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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 08/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1717/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in persona del Giudice dott. Davide Palmieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 1717/2018 RG del Tribunale di Viterbo, trattenuta in decisione all'udienza del 02.10.2024, promossa da:
C.F. e P.IVA: , in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1
, avente sede legale in Campagnano di Roma (Rm), Via Del Salvatore n. 33, Parte_2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Simona Mattei e Francesca Bonomi e con questi elettivamente domiciliata in Roma, viale Giulio Cesare n. 95;
Opponente
Nei confronti di
GEOM. , C.F.: , con studio in Nepi (VT), via Persona_1 CodiceFiscale_1
Tre Portoni n. 9, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Stefano Angeletti e Roberto Bongarzone e con questi elettivamente domiciliato in Civita Castellana (VT), studio dei difensori.
Opposto
OGGETTO: Opposizione al decreto ingiuntivo n. 431/2018 emesso dal Tribunale di Viterbo in data 14.04.2018, nell'ambito del procedimento recante R.G. n. 1021/2018.
1 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la società proponeva opposizione al Parte_1
decreto ingiuntivo n. 431/2018 emesso dal Tribunale di Viterbo, con il quale le veniva ingiunto di pagare la somma di € 15.610,05, oltre spese ed interessi, a titolo di compenso per la prestazione d'opera professionale eseguita dal geom. . Persona_1
A fondamento dell'opposizione premetteva che, con contratto del 16.06.2016, aveva affidato al geom. l'esecuzione di prestazioni professionali riguardanti il cantiere sito in Nepi Persona_1
(VT), località Galeotti, Via Don Minzoni n. 21 e consistenti nella “Direzione e sorveglianza dei lavori, con visite periodiche nel numero necessario, a esclusivo giudizio del Professionista, emanando le disposizioni e gli ordini per l'attuazione dell'opera progettata nelle sue varie fasi esecutive e sorvegliandone la buona riuscita;
Coordinatore per la progettazione per la sicurezza;
Coordinatore per l'esecuzione dei lavori per la sicurezza (D.lgs. 494/96 e s.m. e i.); d.
Accatastamento di tutto il complesso abitativo”, concordando un compenso complessivo di €
23.000,00 da corrispondere secondo le seguenti scadenze: “35% pari ad € 8.050,00 alla firma del predetto incarico;
30% pari ad € 6.900,00 al getto della copertura;
20% pari a 4.600,00 al completamento del 60% della costruzione;
15% pari ad € 3.450,00 alla fine dei lavori”.
L'opponente si doleva che, pur avendo pagato € 6.405,00 a saldo della fattura n. 11 del 29.9.2016 ed € 5.000,00 a saldo della fattura n. 4 del 14.2.2017, il professionista non aveva adempiuto alle proprie obbligazioni, perché non aveva debitamente presidiato il cantiere quale direttore tecnico e responsabile della sicurezza, non aveva ottemperato agli obblighi di legge previsti dal D.lgs.
494/96, non aveva fornito un'adeguata informativa sullo stato dei lavori, non aveva redatto il libro giornale lavori ed i verbali di accessi eseguiti in cantiere. Ciononostante, aveva richiesto, con intimazione del 30.01.2018, il pagamento di ulteriori € 13.888,55, pari all'85 % del prezzo pattuito.
A fronte di tale richiesta, la società opponente diffidava il professionista ad adempiere le obbligazioni assunte, portando a termine i lavori e consegnando la documentazione necessaria per ottenere l'autorizzazione di allaccio e scarico in pubblica fognatura. Il professionista, invece, richiedeva il pagamento di ulteriori € 1.500,00, ritenendo che l'attività necessaria per l'autorizzazione di allaccio e scarico in pubblica fognatura non fosse ricompresa nell'originario contratto stipulato tra le parti.
Pertanto, la società opponente, con missiva del 20.03.2018, comunicava la risoluzione del contratto per grave inadempimento, contestando il mancato rispetto degli obblighi assunti dal professionista quale direttore dei lavori e responsabile per la sicurezza. In ragione di ciò, chiedeva di accertare
2 l'infondatezza della pretesa monitoria anche rispetto al quantum, opponendo l'eccezione di inadempimento.
