Sentenza 10 settembre 2022
Rigetto
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 12/12/2025, n. 9846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9846 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09846/2025REG.PROV.COLL.
N. 02586/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2586 del 2023, proposto da
IN VI, rappresentata e difesa dagli avvocati Gino Ambrosini e Piera Sommovigo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Arcola, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Birga, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 750/2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Arcola;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 dicembre 2025 il Cons. IO ER e udito l’avvocato Riccardo Birga;
Viste le conclusioni di parte appellante come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - La Sig.ra VI IN è proprietaria del compendio immobiliare situato nel Comune di Arcola, frazione Romito Magra, località Sivigliano (appezzamento di terreno di superficie pari a mq. 896, censito al Catasto nel foglio 16 particella 1211).
2 - Con determinazione del Responsabile Ufficio Urbanistica del Comune di Arcola n. 55 del 9 agosto 2016, notificata in data 18 agosto 2016, il Comune ha ingiunto la demolizione di quanto edificato sulla predetta area ed il ripristino dello stato dei luoghi.
3 – L’appellante ha impugnato tale provvedimento avanti il Tar per la Liguria, allegando che già alla data del 1 settembre 1967 all’interno del compendio viene realizzato un manufatto, presumibilmente in muratura e parzialmente tamponato con materiale promiscuo (lamiera e legno), da sempre utilizzato dalla famiglia AS (dante causa della sig.ra VI) quale ricovero per mezzi agricoli e locale di sgombero.
3.1 - L’effettiva preesistenza del predetto manufatto risulterebbe attestata, oltre che da una fotografia risalente all’inizio degli anni 60 anche da quanto ricavabile da una visione delle foto aree in possesso dell’Amministrazione, anni 2006 e 2010, dalle quali emergerebbe la presenza di un manufatto di ingombro planimetrico di circa 80 mq coincidente con quello in controversia, come risulta anche da relazione prot. n. 9469/2016/P del 9 aprile 2016, depositata in giudizio dal Comune.
4 - Nelle more del giudizio, in data 12 novembre 2016, la ricorrente ha presentato istanza per l’accertamento di conformità edilizia e compatibilità paesaggistica. Inoltre, la stessa ha riferito di aver provveduto spontaneamente alla rimozione del telo presente sulla copertura del pergolato e di alcuni pannelli, alla rimozione della copertura della cuccia del cane in materiale ligneo e alla demolizione degli elementi murari inerenti la cucina esterna in corso di realizzazione.
4.1 – Il Tar adito, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto il ricorso.
5 - Avverso la predetta sentenza VI IN ha proposto appello per i motivi di seguito esaminati.
5.1 - Con il primo motivo ha dedotto “Illegittimità ed erroneità della sentenza impugnata per difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà. Travisamento. Illogicità”.
L’appellante rileva che il TAR ha ritenuto sufficiente la motivazione dell’ordinanza di demolizione con il mero riferimento al carattere abusivo delle opere, richiamando solo in via successiva la relazione di verifica del 2016. Per l’appellante tale impostazione sarebbe contraddittoria poiché, se la motivazione è necessaria, essa deve essere contenuta nel provvedimento originario; se non lo è, non può essere surrogata da documenti prodotti solo in giudizio e non messi a disposizione dell’interessato.
Inoltre, secondo l’appellante, il TAR non avrebbe considerato atti rilevanti sopravvenuti, quali il parere favorevole del Comune di Arcola sulla compatibilità edilizia-urbanistica, con attestazione della parziale ottemperanza e della preesistenza del fabbricato e il parere favorevole della Commissione Locale Paesaggio e della Soprintendenza (nota 23839/2018), con accertamento della compatibilità paesaggistica e applicazione della sanzione pecuniaria ex art. 167 d.lgs. 42/2004.
5.2 - Con il secondo motivo ha dedotto “Illegittimità ed erroneità, sotto distinto ed ulteriore profilo, della sentenza impugnata per difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà. Travisamento. Illogicità”.
L’appellante ritiene la sentenza del TAR viziata da difetto di istruttoria e da travisamento dei fatti. Al riguardo l’appellante rileva che la fotografia prodotta, pur ritenuta priva di data, consente di collocare il manufatto negli anni ’60; inoltre, si lamenta che le dichiarazioni sostitutive, già acquisite dal Comune, sono state ignorate.
