Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 06/03/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catanzaro
Sezione seconda civile
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Procedimento n. 372/2022 R.G.A.C.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Carmela Ruberto (Presidente); dott.ssa Silvana Ferriero (Consigliere); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore)
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 372/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto responsabilità civile ex artt. 2043 e 2051 c.c.
tra
, nato a [...] (ora Lamezia Terme, prov. CZ) il 12.8.1968, residente in Parte_1
Lamezia Terme, via Pasquale Celli n. 9, codice fiscale , CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato, unitamente al proprio difensore, in Catanzaro, via G. Poerio n.
16, presso lo studio professionale dell'avv. Luigi Combariati, rappresentato e difeso, in forza di mandato rilasciato a margine dell'atto di citazione in appello, dall'avv. Paolo
Mascaro del Foro di Lamezia Terme con il seguente indirizzo digitale:
Email_1
Appellante
e
1
fiscale; , nata a [...] il [...], residente a [...], Parte_2
codice fiscale;
nato a [...], il C.F._2 Controparte_2
31.7.1953, codice fiscale , residente a [...]d'Ippona CodiceFiscale_3
(VV); tutti quali eredi di , , nata a [...] il [...] ed Persona_1
ivi deceduta il 27 marzo 2019, elettivamente domiciliati in IB VA, alla via
Lacquari n. 62, presso lo studio professionale dell'avv. Giuseppe Pasquino che li rappresenta e difende, come da procura rilasciata su foglio aggiunto, con il seguente indirizzo digitale: Email_2
Appellati
Conclusioni delle parti:
il procuratore dell'appellante chiede: “a) in riforma della sentenza Parte_1
impugnata ed in accoglimento della domanda formulata in primo grado, riconoscere e dichiarare che l'appellata è responsabile, ex art. 2051 c.c. o comunque ex art. 2043 c.c., per i danni provocati a causa dell'incendio verificatosi nell'immobile di sua proprietà, ivi compresi i danni derivanti dal mancato tempestivo intervento di ripristino;
b) conseguentemente e per l'effetto, condannare la medesima appellata al risarcimento di tutti i danni subiti nel contiguo magazzino di proprietà dell'appellante e ciò con riferimento sia alla struttura, sia alla merce ed agli arredi, sia per il mancato utilizzo dal dicembre del 2006 sino al ripristino dell'agibilità e ciò nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
c) condannare controparte al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio con distrazione in favore del sottoscritto difensore”;
il procuratore degli appellati , e Controparte_1 Parte_2 CP_2
chiede: “in via principale, che l'appello venga dichiarato inammissibile, per
[...]
essere stato proposto oltre il termine semestrale di legge. In subordine, il suo rigetto perché assolutamente e radicalmente infondato. Con valutazione della temerarietà dell'azione ai fini di legge”.
Svolgimento del processo
2 1. Il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale civile di IB VA
Con atto di citazione notificato il 17.10.2010, a seguito di rinnovazione del precedente tentativo di notificazione dell'11-12.5.2009, ha convenuto in giudizio, Parte_1
davanti al Tribunale di IB VA, , chiedendo di dichiarare la sua Persona_1
responsabilità, ex art. 2051 c.c. o ex art. 2043 c.c., per i danni provocati al magazzino dell'attore a causa dell'incendio verificatosi nel contiguo immobile di proprietà della convenuta e, quindi, di condannarla al risarcimento di tutti i suddetti danni e, precisamente, quelli provocati alla struttura del magazzino, alla merce ed agli arredi, nonché per il mancato utilizzo dell'immobile dal dicembre 2006 sino al ripristino dell'agibilità.
