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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 05/06/2025, n. 793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 793 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2936 / 2024 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE- LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 15.5.25 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta
D A
rapp. e dif. giusta procura in atti dall'avv. DI NUNNO ANDREA Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
rapp e dif dall'Avv PESCE PIERPAOLO Controparte_1
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 08/06/2024 parte ricorrente ha evidenziato che in seguito a delibera del direttore generale dell' del 17.5.2023 , pubblicata all'Albo Pretorio il 18.5.2023, era stato Parte_2 pubblicato in pari data interpello per l'attribuzione dell'incarico di direttore della struttura complessa
Cava de' Tirreni-Costa d'Amalfi ed ha dedotto l'illegittimità/nullità della procedura Parte_3 perché in contrasto con la delibera presupposta, con l'art 3 sexties comma 3 d.lgs 502/1992, con le linee guida validate dalla Regione Campania, con l'atto aziendale 1/2017, con la contrattazione di riferimento oltre che con precedenti interpelli resi dalla stessa Direzione Sanitaria;
instauratosi il contraddittorio si è costituita in giudizio l' per dedurre l'inammissibilità della domanda per divieto del ne bis in idem Parte_2
e per tardiva impugnativa del bando di concorso, e per sostenere, nel merito, la piena legittimità dell'interpello in quanto conforme alla normativa nazionale a quella regionale ed in particolare all'art. 10 comma 6 della Legge Regionale Campania 32/94; venivano concessi termini per note ed all'esito la causa è stata trattata nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e decisa oggi in seguito al deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti
MOTIVI DELLA DECISIONE
La dott.ssa , Dirigente Sociologo (area PTA) in servizio presso il TO Sanitario 63 dell' Parte_1 [...]
, ha richiesto dichiarare illegittimo l'interpello (e gli allegati che ne facevano parte integrante) per Pt_2
l'attribuzione dell'incarico di Direttore del distretto 63 Cava de Tirreni Cosa nella parte in cui aveva limitato la partecipazione alla procedura ai soli Dirigenti Medici ed ai medici convenzionati, per contrasto con la delibera di indizione dell'interpello stesso (n. 551 del 17.5.2023), violazione di legge, della normativa contrattuale di categoria oltre che per manifesta illogicità;
Nonostante il presente giudizio presenti evidenti profili di connessione con quello NRG 389/2024 definito Par dal Tribunale di Nocera Inferiore con sentenza del 20.6.24 (cfr doc 1.4 prod allo stato pendente in appello, le domande proposte dalla ricorrente non sono comunque sovrapponibili per la diversità del petitum sostanziale;
Mentre nel giudizio NRG 389/24 la dott.ssa domandava l'annullamento e/o la disapplicazione Parte_1 della deliberazione n. 1541 del 31.10.2023 (con cui il Direttore Generale dell' Controparte_1
aveva decretato la sua non ammissione alla procedura selettiva per l'attribuzione dell'incarico di
[...]
Direttore del Cava de' Tirreni/Costa d'Amalfi) al fine di veder accertato il suo Parte_3 diritto ad essere ammessa alla procedura selettiva, nel presente giudizio la dott.ssa domanda Parte_1 invece l'accertamento -tout cour- dell'illegittimità dell'interpello con l'effetto della caducazione dell'atto di gestione impugnato e di tutti quelli successivamente emanati;
Va inoltre osservato che, come ritenuto in modo costante dalla giurisprudenza di legittimità, (cfr Cass Civ
SSUU n 21060/2011; 28819/2011; 9281/2016) la procedura di selezione per cui è causa (finalizzata al conferimento dell'incarico di direttore di distretto socio- sanitario) non ha carattere concorsuale (in quanto Par volta a consentire al Direttore Generale dell' di effettuare una scelta, di carattere essenzialmente fiduciario, di un professionista in possesso di specifici requisiti professionali e capacità manageriali) e pertanto l'interpello, poiché ha il carattere di una determinazione negoziale assunta dall' con Parte_2 poteri e capacità del comune datore di lavoro, può essere valutato dal giudice ordinario e neanche deve essere impugnato entro un determinato termine a pena di decadenza;
La convenuta ha sostenuto nel merito la piena legittimità dell'interpello deducendo che lo stesso era stato riservato ai soli dirigenti medici (e medici convenzionati da almeno 10 anni) in conformità dell'art 10 comma 6 della legge regionale Campania n. 32/94 e della propria organizzazione come disciplinata dall'atto aziendale;
La legge regionale Campania n. 32/1994 all'art 10, comma 6, prevede che “Ad ogni distretto sanitario è preposto un dirigente medico, denominato direttore responsabile di distretto come responsabile delle funzioni sanitario - organizzative coadiuvato da un dirigente amministrativo per l'esercizio delle funzioni di coordinamento amministrativo)”;
La 32/94, all'art 10 comma 7, dispone inoltre che “ L'incarico di dirigente di distretto è CP_2 conferito dal direttore generale ai sensi dell'articolo 3 sexies del decreto legislativo 502/1992 mediante procedura valutativa comparativa previo interpello”;
Il contenuto di quest'ultima disposizione è stato modificato dalla legge regionale 23 dicembre 2016 n 38 che all'art 1 rubricato “Disposizioni di razionalizzazione della normativa regionale” comma 2 ha disposto che “ Al comma 7 dell'articolo 10 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32 “le parole da "secondo le medesime procedure" e fino a "struttura complessa" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 3 sexies del decreto legislativo 502/1992 mediante procedura valutativa comparativa previo interpello.".