Infine, con domanda riconvenzionale, chiedeva di accertare la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c. e di condannare l'opposto al pagamento di € 89.454,32, a titolo di risarcimento dei danni causati da maggiori costi ed oneri sostenuti in conseguenza del fermo cantiere e del ritardo nell'esecuzione dei lavori.
2. Si costituiva con comparsa di risposta il geom. chiedendo il rigetto Persona_1 dell'opposizione e la conferma del monitorio.
Segnatamente negava la sussistenza dell'inadempimento, considerato che durante lo svolgimento del rapporto non era mai stata sollevata alcuna contestazione da parte della società opponente la quale, per contro, aveva strumentalmente sollevato eccezioni solo nel momento in cui le era stato richiesto il pagamento del saldo. Sosteneva, infatti, l'opposto di aver esattamente adempiuto tutte le proprie obbligazioni professionali, sia come direttore dei lavori che come responsabile per la sicurezza, tant'è che non vi erano state contravvenzioni irrogate dalle autorità preposte al controllo.
Infine, contestava la domanda proposta in via riconvenzionale da parte opponente ritenendola infondata ed eccessiva.
3. Nello svolgimento del processo, venivano assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., con le quali le parti insistevano nel sostenere le rispettive istanze ed eccezioni.
Alle udienze del 05.11.2020, 19.05.2021, 23.06.2021 e 14.07.2021 venivano assunte le prove testimoniali ammesse.
Con provvedimento del 24.01.2022, il giudicante affidava incarico al CTU per la verifica delle opere realizzate ed il rispetto delle prescrizioni tecniche per la sicurezza sul lavoro. Il CTU, Ing.
depositava la relazione definitiva in data 14.03.2023. Persona_2
Il precedente giudicante tratteneva la causa in decisione all'udienza del 27.04.2023, ma con ordinanza del 19.03.2024 la rimetteva sul ruolo, chiedendo la riassegnazione.
In data 02.10.2024 si svolgeva l'udienza di precisazione delle conclusioni, nella forma scritta regolata dall'art. 127 ter c.p.c.; con le note autorizzate le parti si riportavano alle domande ed eccezioni come formulate negli atti introduttivi.
La causa veniva trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
4. L'opposizione deve essere parzialmente accolta nei limiti di seguito indicati, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 431/2018.
3 Il Giudice osserva che la lite fra le parti ha ad oggetto l'esatto adempimento delle obbligazioni professionali assunte dal geom. quale direttore dei lavori e responsabile per la Persona_1
sicurezza del cantiere sito in Nepi (VT), località Galeotti, Via Don Minzoni n. 21, in cui la società stava costruendo una palazzina di tre piani. Parte_1
In linea di diritto giova ricordare che la responsabilità dell'esercente una professione intellettuale, peraltro c.d. protetta come nel caso del geometra, è regolata dagli artt. 2222 e seguenti del Codice civile. Le obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna alla prestazione della propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non al suo conseguimento. Ne deriva che l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione non può essere desunto, ipso facto, dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti lo svolgimento dell'attività professionale e, in particolare, del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione il parametro della diligenza professionale fissato dall'art. 1176, comma 2, c.c., da commisurarsi alla natura dell'attività esercitata.
Con specifico riferimento alla figura del direttore dei lavori, la nomofilachia ha precisato che rientrano tra le obbligazioni del professionista l'accertamento della conformità della progressiva realizzazione dell'opera al progetto e delle modalità della sua esecuzione al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi;
pertanto, non si sottrae alla responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il professionista che omette di impartire direttive tecniche relative alle modalità di realizzazione delle opere, salvo che si tratti di operazioni elementari e marginali e di aspetti meramente operativi dell'esecuzione delle stesse (Cass. Ord.
9572/2024).
Inoltre “l'attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell'alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione dell'opera nelle sua varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati” (Cass. 16361/2007; Cass. 10728/2008).
