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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 17/03/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3547/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Camilla Filauro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al r.g.n. 3547/2023 promossa da:
(C.F. ), residente a [...] C.F._1
125, rappresentata e difesa dall'Avv. Rosa Taccogna ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Brugherio (MB), Corso Milano n. 137, giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE contro
(C.F. ) residente a [...] C.F._2
Brugherio n. 48
CONVENUTO CONTUMACE
Nonché contro
(C.F. residente in [...] C.F._3
Brugherio n. 48, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Caridi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milano, Via C.G. Merlo n.3, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni depositati telematicamente rispettivamente in data 10.12.2024 e 13.12.2024.
CONCLUSIONI per : Parte_2
“Voglia l'On.le Autorità adito, respinta ogni contraria istanza, accertare che il de cuius SI. con il testamento del 15.09.2009 rep. 7022 racc. n. 3424 CP_3
Notaio successione denunciata il 3.12.2009 al n. 2030/9990 ha istituito erede universale la Per_1 SI. , pretermettendo il discendente Sig. con lesione dei suoi Controparte_2 Parte_3 diritti successori pari alla quota di 1/3 o quota maggiore (1/2) o minore da accertarsi in corso di causa;
revocare l'illegittima rinunzia all'azione di riduzione del Sig. , C.F. Parte_3
lesiva dei diritti della SI.ra e del figlio minore C.F._2 Parte_1 Per_2
attori, e dell'atto di acquiescenza alle disposizioni testamentarie.
[...]
pagina 1 di 14 dichiarare l'inefficacia nei confronti della SI.ra e del figlio minore Parte_1 Per_2
attori, in applicazione del combinato disposto di cui all'art.524 c.c., in forza dell'art. 2900 e/o
[...]
2901 c.c., della rinuncia da parte di SI. C.F. ad Pt_3 Parte_3 C.F._2 esercitare l'azione di riduzione a lui spettante nei confronti di e precisamente dei Controparte_2 seguenti atti e di qualunque atto connesso: testamento del 15.09.2009 rep. 7022 racc. n. 3424 Notaio
successione denunciata il 3.12.2009 al n. 2030/9990/9; atto del 10.02.2010 n. registro Per_1 generale 166650, reg. particolare n. 10087 presentazione n.955 del 10.02.2010 (doc. n. 20); compravendita notarile del 11.12.2017 rep. N. 61.825 racc. n. 20493, Notaio , immobile Per_3 comune di Eraclea via Dancalia n. cm, rinuncia ad azione di riduzione e accettazione eredità ed assunzione di qualità erede;
contratto preliminare di compravendita del 31.05.2019 rep. N. 54290 racc. n. 23994, Notaio immobile comune di Milano Corso Lodi n. 65, con impegno della Per_4 venditrice a trascrivere l'accettazione tacita dell'eredità, successione denunciata il 3.12.2009 al n.
2030/9990/9 compravendita notarile del 15.07.2019 rep. N. 54293 racc. n. 24059, Notaio Per_4 immobile comune di Milano Corso Lodi n. 65, acquiescenza al testamento e rinuncia ad azione di riduzione; atto del 10/02/2010, trascrizione registro gen. n.166650, reg. part. n. 10087, presentazione
n. 955 immobile sito a Via Torazza n. 448 Brugherio;
Accertato l'integrale asse ereditario, il valore degli immobili venduti con atto di compravendita notarile del 11.12.2017 rep. N. 61.825 racc. n. 20493 e con atto di compravendita notarile del
15.07.2019 rep. N. 54293 racc. n. 24059, l'insieme dei beni, dei diritti e delle obbligazioni suscettibili di trasferimento agli eredi a seguito di successione mortis causa del SI. , disporre la CP_3 riduzione di 1/3 (o quota minore o maggiore 1/2 che sarà accertata in corso di causa) del patrimonio relitto al momento dell'apertura della successione, della quota d'eredità del SI. disposta CP_3 in favore della SI.ra e per l'effetto, reintegrare nella quota di 1/3 (o quota minore o Controparte_2 maggiore ½ che sarà accertata in corso di causa) di tale eredità riservata per legge al SI.
[...]
al fine di poter soddisfare coattivamente il proprio credito nei confronti di costui. Parte_3
Ridurre proporzionalmente le disposizioni testamentarie di cui al testamento olografo del 15.09.2009 rep. 7022 racc. n. 3424 Notaio Per_1
Accertare e dichiarare che la SI.ra vanta alla data del mese di dicembre 2024 nei Parte_1 confronti del SI. C.F. i seguenti crediti e precisamente: E. Parte_3 C.F._2
80.500,00 a titolo di assegno di mantenimento per il figlio minore maturati sino a Persona_2 dicembre 2024 ( decurtati i versamenti della SI.ra sino a Dicembre 2024), oltre i successivi CP crediti maturandi in corso di causa;
E. 1.082,04 a titolo aggiornamenti Istat relativamente all'assegno di mantenimento pari ad E. 1.000,00; E. 2.829,76 per aggiornamenti Istat relativamente all'assegno di mantenimento pari ad E. 700,00; E. 2.000,00 per compensi legali oltre il 15% del compenso a titolo di rimborso spese e forfettario nonché IVA e CPA oltre agli interessi legali maturati dalla data della sentenza al saldo;
E. 4.500,00 per competenze professionali, E. 98,00 per anticipazioni, 15% del compenso a titolo di rimborso spese forfettario ed oltre ogni accessorio di legge, oltre agli interessi legali maturati dalla data della sentenza al saldo.
Accertare e dichiarare che la SI.ra ha subito un pignoramento presso terzi avente ad Parte_1 oggetto per il mutuo non onorato per euro 63.719,82 (doc. n. 48 precetto depositato il 30.11.2024 e n.
49 pignoramento depositato il 20.06.2024), ed essendo il SI. cointestatario del Parte_3 mutuo chiede di condannare SI. C.F. al pagamento nella Parte_3 C.F._2 misura del 50%, della somma pari ad euro 63.719,82 oltre le spese del procedimento di pignoramento pagina 2 di 14 Rinuncia alla domanda del versamento del 50% della rata di mutuo per il periodo da luglio 2013- giugno 2016 (rata mensile fissa E. 1.312,56 al 50% E. 656,28 per 36 mensilità) pari ad Euro
23.626,08.
E per effetto condannare la SI.ra C.F. a corrispondere Controparte_2 C.F._3 direttamente all'attrice, creditrice SI.ra , tutte le somme e i valori degli immobili e/o Parte_1 beni che saranno accertati essere tenuta a corrispondere al legittimario SI. per la Parte_3 quota di 1/3 (o somma maggiore1/2 o minore) di sua competenza, sino alla concorrenza del credito dalla stessa vantato pari E. 80.500,00 a titolo di assegno di mantenimento per il figlio minore Per_2
maturati sino a dicembre 2024 (già decurtati i versamenti eseguiti dalla ), oltre i
[...] CP successivi crediti maturandi in corso di causa; E. 1.82,04 a titolo aggiornamenti Istat relativamente all'assegno di mantenimento pari ad E. 1.000,00; E. 2.829,76 per aggiornamenti Istat relativamente all'assegno di mantenimento pari ad E. 700,00; E. 2.000,00 per compensi legali oltre il 15% del compenso a titolo di rimborso spese e forfettario nonché IVA e CPA oltre agli interessi legali maturati dalla data della sentenza al saldo;
E. 4.500,00 per competenze professionali, E. 98,00 per anticipazioni, 15% del compenso a titolo di rimborso spese forfettario ed oltre ogni accessorio di legge, il 50% della somma di euro 63.719,82 oltre le spese di pignoramento oltre agli interessi legali maturati dalla data della sentenza al saldo oltre agli ulteriori crediti maturandi in corso di causa, gli interessi legali da determinarsi sulla somma originaria, quest'ultima rivalutata anno per anno secondo le variazioni ISTAT FOI relative al costo della vita, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre ai costi di trascrizione atto citazione come in atti E.
504,00. Spese trascrizione atto dell'atto di citazione pari ad E. 504,00 (doc n. 47) ed E. 504,00 (doc.
n.50)
➢ Spettano, inoltre, gli interessi legali dalla pubblicazione al soddisfo.
➢ Relativamente all'immobile sito a Brugherio in via Torazza n. 448 (doc. n. 20) identificato catastalmente con i seguenti dati: catasto fabbricato Foglio 27, part. 411, sub. 1 e 2, e all'immobile sito a Milano via L. Prinetti n. 2 Milano, catastalmente individuato al catasto fabbricati foglio 201, particella 97, sub. 21 (doc. n. 24 e 25) la cui quota di proprietà nella misura del 50% del testatore dante causa SI. è stata acquisita per testamento dall'erede SI.ra , CP_3 Controparte_2 revocata la rinuncia, reintegrato il SI. della sua quota ereditaria pari ad 1/3 o quota Parte_3 maggiore ½ o minore del bene, liquidare e corrispondere, direttamente all'attrice SI.ra Parte_1
il valore di mercato la quota pari ad 1/3 o quota maggiore ½ o minore del bene sino alla
[...] concorrenza del suo credito, in via subordinata assegnare tale quota dell'immobile di competenza del SI. in proprietà direttamente all'attrice SI.ra sino alla Parte_3 Parte_1 concorrenza del suo credito, immobili rimasti nella disponibilità della SI.ra . Controparte_2
➢ In subordine disporre l'immissione dell'attore nel possesso dei beni ereditari nel Persona_2 limite della quota pari ad 1/3 o quota maggiore ½ o minore a lui spettante, quale chiamato in seconda istanza al posto del padre Parte_3
Condannare al pagamento degli interessi legali da calcolarsi sulla somma originaria (data dell'apertura della successione, rivalutata anno per anno secondo le variazioni ISTAT FOI relative al costo della vita, oltre gli interessi legali dalla domanda al soddisfo.
In ogni caso con riconoscimento di spese e onorari del giudizio comprensiva delle spese e competenze legali per la mediazione, spese trascrizione atto citazione, ed ogni ulteriore spesa.
Con sentenza munita della clausola di provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 282 c.p.c. pagina 3 di 14 IN VIA ISTRUTTORIA
Chiede ammettersi interrogatorio formale con richiesta di prova per testimoniale, oltre a prova contraria, sui capitoli di prova e testi, preceduti dalla locuzione:
”E' vero che…” 1. E' vero che il SI. poco dopo la celebrazione avvenuta nel 2008 non era Parte_3 collaborativo con la SI.ra , aveva una sua vita individuale, trascurava la famiglia e la Parte_1 escludeva da tutto?
2. Il SI. il 13.04.2012 ha stipulato la convenzione matrimoniale contenente la Parte_3 modifica del regime del matrimonio “da comunione dei beni a separazione dei beni con la SI.ra
come emerge dal doc. n. 26 che si rammostra? Parte_1
3. il SI. , dopo la separazione dalla SI.ra nel 2013, aveva Parte_3 Parte_1 abbandonato la ex casa coniugale ubicata in Brugherio via S. Giovanni bosco n. 50, ma ha continuato
a mantenere ivi la sua residenza?
4. La SI.ra il 07.05.2014 segnalava al Comune di Brugherio che il SI. Parte_1 Pt_3 aveva abbandonato la casa coniugale (doc. n. 40).
[...]
5. La SI.ra , essendo creditrice del , solo in data 21.07.2022 Parte_1 Parte_3
(doc. n.15) si recava in conservatoria per individuare beni immobili del SI. (doc. n., Pt_3
12,13,14,15) da aggredire, ed apprendeva del contenuto del testamento, della vendita degli immobili e della rinuncia del SI. all'azione di riduzione di cui agli art. 554 e seg. C Parte_3
(doc n.12,13,14) e dell'accettazione dell'eredità da parte della SI.ra quale unica erede ex art. CP
475 cc e che la SI.ra aveva stipulato gli atti di compravendita nelle date del Controparte_2
11.12.2017 ed del 15.07.2019 (doc. nn. 12,13,14), atti in cui intervenivano il SI. Parte_3
ed il SI. dichiarando di prestare piena acquiescenza alle disposizioni
[...] Controparte_4 testamentarie di cui all'atto ricevuto dal notaio di Milano il 15.09.2009 n. rep. 7022 sopra Per_1 citato, rinunciando ad ogni azione eccezione o riserva, ed in particolare, ai sensi e agli effetti dell'art.
