Ordinanza cautelare 20 marzo 2024
Ordinanza cautelare 8 maggio 2024
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 03/06/2025, n. 1915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1915 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 01915/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00460/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la LOa
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 460 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Ge AL TE IT S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Mania e Francesca Romana Correnti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione LOa e ATS - Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano, non costituite in giudizio;
Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti - RI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Gallo, Giuseppina Squillace e Alice Castrogiovanni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico presso la sede di RI PA in Milano, via Taramelli, 26;
nei confronti
LI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Guido Bardelli, Maria Alessandra Bazzani e Francesca Maria Colombo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Guido Bardelli in Milano, via Visconti di Modrone, 12;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della D.D.G. n. 13 del 9 gennaio 2024 di aggiudicazione definitiva della “Procedura aperta multilotto ai sensi dell'art. 60 del D.LGS. n. 50/2016 per l'affidamento della fornitura di TAC, RM, accessori amagnetici e servizi connessi e opzionali a favore degli enti del servizio sanitario regionale”, limitatamente al Lotto n. 2 “Tomografo Computerizzato Premium” (CIG 9752043876);
- della comunicazione della predetta aggiudicazione, pervenuta il 9 gennaio 2024; - della proposta di aggiudicazione dell'8 gennaio 2024; - dei verbali di gara n. 5 del 31 luglio 2023, n. 7 del 26 settembre 2023, n. 9 del 13 ottobre 2023, n. 11 del 24 ottobre 2023, nonché di ogni altro verbale di verifica e valutazione delle offerte, nonché di formazione della graduatoria finale, in parte qua; - della lex specialis tutta, secondo quanto eccepito al motivo IV; - di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, in parte qua e in quanto lesivo dei diritti e degli interessi legittimi di GE, ivi compresa, se intervenuta, la dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 co. 7 del D.Lgs. 50/2016;
CON DECLARATORIA DI INEFFICACIA EX ARTT. 122 E 124 C.P.A.
- della Convenzione per il Lotto 2, se nelle more stipulata tra ARIA e LI, nonché degli eventuali contratti attuativi con gli enti del servizio sanitario regionale, con espressa dichiarazione di GE di disponibilità al subentro sia nella Convenzione sia nei contratti attuativi;
NONCHE', PER L'ANNULLAMENTO EX ART. 116 C.P.A. (o istanza ex artt. 55 co. 12, 63 e 65 c.p.a.)
- del provvedimento con cui ARIA ha stabilito di segretare larga parte del documento di LI “Dichiarazione sulla sussistenza dei requisiti minimi e premiali”; - di ogni ulteriore atto connesso, annesso, presupposto e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, in parte qua e in quanto lesivo dei diritti e degli interessi legittimi di GE;
CON CONSEGUENTE ORDINE DI ESIBIZIONE
- a carico della stazione appaltante, delle parti di offerta tecnica della ditta aggiudicataria immotivatamente e illegittimamente oscurate;
per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da LI S.p.A. il 2/4/2024:
dei medesimi provvedimenti impugnati dalla ricorrente principale nelle parti di cui in esposizione nonché della lex specialis nelle parti di cui in esposizione e di tutti gli ulteriori atti e provvedimenti della procedura che soffrono dei vizi in esposizione con contestuale istanza istruttoria alla produzione in giudizio della documentazione indicata in esposizione;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Ge AL TE IT S.p.A. il 16/4/2024:
- dei medesimi provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo (D.D.G. n. 13 del 9 gennaio 2024, limitatamente al Lotto n. 2 “Tomografo Computerizzato Premium” (CIG 9752043876); comunicazione della predetta aggiudicazione, pervenuta il 9 gennaio 2024; proposta di aggiudicazione dell'8 gennaio 2024; verbali di gara n. 5 del 31 luglio 2023, n. 7 del 26 settembre 2023, n. 9 del 13 ottobre 2023, n. 11 del 24 ottobre 2023; ogni altro verbale di verifica e valutazione delle offerte, nonché di formazione della graduatoria finale, in parte qua; la lex specialis tutta, secondo quanto eccepito al motivo IV; ogni ulteriore atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, in parte qua e in quanto lesivo dei diritti e degli interessi legittimi di GE, ivi compresa, se intervenuta, la dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 co. 7 del D.Lgs. 50/2016);
- nonché, ove occorra, del verbale n. 18 della seduta riservata tecnica dell'8 marzo 2024 e della Nota informativa Lotto 2 dell’11 marzo 2024, entrambi mai comunicati alla ricorrente, ma solo ex adverso prodotti in giudizio il 14 marzo 2024;
CON DECLARATORIA DI INEFFICACIA EX ARTT. 122 E 124 C.P.A.
