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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 21/07/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Cagliari Sezione Distaccata di Sassari composta dai magistrati dott. Maria Grixoni Presidente dott. Cinzia Caleffi Consigliere rel. dott. Cristina Fois Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 481/2022 RG promossa da
) elettivamente domiciliata in VIALE Parte_1 C.F._1
CAPRERA 1/o SASSARI presso lo studio dell'avv. LADU MANUELA che la rappresenta e difende per procura in atti, unitamente all'avv. PIANA ANTONELLO;
APPELLANTE contro
in persona del legale rappresentante ( ) CP_1 P.IVA_1 iciliata in CORSO UMBERTO I 22 NAPOLI dell'avv. CATURANO WALTER GIACOMO che la rappresenta e difende per procura in atti;
APPELLATO OGGETTO: contratti finanziari. All'udienza dell'11.4.2025 sono state precisate le seguenti CONCLUSIONI Nell'interesse dell'appellante: A) Reietta ogni contraria istanza ed eccezione;
B) Riformare la sentenza impugnata come esposto, e per l'effetto accogliere le conclusioni formulate in primo grado e che qui si confermano, e quindi: C) Reietta ogni contraria istanza ed eccezione;
Dichiarare le commissioni di attivazione, gestione, intermediazione o comunque denominate, illegittimamente imputate quali costi a carico del consumatore per Parte_1
i motivi sopra esposti, per mancanza di giustificazione o vessatorietà delle clausole ex art. 33 cod. cons e successivi, o violazione degli obblighi di chiarezza e trasparenza, per nullità o mancanza dei contratti di mediazione, intermediazione tra terzi e consumatore e dolo incidente e per ingiustificato Cont arricchimento e per l'effetto condannare alla restituzione della somma omnia di € 5308 o veriore accertanda, oltre € 400 per spese di mediazione, ed oltre interessi al tasso contrattuale del 4,70% dalla stipula alla estinzione anticipata;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato che dichiara di essere antistatario. Nell'interesse dell'appellato: voglia la Corte affinché l'Ecc.ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, deduzione ed istanza, Voglia: in
1 via principale: a) dichiarare inammissibile (ex artt. 342, 345 e 348-bis c.p.c.) e/o comunque rigettare integralmente l'appello, confermando la sentenza gravata, per le ragioni meglio esposte in narrativa;
in subordine: b) accogliere tutte le eccezioni formulate da questa difesa in prime cure e rimaste assorbite dalla sentenza ex adverso gravata, con particolare riguardo all'eccezione di intervenuto pagamento della somma di €uro 329,99 a titolo di rimborso del residuo “commissioni di gestione” in sede di estinzione anticipata (cfr. doc. 6), disponendo l'opportuna riduzione dell'avversario petitum, anche in termini di compensazione;
c) condannare parte appellante alla refusione di spese, competenze ed onorari del grado di giudizio, in favore della appellata, da liquidarsi nella misura massima di legge. Svolgimento del processo
conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Sassari le società Parte_1 [...] ducendo che: CP_1 Cont
- nel 2012 aveva stipulato con la un contratto di finanziamento rimborsabile mediante “cessione del nto”, convenendo la restituzione dell'importo lordo di euro 23.160,00 in 120 rate di euro 193,00 ciascuna, con erogazione al mutuatario della somma netta finanziata di euro 12.736,00;
- nel contratto era indicato un Tan del 4,70% ed un Taeg del 14,24%;
- il finanziamento era stato estinto anticipatamente;
- alla mutuataria venivano imputati interessi corrispettivi per euro 4.709,00 nonchè ulteriori commissioni - denominate di attivazione, di gestione e di intermediazione oltre alle spese - per euro 5.713,00, estranee al sinallagma contrattuale e del tutto ingiustificate, senza alcun titolo causale, di natura vessatoria e, quindi, nulle.
domandava, pertanto, che venisse dichiarata l'illegittimità e/o Parte_1 nullità per difetto di causa e/o per vessatorietà delle commissioni di attivazione, di gestione e di intermediazione, o comunque denominate, illegittimamente imputate quali costi a suo carico “per mancanza di giustificazione o vessatorietà delle clausole ex art. 33 CdC, o violazione degli obblighi di chiarezza e trasparenza, per nullità o mancanza dei contratti di mediazione, intermediazione tra terzi e consumatore, e dolo incidente e per ingiustificato arricchimento”, con Cont condanna della “alla restituzione della somma omnia di € 5308 o veriore accertanda, oltre interessi al 4,70% dalla stipula fino all'estinzione del prestito, ed oltre € 400 per spese di mediazione, decurtato di quanto già rimborsato in sede di estinzione anticipata”. Le società convenuta si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda perché infondata. Con sentenza n. 1033/2022, emessa in data 18.10.2022, il Tribunale di Sassari, istruita la causa documentalmente, rigettava la domanda proposta dalla , Pt_1 assumendo che:
- quanto alle spese di intermediazione, pari ad euro 3.470,00, erano pattuite le relative condizioni economiche dell'attività svolta per un corrispettivo pari al 15% del capitale lordo mutuato, a nulla rilevando che il pagamento
2 veniva direttamente trattenuto dall'istituto finanziatore per essere consegnato all'intermediario, trattandosi di una mera modalità di pagamento, e senza considerare che la domanda di restituzione avrebbe dovuto essere proposta nei confronti dell'accipiens e non dell'istituto finanziatore;
- quanto alle spese di attivazione e di gestione, comunque “accettate e sottoscritte dall'attrice”, seppur in parte difficilmente “comprensibili”, quelle descritte sub B del prospetto erano invece “riferibili anche ad altre attività che trovano certamente giustificazione e rispetto alle quali non è possibile scorporare la parte priva di causa relativa al citato rischio se non con una semplice sottrazione che sarebbe però del tutto arbitraria e non potrebbe essere giustificata con nessun criterio di cui questo Giudice dovrebbe dare conto” mentre quelle sub C erano relative alle “prestazioni eseguite durante il rapporto con particolare riferimento alla gestione amministrativa e contabile del prestito”. Infine, il giudice di primo grado escludeva la vessatorietà delle clausole data “la puntuale previsione di ogni condizione economica e costo del credito e dell'intera operazione di finanziamento con la dettagliata indicazione anche delle prestazioni per cui sono stati previsti i costi aggiuntivi contestati escluda la censura in esame”. Le spese seguivano la soccombenza.