557, 2° comma, c.c. pur a conoscenza dei diritti di legittima che la legge loro riserva, all'azione di riduzione di cui agli art. 554 e seg. C.c., che in conseguenza della suddetta acquiescenza e delle relative rinunce la SI.ra dichiarava di accettare la sua qualità di erede universale ex art. 475 CP cc.
6. il era debitore nei confronti sia della SI.ra sia dell'istituto Parte_3 Parte_1 bancario per ratei di mutuo concessogli il 20.04.2007 pari ad E. 220.000,00 (doc. n. 31)?
7. nel 2018 l'istituto bancario intimava il pagamento della somma di Euro Parte_3
184.206,48 (doc. n. 32) per ratei di mutuo?
8. Nel 2019 veniva notificato a l'atto di precetto (doc. n. 33) ed in data Parte_3
08.10.2019 il pignoramento immobiliare (Procedura Esecutiva Immobiliare n. 835/19 + 279/20) (doc.
n. 34) a cui seguiva la vendita della casa coniugale come da decreto di trasferimento (doc n. 16)?
9. La casa ubicata in Brugherio via Villaggio Brugherio n. 48, del de cuius è composta: al piano terra da un ingresso, un salone ed uno studio, un bagno, altra stanza, un corridoio e cucina;
la casa presenta due ingressi al piano terra;
dall'interno della casa per mezzo di una scala si accede ad una taverna composta da 2 stanze, dalla taverna si accede al box 2 posti auto, altra scala posta al piano terra consente l'accesso alla mansarda?
10. Il SI. dal 2002 utilizza lo studio della casa di Brugherio via Villaggio Parte_3
Brugherio n. 48 per la sua attività di avvocato ed ha abitato una stanza posta nella taverna? pagina 4 di 14 11. Una stanza della taverna e la mansarda della casa di Brugherio via Villaggio Brugherio n. 48 è dal 2000 utilizzata da SI. ? CP_4
12. i coniugi SI.ra ed SI. (de cuius) dal 2000 avevano adibito a Controparte_2 CP_3 residenza familiare solo parte dell'immobile sito in Brugherio via villaggio n. 48, lasciando ai figli l'uso esclusivo dello studio, delle stanze della taverna e la mansarda?
13. Il SI. , dell'immobile sito in Brugherio via villaggio n. 48, dal 2002 utilizzava Parte_3 ed ha utilizzato lo studio posto al piano terra ricevendo i suoi cliente oltre alla stanza posta nella taverna ove dorme e vive?
14. La SI.ra per 2 volte nell'agosto 2002, chiedeva assistenza legale al SI. Avv. Parte_1
, per il suo precedente matrimonio, accompagnata dalla (di lei madre) SI.ra Parte_3 Per_5
, e veniva ricevuta dal proprio nella casa di Brugherio, al piano terra nella
[...] Parte_3 stanza adibita al suo studio legale?
15. Il SI. (doc n. 6) dalla data del 16.05.2000 è residente a [...]
Villaggio Brugherio N. 48?
Si contestano i due capitoli di prova articolati dalla controparte a pag. 8 (non numerati) essendo formulati in forma negativa generici, contenenti giudizio, e valutazioni di competenza riservata ad un Giudice e non ad un teste!
In caso di loro ammissione chiede ammettersi i seguenti capitoli di prova
16) E' vero che il SI. dall'agosto 2002 ad oggi ha abitato la stanza posta nella Parte_3 taverna all'interno della casa ubicata in Brugherio via Villaggio Brugherio n. 48 ed ha utilizzato lo studio ubicato al piano terra della suddetta abitazione svolgendo la sua attività professionale di avvocato?
17) E' vero che il SI. dal 2000 ad oggi ha abitato nella mansarda ed una stanza della CP_4 taverna ubicata nell'immobile sito in Brugherio via Villaggio Brugherio n. 48? Si indicano sin d'ora i seguenti testi sui capitoli da n. 1 a n. 17 Sig.ra residente a [...]. Persona_5
residente a [...]. Controparte_5
Sig.ra residente in [...] Testimone_1
residente in [...] CP_4
residente in [...] Parte_3
===
===
Chiede disporsi consulenza tecnica d'ufficio per accertare l'asse ereditario e determinare il suo valore, accertare la quota di competenza del SI. ed il suo valore, con Parte_3 riferimento al momento apertura della successione, di tutti i beni che appartenevano al defunto al momento della morte, compresi i beni che sono stati oggetto di compravendita oltre all'immobile sito a
Brugherio in via Torazza n.
1 e 2, ed il valore pari ad 1/3 o quota maggiore ½ o minore di competenza del SI. Pt_3
e dell'immobile sito in via L. Prinetti n. 2 Milano, catastalmente individuato al catasto
[...] fabbricati foglio 201, particella 97, sub. 21 (doc. n. 24) e relativamente all'immobile sito a Milano via
L. Prinetti n. 2 determinare il valore del bene tenuto conto delle norme di cui alla legge n. 105/2024; autorizzare il CTU ad accedere presso BANCA DI CREDITO COOPERTIVO DI CARUGATE, per richiedere gli estratti conto corrente bancario N. 407591 C/O relativi agli anni dal gennaio 2006 alla pagina 5 di 14 data della apertura della successione 2009, essendo il conto cointestato al de cuius e Persona_6 alla SI.ra ; Controparte_2
Ordinare ex art. 210 cpc ai convenuti:
2. il deposito degli allegati, alla dichiarazione di successione (doc n. 4) eseguita dalla SI.ra
[...]
: lettera banca di Credito Cooperativo di Carugate, verbale di apertura cassetta di sicurezza CP relativi ai due conti corrente bancari ivi aperti come da doc. n.
2. e/o qualunque documento utile a determinare l'asse ereditario, contenente elenco dei beni immobili, beni mobili di valore, crediti, conti correnti, cassette di sicurezza, titoli e azioni ecc… del de cuius del SI. . CP_3
Ovvero
3. ordinare al terzo Agenzia delle entrate competente territorialmente, il rilascio, ovvero il deposito degli allegati alla dichiarazione di successione, redatta dalla SI.ra relativamente Controparte_2 alla successione del SI. . CP_3 Con
4. Ordinare ai convenuti il deposito degli estratti del conto corrente bancario C/C N. 407591
BANCA DI CREDITO COOPERTIVO DI CARUGATE e relativa giacenza dal gennaio 2008 alla data della sua chiusura essendo lo stesso cointestato al de cuius e alla SI.ra Persona_6 [...]
; CP
5. Ordinare alla SI.ra di depositare gli estratti del C/C N. 409836 -11 BANCA DI Controparte_2
CEDITO COOPERATIVO DI CARUGATE di Brugherio, dalla data della sua apertura 02.07.2009 alla data odierna alla stessa intestati
6. Ordinare alla SI.ra di indicare i conti correnti bancari ove sono stati versati gli Controparte_2 assegni che ha ricevuto in pagamento dagli acquirenti ovvero dove sono giacenti gli importi portati dagli assegni come riportato negli atti di compravendita elencati:
o compravendita notarile del 11.12.2017 rep. N. 61.825 racc. n. 20493, Notaio , Per_3
o contratto preliminare di compravendita del 31.05.2019 rep. N. 54290 racc. n. 23994, Notaio
immobile comune di Milano Corso Lodi n. 65 Per_4
o compravendita notarile del 15.07.2019 rep. N. 54293 racc. n. 24059, Notaio immobile Per_4 comune di Milano Corso Lodi n. 65,
6. Ovvero ordinare agli istituti bancari sotto elencati di produrre gli estratti conti correnti bancari intestati alla SI. aperti presso gli istituti bancari: BCC di Milano, Banca del Controparte_2
Territorio Lombardo Credito Cooperativo, Banca Monte dei Paschi di Siena, Banco BPM, Banco di
Desio e della Brianza, BCC di Carate Brianza, Cassa di Risparmio di Asti, Deutsche Bank, Intesa
Sanpaolo, UniCredit, tutti su Brugherio MB.
7. Se del caso autorizzare la scrivente a rivolgere direttamente agli istituti bancari le suddette richieste di rilascio di estratti conti correnti bancari.
Ulteriori mezzi istruttori riservati e con salvezza di ogni altro diritto.”
CONCLUSIONI per : Controparte_2
“Voglia l'Il.mo Tribunale di Monza, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione disattesa e reietta, previo ogni accertamento e declaratoria del caso e più opportuna, così giudicare
a) In via principale: respingersi tutte le domande dell'attrice, in proprio e in nome e per conto del minore perché improcedibili ed inammissibili, essendo prescritto il diritto alla Persona_2 riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota ereditaria riservata a Parte_3
pagina 6 di 14 b) In via subordinata: nella denegata ipotesi di ammissibilità delle domande avanzate dall'attrice, respingere le domande perché infondate e, in ogni caso, in ulteriore subordine, accertare e dichiarare che la quota di spettanza di quale riservatario dell'eredità del de cuius Parte_3 CP_3 ammonta ad 1/4 dell'intero asse ereditario ed inoltre, respingere la richiesta dell'attrice di assegnazione della quota dei beni in natura, non sussistendone i presupposti per il suo accoglimento.
c) Porre a carico esclusivo della SInora le spese di CTU. Parte_1
d) Con il favore delle spese.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 Parte_3
e al fine di sentire dichiarare l'inefficacia nei propri confronti dell'atto di rinuncia alla Controparte_2 impugnazione del testamento olografo di datato 10.12.1994 e pubblicato dal Notaio CP_3 in data 15.09.2009 (atto n. 7022 rep., racc. n. 3424), da parte di e, per Persona_7 Parte_3
l'effetto, di poter soddisfare, ai sensi dell'art. 524 c.c., il proprio diritto di credito nei confronti del sulle somme allo stesso riservate per legge sulla successione di Pt_3 CP_3
A sostegno delle proprie domande, l'attrice premetteva di vantare nei confronti di un Parte_3 credito in relazione alle somme a lei dovute dal stesso a titolo di contributo al mantenimento Pt_3 del figlio minore in virtù di verbale di separazione del 12.07.2013, omologato dal Tribunale di Per_2
Monza in data 18.07.2013, e della sentenza di divorzio n. 280/2019 del 31.01 – 11.02.2019. L'attrice, nel tentativo di ricercare beni appartenenti al su cui soddisfare il proprio diritto, riferiva di Pt_3 avere appreso che padre del convenuto e deceduto il 29.06.2009, aveva disposto dei suoi CP_3 beni con testamento olografo pubblicato in data 15.09.2009, con il quale aveva istituito erede universale la moglie , pretermettendo i figli e Controparte_2 Pt_3 CP_4
L'attrice avrebbe quindi appreso che successivamente all'apertura della successione, precisamente in data 11.12.2017 e 15.07.2019, aveva ceduto a terzi la proprietà di due beni immobili Controparte_2 caduti in successione e che negli atti di compravendita rispettivamente del 11.12.2017 n. rep. 61.825 racc. 20.493 e del 15.07.2019 rep. 54293 racc. n. 24059 erano intervenuti e i Pt_3 CP_4 quali avevano dichiarato di prestare piena acquiescenza alle disposizioni testamentarie di cui all'atto ricevuto dal notaio di Milano il 15.09.2009 n. rep. 7022 sopra citato, rinunciando ad ogni Per_1 azione eccezione o riserva.
L'attrice riferiva quindi che il non aveva ulteriori beni aggredibili da parte dei creditori in Pt_3 quanto l'unico bene di sua proprietà su cui l'attrice avrebbe potuto soddisfarsi era rappresentato dalla casa ex coniugale alla stessa assegnata, oggetto di pignoramento nel 2019 e trasferita all'aggiudicatario in data 12.01.2023. Chiedeva pertanto che, accertata la lesione dei propri diritti per effetto della rinunzia del a fare valere i suoi diritti sulla successione paterna, venisse surrogata nei diritti del Pt_3 legittimario pretermesso nella quota di legge.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16.06.2023 si costituiva in giudizio CP
, la quale respingeva tutte le domande di parte attrice. La convenuta, in particolare, contestava
[...] che l'acquiescenza prestata da al testamento paterno sia stata tesa in alcun modo a Parte_3 ledere i diritti dell'attrice e, in ogni caso, eccepiva l'intervenuta prescrizione dell'azione di riduzione in quanto la successione si era aperta il 29.06.2009. La convenuta in ogni caso eccepiva l'inammissibilità dell'azione esperita ex art. 524 c.c. da parte attrice, considerato che l'azione in parola presupporrebbe la rinuncia all'eredità da parte del chiamato mentre non sarebbe esperibile ove, come nel caso di specie, il legittimario si sia trovato nell'impossibilità di esercitare tale diritto in quanto totalmente pretermesso.
pagina 7 di 14 La convenuta osservava come, in ogni caso, le domande attoree siano state mal formulate in quanto avrebbe avuto diritto a succedere al padre nella quota di 1/4, non già di 1/3 come Parte_3 indicato dall'attrice e, in ogni caso, in quanto l'attrice potrebbe vantare un diritto sul patrimonio relitto da limitatamente al credito nei confronti di CP_3 Parte_3
All'udienza del 09.11.2023 il Giudice, preso atto delle richieste delle parti, si riserva di provvedere.