Da ultimo, per completare le premesse giuridiche, si deve anche ricordare che il creditore che agisce per l'adempimento (nel caso che qui occupa l'opposto) deve soltanto provare la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza
4 dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o dall'impossibilità di adempiere derivante da causa a lui non imputabile (SS.UU. n. 13533/2001).
Orbene, è alla luce delle compendiate coordinate normative ed ermeneutiche che devono essere vagliati i fatti di causa.
In proposito si deve osservare che i dati istruttori risultanti dalla prova orale sono del tutto privi di rilevanza, atteso che riguardano principalmente i tempi di presenza del professionista sul cantiere.
Ma, come detto, la giurisprudenza esclude che il compito di alta sorveglianza delle opere spettante al direttore dei lavori comporti una presenza continua e quotidiana sul cantiere.
La mera presenza saltuaria sul cantiere non può quindi costituire, di per sé, prova dell'inadempimento del professionista.
Nel complesso, invece, non sono emersi elementi istruttori che consentano di ritenere sussistente l'inadempimento delle obbligazioni professionali lamentato dall'opponente.
Al riguardo mette luogo precisare che il rapporto contrattuale dedotto in giudizio presenta la peculiarità per cui in capo alla società opponente coesiste la qualità di proprietaria dell'immobile e di ditta esecutrice dei lavori. Pertanto, non vi è quella separazione soggettiva fra committente ed appaltatore che, di regola, implica un contraddittorio in cui il direttore dei lavori svolge il ruolo di emissario del committente con il precipuo compito di verificare la corretta esecuzione del contratto.
In ordine alle prestazioni eseguite dall'opposto meritano, quindi, di essere condivisi gli accertamenti compiuti dal CTU, le cui conclusioni sono coerenti e persuasive laddove escludono che si siano verificati gli inadempimenti contestati con l'atto di opposizione.
Infatti, il CTU ha condivisibilmente rilevato che, nel corso di svolgimento del rapporto, l'opponente non aveva mai sollevato contestazioni rispetto all'operato del professionista quale direttore dei lavori. Peraltro, la peculiarità del rapporto, nel quale, come detto, la società opponente è al contempo proprietaria dell'immobile ed esecutrice dei lavori, escludeva che il direttore dei lavori fosse tenuto a redigere verbali e relazioni sui controlli qualitativi dei materiali. Inoltre, non essendo terminati i lavori, non si potevano pretendere dal direttore dei lavori la consegna del certificato di regolare esecuzione, il conto finale e la relazione riservata sull'operato dell'impresa. Infine, il CTU ha precisato che l'opposto aveva redatto il verbale di consegna lavori e che il progetto per l'allaccio fognario alla rete pubblica non era ricompreso nel contratto del 16.06.2016.
Con riferimento all'incarico di coordinamento per la sicurezza, il CTU ha correttamente rilevato che non vi erano state infrazioni contestate dalle autorità preposte al controllo e che era stato redatto il piano di sicurezza, regolarmente trasmesso agli organi di vigilanza. Inoltre, l'opponente non aveva formalmente comunicato al professionista la presenza sul cantiere di altre imprese, diverse dalla
5 stessa società opponente e, pertanto, non si poteva ravvisare l'obbligo di svolgere riunioni di coordinamento sulla sicurezza. Da ultimo, ha chiarito che era del tutto inutile la redazione del giornale dei lavori, considerato che il costruttore stava realizzando le opere in proprio.
Passando poi ad esaminare il quantum della domanda monitoria, devono condividersi i conteggi proposti dal CTU per calcolare l'ammontare della parcella residua.
Infatti, il CTU ha riconosciuto che, per le prestazioni eseguite, l'opposto ha diritto ad ottenere un compenso complessivo totale pari ad € 17.080,00, in cui ha ricompreso anche il progetto di allaccio fognario, per un importo di € 1.500,00, oltre ad € 50,00 per il visto di congruità apposto dal
Collegio dei Geometri.
Da tale importo devono detrarsi gli acconti già corrisposti dalla società opponente pari ad €
9.625,35.
