tesi, il Tribunale dimostrava d'ignorare i criteri applicativi delle imposte successorie…”;
22. a pag. 37-38 “…Il Tribunale verga: “Relativamente alla formazione dell'attivo ereditario devono essere anche esaminate le domande del convenuto finalizzate ad individuare negli acquisti dei beni immobili intestati agli odierni attori avvenuti nel corso degli anni”. Falsa affermazione…”;
23. a pag. 40 “…L'appellante non ha compreso se è un travisamento doloso o colposo a causa di quanto d'assurdo e di patetico emerge dalla sentenza del Tribunale…”;
24. a pag. 41 “…Il Giudice nvece ha accantonato tale processo intellettuale ha preferito Pt_1 inventare, improvvisamente, cose sconclusionate come fosse accaduta una sola simulazione
…”;
25. a pag. 41 “… diventando la sentenza un mediocre documento, però producente gravi lacerazioni…”;
26. a pag. 41 “…Si evidenzia da parte del Tribunale il tentativo, in tutta la sentenza, di raccontare una narrazione, romanzata, della vita del testatore, il de cuius, Sig. , Persona_3 per trovare qualche appiglio per schiantare l'appellante, fantasie, fandonie e gravi supposizioni, in assenza di qualunque elemento, mortificante anche l'immagine del de cuius, come fosse sopraffatto dalla sventura…”;
27. a pag. 42 “… La gravità delle affermazioni del Tribunale è che esse non entrano solo in contrasto con la realtà, ma persino con l'attività giudiziaria, in quanto le prove sull'attività del de cuius, che il Giudice a soppresso, sgorgano, anche, dalle aule dei Palazzi di Giustizia Pt_1 svolta da altri organi giurisdizionali, quali la Pretura, il Tribunale, la Corte d'Appello di Genova, riguardanti azioni giudiziarie, anche della Corte Suprema di Cassazione, poiché il de cuius ha avuto un'intensa attività giudiziaria, sia nei confronti dell'appellante, sia nei confronti di terzi, per il raggiungimento dei propri vitali obbiettivi, che erano l'ampliamento del proprio patrimonio personale immobiliare, certificato, per la prima volta, dall'ordinanza del Tribunale Civile di
Genova, del 18 giugno 1979, che il Giudice mette, in modo disinvolto…”; Pt_1
28. a pag. 46 “…nell'intento di gravare l'appellante di somme non dovute se non in forza di una sentenza scellerata e totalmente nulla…”;
29. a pag. 47 “…Invece il Tribunale di Alessandria, nella propria sconvolgente, sentenza non solo difettava nella motivazione su un punto decisivo della controversia quale il cambiamento dell'oggetto, colpito dalla fideiussione, ma persino si discostava dagli articoli
163, 167 e 183 c.p.c, che sono leggi tassative a cui il magistrato si deve adeguare anche a tutela degli interessi generali e pubblici ed a scongiurare l'allungamento dei tempi del processo…”;
30. a pag. 47 “…Altresì la sentenza, ottenebrata da una visione processuale inconciliabile con il diritto…”;
31. a pag. 48 “…Senza dimenticare che il Giudice Relatore non ha portato a termine il proprio incarico poiché non ha inteso rispondere alle domande del convenuto odierno appellante, respingendo persino le domande istruttorie, di cui in sentenza emerge l'assoluta inconsapevolezza del fondamento delle richieste. …”;
32. a pag. 52 “…che il Tribunale ha eluso per danneggiare ulteriormente l'appellante…”;
33. a pag. 53 “… il Giudice relatore, Dott. con superficialità e poca accortezza, Pt_1 stralciava tutti i fascicoli succedutesi, sulla creazione dei lotti eseguita dalla CTU, pronti per
l'assegnazione, convogliando il Tribunale di Alessandria a pronunciare l'assurda sentenza…”;
34. a pag. 53 “… il Giudice relatore disbriga la pratica in modo bizzarro…”;
35. a pag. 53 “…Una CTU è stata licenziata, di recente, dal Tribunale di Alessandria, quella di suddividere la vita del de cuius. Una buffonata pagata dall'appellante, indebolente l'immagine del Tribunale…”;
36. a pag. 61 “…Da quando il fascicolo è caduto nelle mani del Giudice, Dott. ex art. Pt_1
111 cost, mai è stato terzo ed imparziale, mai ha posto l'appellante in condizioni di parità, arrivando persino a disporre una recente CTU, pagata dall'appellante sulla divisione della vita del de cuius. Una facezia indebolente l'immagine del Tribunale…”;
37. a pag. 61 “…Il Giudice, Dott. ha fatto di più, nella sentenza si è cannibalizzato 281 Pt_1 atti pubblici e oltre 24 atti giudiziari…”; 38. a pag. 61 “…La sentenza risente dell'inesistenza delle prove dell'appellante perché è scialba, piena di contraddizioni, inesattezze, falsità …”;
39. a pag. 65 “…Leggere in sentenza: “l'esistenza di bonifici effettuati dal de cuius in favore degli attori” può costituire una prova, ma si possono triangolare tra le parti, in realtà è solo una puerile giustificazione per aver forzatamente escluso dall'esame gli atti dell'odierno appellante, che erano giacenti nello scaffale della Cancelleria del Tribunale, perché il Giudice relatore non li aveva richiesti, con grave violazione dell'art.112 c.p.c…”;
40. a pag. 66 “…Il Giudice relatore, Dott. … ha escluso dalla disamina gli atti ed i Pt_1 documenti dell'appellante, come non avesse partecipato al giudizio…”;
41. a pag. 66 “…E' talmente involuta la sentenza che il Giudice relatore, Dott. invece Pt_1 di prendere in esame le due CTU, del 18 giugno 2018 e del 25 giugno 2018, con cui la Dott.sa
terminava il proprio incarico, iniziato nell'ottobre 2015, nella quale veniva anche Per_1 liquidata, l'11 luglio 2018, il Giudice relatore scriveva la propria sentenza sulla base della CTU del 28 dicembre 2016. Lo scopo, vergognoso, era evidente escludere dall'ampliamento del donatum gli ulteriori due immobili che erano inseriti nella successiva ordinanza del Giudice designato, Dott.sa Maria Teresa Latella, del 7 aprile 2017, oltre a confermare l'ordinanza, del
13 aprile 2015, del Giudice designato, precedente, Dott.sa Stefania Polichetti...”;
42. a pag. 67 “…Lo scopo evidente escludere il convenuto, odierno appellante dal processo, per poter scrivere cose assolutamente esulanti dal processo, dalla realtà dalla storia...”;
43. a pag. 224 “…il Tribunale invece d'imporre, d'ufficio, il regime delle preclusioni il Tribunale invece d' imporre, d'ufficio, il regime delle preclusioni, di cui agli articoli 183 e 184 cod. proc. civ., novellati dalla legge 26 novembre 1990, n.353, si è posto in antitesi con l'ordinamento, premiando gli autori della violazione, invece di sanzionarli anche alla luce del principio dell'intangibilità della legittima, che il Tribunale ha travolto…”;
44. a pag. 321 “…il Giudice relatore non ha portato a termine il proprio incarico poiché non ha inteso rispondere alle domande del convenuto, odierno appellante, respingendo persino le domande istruttorie, di cui in sentenza emerge l'assoluta inconsapevolezza…”;
45. a pag. 325 “…azioni di simulazione, riduzione e collazione, gravemente eluse dal Giudice relatore, per creare una sentenza nulla inveritiera, fasulla e conflittuale con gli esiti della pluriennale istruttoria svolta…”.
