Articolo 1 della Legge 6 febbraio 2009, n. 6
Articolo 2
Versione
4 marzo 2009
Art. 1. Istituzione e funzioni della Commissione 1. E' istituita, per la durata della XVI legislatura, ai sensi dell' articolo 82 della Costituzione , una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attivita' illecite connesse al ciclo dei rifiuti, di seguito denominata «Commissione», con il compito di:
a) svolgere indagini atte a fare luce sulle attivita' illecite connesse al ciclo dei rifiuti, sulle organizzazioni in esse coinvolte o ad esse comunque collegate, sui loro assetti societari e sul ruolo svolto dalla criminalita' organizzata, con specifico riferimento alle associazioni di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale ;
b) individuare le connessioni tra le attivita' illecite nel settore dei rifiuti e altre attivita' economiche, con particolare riguardo al traffico dei rifiuti tra le diverse regioni del Paese e verso altre nazioni;
c) verificare l'eventuale sussistenza di comportamenti illeciti da parte della pubblica amministrazione centrale e periferica e dei soggetti pubblici o privati operanti nella gestione del ciclo dei rifiuti, anche in riferimento alle modalita' di gestione dei servizi di smaltimento da parte degli enti locali e ai relativi sistemi di affidamento;
d) verificare l'eventuale sussistenza di attivita' illecite relative ai siti inquinati nel territorio nazionale;
e) verificare la corretta attuazione della normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti pericolosi e della loro puntuale e precisa caratterizzazione e classificazione e svolgere indagini atte ad accertare eventuali attivita' illecite connesse a tale gestione.
2. La Commissione riferisce al Parlamento annualmente con singole relazioni o con relazioni generali e ogniqualvolta ne ravvisi la necessita' e comunque al termine dei suoi lavori.
3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria. La Commissione non puo' adottare provvedimenti attinenti alla liberta' e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonche' alla liberta' personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all' articolo 133 del codice di procedura penale .
NOTE

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell' art. 82 della Costituzione :
«Art. 82. (Ciascuna Camera puo' disporre inchieste su materie di pubblico interesse). - A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni della Autorita' giudiziaria.»;
- Si riporta il testo degli articoli 416 e 416-bis del codice penale :
«Art. 416. (Associazione per delinquere). - Quando tre o piu' persone si associano allo scopo di commettere piu' delitti [c.p. 576, n. 4], coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione [c.p. 28, 29, 32, 270, 305, 306] sono puniti, per cio' solo, con la reclusione da tre a sette anni.
Per il solo fatto di partecipare all'associazione [c.p. 115], la pena e' della reclusione da uno a cinque anni [c.p. 29, 32].
I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
Se gli associati scorrono in armi [c.p. 585] le campagne o le pubbliche vie [c.p. 70, n. 1] si applica la reclusione da cinque a quindici anni.
La pena e' aumentata [c.p. 63, 64] se il numero degli associati e' di dieci o piu' [c.p. 418].
Se l'associazione e' diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma; »
«Art. 416-bis. (Associazioni di tipo mafioso anche straniere). - Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o piu' persone, e' punito con la reclusione da sette a dodici anni.
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per cio' solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.
L'associazione e' di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omerta' che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attivita' economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se' o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a se' o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.
Se l'associazione e' armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.
L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilita', per il conseguimento della finalita' dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
Se le attivita' economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla meta'.
Nei confronti del condannato e' sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.».
- Si riporta il testo dell' art. 133 del codice di procedura penale :
«Art. 133. (Accompagnamento coattivo di altre persone).
- 1. Se il testimone, il perito, il consulente tecnico, l'interprete o il custode di cose sequestrate, regolarmente citati o convocati, omettono senza un legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, il giudice puo' ordinarne l'accompagnamento coattivo e puo' altresi' condannarli, con ordinanza, a pagamento di una somma da euro 51 a euro 516 a favore della cassa delle ammende nonche' alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa.
2. Si applicano le disposizioni dell'art. 132.».
Entrata in vigore il 4 marzo 2009
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