ha proposto appello, censurando la sentenza nella parte in cui il Parte_1 riteneva legittime le commissioni di intermediazione per euro 3.470,00 in forza di una errata valutazione delle risultanze istruttorie, negando addirittura la legittimazione attiva della mutuataria, ed in violazione delle norme del TUB in materia;
ii) riteneva legittime le commissioni di attivazione e di gestione, erroneamente considerate giustificate nonostante la loro genericità e pressochè identità con quelle già remunerate come spese;
iii) escludeva la vessatorietà delle clausole;
iv) ometteva qualsiasi decisione sulle ulteriori domande di nullità per squilibrio giuridico e opacità contrattuale. Si è costituita resistendo all'appello, di cui ha chiesto il rigetto CP_1 perché infondato con conferma della sentenza di primo grado. In via preliminare, l'appellato istituto ha eccepito l'inammissibilità del gravame, in difetto di specifiche censure alla sentenza, e ha riproposto i medesimi argomenti difensivi svolti in primo grado. In subordine, in ipotesi di accoglimento anche parziale Cont delle avverse pretese, la ha di nuovo eccepito la compensazione in ordine alla somma di euro 329,00, già corrisposta in sede di estinzione anticipata. La causa, istruita documentalmente, è stata, quindi, trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte. Motivi della decisione In via preliminare, va respinta l'eccezione di inammissibilità formulata dall'appellato ai sensi dell'art. 342 c.p.c. Secondo l'insegnamento della Suprema Corte l'impugnazione si compone di una parte volitiva - consistente nell'indicazione chiara delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata unitamente ai relativi motivi di dissenso - e
3 di una parte argomentativa volta a confutare il ragionamento del primo giudice così da comprometterne la logicità, talché i motivi d'appello, esclusa a priori la loro specificità in termini assoluti, debbono essere sviluppati a seconda della maggiore o minore specificità della motivazione cui sono contrapposti nel caso concreto, e senza che l'appellante debba ricorrere a particolari formalismi, né debba indicare nell'atto di appello una soluzione alternativa rispetto a quella fatta propria dal primo giudice. Orbene, in armonia con tali principi, deve osservarsi che, nel caso di specie, l'onere di specificazione dei motivi di impugnazione risulta essere stato soddisfatto, in quanto parte appellante ha motivato le censure avverso le argomentazioni della sentenza impugnata circa le ragioni per cui erano state considerate legittime le commissioni bancarie pattuite nel contratto di finanziamento, evidenziandone la carenza e contraddittorietà di motivazione in ordine alla giustificazione causale delle stesse e alla contrarietà alle norme imperative del tu bancario, così ponendo la parte appellata nelle condizioni di difendersi compiutamente sull'impugnazione proposta – come si può facilmente evincere, peraltro, dalle oltre 40 pagine della comparsa di costituzione e risposta - e il giudice in condizione di cogliere natura, portata e senso delle critiche. (Cass. SS. UU. civ. 16-11-2017 n. 27199). Nel merito, l'appello è fondato. Cont La NA – premesso che nel 2012 aveva stipulato con la un contratto di finanziamento rimborsabile mediante “cessione del quin convenendo la restituzione dell'importo lordo di euro 23.160,00 in 120 rate di euro 193,00 ciascuna, con erogazione al mutuatario della somma netta finanziata di euro 12.736,00, interessi corrispettivi per euro 4.709,00 nonchè commissioni variamente denominate per euro 5.713,00 - eccepiva la nullità delle clausole di previsione di una commissione di intermediazione e di ulteriori commissioni di attivazione e di gestione, per mancanza di causa giustificatrice e per significativo squilibrio ex art. 33 ss CdC, assumendo in particolare che, a fronte di un Tan contrattuale del 4,70%, il Taeg era pari al 14,24%, con conseguente squilibrio
“tra prestazioni principali e accessorie…e svuotamento della funzione causale intesa come struttura ed equilibrio delle prestazioni interne”. Ad avviso della NA, le uniche spese legittime, ragionevoli e chiare erano quelle di istruttoria, lett. E, per euro 350,00 mentre erano ingiustificate quelle di attivazione per euro 810,00, di cui alla lett. B, di gestione per euro 1.024,00, di cui alla lett. C, e di intermediazione per euro 3.470,00. Orbene, l'art. 125 bis TU Bancario (introdotto con il d.l.vo n. 141/2010 e, quindi, di certo applicabile alla fattispecie in esame), dispone che “Nessuna somma può essere richiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espresse previsioni contrattuali” e “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo”. Inoltre, ai sensi dell'art. 33 codice consumo “Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che,
4 malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto” e l'art. 34, a sua volta, dispone che “La vessatorietà di una clausola è valutata tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende. La valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, nè all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile…. Non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale. Nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli
o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l'onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore”. Inoltre, ai sensi dell'art. 35 “Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile” e secondo l'art. 36 “Le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 33 e 34 sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto”. Inoltre, secondo quanto previsto dall'art. 1418 c.c., il contratto è nullo quando manca uno dei requisiti di cui all'art. 1325 c.c. e quindi, tra l'altro, l'oggetto, che deve essere determinato o determinabile ai sensi dell'art. 1346 c.c. Tanto premesso, nella fattispecie in esame, le commissioni di attivazione, lett. B, per euro 810,00, hanno per oggetto “gli oneri ed i rischi relativi all'attivazione del finanziamento presso l'ente pensionistico dalla quale il cedente percepisce il trattamento pensionistico, ivi compresi i casi di passaggio dello stesso cedente ad altri enti pensionistici…e per i rischi relativi alle ipotesi di rifiuto dell'ente pensionistico medesimo ad effettuare le trattenute e di ritardo nell'inizio delle trattenute…”. Le commissioni di gestione, lett. C, per euro 1.024,00, sono “dovute per tutte le prestazioni e gli oneri connessi, durante l'intero periodo di ammortamento del prestito, allo svolgimento di tutte le attività necessarie alla gestione amministrativa e contabile del prestito, all'invio delle comunicazioni periodiche a mezzo posta ordinaria ed all'incasso delle rate di ammortamento..”