Tutto quanto sopra premesso, il motivo è infondato per le ragioni che seguono. Innanzitutto, merita osservare come il tenore delle frasi riportate non lasci dubbi in ordine alla natura diffamatoria delle stesse. Precisato, infatti, come sia da intendere diffamatoria qualsiasi esternazione offensiva dell'altrui reputazione portata a conoscenza di terzi, nel caso de quo
l'insistenza con la quale CE IO EL intende dimostrare l'inadeguatezza di nell'esercizio del ruolo e delle funzioni giudicanti - finanche sottolineando Parte_1 presunti rilievi disciplinari del suo agire -, in uno con la manifesta intenzione di ricondurre le scelte processuali dell'appellante ad un disegno sostanzialmente criminoso ai suoi danni, non lasciano dubbi in ordine alla configurabilità degli elementi costitutivi dell'illecito.
Maggiormente in dettaglio, anche leggendo le succitate frasi all'interno del complessivo atto di appello predisposto dall'appellato/appellante incidentale e riconoscendogli la precipua funzione difensiva perseguita, evidentemente mirante a criticare le motivazioni contenuta nella sentenza di primo grado e a stravolgerne il risultato, questa Corte non può non constatare come le espressioni impiegare rechino in sé un fine trascendente quello di difesa in senso stretto, assurgendo a strumento di offesa alla persona di . Prendendo, infatti, in Parte_1 specifica considerazione ciascuna delle espressioni in questione (senza necessità di trascriverle e riferendoci ad esse attraverso il numero di elencazione) è possibile osservare che, pur essendo chiaro l'intento di CE IO EL di contestare l'operato del
Giudice er non aver considerato – dal suo punto di vista - né i primi due quesiti peritali, Pt_1 né molti dei documenti versati in atti, avendo quindi accertato in maniera solamente parziale l'effettiva consistenza della massa ereditaria, lo stesso finisca per impiegare espressioni assolutamente esulanti il canone della correttezza processuale;
quanto precede, non solo accusando parte appellante di assoluta incompetenza ma, anche descrivendo il suo agire come doloso e preordinato ad arrecargli un danno.
Muovendo, infatti, dalla prima frase oggetto di censura, l'impiego del termine “gravemente manipolato” riferito all'ordinanza istruttoria del 13 aprile 2015 sottintende quel fine doloso trascendente l'esercizio ordinario delle funzioni giurisdizionali, così come lasciato intendere nel riferimento a “sorvolava, gravemente, sulle approfondite tematiche svolte dal convenuto” contenuto nella seconda frase, nell'appellativo “inverosimile” contenuto nella terza affermazione e riferito alla sentenza di primo grado, avente carattere fortemente dispregiativo, nonché nella ventesima frase nella quale si legge “la sentenza viola l'unica direttiva esistente, sul punto, non intendendola rispettare”. Quanto alla quarta frase, al netto del nitido intento dell'appellato di enfatizzare il proprio sgomento per il mancato espresso riferimento in sentenza ai documenti dal medesimo prodotti in giudizio, nell'affermare “respingeva, sulla base di colorite narrazioni, inventate totalmente”, finisce con tutta evidenza per imputare al relatore un approccio non solo superficiale ma, addirittura contrario ai doveri d'ufficio, in quanto connotato dalla falsità e dalla mistificazione, come ribadito nelle frasi successive nelle quali si legge “difettava di lealtà” e come poi ripreso nelle frasi 19 e 22 in cui viene definitivo “falso” il substrato motivazionale della decisione impugnata
In modo sostanzialmente analogo, i riferimenti contenuti nelle frasi dalla settima alla nona, presentano profili di gravità in relazione ai toni impiegati per descrivere l'operato di Pt_1
. Affermare che il tono dell'indagine è “scadente ed approssimativo”, che il Giudice
[...] ignora istituti basilari del diritto successorio e che talune parti motive della sentenza sono
“patetiche” rappresenta, senza dubbio, grave offesa al Giudice relatore il quale, nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali, ha un vero e proprio dovere di agire lealmente conformandosi ai principi costituzionali e processuali, tra i quali rientra in modo prioritario quello di conoscere le norme di leggi alle quali è soggetto.
Particolarmente gravi si presentano poi le plurime e ripetute accuse di incompetenza giuridica rivolte all'appellante, laddove si legge “dimostrando un certo intorpidimento nella materia successoria” (frase 11), “visione molto superficiale” (frase 15), “ha scritto una sentenza basandosi su una legge abrogata da oltre 30 anni” (frasi 16), “emerge…imperizia e superficialità” (frase 17), “il Tribunale di Alessandria non conosca le esatte procedure e si faccia imbrogliare da un incompetente CTU, ignorando banali procedure, che svolgono persino i patronati, giornalmente” (frase 18), “il Tribunale dimostrava d'ignorare i criteri applicativi delle imposte successorie” (frase 21), “il Giudice invece ha accantonato tale processo Pt_1 intellettuale ha preferito inventare, improvvisamente, cose sconclusionate” (frase 24),
“diventando la sentenza un mediocre documento” (frase 25), “la gravità delle affermazioni del
Tribunale è che esse non entrano solo in contrasto con la realtà, ma persino con l'attività giudiziaria” (frase 27), “sentenza ottenebrata da una visione processuale inconciliabile con il diritto” (frase 30), “il Giudice relatore, Dott. con superficialità e poca accortezza, Pt_1 stralciava tutti i fascicoli” (frase 33), “disbriga la pratica in modo bizzarro” (frase 34), “la sentenza risente dell'inesistenza delle prove dell'appellante perché è scialba, piena di contraddizioni, inesattezze, falsità” (frase 38), “il Tribunale invece d'imporre, d'ufficio, il regime delle preclusioni … si è posto in antitesi con l'ordinamento” (frase 43). Frasi, queste, tutte esulanti in modo evidentissimo la funzione precipuamente difensiva e tali da voler danneggiare la figura del giudice relatore, specificamente preso di mira indipendentemente dalla competenza del Tribunale collegiale.