Pertanto, il residuo da pagare al geom. ammonta ad € 7.454,65, oltre ad € 50,00 Persona_1 per il visto di congruità apposto dal Collegio dei Geometri, per un totale di € 7.504,65.
In conclusione, deve ritenersi non provato l'inadempimento lamentato dalla società opponente, riconoscendo all'opposto il diritto a ricevere il pagamento del compenso residuo pari ad € 7.504,65, come accertato dal CTU in relazione alle prestazioni effettivamente eseguite dal professionista.
Ne discende che la domanda riconvenzionale di accertamento della risoluzione di diritto del contratto per grave inadempimento e di condanna al risarcimento dei danni deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono regolate ex D.M. 55/2014, tenuto conto del disputatum, dell'attività istruttoria e del contenuto delle difese, liquidando l'importo in prossimità dei minimi. Più precisamente, considerata la soccombenza solo parziale dell'opponente, la refusione delle spese deve essere limitata nella misura dei 2/3.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Viterbo, in persona del Giudice dott. Davide Palmieri, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta dalla società avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
431/2018 emesso dal Tribunale di Viterbo in data 14.04.2018, nell'ambito del procedimento recante
R.G. n. 1021/2018, così provvede:
1. Accoglie parzialmente l'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 431/2018 emesso dal
Tribunale di Viterbo in data 14.04.2018 e, per l'effetto, condanna l'opponente a corrispondere € 7.504,65, oltre conseguenze di legge, al geom. quale Persona_1 compenso spettante per l'opera professionale svolta;
6 2. Rigetta la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente per le ragioni Parte_1
indicate in parte motiva;
3. Condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite che liquida in € 2.000,00 ( 2/3 dell'importo totale di € 3.000,00) oltre al pagamento di 2/3 delle spese di CTU che, per 1/3 sono poste a carico dell'opposto, detratti gli acconti già versati;
Così deciso in Viterbo, 08.01.2025
Il Giudice
Dott. Davide Palmieri
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in persona del Giudice dott. Davide Palmieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 1717/2018 RG del Tribunale di Viterbo, trattenuta in decisione all'udienza del 02.10.2024, promossa da:
C.F. e P.IVA: , in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1
, avente sede legale in Campagnano di Roma (Rm), Via Del Salvatore n. 33, Parte_2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Simona Mattei e Francesca Bonomi e con questi elettivamente domiciliata in Roma, viale Giulio Cesare n. 95;
Opponente
Nei confronti di
GEOM. , C.F.: , con studio in Nepi (VT), via Persona_1 CodiceFiscale_1
Tre Portoni n. 9, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Stefano Angeletti e Roberto Bongarzone e con questi elettivamente domiciliato in Civita Castellana (VT), studio dei difensori.
Opposto
OGGETTO: Opposizione al decreto ingiuntivo n. 431/2018 emesso dal Tribunale di Viterbo in data 14.04.2018, nell'ambito del procedimento recante R.G. n. 1021/2018.
1 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la società proponeva opposizione al Parte_1
decreto ingiuntivo n. 431/2018 emesso dal Tribunale di Viterbo, con il quale le veniva ingiunto di pagare la somma di € 15.610,05, oltre spese ed interessi, a titolo di compenso per la prestazione d'opera professionale eseguita dal geom. . Persona_1
A fondamento dell'opposizione premetteva che, con contratto del 16.06.2016, aveva affidato al geom. l'esecuzione di prestazioni professionali riguardanti il cantiere sito in Nepi Persona_1
(VT), località Galeotti, Via Don Minzoni n. 21 e consistenti nella “Direzione e sorveglianza dei lavori, con visite periodiche nel numero necessario, a esclusivo giudizio del Professionista, emanando le disposizioni e gli ordini per l'attuazione dell'opera progettata nelle sue varie fasi esecutive e sorvegliandone la buona riuscita;
Coordinatore per la progettazione per la sicurezza;
Coordinatore per l'esecuzione dei lavori per la sicurezza (D.lgs. 494/96 e s.m. e i.); d.
