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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 16/06/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 797/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfonso Scibona, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. r.g. 797/2023, avente ad oggetto “danni da infiltrazioni”,
promossa da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi elett.te domiciliati a Crotone, via Nuova Poggioreale n. 35; C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Antonietta Lorenzano, giusta procura in atti;
RICORRENTI contro
(C.F. ), elett.te domiciliato a Crotone, via M. Controparte_1 C.F._3
Nicoletta n. 49; rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Scalera, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Conclusioni
All'udienza di discussione del 21.05.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti e la causa - ai sensi dell'art. 281 sexies, ult. cpv, c.p.c. - viene decisa con la pronuncia della presente sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
In via preliminare si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n.
69/09 e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta
-1- delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti,
potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione”.
Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
In fatto
1. - Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 03.06.2023, i coniugi
[...]
ed , premesso di essere proprietari, in regime di Parte_1 Parte_2
comunione legale, di un appartamento ubicato al quarto piano di un edificio condominiale sito a Crotone in via Generale Tellini n. 4, censito al N.C.E.U. al foglio di mappa 36 part.lla 139 sub. 8, ha evocato in giudizio innanzi a questo Tribunale CP_1
nella sua qualità di proprietario esclusivo della porzione immobiliare posto al
[...]
quinto ed ultimo piano nonché della veranda costruita sul lastrico solare, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni provocati delle infiltrazioni d'acqua dovute «a fattori riconducibili alla costruzione abusiva non eseguita a regola d'arte per la cattiva esecuzione o
assenza di un sistema di smaltimento delle acque meteoriche che si infiltrano nell'intradosso murario sino a raggiungere la sottostante abitazione di proprietà dei ricorrenti»
Invocando quindi la responsabilità del resistente, hanno in particolare chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
«1) Accertare e dichiarare che dette infiltrazioni da attribuirsi alla veranda soprastante
all'immobile degli istanti, di proprietà di hanno procurato i disagi e danni Controparte_1
lamentati all'interno dell'unità immobiliare dei ricorrenti;
2) per l'effetto condannare il signor all'immediata esecuzione, a propria Controparte_1
cura e spese, di tutte le opere necessarie all' eliminazione delle cause delle infiltrazioni».
2. - Radicatosi il contraddittorio con la rituale notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, si è costituito in giudizio il quale Controparte_1
ha eccepito: a) l'inapplicabilità e/o inammissibilità de ricorso per mancanza dei requisiti previsti dall'art. 281 decies c.p.c.; b) la nullità del ricorso introduttivo per omissione totale
-2- o assoluta incertezza e genericità della determinazione temporale dell'inizio del fenomeno infiltrativo denunciato;
c) la carenza di legittimazione passiva del resistente,
per essere semmai l'evento dannoso imputabile ai tutti i condomini;
d) l'infondatezza nel merito della domanda attorea;
e) il concorso del fatto colposo dei stessi ricorrenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 c.c.
Per le esposte ragioni ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni:
«1) In via pregiudiziale, accertare e dichiarare, per le ragioni di cui al punto 1) del presente atto, la nullità e/o inammissibilità del ricorso ex art. 281 decies, co. 1, c.p.c., in quanto le difese svolte dal resistente richiedono un'istruttoria non sommaria;
2) In via preliminare ed assorbente:
- accertare e dichiarare, per i motivi di diritto di cui al punto 2) del presente atto, la nullità del ricorso introduttivo per l'omissione o l'assoluta incertezza, genericità e indeterminatezza del petitum ai sensi dell'art. 163, comma 3, n. 4, c.p.c. e, in particolare, per essere omessa e/o incerta la
determinazione temporale dell'inizio del fenomeno infiltrativo;
- accertare e dichiarare, per i motivi di diritto di cui al punto 3) del presente atto, in ogni caso, la carenza di legittimazione passiva in capo al resistente per essere responsabili, ex art. 2055 c.c., tutti i condòmini e, quindi, disporre l'integrazione del contraddittorio verso tutti i comproprietari
delle singole unità immobiliari del fabbricato Via Tellini, n. 4, quali litisconsorzi necessari ai sensi dell'art. 102 c.p.c., con conseguente mutamento di rito;
3) Nel merito:
- in via principale, rigettarsi le domande tutte avanzate dai ricorrenti in quanto generiche, indeterminate, infondate e non provate, anche con riferimento al quantum preteso, per le ragioni
esposte in parte motiva;
- in via gradata, e solo nella denegata nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande formulate dai ricorrenti, accertare, anche in applicazione dell'art. 1227 c.c.,
l'entità della partecipazione causale dei ricorrenti alla determinazione del danno e, quindi, della condotta omissiva serbata dagli stessi danneggiati nell'insufficienza delle misure adottate, valutandone la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate, per le ragioni esposte in parte motivata;
Il tutto con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese,
-3- competenze ed onorari connessi al presente giudizio, da distrarre in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.».