Con ordinanza depositata in data 17.11.2023 il Giudice adottava quindi i seguenti provvedimenti:
“I) Respinge le istanze di prova orale;
II) Ordina ex art. 210 c.p.c. ai convenuti il deposito degli allegati alla dichiarazione di successione di eseguita da entro il giorno 1 dicembre 2023; CP_3 Controparte_2
III) Dispone Consulenza Tecnica di Ufficio sul patrimonio relitto da nominando quale CP_3
CTU l'arch. noto all'Ufficio, il quale dovrà rispondere al seguente quesito: “Dica il Persona_8
CTU, letti gli atti e i documenti di causa, sentite le parti e i loro eventuali consulenti tecnici di parte e tentata la conciliazione tra le parti;
ispezionati gli immobili ed esaminati i beni mobili caduti in successione;
effettuato ogni opportuno accertamento, eventualmente anche presso i Pubblici Uffici;
assunte, se del caso, informazioni presso terzi, nel rispetto del contraddittorio, con espressa autorizzazione ad accedere ai Pubblici Uffici, ivi compresa l'Anagrafe Tributaria e l'Archivio dei rapporti finanziari:
Quale sia il patrimonio relitto di tenuto conto delle risultanze della dichiarazione di CP_3 successione e, quindi, dica quale sia la quota disponibile da parte del de cuius e, specularmente, la quota di riserva spettante al legittimario tenuto conto dei criteri di cui all'art. 556 cod. civ. e procedendo, anzitutto, alla formazione della massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della sua morte (c.d. relictum) e alla determinazione del loro valore con riferimento al momento dell'apertura della successione;
indi detraendo dal relictum i debiti ereditari, da valutare con riferimento alla stessa data, in modo da ottenere il c.d. attivo netto;
calcolando poi la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dal relictum netto” IV) Fissa per il conferimento dell'incarico e il giuramento del CTU l'udienza del giorno 6 dicembre
2023 alle ore 12,30.”
All'udienza del 06.12.2023 veniva conferito incarico al CTU nominato previa accettazione dell'incarico e prestazione di giuramento e venivano assegnati i termini per il compimento delle operazioni peritali.
Alla successiva udienza del 12.09.2024 le parti discutevano il contenuto dell'elaborato peritale il
Giudice assegnava a parte convenuta termine fino al 07.10.2024 per depositare una sintetica memoria di replica rispetto all'istanza depositata in data 10.09.2024 dall'attrice.
A scioglimento della riserva assunta, il Giudice respingeva l'istanza di parte attrice e fissava udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno 12.02.2025 disponendone la trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e assegnando alle parti termini ex art. 189 c.p.c per il deposito delle note scritte di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
II. Osserva in via preliminare il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, ritenendo di confermare le determinazioni istruttorie assunte con l'ordinanza sopra indicata. III. Principiando dall'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta, osserva il Tribunale che
è deceduto in data 29.06.2009 e in data 15.09.2009 è stato pubblicato dal Notaio CP_3 [...] il testamento olografo del de cuius datato 10.12.1994, mediante il quale ha Per_7 CP_3
pagina 8 di 14 lasciato tutti i propri beni al coniuge (atto n. 7022 rep., racc. n. 3424) (doc. 11 di parte Controparte_2 attrice). A decorrere dal 15.09.2009, di conseguenza, i figli pretermessi e Pt_3 CP_4 avrebbero potuto esperire nel termine decennale previsto dall'art. 2946 c.c. l'azione di riduzione volta a fare valere i propri diritti sul patrimonio paterno, ovverosia entro il 15.09.2019.
Entro tale termine, precisamente con dichiarazione resa all'interno dei contratti di compravendita stipulati in data 11.12.2017 (n. rep. 61825 racc. 20493) (doc. 12 di parte attrice) e in data 15.07.2019
(rep. 54293 racc. n. 24059) (doc. 14 di parte attrice) da e aventi ad oggetto gli Controparte_7 immobili caduti in successione e siti rispettivamente nel Comune di Eraclea e di Milano, e Pt_3 hanno prestato acquiescenza al testamento paterno e rinunciato a esperire l'azione di CP_4 riduzione in relazione alla successione di (cfr. art. 11 contratto di compravendita del CP_3
11.12.2017 e art. 7 contratto di compravendita del 15.07.2019).
Dal momento che ben avrebbe potuto esperire l'azione di riduzione fino al Parte_3
15.09.2019, solo per effetto della espressa rinunzia a esperire tale azione l'attrice è stata lesa nei suoi diritti nei confronti del stesso, motivo per cui correttamente il termine di prescrizione Pt_3 dell'azione di cui all'art. 524 c.c. deve decorrere dal giorno 11.12.2017, ovverosia dal momento in cui ha per la prima volta rinunziato espressamente alla facoltà di fare valere i propri diritti Parte_3 sulla successione paterna. Il creditore che esercita l'azione divisata dall'art. 524 c.c., d'altronde, non tende in alcun modo a sostituirsi al chiamato all'eredità nei diritti a lui riservati per legge ma solo a soddisfare sulla porzione di asse ereditario coinvolto dalla rinunzia il proprio diritto di credito. Ne consegue che a nulla rileva, rispetto all'attrice, l'avvenuta prescrizione del diritto di di Parte_3 impugnare la pretermissione all'eredità paterna, dal momento che mediante il positivo esperimento dell'azione di cui all'art. 524 c.c., autonoma rispetto all'azione riservata al legittimario, il creditore idealmente si sostituisce alla posizione dell'erede al solo fine di soddisfarsi sui beni ereditari, senza in alcun modo subentrare nei diritti successori e nelle relative azioni.
L'attrice ha attivato il procedimento di mediazione nei confronti dei convenuti con raccomandate rispettivamente del 30.08.2022 e del 06.12.2022 (doc. 8, 9 e 10 di parte attrice), nel termine di prescrizione di cui all'art. 524 c.c., ovverosia entro cinque anni dall'avvenuta rinunzia da parte di a fare valere i propri diritti di legittimario pretermesso dalla successione paterna. Ai Parte_3 fini del decorso della prescrizione ben dovrà aversi riguardo all'instaurazione del procedimento di mediazione, dal momento che ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 28/2010 sono soggette alla condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria le controversie in materia di successioni ereditarie, tra cui va annoverata la controversia instaurata nella presente sede che è, per l'appunto, disciplinata all'interno del libro II, titolo I del codice civile dedicato alle successioni. La circostanza che la mediazione sia stata attivata in relazione al procedimento di cui in epigrafe è comprovata dal fatto che nessuna parte ha eccepito, così come il giudice non ha rilevato, l'improcedibilità dell'azione per il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria per legge.
L'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta deve di conseguenza essere respinta. Venendo, a questo punto, all'eccezione relativa all'inammissibilità dell'azione di cui all'art. 524 c.c. da parte dei creditori del legittimario pretermesso sollevata da parte convenuta, osserva il Tribunale come ai sensi dell'art. 524 c.c. ove taluno rinunci a un'eredità in danno dei propri creditori, benché senza frode, questi ultimi possono essere autorizzati dal Tribunale ad accettare l'eredità in luogo del rinunciante allo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza del loro credito.
Questo Giudice non ignora il dibattito dottrinale e giurisprudenziale sorto in merito all'ambito di pagina 9 di 14 applicazione dell'art. 524 c.c. in relazione al disposto degli artt. 557 c. 2 c.c. e 2900 c.c. per cui l'azione contemplata dall'art. 524 c.c. non sarebbe esperibile dai creditori del legittimario totalmente pretermesso che, non avendo acquisito la qualità di erede, non abbia rinunziato all'eredità ma abbia rinunciato all'impugnazione della pretermissione. Ritiene tuttavia di aderire all'indirizzo che sta divenendo prevalente nella giurisprudenza di merito ed è stato di recente fatto proprio dalla giurisprudenza di legittimità per cui l'azione surrogatoria divisata dall'art. 524 c.c. è pienamente ammissibile non solo nell'ipotesi in cui l'erede abbia rinunciato all'eredità ma anche in quella in cui il legittimario integralmente pretermesso abbia rinunciato espressamente alla facoltà di proporre l'azione di riduzione per lesione di legittima.
Tale soluzione pare a giudizio del Tribunale maggiormente coerente con l'impianto normativo e costituzionale di riferimento, in particolare con il principio di eguaglianza e di parità di trattamento di cui all'art. 3 Cost., e con gli effetti che la legge ricollega alla surrogazione nel diritto di accettare l'eredità, che non importa accettazione in capo al creditore bensì facoltà di soddisfarsi sui diritti ereditari limitatamente all'importo del credito vantato nei confronti del debitore rinunciante.
Ove, infatti, al creditore del legittimario pretermesso fosse preclusa la facoltà di esperire l'azione di cui all'art. 524 c.c., lo stesso non avrebbe altra possibilità se non quella di esperire nei confronti del debitore l'azione surrogatoria contemplata dall'art. 2900 c.c., azione che più volte è stata respinta dalla giurisprudenza di merito, confermata in sede di legittimità, in quanto la revocatoria della rinunzia a impugnare la pretermissione da parte del legittimario non produce alcun effetto direttamente accrescitivo a favore del patrimonio del legittimario stesso su cui il creditore possa soddisfarsi (cfr.
Corte App. Napoli sent. n. 118 del 12.01.2018; Cass. civ. 16623 del 17.04-20.06.2019).
Tale soluzione, d'altronde, pare in linea con quella più volte adottata dalla giurisprudenza di legittimità rispetto all'ammissibilità dell'azione di cui all'art. 524 c.c. esperita da parte dei creditori del legittimario che non abbia manifestato l'intenzione di accettare l'eredità nel termine a lui concesso nell'ambito del procedimento ex art. 481 c.c. (cfr. Cass. civ. 33479/2021).
Tanto chiarito circa l'ammissibilità dell'azione e venendo ai presupposti dell'azione surrogatoria divisata dall'art. 524 c.c., in giurisprudenza si osserva che per l'esercizio dell'impugnazione della rinunzia ad un'eredità da parte dei creditori è richiesto un unico presupposto di carattere oggettivo, ossia che la rinunzia all'eredità da parte del debitore importi un danno per i suoi creditori in quanto il suo patrimonio personale non basti a soddisfarli e l'eredità presenti un attivo. Non è necessario che la rinunzia all'eredità sia stata preordinata allo specifico scopo d'impedire ai creditori di soddisfarsi, e neppure occorre da parte del debitore la consapevolezza del pregiudizio loro arrecato. Quanto al presupposto del danno, basta che al momento della proposizione dell'azione di cui all'art. 524 c.c. il danno sia prevedibile, nel senso che ricorrano fondate ragioni per ritenere che i beni personali del debitore possano non risultare sufficienti per soddisfare del tutto i suoi creditori (cfr. ex plurimis Cass. civ. sent. n. 8519 del 29 aprile 2016; n. 3548 del 25 marzo 1995, n. 2394 del 1974).
La domanda merita accoglimento.
È pacifico, come visto sopra, che ha dichiarato espressamente di rinunciare a Parte_3 impugnare la pretermissione dall'eredità paterna, né occorre la prova di alcuna intentio fraudis da parte del stesso, essendo sufficiente la prospettazione da parte del creditore che agisce di un Pt_3 pregiudizio al suo diritto di credito anche solo in termini di verosimiglianza.
