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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 17/03/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Elisabetta Pagliarini Giudice
Valeria Monti Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5731/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 15/11/2024
DA
rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. NICOLINI ALESSANDRA
E
) rappresentata e difesa, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. NICOLINI ALESSANDRA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: omologa di separazione consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)… Le parti congiuntamente chiedono che il Tribunale adito Voglia:
1. pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in data 17/02/2001 hanno contratto matrimonio in Mantova,
[...] Controparte_1 iscritto al numero 7 P anno 2001, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle relative annotazioni;
2. darsi atto che - nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i ricorrenti – si obbliga a trasferire a la quota pari al 50% di Controparte_1 Parte_1 sua proprietà della casa familiare sita in Melara (RO), Via Argine Santa Maria, costituita da un'abitazione di due piani, della consistenza di tre vani utili oltre agli accessori e da distaccati ripostigli e garage con area sottostante e cortiliva circostante di pertinenza di proprietà esclusiva e così identificata al Catasto Fabbricati di detto Comune: Foglio 3, mappale 156 sub. 1, cat. A/4, mappale 156 sub 2, cat. C/6, mappale 156 sub 3 bene comune non censibile ai subalterni 1 e 2, mappale 156 ente urbano, mappale 16 terreno ha. 0.03.81, così come descritto nell'atto Notaio 18/09/2000 n. 34.955 di Rep e 7560 di Racc. Persona_1
Il trasferimento della proprietà sopra indicata avverrà nello stato di fatto e comprensivo degli arredi esistenti, senza un corrispettivo in denaro ma senza spirito di liberalità; trova la propria causa nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali fra coniugi e si è posto come elemento funzionale ed indispensabile al raggiungimento di un accordo;
3. il rogito dovrà essere stipulato entro e non oltre 60 giorni dalla comunicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, presso un Notaio che sarà scelto dal sig. Tutte le spese relative a detto trasferimento saranno a totale carico del sig. Parte_1
Parte_1
4. si obbliga al pagamento delle rate del mutuo contratto per l'acquisto Parte_1 dell'immobile in Melara sino all'estinzione;
5. le spese del presente procedimento sono compensate tra le parti. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in MANTOVA in data 17/02/2001 (con atto trascritto nel Registro dello Stato
Civile del Predetto Comune al numero 7, parte I, anno 2001) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MANTOVA di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2 5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 13.3.2025
La Giudice relatrice
Valeria Monti
Il Presidente
Giorgio Bertola
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Elisabetta Pagliarini Giudice
Valeria Monti Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5731/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 15/11/2024
DA
rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. NICOLINI ALESSANDRA
E
) rappresentata e difesa, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. NICOLINI ALESSANDRA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: omologa di separazione consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)… Le parti congiuntamente chiedono che il Tribunale adito Voglia:
1. pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in data 17/02/2001 hanno contratto matrimonio in Mantova,
[...] Controparte_1 iscritto al numero 7 P anno 2001, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle relative annotazioni;
2. darsi atto che - nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i ricorrenti – si obbliga a trasferire a la quota pari al 50% di Controparte_1 Parte_1 sua proprietà della casa familiare sita in Melara (RO), Via Argine Santa Maria, costituita da un'abitazione di due piani, della consistenza di tre vani utili oltre agli accessori e da distaccati ripostigli e garage con area sottostante e cortiliva circostante di pertinenza di proprietà esclusiva e così identificata al Catasto Fabbricati di detto Comune: Foglio 3, mappale 156 sub. 1, cat. A/4, mappale 156 sub 2, cat. C/6, mappale 156 sub 3 bene comune non censibile ai subalterni 1 e 2, mappale 156 ente urbano, mappale 16 terreno ha. 0.03.81, così come descritto nell'atto Notaio 18/09/2000 n. 34.955 di Rep e 7560 di Racc. Persona_1
Il trasferimento della proprietà sopra indicata avverrà nello stato di fatto e comprensivo degli arredi esistenti, senza un corrispettivo in denaro ma senza spirito di liberalità; trova la propria causa nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali fra coniugi e si è posto come elemento funzionale ed indispensabile al raggiungimento di un accordo;
3. il rogito dovrà essere stipulato entro e non oltre 60 giorni dalla comunicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, presso un Notaio che sarà scelto dal sig. Tutte le spese relative a detto trasferimento saranno a totale carico del sig. Parte_1
Parte_1
4. si obbliga al pagamento delle rate del mutuo contratto per l'acquisto Parte_1 dell'immobile in Melara sino all'estinzione;
5. le spese del presente procedimento sono compensate tra le parti. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in MANTOVA in data 17/02/2001 (con atto trascritto nel Registro dello Stato
Civile del Predetto Comune al numero 7, parte I, anno 2001) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MANTOVA di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2 5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 13.3.2025
La Giudice relatrice
Valeria Monti
Il Presidente
Giorgio Bertola
3