3. - Istruita la causa mediante acquisizione documentale, all'udienza del 21.05.2025 la causa, previa discussione orale, è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo capoverso, c.p.c.
In diritto
1. - Ai fini della decisione risultano dirimenti le seguenti considerazioni.
2. - Vanno preliminarmente rigettate le eccezioni pregiudiziali di rito sollevate da parte resistente.
2.1. - Invero, quanto al rito prescelto dai ricorrenti, è sufficiente osservare che, in forza del comma 2 dell'art. 281 decies c.p.c., la domanda, allorché la stessa sia devoluta alla competenza del Tribunale in composizione monocratica, può essere sempre veicolata nelle forme del procedimento semplificato, anche al di fuori delle ipotesi contemplate dal comma 1 della medesima disposizione.
2.2. - Con riguardo al denunciato vizio di eccessiva genericità dell'atto introduttivo, va osservato che la nullità di cui all'art. 164 co. 3 e 4 c.p.c. (richiamato dall'art. 281 undecies
c.p.c.) è ravvisabile solo quando il "petitum" sia stato del tutto omesso o risulti assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della domanda, costituenti la “causa petendi”.
Nello scrutinare la conformità dell'atto alla norma testé citata, l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nella citazione e nei documenti ad essa allegati, producendosi la nullità solo quando, all'esito dello scrutinio, l'oggetto risulti assolutamente incerto (cfr. Cass.
10.12.2008 n. 28986; Cass., sez. un., 21.07.2009 n. 16910: “La nullità della citazione per omessa determinazione dell'oggetto della domanda, ricorre nel caso in cui il petitum, inteso sotto il profilo
formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto l'aspetto sostanziale, come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento o la negazione, sia del tutto omesso o risulti assolutamente incerto;
ciò non può dirsi nel caso in cui tali elementi della domanda siano comunque individuabili attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non
-4- limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva”).
Ne consegue che, soddisfatti tali requisiti minimi, deve ritenersi positivamente superato il vaglio di validità del ricorso e l'omessa puntuale collocazione temporale dell'insorgenza del fatto generatore del danno ivi lamentato è semmai destinata a riverberarsi sul merito del giudizio, precludendo – in assenza di una più articolata e dettagliata ricostruzione dei fatti nel rispetto delle preclusioni processuali di cui all'art. 281 duodecies comma 3 c.p.c. – l'accoglimento della domanda.
2.3. - Va, infine, certamente riconosciuta l'integrazione del presupposto processuale della legittimazione ad agire e resistere in giudizio in capo alle parti dell'odierno giudizio.
Invero, secondo un costante orientamento giurisprudenziale, legittimato attivamente o passivamente ad causam è colui che si attribuisce o nei cui confronti sia attribuita - ancorché infondatamente - la soggettività, rispettivamente attiva e passiva, del rapporto giuridico controverso.
Difatti, la legittimazione ad agire (o a resistere) in giudizio, integrando una mera condizione dell'azione, va intesa, non come diritto ad una sentenza favorevole, bensì come diritto ad ottenere una decisione di merito, sia essa favorevole o contraria. Essa va pertanto distinta dalla titolarità attiva o passiva del rapporto sostanziale, che integra invece l'oggetto della controversia (cfr., ex multis, Cass. sez. lav., 12.08.2016 n. 17092;
Cass., sez. I, 10.01.2008 n. 355; Cass., sez. III, 14.06.2006 n. 13756: “La legittimazione ad agire ed a contraddire si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione dell'attore, quest'ultimo ed il convenuto assumano la veste di - rispettivamente - soggetto che ha il potere di chiedere la
pronunzia giurisdizionale e di soggetto tenuto a subirla;
mentre attiene invece al merito della lite la questione relativa alla reale titolarità attiva o passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che si risolve nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto
della pretesa azionata. Ne consegue che trattasi di questione di "legitimatio ad causam" nel (solo) caso in cui si faccia valere in via giurisdizionale un diritto rappresentato come altrui od oggetto della propria sfera di azione e di tutela, al di fuori del relativo modello legale tipico;
laddove attiene viceversa al merito della causa la controversia concernente la reale titolarità del diritto sostanziale
-5- fatto valere in giudizio, in ordine al quale trovano applicazione le regole in tema di preclusioni dettate per ciascun grado di giudizio”).
Ne discende che, evocato in giudizio l'odierno resistente, la circostanza che le infiltrazioni d'acqua denunciate dai ricorrenti promanino effettivamente da porzioni immobiliari di titolarità esclusiva di quest'ultimo afferisce al diverso e logicamente succedaneo profilo del merito del giudizio.
3. - Tanto precisato, la domanda attore non merita accoglimento.