L'art 3 sexties del d.lgs 502/1992 (introdotto dal dlgs 229/ 1999) prevede, al comma 3, che “L'incarico di direttore di distretto è attribuito dal direttore generale a un dirigente dell'azienda, che abbia maturato una specifica esperienza nei servizi territoriali e un'adeguata formazione nella loro organizzazione, oppure a un medico convenzionato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, da almeno dieci anni, con contestuale congelamento di un corrispondente posto di organico della dirigenza sanitaria”;
Il comma 4 del medesimo dispone inoltre che “La legge regionale disciplina gli oggetti di cui agli articoli 3- quater, comma 3, e 3-quinquies, comma 2 e 3, nonché al comma 3 del presente articolo, nel rispetto dei principi fondamentali desumibili dalle medesime disposizioni, ove la regione non disponga, si applicano le predette disposizioni.”
Dalla lettura della normativa di riferimento si evince pertanto che il decreto legislativo 502/92 (all'artt. 3 sexies comma 4), per un verso, ha consentito alle regioni di disciplinare “l'oggetto” di cui agli articoli indicati nel rispetto dei principi fondamentali desumibili dagli stessi, e per altro verso ha disposto che, in mancanza di specifiche disposizioni regionali, debba farsi applicazione diretta delle disposizioni stesse;
L'art 3 sexies comma 3 dlgs 502/1992 trova pertanto applicazione in tutti i casi in cui le regioni non si siano avvalse della facoltà loro concessa dall'art 3 sexies comma 4, di adottare una diversa disciplina;
L'art 10 comma 6 della l.r. 32/94 (che non ha subito alcuna modifica in seguito all'entrata in vigore della novella legislativa del 1999) va ritenuto pertanto abrogato dall'art 3 sexies comma 3 dlgs 502/1992 anche perchè l'unica disposizione che la Regione Campania risulta aver modificato in seguito all'entrata in vigore del dlgs 229 del 1999 è l'art 10 comma 7 della l.r. 32/94 (attraverso la legge regionale 38/2016) disponendo che l'incarico di direttore di distretto vada conferito mediante procedura valutativa comparativa previo interpello ai sensi dell'articolo 3 sexies dlgs 502/92 richiamandone così integralmente la disciplina (cfr art 10 comma 7 LR 32/94“ L'incarico di dirigente di distretto è conferito dal direttore generale ai sensi dell'articolo 3 sexies del decreto legislativo 502/1992 mediante procedura valutativa comparativa previo interpello” )
D'altro canto l'implicita abrogazione dell'art 10 comma 6 della l.R. 34/1992 per effetto dell'entrata in vigore dell'art 3 sexties comma 3 dlgs 502/1992 è stata ritenuta anche dalla stessa Regione Campania che con delibera di Giunta n. 214 del 23.2.2007 ha approvato le Linee guida regionali per l' Area della Dirigenza e
Medica e Veterinaria ed SPTA) nelle quali veniva espressamente stabilito che “Per quanto attiene il conferimento di incarico di struttura complessa di Direttore Responsabile di TO, appare opportuno rispettare la gerarchizzazione delle fonti. In tal senso, i Direttori Generali delle AA.SS.LL., per l'attribuzione di detta funzione, dovranno tener conto di tutti i Dirigenti in possesso dei requisiti specifici, sia dell'area della dirigenza medica e veterinaria, sia dell'area della dirigenza S.P.T.A., atteso che tale funzione, ai sensi del D.