- della Convenzione per il Lotto 2, se nelle more stipulata tra ARIA e LI, nonché degli eventuali contratti attuativi con gli enti del servizio sanitario regionale, con espressa dichiarazione di GE di disponibilità al subentro;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da LI S.p.A. il 23/5/2024:
dei medesimi provvedimenti impugnati dalla ricorrente principale, con il ricorso e con i relativi motivi aggiunti, nelle parti di cui in esposizione nonché della lex specialis nelle parti di cui in esposizione e di tutti gli ulteriori atti e provvedimenti della procedura che soffrono dei vizi in esposizione.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di LI S.p.A. e dell’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti - RI S.p.A.;
Visti il ricorso incidentale ed i connessi motivi aggiunti;
Vista l’ordinanza della Sezione II n. 267 del 2024;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2025 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisiti – RI PA (controllata dalla Regione LOa ed avente funzione di centrale regionale di committenza) indiceva una gara d’appalto con procedura aperta multilotto per l’affidamento della fornitura di TAC, RM, accessori amagnetici e servizi connessi ed opzionali occorrenti agli enti del servizio sanitario regionale.
La gara era disciplinata dall’allora vigente D.Lgs. n. 50 del 2016 (codice dei contratti pubblici o anche solo “codice”) ed il criterio di aggiudicazione era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con l’attribuzione di 70 punti massimi all’offerta tecnica e di 30 punti massimi a quella economica.
Il solo lotto che interessa la presente controversia è quello n. 2 (due), avente ad oggetto la fornitura di un “Tomografo Computerizzato Premium”.
Al termine della procedura si classificava al primo posto per il lotto n. 2, ottenendo così l’aggiudicazione, la società LI PA con complessivi 91,24 punti (30,00 + 61,24), mentre al secondo posto si collocava la società Ge AL TE IT PA (di seguito anche solo “Ge”) con complessivi 84,16 punti (29,99 + 54,17).
Ge proponeva di conseguenza il ricorso principale in epigrafe, con domanda di sospensiva e con istanza di accesso in corso di causa ai sensi dell’art. 116 del c.p.a.
Si costituivano in giudizio RI PA e LI, concludendo entrambe per il rigetto del gravame.
RI PA procedeva altresì ad una nuova convocazione della commissione di gara, per valutare le censure contenute nel ricorso.
Nella seduta di riconvocazione dell’8.3.2024 la commissione ribadiva la precedente valutazione, sicché il successivo 11.3.2024 il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) confermava l’aggiudicazione a LI.
All’udienza cautelare del 19.3.2024 il difensore della ricorrente dava atto dell’avvenuta ostensione dei documenti oggetto dell’istanza ex art. 116 citato e contestualmente chiedeva un rinvio per la proposizione di motivi aggiunti contro la nota del RUP dell’11.3.2024 ed il verbale della commissione n. 18 dell’8.3.2024.
Con ordinanza n. 267 del 2024 la scrivente Sezione dichiarava improcedibile la domanda ex art. 116 e disponeva una nuova udienza cautelare per il 7.5.2024.
All’esito di quest’ultima il Tribunale fissava l’udienza di discussione del gravame con ordinanza n. 435 del 2024.