. Quanto alle prime, giova preliminarmente evidenziare che anche il giudice di primo grado ne sottolineava la parziale “incomprensibilità” (“le prestazioni di cui alla successiva lettera B sono legate proprio alla formula della cessione del quinto (si tratta infatti del rapporto intrattenuto con l'ente pensionistico da cui il cedente percepisce il trattamento e della possibile attività conseguente al passaggio ad altro ente pensionistico). L'importo di Euro 810,60 copre, tra l'altro, anche il rischio che per una qualsiasi ragione l'ente erogante non accetti la cessione e non effettui le trattenute. Non è, tuttavia, oggettivamente comprensibile il riferimento al rischio del ritardo nell'inizio delle trattenute rispetto a quanto previsto nel contratto. Tale condizione infatti, avrebbe significato solo se si
5 distinguesse il ritardo ipoteticamente riconducibile alla cliente da quello dipendente dall'ente previdenziale: per il primo opererebbero gli interessi moratori, mentre per il secondo varrebbe appunto detta copertura assicurativa. Ma, così non è, posto che l'art. 12 delle condizioni di contratto prevede che in caso di ritardato pagamento delle rate per qualunque causa siano applicati gli interessi di mora nella misura prevista con la conseguenza che davvero non è configurabile alcun rischio di ritardato pagamento posto a carico della società finanziaria e tale da giustificare la spesa. Occorre, tuttavia, rilevare come le prestazioni descritte sub B del prospetto siano riferibili anche ad altre attività che trovano certamente giustificazione e rispetto alle quali non è possibile scorporare la parte priva di causa relativa al citato rischio se non con una semplice sottrazione che sarebbe però del tutto arbitraria e non potrebbe essere giustificata con nessun criterio di cui questo Giudice dovrebbe dare conto. infatti, avrebbe significato solo se si distinguesse il ritardo ipoteticamente riconducibile alla cliente da quello dipendente dall'ente previdenziale: per il primo opererebbero gli interessi moratori, mentre per il secondo varrebbe appunto detta copertura assicurativa. Ma, così non è, posto che l'art. 12 delle condizioni di contratto prevede che in caso di ritardato pagamento delle rate per qualunque causa siano applicati gli interessi di mora nella misura prevista con la conseguenza che davvero non è configurabile alcun rischio di ritardato pagamento posto a carico della società finanziaria e tale da giustificare la spesa. Occorre, tuttavia, rilevare come le prestazioni descritte sub B del prospetto siano riferibili anche ad altre attività che trovano certamente giustificazione e rispetto alle quali non è possibile scorporare la parte priva di causa relativa al citato rischio se non con una semplice sottrazione che sarebbe però del tutto arbitraria e non potrebbe essere giustificata con nessun criterio di cui questo Giudice dovrebbe dare conto”). Del resto, lo stesso giudice di primo grado rilevava come tali costi non trovino giustificazione alcuna laddove l'eventuale ritardo “per qualsiasi causa” è già sanzionato con la previsione degli interessi moratori, per cui non si comprende rispetto a quale specifica e diversa situazione fattuale gli stessi possano rappresentare un adeguato corrispettivo. La clausola in esame si presta, quindi, ad equivoci per la sua genericità e totale indeterminatezza e non è idonea ad identificare veri e propri servizi resi al consumatore in relazione alla gestione del rapporto negoziale mentre il ritardo nel pagamento delle rate è già, di per sé, sanzionato con la previsione di interessi moratori in caso di ritardo per qualsiasi causa pari a cinque punti percentuali oltre il TAN (vedi clausola n. 12). Quanto alle commissioni di gestione, di cui alla lett. C, il giudice le riteneva giustificate posto che “se le attività di cui alle lettere A e B precedono la conclusione del contratto, quelle di cui alla lettera C si riferiscono a tutte le prestazioni eseguite durante il rapporto con particolare riferimento alla gestione amministrativa e contabile del prestito”. Orbene, se anche si vuole ritenere che le spese di gestione in esame siano ulteriori rispetto a quelle previste nella lett. A, remunerate con l'importo
6 onnicomprensivo di euro 350,00, ad avviso della Corte, un ulteriore importo di euro 1.024,00 rispetto al valore del rapporto negoziale, non è adeguato in considerazione della totale genericità delle prestazioni che lo stesso dovrebbe remunerare, in violazione delle norme citate in favore del consumatore. Le uniche prestazioni specifiche contenute nella clausola contrattuale attendono alle comunicazioni periodiche e all'incasso della rata, posto che per il resto si fa riferimento generico a “prestazioni e oneri connessi, durante l'intero periodo di ammortamento del prestito, allo svolgimento di tutte le attività necessarie alla gestione amministrativa e contabile del prestito” e , quindi, a dizioni del tutto indeterminate, generiche e non univoche. La clausola in esame si pone, quindi, in netto contrasto con gli artt. 1418, 1325 e 1346 c.c., da un lato, e con gli artt. 33 e ss codice consumo, dall'altro, avendo un oggetto assolutamente indeterminato, poco chiaro, difficilmente comprensibile e non altrimenti determinabile e di cui non si rinviene alcuna giustificazione causale neppure tenendo conto di tutte le circostanze esistenti al momento della sua conclusione. Pertanto, non può neppure assumersi che tali commissioni non sarebbero vessatorie ex artt. 33 e ss, in quanto riguardano l'oggetto della clausola e/o rappresentano meri corrispettivi per servizi resi dall'intermediario, dal momento che è assolutamente impossibile valutarne la relativa adeguatezza in quanto gli elementi costitutivi degli stessi sono stati individuati in modo non “chiaro e comprensibile”.