A fondamento della domanda, l'attore ha affermato che: a) era proprietario, per successione ereditaria di , di un magazzino sito in PI (VV), alla via Persona_2
Garibaldi n. 47, esteso circa mq. 75, posto al piano terraneo di un edificio a tre piani fuori terra, confinante, da un lato, con il portone di ingresso di una unità immobiliare posta ai due piani sovrastanti il locale in questione, di proprietà della e, dall'altro lato, con Per_1 altro fabbricato, anch'esso a tre piani fuori terra, sempre di proprietà della convenuta;
b) il 4.12.2006, alle ore 23,00 circa, nell'immobile adiacente, di proprietà della convenuta, si era verificato un incendio che si era esteso al confinante edificio di proprietà dell'attore, provocando danni alla struttura e rendendolo inagibile;
c) la convenuta, tuttavia, non aveva provveduto ad eseguire gli interventi urgenti, necessari per garantire la stabilità dell'immobile dell'attore, cosicché , dante causa dell'attore, Persona_2
aveva promosso un'azione di danno temuto, all'esito della quale il giudice, con provvedimento depositato in cancelleria il 7.12.2007, aveva ordinato alla Per_1
l'esecuzione di alcuni interventi indicati dal consulente tecnico di ufficio nominato nel corso di quel procedimento;
d) la convenuta aveva provveduto a realizzare alcuni interventi urgenti, ma non aveva inteso risarcire il danno subito dall'attore.
Rinnovato, come detto, con notificazione eseguita il 17.10.2010, il primo tentativo di notificazione del maggio del 2009 (giacché non vi era prova del suo perfezionamento), si
è costituita in giudizio la , tramite apposita comparsa, contestando la sua Per_1
responsabilità per i danni e chiedendo il rigetto della domanda, perché: a) si trattava di illecito di natura dolosa, imputabile a terzo soggetto;
b) l'immobile era stato sottoposto, per lungo tempo, a sequestro per ordine dell'autorità giudiziaria nell'ambito del
3 procedimento penale ancora pendente;
c) non appena era stato possibile, aveva provveduto a dare esecuzione all'ordinanza emessa dal giudice all'esito del procedimento di danno temuto;
d) non era, pertanto, configurabile a suo carico né la responsabilità ex art. 2051 c.c., essendosi interrotto, per effetti di un atto doloso del terzo, il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, né la responsabilità ex art. 2043 c.c.
Presentate le memorie ex art. 183, comma sesto, c.p.c. ed espletata l'istruttoria mediante acquisizione documentale (in particolare, è stata disposta l'acquisizione dell'intero fascicolo relativo all'azione di danno temuto portante il n. 129/2007 R.G.C., nonché del procedimento penale n. 158/2007 r.g.n.r., avente ad oggetto il delitto di incendio doloso, contestato all'inquilino dello stabile, tale , all'udienza del 14.12.2018, Persona_3
sono state precisate le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
2. La sentenza del Tribunale di IB VA, resa all'esito del giudizio di primo grado
Con sentenza n. 87/2021 del 29.1.2021, pubblicata il 1°.2.2021, il Tribunale di IB
VA ha rigettato la domanda proposta dall'attore e lo ha condannato al pagamento delle spese e competenze del giudizio.
In particolare, il Tribunale ha rilevato che;
a) era determinante, al fine della risoluzione della presente controversia, la documentazione acquisita e relativa al procedimento penale n. 158/2007 r.g.n.r., all'esito del quale affittuario dell'immobile Persona_3
a uso commerciale (macelleria) di proprietà della , dal quale era divampato Per_1
l'incendio che aveva causato i danni lamentati dall'attore, era stato condannato per il delitto di incendio doloso con conseguente esclusione della responsabilità della convenuta sia ex art. 2051 c.c. che ai sensi dell'art. 2043 c.c.; b) la era esente da responsabilità, anche Per_1
relativamente alla non tempestività degli interventi di messa in sicurezza, poiché
l'immobile interessato dall'incendio era stato posto, per lungo termine, sotto sequestro, cosicché era stato impedito l'avvio dei lavori;
c) le spese di giudizio seguivano la soccombenza (cfr. la sentenza).