3.1. - A tal riguardo, infatti, va premesso che la fattispecie con la stessa dedotta è sussumibile nel perimetro applicativo di cui all'art. 2051 c.c.
Ai fini dell'operatività della presunzione di responsabilità contemplata da detta previsione normativa occorrono due presupposti: i) che la domanda di risarcimento sia rivolta contro il “custode” della cosa;
ii) che il danno lamentato sia stato cagionato “dalla cosa in custodia”.
3.2. - Quanto al primo profilo, allorché si tratti di immobili condominiali, deve rilevarsi che in virtù dell'art. 1117 n. 3 c.c. sono oggetto di proprietà condominiale “…gli impianti per l'acqua…per il riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini”.
3.3. - Quanto al secondo profilo, va qui fatta applicazione degli ordinari criteri di distribuzione dell'onus probandi di cui all'art. 2697 cod. civ.
Invero, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “ è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno
e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei
luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere
integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato", (cfr., ex multis, Cass., sez. VI, ord.
17.01.2018 n. 1064; Cass. n. 11526/2017; Cass. n. 12895/2016; Cass. n. 21212/2015; Cass. n.
6306/2013; Cass. n. 2660/2013).
Difatti, “è vero che, in applicazione dell'art. 2051 cod. civ., spetta al custode convenuto, per
liberarsi dalla presunzione di responsabilità, la prova dell'esistenza di un fattore estraneo alla sua
-6- sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo, che presenti i caratteri del caso fortuito (che può essere anche il fatto del danneggiato), tuttavia questo onere
probatorio presuppone che l'attore abbia, a sua volta, ed in via prioritaria, fornito la prova della relazione tra l'evento dannoso lamentato e la cosa in custodia” (cfr. Cass., sez. VI-3, ord.
21.02.2018 n. 4133; Cass., sez. VI, ord.
3.02.2015 n. 1896; Cass., sez. VI-3, 27.11.2014 n.
25214).
Solo ove sia compiutamente assolto detto onere, la cosa potrà essere ritenuta “causa” e non mera “occasione” del danno denunciato, con conseguente possibilità di beneficiare del più favorevole regime probatorio di cui all'art. 2051 cod. civ., il quale – a differenza di quello contemplato dall'art. 2043 cod. civ. – prescinde dalla prova della colpa del titolare del “potere di governo” sulla cosa.
Il danneggiato è dunque tenuto a fornire positiva prova del nesso di causalità tra il danno e la res e, a tal fine, è suo preciso onere dimostrare anzitutto l'attitudine della cosa a produrre il danno, atteso che – in assenza di una simile caratteristica della cosa – il nesso causale non può per definizione essere predicato.
La c.d. “pericolosità intrinseca” della cosa o la sua “insidiosità” dovuta alla combinazione – avuto riguardo a tutte le circostanze specifiche del caso concreto – con altri elementi, costituiscono oggetto dell'indagine sul nesso di causalità e, come tali, sono riconducibili all'ambito della prova che grava sul danneggiato, la quale a sua volta costituisce un prius logico rispetto alla prova liberatoria, di cui sarà poi onerato il custode
(cfr. Cass, sez. VI-3, sentenza 03.02.2015 n° 1896).
Ciò perché, pur non essendo richiesto che la cosa sia di per sé pericolosa, è comunque necessario che essa sia insidiosa, determinando un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante.
3.4. - Orbene, facendo applicazione dei principi testé esposti alla fattispecie che ci occupa, l'attività assertiva e probatoria degli odierni ricorrenti non consente di ritenere raggiunta la prova del nesso di causalità tra la cosa ed il danno.
3.4.a. - Costoro, infatti, a sostegno della domanda hanno genericamente dedotto che
“l'immobile di loro proprietà, ubicato al quarto piano, attualmente concesso in locazione a Parte_3
è soggetto ad infiltrazioni di acqua meteoriche provenienti dalla veranda costruita sul
[...]
-7- lastrico solare ad uso esclusivo del sig. proprietario dell'immobile ubicato al Controparte_1
piano quinto, su cui in parte ha costruito abusivamente una veranda. Le infiltrazioni derivano da
fattori [ndr., non meglio precisati] riconducibili alla costruzione abusiva non eseguita a regola
d'arte [ndr., senza chiarire sotto quale profilo] per la cattiva esecuzione o assenza di un sistema di smaltimento delle acque meteoriche che si infiltrano nell'intradosso murario sino a raggiungere la sottostante abitazione [ndr., passando quindi, secondo la tesi attorea, per la Persona_1
stessa abitazione sovrastante dell . CP_1
3.4.b. - Né possono pretendere di affidare integralmente le proprie doglianze alle risultanze della documentazione versata in atti.
