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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 20/12/2025, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - composto dai magistrati: dott.ssa Paola Di Francesco Presidente dott.ssa Federica Abiuso Giudice dott. Nicola Del Vecchio Giudice relatore ed estensore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n.° 3781/2025 del ruolo generale, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
C.F. , Parte_1 C.F._1
E
C.F. , Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi, come da procure in atti, dall'avv. ZANDOLIN MAURO
RICORRENTI con l'intervento del P.M.
Per i ricorrenti: “ 1) la casa coniugale sita in Ospedaletto Euganeo via Maggiore n.43 int.1, in comproprietà tra e , resta assegnata in uso esclusivo a Parte_1 Parte_2 Parte_1
2) il figlio minore , in affidamento condiviso tra i genitori, continuerà a vivere presso Persona_1 la residenza della madre, attualmente sita in Este via Piave n.2 int.12, con facoltà per il padre di vederlo e tenerlo con sé con le stesse modalità indicate in separazione omologata;
2) Il sig. Pt_1 si impegna a versare alla signora , entro il giorno 18 di ogni mese, un
[...] Parte_2 contributo mensile al mantenimento del figlio , per l'importo di euro 400,00 Persona_1
(quattrocento), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
3) Il sig. Parte_1 provvederà anche al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio che rimborserà mensilmente alla signora previa visione della documentazione giustificativa delle Parte_2 spese stesse. In proposito, per la classificazione delle spese straordinarie si rimanda alle “Linee
Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli” approvate dal Consiglio Nazionale Forense. 4) le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto di non doversi reciprocamente l'assegno di mantenimento;
5) le parti dichiarano di avere così definito ogni questione di carattere patrimoniale derivante dal rapporto di coniugio -fatta salva la questione della comproprietà della casa coniugale- e di non aver null'altro avranno reciprocamente a pretendere ad alcun titolo;
6) le parti chiedono che venga disposta la trasmissione della sentenza all'Ufficio dello
Stato Civile competente affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 DPR
396/2000.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 24.11.2025, i coniugi ricorrenti in epigrafe indicati hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto, alle concordate condizioni, assumendo la ricorrenza delle condizioni ex lege previste per la chiesta pronuncia.
In primo luogo, i ricorrenti hanno evidenziato che dal matrimonio è nato il figlio in data Per_1
05.12.2012.
Inoltre, hanno precisato che con decreto del 25.1.2019 depositato il 28.1.2019, il tribunale di Rovigo ha pronunciato la separazione personale dei coniugi omologando le condizioni rassegnate dagli stessi in forma congiunta all'udienza del 19.12.2018.
Essendo trascorso dalla data dell'udienza presidenziale al deposito del ricorso il termine di sei mesi previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898 del 1970 e non essendosi ricostruita né la comunione materiale né quella spirituale tra i coniugi, le parti congiuntamente hanno chiesto che venga pronunciata lo scioglimento del matrimonio.
I ricorrenti hanno dedotto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio, di cui hanno domandato che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 473-bis.51 quarto comma c.p.c.; contestualmente hanno chiesto la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al giudice relatore con il deposito di note, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione, dichiarando di non volersi riconciliare.
Con decreto del 27.11.2025, il presidente ha designato il giudice relatore, assegnando alle parti termine sino al 12.12.2025 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza e ha disposto la trasmissione telematica degli atti al . Parte_3
Decorso il termine sopra indicato, il giudice relatore, all'udienza indicata, ha assegnato la causa al collegio in decisione.
2. Tanto esposto, si osserva e rileva quanto segue.
La domanda congiunta concernente lo scioglimento del matrimonio proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta. Difatti, tenuto conto delle loro concordi dichiarazioni, può dirsi che è del tutto cessata e non può essere più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data del 19.12.2018 dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione definito con decreto di omologa del 25.1.2019.
Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70.
Il Tribunale prende atto delle condizioni pattuite tra le parti ritenendole conformi alla legge ed all'interesse del minore.
Per gli esposti motivi, il Tribunale deve pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Considerato che le parti sono assistite dal medesimo difensore, nulla sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto in Albania in data 30/04/2007 tra Pt_1
e trascritto nei Registri degli atti di Matrimonio del Comune di
[...] Parte_2
DA EU nell'anno 2018, al numero 19, parte 2, serie C;
RECEPISCE integralmente le condizioni di divorzio congiuntamente formulate dai ricorrenti, riportate in epigrafe e da intendersi qui integralmente trascritte;
NULLA sulle spese;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 16.12.2025
La Presidente
dott.ssa Paola Di Francesco
Il Giudice estensore dott. Nicola Del Vecchio