L’appellante osserva inoltre che le immagini utilizzate dal Comune non erano vere aerofotogrammetrie, ma semplici screenshot privi di certezza, contraddetti dalla stessa relazione comunale del 2016, che attestava la presenza del manufatto già nel 2006 e nel 2010.
Da un altro punto di vista, l’appellante lamenta che la valutazione unitaria degli abusi è stata effettuata in modo illogico, poiché si trattava di opere minori, alcune già demolite spontaneamente e altre assentibili con SCIA, prive di volumetria e di impatto significativo.
6 - L’appello è infondato, dovendosi integralmente confermare la valutazione del Tar.
In via generale, deve essere ricordato che “l’ingiunzione di demolizione, in quanto atto dovuto in presenza della constatata realizzazione dell’opera edilizia senza titolo abilitativo o in totale difformità da esso, è in linea di principio sufficientemente motivata con l’affermazione dell’accertata abusività dell’opera” (Cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 4577 del 2 novembre 2016; Cons. Stato, Sez. VI, n. 1393/2016).
Il provvedimento impugnato reca un’adeguata motivazione, dando atto, testualmente, che “sotto il profilo urbanistico edilizio i manufatti e le opere sono stati realizzati in assenza del Permesso di Costruire ex art. 10 DPR 380/01 e s.m.i., ed in assenza di Autorizzazione paesaggistica ex art.146 D.Lgs 42/2004 e s.m.i, in assenza di autorizzazione per costruzioni in Zona Sismica ex artt. 64-65-93 DPR 380/2001, ed in assenza di autorizzazione per vincolo idrogeologico ai sensi R.D. 3267/23 e L.R. 4/99”.
Il provvedimento richiama inoltre “la relazione di sopralluogo effettuato dall'U.T.C. prot. 9469 del 09.04.2016 ad oggetto: costruzione di fabbricato in muratura e tetto ad una falda, realizzazione di piazzale pavimentato in autobloccanti, cancello di ingresso e recinzione, installazione di struttura ombreggiante in legno parzialmente coperta con telo plastico, locali per impianti, zona pavimentata con lavandino e cottura, muri di sostegno, muretti e zone pavimentate e sistemazioni esterne vari, ricovero coperto per cane, sistemazioni varie del terreno”. Segue la descrizione delle opere e l’elencazione dei vincoli che gravano sull’area.
Da un altro punto di vista, va precisato che l’abuso contestato consiste nell’assenza dei necessari titoli autorizzatori, a prescindere dalla destinazione urbanistica dell’area e dalla violazione di questa, da cui l’irrilevanza della relativa doglianza di parte appellante.
In ogni caso, il Tar ha già osservato che l’atto richiama la relazione di verifica di illecito edilizio del 9 aprile 2016, in cui si era indicato che “l’area ricade in zona D/9 di p.r.g., con estratti di mappa di p.r.g. e di p.t.c.p.”.
6.1 - Quanto alla documentazione che il Giudice di primo grado non avrebbe valutato e relativa all’assunta compatibilità delle opere con la disciplina vigente, deve ricordarsi che l’eventuale legittimità sostanziale delle opere, in rapporto al regime dell’area sulla quale accedono, deve necessariamente essere valutata nell’ambito di un procedimento di sanatoria, non potendosi gravare l’amministrazione dell’onere di valutare d’ufficio tale eventualità. Tanto si evince dall’art. 31 e dall’art. 27 d. P.R. n. 380/2001, che impongono all’amministrazione comunale di reprimere l’abuso, senza alcuna valutazione di sanabilità, nonché dall’art. 36, che rimette all’esclusiva iniziativa del privato l’attivazione del procedimento di accertamento di conformità urbanistica.
Nel caso in esame, nonostante le istanze dell’appellante e i pareri positivi prodotti in causa, per quel che consta, non risulta emesso alcun provvedimento formale di sanatoria, sicché detta documentazione risulta del tutto irrilevante, in quanto non idonea ad incidere sulla legittimità dell’atto impugnato.
7 – Risulta infondato anche l’assunto per cui il fabbricato principale risalirebbe ad un’epoca antecedente il 1967.