In proposito, infatti, deve anzitutto ribadirsi che nell'esposizione delle proprie ragioni,
l'attore deve aver cura di allegare tutti gli elementi costitutivi della pretesa dedotta in giudizio, ivi compresa la riconducibilità eziologica dei pregiudizi lamentati all'evento dannoso denunciato, senza poter pretendere di colmare un'eventuale carenza nella propria attività descrittiva mediante rinvio per relationem alla documentazione allegata all'atto introduttivo, atteso che il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti solo nel caso in cui la parte interessata chiarisca tempestivamente – ossia nel rispetto delle scansioni temporali in cui si articola il processo civile – gli specifici elementi destinati ad essere provati dalla documentazione prodotta, essendogli invece preclusa la possibilità di trarre dalla stessa deduzioni o indicazioni, necessarie ai fini della decisione, ove queste non siano specificate in sede introduttiva (cfr. Cass. 3258/89; Cass. 21621/07;
Cass. 22342/07; Cass., Sez. Un., 01.02.2008 n. 2435; Cass., sez. I, 12.12.2008 n. 29241).
Il documento serve difatti a provare ciò che è stato affermato e non può invece assolvere alla duplice funzione di affermazione e prova, anche perché, altrimenti, si costringerebbe la controparte a dover ricavare l'allegazione, interpretando il documento, con violazione del contraddittorio (cfr. Trib. Savona 20.02.2019).
Posto tale preliminare ed assorbente rilievo, per mere ragioni di completezza espositiva va comunque rilevato che il compendio fotografico in atti risulta inidoneo a fornire un'adeguata dimostrazione delle cause dell'umidità presente all'interno dell'immobile e, soprattutto, della riconducibilità eziologica delle infiltrazioni proprio alla veranda del resistente piuttosto che all'impianto condominiale (cfr. tracce di umidità da
-8- risalita presenti in prossimità del piano di calpestio;
cfr. chiazze a macchia di leopardo direttamente sul soffitto anziché sui muri perimetrali).
3.4.c. - D'altronde i ricorrenti, a sostegno delle proprie pretese, non hanno neppure avuto cura di depositare una relazione tecnica di parte, affidando ad un proprio consulente l'incarico di eseguire tutti gli accertamenti necessari ad identificare le reali cause delle infiltrazioni.
Tali lacune non possono, per converso, essere colmante mediante il ricorso ad una consulenza d'ufficio.
Invero, va certamente data continuità al prevalente orientamento giurisprudenziale, fatto proprio anche dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, alla stregua del quale il giudice può incaricare il consulente non solo di valutare i fatti accertati o dati per esistenti
(c.d. c.t.u. “deducente”), ma anche di accertare i fatti stessi (c.d. c.t.u. “percipiente”), qualora si tratti di fatti che la parte ha dedotto e posto a fondamento della sua domanda ed il cui accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche (cfr., ex multis, Cass., Sez.
Un., 30.12.2011 n. 30175; Cass., sez. III, 12.02.2015 n. 2761; cfr. Cass., Sez. Un.
4.04.2017 n.
8686).
In tal caso la consulenza tecnica d'ufficio diventa essa stessa fonte oggettiva di prova,
poiché è strumento di accertamento di fatti percepibili solamente attraverso quelle cognizioni tecniche.
È tuttavia tale stesso indirizzo ermeneutico ad aver cura di precisare che resta salvo il limite sistematico per cui la c.t.u. percipiente non può diventare mezzo sostitutivo dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., né mezzo suppletivo di carenze probatorie in cui sia incorsa la parte, tenuta quantomeno ad offrire un principio di prova.
Come detto, nella specie, un tale onere non può ritenere compiutamente assolto, non potendo affatto escludersi ed essendo, anzi, verosimile che le cause delle infiltrazioni siano addebitabili a perdite dalle tubature dell'impianto condominiale.
4. - Sicché, per tutte le ragioni sopra esposte e considerato, altresì, che il resistente è stato citato come “proprietario esclusivo” di singole porzioni immobiliari e non come
“comproprietario” di beni, impianti e servizi condominiali, la domanda deve essere rigettata.
-9- *************
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, calcolate ai sensi del D.M. n. 37/2018,
secondo lo scaglione relativo al valore della controversia, sulla scorta dei valori minimi della relativa tariffa e con esclusione della voce relativa all'attività istruttoria, sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Crotone, dott. Alfonso Scibona, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.r.g. 797/2023, così statuisce:
1. rigetta la domanda attorea;
2. condanna gli attori, in solido tra loro, a rifondere al convenuto le spese di lite che,
distratte in favore del relativo difensore dichiaratosi antistatario, liquida in complessivi €
1.700,00 a titolo di compensi professionali, oltre € rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
Così deciso in Crotone, il 10.06.2025
Il GIUDICE
dott. Alfonso Scibona DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
-10-
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfonso Scibona, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. r.g. 797/2023, avente ad oggetto “danni da infiltrazioni”,
promossa da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi elett.te domiciliati a Crotone, via Nuova Poggioreale n. 35; C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Antonietta Lorenzano, giusta procura in atti;
RICORRENTI contro
(C.F. ), elett.te domiciliato a Crotone, via M. Controparte_1 C.F._3
Nicoletta n. 49; rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Scalera, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Conclusioni
All'udienza di discussione del 21.05.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti e la causa - ai sensi dell'art. 281 sexies, ult. cpv, c.p.c. - viene decisa con la pronuncia della presente sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
In via preliminare si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n.
