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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 09/07/2025, n. 1241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1241 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 1087/2024
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Giuseppe De Rosa Presidente
Antonella Allegra Consigliere
Annarita Donofrio Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. FORLINI RAFFAELE e dall'avv. MELDOLI MICHELE
( ) VIA BALDINI 42 CESENATICO C/O C.F._2
STUDIO AVV. LUCA PIAZZA, con domicilio eletto in VIA BALDINI
N. 42 CESENATICO appellante e
(C.F. e Controparte_1 C.F._3 CP_2
(CF ) assistiti e difesi dall'Avv.
[...] C.F._4 PETRINI PIERPAOLO e dall'avv. ZUFFI GABRIELE
( ) MERO DOMICILIATARIO - VIA C.F._5
PIETRALATA 67 BOLOGNA;
con domicilio eletto in C/O AVV.
GABRIELE ZUFFI - VIA PIETRALATA, 67 BOLOGNA appellati
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. ha convenuto in Parte_1
giudizio dinanzi al Tribunale di Ravenna i fratelli e Controparte_1
chiedendo di accertare l'illegittimità dell'occupazione Controparte_2
esclusiva da parte dei convenuti di beni immobili ereditari, anche per le quote a lui riferibili, e di condannare questi ultimi al pagamento di un'indennità pari al valore locativo relativo alle proprie quote, alla reimmissione nella disponibilità materiale e alla restituzione alla comunione.
A sostegno delle sue domande esponeva di essere comproprietario insieme con i convenuti delle due unità abitative site in Cervia, via dei Cosmonauti
n. 87 fg. 75 n. 1008 sub. 5 e 6 cat. A/2 cl. 2 (dotate di relative pertinenze subb. 3 e 4 cat. C/6 mq. 13 e 10 cl. 3) per la quota ideale di 2/9 a far tempo dal 18.04.2010, data di decesso del padre , aumentata poi Persona_1
di 1/9 e divenuta quindi di complessivi 3/9 a far tempo dal 30.07.2016, data di decesso della madre che del suddetto compendio Persona_2
ereditario godevano in via esclusiva i fratelli convenuti;
di aver diffidato gli stessi dalla persistente occupazione della propria porzione di proprietà indivisa con missiva del 29.3.2015.
pag. 2/11 Chiedeva quindi di essere ristorato per la privazione della utilizzazione del bene comune, ristoro da parametrarsi al valore locativo di mercato delle suddette unità immobiliari.
Si costituivano in giudizio e Controparte_1 Controparte_2
contestando le avverse pretese e deducendo l'inammissibilità e l'improponibilità delle medesime per manifesta infondatezza della pretesa indennitaria con riferimento al periodo precedente al decesso della madre stante il suo diritto di abitazione. Con riferimento poi alla Persona_2
domanda di restituzione del bene alla comunione, esponevano che l'attore avrebbe dovuto proporre azione di rivendicazione, fornendo la probatio diabolica della contitolarità dei beni per cui è causa. Svolgevano inoltre domanda riconvenzionale in relazione ad un assegno circolare con il quale il 30.04.2012 aveva prelevato la somma di € 10.000,00 Parte_1
dal c/c cointestato a tutti i fratelli e alla madre con la Persona_2
conseguenza che lo stesso sarebbe debitore dei convenuti di 1/4 della suddetta somma, cui si aggiungerebbe la quota di credito imputabile alla madre, caduta in successione e da dividersi in ragione di 1/3 a favore dell'attore stesso e di ciascuno dei convenuti;
chiedevano anche in via riconvenzionale il rimborso della quota parte di spese spettanti per oneri di miglioria degli immobili e alcuni oneri di successione a seguito della morte del padre.
Chiedevano, dunque, dichiararsi inammissibile/improponibile e infondata la domanda della controparte e, in via riconvenzionale condizionata, di condannare al pagamento della quota allo stesso Parte_1
riferibile degli oneri e spese, nonché alla restituzione delle somme pag. 3/11 prelevate dal c/c cointestato, pari complessivamente ad € 3.587,09 in favore di e ad € 8.671,84 in favore di . Controparte_1 Controparte_2
Con successiva memoria difensiva, deduceva che, in Parte_1
assenza di deduzioni e prove in merito al saldo iniziale e finale e all'intero svolgimento del rapporto, non poteva ritenersi dimostrato il credito preteso dalle controparti, non essendo stato neppure allegato che la somma di €
10.000,00 da lui prelevata eccedesse la quota parte di sua spettanza quale cointestatario del conto e opponeva comunque in compensazione rispetto alla riconvenzionale delle controparti il suo diritto a somme prelevate illegittimamente negli anni dai fratelli del medesimo conto cointestato.