L'apice della gravità viene poi raggiunto dalle molteplici frasi che non si limitano a criticare dal punto di vista professionale l'agire di , ma che lo accusano apertamente di Parte_1 volontariamente disattendere le norme processuali e le risultanze probatorie al fine di perseguire fini suoi propri, neppure indicati, ma comunque pregiudizievoli per CE IO
EL. Immediatamente percepibile, infatti, è l'offesa insita nella frase “l'appellante non ha compreso se è un travisamento doloso o colposo a causa di quanto d'assurdo e di patetico emerge dalla sentenza del Tribunale”, ove il concetto di “travisamento” viene affiancato a quello di “dolo” e agli aggettivi di disprezzo riferiti alla sentenza (frase 40), offrendo al lettore la percezione di trovarsi dinanzi ad una sentenza frutto di artifici. Così come evidente è l'offesa contenuta nella frase 26, in cui viene persino esplicitato il presunto fine di danno perseguito dal
Tribunale verso l'allora convenuto (vds.: “…Si evidenzia da parte del Tribunale il tentativo, in tutta la sentenza, di raccontare una narrazione, romanzata, della vita del testatore, il de cuius,
Sig. , per trovare qualche appiglio per schiantare l'appellante, fantasie, fandonie Persona_3
e gravi supposizioni, in assenza di qualunque elemento, mortificante anche l'immagine del de cuius, come fosse sopraffatto dalla sventura…”), quale accusa evidentemente rivolta alla specifica persona dell'appellante, ossia al Giudice relatore.
Ancora, sul medesimo piano si collocano la frase 28, in cui l'impiego del termine “intento” reca in sé proprio l'accusa di un agire doloso (vds. “nell'intento di gravare l'appellante di somme non dovute se non in forza di una sentenza scellerata e totalmente nulla”), la frase 31, nella quale l'omissione imputata al Giudice istruttore assume il medesimo connotato e pure nell'affermazione successiva, in cui viene espresso con anche maggiore chiarezza tale gravissima accusa (vds. “il Tribunale ha eluso per danneggiare ulteriormente l'appellante”).
Parimenti rilevanti ai fini della configurazione della diffamazione sono poi le frasi successive.
L'aggettivo “buffonata” attribuito alla CTU licenziata contenuto alla frase 35, in uno con le ulteriori modalità espressive delle frasi 37, 38 39 e 40 (nelle quali si legge che il Giudice avrebbe
“cannibalizzato 281 atti pubblici e oltre 24 atti giudiziari” per intendere l'asserita mancata considerazione probatoria dei medesimi, che sempre il Giudice avrebbe “forzatamente escluso dall'esame gli atti” del convenuto e che nel complesso la pronuncia è piena di “contraddizioni, inesattezze, falsità”), sono tali da trasmettere al lettore una percezione del tutto negativa del redattore della sentenza impugnata, tratteggiato non solo come professionalmente inidoneo all'esercizio del ruolo ma, finanche compiacente con le altre parti in causa;
finalità, questa, espressa in maniera anche più chiara nelle ultime frase oggetto di analisi ove si afferma “lo scopo, vergognoso, era evidente escludere dall'ampliamento del donatum” (frase 41), “lo scopo evidente escludere il convenuto, odierno appellante dal processo, per poter scrivere cose assolutamente esulanti dal processo, dalla realtà dalla storia” (frase 42), “il Giudice relatore non ha portato a termine il proprio incarico poiché non ha inteso rispondere alle domande del convenuto” (frase 44) e “azioni di simulazione, riduzione e collazione, gravemente eluse dal
Giudice relatore, per creare una sentenza nulla inveritiera, fasulla e conflittuale con gli esiti della pluriennale istruttoria svolta” (frase 45).
E' pertanto sulla scorta delle superiori considerazioni che non possono residuare dubbi in ordine alla portata diffamatoria delle frasi contenute nell'atto di appello avverso la sentenza del
Tribunale di Alessandria n.3077/21, risultando manifesto come i toni impiegati abbiano trasceso le personali ragioni di doglianza avverso la pronuncia impugnata, divenendo veicolo per un sentimento di disprezzo verso la persona del relatore;
disprezzo che, peraltro, poiché riversato in un contesto istituzionale e rivolto ad un soggetto esercente le funzioni giurisdizionali rendono l'esposizione manifestamente offensiva, indipendentemente dalle ragioni giuridiche sottostanti.
Costituisce, infatti, sintesi della predicata offesa il contenuto della frase 36, che recita “da quando il fascicolo è caduto nelle mani del Giudice, Dott. ex art. 111 cost, mai è stato Pt_1 terzo ed imparziale, mai ha posto l'appellante in condizioni di parità”, essendo l'accusa di parzialità la più grave che possa essere mossa all'autorità giudiziaria, la quale è chiamata ad essere terza per espresso disposto costituzionale.
Svolte tali valutazioni, sempre sul piano strutturale poi, deve escludersi il difetto del requisito della diffusione a terzi, quale elemento costitutivo dell'illecito in questione (vds. art. 595 c.p.
“…comunicando con più persone…”).
Invero, se da un lato le ragioni che hanno consentito a di venire a Parte_1 conoscenza dell'atto di citazione innanzi alla Corte d'Appello di Torino redatto dall'appellato/appellante incidentale non assumono rilievo alcuno nell'ambito del presente giudizio, dall'altro, il carattere istantaneo dell'illecito diffamatorio porta a ritenerlo perfezionato al momento del deposito telematico dell'atto; quanto precede, essendo proprio questo il momento in cui il suo contenuto è giunto alla conoscenza a più persone quali la Cancelleria della Corte d'Appello di Torino, tutte le parti processuali (parti sostanziali con relativi avvocati)
e, ovviamente, il Collegio assegnatario del fascicolo stesso. La conoscenza a tali soggetti dei contenuti offensivi di cui già si è dato atto risulta, infatti, ex se sufficiente a ritenere integrato il requisito di cui l'appellato/appellante incidentale contesta l'esistenza.
Dato conto dell'esistenza strutturale dell'illecito diffamatorio, il primo motivo di appello incidentale deve ritenersi infondato anche avuto riguardo all'eccepita operatività della causa di non punibilità di cui all'art. 598 c.p.
