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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 24/07/2025, n. 679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 679 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1207/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
“ (incorporante per fusione la ), con Parte_1 Parte_2 sede legale in Torino, piazza San Carlo, n. 156, cod. fisc. e p. iva P.IVA_1
, in persona del procuratore speciale, dott.ssa , rappresentata P.IVA_2 Parte_3
e difesa, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in riassunzione di cui all'art. 392
c.p.c., dall'avv. Stefania Iannicelli, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in
Salerno, alla via G. Vicinanza, n. 11; attrice in riassunzione
E
, nata a [...] il [...] ed ivi residente, alla Controparte_1 via Sasso, n. 4, cod. fisc. , nato a C.F._1 Controparte_2
Salerno il 23 giugno 1985, residente in [...], cod. fisc.
, , nata a [...] il [...], C.F._2 CP_3 residente in [...], cod. fisc. , C.F._3 rappresentati e difesi, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Marco Del Vecchio, presso lo studio del quale elettivamente domiciliano in Cava de' Tirreni, al viale Marconi, n. 55; convenuti in riassunzione 1 AVENTE AD OGGETTO: GIUDIZIO DI RINVIO EX ARTT. 392 E SS. C.P.C. –
CONDICTIO INDEBITI;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'attrice in riassunzione (come da atto di citazione in riassunzione) – “… disporre l'accertamento dell'effettivo saldo dare/avere tra le parti, con conseguente rideterminazione del rapporto di c/c n. 281 secondo i criteri stabiliti dalla Suprema Corte con ordinanza n. 22880/2023 e, dunque, con esclusione delle rimesse oltre il termine prescrizionale ex art. 2948 c.c., accertando e dichiarando l'intervenuta prescrizione del diritto del correntista alla restituzione delle somme versate per rimesse solutorie sul c/c n.
281. … per l'effetto … disporre la verifica contabile del saldo dare/avere del rapporto secondo il criterio che precede e la conseguente rideterminazione dell'importo quantificato con la sentenza n. 725/2013 del Tribunale di Nocera Inferiore, confermata con sentenza n. 1494/2018 della Corte d'Appello di Salerno, mediante integrazione della
CTU espletata. … revocare la condanna della istante al pagamento del doppio del Pt_2 contributo unificato contenuta nella sentenza cassata, in quanto pronunciata in conseguenza dell'erronea statuizione di rigetto totale dell'appello e rispetto alla quale, alla luce del principio enunciato dal Collegio della Corte di Cassazione, non sussistono i presupposti ex art. 13 c. 1 quater DPR 115/2002”; per i convenuti in riassunzione (come da comparsa di costituzione e risposta) – “- accertato e dichiarato che tutte le rimesse effettuate sul conto corrente n. 281 sono da intendersi come ripristinatorie della provvista in presenza di un affidamento di fatto sullo stesso rapporto bancario, rigettare la domanda così come proposta dall'Istituto di Credito con l'atto di citazione in riassunzione ex art. 392 cpc, nonché la richiesta di integrazione della CTU espletata in primo grado, in quanto infondata in fatto e in diritto;
- per l'effetto confermare la sentenza n. 1494/2018 della Corte d'Appello di Salerno;
- condannare la al pagamento delle spese e del compenso professionale del presente Parte_1 grado di giudizio nonché del giudizio di legittimità, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 725/2013, il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da nei confronti della Parte_4 Controparte_4 con atto di citazione notificato il 3 aprile 2001, così provvedeva: 1) accoglieva la domanda e, per l'effetto, condannava la al pagamento, in favore del Controparte_4
2 della somma di euro 112.510,49, oltre interessi al tasso legale dalla sua CP_2 proposizione al soddisfo, a titolo di restituzione di quanto indebitamente percepito, nella misura di euro 111.797,47, in forza del rapporto di conto corrente n. 281, accesso il 15 febbraio 1985 ed estinto il 6 marzo 1998, per effetto dell'applicazione di interessi passivi ultralegali non determinati per iscritto, della loro capitalizzazione trimestrale e di commissioni di massimo scoperto non pattuite con tale forma e, nella misura di euro
713,02, in forza del rapporto di conto corrente n. 3551, acceso il 5 gennaio 1998 ed estinto il 25 giugno 1999, a causa dell'inosservanza del tasso-soglia; 2) condannava la
[...]
alla refusione delle spese processuali, liquidate in euro 130,00 per esborsi CP_4 ed in euro 1.500,00 per compenso difensivo, oltre oneri accessori.
Con sentenza n. 1494/2018, questa Corte così provvedeva: 1) rigettava l'appello proposto dalla;
2) accoglieva l'appello incidentale spiegato da Controparte_4 [...]
e quali eredi di CP_1 Controparte_2 CP_3 Parte_4 deceduto il 29 febbraio 2012, e, per l'effetto, in parziale riforma della decisione di primo grado, condannava la “ al pagamento dei costi della consulenza Controparte_4 tecnica d'ufficio e rideterminava da euro 1.500,00 ad euro 12.200,00, oltre accessori, le spese di lite dovute per compenso difensivo;
3) condannava la alla Controparte_4 refusione delle spese del secondo grado del giudizio, liquidandole in euro 9.515,00, oltre accessori, per compenso difensivo;
4) dava atto dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 nei confronti della . Controparte_4
Con ordinanza n. 22880/2023, la Corte di Cassazione: 1) accoglieva il settimo motivo di ricorso, con il quale la “ , incorporante per fusione la “ Parte_2 CP_4
, aveva lamentato, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell'art.
[...]
2697 cod. civ., per avere la Corte d'Appello ritenuto che l'istituto di credito, al fine di opporre al correntista l'eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie eseguite nel corso del rapporto, era tenuto ad indicarle specificamente, non essendo sufficiente la sua mera formulazione;
2) dichiarava inammissibili i primi sei motivi di ricorso e l'ottavo; 3) dichiara assorbito il nono, con il quale era stata denunciata la violazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002; 4) cassava la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, rinviando la causa alla Corte d'Appello di Salerno, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Con atto di citazione in riassunzione notificato il 23 novembre 2023, l' “ Parte_1
, incorporante per fusione la , introduceva il giudizio di rinvio
[...] Parte_2 onde ottenere, sulla base del decisum della Corte di Cassazione, la rideterminazione del
3 saldo del rapporto di conto corrente n. 281 mediante l'espunzione delle rimesse solutorie prescritte e, come tali, irripetibili dal correntista.
Costituitisi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 30 aprile 2024,
[...]
e assumevano che, essendo il conto CP_1 Controparte_2 CP_3 corrente n. 281 stato assistito da un affidamento di fatto sin dalla sua apertura, tutte le rimesse eseguite dal loro dante causa nel corso del rapporto avevano natura ripristinatoria, sicché non era configurabile alcuna prescrizione del diritto di ottenere la ripetizione delle somme indebitamente versate all'istituto di credito.
La causa, istruita mediante l'espletamento di una consulenza tecnica integrativa di quella disposta in primo grado, perveniva, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del
6 febbraio 2025, poi sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., mediante il deposito delle note scritte.