Infine, la clausola di cui alla lett. F prevede un corrispettivo di euro 3.474,00,
“per oneri, se e per quanto dovuti, relativi al costo di intermediazione del prestito per l'attività di mediazione e/o promozione svolta dal terzo presentatore dell'operazione a cui il cedente si è discrezionalmente e liberamente rivolto per ottenere il prestito”. Quanto all'attività prestata dall'intermediario finanziario, le attuali disposizioni contenute nel TU Bancario in tema di suo compenso, stabiliscono che lo stesso
“in tempo utile prima dell'esercizio di una delle attività di intermediazione del credito” deve fornire al consumatore “su supporto cartaceo o su altro supporto durevole” informazioni circa, tra l'altro, “e) se previsto, il compenso che il consumatore deve versare all'intermediario del credito per i suoi servizi o, ove non sia determinato, il metodo per il calcolo di tale compenso” (art. 120 decies comma 1 lett. e TU Bancario) e che “Il consumatore è informato dell'eventuale compenso da versare all'intermediario del credito per i suoi servizi. Il compenso è oggetto di accordo tra il consumatore e l'intermediario del credito su supporto cartaceo o altro supporto durevole prima della conclusione del contratto di credito” (art. 125 novies comma 2 TU Bancario). Nella fattispecie in esame invece nulla di preciso è dato sapere dell'oggetto della
“commissione dell'intermediario”, la quale, nonostante sia fissata in euro 3.474,00, viene indicata addirittura come eventuale (“se e per quanto dovuta”). Cont La , a sua giustificazione, depositava un atto di conferimento di incarico di me ione in favore della società AL, sottoscritto dalla il giorno Pt_1 precedente la stipulazione del contratto, il 17.7.2012 ed avente per oggetto
7 “l'incarico di assistenza e consulenza per la ricerca, sulla base delle informazioni dallo stesso richiedente fornite e/o che il mediatore stesso riuscirà ad assumere nello svolgimento dell'incarico, di uno o più istituti bancari o intermediari finanziari per l'ottenimento di uno o più finanziamenti da erogare sotto forma di cessione del quinto dello stipendio o forme contrattuali assimilate”. Peraltro, allegato al contratto, la società finanziaria (vedi doc. 2) allegava altresì un documentato, sottoscritto dalla sempre il 17.7.2012, denominato Pt_1 Cont
“richiesta di mutuo”, nel quale si to che “ sulla base della presente richiesta effettuerà una preliminare attività pre-istruttoria, anche attraverso le attività delegate con la presente richiesta, volta a verificare la fattibilità dell'operazione di mutuo”. E nella medesima data la sottoscrive l'incarico Pt_1 di intermediazione sostanzialmente per le medesime attività, per poi stipulare il finanziamento il giorno dopo. Orbene, a fronte di tali circostanze è del tutto inverosimile che il consumatore abbia avuto la possibilità “in tempo utile” di ricevere dall'intermediario tutte le informazioni necessarie non solo per la determinazione del compenso dovuto ma altresì per capire rispetto a quali prestazioni avrebbe dovuto versare il rilevante importo di oltre euro 3.000,00. Il rapporto di mediazione e quello finanziario sono praticamente contestuali ed Cont il primo già oggetto di un incarico dato ad , e non si comprende, pertanto, in che modo la AL possa avere assi il consumatore e lo possa avere affiancato nella ricerca di istituti finanziari per l'ottenimento di un mutuo sottoforma di cessione del quinto dello stipendio. Pertanto, va affermata la nullità della clausola di cui alla lett. F, nella parte in cui riconosce un compenso in favore dell'intermediario finanziario per indeterminatezza della relativa clausola nonchè per violazione delle norme poste a tutela del consumatore ex artt. 33 e ss, data la vessatorietà per avere determinato a carico del consumatore “un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”. Inoltre, anche in tale caso viene in considerazione una clausola del tutto generica nella determinazione del suo oggetto, applicabile a prescindere da qualsiasi riferimento alla specifica attività compiuta dal soggetto qualificato mediatore e senza alcuna indicazione dei criteri di computo del corrispettivo dovuto per il relativo servizio, in violazione delle norme sopra richiamate. I costi complessivamente posti a carico del consumatore per le commissioni in esame, oltre quelli immediatamente derivanti da spese e interessi corrispettivi (euro 5.029,00), risultano pari ad euro 5.308,00 a fronte di una somma netta finanziata di euro 12.736,00. E' evidente quindi il “significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto” in relazione alle contrapposte posizione giuridiche soggettive assunte dai contraenti, sulla base di clausole aventi un oggetto non chiaro e non comprensibile. Conseguentemente, la , cui la aveva corrisposto tutte le CP_1 Pt_1 somme di cui si discut relativ intermediazione comunque Cont previste in contratto e versate direttamente alla , va condannata a restituire
8 in favore della appellante quanto indebitamente percepito per tali voci e quindi, complessivamente la somma di euro 5.308,00, da cui va detratto quanto corrisposto a titolo di rimborso per anticipata estinzione pari ad euro 329,00 (doc. 6), per un totale di euro 4.979,00, oltre interessi al tasso legale - e non al tasso previsto in contratto, estraneo al titolo di cui alla presente causa, relativo all'indebito - dalla data della domanda al saldo. Le spese seguono la soccombenza per entrambi i gradi di giudizio e vengono liquidate come da dispositivo ex dm 55/2022 secondo il minimo – data la non complessità delle questioni trattate - dello scaglione di valore della causa.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione: 1) in accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 1033/2022 del Tribunale di Sassari, c cietà CP_1
a pagare, per il titolo di cui è causa, in favore di , la somma Parte_1 di euro 4.979,00, oltre interessi legali dalla data a al saldo;
2) condanna la a rifondere in favore della le spese di lite di CP_1 Pt_1 entrambi i gr izio che liquida in compless o 5.446,00, di cui euro 2.540,00 per il primo grado ed euro 2.906,00 per l'appello, oltre il 15% per spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Sassari, 11/7/2025