Lgs 502/92 e s.m.i., risulta essere di natura organizzativa/gestionale.“ (cfr prod ricorrente, allegato 1 pagina
19 deposito del 4.5.2025)
Anche il si è espresso nello stesso senso (tra l'altro recentissimamente Controparte_3 in data 31.7.24) chiarendo, in sede di specifica interrogazione, che “… alla luce della vigente normativa nazionale e regionale applicabile e nel rispetto del principio della successione delle leggi nel tempo, si è ritenuto che, per le procedure relative all'incarico di direttore di distretto, trovi applicazione l'art 3 sexies del
D.lgs. 502/1992 come modificato dal D.Igs. 229/1999 e che sia pertanto consentito conferire l'incarico anche ad un dirigente non appartenente al ruolo sanitario” precisando anche che tale indicazione era stata
(tra l'altro) già fornita dalla Direzione Generale per la Tutela della Salute alle Aziende sanitarie con la circolare prot. 55163 del 19 gennaio 2007… (cfr prod ricorrente allegato 2 pagg 14-15 deposito del
4.5.2025)
Appare pertanto evidente che l'interpello, nella parte in cui ha prescritto l'obbligatorio possesso della laurea in medicina e chirurgia al fine della partecipazione, era illegittimo perché adottato in violazione di legge;
Al fine della valutazione del comportamento processuale della convenuta va inoltre osservato che anche l'atto aziendale, sia quello vigente al tempo in cui l'interpello è stato pubblicato sia quello approvato nell'anno 2024 (ovvero dopo i fatti per cui è causa), si limita a prevedere che “al distretto è preposto un direttore. L'incarico, a tempo determinato, viene attribuito dal Direttore generale dell'azienda secondo la normativa vigente” senza ulteriori precisazioni (o specifici richiami all'art 10 co 6 LR 32/1992) e che neanche vi sono elementi per ritenere che l' abbia predisposto, nell'atto aziendale, Parte_2 un'organizzazione dei distretti che ne escluda le competenze socio -sanitarie considerando quanto (tra le tante) ivi si legge circa l'obbligo per il Direttore di TO di occuparsi anche “..della programmazione e valutazione delle attività territoriali sanitarie e socio sanitarie..”;
Al di là dell'illegittimità dell'interpello per violazione di legge (art 3 sexies comma 3 Dlgs 502/1992), delle linee guida approvate dalla regione campania e dello stesso atto aziendale, va ancora osservato che l'interpello è illegittimo anche perché adottato in violazione della delibera presupposta che richiamava espressamente soltanto l'art 3 sexies dlgs 502/1992 e la LR 38/2016 (cfr doc 1 prod ricorrente);
D'altro canto, anche a voler far proprio il ragionamento seguito dal Tribunale di Nocera Inferiore posto a base della sentenza resa nel giudizio nrg 389/2024 (e quindi anche a voler ritenere la perdurante vigenza dell'art 10 comma 6 della l.r. 32/94) l'interpello deve comunque essere dichiarato illegittimo perché contrario alle regole della buona fede e correttezza alla luce del modo ambiguo e contorto con cui veniva redatto;
Sul punto si evidenzia infatti che nel corpo dell'interpello, alla voce “REQUISITI DI PARTECIPAZIONE” veniva richiamato in modo espresso l'art.