LI PA, dal canto suo, proponeva un ricorso incidentale avente carattere escludente, al quale faceva seguito un atto di motivi aggiunti alla stessa impugnazione incidentale.
Alla pubblica udienza del 20.5.2025, presenti i difensori delle parti, la causa era spedita in decisione.
DIRITTO
1. La trattazione del ricorso principale e dei motivi aggiunti può essere fatta contestualmente, posto che nei motivi aggiunti Ge ha riproposto sostanzialmente le censure contenute nel gravame principale, impugnando il verbale della commissione di gara n. 18 dell’8.3.2024 che ribadisce la valutazione dell’offerta della prima classificata PS ed il conseguente atto del RUP dell’11.3.2024 che conferma a sua volta l’aggiudicazione per il lotto n. 2 alla stessa LI (cfr. i documenti n. 3 e n. 4 della resistente).
La commissione di gara era stata riconvocata a fronte della notificazione del ricorso principale, per un esame – seppure di carattere tecnico – delle doglianze esposte nel medesimo.
Nel primo motivo aggiunto (“I”) l’esponente sostiene che i due atti da ultimo indicati non avrebbero valore provvedimentale, mentre nei successivi (dal n. II al n. VI) sono praticamente riproposte le censure del ricorso principale.
1.1 Nel primo mezzo di gravame Ge lamenta la violazione dell’art. 16 del disciplinare di gara (cfr. il doc. 10 della ricorrente) e dell’art. 5 del capitolato tecnico (CT, cfr. il doc. 9 della ricorrente), quest’ultimo concernente gli obblighi sulla sicurezza dei dati in capo all’operatore partecipante.
Secondo il citato art. 5 (si veda ancora il doc. 9 della ricorrente, pagine 13 e 14) il fornitore dovrà descrivere la compatibilità delle apparecchiature con le disposizioni in tema di privacy, con particolare riguardo ad una serie di punti, fornendo altresì una dettagliata descrizione della soluzione fornita e delle soluzioni adottate.
L’art. 5, ultimo comma, evidenzia poi che, nell’ambito degli interventi tecnici del personale, è demandato al fornitore ogni responsabilità in materia di privacy relativamente ai dati sensibili dei pazienti.
L’art. 16 del disciplinare concerne invece il contenuto dell’offerta tecnica, da osservarsi a pena di esclusione.
Secondo l’esponente l’offerta tecnica di LI sarebbe lacunosa e priva di qualsivoglia informazione sulla sicurezza dei dati e tale lacuna avrebbe imposto ad RI l’immediata esclusione della società controinteressata, senza l’attivazione eventuale del soccorso istruttorio.
La doglianza appare infondata, per le ragioni che seguono.
L’art. 16 del disciplinare (si veda il doc. 10 della ricorrente, pagine 41 e 42 di 75) impone l’inserimento nella proposta tecnica, a pena di esclusione, delle schede tecniche e dei prospetti illustrativi degli strumenti offerti sottoscritti con firma digitale, ma non prevede un meccanismo di automatica esclusione dell’offerta qualora tali documenti non contengano le informazioni sulla sicurezza dei dati.
In altri termini e contrariamente a quanto esposto nel ricorso, la comminatoria di esclusione è prevista dal disciplinare in caso di omessa allegazione delle schede tecniche e dei prospetti debitamente sottoscritti ma non in caso di asserite lacune informative sul rispetto degli obblighi di sicurezza dei dati.
Neppure l’art. 5 del CT, già sopra citato, prevede un’ipotesi di esclusione automatica dell’offerta a fronte di lacune informative sulla sicurezza dei dati.
Al contrario l’art. 5 ha una formulazione tutto sommato ampia, non richiedendo ad esempio la produzione di specifica documentazione, ma rimettendo alla scelta del partecipante la descrizione della compatibilità delle apparecchiature offerte con la disciplina sulla “privacy” (GDPR 2016/679).
Fermo restando quanto sopra esposto, non appare neppure possibile sostenere che l’offerta di LI sarebbe priva di sufficienti informazioni sulla menzionata sicurezza.