Indi, previo decorso dei termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi giorni venti per il deposito delle memorie di replica, concessi alle parti a norma degli artt. 190, comma 1, e 352, comma 1, c.p.c. con ordinanza resa il
28 febbraio 2025 e comunicata il 6 marzo 2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
In via preliminare, occorre osservare che il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della sentenza impugnata per motivi di merito (il cosiddetto giudizio di rinvio “proprio”) non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito che ha preceduto il giudizio di legittimità e non è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado, ma integra una nuova ed autonoma fase dell'originario processo, che, pur essendo assoggettata, per ragioni di rito, alle norme riguardanti il corrispondente procedimento disposto dalla sentenza rescindente, ha natura rescissoria ed è destinata a concludersi con una pronuncia che, senza sostituirsi ad alcuna precedente sentenza, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti, come si desume dal disposto dell'art. 393 c.p.c., ai sensi del quale, nell'ipotesi di mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non si produce il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, ma la sua inefficacia (cfr., ex plurimis, Cass. 23 settembre 2002, n. 13833; Cass.
28 gennaio 2005, n. 1824; Cass. ord. 20 aprile 2017, n. 10009; Cass. ord. 31 maggio 2021,
n. 15143), con la precisazione che, poiché la decisione di annullamento incide soltanto sulle parti della decisione di merito cui si estende e, quindi, soltanto sulle parti cassate, i capi di una pronuncia non cassati non sono travolti dall'estinzione del processo ed acquistano autorità di giudicato (cfr. Cass. 31 agosto 2018, n. 21469).
I limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la pronuncia di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di
4 diritto o per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia o per entrambe le ragioni: nella prima ipotesi, il giudice deve soltanto uniformarsi, ai sensi dell'art. 384, comma 1, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo, mentre, nella seconda, non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in funzione della statuizione da rendere in sostituzione di quella cassata, ferme restando le preclusioni e le decadenze già verificatesi;
nella terza, infine, la sua potestas iudicandi, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione ex novo dei fatti già acquisiti nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione, nel rispetto delle preclusioni e delle decadenze pregresse, sia consentita sulla base delle direttive fornite dalla decisione di legittimità (cfr., ex plurimis; Cass. 7 agosto 2014, n.
17790; Cass. 24 ottobre 2019, n. 27337; Cass. 14 gennaio 2020, n. 448).
In particolare, nel caso di annullamento per vizio di motivazione, la sentenza rescindente, nell'indicare i punti specifici della sua carenza o contraddittorietà, non limita il potere del giudice del rinvio all'esame soltanto di quelli individuati, da considerarsi come isolati dal restante materiale probatorio, ma gli riserva tutte le facoltà che gli competevano originariamente quale giudice di merito in relazione ai poteri di indagine e di valutazione della prova nell'ambito dello specifico capo annullato.
In quest'ultima ipotesi, poi, il giudice di rinvio, nel rinnovare il giudizio, è tenuto a motivare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente od implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, in sede di esame della coerenza del discorso giustificativo, evitando di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato ritenuti illogici ed eliminando, a seconda dei casi, le contraddizioni e i difetti argomentativi riscontrati (cfr., ex plurimis, Cass. 14 giugno 2006, n. 13719; Cass. 29 maggio 2014, n. 12102; Cass. ord. 2 febbraio 2018, n. 2652).
Pertanto, i limiti e l'oggetto del giudizio di rinvio sono fissati esclusivamente dalla sentenza di cassazione, la quale non può essere stigmatizzata o elusa dal giudice del rinvio, neppure in caso di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale, fatta salva soltanto l'ipotesi dell'inesistenza giuridica della pronuncia, o di constatato errore del principio di diritto affermato, la cui correttezza non è sindacabile neanche alla stregua di arresti giurisprudenziali espressi dalla Corte di legittimità in epoca precedente, coeva o successiva alla sua emanazione, così come, nel caso di annullamento della sentenza per vizi di motivazione, il giudice del rinvio non può compiere un nuovo e diverso
5 accertamento dei fatti che siano stati accertati definitivamente e sui quali è stata fondata la pronuncia di annullamento (cfr., ex plurimis, Cass. 8 novembre 2005, n. 21664; Cass. 6 marzo 2012, n. 3458; Cass. 29 ottobre 2018, n. 27343).
Proprio in ragione della struttura “chiusa” tipica del giudizio di rinvio, vale a dire della cristallizzazione delle posizioni delle parti nei termini in cui erano rimaste definite nelle precedenti fasi processuali fino al giudizio di cassazione e, più precisamente, fino all'ultimo momento utile nel quale le stesse potevano subire eventuali specificazioni (nei limiti e nelle forme previste per il giudizio di legittimità, come quelle stabilite dall'art. 372
c.p.c.), il giudice del rinvio può considerare fatti nuovi incidenti sulle ragioni delle parti, senza violare il divieto di esaminare punti non prospettati o prospettabili fino a quel momento, soltanto a condizione che si tratti di fatti dei quali, per essersi successivamente verificati, non era stata possibile l'allegazione, con l'eccezione che la nuova attività assertiva ed istruttoria non sia giustificata proprio dalle statuizioni rese dalla Corte di
Cassazione in sede di rinvio (cfr., ex ceteris, Cass. 30 ottobre 2003, n. 16294; Cass. 8 giugno 2005, n. 11962; Cass. 11 maggio 2018, n. 11411).
Nessun limite valutativo sussiste, invece, per le questioni costituenti oggetto dei motivi di ricorso per cassazione espressamente dichiarati assorbiti, atteso che le stesse devono ritenersi, per definizione, non decise e, quindi, possono essere riproposte del tutto impregiudicate all'esame del giudice del rinvio (cfr., ex ceteris, Cass. 11 dicembre 1990,
n. 11767; Cass. 12 settembre 2011, n. 18677; Cass. 30 novembre 2017, n. 28751).
Nella fattispecie de qua agitur, con l'ordinanza n. 22880/2023, la Corte di Cassazione, nell'accogliere il ricorso spiegato dalla limitatamente al settimo Parte_2 motivo, con il quale era stata censurata la violazione dell'art. 2697 cod. civ., osservava, da un lato, sulla base del principio espresso dalle Sezioni Unite (sentenza n. 15895/2019), che, “in tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito è soddisfatto con
l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte” e, dall'altro, che anche l'ulteriore “statuizione della sentenza impugnata … secondo cui il carattere ripristinatorio delle rimesse si dovrebbe sempre presumere, non è corretta. Una tale tesi, secondo cui i versamenti eseguiti su conto corrente, in corso di rapporto, hanno normalmente funzione ripristinatoria della
6 provvista e non determinano uno spostamento patrimoniale dal solvens all'accipiens … e una diversa finalizzazione dei singoli versamenti (o di alcuni di essi) deve essere in concreto provata da parte di chi intende far decorrere la prescrizione dalle singole annotazioni delle poste relative agli interessi passivi, è stata condivisa da questa Corte in un precedente (Cass. 4518/2014) rimasto isolato. La giurisprudenza successiva ha invece chiarito invece che incombe sul correntista l'onere di provare il carattere ripristinatorio delle rimesse dimostrando la sussistenza di un'apertura di credito che qualifichi i versamenti come mero ripristino della disponibilità accordata (Cass. 27704/2018, Cass.
2660/2019, e successive conformi)”.
Ne deriva che questa Corte, quale giudice del rinvio, è tenuta ad accertare, alla luce del decisum della Cassazione, se il rapporto di conto corrente n. 281, accesso il 15 febbraio
1985 e chiuso il 6 marzo 1998, era assistito o meno da un'apertura di credito e se il aveva effettuato rimesse solutorie prima del 3 aprile 1991, dies a quo del CP_2 decennio antecedente alla data della notifica della domanda introduttiva del giudizio, perfezionatasi il 3 aprile 2001, essendo versamenti di tale natura possibili anche in presenza di un affidamento bancario.
