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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 13/02/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 707/2023 R.G.
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. Angela Di Girolamo Presidente rel.
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Luca Bordin Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di prima istanza iscritta al n. 707/2023 R.G., promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Gialluca, Parte_1
giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore in data
14/10/2024,
Ricorrente
CONTRO
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Fabrizio Retko Controparte_1
e Tito Di Pietro, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione. Resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: divorzio – cessazione effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: all'udienza in data 27/11/2024 i procuratori delle parti hanno concordemente chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio senza ulteriori statuizioni.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27/02/2023 - premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario a Roseto Degli Abruzzi in data 27/09/1969 con , da cui erano nati i figli e tutti Controparte_1 Per_1 Per_2 Per_3
maggiorenni ed economicamente indipendenti, e che, con decreto in data
16/09/1988, questo Tribunale aveva omologato la separazione personale dei coniugi - ha chiesto: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
procedere allo scioglimento della comunione dei beni con riferimento agli immobili in comproprietà tra i coniugi.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto che sussistevano tutti i presupposti di Legge di cui all'art. 3, punto 2, lett. B della Legge n. 898/70 come modificata dalla Legge n. 74/87 per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con comparsa in data 28/06/2023, si è costituito in giudizio il resistente, il quale ha aderito a tutte le domande della ricorrente, con specifico riguardo allo scioglimento della comunione dei beni indicati in comparsa, con uguale distribuzione tra i coniugi delle somme ricavate dalla vendita degli stessi.
All'udienza di comparizione, il Presidente, sentiti i coniugi- i quali hanno ribadito di non volersi riconciliare e di essere rimasti ininterrottamente separati dall'epoca della separazione- , ha confermato, in via provvisoria ed urgente le condizioni della separazione. Passato il procedimento alla fase contenziosa, con memoria integrativa in data
04/08/2023, la ricorrente, a parziale modifica del ricorso introduttivo, ha dichiarato che uno degli immobili, sito in Giulianova, non formava oggetto di comunione ma era di sua esclusiva proprietà e ne ha chiesto la restituzione da parte del marito.
Con ordinanza in data 23/10/2024, il Presidente, rigettate le richieste istruttorie delle parti, ha dichiarato l'inammissibilità della domanda relativa allo scioglimento della comunione sugli immobili in comproprietà tra i coniugi e di quella di restituzione, trattandosi di domande diverse per petitum e causa petendi, non sorrette dalla cd. “connessione forte”, necessaria per il cd. simultaneus processus.
Successivamente, all'udienza del 27/11/2024, i coniugi, previa rinuncia alle altre domande( con riserva di azionarle in separata sede, hanno chiesto congiuntamente che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza ulteriori statuizioni. Pertanto la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio, senza i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e pertanto deve essere accolta.
Ricorrono, infatti, tutte le condizioni previste dalla legge per l'invocata pronuncia dato che, innanzitutto, è abbondantemente maturato il termine di ininterrotta separazione dei coniugi dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nel procedimento di separazione, di cui all'art. 3 l. n. 898/1970. Inoltre
è certa la mancanza di volontà delle parti di ricostruire la convivenza matrimoniale, intesa quale comunione materiale e spirituale, come dalle stesse dichiarato. Sussistendo, dunque, il requisito temporale ed essendo venuta meno l'affectio coniugalis, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ricorrendo tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2, e 3 lett. b della legge n. 898/1970
e succ. mod.., senza altra statuizione, come concordemente richiesto
Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge.
Infine, avuto riguardo della natura della controversia e dell'accordo raggiunto tra le parti, sussistono i presupposti per dichiarare integralmente compensate le spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e a Roseto degli Abruzzi in data Parte_1 Controparte_1
27/09/1969;
2) dichiara integralmente compensate le spese processuali;
3) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Teramo, 5 febbraio 2024
Il Presidente est.
(dott.ssa Angela Di Girolamo)
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. Angela Di Girolamo Presidente rel.
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Luca Bordin Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di prima istanza iscritta al n. 707/2023 R.G., promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Gialluca, Parte_1
giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore in data
14/10/2024,
Ricorrente
CONTRO
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Fabrizio Retko Controparte_1
e Tito Di Pietro, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione. Resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: divorzio – cessazione effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: all'udienza in data 27/11/2024 i procuratori delle parti hanno concordemente chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio senza ulteriori statuizioni.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27/02/2023 - premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario a Roseto Degli Abruzzi in data 27/09/1969 con , da cui erano nati i figli e tutti Controparte_1 Per_1 Per_2 Per_3
maggiorenni ed economicamente indipendenti, e che, con decreto in data
16/09/1988, questo Tribunale aveva omologato la separazione personale dei coniugi - ha chiesto: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
procedere allo scioglimento della comunione dei beni con riferimento agli immobili in comproprietà tra i coniugi.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto che sussistevano tutti i presupposti di Legge di cui all'art. 3, punto 2, lett. B della Legge n. 898/70 come modificata dalla Legge n. 74/87 per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con comparsa in data 28/06/2023, si è costituito in giudizio il resistente, il quale ha aderito a tutte le domande della ricorrente, con specifico riguardo allo scioglimento della comunione dei beni indicati in comparsa, con uguale distribuzione tra i coniugi delle somme ricavate dalla vendita degli stessi.
All'udienza di comparizione, il Presidente, sentiti i coniugi- i quali hanno ribadito di non volersi riconciliare e di essere rimasti ininterrottamente separati dall'epoca della separazione- , ha confermato, in via provvisoria ed urgente le condizioni della separazione. Passato il procedimento alla fase contenziosa, con memoria integrativa in data
04/08/2023, la ricorrente, a parziale modifica del ricorso introduttivo, ha dichiarato che uno degli immobili, sito in Giulianova, non formava oggetto di comunione ma era di sua esclusiva proprietà e ne ha chiesto la restituzione da parte del marito.
Con ordinanza in data 23/10/2024, il Presidente, rigettate le richieste istruttorie delle parti, ha dichiarato l'inammissibilità della domanda relativa allo scioglimento della comunione sugli immobili in comproprietà tra i coniugi e di quella di restituzione, trattandosi di domande diverse per petitum e causa petendi, non sorrette dalla cd. “connessione forte”, necessaria per il cd. simultaneus processus.
Successivamente, all'udienza del 27/11/2024, i coniugi, previa rinuncia alle altre domande( con riserva di azionarle in separata sede, hanno chiesto congiuntamente che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza ulteriori statuizioni. Pertanto la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio, senza i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e pertanto deve essere accolta.
Ricorrono, infatti, tutte le condizioni previste dalla legge per l'invocata pronuncia dato che, innanzitutto, è abbondantemente maturato il termine di ininterrotta separazione dei coniugi dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nel procedimento di separazione, di cui all'art. 3 l. n. 898/1970. Inoltre
è certa la mancanza di volontà delle parti di ricostruire la convivenza matrimoniale, intesa quale comunione materiale e spirituale, come dalle stesse dichiarato. Sussistendo, dunque, il requisito temporale ed essendo venuta meno l'affectio coniugalis, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ricorrendo tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2, e 3 lett. b della legge n. 898/1970
e succ. mod.., senza altra statuizione, come concordemente richiesto
Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge.
Infine, avuto riguardo della natura della controversia e dell'accordo raggiunto tra le parti, sussistono i presupposti per dichiarare integralmente compensate le spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e a Roseto degli Abruzzi in data Parte_1 Controparte_1
27/09/1969;
2) dichiara integralmente compensate le spese processuali;
3) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Teramo, 5 febbraio 2024
Il Presidente est.
(dott.ssa Angela Di Girolamo)