Il Consigliere est. Dott. Cinzia Caleffi
Il Presidente Dott. Maria Grixoni
9
) elettivamente domiciliata in VIALE Parte_1 C.F._1
CAPRERA 1/o SASSARI presso lo studio dell'avv. LADU MANUELA che la rappresenta e difende per procura in atti, unitamente all'avv. PIANA ANTONELLO;
APPELLANTE contro
in persona del legale rappresentante ( ) CP_1 P.IVA_1 iciliata in CORSO UMBERTO I 22 NAPOLI dell'avv. CATURANO WALTER GIACOMO che la rappresenta e difende per procura in atti;
APPELLATO OGGETTO: contratti finanziari. All'udienza dell'11.4.2025 sono state precisate le seguenti CONCLUSIONI Nell'interesse dell'appellante: A) Reietta ogni contraria istanza ed eccezione;
B) Riformare la sentenza impugnata come esposto, e per l'effetto accogliere le conclusioni formulate in primo grado e che qui si confermano, e quindi: C) Reietta ogni contraria istanza ed eccezione;
Dichiarare le commissioni di attivazione, gestione, intermediazione o comunque denominate, illegittimamente imputate quali costi a carico del consumatore per Parte_1
i motivi sopra esposti, per mancanza di giustificazione o vessatorietà delle clausole ex art. 33 cod. cons e successivi, o violazione degli obblighi di chiarezza e trasparenza, per nullità o mancanza dei contratti di mediazione, intermediazione tra terzi e consumatore e dolo incidente e per ingiustificato Cont arricchimento e per l'effetto condannare alla restituzione della somma omnia di € 5308 o veriore accertanda, oltre € 400 per spese di mediazione, ed oltre interessi al tasso contrattuale del 4,70% dalla stipula alla estinzione anticipata;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato che dichiara di essere antistatario. Nell'interesse dell'appellato: voglia la Corte affinché l'Ecc.ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, deduzione ed istanza, Voglia: in
1 via principale: a) dichiarare inammissibile (ex artt. 342, 345 e 348-bis c.p.c.) e/o comunque rigettare integralmente l'appello, confermando la sentenza gravata, per le ragioni meglio esposte in narrativa;
in subordine: b) accogliere tutte le eccezioni formulate da questa difesa in prime cure e rimaste assorbite dalla sentenza ex adverso gravata, con particolare riguardo all'eccezione di intervenuto pagamento della somma di €uro 329,99 a titolo di rimborso del residuo “commissioni di gestione” in sede di estinzione anticipata (cfr. doc. 6), disponendo l'opportuna riduzione dell'avversario petitum, anche in termini di compensazione;
c) condannare parte appellante alla refusione di spese, competenze ed onorari del grado di giudizio, in favore della appellata, da liquidarsi nella misura massima di legge. Svolgimento del processo
conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Sassari le società Parte_1 [...] ducendo che: CP_1 Cont
- nel 2012 aveva stipulato con la un contratto di finanziamento rimborsabile mediante “cessione del nto”, convenendo la restituzione dell'importo lordo di euro 23.160,00 in 120 rate di euro 193,00 ciascuna, con erogazione al mutuatario della somma netta finanziata di euro 12.736,00;
- nel contratto era indicato un Tan del 4,70% ed un Taeg del 14,24%;
- il finanziamento era stato estinto anticipatamente;
- alla mutuataria venivano imputati interessi corrispettivi per euro 4.709,00 nonchè ulteriori commissioni - denominate di attivazione, di gestione e di intermediazione oltre alle spese - per euro 5.713,00, estranee al sinallagma contrattuale e del tutto ingiustificate, senza alcun titolo causale, di natura vessatoria e, quindi, nulle.
domandava, pertanto, che venisse dichiarata l'illegittimità e/o Parte_1 nullità per difetto di causa e/o per vessatorietà delle commissioni di attivazione, di gestione e di intermediazione, o comunque denominate, illegittimamente imputate quali costi a suo carico “per mancanza di giustificazione o vessatorietà delle clausole ex art. 33 CdC, o violazione degli obblighi di chiarezza e trasparenza, per nullità o mancanza dei contratti di mediazione, intermediazione tra terzi e consumatore, e dolo incidente e per ingiustificato arricchimento”, con Cont condanna della “alla restituzione della somma omnia di € 5308 o veriore accertanda, oltre interessi al 4,70% dalla stipula fino all'estinzione del prestito, ed oltre € 400 per spese di mediazione, decurtato di quanto già rimborsato in sede di estinzione anticipata”. Le società convenuta si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda perché infondata. Con sentenza n. 1033/2022, emessa in data 18.10.2022, il Tribunale di Sassari, istruita la causa documentalmente, rigettava la domanda proposta dalla , Pt_1 assumendo che:
- quanto alle spese di intermediazione, pari ad euro 3.470,00, erano pattuite le relative condizioni economiche dell'attività svolta per un corrispettivo pari al 15% del capitale lordo mutuato, a nulla rilevando che il pagamento
2 veniva direttamente trattenuto dall'istituto finanziatore per essere consegnato all'intermediario, trattandosi di una mera modalità di pagamento, e senza considerare che la domanda di restituzione avrebbe dovuto essere proposta nei confronti dell'accipiens e non dell'istituto finanziatore;
- quanto alle spese di attivazione e di gestione, comunque “accettate e sottoscritte dall'attrice”, seppur in parte difficilmente “comprensibili”, quelle descritte sub B del prospetto erano invece “riferibili anche ad altre attività che trovano certamente giustificazione e rispetto alle quali non è possibile scorporare la parte priva di causa relativa al citato rischio se non con una semplice sottrazione che sarebbe però del tutto arbitraria e non potrebbe essere giustificata con nessun criterio di cui questo Giudice dovrebbe dare conto” mentre quelle sub C erano relative alle “prestazioni eseguite durante il rapporto con particolare riferimento alla gestione amministrativa e contabile del prestito”. Infine, il giudice di primo grado escludeva la vessatorietà delle clausole data “la puntuale previsione di ogni condizione economica e costo del credito e dell'intera operazione di finanziamento con la dettagliata indicazione anche delle prestazioni per cui sono stati previsti i costi aggiuntivi contestati escluda la censura in esame”. Le spese seguivano la soccombenza.