Ed infatti, i versamenti effettuati da un correntista hanno natura di pagamenti e, dunque, di atti solutori, con il conseguente decorso dal giorno del loro compimento del termine previsto dall'art. 2946 cod. civ. per ottenerne la restituzione, ove privi di causa, non soltanto quando il conto corrente non sia corredato da un'apertura di credito, ma anche nell'ipotesi in cui, in presenza di un'apertura di credito, siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'affidamento, con l'effetto di estinguere un debito e di determinare un trasferimento patrimoniale in favore dell'istituto bancario.
Pertanto, in relazione ad un conto corrente bancario con apertura di credito, i versamenti hanno carattere solutorio se eseguiti a ripianamento di somme prelevate oltre i limiti dell'affidamento, mentre non hanno tale natura ove effettuati su un conto “passivo”, ma non “scoperto”, integrando, in quest'ultimo caso, atti meramente ripristinatori della provvista concessa dall'istituto bancario e non pagamenti diretti ad estinguere un'esposizione debitoria (cfr., ex plurimis, Cass. 21 giugno 1984, n. 3657; Cass. 29 luglio
1992, n. 9064; Cass. 5 dicembre 1996, n. 10848), con la conseguente decorrenza dal giorno della chiusura del rapporto e non del loro compimento del termine di prescrizione per chiederne la ripetizione, qualora non sorretti da un valida causa debendi.
In definitiva, le rimesse costituiscono pagamenti in tutte le ipotesi in cui il conto corrente, al momento della loro esecuzione, risulti “scoperto”, intendendosi per tale sia il conto
7 corrente non assistito da apertura di credito che presenti un saldo negativo a carico del cliente, sia il conto corrente che ne evidenzi un debito a seguito dello sconfinamento dal fido convenzionalmente accordatogli (cfr., ex plurimis, Cass. 21 giugno 1984, n. 3657;
Cass. 23 giugno 1994, n. 6031; Cass. 9 dicembre 2004, n. 23006; Cass. 23 novembre 2005,
n. 24588; Cass., Sez. Un., 2 dicembre 2010, n. 24418).
L'onere di dimostrare che il conto corrente è corredato da un'apertura di credito e che, quindi, le rimesse ivi affluite hanno natura ripristinatoria, ove non dirette ad estinguere un passivo superiore alla misura dell'affidamento, grava sul correntista che, nell'agire in giudizio per la ripetizione di quelle indebitamente eseguite, intenda paralizzare l'eccezione di prescrizione al riguardo sollevata dal creditore.
Tuttavia, il giudice è comunque tenuto a valorizzare la prova della stipulazione di un contratto di apertura di credito, purché ritualmente acquisita agli atti del processo, indipendentemente da una specifica allegazione del correntista, giacché la deduzione dell'esistenza di un impedimento al decorso della prescrizione determinato dalla concessione di un affidamento costituisce un'eccezione in senso lato e non in senso stretto
(cfr., ex ceteris, Cass. ord. 6 dicembre 2019, n. 31927; Cass. ord. 17 luglio 2023, n. 20455;
Cass. ord. 15 marzo 2024, n. 7030).
La prova della conclusione di un contratto di apertura di credito e, dunque, della natura ripristinatoria delle rimesse o di alcune di esse può essere fornita non solo per iscritto, ma anche mediante presunzioni, ai sensi dell'art. 2729, comma 1, cod. civ., quando tale rapporto giuridico sia stato stipulato, come nella vicenda in esame, prima dell'entrata in vigore della legge n. 154/1992 o quando, pur operando, per il periodo successivo, il regime della nullità del negozio per vizio di forma, il correntista non la eccepisca a norma dell'art. 127, comma 2, d.lgs. n. 385/1993 (cfr., ex ceteris, Cass. ord. 14 dicembre 2023, n. 34997;
Cass. ord. 10 aprile 2024, n. 9712).
Nel caso in esame, la documentazione prodotta in giudizio dal e, in particolare, CP_2 gli estratti analitici, i riassunti scalari e i prospetti delle competenze del conto corrente n.
281, attestanti l'esistenza di un saldo costantemente passivo, l'applicazione di interessi debitori “extra fido” e di commissioni di massimo scoperto, nonché la mancata assunzione, da parte della , di qualsiasi iniziativa di recesso dal Controparte_4 rapporto, di diffida e segnalazione a sofferenza del cliente presso la Centrale Rischi della
Banca d'Italia comprovano, in maniera oltremodo evidente, che, come già evidenziato da questa Corte con l'ordinanza istruttoria del 4/21 giugno 2024, l'istituto di credito gli concesse un pluriennale affidamento di fatto.
8 Tale conclusione, del resto, è corroborata dagli esiti della consulenza tecnica d'ufficio disposta da questa Corte, giacché l'ausiliario ha confermato che “dalle evidenze contabili, in particolare dalle modalità di calcolo degli interessi debitori e dalle comunicazioni inviate dalla al correntista contenute negli estratti conto, risulta che il conto de Pt_2 quo è stato assistito da un affidamento di fatto 'per elasticità di cassa' per un importo di lire 50.000.000 sin dall'origine del periodo analizzato (31.12.1984 – 19.02.1998)”, affermando che “tanto si evince chiaramente, prescindendo dalla sistematica e tollerata operatività con saldo debitore del correntista, dagli estratti conto e dai relativi scalari dai quali emerge: - uno scoperto di c/c, per una durata di oltre quattordici anni, concesso
e mantenuto per un importo pressoché costante di Lire 50.000.000; - la presenza, nei prospetti di liquidazione dalla voce 'Maggiorazione' da intendersi come maggiorazione extra fido …; - la presenza, nei prospetti di liquidazione, dell'importo di Lire 50 Mln sotto la dicitura FIDO”, per poi precisare di aver tenuto conto “di tale riscontro (affidamento di fatto per lire 50 Mln) … nelle operazioni di ricalcolo richieste”.
Ed invero, ad evasione dei quesiti sottopostigli, il consulente tecnico d'ufficio, dopo aver accertato che la aveva accordato al un'apertura di credito Controparte_4 CP_2 di lire 50.000.000, ha individuato, rispetto al saldo rettificato del conto corrente n. 281, vale a dire a quello ricostruito secondo i criteri utilizzati nelle relazioni peritali espletate nel primo grado del giudizio e, in particolare, mediante l'espunzione degli addebiti illegittimi, i versamenti di natura solutoria effettuati dal cliente prima del decennio anteriore alla notifica della domanda introduttiva del giudizio e, quindi, di quelli irripetibili per intervenuta prescrizione, risultati pari a lire 5.115.969 (euro 2.642,18), provvedendo, all'esito, a rideterminare in euro 101.302,96 il credito vantato dai suoi aventi causa nei confronti dall' “ . Parte_1
Né l' “ , la cui eccezione di prescrizione del diritto del correntista Parte_1 ad agire per la ripetizione dell'indebito risulta fondata soltanto nei limiti di euro 2.642,18, può invocare, al fine di ottenerne un accoglimento in misura più favorevole, l'applicazione del metodo di identificazione delle rimesse solutorie sulla base del saldo “bancario” in luogo del criterio della loro individuazione sul saldo “rettificato”.