3-sexies, comma 3, del D.lgs. 502/1.992, veniva precisato che l'interpello era rivolto “1) ai Dirigenti dipendenti dell'azienda a tempo indeterminato che abbia maturato una specifica esperienza nei servizi territoriali e un'adeguata formazione nella loro organizzazione, 2) ai medici convenzionati, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, da almeno dieci anni..” ed in nessuna parte si affermava che la categoria dei dirigenti legittimati alla presentazione della domanda era ristretta ai “dirigenti medici”
(cfr doc 1 prod ricorrente);
La ricorrente avrebbe pertanto dovuto rendersi conto dell'intenzione dell' di applicare l'art 10 Parte_2 comma 6 della l.r. 32/94 in virtù di un richiamo “indiretto” alla legge stessa e perché nel modello di domanda (allegato A) andava indicato il possesso della laurea in medicina e chirurgia (cfr sentenza resa nel Par giudizio nrg 389/24 prod;
La dott.ssa , soltanto attraverso un arzigogolato e contorto ragionamento (che neanche doveva Parte_1 tener conto di quanto espressamente veniva affermato nell'interpello) avrebbe potuto comprendere quali erano gli effettivi requisiti di partecipazione prescritti dall'asl il che, da un lato, rende illegittimo l'interpello
-perché redatto in modo contraddittorio e confuso- e dall'altro rende pienamente comprensibile il fatto che la dott.ssa ritenesse di essere legittimata alla partecipazione alla procedura ed abbia quindi Parte_1 Par prima impugnato la delibera di esclusione e solo dopo la costituzione in giudizio dell' nel giudizio nrg
389/24 l'interpello stesso;
L'estrema scorrettezza dell' (oltre che la palese violazione del principio della parità di Parte_2 trattamento) emerge inoltre anche dal fatto che la convenuta (nonostante nel presente giudizio insista nell'affermare il proprio obbligo al rispetto della legge regionale 32/1992 art 10 comma 6 al fine dell'attribuzione di incarichi di direttore di distretto sanitario) con determinazione n 38203 del 29.8.24 ha prorogato sino al 31.8.26, l'incarico di Direttore del TO n. 70, ad una dirigente sociologa (dott.ssa P
) che era stata nominata Direttore del TO , pur non essendo dirigente medico, in Persona_1 seguito ad interpello, con precedente delibera del 27.8.2021 (cfr prod ricorrente doc 3 e 4 allegato del
4.5.25);
Seguono le statuizioni di cui al dispositivo ove vengono liquidate anche le spese di lite secondo soccombenza
PMQ
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 2936/2024 Dichiara l'illegittimità dell'interpello, con relativi atti allegati, per l'attribuzione di incarico di Direttore della
Struttura Complessa TO Sanitario n. 63 Cava de' Tirreni/Costa d'Amalfi pubblicato dall'
[...]
in data 18.5.23 in esecuzione della Delibera del Direttore Generale n. 551 del 17.5.2023 Controparte_1
Par Condanna l' convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente che liquida in euro
5.500,00 per compensi oltre accessori e contributo unificato con attribuzione al procuratore antistatario
Nocera Inferiore, 5 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE- LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 15.5.25 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta
D A
rapp. e dif. giusta procura in atti dall'avv. DI NUNNO ANDREA Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
rapp e dif dall'Avv PESCE PIERPAOLO Controparte_1
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 08/06/2024 parte ricorrente ha evidenziato che in seguito a delibera del direttore generale dell' del 17.5.2023 , pubblicata all'Albo Pretorio il 18.5.2023, era stato Parte_2 pubblicato in pari data interpello per l'attribuzione dell'incarico di direttore della struttura complessa
Cava de' Tirreni-Costa d'Amalfi ed ha dedotto l'illegittimità/nullità della procedura Parte_3 perché in contrasto con la delibera presupposta, con l'art 3 sexties comma 3 d.lgs 502/1992, con le linee guida validate dalla Regione Campania, con l'atto aziendale 1/2017, con la contrattazione di riferimento oltre che con precedenti interpelli resi dalla stessa Direzione Sanitaria;
instauratosi il contraddittorio si è costituita in giudizio l' per dedurre l'inammissibilità della domanda per divieto del ne bis in idem Parte_2
e per tardiva impugnativa del bando di concorso, e per sostenere, nel merito, la piena legittimità dell'interpello in quanto conforme alla normativa nazionale a quella regionale ed in particolare all'art. 10 comma 6 della Legge Regionale Campania 32/94; venivano concessi termini per note ed all'esito la causa è stata trattata nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e decisa oggi in seguito al deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti
MOTIVI DELLA DECISIONE
La dott.ssa , Dirigente Sociologo (area PTA) in servizio presso il TO Sanitario 63 dell' Parte_1 [...]