Premesso, in materia, come la disposizione in esame testualmente reciti “non sono punibili le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori nei procedimenti dinanzi all'Autorità giudiziaria…quando le offese concernono
l'oggetto della causa”, tratteggiando una causa di non punibilità fondata sul bilanciamento tra la tutela della reputazione e quello di difesa e di libera discussione nei procedimenti contenziosi, nessuna rilevanza può a questa attribuirsi sul piano risarcitorio. Invero, a differenza delle scriminanti che, poiché fondate sul principio di non contraddizione, rendono il fatto lecito per tutti i rami dell'ordinamento, le cause di non punibilità rispondono ad una mera logica di opportunità di punire, restando confinate al campo penale;
quanto precede non potendosene, pertanto, invocare l'operatività nel presente giudizio (vds. Cass. Sez. III, ord. 12.11.2024,
n.29193: “…L'esimente prevista dall'art. 598 c.p., per le offese contenute negli scritti presentati
o nei discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori nei procedimenti davanti all'autorità giudiziaria o amministrativa, non è applicabile nel processo civile, sia perché l'art. 89 c.p.c. è posteriore alla norma del codice penale, sia perché la predetta disposizione riguarda specificamente il processo civile, con la conseguenza che l'ambito di applicazione del citato art. 598 c.p. resta limitato al procedimento penale e a quello davanti all'autorità amministrativa…”).
Chiarita la diversa sfera di operatività dell'esimente in discorso rispetto alla causa di giustificazione di cui all'art. 51 c.p. (vds. Cass., Sez. VI, sent. 6.6.2018, n.39918: “…La scriminante di cui all'art. 51 c.p. e la causa di non punibilità di cui all'art. 598 c.p. operano su piano tra loro differenti, la seconda non escludendo l'antigiuridicità del fatto ma solo
l'applicazione della pena e ricomprendendo anche condotte di offesa non necessarie purché inserite nel contesto difensivo, la prima ricollegandosi invece all'esercizio del diritto di difesa e richiedendo il requisito della necessarietà…”), merita a questo punto osservare come neppure risulti configurabile la scriminante citata, come già osservato dal giudice di prime cure ed in questa sede oggetto di doglianza da parte di CE IO EL.
Muovendo, ancora una volta, dalle caratteristiche strutturali della scriminante in discorso e quindi, dai limiti interni dell'esercizio del diritto, deve infatti constatarsi come tutti e tre i limiti che operano relativamente al diritto di difesa, ossia la necessarietà, la proporzionalità e la strumentalità, risultino manifestamente violati (vds. Cass. Sez. Fer. Sent. 30.8.2016, n.38235:
“…questa Corte da tempo ha avuto modo di chiarire che l'esimente di cui all'art. 598 c.p. costituisce applicazione estensiva del più generale principio posto dall'art. 51 c.p. (esercizio di un diritto o adempimento di un dovere) ed è applicabile sempre che le stesse riguardino
l'oggetto della causa in modo diretto ed immediato. Deve essere esclusa, al contrario, la necessità che le offese abbiano anche un contenuto minimo di verità, o che la stessa sia in qualche modo deducibile dal contesto, in quanto l'interesse tutelato è la libertà di difesa nella sua correlazione logica con la causata prescindere dalla fondatezza dell'argomentazione (Sez.
5, n. 40452 del 21/09/2004, Ummarino ed altro, Rv. 230063). Peraltro, l'esimente di cui all'art.
598 c.p. si fonda esclusivamente sul rapporto di strumentalità tra le frasi offensive e le tesi prospettate nell'ambito di una controversia giudiziaria, sicchè non si richiede che le offese abbiano una base di veridicità o una particolare continenza espressiva…”).
Al riguardo, prendendo le mosse dalla natura dell'atto contenente le frasi oggetto di causa, deve osservarsi come i toni e le espressioni impiegate trascendano in maniera evidente – e pure sistematica – il fine difensivo perseguito, funzionale alla tutela di beni di natura squisitamente patrimoniale. Le reiterate doglianze avanzate da CE IO EL all'operato del giudicante di primo grado per mezzo dell'atto di appello - già di per sé, peraltro, soggetto a specifiche regole processuali e contenutistiche -, finiscono infatti per trascendere quell'istanza di riforma della pronuncia necessitante di pure argomentazioni in diritto, divenendo un attacco personale non solo alla professionalità del Giudice relatore ma anche, e ancor più gravemente, alla sua imparzialità e terzietà.
In questo senso, non soltanto risulta mancante il requisito della necessarietà, ma anche il limite della proporzionalità risulta violato, considerata l'attenzione rivolta dall'appellato/appellante incidentale alla persona del relatore personalmente inteso. A questo proposito, sebbene l'impiego di espressioni dure e particolarmente critiche verso l'oggetto dell'impugnazione possa in astratto risultare strumentale al perseguimento del fine di convincere il Giudice di seconda istanza circa la bontà delle argomentazioni spese, non vi è dubbio che le offese specificamente rivolte a nulla abbiano a che vedere con tale fine, muovendo esclusivamente Parte_1 dall'intento di tratteggiarlo come incompetente e parziale.
Quanto, poi, al canone della continenza, le colorite espressioni impiegate (vds. “agire bizzarro”,
“inverosimile sentenza”, “colorite narrazioni, inventate, totalmente”, “cantonata”, “l'effimera puerile, illogica e singolare argomentazione”, “atteggiamento effimero”, “insostenibile ed irrazionale tesi”, “d'assurdo e di patetico emerge dalla sentenza”, “cose sconclusionate”,
“sconvolgente sentenze”, “buffonata” ecc.), in uno con il complessivo tono di disprezzo che traspare dall'atto a firma di CE IO EL non lasciano dubbi in ordine alla sua violazione.
Pur venendo impiegate parole tratte dal vocabolario della lingua italiana, come sottolineato in atti dall'appellato/appellante incidentale, le stesse risultano invero impiegate in maniera tale da esprimere uno sdegno personale verso l'operato di , così ledendone la Parte_1 reputazione in modo diretto e manifesto (vds. massima Cass. Sez. V, sent. 9.12.2021, n.45249:
“In tema di diffamazione, per quanto la norma dell'art. 598 c.p. possa rendere non punibile anche una condotta offensiva non strettamente necessaria per assicurare la libertà di discussione alle parti di una controversia, le offese devono pur avere una qualche connessione funzionale e strumentale con l'oggetto della controversia e con le proprie tesi difensive. (Nel caso in questione le offese rivolte al magistrato di parzialità e faziosità politica, attribuendo cioè la abnormità e illegittimità del suo provvedimento ad una insanabile mancanza di indipendenza
e di imparzialità, non sono state supportate da alcun elemento atto a provarne la verità storica, rivelandosi così un attacco gratuito e aspecifico all'imparzialità e all'indipendenza del magistrato, condotta non scriminabile ai sensi dell'art. 51 cpv. c.p.)”).