Ed infatti, costituisce ormai ius receptum il principio secondo cui, in tema di apertura di credito in conto corrente, qualora il cliente agisca in giudizio per la ripetizione di importi relativi ad interessi, commissioni e spese non dovuti e l'istituto bancario sollevi l'eccezione di prescrizione, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti
9 illegittimi e, di seguito, rideterminare il reale saldo passivo del conto, accertando, infine, se siano stati superati i limiti dell'affidamento concesso e se la rimessa possa, di conseguenza, qualificarsi come atto estintivo di un debito (cfr., ex plurimis, Cass. ord. 19 maggio 2020, n. 9141; Cass. ord. 15 febbraio 2021, n. 3858; Cass. ord. 16 marzo 2023, n.
7721; Cass. ord. 13 novembre 2024, n. 29374; Cass. ord. 3 marzo 2025, n. 5577).
Il carattere solutorio o ripristinatorio delle rimesse deve essere individuato non mediante una valutazione ex antea, ma dopo aver eliminato dal saldo tutti gli addebiti illegittimamente eseguiti dall'istituto bancario, atteso che, soltanto in tal modo e, quindi, soltanto ricostruendo ex post l'intero rapporto di dare ed avere intercorso tra le parti, è possibile apprezzare in concreto la natura dei versamenti effettuati dal correntista nell'ambito di un'apertura di credito in conto corrente ed accertare se sussistano pagamenti irripetibili per intervenuta prescrizione.
L'individuazione delle rimesse solutorie non ha alcun rapporto di affinità o di collegamento con la prescrizione del diritto alla ripetizione dei pagamenti effettuati dal correntista sine causa, sicché ricalcolare l'effettivo rapporto di dare ed avere, espungendo dal saldo del conto tutte le competenze impropriamente addebitate dall'istituto bancario, costituisce una mera operazione preventiva e legittima rispetto a quella dell'identificazione dei versamenti aventi natura di atti estintivi di debiti.
Tale operazione, infatti, fornisce la ricostruzione di una realtà giuridica contrapporta a quella storica offerta dall'istituto bancario, con la conseguenza che il disposto dell'art. 1422 cod. civ., in ragione del quale l'azione di nullità delle clausole poste a base delle somme illegittimamente addebitate in conto è imprescrittibile, ma sono fatti salvi gli effetti della prescrizione delle azioni di ripetizione, non risulterà violato, ma sarà applicabile per tutte le rimesse realmente solutorie alla stregua del saldo ricalcolato.
Pertanto, in accoglimento della domanda proposta da con atto di Parte_4 citazione notificato il 3 aprile 2001, l' deve essere condannata al Parte_1 pagamento, in favore degli eredi , e Controparte_1 Controparte_2 CP_3 della somma di euro 101.302,96, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, cod. civ., dalla sua proposizione al soddisfo, a titolo di restituzione di quanto indebitamente versato dal loro dante causa nel corso del rapporto di conto corrente n. 281, detratte le rimesse solutorie irripetibili per intervenuta prescrizione.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, nell'ipotesi di cassazione della sentenza, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, deve attenersi al principio della soccombenza applicato all'esito
10 globale del processo piuttosto che ai suoi diversi gradi e alla loro conclusione, sicché non deve liquidarle con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione al suo epilogo, può legittimamente compensarle, in tutto o in parte, o, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al loro rimborso in favore della controparte (cfr., ex plurimis, Cass. 12 settembre 2014, n.
19345; Cass. 9 ottobre 2015, n. 20289; Cass. ord. 8 novembre 2022, n. 32906).
In tale prospettiva, le spese dell'intero giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91, comma 1, cod. civ., devono gravare sull' “
[...]
e si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare Parte_1 relativo alle controversie di valore compreso tra euro 52.000,00 ed euro 260.000,00, alle quali è riconducibile quella in esame, in ragione dell'entità della somma dovuta a titolo di restituzione dell'indebito, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dal e dai CP_2 suoi eredi, per il primo e il secondo grado, nella misura già determinata da questa Corte con la sentenza n. 1494/2018, per il grado di legittimità, in euro 5.700,00 per compenso, di cui euro 2.500,00 per la fase di studio, euro 2.000,00 per la fase introduttiva ed euro
1.200,00 per la fase decisionale, e, per la fase del rinvio, in euro 8.600,00 per compenso, di cui euro 2.000,00 per la fase di studio, euro 1.400,00 per la fase introduttiva, euro
2.200,00 per la fase istruttoria ed euro 3.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 12 e 13 dell'allegata tabella, con refusione in favore dell'avv. Marco Del Vecchio, quale loro procuratore distrattario, ex art. 93, comma 1, c.p.c..
Parimenti, sempre in ossequio al principio sancito dall'art. 91, comma 1, c.p.c., devono cedere definitivamente a carico dell' “ , oltre alle spese della Parte_1 consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado, per come quantificate dal Tribunale di Nocera Inferiore, quelle occorse per la relazione peritale integrativa disposta in sede di rinvio, liquidate da questa Corte, con decreto del 6 febbraio/10 marzo 2025, in euro
4.823,87 per compenso, oltre CNP ed IVA, con detrazione dell'acconto eventualmente percepito dall'ausiliario.
Deve darsi atto, infine, che, per effetto dell'ordinanza n. 22880/2023 della Corte di
Cassazione, non è più configurabile il presupposto processuale per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 nei confronti dell' “ , la Parte_1 cui esistenza era stata attestata da questa Corte con la sentenza n. 1494/2018 nel rigettare integralmente l'appello spiegato dalla avverso la sentenza n. Controparte_4
725/2103 del Tribunale di Nocera Inferiore.
11
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, quale giudice del rinvio, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con atto di citazione notificato il 3 aprile Parte_4
2001, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' “ al Parte_1 pagamento, in favore di e Controparte_1 Controparte_2 CP_3 quali eredi di della somma di euro 101.302,96, oltre interessi al Parte_4 tasso di cui all'art. 1284, comma 1, cod. civ., dalla sua proposizione al soddisfo;
2. condanna l' alla refusione, in favore dell'avv. Giovanni Del Parte_1
Vecchio, quale procuratore distrattario, dapprima, di e, di seguito, Parte_4 degli eredi e ex art. 93, Controparte_1 Controparte_2 CP_3 comma 1, c.p.c., delle spese dell'intero giudizio, che si liquidano, per il primo e il secondo grado, nella misura già determinata da questa Corte con la sentenza n.
1494/2018, per il grado di legittimità, in euro 5.700,00 per compenso difensivo, di cui euro 2.500,00 per la fase di studio, euro 2.000,00 per la fase introduttiva ed euro
1.200,00 per la fase decisionale, e, per la fase del rinvio, in euro 8.600,00 per compenso difensivo, di cui euro 2.000,00 per la fase di studio, euro 1.400,00 per la fase introduttiva, euro 2.200,00 per la fase istruttoria ed euro 3.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 12 e 13 dell'allegata tabella;
3. pone definitivamente a carico dell' “ , oltre alle spese della Parte_1 consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado, per come quantificate dal
Tribunale di Nocera Inferiore, quelle della relazione peritale integrativa disposta in sede di rinvio, liquidate da questa Corte, con decreto del 6 febbraio/10 marzo 2025, in euro 4.823,87 per compenso, oltre CNP ed IVA, con detrazione dell'acconto, ove percepito dall'ausiliario;
4. da atto dell'insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 nei confronti dell' “ in relazione al Parte_1 giudizio di appello n. 837/2013 RGC.
