Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 28/05/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 132/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
− dott.ssa Ada CAPPELLO Presidente
− dott.ssa Grazia Concetta ROCA Giudice
− dott. Matteo ARANCI Giudice relatore / estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 132/2025, introdotta da:
(c.f. ), n. MILANO il 20/09/1970, con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. CASAZZA GIORGIA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. n. CODOGNO il 18/08/1978, con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'Avv. RAVAGLIA LORENZO e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RESISTENTE
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI.
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Lodi in parziale modifica delle statuizioni di cui alla sentenza di divorzio emessa dall'intestato Tribunale n. 395/2017 del 26 maggio 2017 passata in giudicato il 13.01.2018, accogliere le seguenti conclusioni congiunte:
1) La figlia, , di anni 20, si tratterrà presso la residenza di ciascun Persona_1 genitore secondo la propria volontà;
2) Ciascun genitore, pertanto, provvederà autonomamente al mantenimento di Per_1 fino al raggiungimento della sua autosufficienza economica, durante il periodo di permanenza della medesima presso la propria residenza. Attualmente è assunta Per_1 con contratto a tempo determinato e a tempo parziale per 15 ore settimanali e non è pertanto economicamente autosufficiente;
3) Le spese straordinarie mediche, scolastiche e ricreative verranno sopportate da ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno, sempre fino al raggiungimento
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2017;
4) I genitori si impegnano a consultarsi reciprocamente per qualsiasi questione di rilevante interesse per la figlia. All'uopo la sig.ra ornirà al sig. un proprio CP_1 Pt_1 contatto telefonico ed un indirizzo mail al quale potrà essere reperibile per questioni riguardanti;
Per_1
5) Le parti dichiarano di aver definito con efficacia tombale ogni e qualsiasi questione economica fra di loro intercorsa fino alla data odierna - ivi comprese spese straordinarie, interessi, rivalutazione e contributo per il mantenimento di – nessuna esclusa e Per_1 dichiarano di nulla avere più a pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia titolo e/o ragione e/o causa;
6) La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata nella misura di reale partecipazione alla spesa. L'Assegno Unico Universale sarà percepito integralmente dal sig. ; Parte_1
7) Spese compensate
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
1. Con ricorso ex art. 473-bis.49 c.p.c. ha chiesto la modifica delle Parte_1 condizioni di divorzio di cui alla sentenza emessa dal Tribunale di Lodi il 26.05.2017 n.
395/2017.
costituendosi, ha resistito all'originaria domanda. Controparte_1
Le parti, genitori di (n. Piacenza, 24.7.2005), in prossimità dell'udienza di Persona_1 prima comparizione, hanno raggiunto un accordo, poi perfezionato nei termini in dispositivo trascritti.
2. Le condizioni concordate tra le parti non trovano ostacolo nella legge e possono essere senz'altro accolte dal Tribunale, anche in ragione del fatto che – unica figlia della Per_1 coppia – è maggiorenne.
3. Spese compensate come da comune richiesta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone sulle congiunte conclusioni delle parti e in parziale modifica delle statuizioni di cui alla sentenza di divorzio emessa dall'intestato Tribunale n. 395/2017 del 26.5.2017 passata in giudicato il 13.01.2018:
1) La figlia, , di anni 20, si tratterrà presso la residenza di ciascun Persona_1 genitore secondo la propria volontà;
2) Ciascun genitore, pertanto, provvederà autonomamente al mantenimento di Per_1 fino al raggiungimento della sua autosufficienza economica, durante il periodo di permanenza della medesima presso la propria residenza. Attualmente è assunta Per_1
- 2 - con contratto a tempo determinato e a tempo parziale per 15 ore settimanali e non è pertanto economicamente autosufficiente;
3) Le spese straordinarie mediche, scolastiche e ricreative verranno sopportate da ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno, sempre fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica di e saranno disciplinate in base al Protocollo CNF Per_1
2017;
4) I genitori si impegnano a consultarsi reciprocamente per qualsiasi questione di rilevante interesse per la figlia. All'uopo la sig.ra ornirà al sig. un proprio CP_1 Pt_1 contatto telefonico ed un indirizzo mail al quale potrà essere reperibile per questioni riguardanti;
Per_1
5) Le parti dichiarano di aver definito con efficacia tombale ogni e qualsiasi questione economica fra di loro intercorsa fino alla data odierna - ivi comprese spese straordinarie, interessi, rivalutazione e contributo per il mantenimento di – nessuna esclusa e Per_1 dichiarano di nulla avere più a pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia titolo e/o ragione e/o causa;
6) La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata nella misura di reale partecipazione alla spesa. L'Assegno Unico Universale sarà percepito integralmente dal sig. ; Parte_1
7) Spese compensate
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 26/05/2025
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
(dott. Matteo Aranci) (dott.ssa Ada Cappello)
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