Infatti, nel documento dell’offerta costituente il Piano di formazione per l’uso del sistema TAC viene indicato che il collegamento da remoto RSN prevede controlli di sicurezza conformi alla regola tecnica ISO 27001 (cfr. il doc. 5 della resistente, pag. 10 di 12, si ricordi che ISO 27001 è uno standard internazionale sulla sicurezza delle informazioni), mentre durante la formazione per l’uso del sistema IntelliPAce Portal saranno trattati anche i temi sulla sicurezza dei dati (cfr. ancora il doc. 5 della resistente, pag. 12 di 12).
Nella scheda tecnica del sistema TC di LI, denominato Spectral CT 7500, è inserita una parte di “Rete e Archiviazione” riferita alla sicurezza informatica (cfr. il doc. 6 della resistente, pag. 27 di 31 ma anche il doc. 2 della ricorrente depositato l’8.3.2024, dove a pag. 47 della scheda tecnica del prodotto di LI vi è un intero capitolo su “System and Data Security”).
Quanto poi al prodotto di LI denominato IntelliPAce Portal, alla pagina 6 della relativa scheda tecnica sono contenute informazioni sulla sicurezza dei dati (cfr. il doc. 1 della controinteressata depositato il 3.5.2024).
A fronte di tali documenti, non appare possibile sostenere che l’offerta dell’aggiudicataria sia priva di informazioni sulla sicurezza dei dati.
Inoltre, se la stazione appaltante avesse voluto avere maggiori dettagli sul tema, avrebbe potuto chiedere ulteriori chiarimenti a LI, senza per questo violare alcuna norma sul soccorso istruttorio, come lamentato invece dalla ricorrente.
Si sarebbe trattato, infatti, di chiarimenti di elementi già contenuti nell’offerta presentata all’Amministrazione e la richiesta di tali chiarimenti è sempre ammessa dall’ordinamento (cfr. l’art. 101, comma 3, del vigente D.Lgs. n. 36 del 2023, vale a dire l’attuale codice dei contratti pubblici, secondo cui: « La stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato »).
Si conferma, in conclusione, il rigetto del primo motivo.
Le successive doglianze riguardano l’attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche e sulla questione deve dapprima ribadirsi il pacifico indirizzo esegetico, condiviso dalla Sezione, secondo cui la valutazione delle proposte tecniche dei partecipanti è rimessa all’ampia discrezionalità da riconoscersi alle stazioni appaltanti, le cui decisioni possono essere censurate in caso di evidenti errori o di palesi illogicità, non potendo l’operatore pretendere di sostituire la propria personale valutazione a quella della commissione di gara (cfr., fra le più recenti, TAR Campania, Napoli, Sezione IX, sentenza n. 3517 del 2025, con la giurisprudenza ivi richiamata).
1.2 Nel secondo motivo viene lamentata l’assegnazione del punteggio a LI con riguardo al criterio relativo al “Numero delle macchie focali”, per il quale il disciplinare prevede un punteggio massimo di due punti con modalità di attribuzione quantitativa, vale a dire un punteggio linearmente crescente o decrescente con assegnazione del punteggio massimo alla migliore condizione (cfr. l’art. 21 del disciplinare di gara, doc. 10 della ricorrente, pagine 50 e 52).
Per tale criterio LI ha ottenuto un punto sui due massimi previsti, avendo offerto quattro macchie focali.
Ge svolge dapprima una considerazione sulle dimensioni delle macchie focali, ma sul punto occorre evidenziare che il criterio di cui si discute attiene soltanto al numero e non alla dimensione delle macchie focali, posto che tale elemento (la dimensione, appunto) è oggetto di un distinto criterio di valutazione, non oggetto di alcuna contestazione in questa sede processuale (cfr. ancora il doc. 10 della ricorrente, pag. 52).