Il Tribunale di Ravenna con sentenza n. 601/2024 pubblicata il 5.06.2024 rigettava le domande attoree, compensando le spese di lite.
Il Giudice rilevava che l'uso del bene da parte dei fratelli e CP_1
lungi dall'essere privo di titolo di giustificazione, trovava Controparte_2
causa nel diritto di comproprietà e nella facoltà di godimento diretto, da ritenersi implicitamente rinunciata da parte dell'attore, essendosi questi limitato a lamentare un uso indebito della propria quota di comproprietà, in contrasto con il principio per cui ciascun comunista è libero di godere dell'intero. Il rigetto delle domande principali dell'attore precludeva l'esame della domanda riconvenzionale e della reconventio reconventionis, nonché della domanda di compensazione dei controcrediti formulata (solo in via gradata) dai convenuti. Rilevava infine, quanto alle questioni relative al c/c cointestato, che non erano state svolte compiute deduzioni in merito alle vicende del rapporto di conto corrente e al suo saldo e che gli estratti conto depositati dimostravano che lo stesso era stato sostanzialmente alimentato dalla sola . Persona_2
pag. 4/11 2.- Avverso detta sentenza proponeva appello chiedendo Parte_1
l'accertamento dell'illegittimità dell'occupazione esclusiva dei beni ereditari da parte di e e la condanna Controparte_1 Controparte_2
degli stessi al pagamento dell'indennità da indebita occupazione, alla restituzione alla comunione e conseguente re-immissione nella disponibilità materiale delle unità abitative site in Cervia, via dei Cosmonauti n. 87 foglio 75 numero1008 sub. 5 e 6 cat. A/2 cl. 2 e le relative pertinenze sub.
3 e 4 cat. C/6 mq. 13 e 10 cl.
3. In via riconvenzionale, accertarsi il proprio credito con riferimento al c/c cointestato, con condanna di CP_1
alla restituzione di € 13.159,00, con vittoria di spese di entrambi
[...]
i gradi di giudizio.
Con il primo motivo di appello deduceva un'erronea ricostruzione fattuale, laddove il giudice aveva affermato che non risulta che l'attore avesse mai manifestato interesse per l'utilizzo diretto dei beni né mai chiesto il pagamento dei frutti, precisando di aver invece manifestato espressamente il dissenso con diffida del 29.3.2015, cui aveva fatto seguito la domanda di mediazione depositata il 4.12.2017 e infine la domanda giudiziale.
Con il secondo motivo deduceva violazione dell'art. 1102 c.c. precisando che proprio la manifestazione del dissenso del comproprietario costituisce il discrimen tra insussistenza e insorgenza dell'obbligazione indennitaria.
Con il terzo motivo contestava il richiamo operato dal Giudice di primo grado alla possibile azione di divisione.
Con il quarto motivo impugnava il rigetto della domanda di restituzione alla comunione, ribadendo che, quale comunista escluso, aveva diritto a rientrare nella disponibilità del bene.
pag. 5/11 Con il quinto motivo censurava il rigetto della domanda di condanna di alla restituzione dell'importo di € 13.159,00 eccedente Controparte_1
la quota di spettanza.
3.- Si costituivano in appello e Controparte_1 Controparte_2
chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. In subordine, in caso di riforma del provvedimento, accertare che Parte_1
è debitore di per la somma di € 3.587,09 e di
[...] Controparte_1
per la somma di € 8.671,84, con conseguente condanna Controparte_2
alla restituzione di tali importi, oltre accessori e interessi, con vittoria di spese.
Preliminarmente, gli appellati sollevavano un'eccezione in ordine alla produzione di duplicati informatici dei documenti di primo grado con firma asseritamente non valida.
Quanto ai primi due motivi di appello rilevavano che controparte si era sempre disinteressato del bene, pretendendo solo di sostituire il godimento dell'immobile con il riconoscimento di un indennizzo.
Quanto al terzo motivo rilevavano che il Tribunale si era limitato a indicare l'azione che l'attore avrebbe potuto in ipotesi esercitare.