69/09 e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta
-1- delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti,
potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione”.
Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
In fatto
1. - Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 03.06.2023, i coniugi
[...]
ed , premesso di essere proprietari, in regime di Parte_1 Parte_2
comunione legale, di un appartamento ubicato al quarto piano di un edificio condominiale sito a Crotone in via Generale Tellini n. 4, censito al N.C.E.U. al foglio di mappa 36 part.lla 139 sub. 8, ha evocato in giudizio innanzi a questo Tribunale CP_1
nella sua qualità di proprietario esclusivo della porzione immobiliare posto al
[...]
quinto ed ultimo piano nonché della veranda costruita sul lastrico solare, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni provocati delle infiltrazioni d'acqua dovute «a fattori riconducibili alla costruzione abusiva non eseguita a regola d'arte per la cattiva esecuzione o
assenza di un sistema di smaltimento delle acque meteoriche che si infiltrano nell'intradosso murario sino a raggiungere la sottostante abitazione di proprietà dei ricorrenti»
Invocando quindi la responsabilità del resistente, hanno in particolare chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
«1) Accertare e dichiarare che dette infiltrazioni da attribuirsi alla veranda soprastante
all'immobile degli istanti, di proprietà di hanno procurato i disagi e danni Controparte_1
lamentati all'interno dell'unità immobiliare dei ricorrenti;
2) per l'effetto condannare il signor all'immediata esecuzione, a propria Controparte_1
cura e spese, di tutte le opere necessarie all' eliminazione delle cause delle infiltrazioni».
2. - Radicatosi il contraddittorio con la rituale notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, si è costituito in giudizio il quale Controparte_1
ha eccepito: a) l'inapplicabilità e/o inammissibilità de ricorso per mancanza dei requisiti previsti dall'art. 281 decies c.p.c.; b) la nullità del ricorso introduttivo per omissione totale
-2- o assoluta incertezza e genericità della determinazione temporale dell'inizio del fenomeno infiltrativo denunciato;
c) la carenza di legittimazione passiva del resistente,
per essere semmai l'evento dannoso imputabile ai tutti i condomini;
d) l'infondatezza nel merito della domanda attorea;
e) il concorso del fatto colposo dei stessi ricorrenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 c.c.
Per le esposte ragioni ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni:
«1) In via pregiudiziale, accertare e dichiarare, per le ragioni di cui al punto 1) del presente atto, la nullità e/o inammissibilità del ricorso ex art. 281 decies, co. 1, c.p.c., in quanto le difese svolte dal resistente richiedono un'istruttoria non sommaria;
2) In via preliminare ed assorbente:
- accertare e dichiarare, per i motivi di diritto di cui al punto 2) del presente atto, la nullità del ricorso introduttivo per l'omissione o l'assoluta incertezza, genericità e indeterminatezza del petitum ai sensi dell'art. 163, comma 3, n. 4, c.p.c. e, in particolare, per essere omessa e/o incerta la
determinazione temporale dell'inizio del fenomeno infiltrativo;
- accertare e dichiarare, per i motivi di diritto di cui al punto 3) del presente atto, in ogni caso, la carenza di legittimazione passiva in capo al resistente per essere responsabili, ex art. 2055 c.c., tutti i condòmini e, quindi, disporre l'integrazione del contraddittorio verso tutti i comproprietari
delle singole unità immobiliari del fabbricato Via Tellini, n. 4, quali litisconsorzi necessari ai sensi dell'art. 102 c.p.c., con conseguente mutamento di rito;
3) Nel merito:
- in via principale, rigettarsi le domande tutte avanzate dai ricorrenti in quanto generiche, indeterminate, infondate e non provate, anche con riferimento al quantum preteso, per le ragioni
esposte in parte motiva;
- in via gradata, e solo nella denegata nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande formulate dai ricorrenti, accertare, anche in applicazione dell'art. 1227 c.c.,
l'entità della partecipazione causale dei ricorrenti alla determinazione del danno e, quindi, della condotta omissiva serbata dagli stessi danneggiati nell'insufficienza delle misure adottate, valutandone la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate, per le ragioni esposte in parte motivata;
Il tutto con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese,
-3- competenze ed onorari connessi al presente giudizio, da distrarre in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.».