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 16 luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
12
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1207/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
“ (incorporante per fusione la ), con Parte_1 Parte_2 sede legale in Torino, piazza San Carlo, n. 156, cod. fisc. e p. iva P.IVA_1
, in persona del procuratore speciale, dott.ssa , rappresentata P.IVA_2 Parte_3
e difesa, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in riassunzione di cui all'art. 392
c.p.c., dall'avv. Stefania Iannicelli, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in
Salerno, alla via G. Vicinanza, n. 11; attrice in riassunzione
E
, nata a [...] il [...] ed ivi residente, alla Controparte_1 via Sasso, n. 4, cod. fisc. , nato a C.F._1 Controparte_2
Salerno il 23 giugno 1985, residente in [...], cod. fisc.
, , nata a [...] il [...], C.F._2 CP_3 residente in [...], cod. fisc. , C.F._3 rappresentati e difesi, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Marco Del Vecchio, presso lo studio del quale elettivamente domiciliano in Cava de' Tirreni, al viale Marconi, n. 55; convenuti in riassunzione 1 AVENTE AD OGGETTO: GIUDIZIO DI RINVIO EX ARTT. 392 E SS. C.P.C. –
CONDICTIO INDEBITI;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'attrice in riassunzione (come da atto di citazione in riassunzione) – “… disporre l'accertamento dell'effettivo saldo dare/avere tra le parti, con conseguente rideterminazione del rapporto di c/c n. 281 secondo i criteri stabiliti dalla Suprema Corte con ordinanza n. 22880/2023 e, dunque, con esclusione delle rimesse oltre il termine prescrizionale ex art. 2948 c.c., accertando e dichiarando l'intervenuta prescrizione del diritto del correntista alla restituzione delle somme versate per rimesse solutorie sul c/c n.
281. … per l'effetto … disporre la verifica contabile del saldo dare/avere del rapporto secondo il criterio che precede e la conseguente rideterminazione dell'importo quantificato con la sentenza n. 725/2013 del Tribunale di Nocera Inferiore, confermata con sentenza n. 1494/2018 della Corte d'Appello di Salerno, mediante integrazione della
CTU espletata. … revocare la condanna della istante al pagamento del doppio del Pt_2 contributo unificato contenuta nella sentenza cassata, in quanto pronunciata in conseguenza dell'erronea statuizione di rigetto totale dell'appello e rispetto alla quale, alla luce del principio enunciato dal Collegio della Corte di Cassazione, non sussistono i presupposti ex art. 13 c. 1 quater DPR 115/2002”; per i convenuti in riassunzione (come da comparsa di costituzione e risposta) – “- accertato e dichiarato che tutte le rimesse effettuate sul conto corrente n. 281 sono da intendersi come ripristinatorie della provvista in presenza di un affidamento di fatto sullo stesso rapporto bancario, rigettare la domanda così come proposta dall'Istituto di Credito con l'atto di citazione in riassunzione ex art. 392 cpc, nonché la richiesta di integrazione della CTU espletata in primo grado, in quanto infondata in fatto e in diritto;
- per l'effetto confermare la sentenza n. 1494/2018 della Corte d'Appello di Salerno;
- condannare la al pagamento delle spese e del compenso professionale del presente Parte_1 grado di giudizio nonché del giudizio di legittimità, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 725/2013, il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da nei confronti della Parte_4 Controparte_4 con atto di citazione notificato il 3 aprile 2001, così provvedeva: 1) accoglieva la domanda e, per l'effetto, condannava la al pagamento, in favore del Controparte_4
2 della somma di euro 112.510,49, oltre interessi al tasso legale dalla sua CP_2 proposizione al soddisfo, a titolo di restituzione di quanto indebitamente percepito, nella misura di euro 111.797,47, in forza del rapporto di conto corrente n. 281, accesso il 15 febbraio 1985 ed estinto il 6 marzo 1998, per effetto dell'applicazione di interessi passivi ultralegali non determinati per iscritto, della loro capitalizzazione trimestrale e di commissioni di massimo scoperto non pattuite con tale forma e, nella misura di euro
713,02, in forza del rapporto di conto corrente n. 3551, acceso il 5 gennaio 1998 ed estinto il 25 giugno 1999, a causa dell'inosservanza del tasso-soglia; 2) condannava la
[...]
alla refusione delle spese processuali, liquidate in euro 130,00 per esborsi CP_4 ed in euro 1.500,00 per compenso difensivo, oltre oneri accessori.
Con sentenza n. 1494/2018, questa Corte così provvedeva: 1) rigettava l'appello proposto dalla;
2) accoglieva l'appello incidentale spiegato da Controparte_4 [...]
e quali eredi di CP_1 Controparte_2 CP_3 Parte_4 deceduto il 29 febbraio 2012, e, per l'effetto, in parziale riforma della decisione di primo grado, condannava la “ al pagamento dei costi della consulenza Controparte_4 tecnica d'ufficio e rideterminava da euro 1.500,00 ad euro 12.200,00, oltre accessori, le spese di lite dovute per compenso difensivo;
3) condannava la alla Controparte_4 refusione delle spese del secondo grado del giudizio, liquidandole in euro 9.515,00, oltre accessori, per compenso difensivo;
4) dava atto dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 nei confronti della . Controparte_4
Con ordinanza n. 22880/2023, la Corte di Cassazione: 1) accoglieva il settimo motivo di ricorso, con il quale la “ , incorporante per fusione la “ Parte_2 CP_4
, aveva lamentato, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell'art.
[...]
2697 cod. civ., per avere la Corte d'Appello ritenuto che l'istituto di credito, al fine di opporre al correntista l'eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie eseguite nel corso del rapporto, era tenuto ad indicarle specificamente, non essendo sufficiente la sua mera formulazione;
2) dichiarava inammissibili i primi sei motivi di ricorso e l'ottavo; 3) dichiara assorbito il nono, con il quale era stata denunciata la violazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002; 4) cassava la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, rinviando la causa alla Corte d'Appello di Salerno, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Con atto di citazione in riassunzione notificato il 23 novembre 2023, l' “ Parte_1
, incorporante per fusione la , introduceva il giudizio di rinvio
[...] Parte_2 onde ottenere, sulla base del decisum della Corte di Cassazione, la rideterminazione del
3 saldo del rapporto di conto corrente n. 281 mediante l'espunzione delle rimesse solutorie prescritte e, come tali, irripetibili dal correntista.
Costituitisi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 30 aprile 2024,
[...]
e assumevano che, essendo il conto CP_1 Controparte_2 CP_3 corrente n. 281 stato assistito da un affidamento di fatto sin dalla sua apertura, tutte le rimesse eseguite dal loro dante causa nel corso del rapporto avevano natura ripristinatoria, sicché non era configurabile alcuna prescrizione del diritto di ottenere la ripetizione delle somme indebitamente versate all'istituto di credito.
La causa, istruita mediante l'espletamento di una consulenza tecnica integrativa di quella disposta in primo grado, perveniva, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del
6 febbraio 2025, poi sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., mediante il deposito delle note scritte.
Indi, previo decorso dei termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi giorni venti per il deposito delle memorie di replica, concessi alle parti a norma degli artt. 190, comma 1, e 352, comma 1, c.p.c. con ordinanza resa il
28 febbraio 2025 e comunicata il 6 marzo 2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
In via preliminare, occorre osservare che il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della sentenza impugnata per motivi di merito (il cosiddetto giudizio di rinvio “proprio”) non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito che ha preceduto il giudizio di legittimità e non è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado, ma integra una nuova ed autonoma fase dell'originario processo, che, pur essendo assoggettata, per ragioni di rito, alle norme riguardanti il corrispondente procedimento disposto dalla sentenza rescindente, ha natura rescissoria ed è destinata a concludersi con una pronuncia che, senza sostituirsi ad alcuna precedente sentenza, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti, come si desume dal disposto dell'art. 393 c.p.c., ai sensi del quale, nell'ipotesi di mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non si produce il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, ma la sua inefficacia (cfr., ex plurimis, Cass. 23 settembre 2002, n. 13833; Cass.
28 gennaio 2005, n. 1824; Cass. ord. 20 aprile 2017, n. 10009; Cass. ord. 31 maggio 2021,
n. 15143), con la precisazione che, poiché la decisione di annullamento incide soltanto sulle parti della decisione di merito cui si estende e, quindi, soltanto sulle parti cassate, i capi di una pronuncia non cassati non sono travolti dall'estinzione del processo ed acquistano autorità di giudicato (cfr. Cass. 31 agosto 2018, n. 21469).
I limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la pronuncia di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di
4 diritto o per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia o per entrambe le ragioni: nella prima ipotesi, il giudice deve soltanto uniformarsi, ai sensi dell'art. 384, comma 1, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo, mentre, nella seconda, non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in funzione della statuizione da rendere in sostituzione di quella cassata, ferme restando le preclusioni e le decadenze già verificatesi;
nella terza, infine, la sua potestas iudicandi, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione ex novo dei fatti già acquisiti nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione, nel rispetto delle preclusioni e delle decadenze pregresse, sia consentita sulla base delle direttive fornite dalla decisione di legittimità (cfr., ex plurimis; Cass. 7 agosto 2014, n.
17790; Cass. 24 ottobre 2019, n. 27337; Cass. 14 gennaio 2020, n. 448).
In particolare, nel caso di annullamento per vizio di motivazione, la sentenza rescindente, nell'indicare i punti specifici della sua carenza o contraddittorietà, non limita il potere del giudice del rinvio all'esame soltanto di quelli individuati, da considerarsi come isolati dal restante materiale probatorio, ma gli riserva tutte le facoltà che gli competevano originariamente quale giudice di merito in relazione ai poteri di indagine e di valutazione della prova nell'ambito dello specifico capo annullato.
In quest'ultima ipotesi, poi, il giudice di rinvio, nel rinnovare il giudizio, è tenuto a motivare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente od implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, in sede di esame della coerenza del discorso giustificativo, evitando di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato ritenuti illogici ed eliminando, a seconda dei casi, le contraddizioni e i difetti argomentativi riscontrati (cfr., ex plurimis, Cass. 14 giugno 2006, n. 13719; Cass. 29 maggio 2014, n. 12102; Cass. ord. 2 febbraio 2018, n. 2652).
Pertanto, i limiti e l'oggetto del giudizio di rinvio sono fissati esclusivamente dalla sentenza di cassazione, la quale non può essere stigmatizzata o elusa dal giudice del rinvio, neppure in caso di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale, fatta salva soltanto l'ipotesi dell'inesistenza giuridica della pronuncia, o di constatato errore del principio di diritto affermato, la cui correttezza non è sindacabile neanche alla stregua di arresti giurisprudenziali espressi dalla Corte di legittimità in epoca precedente, coeva o successiva alla sua emanazione, così come, nel caso di annullamento della sentenza per vizi di motivazione, il giudice del rinvio non può compiere un nuovo e diverso
5 accertamento dei fatti che siano stati accertati definitivamente e sui quali è stata fondata la pronuncia di annullamento (cfr., ex plurimis, Cass. 8 novembre 2005, n. 21664; Cass. 6 marzo 2012, n. 3458; Cass. 29 ottobre 2018, n. 27343).
Proprio in ragione della struttura “chiusa” tipica del giudizio di rinvio, vale a dire della cristallizzazione delle posizioni delle parti nei termini in cui erano rimaste definite nelle precedenti fasi processuali fino al giudizio di cassazione e, più precisamente, fino all'ultimo momento utile nel quale le stesse potevano subire eventuali specificazioni (nei limiti e nelle forme previste per il giudizio di legittimità, come quelle stabilite dall'art. 372
c.p.c.), il giudice del rinvio può considerare fatti nuovi incidenti sulle ragioni delle parti, senza violare il divieto di esaminare punti non prospettati o prospettabili fino a quel momento, soltanto a condizione che si tratti di fatti dei quali, per essersi successivamente verificati, non era stata possibile l'allegazione, con l'eccezione che la nuova attività assertiva ed istruttoria non sia giustificata proprio dalle statuizioni rese dalla Corte di
Cassazione in sede di rinvio (cfr., ex ceteris, Cass. 30 ottobre 2003, n. 16294; Cass. 8 giugno 2005, n. 11962; Cass. 11 maggio 2018, n. 11411).
Nessun limite valutativo sussiste, invece, per le questioni costituenti oggetto dei motivi di ricorso per cassazione espressamente dichiarati assorbiti, atteso che le stesse devono ritenersi, per definizione, non decise e, quindi, possono essere riproposte del tutto impregiudicate all'esame del giudice del rinvio (cfr., ex ceteris, Cass. 11 dicembre 1990,
n. 11767; Cass. 12 settembre 2011, n. 18677; Cass. 30 novembre 2017, n. 28751).
Nella fattispecie de qua agitur, con l'ordinanza n. 22880/2023, la Corte di Cassazione, nell'accogliere il ricorso spiegato dalla limitatamente al settimo Parte_2 motivo, con il quale era stata censurata la violazione dell'art. 2697 cod. civ., osservava, da un lato, sulla base del principio espresso dalle Sezioni Unite (sentenza n. 15895/2019), che, “in tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito è soddisfatto con
l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte” e, dall'altro, che anche l'ulteriore “statuizione della sentenza impugnata … secondo cui il carattere ripristinatorio delle rimesse si dovrebbe sempre presumere, non è corretta. Una tale tesi, secondo cui i versamenti eseguiti su conto corrente, in corso di rapporto, hanno normalmente funzione ripristinatoria della
6 provvista e non determinano uno spostamento patrimoniale dal solvens all'accipiens … e una diversa finalizzazione dei singoli versamenti (o di alcuni di essi) deve essere in concreto provata da parte di chi intende far decorrere la prescrizione dalle singole annotazioni delle poste relative agli interessi passivi, è stata condivisa da questa Corte in un precedente (Cass. 4518/2014) rimasto isolato. La giurisprudenza successiva ha invece chiarito invece che incombe sul correntista l'onere di provare il carattere ripristinatorio delle rimesse dimostrando la sussistenza di un'apertura di credito che qualifichi i versamenti come mero ripristino della disponibilità accordata (Cass. 27704/2018, Cass.
2660/2019, e successive conformi)”.
Ne deriva che questa Corte, quale giudice del rinvio, è tenuta ad accertare, alla luce del decisum della Cassazione, se il rapporto di conto corrente n. 281, accesso il 15 febbraio
1985 e chiuso il 6 marzo 1998, era assistito o meno da un'apertura di credito e se il aveva effettuato rimesse solutorie prima del 3 aprile 1991, dies a quo del CP_2 decennio antecedente alla data della notifica della domanda introduttiva del giudizio, perfezionatasi il 3 aprile 2001, essendo versamenti di tale natura possibili anche in presenza di un affidamento bancario.