ha proposto appello, censurando la sentenza nella parte in cui il Parte_1 riteneva legittime le commissioni di intermediazione per euro 3.470,00 in forza di una errata valutazione delle risultanze istruttorie, negando addirittura la legittimazione attiva della mutuataria, ed in violazione delle norme del TUB in materia;
ii) riteneva legittime le commissioni di attivazione e di gestione, erroneamente considerate giustificate nonostante la loro genericità e pressochè identità con quelle già remunerate come spese;
iii) escludeva la vessatorietà delle clausole;
iv) ometteva qualsiasi decisione sulle ulteriori domande di nullità per squilibrio giuridico e opacità contrattuale. Si è costituita resistendo all'appello, di cui ha chiesto il rigetto CP_1 perché infondato con conferma della sentenza di primo grado. In via preliminare, l'appellato istituto ha eccepito l'inammissibilità del gravame, in difetto di specifiche censure alla sentenza, e ha riproposto i medesimi argomenti difensivi svolti in primo grado. In subordine, in ipotesi di accoglimento anche parziale Cont delle avverse pretese, la ha di nuovo eccepito la compensazione in ordine alla somma di euro 329,00, già corrisposta in sede di estinzione anticipata. La causa, istruita documentalmente, è stata, quindi, trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte. Motivi della decisione In via preliminare, va respinta l'eccezione di inammissibilità formulata dall'appellato ai sensi dell'art. 342 c.p.c. Secondo l'insegnamento della Suprema Corte l'impugnazione si compone di una parte volitiva - consistente nell'indicazione chiara delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata unitamente ai relativi motivi di dissenso - e
3 di una parte argomentativa volta a confutare il ragionamento del primo giudice così da comprometterne la logicità, talché i motivi d'appello, esclusa a priori la loro specificità in termini assoluti, debbono essere sviluppati a seconda della maggiore o minore specificità della motivazione cui sono contrapposti nel caso concreto, e senza che l'appellante debba ricorrere a particolari formalismi, né debba indicare nell'atto di appello una soluzione alternativa rispetto a quella fatta propria dal primo giudice. Orbene, in armonia con tali principi, deve osservarsi che, nel caso di specie, l'onere di specificazione dei motivi di impugnazione risulta essere stato soddisfatto, in quanto parte appellante ha motivato le censure avverso le argomentazioni della sentenza impugnata circa le ragioni per cui erano state considerate legittime le commissioni bancarie pattuite nel contratto di finanziamento, evidenziandone la carenza e contraddittorietà di motivazione in ordine alla giustificazione causale delle stesse e alla contrarietà alle norme imperative del tu bancario, così ponendo la parte appellata nelle condizioni di difendersi compiutamente sull'impugnazione proposta – come si può facilmente evincere, peraltro, dalle oltre 40 pagine della comparsa di costituzione e risposta - e il giudice in condizione di cogliere natura, portata e senso delle critiche. (Cass. SS. UU. civ. 16-11-2017 n. 27199). Nel merito, l'appello è fondato. Cont La NA – premesso che nel 2012 aveva stipulato con la un contratto di finanziamento rimborsabile mediante “cessione del quin convenendo la restituzione dell'importo lordo di euro 23.160,00 in 120 rate di euro 193,00 ciascuna, con erogazione al mutuatario della somma netta finanziata di euro 12.736,00, interessi corrispettivi per euro 4.709,00 nonchè commissioni variamente denominate per euro 5.713,00 - eccepiva la nullità delle clausole di previsione di una commissione di intermediazione e di ulteriori commissioni di attivazione e di gestione, per mancanza di causa giustificatrice e per significativo squilibrio ex art. 33 ss CdC, assumendo in particolare che, a fronte di un Tan contrattuale del 4,70%, il Taeg era pari al 14,24%, con conseguente squilibrio
“tra prestazioni principali e accessorie…e svuotamento della funzione causale intesa come struttura ed equilibrio delle prestazioni interne”. Ad avviso della NA, le uniche spese legittime, ragionevoli e chiare erano quelle di istruttoria, lett. E, per euro 350,00 mentre erano ingiustificate quelle di attivazione per euro 810,00, di cui alla lett. B, di gestione per euro 1.024,00, di cui alla lett. C, e di intermediazione per euro 3.470,00. Orbene, l'art. 125 bis TU Bancario (introdotto con il d.l.vo n. 141/2010 e, quindi, di certo applicabile alla fattispecie in esame), dispone che “Nessuna somma può essere richiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espresse previsioni contrattuali” e “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo”. Inoltre, ai sensi dell'art. 33 codice consumo “Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che,
4 malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto” e l'art. 34, a sua volta, dispone che “La vessatorietà di una clausola è valutata tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende. La valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, nè all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile…. Non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale. Nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli
o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l'onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore”. Inoltre, ai sensi dell'art. 35 “Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile” e secondo l'art. 36 “Le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 33 e 34 sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto”. Inoltre, secondo quanto previsto dall'art. 1418 c.c., il contratto è nullo quando manca uno dei requisiti di cui all'art. 1325 c.c. e quindi, tra l'altro, l'oggetto, che deve essere determinato o determinabile ai sensi dell'art. 1346 c.c. Tanto premesso, nella fattispecie in esame, le commissioni di attivazione, lett. B, per euro 810,00, hanno per oggetto “gli oneri ed i rischi relativi all'attivazione del finanziamento presso l'ente pensionistico dalla quale il cedente percepisce il trattamento pensionistico, ivi compresi i casi di passaggio dello stesso cedente ad altri enti pensionistici…e per i rischi relativi alle ipotesi di rifiuto dell'ente pensionistico medesimo ad effettuare le trattenute e di ritardo nell'inizio delle trattenute…”. Le commissioni di gestione, lett. C, per euro 1.024,00, sono “dovute per tutte le prestazioni e gli oneri connessi, durante l'intero periodo di ammortamento del prestito, allo svolgimento di tutte le attività necessarie alla gestione amministrativa e contabile del prestito, all'invio delle comunicazioni periodiche a mezzo posta ordinaria ed all'incasso delle rate di ammortamento..”