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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 14/06/2025, n. 920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 920 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 790/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________ IL TRIBUNALE DI RAGUSA Sezione Civile __________
composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 790/2024 R.G., promossa
DA
(C.F.: nato a [...] l'[...] ed ivi residente in [...] C.F._1
Duca D'Aosta n. 289, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Rosario Schembari, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ) nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE-contumace-
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza sostituita da note scritte del 12.03.2025, sulle conclusioni precisate come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia della sua separazione personale da Parte_1 [...]
; CP_1
pagina 1 di 3 che ha esposto di aver contratto matrimonio concordatario con la predetta a Vittoria il 06.06.1984, matrimonio poi trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Vittoria al n. 75, Parte II, Serie
A, Anno 1984; che dall'unione coniugale sono nate le figlie (06.02.1986), (21.05.1991) e Per_1 Per_2 Per_3
(22.12.1999), tutte maggiorenni ed economicamente indipendenti;
che ha altresì esposto come nell'unione coniugale, nata sotto i migliori auspici, sia venuta meno l'armonia e la comunione d'intenti, con la spiacevole conseguenza che il rapporto matrimoniale si è irrimediabilmente incrinato al punto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e prova ne è che i coniugi da oltre dieci anni hanno scelto di vivere separati;
che ha chiesto, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi;
che, rilevata l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione tra i coniugi all'udienza presidenziale del 27.06.2024 stante l'assenza della resistente non comparsa, benché regolarmente citata, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente;
che, stante l'assenza di istanze istruttorie all'udienza sostituita da note scritte del 12.03.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione: che il Pubblico Ministero ha chiesto pronunziarsi la separazione dei coniugi;
che, preliminarmente, va dichiarata la contumacia della resistente , non Controparte_1
costituitasi in giudizio benché regolarmente citata;
che nel merito la domanda di separazione è fondata;
che, invero, la separazione di fatto tra i coniugi, le dichiarazioni rese dal ricorrente durante l'udienza
Presidenziale e l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante l'assenza della resistente, sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che su nessun'altra domanda (ed essendo le due figlie della coppia maggiorenni ed economicamente indipendenti) il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi. che, in relazione alla natura della controversia, le spese processuali vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così statuisce:
Dichiara la contumacia di che, benché ritualmente citata, non si è costituita in Controparte_1
giudizio;
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , che hanno Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio concordatario a Vittoria il 06.06.1984, matrimonio poi trascritto nei registri dello
Stato Civile del predetto Comune al n. 75, Parte II, Serie A, Anno 1984;
pagina 2 di 3 Nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
Così deciso in Ragusa il 12.06.2025
Il Presidente
Dott. Massimo Pulvirenti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________ IL TRIBUNALE DI RAGUSA Sezione Civile __________
composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 790/2024 R.G., promossa
DA
(C.F.: nato a [...] l'[...] ed ivi residente in [...] C.F._1
Duca D'Aosta n. 289, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Rosario Schembari, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ) nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE-contumace-
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza sostituita da note scritte del 12.03.2025, sulle conclusioni precisate come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia della sua separazione personale da Parte_1 [...]
; CP_1
pagina 1 di 3 che ha esposto di aver contratto matrimonio concordatario con la predetta a Vittoria il 06.06.1984, matrimonio poi trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Vittoria al n. 75, Parte II, Serie
A, Anno 1984; che dall'unione coniugale sono nate le figlie (06.02.1986), (21.05.1991) e Per_1 Per_2 Per_3
(22.12.1999), tutte maggiorenni ed economicamente indipendenti;
che ha altresì esposto come nell'unione coniugale, nata sotto i migliori auspici, sia venuta meno l'armonia e la comunione d'intenti, con la spiacevole conseguenza che il rapporto matrimoniale si è irrimediabilmente incrinato al punto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e prova ne è che i coniugi da oltre dieci anni hanno scelto di vivere separati;
che ha chiesto, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi;
che, rilevata l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione tra i coniugi all'udienza presidenziale del 27.06.2024 stante l'assenza della resistente non comparsa, benché regolarmente citata, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente;
che, stante l'assenza di istanze istruttorie all'udienza sostituita da note scritte del 12.03.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione: che il Pubblico Ministero ha chiesto pronunziarsi la separazione dei coniugi;
che, preliminarmente, va dichiarata la contumacia della resistente , non Controparte_1
costituitasi in giudizio benché regolarmente citata;
che nel merito la domanda di separazione è fondata;
che, invero, la separazione di fatto tra i coniugi, le dichiarazioni rese dal ricorrente durante l'udienza
Presidenziale e l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante l'assenza della resistente, sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che su nessun'altra domanda (ed essendo le due figlie della coppia maggiorenni ed economicamente indipendenti) il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi. che, in relazione alla natura della controversia, le spese processuali vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così statuisce:
Dichiara la contumacia di che, benché ritualmente citata, non si è costituita in Controparte_1
giudizio;
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , che hanno Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio concordatario a Vittoria il 06.06.1984, matrimonio poi trascritto nei registri dello
Stato Civile del predetto Comune al n. 75, Parte II, Serie A, Anno 1984;
pagina 2 di 3 Nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
Così deciso in Ragusa il 12.06.2025
Il Presidente
Dott. Massimo Pulvirenti
pagina 3 di 3