Tutto ciò chiarito in ordine alla configurabilità della diffamazione e alla non operatività della causa di non punibilità di cui all'art. 598 c.p. e della scriminante di cui all'art. 51 c.p., osserva il
Collegio come anche l'ulteriore motivo di appello afferente all'”an” della pretesa risarcitoria sollevato da CE IO EL e fondato sulla mancata prova del danno- conseguenza sia da disattendere.
Sul punto merita infatti osservare che, sebbene non possa mettersi in dubbio la differenza tra il danno-evento (da individuarsi nella lesione al bene giuridico tutelato dall'ordinamento) ed il danno-conseguenza (consistente negli effetti dannosi derivanti dalla lesione), così come non possa dubitarsi del fatto che gravi su chi si assume danneggiato l'onere di allegare e provare le conseguenze dannose, la giurisprudenza riconosce pacificamente la possibilità di ricorre alle presunzioni ed ai fatti notori in questo ambito;
quanto precede, specie tenuto conto di come il bene giuridico leso sia un diritto personalissimo ed il danno di natura non patrimoniale (vds.
Cass. Sez. III, Ord. 27.12.2024, n.34635: “…In tema di risarcimento del danno causato da diffamazione a mezzo stampa, la prova del danno non patrimoniale può essere fornita con ricorso al notorio e tramite presunzioni, assumendo, come idonei parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima, tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto sociale e professionale…”).
Ed è proprio sulla scorta di tali principi e, avuto in particolare riguardo ai parametri considerati dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano ai fini della quantificazione del danno da diffamazione, che il Tribunale ha ritenuto provato il danno conseguenza;
valutazioni del tutto condivisibili anche da parte di questo Collegio e tali da rendere definitivamente infondato il primo motivo di appello incidentale.
Passando a questo punto a considerare il primo motivo di appello principale, lo stesso può essere trattato congiuntamente al motivo di appello incidentale avente il medesimo oggetto, ossia il quantum risarcitorio. Invero, mentre assume la liquidazione operata Parte_1 dal Tribunale esigua e non proporzionata al pregiudizio patito per effetto della diffamazione, chiedendone l'aumento ad € 60.000,00, CE IO EL la ritiene eccessiva, domandandone la riduzione ad € 1.175,00.
Orbene, complessivamente considerati il tenore delle frasi offensive, la personalità del diffamato, la gravità del discredito, il contesto istituzionale, l'elemento soggettivo e la diffusione dello scritto, ritiene la Corte fondato l'appello principale e contestualmente infondato quello incidentale.
Meritevole di condivisione si presenta, in particolare, il principale motivo di doglianza espresso dall'appellante e relativo al bilanciamento dei vari parametri di cui sopra operato dal Tribunale;
bilanciamento che ha portato a riconoscere netta prevalenza all'elemento della scarsa diffusione della notizia su tutti gli altri parametri (vds. parte motiva: “…applicati i criteri di cui sopra alla fattispecie in esame e tenuto conto che trattasi di diffamazione a mezzo stampa, a fronte in particolare della scarsa diffusione dell'atto, limitata alle parti del procedimento e all'organo giudicante…”).
Ritiene tuttavia, il Collegio, come l'indiscutibile scarsa diffusione delle frasi ingiuriose, in quanto contenute in un atto giudiziale portato a conoscenza di una platea di destinatari contenuta, non possa assumere un ruolo egemone e sostanzialmente erosivo della portata degli ulteriori elementi. Accanto alla minimale diffusione dello scritto diffamatorio, deve infatti attribuirsi innanzitutto rilievo alla grave entità dell'offesa esternata e ai toni impiegati, dal momento che
CE IO EL, oltre ad aver aspramente criticato la professionalità dell'appellante al limite dello scherno, ha in più occasioni insinuato la violazione dei doveri essenziali che il disposto costituzionale impone al potere giurisdizionale, ossia l'imparzialità e la soggezione solamente alla legge (art. 101 e 111 Cost.). Ed incolpando di non essere Parte_1 terzo rispetto alle parti in causa, di dolosamente travisare gli atti, di omettere la verifica di numerosi documenti e di non considerare l'attività istruttoria disposta dai precedenti giudici relatori, parte appellata/appellante incidentale si rende responsabile di gravissime offese, non solo perché riferite a scopi specifici (vds. per esempio, la frase “…Lo scopo evidente escludere il convenuto, odierno appellante dal processo, per poter scrivere cose assolutamente esulanti dal processo, dalla realtà dalla storia...”) ma, soprattutto, perché insinuanti la macchinazione dolosa dell'agire processuali ai danni di CE IO EL, senza alcun espresso e ragionevole motivo.
Anche la posizione delle parti, poi, presenta una rilevanza peculiare. Al riguardo, se da un lato il soggetto offeso, pur non potendo contare su una reputazione incensurata - data la sua destituzione dalla magistratura disposta dal C.S.M. nel 2024 per fatti verificatisi tra il 2014 ed il
2017 e documentalmente provati - all'epoca dei fatti risultava svolgere ordinariamente le funzioni giudicanti civili, dall'altro, anche il diffamante rivestiva un ruolo peculiare, essendo non soltanto parte processuale, ma anche difensore in proprio. Ed è proprio sulla scorta della particolare posizione di CE IO EL, dalla quale discendono specifici obblighi di correttezza e di professionalità (vds. art. 9 codice deontologico forense: “L'avvocato deve esercitare l'attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della difesa, rispettando i principi della corretta e leale concorrenza”), che questa Corte deve altresì adeguatamente valutarne i riflessi sull'elemento soggettivo. Al riguardo, se dalla funzione di difesa professionale svolta dall'appellato/appellante incidentale non può che farsi discendere, in modo pressoché automatico, la piena consapevolezza della gravità delle espressioni impiegate e di come le modalità espressive travalicassero con tutta evidenza la precipua funzione difensiva dell'atto di appello che le contiene, anche il comportamento susseguente avvalora tale conclusioni;
quanto precede, considerato che anche nell'odierno giudizio CE IO EL con i propri atti ha dimostrato piena convinzione di quanto scritto nell'atto di appello avverso la sentenza n.3077/2021 pronunciata dal Tribunale di Alessandria in data 14.12.2021, finendo per rafforzare la gravità dell'elemento soggettivo che sorreggeva la precedente azione dannosa.