, ha richiesto dichiarare illegittimo l'interpello (e gli allegati che ne facevano parte integrante) per Pt_2
l'attribuzione dell'incarico di Direttore del distretto 63 Cava de Tirreni Cosa nella parte in cui aveva limitato la partecipazione alla procedura ai soli Dirigenti Medici ed ai medici convenzionati, per contrasto con la delibera di indizione dell'interpello stesso (n. 551 del 17.5.2023), violazione di legge, della normativa contrattuale di categoria oltre che per manifesta illogicità;
Nonostante il presente giudizio presenti evidenti profili di connessione con quello NRG 389/2024 definito Par dal Tribunale di Nocera Inferiore con sentenza del 20.6.24 (cfr doc 1.4 prod allo stato pendente in appello, le domande proposte dalla ricorrente non sono comunque sovrapponibili per la diversità del petitum sostanziale;
Mentre nel giudizio NRG 389/24 la dott.ssa domandava l'annullamento e/o la disapplicazione Parte_1 della deliberazione n. 1541 del 31.10.2023 (con cui il Direttore Generale dell' Controparte_1
aveva decretato la sua non ammissione alla procedura selettiva per l'attribuzione dell'incarico di
[...]
Direttore del Cava de' Tirreni/Costa d'Amalfi) al fine di veder accertato il suo Parte_3 diritto ad essere ammessa alla procedura selettiva, nel presente giudizio la dott.ssa domanda Parte_1 invece l'accertamento -tout cour- dell'illegittimità dell'interpello con l'effetto della caducazione dell'atto di gestione impugnato e di tutti quelli successivamente emanati;
Va inoltre osservato che, come ritenuto in modo costante dalla giurisprudenza di legittimità, (cfr Cass Civ
SSUU n 21060/2011; 28819/2011; 9281/2016) la procedura di selezione per cui è causa (finalizzata al conferimento dell'incarico di direttore di distretto socio- sanitario) non ha carattere concorsuale (in quanto Par volta a consentire al Direttore Generale dell' di effettuare una scelta, di carattere essenzialmente fiduciario, di un professionista in possesso di specifici requisiti professionali e capacità manageriali) e pertanto l'interpello, poiché ha il carattere di una determinazione negoziale assunta dall' con Parte_2 poteri e capacità del comune datore di lavoro, può essere valutato dal giudice ordinario e neanche deve essere impugnato entro un determinato termine a pena di decadenza;
La convenuta ha sostenuto nel merito la piena legittimità dell'interpello deducendo che lo stesso era stato riservato ai soli dirigenti medici (e medici convenzionati da almeno 10 anni) in conformità dell'art 10 comma 6 della legge regionale Campania n. 32/94 e della propria organizzazione come disciplinata dall'atto aziendale;
La legge regionale Campania n. 32/1994 all'art 10, comma 6, prevede che “Ad ogni distretto sanitario è preposto un dirigente medico, denominato direttore responsabile di distretto come responsabile delle funzioni sanitario - organizzative coadiuvato da un dirigente amministrativo per l'esercizio delle funzioni di coordinamento amministrativo)”;
La 32/94, all'art 10 comma 7, dispone inoltre che “ L'incarico di dirigente di distretto è CP_2 conferito dal direttore generale ai sensi dell'articolo 3 sexies del decreto legislativo 502/1992 mediante procedura valutativa comparativa previo interpello”;
Il contenuto di quest'ultima disposizione è stato modificato dalla legge regionale 23 dicembre 2016 n 38 che all'art 1 rubricato “Disposizioni di razionalizzazione della normativa regionale” comma 2 ha disposto che “ Al comma 7 dell'articolo 10 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32 “le parole da "secondo le medesime procedure" e fino a "struttura complessa" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 3 sexies del decreto legislativo 502/1992 mediante procedura valutativa comparativa previo interpello.".
L'art 3 sexties del d.lgs 502/1992 (introdotto dal dlgs 229/ 1999) prevede, al comma 3, che “L'incarico di direttore di distretto è attribuito dal direttore generale a un dirigente dell'azienda, che abbia maturato una specifica esperienza nei servizi territoriali e un'adeguata formazione nella loro organizzazione, oppure a un medico convenzionato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, da almeno dieci anni, con contestuale congelamento di un corrispondente posto di organico della dirigenza sanitaria”;
Il comma 4 del medesimo dispone inoltre che “La legge regionale disciplina gli oggetti di cui agli articoli 3- quater, comma 3, e 3-quinquies, comma 2 e 3, nonché al comma 3 del presente articolo, nel rispetto dei principi fondamentali desumibili dalle medesime disposizioni, ove la regione non disponga, si applicano le predette disposizioni.”