Grava esclusivamente sul privato l’onere della prova in ordine alla data della realizzazione dell’opera edilizia al fine di poter escludere al riguardo la necessità di rilascio del titolo edilizio per essere stata l’opera medesima realizzata secondo il regime originariamente previsto dall’art. 31, comma 1, l. n. 1150 del 1942, ossia prima della novella introdotta dall’art. 10 della c.d. “legge ponte” n. 765 del 1967; tale onere discende attualmente, in linea di principio, dagli artt. 63, comma 1, e 64, comma 1, c.p.a. in forza dei quali spetta al ricorrente l’onere della prova in ordine a circostanze che rientrano nella sua disponibilità” (cfr. Cons. Stato, sez. II, 5 febbraio 2021, n.1109; id., sez. VI, 2 luglio 2020, n. 4267).
Nel caso di specie, l’appellante non ha provato la preesistenza del fabbricato, a nulla rilevando le successive prese d’atto dell’amministrazione relative ad un differente procedimento di sanatoria che, oltretutto, come detto, non pare essersi concluso favorevolmente per l’appellante.
Nel presente giudizio l’appellante, a sostegno della propria prospettazione, si è limitata a depositare una fotografia priva di data certa.
Non potrebbero fungere da validi elementi di prova neppure le dichiarazioni rese da terzi, tenuto conto che le dichiarazioni sostitutive di certificazione non hanno valenza probante nei procedimenti urbanistico-edilizi: la tutela dell’assetto del territorio e del relativo sviluppo, infatti, non può essere rimessa a dichiarazioni soggettive e non circostanziate di singoli privati, ma deve viceversa riposare su evidenze di tipo pubblicistico o, quanto meno, su circostanze oggettivamente verificabili (ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 26 gennaio 2022, n. 556).
Non appare risolutiva neppure la relazione prot. n. 9469/2016/P del 9 aprile 2016 dove non si accerta la preesistenza del fabbricato, dandosi invece atto di una situazione poco chiara (“con atto Notaio Costa in Sarzana Rep. 13311/8840 del 27/12/2013 ha acquistato, dai Sig.ri AS - Passalacqua, un appezzamento di terreno di 896 mq distinto al Catasto al fg.16 mapp.1211 (derivato dal mappale 439) quindi a quella data non dovrebbe essere stato in essere il fabbricato. Da una visione delle foto aeree in possesso dell'Amministrazione Comunale, anni 2006 e 2010 nonché dalla carta tecnica Regionale, si riscontra comunque la presenza di un manufatto di ingombro planimetrico di circa 80 mq che sembrerebbe coincidere con la posizione di quello attuale”).
In tale quadro, non essendo versate in atti le foto aeree innanzi citate, in applicazione del principio affermato dalla giurisprudenza innanzi richiamata, l’assenza di prova certa sulla datazione del fabbricato non permette di potere accogliere la tesi di parte appellante.
Sul punto, come già rilevato dal Tar e fermo che l’onere della prova incombe sull’appellante, risultano tuttavia significativi gli screen shots estratti da Google Earth dai quali emerge che il manufatto presente nel 2015 non era presente nella precedente immagine del 2007.
La rilevanza a fini probatori delle risultanze di Google Earth è stata riconosciuta sia dalla giurisprudenza amministrativa che da quella penale, trattandosi di prove documentali che rappresentano fatti, persone o cose (Consiglio di Stato n. 4973/2024, vedasi anche Cass. pen. sez. II 17 ottobre 2022 n. 39087; nello stesso senso, Cass. pen. sez. III, 15 settembre 2017, n.48178; sull’idoneità delle immagini di Google Earth a provare l’epoca dell’abuso cfr., tra le tante, Cons. Stato, sez.VI, 7 febbraio 2024, n. 1278; id. 8 novembre 2023, n. 9612).
7.1 – La natura abusiva del fabbricato principale priva di rilevanza gli ulteriori rilievi di parte appellante.
Invero, avuto riguardo alla specificità del caso in esame, appare corretta la considerazione del giudice di primo grado per cui la valutazione di un intervento edilizio consistente in una pluralità di opere deve effettuarsi in modo globale e non in termini atomistici.
Non è dunque possibile scinderne alcuni al fine di prospettarne l’ammissibilità a mezzo di una semplice SCIA.
8 – Per le ragioni esposte, l’appello deve essere respinto.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) respinge l’appello e condanna parte appellante alla refusione delle spese di lite in favore del Comune appellato, che si liquidano in €4.000, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025, tenutasi con modalità telematica, con l'intervento dei magistrati:
FA RO, Presidente FF
IO ER, Consigliere, Estensore
Giovanni Sabbato, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO ER | FA RO |
IL SEGRETARIO