Ge contesta però il numero delle macchie focali riconosciuto da RI (vale a dire quattro), evidenziando invece che le macchie sarebbero soltanto due, posto che LI offrirebbe una doppia macchia focale piccola ed una doppia macchia grande (cfr. il doc. 6 della resistente, pag. 20) e le due coppie di macchie, sempre secondo la ricorrente, dovrebbero considerarsi complessivamente quali due sole macchie focali e non invece quattro.
La legge di gara non distingue però fra le dimensioni e si limita a tenere conto del numero complessivo delle macchie focali, senza introdurre alcuna distinzione fra le stesse.
Giova inoltre ricordare che la macchia focale è l’area da cui si origina il fascio di raggi X diretto verso il paziente.
In caso di macchie focali multiple, anche se di uguali dimensioni, l’immagine che appare all’operatore sanitario è più nitida e dettagliata, quindi con una maggiore risoluzione (cfr. anche il verbale n. 18 del 2024, doc. 3 della resistente, pag. 2).
Ge richiama un manuale di istruzioni LI che darebbe conferma della sua tesi sul numero di due e non di quattro macchie focali.
Tuttavia, alla pagina n. 104 di tale manuale è contenuto un riferimento non al numero ma alle dimensioni delle macchie focali (cfr. il doc. 2 della ricorrente depositato l’8.3.2024, dove di parla di “Size Specifications” e “size” indica la misura o la dimensione).
L’esponente richiama altresì gli esiti di un contenzioso svoltosi dapprima davanti al TAR del Lazio e poi al Consiglio di Stato, nel quale una verificazione disposta dal giudice amministrativo avrebbe accertato che le macchie focali del prodotto di LI sono soltanto due.
In realtà, nella gara oggetto del succitato contenzioso era richiesta una “tripla macchia focale” con diverse dimensioni ma nel caso di specie sono distinti, ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico, il numero dalla dimensione delle macchie, senza contare che la commissione ha rilevato che la tecnologia a doppia macchia focale consente un miglioramento della risoluzione dell’immagine.
Infatti, nella sentenza di primo grado richiamata dall’esponente (Tar Lazio, Roma, Sezione II, n. 11498 del 2021) è indicato chiaramente che nella gara indetta da Consip erano richieste “tre macchie focali di dimensioni diverse” (cfr. il doc. 3 della ricorrente depositato l’8.3.2024, pag. 22 della sentenza).
I precedenti giurisprudenziali citati dalla ricorrente (la già menzionata sentenza del Tar per il Lazio n. 11498 del 2021, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza della Sezione III n. 2128 del 2022) non appaiono dunque applicabili nel caso di specie, essendo diverso l’oggetto della gara di Consip rispetto a quella attuale indetta da RI.
Ne consegue il rigetto del secondo motivo.
1.3 Nel terzo mezzo è contestata l’assegnazione del punteggio tecnico a LI per il criterio sulla presenza di un “Software di riduzione della dose che preveda attenuazione della radiazione diretta su organi sensibili (es. cristallino, mammella, tiroide, …)”, per cui l’aggiudicataria ha ottenuto il punteggio tabellare di due punti (cfr. il doc. 10 della ricorrente, pag. 52).
Secondo Ge il prodotto offerto sarebbe privo della specifica richiesta dal disciplinare.
La doglianza, per quanto suggestiva, non convince il Collegio.
La “ratio” del criterio premiale in questione è quello di favorire i sistemi che riducono il più possibile la dose di radiazioni su organi sensibili del corpo umano, che la legge di gara individua in via esemplificativa nella mammella, nella tiroide e nel cristallino.
Il sistema offerto dall’aggiudicataria riduce la dose sull’intero volume anatomico oggetto di esame (cfr. ancora il doc. 6 della resistente, pag. 15 di 31).
A fronte della riduzione della dose sull’intero volume, sono effettuati aumenti necessari solo per determinati organi, quali il fegato e l’encefalo, che richiedono per loro natura una maggiore dose di radiazioni.
In altri termini, la dose è già ridotta sull’intero volume anatomico ed è incrementata solo in caso di necessità derivante dalle caratteristiche di organi come il fegato o l’encefalo.