Sotto tale profilo è incontestato che l'attrice vanta nei confronti di un diritto di credito Parte_3 in relazione alle somme a lei dovute dal a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore Pt_3
pagina 10 di 14 in virtù di verbale di separazione del 12.07.2013, omologato dal Tribunale di Monza in data Per_2
18.07.2013, e della sentenza di divorzio n. 280/2019 del 31.01 – 11.02.2019, che stando alla quantificazione effettuata dall'attrice al mese di dicembre 2024 ammontavano a € 80.500,00, nonché di
€ 98,00 per anticipazioni, € 4.500,00 per spese legali liquidate nell'ambito del procedimento di divorzio avente r.g.n. 7465/2016 e concluso con sentenza n. 280/2019 del 31.01 – 11.02.2019, oltre al 15% quale rimborso forfetario e accessori di legge (doc. 5 parte attrice), ulteriori rispetto alle spese a lei versate dalla convenuta in relazione al procedimento avente n.r.g. 23411/2014 (doc. B CP convenuta).
L'attrice ha altresì dedotto di vantare un credito di € 3.911,80 a titolo di aggiornamento Istat sugli importi di mantenimento non versati e di € 2.000,00 quali spese legali relative al decreto di sequestro emesso nell'ambito del procedimento avente n.r.g. 14473/2014 dinanzi al Tribunale di Monza oltre al
15% del compenso a titolo di rimborso spese e forfettario nonché IVA e CPA come per legge (doc. 2 parte attrice).
Parte attrice ha quindi dedotto di vantare un credito di € 31.859,91 nei confronti del in relazione Pt_3 al pignoramento subito dalla in data 07.06.2024 per il mancato versamento di rate di mutuo Parte_1 della ex casa coniugale di proprietà per 2/3 della stessa e per 1/3 del per € 63.719,82, Parte_1 Pt_3
a fronte del mancato completo soddisfacimento del credito dell'istituto di credito nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare instaurata nei confronti della e del e conclusasi con Parte_1 Pt_3 la vendita a terzi del bene immobile (doc. 16 e 48 di parte attrice).
Parte convenuta ha contestato tali ultime circostanze.
Ritiene il Tribunale che non sia questa la sede deputata all'accertamento dei crediti vantati dalla nei confronti del Parte_1 Pt_3
Nell'ambito del giudizio ex art. 524 c.c., infatti, il Tribunale deve limitarsi ad accertare la sussistenza di una ragione credito - ancorché non accertata nel suo preciso ammontare, non risultando necessario che il credito sia liquido ed eSIibile, a fronte della natura in senso lato cautelare del rimedio (Cass. civ.
7557/2022; 1470/1964) - e la lesione del diritto della creditrice di vedere soddisfatte le proprie ragioni in virtù della garanzia patrimoniale offerta dal debitore.
Nel caso di specie è pacifico che la , per le ragioni sopra esposte, vanti un diritto di credito Parte_1 nei confronti del Non spetta al Tribunale accertare tale diritto nel suo preciso ammontare, dal Pt_3 momento che lo scopo dell'azione di cui all'art. 524 c.c. è solo quello di garantire al creditore la possibilità di soddisfare il proprio credito, già accertato ovvero da accertare in altra sede, sui beni cui il debitore abbia rinunciato omettendo di fare valere i diritti a lui riservati sul patrimonio relitto dal proprio de cuius.
Il Tribunale prende infine atto della rinuncia della ai crediti vantati nei confronti di Parte_1 CP
e interamente soddisfatti dalla convenuta, come risulta dal doc. B depositato dalla convenuta
[...] stessa unitamente alla comparsa conclusionale.
Tanto premesso, venendo al secondo presupposto dell'azione di cui all'art. 524 c.c., è incontestato che l'attrice ha tentato di agire esecutivamente nei confronti del per fare valere i propri crediti ma Pt_3 che lo stesso, successivamente al pignoramento dell'abitazione ex coniugale in comproprietà con l'attrice, non sia più titolare di alcun bene né abbia alcuna disponibilità economica.
È verosimile, di conseguenza, che la rinuncia da parte di a impugnare la Parte_3 pretermissione dall'eredità di abbia pregiudicato il diritto di credito dell'attrice nei suoi CP_3 confronti. pagina 11 di 14 Deve, in conclusione, essere autorizzata a fare valere in luogo di la Parte_1 Parte_3 lesione dei diritti del rispetto alla successione di con conseguente inefficacia Pt_3 CP_3 della rinuncia all'esperimento dell'azione di riduzione da parte del nei confronti della stessa. Pt_3
Deve, a questo punto, essere decisa la domanda di riduzione formulata dall'attrice in luogo di Pt_3
a norma dell'art. 557 c.c.
[...]
È pacifico che sia stato leso nella quota allo stesso riservata per legge sulla Parte_3 successione del padre in quanto totalmente pretermesso dal testamento olografo del de CP_3 cuius datato 10.12.1994 e pubblicato dal Notaio in data 15.09.2009 (atto n. 7022 rep., Persona_7 racc. n. 3424), con il quale il de cuius ha istituito erede la sola moglie, odierna convenuta.
Al fine di determinare la quota per legge riservata a sul patrimonio del padre soccorre Parte_3 il disposto di cui all'art. 542, c. 2 c.c., per cui ove il de cuius muoia lasciando a succedergli il coniuge e più di un figlio, ai figli è complessivamente riservata la metà del patrimonio ereditario. Nel caso di specie è deceduto lasciando a succedergli il coniuge e due figli, motivo per cui a ciascuno CP_3 dei figli è riservata una quota pari a 1/4 dell'asse ereditario. A nulla rileva ai fini della determinazione delle quote che precede l'avvenuta rinunzia a esperire l'azione di riduzione da parte di dal momento che le Sezioni Unite della Corte di CP_4
Cassazione hanno da tempo statuito che l'individuazione delle quote si riserva spettanti alle singole categorie di legittimari e ai singoli legittimari appartenenti alla medesima categoria va effettuata in base alla situazione esistente al momento dell'apertura della successione e non di quella che si viene a determinare per effetto del mancato esperimento, per rinuncia o per prescrizione, dell'azione di riduzione (Sez. Un. 13429/2006).
Tenuto conto di quanto precede, pur a fronte della rinuncia da parte di a fare valere la CP_4 lesione dei propri diritti sul patrimonio paterno, la quota per legge riservata a sul Parte_3 patrimonio relitto da è pari a 1/4. CP_3
Al fine di ricostruire l'asse ereditario di è stata disposta CTU sui beni relitti da CP_3 [...]
CP_3
All'esito delle operazioni svolte nel contraddittorio con le parti e i consulenti, il CTU – la cui valutazione questo Giudice condivide e fa propria alla luce dell'analiticità dell'analisi, della completezza dei dati esposti e della puntuale replica alle osservazioni delle parti – ha depositato l'elaborato peritale in data 04.07.2024 al cui interno ha stimato il valore dei beni immobili caduti nella successione di al momento dell'apertura della successione in € 234.008,00, dei beni CP_3 mobili in € 4.586,02 e dei beni mobili registrati in € 8.400,00. Il CTU ha quindi tenuto conto di debiti ereditari per spese di successione per € 2.103,04 e, detratti i debiti dal relictum, ha stimato in € 61.135,63 la quota di 1/4 per legge riservata a sull'eredità relitta dal padre. Parte_3
Considerato che non è stata dedotta l'esistenza di donazioni effettuate in vita da la sola CP_3 disposizione lesiva della quota riservata a ex art. 542 c.c. è rappresentata dalle Parte_3 disposizioni contenute nel testamento olografo di datato 10.12.1994, pubblicato dal CP_3
Notaio in data 15.09.2009 (atto n. 7022 rep., racc. n. 3424), che andranno di conseguenza Persona_7 ridotte dell'importo necessario a reintegrare la quota del legittimario pretermesso.
Deve in conclusione essere accolta l'azione di riduzione esperita da in luogo di Parte_1 sull'eredità relitta da con conseguente riduzione delle disposizioni Parte_3 CP_3 contenute nel testamento di datato 10.12.1994, pubblicato dal Notaio in CP_3 Persona_7 data 15.09.2009 (atto n. 7022 rep., racc. n. 3424) fino alla concorrenza della somma di € 61.135,63. pagina 12 di 14 Per effetto di quanto precede l'attrice potrà soddisfarsi sui beni ereditari come sopra individuati e risultanti dalla CTU depositata in data 04.07.2024, fino alla concorrenza del suo credito come sopra ricostruito entro l'importo di € 61.135,63 riservato a Parte_3
Non meritano accoglimento le domande svolte da e volte a condannare Parte_1 CP
a corrispondete direttamente a suo favore le somme dovute al legittimario pretermesso ovvero
[...]
l'attribuzione a suo favore del valore della quota spettante a sulla successione paterna Parte_3 dell'immobile sito a Brugherio in via Torazza n. 448 e dell'immobile sito a Milano via L. Prinetti n. 2 al valore di mercato, cosi come la domanda di immissione di nel possesso dei beni Persona_2 ereditari nel limite della quota pari ad 1/3 a lui spettante, quale chiamato in seconda istanza al posto del padre Parte_3
L'azione svolta ai sensi dell'art. 524 c.c., infatti, natura in senso lato cautelare ed è volta a garantire al creditore la possibilità di soddisfarsi in sede esecutiva sui beni spettanti al proprio debitore sull'eredità cui ha rinunciato, in concorso peraltro con eventuali ulteriori creditori del rinunziante stesso.
IV. Le spese di lite, che si liquidano come da dispositivo tenuto conto dei criteri di cui al DM 147/2022
e dell'attività svolta, in ossequio al principio di soccombenza parziale devono essere poste a carico dei convenuti nella misura di 2/3 in ragione del 50% ciascuno e compensate tra le parti per la residua misura di 1/3.
V. Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, devono essere poste a carico delle parti nella misura di 1/3 ciascuna considerato che l'espletamento della consulenza si è reso necessario per la determinazione del valore dell'asse ereditario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I) Autorizza a esercitare in nome e per conto di l'azione di riduzione Parte_1 Parte_3 delle disposizioni lesive della quota per legge allo stesso riservata sul patrimonio relitto da
[...] ex art. 524 c.c.; CP_3
II) Accerta che è stato interamente pretermesso dal testamento olografo di Parte_3 [...] datato 10.12.1994, pubblicato dal Notaio in data 15.09.2009 (atto n. 7022 rep., CP_3 Persona_7 racc. n. 3424);
III) Per effetto di quanto precede accoglie l'azione di riduzione proposta dall'attrice;
IV) Accerta che la quota per legge riservata a sul patrimonio relitto da è Parte_3 CP_3 pari a € 61.135,63 e, in accoglimento dell'azione di riduzione, dispone la riduzione delle disposizioni lesive contenute nel testamento olografo di datato 10.12.1994, pubblicato dal Notaio CP_3 in data 15.09.2009 (atto n. 7022 rep., racc. n. 3424) fino alla concorrenza della somma di Persona_7
€ 61.135,63;
V) Autorizza a soddisfare le proprie ragioni di credito sui beni caduti nella Parte_1 successione di in luogo di fino alla concorrenza della somma di € CP_3 Parte_3
61.135,63;
VI) Rigetta la domanda dell'attrice di accertamento dei crediti dalla stessa vantati nei confronti di
Parte_3
VII) Rigetta la domanda formulata dall'attrice a che, relativamente all'immobile sito a Brugherio in via
Torazza n. 448 e all'immobile sito a Milano via L. Prinetti n. 2 sia corrisposta direttamente all'attrice al valore di mercato la quota pari ad 1/3 del bene sino alla concorrenza del suo credito ovvero la proprietà pagina 13 di 14 di tale bene sino alla concorrenza del suo credito, cosi come la domanda di immissione di Per_2 nel possesso dei beni ereditari nel limite della quota pari ad 1/3 a lui spettante, quale chiamato
[...] in seconda istanza al posto del padre Parte_3
VIII) Liquida le spese di lite in € 13.289,00 per compensi oltre al 15% quale rimborso forfetario, IVA e cpa come per legge e condanna e a rifondere a , Controparte_2 Parte_3 Parte_1 nella misura del 50% ciascuno, le spese di lite così liquidate nella misura di 2/3; compensa tra le parti
1/3 delle spese di lite liquidate;
IX) Pone in via definitiva a carico delle parti le spese di CTU liquidate come da separato decreto.