3. - Istruita la causa mediante acquisizione documentale, all'udienza del 21.05.2025 la causa, previa discussione orale, è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo capoverso, c.p.c.
In diritto
1. - Ai fini della decisione risultano dirimenti le seguenti considerazioni.
2. - Vanno preliminarmente rigettate le eccezioni pregiudiziali di rito sollevate da parte resistente.
2.1. - Invero, quanto al rito prescelto dai ricorrenti, è sufficiente osservare che, in forza del comma 2 dell'art. 281 decies c.p.c., la domanda, allorché la stessa sia devoluta alla competenza del Tribunale in composizione monocratica, può essere sempre veicolata nelle forme del procedimento semplificato, anche al di fuori delle ipotesi contemplate dal comma 1 della medesima disposizione.
2.2. - Con riguardo al denunciato vizio di eccessiva genericità dell'atto introduttivo, va osservato che la nullità di cui all'art. 164 co. 3 e 4 c.p.c. (richiamato dall'art. 281 undecies
c.p.c.) è ravvisabile solo quando il "petitum" sia stato del tutto omesso o risulti assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della domanda, costituenti la “causa petendi”.
Nello scrutinare la conformità dell'atto alla norma testé citata, l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nella citazione e nei documenti ad essa allegati, producendosi la nullità solo quando, all'esito dello scrutinio, l'oggetto risulti assolutamente incerto (cfr. Cass.
10.12.2008 n. 28986; Cass., sez. un., 21.07.2009 n. 16910: “La nullità della citazione per omessa determinazione dell'oggetto della domanda, ricorre nel caso in cui il petitum, inteso sotto il profilo
formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto l'aspetto sostanziale, come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento o la negazione, sia del tutto omesso o risulti assolutamente incerto;
ciò non può dirsi nel caso in cui tali elementi della domanda siano comunque individuabili attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non
-4- limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva”).
Ne consegue che, soddisfatti tali requisiti minimi, deve ritenersi positivamente superato il vaglio di validità del ricorso e l'omessa puntuale collocazione temporale dell'insorgenza del fatto generatore del danno ivi lamentato è semmai destinata a riverberarsi sul merito del giudizio, precludendo – in assenza di una più articolata e dettagliata ricostruzione dei fatti nel rispetto delle preclusioni processuali di cui all'art. 281 duodecies comma 3 c.p.c. – l'accoglimento della domanda.
2.3. - Va, infine, certamente riconosciuta l'integrazione del presupposto processuale della legittimazione ad agire e resistere in giudizio in capo alle parti dell'odierno giudizio.
Invero, secondo un costante orientamento giurisprudenziale, legittimato attivamente o passivamente ad causam è colui che si attribuisce o nei cui confronti sia attribuita - ancorché infondatamente - la soggettività, rispettivamente attiva e passiva, del rapporto giuridico controverso.
Difatti, la legittimazione ad agire (o a resistere) in giudizio, integrando una mera condizione dell'azione, va intesa, non come diritto ad una sentenza favorevole, bensì come diritto ad ottenere una decisione di merito, sia essa favorevole o contraria. Essa va pertanto distinta dalla titolarità attiva o passiva del rapporto sostanziale, che integra invece l'oggetto della controversia (cfr., ex multis, Cass. sez. lav., 12.08.2016 n. 17092;
Cass., sez. I, 10.01.2008 n. 355; Cass., sez. III, 14.06.2006 n. 13756: “La legittimazione ad agire ed a contraddire si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione dell'attore, quest'ultimo ed il convenuto assumano la veste di - rispettivamente - soggetto che ha il potere di chiedere la
pronunzia giurisdizionale e di soggetto tenuto a subirla;
mentre attiene invece al merito della lite la questione relativa alla reale titolarità attiva o passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che si risolve nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto
della pretesa azionata. Ne consegue che trattasi di questione di "legitimatio ad causam" nel (solo) caso in cui si faccia valere in via giurisdizionale un diritto rappresentato come altrui od oggetto della propria sfera di azione e di tutela, al di fuori del relativo modello legale tipico;
laddove attiene viceversa al merito della causa la controversia concernente la reale titolarità del diritto sostanziale
-5- fatto valere in giudizio, in ordine al quale trovano applicazione le regole in tema di preclusioni dettate per ciascun grado di giudizio”).
Ne discende che, evocato in giudizio l'odierno resistente, la circostanza che le infiltrazioni d'acqua denunciate dai ricorrenti promanino effettivamente da porzioni immobiliari di titolarità esclusiva di quest'ultimo afferisce al diverso e logicamente succedaneo profilo del merito del giudizio.
3. - Tanto precisato, la domanda attore non merita accoglimento.