Sul quarto motivo eccepivano che la controparte non aveva fornito alcuna prova di aver subito la preclusione del godimento dell'immobile da parte dei fratelli.
Sul quinto motivo rilevavano che il Giudice, oltre ad aver precisato che l'esame della domanda riconvenzionale era precluso dal rigetto di quella principale, aveva ritenuto superata la presunzione di equivalenza delle quote su cui erano fondate le reciproche pretese per essere stato il conto alimentato sostanzialmente dalla sola madre Rilevavano Persona_2
pag. 6/11 altresì che la controparte non aveva contestato il prelievo di € 10.000,00 né aveva tentato di dimostrare che non fosse destinato ai propri bisogni, mentre, quanto ai prelievi che imputava a Parte_1 CP_1
evidenziavano che quest'ultimo aveva convissuto con la madre
[...]
e che tali prelievi erano stati unicamente finalizzati alla cura e all'accudimento della stessa e non erano in alcun modo ripetibili.
Ribadivano, infine, che l'appellante risultava debitore nei confronti della somma di € 3.587,09 in relazione al prelievo di € Controparte_1
10.000,00 oltre oneri e nei confronti di della somma di € Controparte_2
8.671,84 per analogo titolo.
4.- L'appello va parzialmente accolto con riferimento alla domanda principale di con successiva rimessione in istruttoria per Parte_1
le restanti questioni.
Preliminarmente, la questione sollevata dagli appellati in ordine alla correttezza dei documenti di primo grado prodotti in duplicato informatico può essere superata alla luce dei principi espressi dalle Sezioni Unite con sentenza del 16 febbraio 2023 n. 4835 che, per quanto viene qui in rilievo, hanno chiarito che: a) in materia di prova documentale nel processo civile, il principio di "non dispersione (o di acquisizione) della prova" - che opera anche per i documenti, prodotti con modalità telematiche o in formato cartaceo - comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un'efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, e non può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che detti documenti abbia inizialmente offerto in comunicazione;
b) il giudice d'appello può anzi porre a fondamento della propria decisione anche il pag. 7/11 documento in formato cartaceo già prodotto e non rinvenibile nei fascicoli di parte, apprezzandone il contenuto trascritto (oppure indicato) nella sentenza impugnata o in altro provvedimento o atto del processo ovvero, se necessario, ha il potere e dovere di ordinare alla parte interessata di produrre, in copia o in originale, determinati documenti acquisiti nel primo grado, nel caso in cui la parte stessa ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi, mediante richiamo di esso nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte, illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto del documento acquisito giustifichi le rispettive deduzioni.
Passando ai motivi di appello, è indiscusso che le unità abitative site in
Cervia Via dei Cosmonauti n. 87 foglio 75 numero 1008 subb. 5 e 6 cat.
A/2 cl. 2 e le relative pertinenze subb. 3 e 4 cat. C/6 mq. 13 e 10 cl. 3 siano in comproprietà tra i tre fratelli e siano di fatto occupati da CP_1
e (il primo dal 1987 e la seconda dal 1990).
[...] Controparte_2
In ordine al primo, secondo e quarto motivo questa Corte ritiene provato che, sulla base della missiva inviata da del 29.3.2015, Parte_1
della successiva domanda di mediazione depositata il 4.12.2017 e, infine, della domanda giudiziale, risulti acclarato il dissenso dell'appellante all'esclusivo godimento del bene ad opera delle controparti con espressa richiesta di pagamento di un indennizzo per l'indebita occupazione, presupposti che, anche nella giurisprudenza citata dal primo Giudice (ove si fa riferimento al comproprietario pro indiviso che rimanga inerte avendo mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo) inducono all'accoglimento della domanda svolta in primo grado (nella missiva inviata da Parte_1
del 2015 si legge “Risultando così pacifico che per il titolo sopra
[...]
pag. 8/11 esposto anche il mio patrocinato, parimenti agli altri eredi pro quota, è titolare dei diritti conseguenti alla pervenuta proprietà dell'immobile di
Cervia Via dei Cosmonauti n. 87, si vuole lamentare che allo stato il sig.