E' pertanto sulla scorta delle superiori considerazioni che questa Corte ritiene la diffamazione oggetto del presente giudizio inquadrabile entro lo scaglione della diffamazione di elevata gravità, stante la peculiare posizione del diffamato e del diffamante, il contesto istituzionale - gremito di doveri comportamentali - in cui l'offesa è resa, la notevole gravità del discredito,
l'impiego di espressioni fortemente dequalificanti - specie tenuto conto del ruolo del diffamato
- e l'elevata intensità dell'elemento soggettivo;
quanto precede, ritenendosi equa la quantificazione del danno in complessivi € 40.000,00.
Accertata la responsabilità dell'appellato/appellante incidentale, può a questo punto prendersi in considerazione la domanda svolta irritualmente in via riconvenzionale nel presente grado di giudizio dallo stesso e volta a veder compensato il debito risarcitorio con il controcredito asseritamente esistente verso . Parte_1
Orbene, tale domanda, oltre ad essere totalmente infondata poiché destituita da qualsiasi substrato probatorio, non essendo neppure esplicitati gli elementi fondanti la pretesa avanzata
(che parrebbe, solo in via interpretativa, riconducibile ad una posta risarcitoria di danno da provvedimento giurisdizionale sfavorevole), risulta prima di tutto inammissibile in quanto appunto dedotta tardivamente.
Passando all'analisi del secondo motivo di appello, lo stesso può essere affrontato trattando in generale del regime delle spese all'esito del presente giudizio.
Con esso, in particolare, l'appellante ha specificamente censurato l'omessa pronuncia da parte del Tribunale sulla domanda di condanna ai sensi dell'art. 96, c. 3 c.p.c., contestualmente istando per l'aumento delle spese liquidate a seguito di mutamento dello scaglione di valore della controversia e, unitamente a questo, per la condanna di CE IO EL ai sensi dell'art. 96, c. 3 c.p.c. anche per il presente grado di giudizio. Sempre in punto spese, invece, parte appellata/appellante incidentale ha domandato in via principale (e consequenziale all'istanza di riforma nel merito della sentenza impugnata) la condanna di al pagamento delle spese di lite e, in via subordinata, la compensazione Parte_1 delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Orbene, il secondo motivo di appello avanzato da è infondato, dovendo Parte_1 essere rigettato.
In materia giova osservare come la condanna aggravata al pagamento delle spese di lite di cui all'art. 96, c. 3 c.p.c. (pronunciabile anche ex officio), trovi fondamento nel generale principio di buona fede di cui all'art. 2 Cost. il quale si esplica anche nel dovere delle parti di agire o resistere in giudizio senza abusare dello strumento processuale e, quindi, rispettandone struttura e funzione, al fine di evitare la dispersione di energie processuali attraverso attività superflue o finanche pregiudizievoli per controparte. Trattasi, in particolare, di una previsione di natura pubblicistica avente carattere autonomo rispetto alla condanna alle spese e caratterizzata dal presupporre un comportamento oggettivamente qualificabile come abuso del processo e, secondo l'interpretazione maggiormente restrittiva, altresì accompagnato dall'elemento soggettivo (vds. Cass. Sez. I, Ord. 8.3.2025, n.6205: “…Questa Corte ha infatti chiarito che la responsabilità di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile anche se questa si riveli infondata. La figura dell'art. 96, comma 3, c.p.c. è evidentemente, per così dire, eccezionale e/o residuale, come l'istituto - evidentemente correlato - dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi della Cost., art. 24, a prescindere poi da quelli sovranazionali (cfr. Cass. 19948/2023) …”).
Orbene, avuto riguardo al caso de quo, tralasciando la massiccia mole di difese svolte da
CE IO EL nell'ambito del giudizio di primo grado, risulta difettare di per sé
l'elemento dell'abuso oggettivo e soggettivo previsto dalla norma.
È per tale ragione, dunque, che il secondo motivo di appello principale deve essere disatteso. Passando a questo punto a considerare il terzo motivo di appello principale, lo stesso è parzialmente fondato per le ragioni che seguono.
Orbene, in materia giova muovere dalla lettera dell'art. 89 c.p.c., il quale recita: “Negli scritti presentati e nei discorsi pronunciati davanti al giudice, le parti e i loro difensori non debbono usare espressioni sconvenienti od offensive. Il giudice, in ogni stato dell'istruzione, può disporre con ordinanza che si cancellino le espressioni sconvenienti od offensive, e, con la sentenza che decide la causa, può inoltre assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale sofferto, quando le espressioni offensive non riguardano l'oggetto della causa”.
Tale disposizione, nel chiamare i protagonisti del processo a conformarsi a specifiche regole di condotta, riconosce al Giudice un duplice potere sanzionatorio laddove ravvisi in atti l'impiego di frasi sconvenienti ed offensive, ossia di “frasi, attinenti o meno all'oggetto della controversia, che superino il limite della correttezza e della convenienza processuale, ovvero che siano espresse nei riguardi dei soggetti presenti nel processo al fine di ledere il loro valore e i loro meriti, ovvero, ancora, che violino i principi a tutela del rispetto e della dignità della persona umana e del decoro del procedimento” (vds. T.A.R. Salerno, Sez. I, Sent. 22.7.2025, n.1332).
E tali poteri, non vi è dubbio che possano essere esercitati entrambi all'esito del giudizio, conducendo a tale interpretazione lo stesso tenore letterale della norma che, facendo impiego della congiunzione “anche”, attribuisce al Giudice il potere di disporre la cancellazione delle frasi offensive anche in sede decisoria.
Svolte queste doverose premesse, le frasi in discorso - contenute nella comparsa di costituzione di CE IO EL nel giudizio di primo grado -, sono le seguenti:
1.a pag. 46: “…Il Giudice deve amministrare la Giustizia applicando i dettami delle leggi, e non nell'interesse, nel favore, di chiunque, non può corrispondere alle iniziative di una delle parti in causa…”;
2.a pag. 134 “…Così il Dott. he si considera offeso, in verità continuava dal febbraio Pt_1
2019, cioè dal suo ingresso al Tribunale di Alessandria, ad esercitare la pratica di lesione nei confronti dell'Avv. CE…”;
3.a pag. 151; “…dal Dott. che ha eliminato le prove persino provenienti dalla Pt_1
Cassazione”;
4.a pag. 195 “Il presente comportamento processuale non si adatta ad un magistrato che deve svolgere un ruolo di imparzialità ex art. 111 Cost…”;
5.a pag. 297 “…il Dott. per esprimere il maggior disagio possibile ha riportato Pt_1 un'accozzaglia di parole, modificandone i toni con l'uso di parole inesistenti nell'atto di appello, per vedere condannare ingiustamente lo scrivente una seconda volta, traendone, nella circo stanza, un indubbio vantaggio, dopo l'improponibile ed antigiuridica sentenza n. 997/2021 del
Tribunale di Alessandria…”;
6.a pag. 330 “… con la manipolazione e soppressione delle uniche due ordinanze istruttorie, con l'insabbiamento delle CTU…”;
7.a pag. 367 “…I riferimenti, a detrimento della figura del Dott. sono già in atto, da Pt_1 quando è stato trasferito,
Trattasi, dunque, di frasi evidentemente sconvenienti, in quanto ancora una volta insinuanti l'incompetenza professionale di , così come la sua deviazione dai doveri Parte_1 prettamente giurisdizionali. Al riguardo, mentre nella prima si insinua la compiacenza dell'appellante verso una delle parti in causa, nella terza, nella quinta e nella sesta gli si imputa la responsabilità per aver dolosamente violato le norme processuali;
una violazione che CE
IO EL ritiene funzionale ad arrecargli pregiudizio (vds. seconda frase). Offensiva,
è poi la quarta espressione, con la quale viene ancora una volta tratteggiato Parte_1 come magistrato non parziale, quale considerazione avvalorata dai suoi pregressi giudiziari
(vds. settima frase).
Ed alla luce di quanto sopra, se da un lato l'istanza di cancellazione delle menzionate frasi merita senz'altro accoglimento, essendo queste certamente sconvenienti perché lesive dell'onore di , dall'altro non risulta censurabile la pronuncia impugnata con Parte_1 riguardo al rigetto della domanda di condanna dell'appellato/appellante incidentale al pagamento di una somma equitativamente individuata.
Considerato, infatti, come la condanna di cui all'art. 89 c.p.c. – mirante al ristoro di danni conseguenti alla lesione dell'onore - presupponga la responsabilità di una parte che, nell'esercizio del diritto di difesa finisca per intaccare la reputazione di un'altra parte processuale attraverso riferimenti estranei all'oggetto del giudizio, nel caso de quo le frasi censurate da risultano sostanzialmente ripetitive di quelle già oggetto di Parte_1 causa.
Maggiormente in dettaglio, considerato come il presente giudizio ruoti attorno alla diffamazione ai danni dell'appellante realizzata per mezzo di plurime espressioni deducenti la parzialità e l'incompetenza di , deve osservarsi come le frasi contenute nella comparsa Parte_1 di costituzione in primo grado finiscano per ripetere gli stessi concetti. Ferma, quindi, la loro portata offensiva e tale da giustificarne la cancellazione, non sussistono i presupposti per fondare un'ulteriore e parallela responsabilità di CE IO EL, essendo il disvalore complessivo del suo agire processuale (nel giudizio successorio e nel presente processo) di fatto integralmente ristorato per mezzo del risarcimento in questa sede previsto in favore di
. Parte_1
Da ultimo, avuto riguardo all'istanza di espulsione dal fascicolo telematico delle produzioni n.
275 e 276 di parte appellata/appellante incidentali, la stessa non può trovare accoglimento dal momento che, oltre a fare difetto nell'ordinamento processuale uno strumento come quello invocato (ossia uno strumento che attribuisca al Giudice il potere di espungere documenti versati in atti dalle parti), neppure risulta ragionevole tale richiesta. Venendo, infatti, in rilievo due articoli pubblicati sul quotidiano “Libertà” nei giorni 28.6.2018 e 26.9.2018 contenenti informazioni sulla persona di , gli stessi risultano con tutta evidenza attinenti Parte_1 all'oggetto di causa, in quanto dal punto di vista della difesa rilevanti ai fini della corretta liquidazione del danno alla reputazione vantato dalla controparte odierna appellante principale.
Passando, allora, alla regolamentazione delle spese di lite, premessa la necessità di osservare il criterio della soccombenza avuto riguardo al complessivo esito della lite (vds. Cass. Sez. II,
Ord. 1.6.2025, n.14728: “…In tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere
d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione…”), la definitiva integrale soccombenza di CE
IO EL ne impone la condanna al pagamento di tutte le spese processuali, da liquidarsi in conformità al DM 55/2014 come aggiornato nei valori medi (ad eccezione della istruttoria del grado di appello) in relazione al valore effettivo della lite, ossia con riferimento allo scaglione tra € 26.0001,00 ed € 52.000,00, come specificato in dispositivo e senza possibilità di compensazione alcuna. Considerati, infatti, i rigorosi presupposti dettati dall'art 92
c.p.c. per disporre la compensazione, nessuno di questi risulta configurabile nel caso de quo, tanto che neppure CE IO EL ha offerto specifiche ragioni o elementi a supporto della relativa domanda.
Deve invece ritenersi meritevole di accoglimento la domanda di condanna dell'appellato/appellante incidentale alle spese ex art. 96, c.3 c.p.c. relativamente all'odierno grado di giudizio.
Già menzionati i presupposti fondanti tale pronuncia, deve infatti osservarsi come la partecipazione alla presente fase di appello da parte di CE IO EL sia avvenuta in aperta violazione di tutti i canoni di correttezza e probità; quanto precede, non solo in ragione della pretestuosa resistenza svolta (presentando una domanda riconvenzionale manifestamente inammissibile e domandando la riforma della sentenza in punto “an” dell'illecito senza delineare in modo chiaro e specifico le ragioni di contestazione della sentenza di primo grado) e dei toni censurabili impiegati anche negli atti del presente giudizio, ma soprattutto in ragione delle modalità espositive impiegate;
quali circostanze che hanno determinato un notevolissimo dispendio non giustificato di energie processuali.
Tutta la comparsa di costituzione con appello incidentale di 530 pagine, infatti, oltre a reiterare allusioni a condotte persino penalmente rilevanti di (vds. “…Il Dott. Parte_1 Pt_1 con la suddetta mossa, tentava l'inserimento nel processo R.G.131/2022. Dopo le “note di istanze e conclusioni”, depositate venerdì 22 aprile 2022 dall'Avv. CE, in osservanza dell'ordinanza della Corte, il primo giorno utile per interferire nell'attività processuale della
Corte, in modo da tentare d'intercettare qualunque decisione eventualmente favorevole all'Avv.
