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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 03/04/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/1486
CORTE D'APPELLO DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Prima CIVILE
Composta da
Dr. Maria Mitola -Presidente rel.
Dr. Michele Prencipe - Consigliere
Dr. Gaetano Labianca - Consigliere
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 2024/1486 promossa da:
Avv. Filippo BRESCIA (C.F. ) del Foro di Bari, in proprio, abilitato al patrocinio C.F._1 dinanzi alla Giurisdizioni Superiori, con domicilio eletto presso il suo studio in Gioia del Colle (BA)
70023 alla Via Giunone n. 52, con richiesta di ricevere comunicazioni e notificazioni a mezzo PEC:
Email_1
ATTORE
A seguito della sentenza emessa dal Presidente del Tribunale di Bari nel giudizio ex art. 170 D.P.R.
30.05.2002 n.115 così come modificato dall'art. 15 D. Lgs. 01.09.2011 n.159 n. 4469/2024 pubbl. il
31/10/2024 RG n. 6600/2024 contro
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari (C.F.: ), presso i P.IVA_2 cui Uffici in Bari, alla via Melo 97, domicilia ope legis
CONVENUTO contumace
All'esito dell'udienza collegiale dell'1.04.25, svolta in modalità scritta, la causa è stata riservata per la decisione.
Fatto e diritto
Con ricorso in opposizione a decreto di liquidazione spese di giustizia ex art. 170 D.P.R. 30.05.2002
n.115 così come modificato dall'art. 15 D. Lgs. 01.09.2011 n.150, l'avv. BRESCIA evocava in giudizio il , in persona del suo pro-tempore, innanzi al Presidente del Controparte_1 CP_2
Tribunale di Bari avverso il decreto di pagamento emesso in data 04.06.2024 dal Tribunale di
Sorveglianza di Bari, con il quale erano stati liquidati i suoi compensi, richiesti con l'istanza di liquidazione del 17/01/2024 per l'attività difensiva svolta in qualità di difensore d' Controparte_3
, nel procedimento di sorveglianza n. SIUS 2023/123 definito con provvedimento
[...] CP_4 del 21.02.2023, dolendosi dell'esiguità dei compensi liquidati dal Tribunale di Sorveglianza1
Con la sentenza n. 4469/2024 pubbl. il 31/10/2024 il Presidente del Tribunale - adito dall'istante in virtù di un datato orientamento della SC di AZ (sentenza 3/9/2009 n. 19161, conforme Cass. civ. ord. 12/7/2012 n. 11818), peraltro superato da successive pronunce (cfr. Cass. N. 23020/15 e
Cass. n. 17010/23) che hanno, invece riaffermato nella specifica materia, la competenza del
Presidente del Tribunale di Sorveglianza – dichiarava inammissibile l'opposizione, paventando, in motivazione, la possibile competenza del Presidente della Corte di Appello, in luogo della propria.
L'avv. Brescia, a seguito della sentenza di inammissibilità sopra richiamata, con atto di citazione notificato al , ha riassunto la causa innanzi a questa Corte richiamando il Controparte_1 principio della traslatio iudicii.
Il appellato non si è costituito e ne va dichiarata la contumacia. CP_1
All'udienza dell'1.04.2025, l'appellante con le note scritte ha chiesto la decisione della causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda va dichiarata inammissibile.
Nella specie infatti il Presidente del Tribunale di Bari, con la sentenza n. 4469/2024, lungi dal declinare la propria incompetenza funzionale ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto dall'Avv. BRESCIA ai sensi dell'art. 170 D.P.R. 30.05.2002 n.115 e dell'art. 15 D. Lgs. 01.09.2011 n.150
e pertanto l'unico rimedio esperibile era il ricorso per AZ, stante l'inappellabilità prevista al comma 6 dell'art. 15 cit. – nella versione applicabile alla fattispecie, ratione temporis -.
La riassunzione per traslatio iudicii non trova invece alcuna giustificazione nella sentenza del
Presidente del Tribunale di Bari, più volte richiamata in assenza di una decisione declaratoria di incompetenza.
Tale motivo si ritiene assorbente di tutti gli altri sostenuti con riferimento al merito della controversia.
Nulla per le spese stante la mancata costituzione in giudizio del convenuto. CP_1
P.Q.M.
La Corte decidendo sulla domanda proposta dall'Avv. FILIPPO BRESCIA ✓ Dichiara la contumacia del . Controparte_1
✓ Dichiara inammissibile la domanda.
✓ Nulla per le spese.
Così deciso in Bari, 2.04.2025.
Il Presidente est. dr. Maria Mitola
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per vero nella citazione in riassunzione l'Avv. Brescia ha trascritto diverso atto di opposizione avverso provvedimenti di liquidazione del Giudice di Pace di Bari, provvedimento del tutto estraneo al presente giudizio.
CORTE D'APPELLO DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Prima CIVILE
Composta da
Dr. Maria Mitola -Presidente rel.
Dr. Michele Prencipe - Consigliere
Dr. Gaetano Labianca - Consigliere
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 2024/1486 promossa da:
Avv. Filippo BRESCIA (C.F. ) del Foro di Bari, in proprio, abilitato al patrocinio C.F._1 dinanzi alla Giurisdizioni Superiori, con domicilio eletto presso il suo studio in Gioia del Colle (BA)
70023 alla Via Giunone n. 52, con richiesta di ricevere comunicazioni e notificazioni a mezzo PEC:
Email_1
ATTORE
A seguito della sentenza emessa dal Presidente del Tribunale di Bari nel giudizio ex art. 170 D.P.R.
30.05.2002 n.115 così come modificato dall'art. 15 D. Lgs. 01.09.2011 n.159 n. 4469/2024 pubbl. il
31/10/2024 RG n. 6600/2024 contro
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari (C.F.: ), presso i P.IVA_2 cui Uffici in Bari, alla via Melo 97, domicilia ope legis
CONVENUTO contumace
All'esito dell'udienza collegiale dell'1.04.25, svolta in modalità scritta, la causa è stata riservata per la decisione.
Fatto e diritto
Con ricorso in opposizione a decreto di liquidazione spese di giustizia ex art. 170 D.P.R. 30.05.2002
n.115 così come modificato dall'art. 15 D. Lgs. 01.09.2011 n.150, l'avv. BRESCIA evocava in giudizio il , in persona del suo pro-tempore, innanzi al Presidente del Controparte_1 CP_2
Tribunale di Bari avverso il decreto di pagamento emesso in data 04.06.2024 dal Tribunale di
Sorveglianza di Bari, con il quale erano stati liquidati i suoi compensi, richiesti con l'istanza di liquidazione del 17/01/2024 per l'attività difensiva svolta in qualità di difensore d' Controparte_3
, nel procedimento di sorveglianza n. SIUS 2023/123 definito con provvedimento
[...] CP_4 del 21.02.2023, dolendosi dell'esiguità dei compensi liquidati dal Tribunale di Sorveglianza1
Con la sentenza n. 4469/2024 pubbl. il 31/10/2024 il Presidente del Tribunale - adito dall'istante in virtù di un datato orientamento della SC di AZ (sentenza 3/9/2009 n. 19161, conforme Cass. civ. ord. 12/7/2012 n. 11818), peraltro superato da successive pronunce (cfr. Cass. N. 23020/15 e
Cass. n. 17010/23) che hanno, invece riaffermato nella specifica materia, la competenza del
Presidente del Tribunale di Sorveglianza – dichiarava inammissibile l'opposizione, paventando, in motivazione, la possibile competenza del Presidente della Corte di Appello, in luogo della propria.
L'avv. Brescia, a seguito della sentenza di inammissibilità sopra richiamata, con atto di citazione notificato al , ha riassunto la causa innanzi a questa Corte richiamando il Controparte_1 principio della traslatio iudicii.
Il appellato non si è costituito e ne va dichiarata la contumacia. CP_1
All'udienza dell'1.04.2025, l'appellante con le note scritte ha chiesto la decisione della causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda va dichiarata inammissibile.
Nella specie infatti il Presidente del Tribunale di Bari, con la sentenza n. 4469/2024, lungi dal declinare la propria incompetenza funzionale ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto dall'Avv. BRESCIA ai sensi dell'art. 170 D.P.R. 30.05.2002 n.115 e dell'art. 15 D. Lgs. 01.09.2011 n.150
e pertanto l'unico rimedio esperibile era il ricorso per AZ, stante l'inappellabilità prevista al comma 6 dell'art. 15 cit. – nella versione applicabile alla fattispecie, ratione temporis -.
La riassunzione per traslatio iudicii non trova invece alcuna giustificazione nella sentenza del
Presidente del Tribunale di Bari, più volte richiamata in assenza di una decisione declaratoria di incompetenza.
Tale motivo si ritiene assorbente di tutti gli altri sostenuti con riferimento al merito della controversia.
Nulla per le spese stante la mancata costituzione in giudizio del convenuto. CP_1
P.Q.M.
La Corte decidendo sulla domanda proposta dall'Avv. FILIPPO BRESCIA ✓ Dichiara la contumacia del . Controparte_1
✓ Dichiara inammissibile la domanda.
✓ Nulla per le spese.
Così deciso in Bari, 2.04.2025.
Il Presidente est. dr. Maria Mitola
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per vero nella citazione in riassunzione l'Avv. Brescia ha trascritto diverso atto di opposizione avverso provvedimenti di liquidazione del Giudice di Pace di Bari, provvedimento del tutto estraneo al presente giudizio.