Accatastamento di tutto il complesso abitativo”, concordando un compenso complessivo di €
23.000,00 da corrispondere secondo le seguenti scadenze: “35% pari ad € 8.050,00 alla firma del predetto incarico;
30% pari ad € 6.900,00 al getto della copertura;
20% pari a 4.600,00 al completamento del 60% della costruzione;
15% pari ad € 3.450,00 alla fine dei lavori”.
L'opponente si doleva che, pur avendo pagato € 6.405,00 a saldo della fattura n. 11 del 29.9.2016 ed € 5.000,00 a saldo della fattura n. 4 del 14.2.2017, il professionista non aveva adempiuto alle proprie obbligazioni, perché non aveva debitamente presidiato il cantiere quale direttore tecnico e responsabile della sicurezza, non aveva ottemperato agli obblighi di legge previsti dal D.lgs.
494/96, non aveva fornito un'adeguata informativa sullo stato dei lavori, non aveva redatto il libro giornale lavori ed i verbali di accessi eseguiti in cantiere. Ciononostante, aveva richiesto, con intimazione del 30.01.2018, il pagamento di ulteriori € 13.888,55, pari all'85 % del prezzo pattuito.
A fronte di tale richiesta, la società opponente diffidava il professionista ad adempiere le obbligazioni assunte, portando a termine i lavori e consegnando la documentazione necessaria per ottenere l'autorizzazione di allaccio e scarico in pubblica fognatura. Il professionista, invece, richiedeva il pagamento di ulteriori € 1.500,00, ritenendo che l'attività necessaria per l'autorizzazione di allaccio e scarico in pubblica fognatura non fosse ricompresa nell'originario contratto stipulato tra le parti.
Pertanto, la società opponente, con missiva del 20.03.2018, comunicava la risoluzione del contratto per grave inadempimento, contestando il mancato rispetto degli obblighi assunti dal professionista quale direttore dei lavori e responsabile per la sicurezza. In ragione di ciò, chiedeva di accertare
2 l'infondatezza della pretesa monitoria anche rispetto al quantum, opponendo l'eccezione di inadempimento.
Infine, con domanda riconvenzionale, chiedeva di accertare la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c. e di condannare l'opposto al pagamento di € 89.454,32, a titolo di risarcimento dei danni causati da maggiori costi ed oneri sostenuti in conseguenza del fermo cantiere e del ritardo nell'esecuzione dei lavori.
2. Si costituiva con comparsa di risposta il geom. chiedendo il rigetto Persona_1 dell'opposizione e la conferma del monitorio.
Segnatamente negava la sussistenza dell'inadempimento, considerato che durante lo svolgimento del rapporto non era mai stata sollevata alcuna contestazione da parte della società opponente la quale, per contro, aveva strumentalmente sollevato eccezioni solo nel momento in cui le era stato richiesto il pagamento del saldo. Sosteneva, infatti, l'opposto di aver esattamente adempiuto tutte le proprie obbligazioni professionali, sia come direttore dei lavori che come responsabile per la sicurezza, tant'è che non vi erano state contravvenzioni irrogate dalle autorità preposte al controllo.
Infine, contestava la domanda proposta in via riconvenzionale da parte opponente ritenendola infondata ed eccessiva.
3. Nello svolgimento del processo, venivano assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., con le quali le parti insistevano nel sostenere le rispettive istanze ed eccezioni.
Alle udienze del 05.11.2020, 19.05.2021, 23.06.2021 e 14.07.2021 venivano assunte le prove testimoniali ammesse.
Con provvedimento del 24.01.2022, il giudicante affidava incarico al CTU per la verifica delle opere realizzate ed il rispetto delle prescrizioni tecniche per la sicurezza sul lavoro. Il CTU, Ing.
depositava la relazione definitiva in data 14.03.2023. Persona_2
Il precedente giudicante tratteneva la causa in decisione all'udienza del 27.04.2023, ma con ordinanza del 19.03.2024 la rimetteva sul ruolo, chiedendo la riassegnazione.