3.1. - A tal riguardo, infatti, va premesso che la fattispecie con la stessa dedotta è sussumibile nel perimetro applicativo di cui all'art. 2051 c.c.
Ai fini dell'operatività della presunzione di responsabilità contemplata da detta previsione normativa occorrono due presupposti: i) che la domanda di risarcimento sia rivolta contro il “custode” della cosa;
ii) che il danno lamentato sia stato cagionato “dalla cosa in custodia”.
3.2. - Quanto al primo profilo, allorché si tratti di immobili condominiali, deve rilevarsi che in virtù dell'art. 1117 n. 3 c.c. sono oggetto di proprietà condominiale “…gli impianti per l'acqua…per il riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini”.
3.3. - Quanto al secondo profilo, va qui fatta applicazione degli ordinari criteri di distribuzione dell'onus probandi di cui all'art. 2697 cod. civ.
Invero, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “ è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno
e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei
luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere
integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato", (cfr., ex multis, Cass., sez. VI, ord.
17.01.2018 n. 1064; Cass. n. 11526/2017; Cass. n. 12895/2016; Cass. n. 21212/2015; Cass. n.
6306/2013; Cass. n. 2660/2013).
Difatti, “è vero che, in applicazione dell'art. 2051 cod. civ., spetta al custode convenuto, per
liberarsi dalla presunzione di responsabilità, la prova dell'esistenza di un fattore estraneo alla sua
-6- sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo, che presenti i caratteri del caso fortuito (che può essere anche il fatto del danneggiato), tuttavia questo onere
probatorio presuppone che l'attore abbia, a sua volta, ed in via prioritaria, fornito la prova della relazione tra l'evento dannoso lamentato e la cosa in custodia” (cfr. Cass., sez. VI-3, ord.
21.02.2018 n. 4133; Cass., sez. VI, ord.
3.02.2015 n. 1896; Cass., sez. VI-3, 27.11.2014 n.
25214).
Solo ove sia compiutamente assolto detto onere, la cosa potrà essere ritenuta “causa” e non mera “occasione” del danno denunciato, con conseguente possibilità di beneficiare del più favorevole regime probatorio di cui all'art. 2051 cod. civ., il quale – a differenza di quello contemplato dall'art. 2043 cod. civ. – prescinde dalla prova della colpa del titolare del “potere di governo” sulla cosa.
Il danneggiato è dunque tenuto a fornire positiva prova del nesso di causalità tra il danno e la res e, a tal fine, è suo preciso onere dimostrare anzitutto l'attitudine della cosa a produrre il danno, atteso che – in assenza di una simile caratteristica della cosa – il nesso causale non può per definizione essere predicato.
La c.d. “pericolosità intrinseca” della cosa o la sua “insidiosità” dovuta alla combinazione – avuto riguardo a tutte le circostanze specifiche del caso concreto – con altri elementi, costituiscono oggetto dell'indagine sul nesso di causalità e, come tali, sono riconducibili all'ambito della prova che grava sul danneggiato, la quale a sua volta costituisce un prius logico rispetto alla prova liberatoria, di cui sarà poi onerato il custode
(cfr. Cass, sez. VI-3, sentenza 03.02.2015 n° 1896).
Ciò perché, pur non essendo richiesto che la cosa sia di per sé pericolosa, è comunque necessario che essa sia insidiosa, determinando un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante.
3.4. - Orbene, facendo applicazione dei principi testé esposti alla fattispecie che ci occupa, l'attività assertiva e probatoria degli odierni ricorrenti non consente di ritenere raggiunta la prova del nesso di causalità tra la cosa ed il danno.
3.4.a. - Costoro, infatti, a sostegno della domanda hanno genericamente dedotto che
“l'immobile di loro proprietà, ubicato al quarto piano, attualmente concesso in locazione a Parte_3
è soggetto ad infiltrazioni di acqua meteoriche provenienti dalla veranda costruita sul
[...]
-7- lastrico solare ad uso esclusivo del sig. proprietario dell'immobile ubicato al Controparte_1
piano quinto, su cui in parte ha costruito abusivamente una veranda. Le infiltrazioni derivano da
fattori [ndr., non meglio precisati] riconducibili alla costruzione abusiva non eseguita a regola
d'arte [ndr., senza chiarire sotto quale profilo] per la cattiva esecuzione o assenza di un sistema di smaltimento delle acque meteoriche che si infiltrano nell'intradosso murario sino a raggiungere la sottostante abitazione [ndr., passando quindi, secondo la tesi attorea, per la Persona_1
stessa abitazione sovrastante dell . CP_1
3.4.b. - Né possono pretendere di affidare integralmente le proprie doglianze alle risultanze della documentazione versata in atti.