Monza, 14 marzo 2025
Il Giudice
dott. Camilla Filauro
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Camilla Filauro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al r.g.n. 3547/2023 promossa da:
(C.F. ), residente a [...] C.F._1
125, rappresentata e difesa dall'Avv. Rosa Taccogna ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Brugherio (MB), Corso Milano n. 137, giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE contro
(C.F. ) residente a [...] C.F._2
Brugherio n. 48
CONVENUTO CONTUMACE
Nonché contro
(C.F. residente in [...] C.F._3
Brugherio n. 48, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Caridi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milano, Via C.G. Merlo n.3, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni depositati telematicamente rispettivamente in data 10.12.2024 e 13.12.2024.
CONCLUSIONI per : Parte_2
“Voglia l'On.le Autorità adito, respinta ogni contraria istanza, accertare che il de cuius SI. con il testamento del 15.09.2009 rep. 7022 racc. n. 3424 CP_3
Notaio successione denunciata il 3.12.2009 al n. 2030/9990 ha istituito erede universale la Per_1 SI. , pretermettendo il discendente Sig. con lesione dei suoi Controparte_2 Parte_3 diritti successori pari alla quota di 1/3 o quota maggiore (1/2) o minore da accertarsi in corso di causa;
revocare l'illegittima rinunzia all'azione di riduzione del Sig. , C.F. Parte_3
lesiva dei diritti della SI.ra e del figlio minore C.F._2 Parte_1 Per_2
attori, e dell'atto di acquiescenza alle disposizioni testamentarie.
[...]
pagina 1 di 14 dichiarare l'inefficacia nei confronti della SI.ra e del figlio minore Parte_1 Per_2
attori, in applicazione del combinato disposto di cui all'art.524 c.c., in forza dell'art. 2900 e/o
[...]
2901 c.c., della rinuncia da parte di SI. C.F. ad Pt_3 Parte_3 C.F._2 esercitare l'azione di riduzione a lui spettante nei confronti di e precisamente dei Controparte_2 seguenti atti e di qualunque atto connesso: testamento del 15.09.2009 rep. 7022 racc. n. 3424 Notaio
successione denunciata il 3.12.2009 al n. 2030/9990/9; atto del 10.02.2010 n. registro Per_1 generale 166650, reg. particolare n. 10087 presentazione n.955 del 10.02.2010 (doc. n. 20); compravendita notarile del 11.12.2017 rep. N. 61.825 racc. n. 20493, Notaio , immobile Per_3 comune di Eraclea via Dancalia n. cm, rinuncia ad azione di riduzione e accettazione eredità ed assunzione di qualità erede;
contratto preliminare di compravendita del 31.05.2019 rep. N. 54290 racc. n. 23994, Notaio immobile comune di Milano Corso Lodi n. 65, con impegno della Per_4 venditrice a trascrivere l'accettazione tacita dell'eredità, successione denunciata il 3.12.2009 al n.
2030/9990/9 compravendita notarile del 15.07.2019 rep. N. 54293 racc. n. 24059, Notaio Per_4 immobile comune di Milano Corso Lodi n. 65, acquiescenza al testamento e rinuncia ad azione di riduzione; atto del 10/02/2010, trascrizione registro gen. n.166650, reg. part. n. 10087, presentazione
n. 955 immobile sito a Via Torazza n. 448 Brugherio;
Accertato l'integrale asse ereditario, il valore degli immobili venduti con atto di compravendita notarile del 11.12.2017 rep. N. 61.825 racc. n. 20493 e con atto di compravendita notarile del
15.07.2019 rep. N. 54293 racc. n. 24059, l'insieme dei beni, dei diritti e delle obbligazioni suscettibili di trasferimento agli eredi a seguito di successione mortis causa del SI. , disporre la CP_3 riduzione di 1/3 (o quota minore o maggiore 1/2 che sarà accertata in corso di causa) del patrimonio relitto al momento dell'apertura della successione, della quota d'eredità del SI. disposta CP_3 in favore della SI.ra e per l'effetto, reintegrare nella quota di 1/3 (o quota minore o Controparte_2 maggiore ½ che sarà accertata in corso di causa) di tale eredità riservata per legge al SI.
[...]
al fine di poter soddisfare coattivamente il proprio credito nei confronti di costui. Parte_3
Ridurre proporzionalmente le disposizioni testamentarie di cui al testamento olografo del 15.09.2009 rep. 7022 racc. n. 3424 Notaio Per_1
Accertare e dichiarare che la SI.ra vanta alla data del mese di dicembre 2024 nei Parte_1 confronti del SI. C.F. i seguenti crediti e precisamente: E. Parte_3 C.F._2
80.500,00 a titolo di assegno di mantenimento per il figlio minore maturati sino a Persona_2 dicembre 2024 ( decurtati i versamenti della SI.ra sino a Dicembre 2024), oltre i successivi CP crediti maturandi in corso di causa;
E. 1.082,04 a titolo aggiornamenti Istat relativamente all'assegno di mantenimento pari ad E. 1.000,00; E. 2.829,76 per aggiornamenti Istat relativamente all'assegno di mantenimento pari ad E. 700,00; E. 2.000,00 per compensi legali oltre il 15% del compenso a titolo di rimborso spese e forfettario nonché IVA e CPA oltre agli interessi legali maturati dalla data della sentenza al saldo;
E. 4.500,00 per competenze professionali, E. 98,00 per anticipazioni, 15% del compenso a titolo di rimborso spese forfettario ed oltre ogni accessorio di legge, oltre agli interessi legali maturati dalla data della sentenza al saldo.
Accertare e dichiarare che la SI.ra ha subito un pignoramento presso terzi avente ad Parte_1 oggetto per il mutuo non onorato per euro 63.719,82 (doc. n. 48 precetto depositato il 30.11.2024 e n.
49 pignoramento depositato il 20.06.2024), ed essendo il SI. cointestatario del Parte_3 mutuo chiede di condannare SI. C.F. al pagamento nella Parte_3 C.F._2 misura del 50%, della somma pari ad euro 63.719,82 oltre le spese del procedimento di pignoramento pagina 2 di 14 Rinuncia alla domanda del versamento del 50% della rata di mutuo per il periodo da luglio 2013- giugno 2016 (rata mensile fissa E. 1.312,56 al 50% E. 656,28 per 36 mensilità) pari ad Euro
23.626,08.
E per effetto condannare la SI.ra C.F. a corrispondere Controparte_2 C.F._3 direttamente all'attrice, creditrice SI.ra , tutte le somme e i valori degli immobili e/o Parte_1 beni che saranno accertati essere tenuta a corrispondere al legittimario SI. per la Parte_3 quota di 1/3 (o somma maggiore1/2 o minore) di sua competenza, sino alla concorrenza del credito dalla stessa vantato pari E. 80.500,00 a titolo di assegno di mantenimento per il figlio minore Per_2
maturati sino a dicembre 2024 (già decurtati i versamenti eseguiti dalla ), oltre i
[...] CP successivi crediti maturandi in corso di causa; E. 1.82,04 a titolo aggiornamenti Istat relativamente all'assegno di mantenimento pari ad E. 1.000,00; E. 2.829,76 per aggiornamenti Istat relativamente all'assegno di mantenimento pari ad E. 700,00; E. 2.000,00 per compensi legali oltre il 15% del compenso a titolo di rimborso spese e forfettario nonché IVA e CPA oltre agli interessi legali maturati dalla data della sentenza al saldo;
E. 4.500,00 per competenze professionali, E. 98,00 per anticipazioni, 15% del compenso a titolo di rimborso spese forfettario ed oltre ogni accessorio di legge, il 50% della somma di euro 63.719,82 oltre le spese di pignoramento oltre agli interessi legali maturati dalla data della sentenza al saldo oltre agli ulteriori crediti maturandi in corso di causa, gli interessi legali da determinarsi sulla somma originaria, quest'ultima rivalutata anno per anno secondo le variazioni ISTAT FOI relative al costo della vita, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre ai costi di trascrizione atto citazione come in atti E.
504,00. Spese trascrizione atto dell'atto di citazione pari ad E. 504,00 (doc n. 47) ed E. 504,00 (doc.
n.50)
➢ Spettano, inoltre, gli interessi legali dalla pubblicazione al soddisfo.
➢ Relativamente all'immobile sito a Brugherio in via Torazza n. 448 (doc. n. 20) identificato catastalmente con i seguenti dati: catasto fabbricato Foglio 27, part. 411, sub. 1 e 2, e all'immobile sito a Milano via L. Prinetti n. 2 Milano, catastalmente individuato al catasto fabbricati foglio 201, particella 97, sub. 21 (doc. n. 24 e 25) la cui quota di proprietà nella misura del 50% del testatore dante causa SI. è stata acquisita per testamento dall'erede SI.ra , CP_3 Controparte_2 revocata la rinuncia, reintegrato il SI. della sua quota ereditaria pari ad 1/3 o quota Parte_3 maggiore ½ o minore del bene, liquidare e corrispondere, direttamente all'attrice SI.ra Parte_1
il valore di mercato la quota pari ad 1/3 o quota maggiore ½ o minore del bene sino alla
[...] concorrenza del suo credito, in via subordinata assegnare tale quota dell'immobile di competenza del SI. in proprietà direttamente all'attrice SI.ra sino alla Parte_3 Parte_1 concorrenza del suo credito, immobili rimasti nella disponibilità della SI.ra . Controparte_2
➢ In subordine disporre l'immissione dell'attore nel possesso dei beni ereditari nel Persona_2 limite della quota pari ad 1/3 o quota maggiore ½ o minore a lui spettante, quale chiamato in seconda istanza al posto del padre Parte_3
Condannare al pagamento degli interessi legali da calcolarsi sulla somma originaria (data dell'apertura della successione, rivalutata anno per anno secondo le variazioni ISTAT FOI relative al costo della vita, oltre gli interessi legali dalla domanda al soddisfo.
In ogni caso con riconoscimento di spese e onorari del giudizio comprensiva delle spese e competenze legali per la mediazione, spese trascrizione atto citazione, ed ogni ulteriore spesa.
Con sentenza munita della clausola di provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 282 c.p.c. pagina 3 di 14 IN VIA ISTRUTTORIA
Chiede ammettersi interrogatorio formale con richiesta di prova per testimoniale, oltre a prova contraria, sui capitoli di prova e testi, preceduti dalla locuzione:
”E' vero che…” 1. E' vero che il SI. poco dopo la celebrazione avvenuta nel 2008 non era Parte_3 collaborativo con la SI.ra , aveva una sua vita individuale, trascurava la famiglia e la Parte_1 escludeva da tutto?
2. Il SI. il 13.04.2012 ha stipulato la convenzione matrimoniale contenente la Parte_3 modifica del regime del matrimonio “da comunione dei beni a separazione dei beni con la SI.ra
come emerge dal doc. n. 26 che si rammostra? Parte_1
3. il SI. , dopo la separazione dalla SI.ra nel 2013, aveva Parte_3 Parte_1 abbandonato la ex casa coniugale ubicata in Brugherio via S. Giovanni bosco n. 50, ma ha continuato
a mantenere ivi la sua residenza?
4. La SI.ra il 07.05.2014 segnalava al Comune di Brugherio che il SI. Parte_1 Pt_3 aveva abbandonato la casa coniugale (doc. n. 40).
[...]
5. La SI.ra , essendo creditrice del , solo in data 21.07.2022 Parte_1 Parte_3
(doc. n.15) si recava in conservatoria per individuare beni immobili del SI. (doc. n., Pt_3
12,13,14,15) da aggredire, ed apprendeva del contenuto del testamento, della vendita degli immobili e della rinuncia del SI. all'azione di riduzione di cui agli art. 554 e seg. C Parte_3
(doc n.12,13,14) e dell'accettazione dell'eredità da parte della SI.ra quale unica erede ex art. CP
475 cc e che la SI.ra aveva stipulato gli atti di compravendita nelle date del Controparte_2
11.12.2017 ed del 15.07.2019 (doc. nn. 12,13,14), atti in cui intervenivano il SI. Parte_3
ed il SI. dichiarando di prestare piena acquiescenza alle disposizioni
[...] Controparte_4 testamentarie di cui all'atto ricevuto dal notaio di Milano il 15.09.2009 n. rep. 7022 sopra Per_1 citato, rinunciando ad ogni azione eccezione o riserva, ed in particolare, ai sensi e agli effetti dell'art.