4 3. Il presente giudizio di appello
Con atto di citazione notificato, a mezzo posta elettronica certificata, il 28.2.2022, ha proposto appello avverso la suddetta sentenza , chiedendo, in riforma della Parte_1
sentenza impugnata, l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno nei confronti della , concludendo come riportato in epigrafe. Per_1
In particolare, con un primo motivo di impugnazione, il ha censurato la sentenza Pt_1
impugnata, nella parte in cui il Tribunale aveva escluso la responsabilità dell'appellata in relazione alla intempestività degli interventi di messa in sicurezza dell'immobile che aveva provocato sia l'aggravamento dei danni che il mancato utilizzo dell'immobile di sua proprietà, evidenziando che la : a) non aveva ottemperato tempestivamente al Per_1
provvedimento del 6.12.2007, con il quale il Tribunale di IB VA, definendo il giudizio di danno temuto instaurato da (dante causa dell'appellante) aveva Persona_2
condannato la ad adottare i rimedi indicati nella apposita relazione di consulenza Per_1
tecnica d'ufficio; b) aveva eseguito i lavori in difformità rispetto al progetto autorizzato con il permesso di costruire, cosicché a causa di tali inadempienze il era rimasto Pt_1
privo del tetto dell'immobile per un lungo periodo di tempo;
c) contrariamente all'assunto del Tribunale, non era esente da responsabilità per il sequestro disposto nell'ambito del procedimento penale in corso, perché avrebbe potuto chiedere la revoca del sequestro per eseguire i lavori.
Con un secondo motivo di impugnazione, il ha censurato il rigetto della domanda Pt_1
formulata ai sensi dell'articolo 2051 c.c., sostenendo che tale responsabilità non sarebbe venuta meno neanche quale ora fosse stato accertato che l'incendio che aveva provocato i danni fosse riconducibile alla condotta dolosa di in quanto costui non Persona_3
era un soggetto estraneo alla , ma il locatario della macelleria di sua proprietà. Per_1
L'appellante ha, quindi, formulato istanza di consulenza tecnica d'ufficio, al fine di accertare compiutamente i danni subiti, ed ha concluso come sopra riportato.
Con comparsa di costituzione e risposta presentata il 22.3.2022, si sono costituiti nel giudizio di appello , e , quali Controparte_1 Parte_2 Controparte_2
eredi di , deceduta nelle more del procedimento di primo grado, eccependo Persona_4
l'inammissibilità e la temerarietà dell'impugnazione e, comunque, la sua infondatezza nel merito, atteso che, in sintesi, le valutazioni del Tribunale erano condivisibili ed i motivi di appello infondati.
5 Hanno affermato, in primo luogo, che l'appello era inammissibile, perché è proposto oltre il termine semestrale di cui all'articolo 327 c.p.c. nel testo applicabile ai giudizi introdotti in data successiva al 4 luglio del 2000, ossia dopo l'entrata in vigore della legge n. 69 del 2009 che, per l'appunto, ha abbreviato il termine suddetto, precedentemente stabilito in un anno, evidenziando che, poiché la notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado non si era perfezionata, era stato necessario disporne la rinnovazione, avvenuta con notificazione perfezionatasi soltanto il
17 ottobre del 2010. Hanno contestato, comunque, il fondamento dei motivi di impugnazione, sostenendo, quanto al primo, che: a) come rilevato dal Tribunale, nessuna responsabilità poteva essere addebitata alla per il ritardo nei lavori di messa in Per_1
sicurezza del fabbricato, poiché lo stesso era stato sottoposto per lungo tempo a sequestro;
b) i danni non erano stati né allegati né provati e c) l'azione di danno temuto presupponeva il pericolo di danno, anche se, come nel caso di specie, derivante da un fatto incolpevole del proprietario dell'immobile, cosicché l'azione prescindeva da ogni accertamento di responsabilità.