In proposito, infatti, deve anzitutto ribadirsi che nell'esposizione delle proprie ragioni,
l'attore deve aver cura di allegare tutti gli elementi costitutivi della pretesa dedotta in giudizio, ivi compresa la riconducibilità eziologica dei pregiudizi lamentati all'evento dannoso denunciato, senza poter pretendere di colmare un'eventuale carenza nella propria attività descrittiva mediante rinvio per relationem alla documentazione allegata all'atto introduttivo, atteso che il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti solo nel caso in cui la parte interessata chiarisca tempestivamente – ossia nel rispetto delle scansioni temporali in cui si articola il processo civile – gli specifici elementi destinati ad essere provati dalla documentazione prodotta, essendogli invece preclusa la possibilità di trarre dalla stessa deduzioni o indicazioni, necessarie ai fini della decisione, ove queste non siano specificate in sede introduttiva (cfr. Cass. 3258/89; Cass. 21621/07;
Cass. 22342/07; Cass., Sez. Un., 01.02.2008 n. 2435; Cass., sez. I, 12.12.2008 n. 29241).
Il documento serve difatti a provare ciò che è stato affermato e non può invece assolvere alla duplice funzione di affermazione e prova, anche perché, altrimenti, si costringerebbe la controparte a dover ricavare l'allegazione, interpretando il documento, con violazione del contraddittorio (cfr. Trib. Savona 20.02.2019).
Posto tale preliminare ed assorbente rilievo, per mere ragioni di completezza espositiva va comunque rilevato che il compendio fotografico in atti risulta inidoneo a fornire un'adeguata dimostrazione delle cause dell'umidità presente all'interno dell'immobile e, soprattutto, della riconducibilità eziologica delle infiltrazioni proprio alla veranda del resistente piuttosto che all'impianto condominiale (cfr. tracce di umidità da
-8- risalita presenti in prossimità del piano di calpestio;
cfr. chiazze a macchia di leopardo direttamente sul soffitto anziché sui muri perimetrali).
3.4.c. - D'altronde i ricorrenti, a sostegno delle proprie pretese, non hanno neppure avuto cura di depositare una relazione tecnica di parte, affidando ad un proprio consulente l'incarico di eseguire tutti gli accertamenti necessari ad identificare le reali cause delle infiltrazioni.
Tali lacune non possono, per converso, essere colmante mediante il ricorso ad una consulenza d'ufficio.
Invero, va certamente data continuità al prevalente orientamento giurisprudenziale, fatto proprio anche dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, alla stregua del quale il giudice può incaricare il consulente non solo di valutare i fatti accertati o dati per esistenti
(c.d. c.t.u. “deducente”), ma anche di accertare i fatti stessi (c.d. c.t.u. “percipiente”), qualora si tratti di fatti che la parte ha dedotto e posto a fondamento della sua domanda ed il cui accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche (cfr., ex multis, Cass., Sez.
Un., 30.12.2011 n. 30175; Cass., sez. III, 12.02.2015 n. 2761; cfr. Cass., Sez. Un.
4.04.2017 n.
8686).
In tal caso la consulenza tecnica d'ufficio diventa essa stessa fonte oggettiva di prova,
poiché è strumento di accertamento di fatti percepibili solamente attraverso quelle cognizioni tecniche.
È tuttavia tale stesso indirizzo ermeneutico ad aver cura di precisare che resta salvo il limite sistematico per cui la c.t.u. percipiente non può diventare mezzo sostitutivo dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., né mezzo suppletivo di carenze probatorie in cui sia incorsa la parte, tenuta quantomeno ad offrire un principio di prova.
Come detto, nella specie, un tale onere non può ritenere compiutamente assolto, non potendo affatto escludersi ed essendo, anzi, verosimile che le cause delle infiltrazioni siano addebitabili a perdite dalle tubature dell'impianto condominiale.
4. - Sicché, per tutte le ragioni sopra esposte e considerato, altresì, che il resistente è stato citato come “proprietario esclusivo” di singole porzioni immobiliari e non come
“comproprietario” di beni, impianti e servizi condominiali, la domanda deve essere rigettata.
-9- *************
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, calcolate ai sensi del D.M. n. 37/2018,
secondo lo scaglione relativo al valore della controversia, sulla scorta dei valori minimi della relativa tariffa e con esclusione della voce relativa all'attività istruttoria, sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Crotone, dott. Alfonso Scibona, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.r.g. 797/2023, così statuisce:
1. rigetta la domanda attorea;
2. condanna gli attori, in solido tra loro, a rifondere al convenuto le spese di lite che,
distratte in favore del relativo difensore dichiaratosi antistatario, liquida in complessivi €
1.700,00 a titolo di compensi professionali, oltre € rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
Così deciso in Crotone, il 10.06.2025
Il GIUDICE
dott. Alfonso Scibona DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
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