In data 02.10.2024 si svolgeva l'udienza di precisazione delle conclusioni, nella forma scritta regolata dall'art. 127 ter c.p.c.; con le note autorizzate le parti si riportavano alle domande ed eccezioni come formulate negli atti introduttivi.
La causa veniva trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
4. L'opposizione deve essere parzialmente accolta nei limiti di seguito indicati, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 431/2018.
3 Il Giudice osserva che la lite fra le parti ha ad oggetto l'esatto adempimento delle obbligazioni professionali assunte dal geom. quale direttore dei lavori e responsabile per la Persona_1
sicurezza del cantiere sito in Nepi (VT), località Galeotti, Via Don Minzoni n. 21, in cui la società stava costruendo una palazzina di tre piani. Parte_1
In linea di diritto giova ricordare che la responsabilità dell'esercente una professione intellettuale, peraltro c.d. protetta come nel caso del geometra, è regolata dagli artt. 2222 e seguenti del Codice civile. Le obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna alla prestazione della propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non al suo conseguimento. Ne deriva che l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione non può essere desunto, ipso facto, dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti lo svolgimento dell'attività professionale e, in particolare, del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione il parametro della diligenza professionale fissato dall'art. 1176, comma 2, c.c., da commisurarsi alla natura dell'attività esercitata.
Con specifico riferimento alla figura del direttore dei lavori, la nomofilachia ha precisato che rientrano tra le obbligazioni del professionista l'accertamento della conformità della progressiva realizzazione dell'opera al progetto e delle modalità della sua esecuzione al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi;
pertanto, non si sottrae alla responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il professionista che omette di impartire direttive tecniche relative alle modalità di realizzazione delle opere, salvo che si tratti di operazioni elementari e marginali e di aspetti meramente operativi dell'esecuzione delle stesse (Cass. Ord.
9572/2024).
Inoltre “l'attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell'alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione dell'opera nelle sua varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati” (Cass. 16361/2007; Cass. 10728/2008).
Da ultimo, per completare le premesse giuridiche, si deve anche ricordare che il creditore che agisce per l'adempimento (nel caso che qui occupa l'opposto) deve soltanto provare la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza
4 dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o dall'impossibilità di adempiere derivante da causa a lui non imputabile (SS.UU. n. 13533/2001).
Orbene, è alla luce delle compendiate coordinate normative ed ermeneutiche che devono essere vagliati i fatti di causa.
In proposito si deve osservare che i dati istruttori risultanti dalla prova orale sono del tutto privi di rilevanza, atteso che riguardano principalmente i tempi di presenza del professionista sul cantiere.
Ma, come detto, la giurisprudenza esclude che il compito di alta sorveglianza delle opere spettante al direttore dei lavori comporti una presenza continua e quotidiana sul cantiere.
La mera presenza saltuaria sul cantiere non può quindi costituire, di per sé, prova dell'inadempimento del professionista.
Nel complesso, invece, non sono emersi elementi istruttori che consentano di ritenere sussistente l'inadempimento delle obbligazioni professionali lamentato dall'opponente.
Al riguardo mette luogo precisare che il rapporto contrattuale dedotto in giudizio presenta la peculiarità per cui in capo alla società opponente coesiste la qualità di proprietaria dell'immobile e di ditta esecutrice dei lavori. Pertanto, non vi è quella separazione soggettiva fra committente ed appaltatore che, di regola, implica un contraddittorio in cui il direttore dei lavori svolge il ruolo di emissario del committente con il precipuo compito di verificare la corretta esecuzione del contratto.
In ordine alle prestazioni eseguite dall'opposto meritano, quindi, di essere condivisi gli accertamenti compiuti dal CTU, le cui conclusioni sono coerenti e persuasive laddove escludono che si siano verificati gli inadempimenti contestati con l'atto di opposizione.