Dalla lettura della normativa di riferimento si evince pertanto che il decreto legislativo 502/92 (all'artt. 3 sexies comma 4), per un verso, ha consentito alle regioni di disciplinare “l'oggetto” di cui agli articoli indicati nel rispetto dei principi fondamentali desumibili dagli stessi, e per altro verso ha disposto che, in mancanza di specifiche disposizioni regionali, debba farsi applicazione diretta delle disposizioni stesse;
L'art 3 sexies comma 3 dlgs 502/1992 trova pertanto applicazione in tutti i casi in cui le regioni non si siano avvalse della facoltà loro concessa dall'art 3 sexies comma 4, di adottare una diversa disciplina;
L'art 10 comma 6 della l.r. 32/94 (che non ha subito alcuna modifica in seguito all'entrata in vigore della novella legislativa del 1999) va ritenuto pertanto abrogato dall'art 3 sexies comma 3 dlgs 502/1992 anche perchè l'unica disposizione che la Regione Campania risulta aver modificato in seguito all'entrata in vigore del dlgs 229 del 1999 è l'art 10 comma 7 della l.r. 32/94 (attraverso la legge regionale 38/2016) disponendo che l'incarico di direttore di distretto vada conferito mediante procedura valutativa comparativa previo interpello ai sensi dell'articolo 3 sexies dlgs 502/92 richiamandone così integralmente la disciplina (cfr art 10 comma 7 LR 32/94“ L'incarico di dirigente di distretto è conferito dal direttore generale ai sensi dell'articolo 3 sexies del decreto legislativo 502/1992 mediante procedura valutativa comparativa previo interpello” )
D'altro canto l'implicita abrogazione dell'art 10 comma 6 della l.R. 34/1992 per effetto dell'entrata in vigore dell'art 3 sexties comma 3 dlgs 502/1992 è stata ritenuta anche dalla stessa Regione Campania che con delibera di Giunta n. 214 del 23.2.2007 ha approvato le Linee guida regionali per l' Area della Dirigenza e
Medica e Veterinaria ed SPTA) nelle quali veniva espressamente stabilito che “Per quanto attiene il conferimento di incarico di struttura complessa di Direttore Responsabile di TO, appare opportuno rispettare la gerarchizzazione delle fonti. In tal senso, i Direttori Generali delle AA.SS.LL., per l'attribuzione di detta funzione, dovranno tener conto di tutti i Dirigenti in possesso dei requisiti specifici, sia dell'area della dirigenza medica e veterinaria, sia dell'area della dirigenza S.P.T.A., atteso che tale funzione, ai sensi del D.
Lgs 502/92 e s.m.i., risulta essere di natura organizzativa/gestionale.“ (cfr prod ricorrente, allegato 1 pagina
19 deposito del 4.5.2025)
Anche il si è espresso nello stesso senso (tra l'altro recentissimamente Controparte_3 in data 31.7.24) chiarendo, in sede di specifica interrogazione, che “… alla luce della vigente normativa nazionale e regionale applicabile e nel rispetto del principio della successione delle leggi nel tempo, si è ritenuto che, per le procedure relative all'incarico di direttore di distretto, trovi applicazione l'art 3 sexies del
D.lgs. 502/1992 come modificato dal D.Igs. 229/1999 e che sia pertanto consentito conferire l'incarico anche ad un dirigente non appartenente al ruolo sanitario” precisando anche che tale indicazione era stata
(tra l'altro) già fornita dalla Direzione Generale per la Tutela della Salute alle Aziende sanitarie con la circolare prot. 55163 del 19 gennaio 2007… (cfr prod ricorrente allegato 2 pagg 14-15 deposito del
4.5.2025)
Appare pertanto evidente che l'interpello, nella parte in cui ha prescritto l'obbligatorio possesso della laurea in medicina e chirurgia al fine della partecipazione, era illegittimo perché adottato in violazione di legge;
Al fine della valutazione del comportamento processuale della convenuta va inoltre osservato che anche l'atto aziendale, sia quello vigente al tempo in cui l'interpello è stato pubblicato sia quello approvato nell'anno 2024 (ovvero dopo i fatti per cui è causa), si limita a prevedere che “al distretto è preposto un direttore. L'incarico, a tempo determinato, viene attribuito dal Direttore generale dell'azienda secondo la normativa vigente” senza ulteriori precisazioni (o specifici richiami all'art 10 co 6 LR 32/1992) e che neanche vi sono elementi per ritenere che l' abbia predisposto, nell'atto aziendale, Parte_2 un'organizzazione dei distretti che ne escluda le competenze socio -sanitarie considerando quanto (tra le tante) ivi si legge circa l'obbligo per il Direttore di TO di occuparsi anche “..della programmazione e valutazione delle attività territoriali sanitarie e socio sanitarie..”;
Al di là dell'illegittimità dell'interpello per violazione di legge (art 3 sexies comma 3 Dlgs 502/1992), delle linee guida approvate dalla regione campania e dello stesso atto aziendale, va ancora osservato che l'interpello è illegittimo anche perché adottato in violazione della delibera presupposta che richiamava espressamente soltanto l'art 3 sexies dlgs 502/1992 e la LR 38/2016 (cfr doc 1 prod ricorrente);
D'altro canto, anche a voler far proprio il ragionamento seguito dal Tribunale di Nocera Inferiore posto a base della sentenza resa nel giudizio nrg 389/2024 (e quindi anche a voler ritenere la perdurante vigenza dell'art 10 comma 6 della l.r. 32/94) l'interpello deve comunque essere dichiarato illegittimo perché contrario alle regole della buona fede e correttezza alla luce del modo ambiguo e contorto con cui veniva redatto;
Sul punto si evidenzia infatti che nel corpo dell'interpello, alla voce “REQUISITI DI PARTECIPAZIONE” veniva richiamato in modo espresso l'art.