557, 2° comma, c.c. pur a conoscenza dei diritti di legittima che la legge loro riserva, all'azione di riduzione di cui agli art. 554 e seg. C.c., che in conseguenza della suddetta acquiescenza e delle relative rinunce la SI.ra dichiarava di accettare la sua qualità di erede universale ex art. 475 CP cc.
6. il era debitore nei confronti sia della SI.ra sia dell'istituto Parte_3 Parte_1 bancario per ratei di mutuo concessogli il 20.04.2007 pari ad E. 220.000,00 (doc. n. 31)?
7. nel 2018 l'istituto bancario intimava il pagamento della somma di Euro Parte_3
184.206,48 (doc. n. 32) per ratei di mutuo?
8. Nel 2019 veniva notificato a l'atto di precetto (doc. n. 33) ed in data Parte_3
08.10.2019 il pignoramento immobiliare (Procedura Esecutiva Immobiliare n. 835/19 + 279/20) (doc.
n. 34) a cui seguiva la vendita della casa coniugale come da decreto di trasferimento (doc n. 16)?
9. La casa ubicata in Brugherio via Villaggio Brugherio n. 48, del de cuius è composta: al piano terra da un ingresso, un salone ed uno studio, un bagno, altra stanza, un corridoio e cucina;
la casa presenta due ingressi al piano terra;
dall'interno della casa per mezzo di una scala si accede ad una taverna composta da 2 stanze, dalla taverna si accede al box 2 posti auto, altra scala posta al piano terra consente l'accesso alla mansarda?
10. Il SI. dal 2002 utilizza lo studio della casa di Brugherio via Villaggio Parte_3
Brugherio n. 48 per la sua attività di avvocato ed ha abitato una stanza posta nella taverna? pagina 4 di 14 11. Una stanza della taverna e la mansarda della casa di Brugherio via Villaggio Brugherio n. 48 è dal 2000 utilizzata da SI. ? CP_4
12. i coniugi SI.ra ed SI. (de cuius) dal 2000 avevano adibito a Controparte_2 CP_3 residenza familiare solo parte dell'immobile sito in Brugherio via villaggio n. 48, lasciando ai figli l'uso esclusivo dello studio, delle stanze della taverna e la mansarda?
13. Il SI. , dell'immobile sito in Brugherio via villaggio n. 48, dal 2002 utilizzava Parte_3 ed ha utilizzato lo studio posto al piano terra ricevendo i suoi cliente oltre alla stanza posta nella taverna ove dorme e vive?
14. La SI.ra per 2 volte nell'agosto 2002, chiedeva assistenza legale al SI. Avv. Parte_1
, per il suo precedente matrimonio, accompagnata dalla (di lei madre) SI.ra Parte_3 Per_5
, e veniva ricevuta dal proprio nella casa di Brugherio, al piano terra nella
[...] Parte_3 stanza adibita al suo studio legale?
15. Il SI. (doc n. 6) dalla data del 16.05.2000 è residente a [...]
Villaggio Brugherio N. 48?
Si contestano i due capitoli di prova articolati dalla controparte a pag. 8 (non numerati) essendo formulati in forma negativa generici, contenenti giudizio, e valutazioni di competenza riservata ad un Giudice e non ad un teste!
In caso di loro ammissione chiede ammettersi i seguenti capitoli di prova
16) E' vero che il SI. dall'agosto 2002 ad oggi ha abitato la stanza posta nella Parte_3 taverna all'interno della casa ubicata in Brugherio via Villaggio Brugherio n. 48 ed ha utilizzato lo studio ubicato al piano terra della suddetta abitazione svolgendo la sua attività professionale di avvocato?
17) E' vero che il SI. dal 2000 ad oggi ha abitato nella mansarda ed una stanza della CP_4 taverna ubicata nell'immobile sito in Brugherio via Villaggio Brugherio n. 48? Si indicano sin d'ora i seguenti testi sui capitoli da n. 1 a n. 17 Sig.ra residente a [...]. Persona_5
residente a [...]. Controparte_5
Sig.ra residente in [...] Testimone_1
residente in [...] CP_4
residente in [...] Parte_3
===
===
Chiede disporsi consulenza tecnica d'ufficio per accertare l'asse ereditario e determinare il suo valore, accertare la quota di competenza del SI. ed il suo valore, con Parte_3 riferimento al momento apertura della successione, di tutti i beni che appartenevano al defunto al momento della morte, compresi i beni che sono stati oggetto di compravendita oltre all'immobile sito a
Brugherio in via Torazza n.
1 e 2, ed il valore pari ad 1/3 o quota maggiore ½ o minore di competenza del SI. Pt_3
e dell'immobile sito in via L. Prinetti n. 2 Milano, catastalmente individuato al catasto
[...] fabbricati foglio 201, particella 97, sub. 21 (doc. n. 24) e relativamente all'immobile sito a Milano via
L. Prinetti n. 2 determinare il valore del bene tenuto conto delle norme di cui alla legge n. 105/2024; autorizzare il CTU ad accedere presso BANCA DI CREDITO COOPERTIVO DI CARUGATE, per richiedere gli estratti conto corrente bancario N. 407591 C/O relativi agli anni dal gennaio 2006 alla pagina 5 di 14 data della apertura della successione 2009, essendo il conto cointestato al de cuius e Persona_6 alla SI.ra ; Controparte_2
Ordinare ex art. 210 cpc ai convenuti:
2. il deposito degli allegati, alla dichiarazione di successione (doc n. 4) eseguita dalla SI.ra
[...]
: lettera banca di Credito Cooperativo di Carugate, verbale di apertura cassetta di sicurezza CP relativi ai due conti corrente bancari ivi aperti come da doc. n.
2. e/o qualunque documento utile a determinare l'asse ereditario, contenente elenco dei beni immobili, beni mobili di valore, crediti, conti correnti, cassette di sicurezza, titoli e azioni ecc… del de cuius del SI. . CP_3
Ovvero
3. ordinare al terzo Agenzia delle entrate competente territorialmente, il rilascio, ovvero il deposito degli allegati alla dichiarazione di successione, redatta dalla SI.ra relativamente Controparte_2 alla successione del SI. . CP_3 Con
4. Ordinare ai convenuti il deposito degli estratti del conto corrente bancario C/C N. 407591
BANCA DI CREDITO COOPERTIVO DI CARUGATE e relativa giacenza dal gennaio 2008 alla data della sua chiusura essendo lo stesso cointestato al de cuius e alla SI.ra Persona_6 [...]
; CP
5. Ordinare alla SI.ra di depositare gli estratti del C/C N. 409836 -11 BANCA DI Controparte_2
CEDITO COOPERATIVO DI CARUGATE di Brugherio, dalla data della sua apertura 02.07.2009 alla data odierna alla stessa intestati
6. Ordinare alla SI.ra di indicare i conti correnti bancari ove sono stati versati gli Controparte_2 assegni che ha ricevuto in pagamento dagli acquirenti ovvero dove sono giacenti gli importi portati dagli assegni come riportato negli atti di compravendita elencati:
o compravendita notarile del 11.12.2017 rep. N. 61.825 racc. n. 20493, Notaio , Per_3
o contratto preliminare di compravendita del 31.05.2019 rep. N. 54290 racc. n. 23994, Notaio
immobile comune di Milano Corso Lodi n. 65 Per_4
o compravendita notarile del 15.07.2019 rep. N. 54293 racc. n. 24059, Notaio immobile Per_4 comune di Milano Corso Lodi n. 65,
6. Ovvero ordinare agli istituti bancari sotto elencati di produrre gli estratti conti correnti bancari intestati alla SI. aperti presso gli istituti bancari: BCC di Milano, Banca del Controparte_2
Territorio Lombardo Credito Cooperativo, Banca Monte dei Paschi di Siena, Banco BPM, Banco di
Desio e della Brianza, BCC di Carate Brianza, Cassa di Risparmio di Asti, Deutsche Bank, Intesa
Sanpaolo, UniCredit, tutti su Brugherio MB.
7. Se del caso autorizzare la scrivente a rivolgere direttamente agli istituti bancari le suddette richieste di rilascio di estratti conti correnti bancari.
Ulteriori mezzi istruttori riservati e con salvezza di ogni altro diritto.”
CONCLUSIONI per : Controparte_2
“Voglia l'Il.mo Tribunale di Monza, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione disattesa e reietta, previo ogni accertamento e declaratoria del caso e più opportuna, così giudicare
a) In via principale: respingersi tutte le domande dell'attrice, in proprio e in nome e per conto del minore perché improcedibili ed inammissibili, essendo prescritto il diritto alla Persona_2 riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota ereditaria riservata a Parte_3
pagina 6 di 14 b) In via subordinata: nella denegata ipotesi di ammissibilità delle domande avanzate dall'attrice, respingere le domande perché infondate e, in ogni caso, in ulteriore subordine, accertare e dichiarare che la quota di spettanza di quale riservatario dell'eredità del de cuius Parte_3 CP_3 ammonta ad 1/4 dell'intero asse ereditario ed inoltre, respingere la richiesta dell'attrice di assegnazione della quota dei beni in natura, non sussistendone i presupposti per il suo accoglimento.
c) Porre a carico esclusivo della SInora le spese di CTU. Parte_1
d) Con il favore delle spese.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 Parte_3
e al fine di sentire dichiarare l'inefficacia nei propri confronti dell'atto di rinuncia alla Controparte_2 impugnazione del testamento olografo di datato 10.12.1994 e pubblicato dal Notaio CP_3 in data 15.09.2009 (atto n. 7022 rep., racc. n. 3424), da parte di e, per Persona_7 Parte_3
l'effetto, di poter soddisfare, ai sensi dell'art. 524 c.c., il proprio diritto di credito nei confronti del sulle somme allo stesso riservate per legge sulla successione di Pt_3 CP_3
A sostegno delle proprie domande, l'attrice premetteva di vantare nei confronti di un Parte_3 credito in relazione alle somme a lei dovute dal stesso a titolo di contributo al mantenimento Pt_3 del figlio minore in virtù di verbale di separazione del 12.07.2013, omologato dal Tribunale di Per_2
Monza in data 18.07.2013, e della sentenza di divorzio n. 280/2019 del 31.01 – 11.02.2019. L'attrice, nel tentativo di ricercare beni appartenenti al su cui soddisfare il proprio diritto, riferiva di Pt_3 avere appreso che padre del convenuto e deceduto il 29.06.2009, aveva disposto dei suoi CP_3 beni con testamento olografo pubblicato in data 15.09.2009, con il quale aveva istituito erede universale la moglie , pretermettendo i figli e Controparte_2 Pt_3 CP_4
L'attrice avrebbe quindi appreso che successivamente all'apertura della successione, precisamente in data 11.12.2017 e 15.07.2019, aveva ceduto a terzi la proprietà di due beni immobili Controparte_2 caduti in successione e che negli atti di compravendita rispettivamente del 11.12.2017 n. rep. 61.825 racc. 20.493 e del 15.07.2019 rep. 54293 racc. n. 24059 erano intervenuti e i Pt_3 CP_4 quali avevano dichiarato di prestare piena acquiescenza alle disposizioni testamentarie di cui all'atto ricevuto dal notaio di Milano il 15.09.2009 n. rep. 7022 sopra citato, rinunciando ad ogni Per_1 azione eccezione o riserva.
L'attrice riferiva quindi che il non aveva ulteriori beni aggredibili da parte dei creditori in Pt_3 quanto l'unico bene di sua proprietà su cui l'attrice avrebbe potuto soddisfarsi era rappresentato dalla casa ex coniugale alla stessa assegnata, oggetto di pignoramento nel 2019 e trasferita all'aggiudicatario in data 12.01.2023. Chiedeva pertanto che, accertata la lesione dei propri diritti per effetto della rinunzia del a fare valere i suoi diritti sulla successione paterna, venisse surrogata nei diritti del Pt_3 legittimario pretermesso nella quota di legge.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16.06.2023 si costituiva in giudizio CP
, la quale respingeva tutte le domande di parte attrice. La convenuta, in particolare, contestava
[...] che l'acquiescenza prestata da al testamento paterno sia stata tesa in alcun modo a Parte_3 ledere i diritti dell'attrice e, in ogni caso, eccepiva l'intervenuta prescrizione dell'azione di riduzione in quanto la successione si era aperta il 29.06.2009. La convenuta in ogni caso eccepiva l'inammissibilità dell'azione esperita ex art. 524 c.c. da parte attrice, considerato che l'azione in parola presupporrebbe la rinuncia all'eredità da parte del chiamato mentre non sarebbe esperibile ove, come nel caso di specie, il legittimario si sia trovato nell'impossibilità di esercitare tale diritto in quanto totalmente pretermesso.
pagina 7 di 14 La convenuta osservava come, in ogni caso, le domande attoree siano state mal formulate in quanto avrebbe avuto diritto a succedere al padre nella quota di 1/4, non già di 1/3 come Parte_3 indicato dall'attrice e, in ogni caso, in quanto l'attrice potrebbe vantare un diritto sul patrimonio relitto da limitatamente al credito nei confronti di CP_3 Parte_3
All'udienza del 09.11.2023 il Giudice, preso atto delle richieste delle parti, si riserva di provvedere.