. Quanto alle prime, giova preliminarmente evidenziare che anche il giudice di primo grado ne sottolineava la parziale “incomprensibilità” (“le prestazioni di cui alla successiva lettera B sono legate proprio alla formula della cessione del quinto (si tratta infatti del rapporto intrattenuto con l'ente pensionistico da cui il cedente percepisce il trattamento e della possibile attività conseguente al passaggio ad altro ente pensionistico). L'importo di Euro 810,60 copre, tra l'altro, anche il rischio che per una qualsiasi ragione l'ente erogante non accetti la cessione e non effettui le trattenute. Non è, tuttavia, oggettivamente comprensibile il riferimento al rischio del ritardo nell'inizio delle trattenute rispetto a quanto previsto nel contratto. Tale condizione infatti, avrebbe significato solo se si
5 distinguesse il ritardo ipoteticamente riconducibile alla cliente da quello dipendente dall'ente previdenziale: per il primo opererebbero gli interessi moratori, mentre per il secondo varrebbe appunto detta copertura assicurativa. Ma, così non è, posto che l'art. 12 delle condizioni di contratto prevede che in caso di ritardato pagamento delle rate per qualunque causa siano applicati gli interessi di mora nella misura prevista con la conseguenza che davvero non è configurabile alcun rischio di ritardato pagamento posto a carico della società finanziaria e tale da giustificare la spesa. Occorre, tuttavia, rilevare come le prestazioni descritte sub B del prospetto siano riferibili anche ad altre attività che trovano certamente giustificazione e rispetto alle quali non è possibile scorporare la parte priva di causa relativa al citato rischio se non con una semplice sottrazione che sarebbe però del tutto arbitraria e non potrebbe essere giustificata con nessun criterio di cui questo Giudice dovrebbe dare conto. infatti, avrebbe significato solo se si distinguesse il ritardo ipoteticamente riconducibile alla cliente da quello dipendente dall'ente previdenziale: per il primo opererebbero gli interessi moratori, mentre per il secondo varrebbe appunto detta copertura assicurativa. Ma, così non è, posto che l'art. 12 delle condizioni di contratto prevede che in caso di ritardato pagamento delle rate per qualunque causa siano applicati gli interessi di mora nella misura prevista con la conseguenza che davvero non è configurabile alcun rischio di ritardato pagamento posto a carico della società finanziaria e tale da giustificare la spesa. Occorre, tuttavia, rilevare come le prestazioni descritte sub B del prospetto siano riferibili anche ad altre attività che trovano certamente giustificazione e rispetto alle quali non è possibile scorporare la parte priva di causa relativa al citato rischio se non con una semplice sottrazione che sarebbe però del tutto arbitraria e non potrebbe essere giustificata con nessun criterio di cui questo Giudice dovrebbe dare conto”). Del resto, lo stesso giudice di primo grado rilevava come tali costi non trovino giustificazione alcuna laddove l'eventuale ritardo “per qualsiasi causa” è già sanzionato con la previsione degli interessi moratori, per cui non si comprende rispetto a quale specifica e diversa situazione fattuale gli stessi possano rappresentare un adeguato corrispettivo. La clausola in esame si presta, quindi, ad equivoci per la sua genericità e totale indeterminatezza e non è idonea ad identificare veri e propri servizi resi al consumatore in relazione alla gestione del rapporto negoziale mentre il ritardo nel pagamento delle rate è già, di per sé, sanzionato con la previsione di interessi moratori in caso di ritardo per qualsiasi causa pari a cinque punti percentuali oltre il TAN (vedi clausola n. 12). Quanto alle commissioni di gestione, di cui alla lett. C, il giudice le riteneva giustificate posto che “se le attività di cui alle lettere A e B precedono la conclusione del contratto, quelle di cui alla lettera C si riferiscono a tutte le prestazioni eseguite durante il rapporto con particolare riferimento alla gestione amministrativa e contabile del prestito”. Orbene, se anche si vuole ritenere che le spese di gestione in esame siano ulteriori rispetto a quelle previste nella lett. A, remunerate con l'importo
6 onnicomprensivo di euro 350,00, ad avviso della Corte, un ulteriore importo di euro 1.024,00 rispetto al valore del rapporto negoziale, non è adeguato in considerazione della totale genericità delle prestazioni che lo stesso dovrebbe remunerare, in violazione delle norme citate in favore del consumatore. Le uniche prestazioni specifiche contenute nella clausola contrattuale attendono alle comunicazioni periodiche e all'incasso della rata, posto che per il resto si fa riferimento generico a “prestazioni e oneri connessi, durante l'intero periodo di ammortamento del prestito, allo svolgimento di tutte le attività necessarie alla gestione amministrativa e contabile del prestito” e , quindi, a dizioni del tutto indeterminate, generiche e non univoche. La clausola in esame si pone, quindi, in netto contrasto con gli artt. 1418, 1325 e 1346 c.c., da un lato, e con gli artt. 33 e ss codice consumo, dall'altro, avendo un oggetto assolutamente indeterminato, poco chiaro, difficilmente comprensibile e non altrimenti determinabile e di cui non si rinviene alcuna giustificazione causale neppure tenendo conto di tutte le circostanze esistenti al momento della sua conclusione. Pertanto, non può neppure assumersi che tali commissioni non sarebbero vessatorie ex artt. 33 e ss, in quanto riguardano l'oggetto della clausola e/o rappresentano meri corrispettivi per servizi resi dall'intermediario, dal momento che è assolutamente impossibile valutarne la relativa adeguatezza in quanto gli elementi costitutivi degli stessi sono stati individuati in modo non “chiaro e comprensibile”.
Infine, la clausola di cui alla lett. F prevede un corrispettivo di euro 3.474,00,
“per oneri, se e per quanto dovuti, relativi al costo di intermediazione del prestito per l'attività di mediazione e/o promozione svolta dal terzo presentatore dell'operazione a cui il cedente si è discrezionalmente e liberamente rivolto per ottenere il prestito”. Quanto all'attività prestata dall'intermediario finanziario, le attuali disposizioni contenute nel TU Bancario in tema di suo compenso, stabiliscono che lo stesso
“in tempo utile prima dell'esercizio di una delle attività di intermediazione del credito” deve fornire al consumatore “su supporto cartaceo o su altro supporto durevole” informazioni circa, tra l'altro, “e) se previsto, il compenso che il consumatore deve versare all'intermediario del credito per i suoi servizi o, ove non sia determinato, il metodo per il calcolo di tale compenso” (art. 120 decies comma 1 lett. e TU Bancario) e che “Il consumatore è informato dell'eventuale compenso da versare all'intermediario del credito per i suoi servizi. Il compenso è oggetto di accordo tra il consumatore e l'intermediario del credito su supporto cartaceo o altro supporto durevole prima della conclusione del contratto di credito” (art. 125 novies comma 2 TU Bancario). Nella fattispecie in esame invece nulla di preciso è dato sapere dell'oggetto della
“commissione dell'intermediario”, la quale, nonostante sia fissata in euro 3.474,00, viene indicata addirittura come eventuale (“se e per quanto dovuta”). Cont La , a sua giustificazione, depositava un atto di conferimento di incarico di me ione in favore della società AL, sottoscritto dalla il giorno Pt_1 precedente la stipulazione del contratto, il 17.7.2012 ed avente per oggetto
7 “l'incarico di assistenza e consulenza per la ricerca, sulla base delle informazioni dallo stesso richiedente fornite e/o che il mediatore stesso riuscirà ad assumere nello svolgimento dell'incarico, di uno o più istituti bancari o intermediari finanziari per l'ottenimento di uno o più finanziamenti da erogare sotto forma di cessione del quinto dello stipendio o forme contrattuali assimilate”. Peraltro, allegato al contratto, la società finanziaria (vedi doc. 2) allegava altresì un documentato, sottoscritto dalla sempre il 17.7.2012, denominato Pt_1 Cont
“richiesta di mutuo”, nel quale si to che “ sulla base della presente richiesta effettuerà una preliminare attività pre-istruttoria, anche attraverso le attività delegate con la presente richiesta, volta a verificare la fattibilità dell'operazione di mutuo”. E nella medesima data la sottoscrive l'incarico Pt_1 di intermediazione sostanzialmente per le medesime attività, per poi stipulare il finanziamento il giorno dopo. Orbene, a fronte di tali circostanze è del tutto inverosimile che il consumatore abbia avuto la possibilità “in tempo utile” di ricevere dall'intermediario tutte le informazioni necessarie non solo per la determinazione del compenso dovuto ma altresì per capire rispetto a quali prestazioni avrebbe dovuto versare il rilevante importo di oltre euro 3.000,00. Il rapporto di mediazione e quello finanziario sono praticamente contestuali ed Cont il primo già oggetto di un incarico dato ad , e non si comprende, pertanto, in che modo la AL possa avere assi il consumatore e lo possa avere affiancato nella ricerca di istituti finanziari per l'ottenimento di un mutuo sottoforma di cessione del quinto dello stipendio. Pertanto, va affermata la nullità della clausola di cui alla lett. F, nella parte in cui riconosce un compenso in favore dell'intermediario finanziario per indeterminatezza della relativa clausola nonchè per violazione delle norme poste a tutela del consumatore ex artt. 33 e ss, data la vessatorietà per avere determinato a carico del consumatore “un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”. Inoltre, anche in tale caso viene in considerazione una clausola del tutto generica nella determinazione del suo oggetto, applicabile a prescindere da qualsiasi riferimento alla specifica attività compiuta dal soggetto qualificato mediatore e senza alcuna indicazione dei criteri di computo del corrispettivo dovuto per il relativo servizio, in violazione delle norme sopra richiamate. I costi complessivamente posti a carico del consumatore per le commissioni in esame, oltre quelli immediatamente derivanti da spese e interessi corrispettivi (euro 5.029,00), risultano pari ad euro 5.308,00 a fronte di una somma netta finanziata di euro 12.736,00. E' evidente quindi il “significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto” in relazione alle contrapposte posizione giuridiche soggettive assunte dai contraenti, sulla base di clausole aventi un oggetto non chiaro e non comprensibile. Conseguentemente, la , cui la aveva corrisposto tutte le CP_1 Pt_1 somme di cui si discut relativ intermediazione comunque Cont previste in contratto e versate direttamente alla , va condannata a restituire
8 in favore della appellante quanto indebitamente percepito per tali voci e quindi, complessivamente la somma di euro 5.308,00, da cui va detratto quanto corrisposto a titolo di rimborso per anticipata estinzione pari ad euro 329,00 (doc. 6), per un totale di euro 4.979,00, oltre interessi al tasso legale - e non al tasso previsto in contratto, estraneo al titolo di cui alla presente causa, relativo all'indebito - dalla data della domanda al saldo. Le spese seguono la soccombenza per entrambi i gradi di giudizio e vengono liquidate come da dispositivo ex dm 55/2022 secondo il minimo – data la non complessità delle questioni trattate - dello scaglione di valore della causa.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione: 1) in accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 1033/2022 del Tribunale di Sassari, c cietà CP_1
a pagare, per il titolo di cui è causa, in favore di , la somma Parte_1 di euro 4.979,00, oltre interessi legali dalla data a al saldo;
2) condanna la a rifondere in favore della le spese di lite di CP_1 Pt_1 entrambi i gr izio che liquida in compless o 5.446,00, di cui euro 2.540,00 per il primo grado ed euro 2.906,00 per l'appello, oltre il 15% per spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Sassari, 11/7/2025
Il Consigliere est. Dott. Cinzia Caleffi
Il Presidente Dott. Maria Grixoni
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