oltre a non disporre in modo diretto / indiretto degli Parte_1
immobili ereditati, neppure consegue i frutti per il godimento che gli altri comunisti si sono riservati. Nel contesto non tollerando una situazione di esclusivo utilizzo della res occupata, anche della porzione di proprietà che spetta al mio patrocinato, ora, nel chiaro intento di definire la questione che ci occupa - considerato l'ingente esborso di imposte che il mio cliente
è tenuto a sostenere di anno in anno - e nel volere determinare le sorti da seguire nella gestione della comproprietà, si comunica che entro 7 giorni dal ricevimento della presente chi in indirizzo dovrà informare lo scrivente studio delle intenzioni che si intendono rappresentare per definire il caso che ci occupa. Tanto posto, previa diffida dall'utilizzo senza titolo della porzione di proprietà indivisa che spetta al sig. si Parte_1
chiede di comunicare all'intestato ufficio le vostre determinazioni, facendo presente che in difetto di riscontro entro il termine sopra indicato, si adiranno le Autorità di Giustizia competenti, tanto per il recupero delle somme ad oggi ancora dovute e che le spettano per l'indebita occupazione dell'immobile, quanto per definire la questione sotto il profilo della proprietà indivisa”; nella successiva domanda di mediazione del 2017 si legge “…Il sig. chiede (avendone pieno diritto): - la Parte_1
corresponsione dell'indennità di occupazione, in proporzione alla propria quota, dei beni de quibus a far tempo (salva ogni maggior domanda in altra sede) dall'aprile 2015. - la restituzione dei beni alla comunione”; la pag. 9/11 domanda introduttiva del primo grado è poi chiara nei termini sopra precisati).
Per tale motivo, spetta sicuramente all'odierno appellante un indennizzo per l'occupazione del bene in comproprietà, con i valori accertati dal CTU che si ritengono consoni e accertati con metodo corretto di indagine:
-euro 5.289,44 (330,59 x 16) per l'occupazione dei 2/9 da aprile 2015 a luglio 2016 - euro 47.605,44 (495,89 x 96) per l'occupazione dei 3/9 da agosto 2016 a luglio 2024 per complessivi euro 52.894,88 (5.289,44 +
47.605,44) sino alla mensilità di luglio 2024, oltre a quelle successive sino al rilascio nell'importo per euro 495,89 mensili, oltre interessi dal deposito del ricorso al saldo.
Né si ritiene la necessità di un supplemento di CTU per accertare l'abitabilità/agibilità dell'immobile, lì dove da un lato risulta che il consulente ha debitamente considerato le attuali condizioni dell'immobile al fine di quantificare il più giusto valore locatizio quale criterio di risarcimento per l'indebita occupazione e, dall'altro lato, l'eventuale mancanza di idoneità amministrativa non costituisce ostacolo alla concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento sul bene, in via diretta o indiretta, come dimostrato di fatto, nel caso di specie, dalla circostanza che gli occupanti per anni, indipendentemente da ogni verifica di idoneità amministrativa, hanno tratto indebitamente dall'immobile, senza pagare alcun corrispettivo al proprietario, la stessa utilità che quest'ultimo avrebbe potuto attribuire a terzi verso corrispettivo (Cass. 6909/2025).
In ordine invece alla domanda riconvenzionale svolta dagli appellati e alla reconventio reconventionis svolta dall'odierno appellante con riferimento a somme prelevate dal medesimo conto corrente cointestato tra la madre e i pag. 10/11 figli, questa Corte ritiene di dover rimettere la causa in istruttoria come da separata ordinanza per accertare con esattezza le quote di spettanza dei singoli eredi delle somme presenti su detto conto, dopo aver compiutamente verificato l'origine della provvista e la riferibilità degli addebiti/accrediti nel tempo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna non definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
e costituiti, avverso la Controparte_1 Controparte_2
sentenza del Tribunale di Ravenna n. 601/2024, ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, così provvede: accerta e dichiara il diritto di ad un'indennità per Parte_1
l'occupazione dei beni immobili indivisi oggetto di causa da parte di e e condanna questi ultimi in solido al Controparte_1 Controparte_2
pagamento in favore di dell'importo complessivo di € Parte_1
52.894,88 per indebita occupazione sino alla mensilità di luglio 2024, oltre alle mensilità successive sino al rilascio per euro 495,89 mensili, oltre interessi dal deposito del ricorso al saldo.
Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte
d'Appello di Bologna il 8.7.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Annarita Donofrio Giuseppe De Rosa
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 1087/2024
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Giuseppe De Rosa Presidente
Antonella Allegra Consigliere
Annarita Donofrio Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. FORLINI RAFFAELE e dall'avv. MELDOLI MICHELE
( ) VIA BALDINI 42 CESENATICO C/O C.F._2
STUDIO AVV. LUCA PIAZZA, con domicilio eletto in VIA BALDINI
N. 42 CESENATICO appellante e
(C.F. e Controparte_1 C.F._3 CP_2
(CF ) assistiti e difesi dall'Avv.
[...] C.F._4 PETRINI PIERPAOLO e dall'avv. ZUFFI GABRIELE
( ) MERO DOMICILIATARIO - VIA C.F._5
PIETRALATA 67 BOLOGNA;
con domicilio eletto in C/O AVV.
GABRIELE ZUFFI - VIA PIETRALATA, 67 BOLOGNA appellati
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. ha convenuto in Parte_1
giudizio dinanzi al Tribunale di Ravenna i fratelli e Controparte_1
chiedendo di accertare l'illegittimità dell'occupazione Controparte_2
esclusiva da parte dei convenuti di beni immobili ereditari, anche per le quote a lui riferibili, e di condannare questi ultimi al pagamento di un'indennità pari al valore locativo relativo alle proprie quote, alla reimmissione nella disponibilità materiale e alla restituzione alla comunione.
A sostegno delle sue domande esponeva di essere comproprietario insieme con i convenuti delle due unità abitative site in Cervia, via dei Cosmonauti
n. 87 fg. 75 n. 1008 sub. 5 e 6 cat. A/2 cl. 2 (dotate di relative pertinenze subb. 3 e 4 cat. C/6 mq. 13 e 10 cl. 3) per la quota ideale di 2/9 a far tempo dal 18.04.2010, data di decesso del padre , aumentata poi Persona_1
di 1/9 e divenuta quindi di complessivi 3/9 a far tempo dal 30.07.2016, data di decesso della madre che del suddetto compendio Persona_2
ereditario godevano in via esclusiva i fratelli convenuti;
di aver diffidato gli stessi dalla persistente occupazione della propria porzione di proprietà indivisa con missiva del 29.3.2015.
pag. 2/11 Chiedeva quindi di essere ristorato per la privazione della utilizzazione del bene comune, ristoro da parametrarsi al valore locativo di mercato delle suddette unità immobiliari.
Si costituivano in giudizio e Controparte_1 Controparte_2
contestando le avverse pretese e deducendo l'inammissibilità e l'improponibilità delle medesime per manifesta infondatezza della pretesa indennitaria con riferimento al periodo precedente al decesso della madre stante il suo diritto di abitazione. Con riferimento poi alla Persona_2
domanda di restituzione del bene alla comunione, esponevano che l'attore avrebbe dovuto proporre azione di rivendicazione, fornendo la probatio diabolica della contitolarità dei beni per cui è causa. Svolgevano inoltre domanda riconvenzionale in relazione ad un assegno circolare con il quale il 30.04.2012 aveva prelevato la somma di € 10.000,00 Parte_1
dal c/c cointestato a tutti i fratelli e alla madre con la Persona_2
conseguenza che lo stesso sarebbe debitore dei convenuti di 1/4 della suddetta somma, cui si aggiungerebbe la quota di credito imputabile alla madre, caduta in successione e da dividersi in ragione di 1/3 a favore dell'attore stesso e di ciascuno dei convenuti;
chiedevano anche in via riconvenzionale il rimborso della quota parte di spese spettanti per oneri di miglioria degli immobili e alcuni oneri di successione a seguito della morte del padre.
Chiedevano, dunque, dichiararsi inammissibile/improponibile e infondata la domanda della controparte e, in via riconvenzionale condizionata, di condannare al pagamento della quota allo stesso Parte_1
riferibile degli oneri e spese, nonché alla restituzione delle somme pag. 3/11 prelevate dal c/c cointestato, pari complessivamente ad € 3.587,09 in favore di e ad € 8.671,84 in favore di . Controparte_1 Controparte_2
Con successiva memoria difensiva, deduceva che, in Parte_1
assenza di deduzioni e prove in merito al saldo iniziale e finale e all'intero svolgimento del rapporto, non poteva ritenersi dimostrato il credito preteso dalle controparti, non essendo stato neppure allegato che la somma di €
10.000,00 da lui prelevata eccedesse la quota parte di sua spettanza quale cointestatario del conto e opponeva comunque in compensazione rispetto alla riconvenzionale delle controparti il suo diritto a somme prelevate illegittimamente negli anni dai fratelli del medesimo conto cointestato.
Il Tribunale di Ravenna con sentenza n. 601/2024 pubblicata il 5.06.2024 rigettava le domande attoree, compensando le spese di lite.
Il Giudice rilevava che l'uso del bene da parte dei fratelli e CP_1
lungi dall'essere privo di titolo di giustificazione, trovava Controparte_2
causa nel diritto di comproprietà e nella facoltà di godimento diretto, da ritenersi implicitamente rinunciata da parte dell'attore, essendosi questi limitato a lamentare un uso indebito della propria quota di comproprietà, in contrasto con il principio per cui ciascun comunista è libero di godere dell'intero. Il rigetto delle domande principali dell'attore precludeva l'esame della domanda riconvenzionale e della reconventio reconventionis, nonché della domanda di compensazione dei controcrediti formulata (solo in via gradata) dai convenuti. Rilevava infine, quanto alle questioni relative al c/c cointestato, che non erano state svolte compiute deduzioni in merito alle vicende del rapporto di conto corrente e al suo saldo e che gli estratti conto depositati dimostravano che lo stesso era stato sostanzialmente alimentato dalla sola . Persona_2
pag. 4/11 2.- Avverso detta sentenza proponeva appello chiedendo Parte_1
l'accertamento dell'illegittimità dell'occupazione esclusiva dei beni ereditari da parte di e e la condanna Controparte_1 Controparte_2
degli stessi al pagamento dell'indennità da indebita occupazione, alla restituzione alla comunione e conseguente re-immissione nella disponibilità materiale delle unità abitative site in Cervia, via dei Cosmonauti n. 87 foglio 75 numero1008 sub. 5 e 6 cat. A/2 cl. 2 e le relative pertinenze sub.
3 e 4 cat. C/6 mq. 13 e 10 cl.
3. In via riconvenzionale, accertarsi il proprio credito con riferimento al c/c cointestato, con condanna di CP_1
alla restituzione di € 13.159,00, con vittoria di spese di entrambi
[...]
i gradi di giudizio.
Con il primo motivo di appello deduceva un'erronea ricostruzione fattuale, laddove il giudice aveva affermato che non risulta che l'attore avesse mai manifestato interesse per l'utilizzo diretto dei beni né mai chiesto il pagamento dei frutti, precisando di aver invece manifestato espressamente il dissenso con diffida del 29.3.2015, cui aveva fatto seguito la domanda di mediazione depositata il 4.12.2017 e infine la domanda giudiziale.
Con il secondo motivo deduceva violazione dell'art. 1102 c.c. precisando che proprio la manifestazione del dissenso del comproprietario costituisce il discrimen tra insussistenza e insorgenza dell'obbligazione indennitaria.
Con il terzo motivo contestava il richiamo operato dal Giudice di primo grado alla possibile azione di divisione.
Con il quarto motivo impugnava il rigetto della domanda di restituzione alla comunione, ribadendo che, quale comunista escluso, aveva diritto a rientrare nella disponibilità del bene.
pag. 5/11 Con il quinto motivo censurava il rigetto della domanda di condanna di alla restituzione dell'importo di € 13.159,00 eccedente Controparte_1
la quota di spettanza.
3.- Si costituivano in appello e Controparte_1 Controparte_2
chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. In subordine, in caso di riforma del provvedimento, accertare che Parte_1
è debitore di per la somma di € 3.587,09 e di
[...] Controparte_1
per la somma di € 8.671,84, con conseguente condanna Controparte_2
alla restituzione di tali importi, oltre accessori e interessi, con vittoria di spese.
Preliminarmente, gli appellati sollevavano un'eccezione in ordine alla produzione di duplicati informatici dei documenti di primo grado con firma asseritamente non valida.
Quanto ai primi due motivi di appello rilevavano che controparte si era sempre disinteressato del bene, pretendendo solo di sostituire il godimento dell'immobile con il riconoscimento di un indennizzo.
Quanto al terzo motivo rilevavano che il Tribunale si era limitato a indicare l'azione che l'attore avrebbe potuto in ipotesi esercitare.