3-sexies, comma 3, del D.lgs. 502/1.992, veniva precisato che l'interpello era rivolto “1) ai Dirigenti dipendenti dell'azienda a tempo indeterminato che abbia maturato una specifica esperienza nei servizi territoriali e un'adeguata formazione nella loro organizzazione, 2) ai medici convenzionati, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, da almeno dieci anni..” ed in nessuna parte si affermava che la categoria dei dirigenti legittimati alla presentazione della domanda era ristretta ai “dirigenti medici”
(cfr doc 1 prod ricorrente);
La ricorrente avrebbe pertanto dovuto rendersi conto dell'intenzione dell' di applicare l'art 10 Parte_2 comma 6 della l.r. 32/94 in virtù di un richiamo “indiretto” alla legge stessa e perché nel modello di domanda (allegato A) andava indicato il possesso della laurea in medicina e chirurgia (cfr sentenza resa nel Par giudizio nrg 389/24 prod;
La dott.ssa , soltanto attraverso un arzigogolato e contorto ragionamento (che neanche doveva Parte_1 tener conto di quanto espressamente veniva affermato nell'interpello) avrebbe potuto comprendere quali erano gli effettivi requisiti di partecipazione prescritti dall'asl il che, da un lato, rende illegittimo l'interpello
-perché redatto in modo contraddittorio e confuso- e dall'altro rende pienamente comprensibile il fatto che la dott.ssa ritenesse di essere legittimata alla partecipazione alla procedura ed abbia quindi Parte_1 Par prima impugnato la delibera di esclusione e solo dopo la costituzione in giudizio dell' nel giudizio nrg
389/24 l'interpello stesso;
L'estrema scorrettezza dell' (oltre che la palese violazione del principio della parità di Parte_2 trattamento) emerge inoltre anche dal fatto che la convenuta (nonostante nel presente giudizio insista nell'affermare il proprio obbligo al rispetto della legge regionale 32/1992 art 10 comma 6 al fine dell'attribuzione di incarichi di direttore di distretto sanitario) con determinazione n 38203 del 29.8.24 ha prorogato sino al 31.8.26, l'incarico di Direttore del TO n. 70, ad una dirigente sociologa (dott.ssa P
) che era stata nominata Direttore del TO , pur non essendo dirigente medico, in Persona_1 seguito ad interpello, con precedente delibera del 27.8.2021 (cfr prod ricorrente doc 3 e 4 allegato del
4.5.25);
Seguono le statuizioni di cui al dispositivo ove vengono liquidate anche le spese di lite secondo soccombenza
PMQ
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 2936/2024 Dichiara l'illegittimità dell'interpello, con relativi atti allegati, per l'attribuzione di incarico di Direttore della
Struttura Complessa TO Sanitario n. 63 Cava de' Tirreni/Costa d'Amalfi pubblicato dall'
[...]
in data 18.5.23 in esecuzione della Delibera del Direttore Generale n. 551 del 17.5.2023 Controparte_1
Par Condanna l' convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente che liquida in euro
5.500,00 per compensi oltre accessori e contributo unificato con attribuzione al procuratore antistatario
Nocera Inferiore, 5 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale