Articolo 2 della Legge 26 luglio 1956, n. 840
Articolo 1Articolo 3
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23 agosto 1956
Art. 2.

Il Consorzio autonomo del porto di Genova provvedera' alla progettazione ed esecuzione dei lavori di cui all'art. 1 secondo le norme stabilite nel testo unico approvato col regio decreto 16 gennaio 1935, n. 801 , e successive modificazioni. Le somme autorizzate saranno accreditate a favore del Consorzio predetto su di una contabilita' speciale istituita a nome del Consorzio stesso presso la Sezione di tesoreria provinciale di Genova. I prelievi saranno effettuati in base a stati di avanzamento vistati dal revisore tecnico delegato dal Ministro per i lavori pubblici presso detto Consorzio.
Il Consorzio presentera' ai Ministero dei lavori pubblici i rendiconti a discarico delle somme da esso prelevate.
Entrata in vigore il 23 agosto 1956