Ed infatti, i versamenti effettuati da un correntista hanno natura di pagamenti e, dunque, di atti solutori, con il conseguente decorso dal giorno del loro compimento del termine previsto dall'art. 2946 cod. civ. per ottenerne la restituzione, ove privi di causa, non soltanto quando il conto corrente non sia corredato da un'apertura di credito, ma anche nell'ipotesi in cui, in presenza di un'apertura di credito, siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'affidamento, con l'effetto di estinguere un debito e di determinare un trasferimento patrimoniale in favore dell'istituto bancario.
Pertanto, in relazione ad un conto corrente bancario con apertura di credito, i versamenti hanno carattere solutorio se eseguiti a ripianamento di somme prelevate oltre i limiti dell'affidamento, mentre non hanno tale natura ove effettuati su un conto “passivo”, ma non “scoperto”, integrando, in quest'ultimo caso, atti meramente ripristinatori della provvista concessa dall'istituto bancario e non pagamenti diretti ad estinguere un'esposizione debitoria (cfr., ex plurimis, Cass. 21 giugno 1984, n. 3657; Cass. 29 luglio
1992, n. 9064; Cass. 5 dicembre 1996, n. 10848), con la conseguente decorrenza dal giorno della chiusura del rapporto e non del loro compimento del termine di prescrizione per chiederne la ripetizione, qualora non sorretti da un valida causa debendi.
In definitiva, le rimesse costituiscono pagamenti in tutte le ipotesi in cui il conto corrente, al momento della loro esecuzione, risulti “scoperto”, intendendosi per tale sia il conto
7 corrente non assistito da apertura di credito che presenti un saldo negativo a carico del cliente, sia il conto corrente che ne evidenzi un debito a seguito dello sconfinamento dal fido convenzionalmente accordatogli (cfr., ex plurimis, Cass. 21 giugno 1984, n. 3657;
Cass. 23 giugno 1994, n. 6031; Cass. 9 dicembre 2004, n. 23006; Cass. 23 novembre 2005,
n. 24588; Cass., Sez. Un., 2 dicembre 2010, n. 24418).
L'onere di dimostrare che il conto corrente è corredato da un'apertura di credito e che, quindi, le rimesse ivi affluite hanno natura ripristinatoria, ove non dirette ad estinguere un passivo superiore alla misura dell'affidamento, grava sul correntista che, nell'agire in giudizio per la ripetizione di quelle indebitamente eseguite, intenda paralizzare l'eccezione di prescrizione al riguardo sollevata dal creditore.
Tuttavia, il giudice è comunque tenuto a valorizzare la prova della stipulazione di un contratto di apertura di credito, purché ritualmente acquisita agli atti del processo, indipendentemente da una specifica allegazione del correntista, giacché la deduzione dell'esistenza di un impedimento al decorso della prescrizione determinato dalla concessione di un affidamento costituisce un'eccezione in senso lato e non in senso stretto
(cfr., ex ceteris, Cass. ord. 6 dicembre 2019, n. 31927; Cass. ord. 17 luglio 2023, n. 20455;
Cass. ord. 15 marzo 2024, n. 7030).
La prova della conclusione di un contratto di apertura di credito e, dunque, della natura ripristinatoria delle rimesse o di alcune di esse può essere fornita non solo per iscritto, ma anche mediante presunzioni, ai sensi dell'art. 2729, comma 1, cod. civ., quando tale rapporto giuridico sia stato stipulato, come nella vicenda in esame, prima dell'entrata in vigore della legge n. 154/1992 o quando, pur operando, per il periodo successivo, il regime della nullità del negozio per vizio di forma, il correntista non la eccepisca a norma dell'art. 127, comma 2, d.lgs. n. 385/1993 (cfr., ex ceteris, Cass. ord. 14 dicembre 2023, n. 34997;
Cass. ord. 10 aprile 2024, n. 9712).
Nel caso in esame, la documentazione prodotta in giudizio dal e, in particolare, CP_2 gli estratti analitici, i riassunti scalari e i prospetti delle competenze del conto corrente n.
281, attestanti l'esistenza di un saldo costantemente passivo, l'applicazione di interessi debitori “extra fido” e di commissioni di massimo scoperto, nonché la mancata assunzione, da parte della , di qualsiasi iniziativa di recesso dal Controparte_4 rapporto, di diffida e segnalazione a sofferenza del cliente presso la Centrale Rischi della
Banca d'Italia comprovano, in maniera oltremodo evidente, che, come già evidenziato da questa Corte con l'ordinanza istruttoria del 4/21 giugno 2024, l'istituto di credito gli concesse un pluriennale affidamento di fatto.
8 Tale conclusione, del resto, è corroborata dagli esiti della consulenza tecnica d'ufficio disposta da questa Corte, giacché l'ausiliario ha confermato che “dalle evidenze contabili, in particolare dalle modalità di calcolo degli interessi debitori e dalle comunicazioni inviate dalla al correntista contenute negli estratti conto, risulta che il conto de Pt_2 quo è stato assistito da un affidamento di fatto 'per elasticità di cassa' per un importo di lire 50.000.000 sin dall'origine del periodo analizzato (31.12.1984 – 19.02.1998)”, affermando che “tanto si evince chiaramente, prescindendo dalla sistematica e tollerata operatività con saldo debitore del correntista, dagli estratti conto e dai relativi scalari dai quali emerge: - uno scoperto di c/c, per una durata di oltre quattordici anni, concesso
e mantenuto per un importo pressoché costante di Lire 50.000.000; - la presenza, nei prospetti di liquidazione dalla voce 'Maggiorazione' da intendersi come maggiorazione extra fido …; - la presenza, nei prospetti di liquidazione, dell'importo di Lire 50 Mln sotto la dicitura FIDO”, per poi precisare di aver tenuto conto “di tale riscontro (affidamento di fatto per lire 50 Mln) … nelle operazioni di ricalcolo richieste”.
Ed invero, ad evasione dei quesiti sottopostigli, il consulente tecnico d'ufficio, dopo aver accertato che la aveva accordato al un'apertura di credito Controparte_4 CP_2 di lire 50.000.000, ha individuato, rispetto al saldo rettificato del conto corrente n. 281, vale a dire a quello ricostruito secondo i criteri utilizzati nelle relazioni peritali espletate nel primo grado del giudizio e, in particolare, mediante l'espunzione degli addebiti illegittimi, i versamenti di natura solutoria effettuati dal cliente prima del decennio anteriore alla notifica della domanda introduttiva del giudizio e, quindi, di quelli irripetibili per intervenuta prescrizione, risultati pari a lire 5.115.969 (euro 2.642,18), provvedendo, all'esito, a rideterminare in euro 101.302,96 il credito vantato dai suoi aventi causa nei confronti dall' “ . Parte_1
Né l' “ , la cui eccezione di prescrizione del diritto del correntista Parte_1 ad agire per la ripetizione dell'indebito risulta fondata soltanto nei limiti di euro 2.642,18, può invocare, al fine di ottenerne un accoglimento in misura più favorevole, l'applicazione del metodo di identificazione delle rimesse solutorie sulla base del saldo “bancario” in luogo del criterio della loro individuazione sul saldo “rettificato”.