Con ordinanza depositata in data 17.11.2023 il Giudice adottava quindi i seguenti provvedimenti:
“I) Respinge le istanze di prova orale;
II) Ordina ex art. 210 c.p.c. ai convenuti il deposito degli allegati alla dichiarazione di successione di eseguita da entro il giorno 1 dicembre 2023; CP_3 Controparte_2
III) Dispone Consulenza Tecnica di Ufficio sul patrimonio relitto da nominando quale CP_3
CTU l'arch. noto all'Ufficio, il quale dovrà rispondere al seguente quesito: “Dica il Persona_8
CTU, letti gli atti e i documenti di causa, sentite le parti e i loro eventuali consulenti tecnici di parte e tentata la conciliazione tra le parti;
ispezionati gli immobili ed esaminati i beni mobili caduti in successione;
effettuato ogni opportuno accertamento, eventualmente anche presso i Pubblici Uffici;
assunte, se del caso, informazioni presso terzi, nel rispetto del contraddittorio, con espressa autorizzazione ad accedere ai Pubblici Uffici, ivi compresa l'Anagrafe Tributaria e l'Archivio dei rapporti finanziari:
Quale sia il patrimonio relitto di tenuto conto delle risultanze della dichiarazione di CP_3 successione e, quindi, dica quale sia la quota disponibile da parte del de cuius e, specularmente, la quota di riserva spettante al legittimario tenuto conto dei criteri di cui all'art. 556 cod. civ. e procedendo, anzitutto, alla formazione della massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della sua morte (c.d. relictum) e alla determinazione del loro valore con riferimento al momento dell'apertura della successione;
indi detraendo dal relictum i debiti ereditari, da valutare con riferimento alla stessa data, in modo da ottenere il c.d. attivo netto;
calcolando poi la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dal relictum netto” IV) Fissa per il conferimento dell'incarico e il giuramento del CTU l'udienza del giorno 6 dicembre
2023 alle ore 12,30.”
All'udienza del 06.12.2023 veniva conferito incarico al CTU nominato previa accettazione dell'incarico e prestazione di giuramento e venivano assegnati i termini per il compimento delle operazioni peritali.
Alla successiva udienza del 12.09.2024 le parti discutevano il contenuto dell'elaborato peritale il
Giudice assegnava a parte convenuta termine fino al 07.10.2024 per depositare una sintetica memoria di replica rispetto all'istanza depositata in data 10.09.2024 dall'attrice.
A scioglimento della riserva assunta, il Giudice respingeva l'istanza di parte attrice e fissava udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno 12.02.2025 disponendone la trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e assegnando alle parti termini ex art. 189 c.p.c per il deposito delle note scritte di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
II. Osserva in via preliminare il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, ritenendo di confermare le determinazioni istruttorie assunte con l'ordinanza sopra indicata. III. Principiando dall'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta, osserva il Tribunale che
è deceduto in data 29.06.2009 e in data 15.09.2009 è stato pubblicato dal Notaio CP_3 [...] il testamento olografo del de cuius datato 10.12.1994, mediante il quale ha Per_7 CP_3
pagina 8 di 14 lasciato tutti i propri beni al coniuge (atto n. 7022 rep., racc. n. 3424) (doc. 11 di parte Controparte_2 attrice). A decorrere dal 15.09.2009, di conseguenza, i figli pretermessi e Pt_3 CP_4 avrebbero potuto esperire nel termine decennale previsto dall'art. 2946 c.c. l'azione di riduzione volta a fare valere i propri diritti sul patrimonio paterno, ovverosia entro il 15.09.2019.
Entro tale termine, precisamente con dichiarazione resa all'interno dei contratti di compravendita stipulati in data 11.12.2017 (n. rep. 61825 racc. 20493) (doc. 12 di parte attrice) e in data 15.07.2019
(rep. 54293 racc. n. 24059) (doc. 14 di parte attrice) da e aventi ad oggetto gli Controparte_7 immobili caduti in successione e siti rispettivamente nel Comune di Eraclea e di Milano, e Pt_3 hanno prestato acquiescenza al testamento paterno e rinunciato a esperire l'azione di CP_4 riduzione in relazione alla successione di (cfr. art. 11 contratto di compravendita del CP_3
11.12.2017 e art. 7 contratto di compravendita del 15.07.2019).
Dal momento che ben avrebbe potuto esperire l'azione di riduzione fino al Parte_3
15.09.2019, solo per effetto della espressa rinunzia a esperire tale azione l'attrice è stata lesa nei suoi diritti nei confronti del stesso, motivo per cui correttamente il termine di prescrizione Pt_3 dell'azione di cui all'art. 524 c.c. deve decorrere dal giorno 11.12.2017, ovverosia dal momento in cui ha per la prima volta rinunziato espressamente alla facoltà di fare valere i propri diritti Parte_3 sulla successione paterna. Il creditore che esercita l'azione divisata dall'art. 524 c.c., d'altronde, non tende in alcun modo a sostituirsi al chiamato all'eredità nei diritti a lui riservati per legge ma solo a soddisfare sulla porzione di asse ereditario coinvolto dalla rinunzia il proprio diritto di credito. Ne consegue che a nulla rileva, rispetto all'attrice, l'avvenuta prescrizione del diritto di di Parte_3 impugnare la pretermissione all'eredità paterna, dal momento che mediante il positivo esperimento dell'azione di cui all'art. 524 c.c., autonoma rispetto all'azione riservata al legittimario, il creditore idealmente si sostituisce alla posizione dell'erede al solo fine di soddisfarsi sui beni ereditari, senza in alcun modo subentrare nei diritti successori e nelle relative azioni.
L'attrice ha attivato il procedimento di mediazione nei confronti dei convenuti con raccomandate rispettivamente del 30.08.2022 e del 06.12.2022 (doc. 8, 9 e 10 di parte attrice), nel termine di prescrizione di cui all'art. 524 c.c., ovverosia entro cinque anni dall'avvenuta rinunzia da parte di a fare valere i propri diritti di legittimario pretermesso dalla successione paterna. Ai Parte_3 fini del decorso della prescrizione ben dovrà aversi riguardo all'instaurazione del procedimento di mediazione, dal momento che ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 28/2010 sono soggette alla condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria le controversie in materia di successioni ereditarie, tra cui va annoverata la controversia instaurata nella presente sede che è, per l'appunto, disciplinata all'interno del libro II, titolo I del codice civile dedicato alle successioni. La circostanza che la mediazione sia stata attivata in relazione al procedimento di cui in epigrafe è comprovata dal fatto che nessuna parte ha eccepito, così come il giudice non ha rilevato, l'improcedibilità dell'azione per il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria per legge.
L'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta deve di conseguenza essere respinta. Venendo, a questo punto, all'eccezione relativa all'inammissibilità dell'azione di cui all'art. 524 c.c. da parte dei creditori del legittimario pretermesso sollevata da parte convenuta, osserva il Tribunale come ai sensi dell'art. 524 c.c. ove taluno rinunci a un'eredità in danno dei propri creditori, benché senza frode, questi ultimi possono essere autorizzati dal Tribunale ad accettare l'eredità in luogo del rinunciante allo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza del loro credito.
Questo Giudice non ignora il dibattito dottrinale e giurisprudenziale sorto in merito all'ambito di pagina 9 di 14 applicazione dell'art. 524 c.c. in relazione al disposto degli artt. 557 c. 2 c.c. e 2900 c.c. per cui l'azione contemplata dall'art. 524 c.c. non sarebbe esperibile dai creditori del legittimario totalmente pretermesso che, non avendo acquisito la qualità di erede, non abbia rinunziato all'eredità ma abbia rinunciato all'impugnazione della pretermissione. Ritiene tuttavia di aderire all'indirizzo che sta divenendo prevalente nella giurisprudenza di merito ed è stato di recente fatto proprio dalla giurisprudenza di legittimità per cui l'azione surrogatoria divisata dall'art. 524 c.c. è pienamente ammissibile non solo nell'ipotesi in cui l'erede abbia rinunciato all'eredità ma anche in quella in cui il legittimario integralmente pretermesso abbia rinunciato espressamente alla facoltà di proporre l'azione di riduzione per lesione di legittima.
Tale soluzione pare a giudizio del Tribunale maggiormente coerente con l'impianto normativo e costituzionale di riferimento, in particolare con il principio di eguaglianza e di parità di trattamento di cui all'art. 3 Cost., e con gli effetti che la legge ricollega alla surrogazione nel diritto di accettare l'eredità, che non importa accettazione in capo al creditore bensì facoltà di soddisfarsi sui diritti ereditari limitatamente all'importo del credito vantato nei confronti del debitore rinunciante.
Ove, infatti, al creditore del legittimario pretermesso fosse preclusa la facoltà di esperire l'azione di cui all'art. 524 c.c., lo stesso non avrebbe altra possibilità se non quella di esperire nei confronti del debitore l'azione surrogatoria contemplata dall'art. 2900 c.c., azione che più volte è stata respinta dalla giurisprudenza di merito, confermata in sede di legittimità, in quanto la revocatoria della rinunzia a impugnare la pretermissione da parte del legittimario non produce alcun effetto direttamente accrescitivo a favore del patrimonio del legittimario stesso su cui il creditore possa soddisfarsi (cfr.
Corte App. Napoli sent. n. 118 del 12.01.2018; Cass. civ. 16623 del 17.04-20.06.2019).
Tale soluzione, d'altronde, pare in linea con quella più volte adottata dalla giurisprudenza di legittimità rispetto all'ammissibilità dell'azione di cui all'art. 524 c.c. esperita da parte dei creditori del legittimario che non abbia manifestato l'intenzione di accettare l'eredità nel termine a lui concesso nell'ambito del procedimento ex art. 481 c.c. (cfr. Cass. civ. 33479/2021).
Tanto chiarito circa l'ammissibilità dell'azione e venendo ai presupposti dell'azione surrogatoria divisata dall'art. 524 c.c., in giurisprudenza si osserva che per l'esercizio dell'impugnazione della rinunzia ad un'eredità da parte dei creditori è richiesto un unico presupposto di carattere oggettivo, ossia che la rinunzia all'eredità da parte del debitore importi un danno per i suoi creditori in quanto il suo patrimonio personale non basti a soddisfarli e l'eredità presenti un attivo. Non è necessario che la rinunzia all'eredità sia stata preordinata allo specifico scopo d'impedire ai creditori di soddisfarsi, e neppure occorre da parte del debitore la consapevolezza del pregiudizio loro arrecato. Quanto al presupposto del danno, basta che al momento della proposizione dell'azione di cui all'art. 524 c.c. il danno sia prevedibile, nel senso che ricorrano fondate ragioni per ritenere che i beni personali del debitore possano non risultare sufficienti per soddisfare del tutto i suoi creditori (cfr. ex plurimis Cass. civ. sent. n. 8519 del 29 aprile 2016; n. 3548 del 25 marzo 1995, n. 2394 del 1974).
La domanda merita accoglimento.
È pacifico, come visto sopra, che ha dichiarato espressamente di rinunciare a Parte_3 impugnare la pretermissione dall'eredità paterna, né occorre la prova di alcuna intentio fraudis da parte del stesso, essendo sufficiente la prospettazione da parte del creditore che agisce di un Pt_3 pregiudizio al suo diritto di credito anche solo in termini di verosimiglianza.