Sul quarto motivo eccepivano che la controparte non aveva fornito alcuna prova di aver subito la preclusione del godimento dell'immobile da parte dei fratelli.
Sul quinto motivo rilevavano che il Giudice, oltre ad aver precisato che l'esame della domanda riconvenzionale era precluso dal rigetto di quella principale, aveva ritenuto superata la presunzione di equivalenza delle quote su cui erano fondate le reciproche pretese per essere stato il conto alimentato sostanzialmente dalla sola madre Rilevavano Persona_2
pag. 6/11 altresì che la controparte non aveva contestato il prelievo di € 10.000,00 né aveva tentato di dimostrare che non fosse destinato ai propri bisogni, mentre, quanto ai prelievi che imputava a Parte_1 CP_1
evidenziavano che quest'ultimo aveva convissuto con la madre
[...]
e che tali prelievi erano stati unicamente finalizzati alla cura e all'accudimento della stessa e non erano in alcun modo ripetibili.
Ribadivano, infine, che l'appellante risultava debitore nei confronti della somma di € 3.587,09 in relazione al prelievo di € Controparte_1
10.000,00 oltre oneri e nei confronti di della somma di € Controparte_2
8.671,84 per analogo titolo.
4.- L'appello va parzialmente accolto con riferimento alla domanda principale di con successiva rimessione in istruttoria per Parte_1
le restanti questioni.
Preliminarmente, la questione sollevata dagli appellati in ordine alla correttezza dei documenti di primo grado prodotti in duplicato informatico può essere superata alla luce dei principi espressi dalle Sezioni Unite con sentenza del 16 febbraio 2023 n. 4835 che, per quanto viene qui in rilievo, hanno chiarito che: a) in materia di prova documentale nel processo civile, il principio di "non dispersione (o di acquisizione) della prova" - che opera anche per i documenti, prodotti con modalità telematiche o in formato cartaceo - comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un'efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, e non può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che detti documenti abbia inizialmente offerto in comunicazione;
b) il giudice d'appello può anzi porre a fondamento della propria decisione anche il pag. 7/11 documento in formato cartaceo già prodotto e non rinvenibile nei fascicoli di parte, apprezzandone il contenuto trascritto (oppure indicato) nella sentenza impugnata o in altro provvedimento o atto del processo ovvero, se necessario, ha il potere e dovere di ordinare alla parte interessata di produrre, in copia o in originale, determinati documenti acquisiti nel primo grado, nel caso in cui la parte stessa ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi, mediante richiamo di esso nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte, illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto del documento acquisito giustifichi le rispettive deduzioni.
Passando ai motivi di appello, è indiscusso che le unità abitative site in
Cervia Via dei Cosmonauti n. 87 foglio 75 numero 1008 subb. 5 e 6 cat.
A/2 cl. 2 e le relative pertinenze subb. 3 e 4 cat. C/6 mq. 13 e 10 cl. 3 siano in comproprietà tra i tre fratelli e siano di fatto occupati da CP_1
e (il primo dal 1987 e la seconda dal 1990).
[...] Controparte_2
In ordine al primo, secondo e quarto motivo questa Corte ritiene provato che, sulla base della missiva inviata da del 29.3.2015, Parte_1
della successiva domanda di mediazione depositata il 4.12.2017 e, infine, della domanda giudiziale, risulti acclarato il dissenso dell'appellante all'esclusivo godimento del bene ad opera delle controparti con espressa richiesta di pagamento di un indennizzo per l'indebita occupazione, presupposti che, anche nella giurisprudenza citata dal primo Giudice (ove si fa riferimento al comproprietario pro indiviso che rimanga inerte avendo mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo) inducono all'accoglimento della domanda svolta in primo grado (nella missiva inviata da Parte_1
del 2015 si legge “Risultando così pacifico che per il titolo sopra
[...]
pag. 8/11 esposto anche il mio patrocinato, parimenti agli altri eredi pro quota, è titolare dei diritti conseguenti alla pervenuta proprietà dell'immobile di
Cervia Via dei Cosmonauti n. 87, si vuole lamentare che allo stato il sig.
oltre a non disporre in modo diretto / indiretto degli Parte_1
immobili ereditati, neppure consegue i frutti per il godimento che gli altri comunisti si sono riservati. Nel contesto non tollerando una situazione di esclusivo utilizzo della res occupata, anche della porzione di proprietà che spetta al mio patrocinato, ora, nel chiaro intento di definire la questione che ci occupa - considerato l'ingente esborso di imposte che il mio cliente
è tenuto a sostenere di anno in anno - e nel volere determinare le sorti da seguire nella gestione della comproprietà, si comunica che entro 7 giorni dal ricevimento della presente chi in indirizzo dovrà informare lo scrivente studio delle intenzioni che si intendono rappresentare per definire il caso che ci occupa. Tanto posto, previa diffida dall'utilizzo senza titolo della porzione di proprietà indivisa che spetta al sig. si Parte_1
chiede di comunicare all'intestato ufficio le vostre determinazioni, facendo presente che in difetto di riscontro entro il termine sopra indicato, si adiranno le Autorità di Giustizia competenti, tanto per il recupero delle somme ad oggi ancora dovute e che le spettano per l'indebita occupazione dell'immobile, quanto per definire la questione sotto il profilo della proprietà indivisa”; nella successiva domanda di mediazione del 2017 si legge “…Il sig. chiede (avendone pieno diritto): - la Parte_1
corresponsione dell'indennità di occupazione, in proporzione alla propria quota, dei beni de quibus a far tempo (salva ogni maggior domanda in altra sede) dall'aprile 2015. - la restituzione dei beni alla comunione”; la pag. 9/11 domanda introduttiva del primo grado è poi chiara nei termini sopra precisati).
Per tale motivo, spetta sicuramente all'odierno appellante un indennizzo per l'occupazione del bene in comproprietà, con i valori accertati dal CTU che si ritengono consoni e accertati con metodo corretto di indagine:
-euro 5.289,44 (330,59 x 16) per l'occupazione dei 2/9 da aprile 2015 a luglio 2016 - euro 47.605,44 (495,89 x 96) per l'occupazione dei 3/9 da agosto 2016 a luglio 2024 per complessivi euro 52.894,88 (5.289,44 +
47.605,44) sino alla mensilità di luglio 2024, oltre a quelle successive sino al rilascio nell'importo per euro 495,89 mensili, oltre interessi dal deposito del ricorso al saldo.
Né si ritiene la necessità di un supplemento di CTU per accertare l'abitabilità/agibilità dell'immobile, lì dove da un lato risulta che il consulente ha debitamente considerato le attuali condizioni dell'immobile al fine di quantificare il più giusto valore locatizio quale criterio di risarcimento per l'indebita occupazione e, dall'altro lato, l'eventuale mancanza di idoneità amministrativa non costituisce ostacolo alla concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento sul bene, in via diretta o indiretta, come dimostrato di fatto, nel caso di specie, dalla circostanza che gli occupanti per anni, indipendentemente da ogni verifica di idoneità amministrativa, hanno tratto indebitamente dall'immobile, senza pagare alcun corrispettivo al proprietario, la stessa utilità che quest'ultimo avrebbe potuto attribuire a terzi verso corrispettivo (Cass. 6909/2025).
In ordine invece alla domanda riconvenzionale svolta dagli appellati e alla reconventio reconventionis svolta dall'odierno appellante con riferimento a somme prelevate dal medesimo conto corrente cointestato tra la madre e i pag. 10/11 figli, questa Corte ritiene di dover rimettere la causa in istruttoria come da separata ordinanza per accertare con esattezza le quote di spettanza dei singoli eredi delle somme presenti su detto conto, dopo aver compiutamente verificato l'origine della provvista e la riferibilità degli addebiti/accrediti nel tempo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna non definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
e costituiti, avverso la Controparte_1 Controparte_2
sentenza del Tribunale di Ravenna n. 601/2024, ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, così provvede: accerta e dichiara il diritto di ad un'indennità per Parte_1
l'occupazione dei beni immobili indivisi oggetto di causa da parte di e e condanna questi ultimi in solido al Controparte_1 Controparte_2
pagamento in favore di dell'importo complessivo di € Parte_1
52.894,88 per indebita occupazione sino alla mensilità di luglio 2024, oltre alle mensilità successive sino al rilascio per euro 495,89 mensili, oltre interessi dal deposito del ricorso al saldo.
Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte
d'Appello di Bologna il 8.7.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Annarita Donofrio Giuseppe De Rosa
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