Quanto al secondo motivo l'impugnazione, hanno sostenuto che nessuna responsabilità poteva essere imputata alla i sensi dell'art. 2051 c.c., poiché era stato dimostrato Per_1
tramite gli esiti dell'accertamento peritale svolto nel procedimento penale che il fatto era di natura dolosa e tale circostanza era stata confermata dall'esito del procedimento penale, stesso definito con la condanna di affittuario del locale da cui Persona_3
era partito l'incendio, per il reato di incendio doloso, cosicché in definitiva era stato provato che l'incendio era stato determinato dal fatto del terzo.
Si sono opposti all'accoglimento dell'istanza di ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio, in quanto di carattere esplorativo e volta alla ricerca della prova e, come tale, inammissibile. Hanno concluso come sopra indicato.
Con ordinanza del il 29.7.2021, a scioglimento della riserva presa all'udienza del
22.6.2022, la Corte d'appello ha ritenuto la causa pronta per essere decisa, senza necessità di ulteriori approfondimenti istruttori.
All'esito della trattazione dell'udienza del 10.7.2024, sostituita dal deposito in via telematica di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa
è stata assegnata in decisione, facendo salvi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali ed eventuali note di replica.
6 Entrambe le parti hanno depositato comparsa conclusionale, mentre ha presentato note di replica soltanto l'appellante.
Motivi della decisione
Preliminare e assorbente è l'esame della eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dagli appellati, per violazione del termine di cui all'art. 327 c.p.c.
Come già esposto, gli appellati eccepiscono l'inammissibilità dell'appello avverso la sentenza del Tribunale di IB VA (pubblicata il 1°.2.2021), perché proposto con atto di citazione notificato il 28.2.2022, oltre il termine semestrale di cui all'art. 327
c.p.c., nel testo applicabile ai giudizi introdotti successivamente al 4 luglio del 2009, data di entrata in vigore della legge n. 69 del 2009, la quale ha abbreviato il termine suddetto, precedentemente previsto in un anno.
Evidenziano, in particolare, che, per come è pacifico, poiché la notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado non si era perfezionata, era stato necessario disporne la rinnovazione e, quindi, la notificazione si era perfezionata soltanto il 17.10.2010, con conseguente applicazione del termine semestrale.
L'appellante ha replicato all'eccezione, rilevando che il giudizio è stato iscritto a ruolo il
18.5.2009 e che, quindi, deve considerarsi pendente alla data del 4.7.2009, sicché è irrilevante la circostanza che, stante la mancata ricezione della raccomandata a.r., spedita il 12.5.2009, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., fosse stato richiesto, per mero scrupolo, di rinnovare la notifica dell'atto introduttivo, giacché la precedente notifica doveva considerarsi perfezionata, con conseguente applicazione del termine annuale di impugnazione.
L'eccezione degli appellati è fondata e l'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile, poiché proposta oltre il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., applicabile alla fattispecie, dovendosi ritenere il giudizio instaurato dopo il 4.7.2009 e non potendosi considerare perfezionato il primo tentativo di notificazione (del maggio
2009), per mancanza di prova della ricezione dell'avviso di ricevimento della raccomandata spedita ex art. 140 c.p.c. Al contrario, il giudizio deve considerarsi pendente soltanto al momento in cui si è perfezionato il secondo tentativo di notificazione, ossia il 17.10.2010, essendo irrilevante l'avvenuta iscrizione a ruolo della causa il 18.5.2009.
7 Deve premettersi che l'art. 327 c.p.c. prevede, nella attuale formulazione ed a seguito della modifica apportata dall'articolo 46, comma 17, della legge n. 69 del 2009, entrata in vigore il 4 luglio del 2009, che il termine utile per proporre appello, precedentemente fissato in un anno, è pari a sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. Ai sensi dell'art. 58, comma 1°, della legge n. 69/2009, la modifica si applica ai “giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore”.
Si tratta, pertanto, di stabilire, ai sensi dell'articolo 58 citato, cosa debba intendersi per giudizio instaurato dopo la data di entrata in vigore della legge (ossia a far data dal 4 luglio 2009).
