Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/03/2025, n. 1847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1847 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da
SARACINO dott. Nicola Presidente
MAURO PELLEGRINI dott. Gianluca Consigliere
VERDEROSA dott.ssa Rossella Consigliere Relatore
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero
6318/2021 posta in deliberazione all'udienza del 19.02.2025
TRA
nella qualità di titolare dell'azienda agricola Parte_1 Parte_2
, rappresentato e difeso dall'avv.Peppino Polidori
E
(C.F. ) –in persona del legale rappresentante pt , non costituita CP_1 P.IVA_1
Oggetto: Appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma n. 4934/ 2021, resa nell'ambito del procedimento n. R.G. 34641/2018 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di contributi comunitari
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.02.2025 il Collegio, a seguito di trattazione scritta, tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti termine per il deposito delle note difensive conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
domanda nei confronti di CP_1
Nel giudizio di primo grado l'attore ha richiesto l'accertamento negativo del credito restitutorio fatto valere da che, in relazione alla successiva richiesta di finanziamento, proveniente dall'azienda CP_1 di (campagna 2015-2016) ha provveduto alla compensazione automatica di quanto Parte_1
dovuto, in virtù del beneficio ammesso, con i debiti pregressi accertati a carico dell'azienda agricola. era rimasta contumace. CP_1
Con la sentenza appellata il Tribunale ha rigettato la domanda perché dalla lettura dei contratti afferenti le concessioni dei due contributi regionali si evince che la esecuzione dei predetti fosse subordinata alla conformità della normativa comunitaria e nazionale disciplinante il settore.
Parte appellante ha censurato la sentenza con un unico motivo:
1) Erronea valutazione della normativa comunitaria e nazionale vigente
Ha concluso per l'accoglimento dell'appello con condanna dell' appellata al pagamento delle spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.
E' rimasta contumace l' . CP_1
*******************
Il motivo di appello è infondato e non merita accoglimento.
L'appellante ha dedotto che il diritto all'ammissibilità del contributo regionale aggiuntivo troverebbe fondamento nella circostanza che l'azienda beneficiaria della contribuzione avrebbe ricevuto regolare nullaosta all'effettuazione delle attività previste dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali. ha ritenuto inammissibile gli importi oggetto di contribuzione regionale sulla base delle CP_1 disposizioni comunitarie e delle regole della concorrenza che vietano l'erogazione di aiuti di stato alle imprese per le attività orientate in funzione dei marchi commerciali.
E difatti in entrambe le campagne (Giappone e America) aveva rilevato, sulla base della CP_1 documentazione presentata dall'azienda, che l'attività di promozione e di informazione era stata diretta alla pubblicità ed alla promozione del marchio commerciale dell' ciò perché CP_2 in tutte le pubblicazioni era emerso in modo chiaro il riferimento esplicito all'azienda.
La Corte ritiene che i nullaosta rilasciati dal MIPAF precisavano e prescrivevano che l'esecuzione della convenzione era subordinata alla conformità della normativa comunitaria e nazionale e che nelle pattuizioni delle convenzioni il contraente si assumeva l'intera responsabilità tecnica e finanziaria delle azioni, ivi compresa quella relativa alla loro compatibilità con la vigente normativa nazionale e comunitaria, inclusa quella in materia di concorrenza. Per quanto concerne la censura relativa all'esclusione del principio del principio di legittimo affidamento da parte del Tribunale la Corte ritiene che la giurisprudenza di legittimità richiamata dal primo giudicante sia pertinente alla fattispecie.
Difatti per “legittimo affidamento” deve intendersi alla stregua della giurisprudenza comunitaria non già l'affidamento sic et sempliciter nell'operato degli organi nazionali, bensì nella regolarità delle procedure destinate ad accertare la compatibilità della concessione dell'aiuto comunitario con le norme comunitarie che lo prevedono, regolandone il regime.
Ne discende quindi che anche nel caso in cui un'autorità nazionale avesse assegnato un aiuto comunitario applicando erroneamente la disciplina nazionale e comunitaria non può configurarsi in capo al beneficiario alcun legittimo affidamento in ordine all'aiuto erogato e concesso.
Nel caso in esame inoltre il D.M. 4123/2010 all'art.11 comma 3 – disciplinante le modalità attuative della misura inerente la promozione sui mercati dei Paesi terzi- era chiaro nel sanzionare l'irregolarità con la mancata erogazione “qualora il programma presentato contenga anche una sola azione rivolta in modo inequivocabile e diretto alla promozione e alla pubblicità di uno o più marchi commerciali, l'integrazione di cui al precedente comma non può essere erogata”.
L'appello è quindi infondato e deve essere rigettato.
Nulla per le spese.
PQM
La Corte rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all' art 13 comma 1 quater T.U.115/2002 nei confronti di parte appellante.
Così deciso in Roma il 24 marzo 2025
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE