Ordinanza cautelare 19 aprile 2019
Sentenza 19 novembre 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 19/11/2019, n. 2444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2444 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2019 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/11/2019
N. 02444/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00564/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 564 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Associazione Sportiva Dilettantistica Cariplo Piccolo Teatro, in persona del legale rappresentante pro tempore e dagli avvocati Girolamo Abbatesciani e Michele Calleri, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Nicola Alessandro Dell'Olio ed Elisa Patti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e presso lo studio dell’avv. Elisa Patti in MI, viale Luigi Majno, 17/A;
contro
Agenzia del Demanio Direzione Regionale Lombardia, non costituita in giudizio;
Agenzia del Demanio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di MI, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ex lege in MI, via Freguglia, 1;
nei confronti
Sport e Salute S.p.A. (già Coni IZ S.p.A.), non costituita in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo ed i primi motivi aggiunti:
- della nota dell'Agenzia del Demanio Direzione Regionale della Lombardia dell'11 febbraio 2019 trasmessa via pec in pari data;
- della nota dell'Agenzia del Demanio Direzione Regionale della Lombardia del 21 dicembre 2018 trasmessa via pec in pari data;
- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali a quelli impugnati;
per quanto riguarda i secondi motivi aggiunti,
- della nota dell'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale della Lombardia, del 2 settembre 2019, prot. n. 2019/11357/DRL-STM1, trasmessa via pec in pari data (doc. 21);
- della nota dell'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale della Lombardia, del 2 settembre 2019, prot. n. 2019/11358/DRL-STM1, trasmessa via pec in pari data (doc. 22);
- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ai predetti ancorché non citati in atti nonché per l'annullamento sotto diversi profili di diritto, resi manifesti dalla nota dell'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale della Lombardia, del 2 settembre 2019, prot. n. 2019/11358/DRL-STM1, dei provvedimenti impugnati con il ricorso principale ed il primo ricorso per motivi aggiunti, e segnatamente:
- la nota dell'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale della Lombardia, dell'11 febbraio 2019, prot. n. 2019/1983/DRL-STM1, trasmessa via pec in pari data (doc. 1)
- la nota dell'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale della Lombardia, U.O. IZ Territoriali MI 1 del 21.12.2018, prot. n. 2018/17278/DRL-STM1, trasmessa via pec in pari data (doc. 2).
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia del Demanio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2019 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Cariplo Piccolo Teatro (di seguito anche solo “SD” oppure “Associazione”), svolgeva la propria attività (pratica sportiva della scherma), in un locale sito in MI, via Cerva, 30.
Con nota del 21.12.2018 l’Agenzia del Demanio di MI (di seguito, anche solo “Agenzia”), ingiungeva all’Associazione e a due dei legali rappresentati succedutisi nel tempo, il pagamento dell’indennità di occupazione senza titolo dell’immobile per gli anni dal 2015 al 2018.
A fronte dell’istanza di annullamento in autotutela della nota predetta, inoltrata dall’Associazione, l’Agenzia, con provvedimento dell’11.2.2019, confermava la richiesta di pagamento, intimando altresì la riconsegna del bene entro il 16.5.2019.
Contro gli atti dell’Agenzia del Demanio sopra indicati era proposto il ricorso principale in epigrafe, con domanda di sospensiva, poi integrato da motivi aggiunti.
Si costituiva in giudizio l’Agenzia, concludendo per l’inammissibilità ed in ogni caso per l’infondatezza nel merito del gravame.
In esito alla camera di consiglio del 18.4.2019 l’istanza cautelare era respinta con ordinanza della scrivente Sezione n. 466/2019.
L’ordinanza era appellata ma il Consiglio di Stato, con propria ordinanza della Sezione V n. 3175/2019 rigettava l’impugnazione cautelare.
Con successivo secondo ricorso per motivi aggiunti, gli esponenti gravavano due ulteriori note dell’Agenzia del Demanio del 2.9.2019 sull’occupazione dell’immobile di cui è causa e sulla relativa indennità da corrispondersi.
Alla pubblica udienza del 7.11.2019 la causa era discussa e trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.1 L’associazione esponente svolgeva la propria attività sportiva (scherma), in un locale sito in MI, via Cerva, 30, di proprietà dapprima del CO ed in seguito della società CO IZ Spa, società partecipata interamente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
CO IZ, volendo rientrare nella disponibilità dell’immobile, citava l’Associazione davanti al Tribunale civile di MI che, con sentenza n. 3153/2015 (cfr. il doc. 4 della resistente), accoglieva la pretesa attorea e condannava l’Associazione all’immediato rilascio del bene, previa qualificazione del rapporto sino ad allora intercorso con quest’ultima quale comodato senza determinazione di tempo (c.d. precario, cfr. l’art. 1810 del codice civile), rigettando la tesi dell’Associazione che sosteneva invece l’applicazione al rapporto contrattuale dell’art. 1809 del codice civile, sul c.d. comodato d’uso, vale a dire quello la cui durata è determinata in base alla destinazione d’uso del bene.
La sentenza di primo grado era confermata dapprima in appello e poi davanti alla Corte di Cassazione (cfr. i documenti 5 e 6 della resistente), sicché acquisiva autorità di cosa giudicata ai sensi dell’art. 324 del c.p.c. e dell’art. 2909 del codice civile.
Nel frattempo, la titolarità del bene di cui è causa era trasferita da CO IZ allo Stato, vale a dire all’Agenzia del Demanio, con decreto ministeriale del 26.2.2015 (cfr. il doc. 7 della resistente).
In data 21.2.2017 CO IZ sottoscriveva un atto unilaterale di ricognizione degli immobili trasferiti allo Stato, fra cui quello di cui è causa, atto che era trascritto nei pubblici registri a MI (cfr. i documenti 9 e 10 della resistente).
L’Agenzia procedeva alla quantificazione dell’indennità di occupazione dell’immobile e con una prima nota del 21.12.2018 ingiungeva all’SD e a due dei legali rappresentati succedutisi nel tempo il pagamento dell’indennità – nella misura di euro 344.000,00 - per il triennio 2015-2018 (cfr. il doc. 2 dei ricorrenti).
L’Associazione contestava la pretesa dell’amministrazione la quale, con successiva nota dell’11.2.2019, ribadiva la richiesta di pagamento ed intimava altresì il rilascio del locale entro il 13.5.2019 (cfr. il doc. 1 dei ricorrenti).
Le due succitate note dell’Agenzia erano oggetto del ricorso principale e dei primi motivi aggiunti.
Nel motivo I del ricorso principale viene affermata la giurisdizione del giudice amministrativo nella presente controversia, trattandosi di concessione di beni pubblici, ai sensi dell’art. 133 del c.p.a.
Tuttavia, come sarà meglio illustrato in seguito, la giurisdizione amministrazione riguarda solo parte della presente controversia, giacché talune doglianze investono profili di carattere meramente patrimoniale del rapporto concessorio, per i quali sussiste invece la giurisdizione del giudice ordinario.
1.2 Nel secondo motivo del ricorso principale è lamentata la violazione delle norme sulla partecipazione al procedimento di cui agli articoli 7 e 10- bis della legge 241/1990, oltre che di una pluralità di norme del DPR 296 del 13.9.2005, vale a dire il regolamento sui criteri e sulle modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato.
In particolare, è denunciata la presunta violazione dell’art. 11 del regolamento, che consente l’assegnazione in concessione o in locazione di beni dello Stato a canone agevolato a favore di una serie di soggetti, fra cui le associazioni sportive dilettantistiche.
L’esponente reputa di avere diritto alla stipulazione di una locazione od all’assegnazione in concessione del bene, negando di essere morosa, sia con riguardo all’indennità di occupazione senza titolo del bene sia con riferimento alle spese condominiali, delle quali è chiesto il pagamento unitamente all’indennità di occupazione.
Con riguardo agli oneri condominiali, effettivamente l’Associazione produce una distinta di pagamento (cfr. il doc. 10 dei ricorrenti), che però concerne appunto soltanto la quota, invero non eccessiva essendo di poco inferiore a 7.000,00 euro, delle spese condominiali ma che non riguarda invece la ben più cospicua somma rappresentata dall’indennità di occupazione (344.000,00 euro).
Sul punto occorre premettere che la disciplina regolamentare succitata (cfr. gli articoli 9 e 11), attribuisce all’amministrazione una mera facoltà di assegnazione dei beni in locazione o in concessione, facoltà il cui esercizio deve reputarsi manifestazione di discrezionalità amministrativa, censurabile quindi soltanto in caso di evidenti errori o manifesta illogicità, non potendo pertanto configurarsi in capo all’occupante del bene – nel caso di specie addirittura senza alcun titolo giuridico – una sorta di diritto soggettivo all’assegnazione del bene medesimo in locazione o in regime di concessione amministrativa.
Nel caso di specie non sussistono dubbi sulla circostanza che l’SD occupasse l’immobile senza alcun valido titolo giuridico a far tempo dal deposito della sentenza del Tribunale civile di MI che, dopo aver dato atto della cessazione del comodato ex art. 1810 del codice civile, ordinava il rilascio immediato del bene (cfr. ancora il doc. 4 della resistente, vale a dire la citata sentenza depositata il 10.3.2015).
Tale sentenza, immediatamente esecutiva ex art. 282 del c.p.c., è passata in giudicato, sicché può senza dubbio sostenersi che a far data dal 2015 l’Associazione occupava l’immobile senza alcun valido titolo giuridico, dovendo quindi corrispondere l’indennità per tale occupazione, ai sensi anche della previsione dell’art. 1591 del codice civile, fermo restando che l’art. 13 del DPR 296/2005 contempla espressamente la figura dell’indennità di occupazione.
Il secondo motivo deve pertanto respingersi.
1.3 Nel terzo mezzo del gravame principale, l’SD sostiene che l’immobile, anche dopo le sentenze di cui sopra, sarebbe ancora occupato a titolo di comodato, sicché l’amministrazione non potrebbe pretendere alcunché a titolo di occupazione, stante la non onerosità del comodato, che è « essenzialmente gratuito », secondo la disposizione dell’art. 1803 del codice civile.
La doglianza è infondata, posto che – sia consentito il rinvio al precedente punto 1.2 per ragioni di economia espositiva – per effetto della sentenza del Tribunale di MI del 2015 il rapporto giuridico di comodato è cessato e l’occupazione del bene deve reputarsi ormai sine titulo .
1.4 Nel quarto motivo si sostiene che la richiesta di pagamento dell’indennità di occupazione di cui al doc. 2 dei ricorrenti sarebbe illegittima, in quanto non preceduta da una formale richiesta di restituzione del bene da parte dell’Agenzia del Demanio, succeduta nella proprietà alla società CO IZ.
La censura è manifestamente priva di pregio: l’Agenzia è successore nel diritto di proprietà di CO IZ, che aveva manifestato da tempo l’intenzione di rientrare nella disponibilità del bene (l’azione di rilascio fu avviata nel 2012), sicché non si comprende perché l’Agenzia avrebbe dovuto reiterare tale intendimento; in ogni caso non sussiste nessuna norma che imponga o subordini la richiesta di pagamento dell’indennità di occupazione alla previa richiesta di rilascio del bene.
1.5 Nel quinto mezzo di gravame l’Associazione rivendica l’applicazione a proprio favore dell’art. 13 del DPR 296/2005 che, a suo dire, consentirebbe l’assegnazione del bene attraverso un nuovo contratto di locazione oppure una nuova concessione.
L’articolo succitato (“Disciplina dei rapporti in corso”), prevede al comma 2 che il precedente articolo 12 si applichi alle « utilizzazioni in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento se alla stessa data non sono stati perfezionati i relativi provvedimenti di concessione ovvero contratti di locazione ».
Il regolamento di cui al DPR 296/2005 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2.2.2006, sicché l’utilizzazione dell’immobile era certamente in corso al momento della sua entrata in vigore, tuttavia il combinato disposto dell’art. 13 con i precedenti articoli 12 e 11 non attribuisce all’occupante del bene alcun “diritto” alla regolarizzazione, in quanto l’utilizzo del bene e la scelta da parte dell’amministrazione dell’eventuale concessionario – o locatario – è rimessa alla discrezionalità dell’amministrazione stessa, che nel caso di specie non pare avere esercitato illegittimamente tale potere discrezionale, considerato che già il precedente proprietario CO IZ Spa aveva reputato necessario ottenere la disponibilità del bene, con ciò stesso negando implicitamente che l’attività svolta avesse una rilevanza pubblica o sociale tale da imporre la prosecuzione dell’occupazione.
A ciò si aggiunga che il DPR 296/2005 prevede, quale regola generale, l’assegnazione mediante procedure di evidenza pubblica con pubblico incanto (cfr. l’art. 2 comma 1), e l’assegnazione diretta costituisce in ogni modo un’eccezione.
Sul punto si rileva altresì che il Consiglio di Stato, nel confermare l’ordinanza cautelare dello scrivente Tar, ha ritenuto legittime le motivazioni per le quali l’istanza di stipulazione di un nuovo contratto è stata respinta dall’Agenzia del Demanio (si veda l’ordinanza della Sezione V del Consiglio di Stato n. 3175/2019).
In conclusione, anche il quinto motivo deve respingersi.
1.6 Nel sesto mezzo di gravame l’Associazione reputa illegittima la pretesa dell’Agenzia di far decorrere dal 3.4.2015 la richiesta di pagamento dell’indennità di occupazione, che doveva invece semmai decorrere dall’anno 2017, vale a dire dal momento in cui – almeno secondo quanto esposto in ricorso – la proprietà del cespite sarebbe passata da CO IZ Spa all’Agenzia del Demanio (in tale anno è stato infatti trascritto nei registri immobiliare l’atto unilaterale della società sopra citata di ricognizione degli immobili trasferiti allo Stato, cfr. il doc. 14 dei ricorrenti).
La censura appare infondata, sotto vari profili.
In primo luogo si deve ancora rammentare che, per effetto della più volte citata sentenza del Tribunale civile di MI, l’Associazione era destinataria di un ordine giudiziale di rilascio immediato del bene, a partire dal deposito della sentenza (10.3.2015), per cui dal medesimo momento l’occupazione doveva reputarsi priva di titolo giuridico.
Inoltre, e fermo restando quanto sopra esposto, il trasferimento dell’immobile a favore dello Stato (Agenzia del Demanio), deve considerarsi realizzato per effetto del decreto ministeriale del 26.2.2015 (sulla Gazzetta Ufficiale del 3.4.2015), che all’art. 5 parla chiaramente di “immobili trasferiti allo Stato”, indicati dallo stesso decreto all’Allegato “A” (dove è compreso quello di cui è causa), mentre all’Agenzia del Demanio (art. 6) spettano le sole formalità sull’immissione in possesso e sulla consegna, successive al trasferimento della proprietà (cfr. il doc. 12 dei ricorrenti).
L’atto unilaterale redatto successivamente da CO IZ Spa e trascritto nei pubblici registri non ha un valore traslativo della proprietà ma meramente ricognitivo, anche se trascritto; del resto nel nostro ordinamento la trascrizione nei pubblici registri non ha ordinariamente effetto traslativo della proprietà, valendo semmai solo per rendere l’atto traslativo opponibile erga omnes (cfr. l’art. 2644 del codice civile).
Nel caso di specie, la pubblicità nei confronti dei terzi è stata realizzata mediante la pubblicazione del DM del 2015 sulla Gazzetta Ufficiale.
Si conferma, in definitiva, il rigetto anche del sesto motivo.
1.7 Nel settimo mezzo del gravame principale viene lamentata la violazione dell’art. 12 del DPR 296/2005 sulla determinazione del canone e della conseguente indennità di occupazione.
In particolare, sono contestati i criteri seguiti dall’amministrazione per la quantificazione del canone di mercato.
In relazione a tale motivo deve però essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a favore di quello ordinario, come del resto eccepito dall’Agenzia nella memoria del 7.10.2019.
In materia di concessione di beni pubblici, l’art. 133 comma 1 lettera “ b ” del c.p.a. riserva infatti all’autorità giudiziaria ordinaria le controversie sulle indennità, canoni ed altri corrispettivi.
Nel citato motivo le doglianze di parte ricorrente si indirizzano non sulla legittimità della pretesa di pagamento dell’amministrazione (“ an ”), bensì sulla quantificazione delle somme da corrispondersi a quest’ultima (“ quantum ”), sicché si tratta di questioni meramente patrimoniali, nelle quali non viene in considerazione l’esercizio di un potere amministrativo, con conseguente devoluzione delle stesse al giudice ordinario, davanti al quale la presente causa potrà essere riassunta nei modi e nei termini dell’art. 11 del c.p.a., seppure limitatamente al menzionato motivo n. VII del ricorso principale.
In conclusione, il ricorso principale in epigrafe, laddove non deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, deve interamente rigettarsi.
2.1 I primi motivi aggiunti sono anch’essi rivolti contro gli atti oggetto del ricorso principale.
Nel motivo aggiunto “I” l’esponente sostiene di non avere mai avuto alcun interesse a chiedere dapprima a CO IZ Spa e poi all’Agenzia del Demanio la stipulazione di un nuovo contratto di locazione o di concessione, in quanto tale interesse sarebbe sorto soltanto a seguito della sentenza della Corte di Cassazione del 2018, che chiudeva definitivamente il contenzioso pendente fra l’SD e la società CO IZ, dichiarando la cessazione del contratto di comodato ed ingiungendo il rilascio dell’immobile.
L’Associazione, si continua nel gravame, avrebbe ritualmente chiesto nel 2019 la stipulazione di un nuovo contratto, che l’amministrazione avrebbe però illegittimamente denegato attraverso le due note impugnate in via principale.
La doglianza appare infondata, sotto diversi profili.
Con riguardo in primo luogo all’asserito interesse alla richiesta della conclusione di un nuovo contratto, preme evidenziare che l’art. 13 comma 1 del DPR 296/2005 stabilisce che le concessioni e le locazioni in corso alla sua entrata in vigore (aprile 2006), restano validi fino alla scadenza, salva la facoltà per i concessionari o i conduttori di chiedere il rinnovo entro novanta giorni dall’entrata in vigore del regolamento.
L’Associazione, che nel 2006 occupava l’immobile anche se a titolo di comodato, non si è mai avvalsa di tale facoltà, preferendo invece la continuazione dell’occupazione nonostante la successiva richiesta di rilascio da parte di CO IZ Spa.
Inoltre – e sul punto sia consentito il richiamo al precedente punto 1 della presente narrativa – l’Agenzia del Demanio, che aveva acquisito la proprietà del bene dall’anno 2015, ha legittimamente ritenuto di riacquistarne la disponibilità, escludendo la sussistenza di ragioni di pubblico interesse tali da consentire all’occupante sine titulo la regolarizzazione della sua posizione.
2.2 Nel motivo aggiunto “II” l’Associazione, oltre a ribadire la presunta inosservanza dell’art. 13 comma 2 del DPR 296/2005, insiste nella propria affermazione di non essere morosa.
La censura è però priva di pregio, considerato che – per effetto della più volte citata sentenza del 2015 del Tribunale di MI – l’SD era occupante del bene senza alcun valido titolo giuridico, il che impone la corresponsione di una indennità per l’occupazione stessa e non appare irragionevole che l’Agenzia del Demanio, ai fini di una migliore tutela del patrimonio immobiliare pubblico, escluda ogni regolarizzazione a favore di un occupante moroso (il pagamento degli oneri condominiali, come già evidenziato, ha estinto una frazione minimale del debito per l’occupazione).
2.3 Nel motivo aggiunto “III”, l’associazione istante pone una – così testualmente – “questione di legittimità costituzionale” dell’art. 13.2 del DPR 296/2005, per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione.
La questione è però manifestamente inammissibile, posto che il DPR 296/2005 è un regolamento, adottato ai sensi dell’art. 17 della legge n. 400/1988 ed emanato (non promulgato) dal Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 87 comma quinto della Costituzione, dopo il parere reso dal Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi.
Trattandosi di un regolamento e quindi di una fonte normativa di rango secondario, esso non è suscettibile di giudizio di legittimità costituzionale davanti alla Corte Costituzionale, considerato che tale giudizio (cfr. l’art. 134 della Costituzione e la legge costituzionale n. 1/1948, art. 1), ha per oggetto soltanto le leggi e gli atti aventi forza di legge, dello Stato o delle Regioni.
Fermo restando quanto sopra esposto, non pare comunque al Collegio che il regolamento di cui al DPR 296/2005 si ponga in diretto contrasto con le disposizioni di rango costituzionale evocate dall’esponente.
Ne consegue l’inammissibilità della doglianza ed il complessivo rigetto del primo ricorso per motivi aggiunti.
3.1 Il secondo ricorso per motivi aggiunti è rivolto contro due ulteriori note dell’Agenzia del Demanio del 2.9.2019 (cfr. i documenti 21 e 22 dei ricorrenti), oltre che contro gli atti già impugnati col ricorso principale e contiene una nuova censura contro questi ultimi, oltre ad una doglianza di illegittimità derivata dai precedenti provvedimenti.
In relazione a tale nuovo ricorso, notificato il 27.9.2019, preme dapprima evidenziare che l’Agenzia del Demanio, nella propria memoria difensiva del 17.10.2019 (cfr. pag. 10 della medesima), ha accettato il contraddittorio, nonostante il mancato rispetto dei termini a difesa in relazione all’udienza pubblica del 7.11.2019.
Le due note di cui sopra del settembre 2019 non possono tuttavia essere qualificate quali provvedimenti amministrativi immediatamente impugnabili, posto che la prima (cfr. il doc. 21 dei ricorrenti), è costituita dall’invito al pagamento dell’indennità di occupazione per il periodo dal dicembre 2018 al luglio 2019; l’amministrazione invita l’Associazione a prendere contatto con i propri uffici per il pagamento ed assegna un termine per il deposito di memorie procedimentali ai sensi dell’art. 10 della legge 241/1990 e ciò evidenzia il carattere endoprocedimentale dell’atto gravato.
Nella seconda nota (cfr. il doc. 22 dei ricorrenti), l’Agenzia conferma la titolarità del bene in capo alla stessa ed evidenzia, in riscontro alla istanza della ricorrente, di non avere mai sottoscritto con CO IZ Spa un verbale di formale consegna del bene da quest’ultima società a favore della medesima Agenzia.
Anche tale nota ha un evidente carattere endoprocedimentale, considerato che l’Agenzia si limita a ribadire la propria posizione sulle questioni dedotte in giudizio, oltre a segnalare di non avere mai formalmente sottoscritto con CO IZ Spa un verbale di consegna dell’immobile.
Tale ultima circostanza induce però l’Associazione, nel secondo atto di motivi aggiunti, a ribadire l’illegittimità degli atti gravati in via principale in quanto, sempre a detta dell’esponente, l’Agenzia non avrebbe avuto titolo a chiedere né il pagamento dell’indennità né il rilascio dell’immobile, non avendo ancora ottenuto la disponibilità del bene da parte del precedente proprietario CO IZ Spa.
Anche tale ultima doglianza appare però infondata, se si considera che:
- come già esposto al punto 1 della presente narrativa in diritto, il trasferimento di proprietà del bene è avvenuto nell’anno 2015, anche prescindendo dalla trascrizione del titolo di passaggio del diritto dominicale, posto che il trasferimento della proprietà fra le parti è immediatamente efficace;
- l’omessa sottoscrizione di un verbale di consegna e la conseguente mancanza di un atto di formale immissione in possesso a favore del nuovo proprietario non impedisce a quest’ultimo di chiedere la corresponsione dell’indennità di occupazione né di pretendere il rilascio dell’immobile da parte dell’occupante sine titulo ;
- l’Associazione ha provveduto alla riconsegna materiale del bene all’Agenzia del Demanio in pendenza del presente giudizio in data 25.7.2019 (cfr. il doc. 24 dei ricorrenti), ma in tale occasione l’Agenzia non hai mai posto in discussione la sua proprietà del compendio;
- se è pur vero che CO IZ Spa ha sollecitato l’Associazione ricorrente al rilascio dell’immobile con propria nota del 6.12.2018 (cfr. il doc. 27 dei ricorrenti), parimenti la società pubblica non ha agito quale proprietaria del bene, ma riconoscendone in ogni modo la titolarità in capo all’Agenzia del Demanio;
- non può neppure sottacersi che l’Associazione, nel procedimento amministrativo di cui è causa concluso con il rilascio del bene lo scorso luglio 2019, ha sempre avuto quale interlocutore l’Agenzia del Demanio (cfr. i documenti allegati al ricorso principale).
Il nuovo mezzo di gravame contenuto nel secondo ricorso per motivi aggiunti deve quindi interamente rigettarsi.
3.2 Parimenti infondate sono le censure di illegittimità derivata dal ricorso principale e dal primo ricorso per motivi aggiunti, per le ragioni già esposte ai punti 1 e 2 della presente narrativa in diritto.
In conclusione, l’intero gravame in epigrafe deve essere in parte dichiarato inammissibile e respinto per la restante parte.
4. Le spese della presente fase seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a favore della sola parte costituita in giudizio, mentre possono essere compensate per il resto.
Resta salva la pronuncia sulle spese della fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara in parte inammissibili e li respinge per la restante parte, come in motivazione.
Condanna i ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento a favore dell’Agenzia del Demanio delle spese di lite, che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge.
Compensa per il resto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in MI nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2019 con l'intervento dei magistrati:
Rosalia Maria Rita Messina, Presidente
Giovanni Zucchini, Consigliere, Estensore
Oscar Marongiu, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Zucchini | Rosalia Maria Rita Messina |
IL SEGRETARIO