Premesso questo, deve osservarsi che, allorché la causa sia iniziata, come avvenuto nel caso in esame, con atto di citazione, deve aversi riguardo, per determinare la pendenza del giudizio, al perfezionamento del procedimento di notificazione tramite consegna dell'atto al convenuto, non operando la scissione soggettiva del momento perfezionativo per il notificante e il destinatario, che vale solo per le decadenze non addebitabili al notificante (cfr. Cass., sezioni unite, n. 23675/2014).
Nel caso in questione, come è pacifico e documentato, il primo tentativo di notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado è avvenuto ai sensi dell'articolo 140 c.p.c., ma non è andato a buon fine, poiché, avendo l'ufficiale giudiziario constatato la c.d. irreperibilità relativa della destinataria dell'atto, non rinvenuta presso il suo domicilio, ha provveduto, il 12.5.2009, ai sensi dell'art. 140
c.p.c., alla spedizione della raccomandata, con la cui ricezione la notificazione stessa si perfeziona (cfr. la relazione di notificazione).
Tuttavia, come risulta dal verbale della prima udienza del 25.11.2010, la convenuta non si è costituita in giudizio e, peraltro, il difensore dell'attore ha dichiarato di non essere in possesso dell'avviso di ricevimento della raccomandata spedita dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 140 c.p.c., cosicché ha chiesto un rinvio della trattazione della causa, al fine di produrre l'avviso medesimo o di un suo duplicato ovvero per rinnovare la notificazione. Il giudice istruttore, con ordinanza resa all'esito dell'udienza, ha accordato il rinvio richiesto, “al fine di consentire la produzione della cartolina di ricevimento della raccomandata o, in difetto, per la rinnovazione della notifica nei termini di legge”.
Quindi, l'attore - che, evidentemente, nelle more, non era venuto in possesso dell'avviso di ricevimento della raccomandata di cui all'art. 140 c.p.c. - ha provveduto a rinnovare la
8 notificazione dell'atto di citazione che si è perfezionata il 17.10.2010, per come risulta dalla documentazione in atti.
Risulta, pertanto, che il giudizio è stato instaurato il 17.10.2010, con il perfezionamento della notificazione dell'atto di citazione, non avendo rilevanza, contrariamente all'assunto dell'appellante, il precedente tentativo di notifica del maggio del 2010 né la dell'iscrizione a ruolo del procedimento (18.5.2010).
Sebbene la questione non sia stata sollevata dall'appellante, deve osservarsi che non sarebbe invocabile, in senso contrario, né la disciplina di cui all'art. 164, 2° comma,
c.p.c. e, segnatamente, la sanatoria degli effetti processuali ex tunc (ossia dal momento del primo tentativo di notificazione del maggio del 2010) dell'atto di citazione, perché la disposizione riguarda la nullità dell'atto di citazione e per specifici vizi dell'atto notificato, mentre nel caso in esame manca, a monte, la prova dell'avvenuta notificazione;
né quella di cui all'art. 291 c.p.c. (relativo al rinnovo disposto “per vizio che importi nullità della notificazione della citazione”), perché - prescindendo dalla questione se la rinnovazione ex art. 291 c.p.c. che “impedisce ogni decadenza”, determini o meno, di per sé, la pendenza della lite dal momento della notificazione nulla - la mancata produzione dell'avviso di ricevimento concernente la prova del perfezionamento della notificazione, come più volte affermato in giurisprudenza, non determina la nullità della notificazione stessa, ma costituisce, piuttosto, mancato assolvimento dell'onere, incombente sull'attore notificante, di dimostrare l'avvenuta costituzione del rapporto processuale ed il provvedimento eventuale del giudice che disponga la rinnovazione della notificazione, come avvenuto nel caso in esame, deve qualificarsi come rimessione in termini e non già come rinnovo disposto ai sensi dell'art. 291 c.p.c.