L’esponente richiama ancora i già citati precedenti giurisprudenziali del TAR per il Lazio e del Consiglio di Stato, con la relativa verificazione che avrebbe escluso che il sistema offerto da LI sia idoneo a ridurre le dosi su organi sensibili.
Sul punto, oltre a ribadire il carattere non vincolante della citata verificazione svoltasi in un diverso giudizio e soprattutto in una differente procedura di gara indetta da altra Amministrazione, rileva il Tribunale come il sistema offerto da LI sia stato accettato e valutato positivamente da altre stazioni appaltanti in recenti procedimenti di gara (cfr. i documenti della controinteressata dal n. 4 al n. 8).
Fermo restando quanto sopra esposto, deve da ultimo osservarsi che nell’ipotesi di eventuale accoglimento della citata doglianza alla società LI sarebbero tolti due punti ma in tale caso la società esponente non riuscirebbe a superare la c.d. prova di resistenza, visto che le due offerte sono divise da 7,07 punti (cfr. il doc. 3 della ricorrente, pag. 13 di 17).
Anche il terzo motivo deve quindi rigettarsi.
1.4 Nel quarto mezzo di gravame Ge lamenta l’erronea assegnazione del punteggio con riguardo al criterio “Sistema di centratura esterna mediante telecamera 3D”, per cui sono previsti due punti da assegnarsi con criterio tabellare e per il quale LI ha ottenuto i due punti previsti, avendo la commissione reputato presente la specifica richiesta.
L’esponente sostiene che il requisito farebbe riferimento ad un sistema automatico per standardizzare il flusso di lavoro, consentendo di posizionare il paziente con movimenti del lettino automatici e senza l’intervento dell’operatore, evitando così errori di posizionamento dello stesso paziente.
Sul punto occorre premettere che, in relazione al citato criterio, RI PA aveva reso pubblico un chiarimento nel quale era specificato che non esistevano vincoli quanto al sistema di centratura e che il punteggio sarebbe stato assegnato a fronte dell’offerta di qualsiasi tipo di centratura (cfr. il doc. 12 della resistente, pagine 16 e 17, domanda n. 29).
D’altronde nel disciplinare era chiesto un sistema di centratura esterna, senza alcun riferimento esclusivo al funzionamento automatico.
Visti la formulazione letterale della legge di gara ed il chiarimento sul punto della stazione appaltante, LI proponeva un sistema funzionalmente equivalente a quello previsto dal disciplinare, così come indicato alla pagina n. 18 della scheda tecnica di prodotto (cfr. il doc. 6 della resistente, pag. 18).
La commissione confermava l’equivalenza della soluzione proposta rispetto a quanto richiesto dalla legge di gara – in osservanza dell’art. 68 del codice sul principio di equivalenza – vista anche l’assenza nel disciplinare di vincoli sulla tipologia del sistema di centratura, il cui scopo è quello di garantire un posizionamento rapido ed accurato del paziente ed il sistema dell’aggiudicataria consentiva il raggiungimento di tale risultato, per cui è stato accettato come equivalente (cfr. il verbale di gara n. 5 del 31.7.2023, doc. 4 della ricorrente).
Ciò premesso, non appare erronea la condotta dell’Amministrazione, il cui scopo era quello di ottenere un adeguato sistema di centratura, come del resto indicato chiaramente dal disciplinare, sicché è stato premiato il sistema di LI, reputato equivalente dalla commissione.
Quest’ultima non ha né modificato né violato la legge di gara posto che, giova ripetere nuovamente, l’art. 21 del disciplinare premia un sistema di centratura esterna mediante telecamera, mentre Ge nel proprio ricorso finisce per riscrivere sostanzialmente il requisito, introducendo caratteristiche non previste invece dalla lex specialis .
Si conferma quindi la reiezione del quarto mezzo di gravame.
1.5 Con il quinto motivo di ricorso Ge censura l’attribuzione del punteggio tecnico con riferimento al criterio sulla “Possibilità di selezionare l’acquisizione multienergia anche in modalità retrospettiva”, per cui sono previsti tre punti da assegnare con modalità tabellare (cfr. ancora il doc. 10 della ricorrente, pag. 52).
Per tale criterio LI ha ottenuto tre punti, mentre Ge nessun punto.
La ricorrente sostiene in via principale di avere anch’essa diritto ai tre punti ovvero, in subordine, rileva che anche alla contointeressata dovevano essere assegnati zero punti.
Sulla questione appaiono necessarie talune precisazioni, per meglio comprendere l’oggetto del citato criterio valutativo.
Nel verbale n. 9 del 2023 (cfr. il doc. 6 della ricorrente, pagine da 7 a 10 di 18), la commissione di gara ha specificato dapprima che “multienergia” implica l’acquisizione con più livelli di energia e che la selezione anche in modalità retrospettiva va intesa nel senso che si possano scegliere anche a posteriori, rispetto ad ogni tipo di acquisizione, i dati multienergia, vale a dire senza preselezionare la modalità multienergetica ex ante: in sostanza senza dovere preimpostare i protocolli dedicati alla multienergia.
In altri termini, si tratta di premiare i sistemi che consentono la scelta fra i dati convenzionali e quelli multienergia allorché il medico radiologo comincia a consultare le immagini dopo avere effettuato gli esami, senza dovere compire invece tale scelta prima degli esami.
Ciò premesso, la commissione ha rilevato che nell’offerta di Ge manca la possibilità di scelta retrospettiva di dati multienergia, essendo invece necessario che sia attivata una particolare modalità di scansione con il software GSI (cfr. ancora il doc. 6 della ricorrente, pag. 8 e la scheda tecnica di Ge, doc. 12 depositato l’8.3.2024, pag. 9, dove è ammesso che l’acquisizione “dual energy” avviene con software GSI, senza l’attivazione del quale non è però possibile disporre di dati multienergia dopo l’esame).
Anche nella relazione tecnica di parte, depositata dalla società esponente il 14.3.2024 quale suo doc. 1, si legge che Ge, per elaborare in maniera retrospettiva i dati multienergia, deve avvalersi di una acquisizione scelta appositamente prima dell’esecuzione dell’indagine (cfr. pag. 10 della relazione)
Preme rimarcare che il criterio di cui è causa non attiene alla mera possibilità di acquisire dati multienergia (che è invece un requisito minimo di partecipazione, cfr. il doc. 11 della ricorrente, pag. 5 di 25), ma alla possibilità di scelta dei medesimi a posteriori, anche senza una preventiva preselezione.
Al contrario, la soluzione offerta da LI è stata ritenuta meritevole dell’attribuzione del citato punteggio (tre punti), in quanto l’apparecchio proposto è dotato di un detettore che acquisisce le differenti energie e consente di ottenere le informazioni sulle immagini a multienergia in modalità retrospettiva (cfr. ancora il doc. 6 della ricorrente, pagina 10 di 18 ed anche il doc. 6 della resistente, pagine 4 e 5 di 31).
Anche il quinto mezzo deve pertanto rigettarsi.
1.6 Il sesto motivo attiene al criterio sulla “Massima copertura longitudinale per rotazione di 360°”, per cui il disciplinare prevede un punteggio quantitativo massimo di quattro punti.
LI ha ottenuto il punteggio di 3,48 ma secondo la prospettazione di parte ricorrente l’assegnazione è illegittima e l’aggiudicataria avrebbe meritato zero punto o tutt’al più 2,87.
Infatti, continua Ge, la copertura longitudinale dichiarata da LI pari a 16 cm non troverebbe alcun riscontro ed alcuna prova nei documenti di causa.
Anche tale doglianza è priva di pregio.
Il valore di 16 cm è pari al prodotto fra il valore massimo della copertura anatomica del detettore (80 mm, vale a dire 8 cm) ed il valore di pitch pari a due (si tratta del rapporto fra gli incrementi del lettino porta paziente, moltiplicati per le rotazioni del tubo, e la collimazione).