CE, in previsione della prima udienza fissata per il 27 Aprile 2022 era il giorno di martedì
26 Aprile 2022, nel quale perveniva al Dott. dall'Avv. Bruna Bruni legale, Dott. Parte_7 la richiesta della copia dell' Atto di appello, del 21 gennaio 2022. Risulta evidente che Pt_1 il Dott. con l'insolito invio del 26 aprile 2022 della missiva, intendeva distogliere la Pt_1
Corte, per tentare di porre in cattiva luce l'Avv. CE” e ancora “…il Dott. con l'insolito Pt_1 invio della missiva del 26 aprile 2022, intendeva l'inserirsi nel processo R.G.131/2022 o perlomeno distogliere la Corte dall'esegesi processuale…”), e pure a condotte asseritamente illecite tenute da quest'ultimo seppur mai menzionate in precedenza e neppure provate (vds.
“…il 10 marzo 2021 il Dott. a bollato lo scrivente con l'epiteto di “brigatista”…”), risulta Pt_1 gremito di ripetizioni parossistiche delle medesime frasi e asserzioni (vds. per esempio alle pagine 14, 248, 254, 258, 261, 264, 347, 392, 393 ed in molte altre la ripetizione della frase:
“…La frase riportata nell'atto di citazione in appello del 3 febbraio 2025 ex adverso, nella comparsa conclusionale, del 4 settembre 2024 è dolosamente interrotta, priva dell'originalità, della fedeltà e della completezza dell'espressione risultando quindi non conforme, ma essere puramente un'elaborazione soggettiva, atteso che la conformità avrebbe reso vana l'azione dell' appellante…”, così come alle pagine 45, 47, 48, 62, 74, 78, 94, 152, 158, 171 e in molte altre la frase “…Il giudice deve decidere secondo i fatti rappresentati dalle parti e comunque emersi nel compimento della fase istruttoria, i quali concorrono alla formazione del convincimento dell'organo giudicante…” o, ancora a titolo esemplificativo, alle pagine 183, 187,
229, 252 ecc. la frase: “…Il giudice deve considerare come provati i fatti che non siano stati specificamente contestati dalla parte convenuta. Il mancato rispetto di questo principio determina un vizio che può comportare l'annullamento della decisione impugnata…”), che rendono la lettura dell'atto assolutamente complessa, anche perché non organizzata in modo coerente alle funzioni dell'atto, ovvero la censura analitica della sentenza impugnata.
E l'insieme di tali elementi (che, peraltro, sono propri anche delle memorie conclusive), non solo integrano un abuso dello strumento processuale, giustificando di essere sanzionati ai sensi dell'art. 96, c. 3 c.p.c., ma si pongono altresì in aperta violazione dei canoni normativi di partecipazione al giudizio, risultando valutabili ai sensi dell'art. 46, c. 5 disp. att. c.p.c.
Al proposito, considerato il disposto di cui all'art. 121 c.p.c. che espressamente sancisce i principi di sinteticità e chiarezza (vds. “…Tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro
e sintetico”), ripresi anche dal dall'art. 46 disp. att. (vds. “I processi verbali e gli altri atti giudiziari debbono essere scritti in carattere chiaro e facilmente leggibile…”), gli atti a firma di CE
IO EL in proprio risultano prolissi, ridondanti, folti di riferimenti a circostanze non direttamente riguardanti il petitum e pure difficili da interpretare;
quanto precede, ponendosi anche in specifico contrasto con l'art. 2 del D.M. 110/23 che detta l'articolazione degli atti e con l'art. 3 del medesimo decreto ministeriale, il quale individua in 80.000 caratteri (circa 40 pagine) la lunghezza massima standard per gli atti di costituzione ed in 50.000 caratteri (circa 26 pagine) la lunghezza massima standard degli altri atti processuali.
E' quindi sulla scorta delle superiori ragioni che questa Corte ritiene sussistenti i presupposti per condannare CE IO EL al pagamento delle spese di lite della presente fase di giudizio in maniera aggravata, ossia aumentate di una volta e mezza, come specificato in dispositivo. Alla luce del disposto dell'art. 96 c 4 cpc (in tal senso si v. Cass 19641/2023) parte appellata/appellante incidentale è altresì condannata al pagamento in favore della cassa delle ammende dell'importo che si stima equo individuare nella misura di € 1500,00.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante incidentale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza n. n. 2768/2024 del
Tribunale di Genova, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
- in accoglimento del primo motivo di appello principale, ed in riforma della sentenza appellata,
condanna CE IO EL al risarcimento del danno in favore dell'appellante
, che liquida in euro 40.000,00 in valuta attuale, oltre interessi legali dalla Parte_1 data della pronuncia al saldo;
- in accoglimento del terzo motivo di appello principale, dispone la cancellazione delle frasi contenute nella comparsa di costituzione e risposta in primo grado di CE IO EL qui riportate: a pag. 46: “…Il Giudice deve amministrare la
Giustizia applicando i dettami delle leggi, e non nell'interesse, nel favore, di chiunque, non può corrispondere alle iniziative di una delle parti in causa…”; a pag. 134 “…Così il Dott. Pt_1 che si considera offeso, in verità continuava dal febbraio 2019, cioè dal suo ingresso al
Tribunale di Alessandria, ad esercitare la pratica di lesione nei confronti dell'Avv. CE…”; a pag. 151; “…dal Dott. he ha eliminato le prove persino provenienti dalla Cassazione”; Pt_1
a pag. 195 “Il presente comportamento processuale non si adatta ad un magistrato che deve svolgere un ruolo di imparzialità ex art. 111 Cost…”; a pag. 297 “…il Dott. er esprimere Pt_1 il maggior disagio possibile ha riportato un'accozzaglia di parole, modificandone i toni con l'uso di parole inesistenti nell'atto di appello, per vedere condannare ingiustamente lo scrivente una seconda volta, traendone, nella circo stanza, un indubbio vantaggio, dopo l'improponibile ed antigiuridica sentenza n. 997/2021 del Tribunale di Alessandria…”; a pag. 330 “… con la manipolazione e soppressione delle uniche due ordinanze istruttorie, con l'insabbiamento delle
CTU…”; a pag. 367 “…I riferimenti, a detrimento della figura del Dott. sono già in atto, Pt_1 da quando è stato trasferito,
- condanna CE IO EL al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio che liquida, quanto al primo grado nella misura di euro 7.616,00 per compensi, oltre spese forfetizzate, iva e cpa, e quanto al presente grado di appello, in euro 8.469,00 per compensi, oltre spese forfetizzate, iva e cpa;
- condanna CE IO EL ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c. al pagamento in favore di di una somma pari ad euro 12.703,50. Parte_1
- condanna CE IO EL al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di € 1500,00.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante incidentale..
Genova, 20.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Laura Morello Dott. Marcello Bruno
Minuta redatta dal MOT dott.ssa Altea Deandreis