TRIB
Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/03/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Gustavo Nanni Presidente dott.ssa Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 13/03/2025, nella causa iscritta al n.v.g. 14416/2024, promossa da: nato a [...] il [...], Parte_1 con il patrocinio degli Avv.ti MARINI LARA e MAZZUCCHELLI STEFANO
per l'adozione del maggiorenne nato a [...] il [...], Persona_1 con il patrocinio dell'Avv. MARINI LARA e MAZZUCCHELLI STEFANO
PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A d i A D O Z I O N E ( ai sensi dell'art. 313 c.c. )
1. Con ricorso depositato il 29/07/2024, a esposto: Parte_1
− Di aver contratto matrimonio con il 6.12.2014, a seguito di una convivenza Parte_2 iniziata nell'anno 2002;
− Che era precedentemente sposata con dal quale aveva avuto Parte_2 Persona_2 un figlio, (nato il [...]); lo scioglimento del loro matrimonio era stato Persona_1 pronunciato da questo Tribunale con sentenza del 1.6.2005;
− Che intende adottare il figlio della moglie, per formalizzare il loro rapporto affettivo.
Il 23.8.2024 la stazione dei Carabinieri di Carpenedolo ha fatto pervenire una relazione sul conto dell'adottante, confermando la sua buona condotta.
Con decreto del 30.8.2024 è stata fissata l'udienza per la comparizione delle parti.
2. Si riporta il verbale dell'udienza del 18.2.2025, contenente le dichiarazioni di consenso e assenso: ichiara: «Sono sposato dal 2014 con . Non ho figli. Insisto per l'adozione di Parte_1 Pt_2 Per_1
Pag. 1 di 3 Tribunale Ordinario di Brescia
Lo conosco da quando aveva un anno e viviamo ancora insieme». ichiara: «Sono sposata dal 2014 con e viviamo insieme. Non ho altri figli oltre Parte_3 Pt_1
Do l'assenso all'adozione, che peraltro è stata chiesta da Dopo il divorzio io e il mio ex marito Per_1 Per_1 abbiamo sempre mantenuto buoni rapporti». dichiara: «Non sono sposato e non ho figli. Vivo con e mia madre. Do il mio Persona_1 Pt_1 consenso all'adozione. Di fatto sono cresciuto con due padri. A modifica di quanto scritto nel ricorso, vorrei essere chiamato Corrieri . Pt_1 dichiara: «Sono divorziato dal 2005 e non mi sono riposato. Ho un'altra figlia da un'altra Persona_2 compagna. Sono d'accordo all'adozione di . Per_1
3. Il Collegio ritiene potersi procedere con il rito speciale delineato dagli artt. 311 e ss. c.c.
Quanto ai consensi/assensi chiesti dal codice civile (artt. 296-297), risultano prestati quelli di:
− (adottante); Parte_1
− (adottando); Persona_1
− (madre dell'adottando e coniuge non separato dell'adottante); Parte_2
− (padre dell'adottando). Persona_2
Sussistono inoltre i requisiti di legge per l'adozione, in quanto:
− l'adottante non ha altri discenti (art. 291 c.c.);
− l'adottante ha compiuto 35 anni e la differenza con l'adottando supera 18 anni (art. 291 c.c.);
− le parti non sono legate da vincoli di coniugio, parentela o affinità;
− l'adottando non è stato in precedenza adottato da altri (art. 294 c.c.), come dichiarato con scrittura del 17.6.2024;
− sono stati prestati i consensi/assensi richiesti dalla legge (v. supra);
− l'adozione conviene all'adottando (art. 312 c.c.), che in tal modo potrà consolidare, anche tramite il riconoscimento giuridico, il rapporto affettivo che lo unisce all'adottante.
3.1. A proposito del cognome, sebbene nel ricorso introduttivo l'adottando abbia chiesto di mantenere solo quello originario, all'udienza del 18.2.25 egli ha manifestato una preferenza per assumere anche il cognome dell'adottante, aggiungendolo al proprio, senza che si opponesse a questa Parte_1 opzione.
L'art. 299 co. 1 c.c. prevede che «l'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio». La norma è stata tuttavia dichiarata costituzionalmente illegittima da Corte Cost., sent. n. 135/2023, «nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto». Considerata, pertanto, la volontà manifestata in tal senso, va disposto che l'adottato si chiami d'ora in poi Parte_4
4. Considerata la natura istituzionale di contraddittore necessario rivestita dal P.M. e data la peculiare natura della causa, nulla va disposto sulle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: dichiara l'adozione di nato a [...]-BS il 05/04/2001, da Persona_1 parte di nato a [...]-MN il 22/07/1966; Parte_1
Pag. 2 di 3 Tribunale Ordinario di Brescia
dispone che l'adottato posponga il cognome dell'adottante al proprio, chiamandosi d'ora in poi
Parte_4 ordina la trascrizione della presente sentenza ex art. 314 c.c. a cura della Cancelleria e la sua comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni di legge a margine dell'atto di nascita dell'adottato; nulla sulle spese.
Brescia, 13/03/2025
Il Giudice est. Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente Dott. Gustavo Nanni
Pag. 3 di 3