Nella scheda tecnica del prodotto offerto dalla controinteressata sono indicati entrambi i dati succitati, cioè la copertura del detettore di 80 mm (cfr. il doc. 6 della resistente, pag. 21) e il pitch pari a due (cfr. ancora il doc. 6 della resistente, pag. 17 riferita al tavolo porta paziente).
Inoltre, se è pur vero che alla pagina 17 il valore di pitch è compreso in un intervallo fra 0,7 e 2,00, il criterio valutativo di cui è causa si riferisce alla “Massima copertura”, per cui appare logico considerare il valore massimo di pitch pari a 2,00.
Nel manuale d’uso di LI è certamente evidenziato un valore di pitch pari a 1,38 (cfr. il doc. 15 della controinteressata, pag. 2), ma si tratta di un parametro segnalato a titolo di esempio e non di un parametro massimo, tanto è vero che lo stesso doc. 15 di LI sopra indicato rileva che si tratta di “Esempi di parametri per scansione a spirale di routine e rapida”.
In conclusione, devono rigettarsi il sesto ed ultimo motivo del ricorso e di conseguenza l’intero ricorso principale con i connessi motivi aggiunti.
2. La declaratoria di complessiva infondatezza del gravame principale priva la società controinteressata di ogni interesse allo scrutinio del proprio ricorso incidentale e dei connessi motivi aggiunti, aventi carattere escludente nei confronti di Ge.
Sul punto si veda Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza n. 3094 del 2021, per la quale: « …in applicazione del principio della c.d. ragione più liquida, il ricorso incidentale escludente, proposto dall’aggiudicataria, diviene inevitabilmente improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi degli articoli 42, comma 1, e 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., essendo evidente che l’interesse della aggiudicataria a proporre ricorso incidentale, al fine di contestare la mancata esclusione dalla gara della ricorrente principale, viene radicalmente meno qualora il ricorso proposto da quest’ultima sia dichiarato inammissibile o venga respinto, dal momento che, in entrambi i suddetti casi, l’aggiudicataria conserva il bene della vita ottenuto »; ed ancora: « …se è vero che le sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione europea 4 luglio 2013, ST (causa c-100/12), 5 aprile 2016 IE (causa c-689/13) e 5 settembre 2019 LO (causa c-333/18) hanno affermato la necessità di esaminare sempre il ricorso principale, anche in caso di accoglimento del ricorso incidentale escludente ed a prescindere dal numero dei partecipanti alla gara e dalla natura dei vizi dedotti, è anche vero tuttavia che nessuna pronuncia del giudice europeo, né del giudice nazionale, ha mai affermato la necessità di esaminare comunque il ricorso incidentale escludente proposto dall’aggiudicataria, qualora, secondo il principio della ragione più liquida, il ricorso principale sia già stato esaminato e sia stato dichiarato infondato ».
Sia consentito altresì il richiamo alla fondamentale sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 5 del 2015, in particolare al punto 9.3.4.2 lettera c ) della narrativa.
Il ricorso incidentale ed i connessi motivi aggiunti devono quindi essere dichiarati improcedibili ai sensi dell’art. 35, comma 1, del c.p.a.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a favore delle sole parti costituite, mentre non occorre provvedere per le altre parti evocate in giudizio ma non costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la LOa (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti,
- respinge il ricorso principale ed i connessi motivi aggiunti;
- dichiara improcedibili il ricorso incidentale e i connessi motivi aggiunti.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite, che così liquida:
- euro 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori di legge (IVA e CPA se dovute e spese generali nella misura del 15%) a favore dell’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisiti - RI PA;
- euro 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori di legge (IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%) a favore di LI PA.
Nulla per il resto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Ada Russo, Presidente
Giovanni Zucchini, Consigliere, Estensore
Stefano Celeste Cozzi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Zucchini | Maria Ada Russo |
IL SEGRETARIO