E' stato, infatti, chiarito dalle sezioni unite della Corte di Cassazione (n. 627/2008), con pronuncia relativa al ricorso per cassazione, ma applicabile alla notificazione dell'atto introduttivo anche dei giudizi di merito (cfr., in relazione al giudizio di appello, Cass. n.
18690/2022), che la mancata produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia dell'atto spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'art. 149 c.p.c. o, come nel caso in esame, della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 c.p.c., non integra né un'ipotesi di inesistenza né di nullità della notificazione a mezzo posta, in quanto l'avviso di ricevimento non è elemento costitutivo del procedimento di notificazione, ma è
9 documento volto a provare l'avvenuto perfezionamento della notifica per il destinatario, cosicché l'omesso deposito determina il mancato assolvimento dell'onere, incombente sulla parte notificante, di dimostrare l'avvenuta costituzione del rapporto processuale mediante il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna dell'atto al destinatario, sia la data della stessa, sia l'identità e l'idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita.
Con la conseguenza che: a) non incidendo l'omessa produzione sulla validità della notifica, nemmeno è ammesso il procedimento di rinnovazione di cui all'art. 291 c.p.c., il quale presuppone la nullità della “eseguita” notificazione;
b) non equivalendo la mancata produzione neppure alla inesistenza della notificazione, l'intimato può, comunque, costituirsi, dovendosi la costituzione riguardare, non già come una sanatoria, bensì come prova dell'intervenuta consegna dell'atto al destinatario (ipotesi non verificatasi nella fattispecie); c) tuttavia, in caso di mancata produzione dell'avviso di ricevimento ed in assenza di attività difensiva da parte dell'intimato, non è consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrono i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c., salvo che il difensore del notificante non domandi di essere rimesso in termini per il deposito dell'avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all'amministrazione postale un duplicato dell'avviso stesso;
d) l'eventuale rinnovazione della notificazione disposta dal giudice, come nel caso di specie, prescinde dal rilievo di un vizio che ne importi la nullità e, dunque, dal presupposto di cui all'art. 291 c.p.c. e assume, pertanto, la valenza di una rimessione in termini (cfr. la richiamata sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione n. 627/2008 e la giurisprudenza successiva, tra cui Cass. n. 26108/2015; n. 18361/2018; n. 18690/2022).
Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità dell'appello tardivamente proposto.
Tenuto conto delle circostanze sopra evidenziate e, segnatamente, del rilievo attribuito dall'appellante all'avvenuta iscrizione della causa a ruolo nel maggio del 2009, non si ravvisano, peraltro, gli estremi dell'azione temeraria.
3. Le spese di lite e l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.
115/2002
Le spese di lite del giudizio di appello seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, applicando i parametri minimi previsti dal d.m. n. 55/2014, aggiornati con
10 d.m. n. 147/2022 (scaglione indeterminabile, complessità bassa), tenuto della modesta complessità della causa, della natura processuale della decisione decisiva e dell'effettiva attività difensiva espletata.
Esse possono liquidarsi, quindi, in complessivi euro 4.996,00 (euro 1.029,00 per la fase di studio della controversia;
euro 709,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro
1.523,00 per la fase di trattazione/istanza; euro 1.735,00 per la fase decisoria), oltre accessori di legge (rimborso forfetario per spese generali, i.v.a. e c.p.a.).
Stante il tenore della pronuncia sull'appello (inammissibilità dell'impugnazione), deve darsi atto, inoltre, che sussistono le condizioni per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione
Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di IB Parte_1
VA n. 87/2021, emessa il 29.1.2021 e pubblicata il 1°.2.2021, così provvede:
- dichiara l'inammissibilità dell'appello;
- condanna al rimborso delle spese processuali del presente giudizio nei Parte_1
confronti degli appellati, liquidate in complessivi euro 4.996,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario come per legge;
- dichiara che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio del 21.2.2025
Il Consigliere rel. ed estensore Il Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Carmela Ruberto
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