Ed infatti, costituisce ormai ius receptum il principio secondo cui, in tema di apertura di credito in conto corrente, qualora il cliente agisca in giudizio per la ripetizione di importi relativi ad interessi, commissioni e spese non dovuti e l'istituto bancario sollevi l'eccezione di prescrizione, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti
9 illegittimi e, di seguito, rideterminare il reale saldo passivo del conto, accertando, infine, se siano stati superati i limiti dell'affidamento concesso e se la rimessa possa, di conseguenza, qualificarsi come atto estintivo di un debito (cfr., ex plurimis, Cass. ord. 19 maggio 2020, n. 9141; Cass. ord. 15 febbraio 2021, n. 3858; Cass. ord. 16 marzo 2023, n.
7721; Cass. ord. 13 novembre 2024, n. 29374; Cass. ord. 3 marzo 2025, n. 5577).
Il carattere solutorio o ripristinatorio delle rimesse deve essere individuato non mediante una valutazione ex antea, ma dopo aver eliminato dal saldo tutti gli addebiti illegittimamente eseguiti dall'istituto bancario, atteso che, soltanto in tal modo e, quindi, soltanto ricostruendo ex post l'intero rapporto di dare ed avere intercorso tra le parti, è possibile apprezzare in concreto la natura dei versamenti effettuati dal correntista nell'ambito di un'apertura di credito in conto corrente ed accertare se sussistano pagamenti irripetibili per intervenuta prescrizione.
L'individuazione delle rimesse solutorie non ha alcun rapporto di affinità o di collegamento con la prescrizione del diritto alla ripetizione dei pagamenti effettuati dal correntista sine causa, sicché ricalcolare l'effettivo rapporto di dare ed avere, espungendo dal saldo del conto tutte le competenze impropriamente addebitate dall'istituto bancario, costituisce una mera operazione preventiva e legittima rispetto a quella dell'identificazione dei versamenti aventi natura di atti estintivi di debiti.
Tale operazione, infatti, fornisce la ricostruzione di una realtà giuridica contrapporta a quella storica offerta dall'istituto bancario, con la conseguenza che il disposto dell'art. 1422 cod. civ., in ragione del quale l'azione di nullità delle clausole poste a base delle somme illegittimamente addebitate in conto è imprescrittibile, ma sono fatti salvi gli effetti della prescrizione delle azioni di ripetizione, non risulterà violato, ma sarà applicabile per tutte le rimesse realmente solutorie alla stregua del saldo ricalcolato.
Pertanto, in accoglimento della domanda proposta da con atto di Parte_4 citazione notificato il 3 aprile 2001, l' deve essere condannata al Parte_1 pagamento, in favore degli eredi , e Controparte_1 Controparte_2 CP_3 della somma di euro 101.302,96, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, cod. civ., dalla sua proposizione al soddisfo, a titolo di restituzione di quanto indebitamente versato dal loro dante causa nel corso del rapporto di conto corrente n. 281, detratte le rimesse solutorie irripetibili per intervenuta prescrizione.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, nell'ipotesi di cassazione della sentenza, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, deve attenersi al principio della soccombenza applicato all'esito
10 globale del processo piuttosto che ai suoi diversi gradi e alla loro conclusione, sicché non deve liquidarle con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione al suo epilogo, può legittimamente compensarle, in tutto o in parte, o, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al loro rimborso in favore della controparte (cfr., ex plurimis, Cass. 12 settembre 2014, n.
19345; Cass. 9 ottobre 2015, n. 20289; Cass. ord. 8 novembre 2022, n. 32906).
In tale prospettiva, le spese dell'intero giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91, comma 1, cod. civ., devono gravare sull' “
[...]
e si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare Parte_1 relativo alle controversie di valore compreso tra euro 52.000,00 ed euro 260.000,00, alle quali è riconducibile quella in esame, in ragione dell'entità della somma dovuta a titolo di restituzione dell'indebito, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dal e dai CP_2 suoi eredi, per il primo e il secondo grado, nella misura già determinata da questa Corte con la sentenza n. 1494/2018, per il grado di legittimità, in euro 5.700,00 per compenso, di cui euro 2.500,00 per la fase di studio, euro 2.000,00 per la fase introduttiva ed euro
1.200,00 per la fase decisionale, e, per la fase del rinvio, in euro 8.600,00 per compenso, di cui euro 2.000,00 per la fase di studio, euro 1.400,00 per la fase introduttiva, euro
2.200,00 per la fase istruttoria ed euro 3.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 12 e 13 dell'allegata tabella, con refusione in favore dell'avv. Marco Del Vecchio, quale loro procuratore distrattario, ex art. 93, comma 1, c.p.c..
Parimenti, sempre in ossequio al principio sancito dall'art. 91, comma 1, c.p.c., devono cedere definitivamente a carico dell' “ , oltre alle spese della Parte_1 consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado, per come quantificate dal Tribunale di Nocera Inferiore, quelle occorse per la relazione peritale integrativa disposta in sede di rinvio, liquidate da questa Corte, con decreto del 6 febbraio/10 marzo 2025, in euro
4.823,87 per compenso, oltre CNP ed IVA, con detrazione dell'acconto eventualmente percepito dall'ausiliario.
Deve darsi atto, infine, che, per effetto dell'ordinanza n. 22880/2023 della Corte di
Cassazione, non è più configurabile il presupposto processuale per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 nei confronti dell' “ , la Parte_1 cui esistenza era stata attestata da questa Corte con la sentenza n. 1494/2018 nel rigettare integralmente l'appello spiegato dalla avverso la sentenza n. Controparte_4
725/2103 del Tribunale di Nocera Inferiore.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, quale giudice del rinvio, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con atto di citazione notificato il 3 aprile Parte_4
2001, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' “ al Parte_1 pagamento, in favore di e Controparte_1 Controparte_2 CP_3 quali eredi di della somma di euro 101.302,96, oltre interessi al Parte_4 tasso di cui all'art. 1284, comma 1, cod. civ., dalla sua proposizione al soddisfo;
2. condanna l' alla refusione, in favore dell'avv. Giovanni Del Parte_1
Vecchio, quale procuratore distrattario, dapprima, di e, di seguito, Parte_4 degli eredi e ex art. 93, Controparte_1 Controparte_2 CP_3 comma 1, c.p.c., delle spese dell'intero giudizio, che si liquidano, per il primo e il secondo grado, nella misura già determinata da questa Corte con la sentenza n.
1494/2018, per il grado di legittimità, in euro 5.700,00 per compenso difensivo, di cui euro 2.500,00 per la fase di studio, euro 2.000,00 per la fase introduttiva ed euro
1.200,00 per la fase decisionale, e, per la fase del rinvio, in euro 8.600,00 per compenso difensivo, di cui euro 2.000,00 per la fase di studio, euro 1.400,00 per la fase introduttiva, euro 2.200,00 per la fase istruttoria ed euro 3.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 12 e 13 dell'allegata tabella;
3. pone definitivamente a carico dell' “ , oltre alle spese della Parte_1 consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado, per come quantificate dal
Tribunale di Nocera Inferiore, quelle della relazione peritale integrativa disposta in sede di rinvio, liquidate da questa Corte, con decreto del 6 febbraio/10 marzo 2025, in euro 4.823,87 per compenso, oltre CNP ed IVA, con detrazione dell'acconto, ove percepito dall'ausiliario;
4. da atto dell'insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 nei confronti dell' “ in relazione al Parte_1 giudizio di appello n. 837/2013 RGC.
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 16 luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
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