Articolo 1 della Legge 8 luglio 1950, n. 523
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12 agosto 1950
Art. 1. Articolo unico.

L'importo della indennita' di contingenza istituita a favore degli invalidi di guerra di prima categoria dall' art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 29 aprile 1946, n. 299 , e' determinato, con effetto dalla prima rata con scadenza successiva al 1 gennaio 1950 e per un periodo di sei mesi, tenendo conto dell'indice medio del costo dell'alimentazione rilevato dall'Istituto centrale di statistica per il trimestre ottobre-dicembre 1947.

Entrata in vigore il 12 agosto 1950