Infatti, il CTU ha condivisibilmente rilevato che, nel corso di svolgimento del rapporto, l'opponente non aveva mai sollevato contestazioni rispetto all'operato del professionista quale direttore dei lavori. Peraltro, la peculiarità del rapporto, nel quale, come detto, la società opponente è al contempo proprietaria dell'immobile ed esecutrice dei lavori, escludeva che il direttore dei lavori fosse tenuto a redigere verbali e relazioni sui controlli qualitativi dei materiali. Inoltre, non essendo terminati i lavori, non si potevano pretendere dal direttore dei lavori la consegna del certificato di regolare esecuzione, il conto finale e la relazione riservata sull'operato dell'impresa. Infine, il CTU ha precisato che l'opposto aveva redatto il verbale di consegna lavori e che il progetto per l'allaccio fognario alla rete pubblica non era ricompreso nel contratto del 16.06.2016.
Con riferimento all'incarico di coordinamento per la sicurezza, il CTU ha correttamente rilevato che non vi erano state infrazioni contestate dalle autorità preposte al controllo e che era stato redatto il piano di sicurezza, regolarmente trasmesso agli organi di vigilanza. Inoltre, l'opponente non aveva formalmente comunicato al professionista la presenza sul cantiere di altre imprese, diverse dalla
5 stessa società opponente e, pertanto, non si poteva ravvisare l'obbligo di svolgere riunioni di coordinamento sulla sicurezza. Da ultimo, ha chiarito che era del tutto inutile la redazione del giornale dei lavori, considerato che il costruttore stava realizzando le opere in proprio.
Passando poi ad esaminare il quantum della domanda monitoria, devono condividersi i conteggi proposti dal CTU per calcolare l'ammontare della parcella residua.
Infatti, il CTU ha riconosciuto che, per le prestazioni eseguite, l'opposto ha diritto ad ottenere un compenso complessivo totale pari ad € 17.080,00, in cui ha ricompreso anche il progetto di allaccio fognario, per un importo di € 1.500,00, oltre ad € 50,00 per il visto di congruità apposto dal
Collegio dei Geometri.
Da tale importo devono detrarsi gli acconti già corrisposti dalla società opponente pari ad €
9.625,35.
Pertanto, il residuo da pagare al geom. ammonta ad € 7.454,65, oltre ad € 50,00 Persona_1 per il visto di congruità apposto dal Collegio dei Geometri, per un totale di € 7.504,65.
In conclusione, deve ritenersi non provato l'inadempimento lamentato dalla società opponente, riconoscendo all'opposto il diritto a ricevere il pagamento del compenso residuo pari ad € 7.504,65, come accertato dal CTU in relazione alle prestazioni effettivamente eseguite dal professionista.
Ne discende che la domanda riconvenzionale di accertamento della risoluzione di diritto del contratto per grave inadempimento e di condanna al risarcimento dei danni deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono regolate ex D.M. 55/2014, tenuto conto del disputatum, dell'attività istruttoria e del contenuto delle difese, liquidando l'importo in prossimità dei minimi. Più precisamente, considerata la soccombenza solo parziale dell'opponente, la refusione delle spese deve essere limitata nella misura dei 2/3.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Viterbo, in persona del Giudice dott. Davide Palmieri, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta dalla società avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
431/2018 emesso dal Tribunale di Viterbo in data 14.04.2018, nell'ambito del procedimento recante
R.G. n. 1021/2018, così provvede:
1. Accoglie parzialmente l'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 431/2018 emesso dal
Tribunale di Viterbo in data 14.04.2018 e, per l'effetto, condanna l'opponente a corrispondere € 7.504,65, oltre conseguenze di legge, al geom. quale Persona_1 compenso spettante per l'opera professionale svolta;
6 2. Rigetta la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente per le ragioni Parte_1
indicate in parte motiva;
3. Condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite che liquida in € 2.000,00 ( 2/3 dell'importo totale di € 3.000,00) oltre al pagamento di 2/3 delle spese di CTU che, per 1/3 sono poste a carico dell'opposto, detratti gli acconti già versati;
Così deciso in Viterbo, 08.01.2025
Il Giudice
Dott. Davide Palmieri
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