Sotto tale profilo è incontestato che l'attrice vanta nei confronti di un diritto di credito Parte_3 in relazione alle somme a lei dovute dal a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore Pt_3
pagina 10 di 14 in virtù di verbale di separazione del 12.07.2013, omologato dal Tribunale di Monza in data Per_2
18.07.2013, e della sentenza di divorzio n. 280/2019 del 31.01 – 11.02.2019, che stando alla quantificazione effettuata dall'attrice al mese di dicembre 2024 ammontavano a € 80.500,00, nonché di
€ 98,00 per anticipazioni, € 4.500,00 per spese legali liquidate nell'ambito del procedimento di divorzio avente r.g.n. 7465/2016 e concluso con sentenza n. 280/2019 del 31.01 – 11.02.2019, oltre al 15% quale rimborso forfetario e accessori di legge (doc. 5 parte attrice), ulteriori rispetto alle spese a lei versate dalla convenuta in relazione al procedimento avente n.r.g. 23411/2014 (doc. B CP convenuta).
L'attrice ha altresì dedotto di vantare un credito di € 3.911,80 a titolo di aggiornamento Istat sugli importi di mantenimento non versati e di € 2.000,00 quali spese legali relative al decreto di sequestro emesso nell'ambito del procedimento avente n.r.g. 14473/2014 dinanzi al Tribunale di Monza oltre al
15% del compenso a titolo di rimborso spese e forfettario nonché IVA e CPA come per legge (doc. 2 parte attrice).
Parte attrice ha quindi dedotto di vantare un credito di € 31.859,91 nei confronti del in relazione Pt_3 al pignoramento subito dalla in data 07.06.2024 per il mancato versamento di rate di mutuo Parte_1 della ex casa coniugale di proprietà per 2/3 della stessa e per 1/3 del per € 63.719,82, Parte_1 Pt_3
a fronte del mancato completo soddisfacimento del credito dell'istituto di credito nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare instaurata nei confronti della e del e conclusasi con Parte_1 Pt_3 la vendita a terzi del bene immobile (doc. 16 e 48 di parte attrice).
Parte convenuta ha contestato tali ultime circostanze.
Ritiene il Tribunale che non sia questa la sede deputata all'accertamento dei crediti vantati dalla nei confronti del Parte_1 Pt_3
Nell'ambito del giudizio ex art. 524 c.c., infatti, il Tribunale deve limitarsi ad accertare la sussistenza di una ragione credito - ancorché non accertata nel suo preciso ammontare, non risultando necessario che il credito sia liquido ed eSIibile, a fronte della natura in senso lato cautelare del rimedio (Cass. civ.
7557/2022; 1470/1964) - e la lesione del diritto della creditrice di vedere soddisfatte le proprie ragioni in virtù della garanzia patrimoniale offerta dal debitore.
Nel caso di specie è pacifico che la , per le ragioni sopra esposte, vanti un diritto di credito Parte_1 nei confronti del Non spetta al Tribunale accertare tale diritto nel suo preciso ammontare, dal Pt_3 momento che lo scopo dell'azione di cui all'art. 524 c.c. è solo quello di garantire al creditore la possibilità di soddisfare il proprio credito, già accertato ovvero da accertare in altra sede, sui beni cui il debitore abbia rinunciato omettendo di fare valere i diritti a lui riservati sul patrimonio relitto dal proprio de cuius.
Il Tribunale prende infine atto della rinuncia della ai crediti vantati nei confronti di Parte_1 CP
e interamente soddisfatti dalla convenuta, come risulta dal doc. B depositato dalla convenuta
[...] stessa unitamente alla comparsa conclusionale.
Tanto premesso, venendo al secondo presupposto dell'azione di cui all'art. 524 c.c., è incontestato che l'attrice ha tentato di agire esecutivamente nei confronti del per fare valere i propri crediti ma Pt_3 che lo stesso, successivamente al pignoramento dell'abitazione ex coniugale in comproprietà con l'attrice, non sia più titolare di alcun bene né abbia alcuna disponibilità economica.
È verosimile, di conseguenza, che la rinuncia da parte di a impugnare la Parte_3 pretermissione dall'eredità di abbia pregiudicato il diritto di credito dell'attrice nei suoi CP_3 confronti. pagina 11 di 14 Deve, in conclusione, essere autorizzata a fare valere in luogo di la Parte_1 Parte_3 lesione dei diritti del rispetto alla successione di con conseguente inefficacia Pt_3 CP_3 della rinuncia all'esperimento dell'azione di riduzione da parte del nei confronti della stessa. Pt_3
Deve, a questo punto, essere decisa la domanda di riduzione formulata dall'attrice in luogo di Pt_3
a norma dell'art. 557 c.c.
[...]
È pacifico che sia stato leso nella quota allo stesso riservata per legge sulla Parte_3 successione del padre in quanto totalmente pretermesso dal testamento olografo del de CP_3 cuius datato 10.12.1994 e pubblicato dal Notaio in data 15.09.2009 (atto n. 7022 rep., Persona_7 racc. n. 3424), con il quale il de cuius ha istituito erede la sola moglie, odierna convenuta.
Al fine di determinare la quota per legge riservata a sul patrimonio del padre soccorre Parte_3 il disposto di cui all'art. 542, c. 2 c.c., per cui ove il de cuius muoia lasciando a succedergli il coniuge e più di un figlio, ai figli è complessivamente riservata la metà del patrimonio ereditario. Nel caso di specie è deceduto lasciando a succedergli il coniuge e due figli, motivo per cui a ciascuno CP_3 dei figli è riservata una quota pari a 1/4 dell'asse ereditario. A nulla rileva ai fini della determinazione delle quote che precede l'avvenuta rinunzia a esperire l'azione di riduzione da parte di dal momento che le Sezioni Unite della Corte di CP_4
Cassazione hanno da tempo statuito che l'individuazione delle quote si riserva spettanti alle singole categorie di legittimari e ai singoli legittimari appartenenti alla medesima categoria va effettuata in base alla situazione esistente al momento dell'apertura della successione e non di quella che si viene a determinare per effetto del mancato esperimento, per rinuncia o per prescrizione, dell'azione di riduzione (Sez. Un. 13429/2006).
Tenuto conto di quanto precede, pur a fronte della rinuncia da parte di a fare valere la CP_4 lesione dei propri diritti sul patrimonio paterno, la quota per legge riservata a sul Parte_3 patrimonio relitto da è pari a 1/4. CP_3
Al fine di ricostruire l'asse ereditario di è stata disposta CTU sui beni relitti da CP_3 [...]
CP_3
All'esito delle operazioni svolte nel contraddittorio con le parti e i consulenti, il CTU – la cui valutazione questo Giudice condivide e fa propria alla luce dell'analiticità dell'analisi, della completezza dei dati esposti e della puntuale replica alle osservazioni delle parti – ha depositato l'elaborato peritale in data 04.07.2024 al cui interno ha stimato il valore dei beni immobili caduti nella successione di al momento dell'apertura della successione in € 234.008,00, dei beni CP_3 mobili in € 4.586,02 e dei beni mobili registrati in € 8.400,00. Il CTU ha quindi tenuto conto di debiti ereditari per spese di successione per € 2.103,04 e, detratti i debiti dal relictum, ha stimato in € 61.135,63 la quota di 1/4 per legge riservata a sull'eredità relitta dal padre. Parte_3
Considerato che non è stata dedotta l'esistenza di donazioni effettuate in vita da la sola CP_3 disposizione lesiva della quota riservata a ex art. 542 c.c. è rappresentata dalle Parte_3 disposizioni contenute nel testamento olografo di datato 10.12.1994, pubblicato dal CP_3
Notaio in data 15.09.2009 (atto n. 7022 rep., racc. n. 3424), che andranno di conseguenza Persona_7 ridotte dell'importo necessario a reintegrare la quota del legittimario pretermesso.
Deve in conclusione essere accolta l'azione di riduzione esperita da in luogo di Parte_1 sull'eredità relitta da con conseguente riduzione delle disposizioni Parte_3 CP_3 contenute nel testamento di datato 10.12.1994, pubblicato dal Notaio in CP_3 Persona_7 data 15.09.2009 (atto n. 7022 rep., racc. n. 3424) fino alla concorrenza della somma di € 61.135,63. pagina 12 di 14 Per effetto di quanto precede l'attrice potrà soddisfarsi sui beni ereditari come sopra individuati e risultanti dalla CTU depositata in data 04.07.2024, fino alla concorrenza del suo credito come sopra ricostruito entro l'importo di € 61.135,63 riservato a Parte_3
Non meritano accoglimento le domande svolte da e volte a condannare Parte_1 CP
a corrispondete direttamente a suo favore le somme dovute al legittimario pretermesso ovvero
[...]
l'attribuzione a suo favore del valore della quota spettante a sulla successione paterna Parte_3 dell'immobile sito a Brugherio in via Torazza n. 448 e dell'immobile sito a Milano via L. Prinetti n. 2 al valore di mercato, cosi come la domanda di immissione di nel possesso dei beni Persona_2 ereditari nel limite della quota pari ad 1/3 a lui spettante, quale chiamato in seconda istanza al posto del padre Parte_3
L'azione svolta ai sensi dell'art. 524 c.c., infatti, natura in senso lato cautelare ed è volta a garantire al creditore la possibilità di soddisfarsi in sede esecutiva sui beni spettanti al proprio debitore sull'eredità cui ha rinunciato, in concorso peraltro con eventuali ulteriori creditori del rinunziante stesso.
IV. Le spese di lite, che si liquidano come da dispositivo tenuto conto dei criteri di cui al DM 147/2022
e dell'attività svolta, in ossequio al principio di soccombenza parziale devono essere poste a carico dei convenuti nella misura di 2/3 in ragione del 50% ciascuno e compensate tra le parti per la residua misura di 1/3.
V. Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, devono essere poste a carico delle parti nella misura di 1/3 ciascuna considerato che l'espletamento della consulenza si è reso necessario per la determinazione del valore dell'asse ereditario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I) Autorizza a esercitare in nome e per conto di l'azione di riduzione Parte_1 Parte_3 delle disposizioni lesive della quota per legge allo stesso riservata sul patrimonio relitto da
[...] ex art. 524 c.c.; CP_3
II) Accerta che è stato interamente pretermesso dal testamento olografo di Parte_3 [...] datato 10.12.1994, pubblicato dal Notaio in data 15.09.2009 (atto n. 7022 rep., CP_3 Persona_7 racc. n. 3424);
III) Per effetto di quanto precede accoglie l'azione di riduzione proposta dall'attrice;
IV) Accerta che la quota per legge riservata a sul patrimonio relitto da è Parte_3 CP_3 pari a € 61.135,63 e, in accoglimento dell'azione di riduzione, dispone la riduzione delle disposizioni lesive contenute nel testamento olografo di datato 10.12.1994, pubblicato dal Notaio CP_3 in data 15.09.2009 (atto n. 7022 rep., racc. n. 3424) fino alla concorrenza della somma di Persona_7
€ 61.135,63;
V) Autorizza a soddisfare le proprie ragioni di credito sui beni caduti nella Parte_1 successione di in luogo di fino alla concorrenza della somma di € CP_3 Parte_3
61.135,63;
VI) Rigetta la domanda dell'attrice di accertamento dei crediti dalla stessa vantati nei confronti di
Parte_3
VII) Rigetta la domanda formulata dall'attrice a che, relativamente all'immobile sito a Brugherio in via
Torazza n. 448 e all'immobile sito a Milano via L. Prinetti n. 2 sia corrisposta direttamente all'attrice al valore di mercato la quota pari ad 1/3 del bene sino alla concorrenza del suo credito ovvero la proprietà pagina 13 di 14 di tale bene sino alla concorrenza del suo credito, cosi come la domanda di immissione di Per_2 nel possesso dei beni ereditari nel limite della quota pari ad 1/3 a lui spettante, quale chiamato
[...] in seconda istanza al posto del padre Parte_3
VIII) Liquida le spese di lite in € 13.289,00 per compensi oltre al 15% quale rimborso forfetario, IVA e cpa come per legge e condanna e a rifondere a , Controparte_2 Parte_3 Parte_1 nella misura del 50% ciascuno, le spese di lite così liquidate nella misura di 2/3; compensa tra le parti
1/3 delle spese di lite liquidate;
IX) Pone in via definitiva a carico delle parti le spese di CTU liquidate come da separato decreto.
Monza, 14 marzo 2025
Il Giudice
dott. Camilla Filauro
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