Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 24/04/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Controversie di Lavoro
La Corte d'Appello riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
- Fabrizio Riga Presidente
- Anna Maria Tracanna Consigliera
- Emanuela Vitello Consigliera relatrice
All'esito di scambio di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di secondo grado iscritta al n. 360 dell'anno 2024 e vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. FANTINI Parte_1
ANTONELLA e dall'Avv. MATTEUCCI MASSIMILIANO giusta procura in atti;
RECLAMANTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. GATTA VINCENZO Controparte_1
giusta procura in atti
RECLAMATO
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 150/2024 del Tribunale di Lanciano pubblicata il
10/07/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
RG 364/2024
Con reclamo depositato il 5/8/2024 la ha impugnato la sentenza Parte_2
del Tribunale di Lanciano emessa ex art.1 c. 57 l. 92/2012 che, revocando l'ordinanza della precedente fase sommaria, ha annullato il licenziamento intimato al sig.
[...]
il 9.6.2021 per giusta causa, condannando la società alla reintegra del CP_1 lavoratore e al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
“Si premette che Lei subì un infortunio nel 2011 causato da una bruciatura gamba destra, con la società datrice di lavoro dell'epoca, San Marco Veicoli S.r.l., precisamente da 24 giugno 2011 fino al 28/03/2014, con ripresa al lavoro il 29/03/2014. Successivamente ha riaperto la pratica con una prima ricaduta il 07/08/2017 04/03/2018.
Da ultimo, nel 2019, ha richiesto una seconda riapertura dello stesso infortunio il 26/11/2019 fino ad oggi (ultimo certificato pervenuto fino al 04/06/2021).
Quindi in base agli innumerevoli Certificati Medici di Infortunio redatti dall' sede di CP_2
Lanciano, l'infortunio Le determina una inabilità al lavoro.
Tuttavia, dai fatti che si di seguito si elencano, risulta che Lei svolge normali attività che contrastano con l'impedimento al lavoro che Lei da anni denuncia all' , per cui Lei ha CP_2
usufruito del periodo di infortunio in modo illegittimo, in quanto è stato accertato che nelle giornate dell'11 maggio 2021, del 18 maggio 2021, 20 maggio 2021, 23 maggio 2021, 24 maggio 2021 Lei ha utilizzato il tempo come segue.
In particolare, il giorno del 11 maggio 2021, dalle ore 15:00 circa alle ore 16:30 circa Lei, anzichè rimanere attento a non ledere la sua stessa salute tramite riposo essendo considerato inabile dall , si è recato presso la sede della sua azienda, la CP_2 Parte_1
e davanti alla sede appunto dell'azienda stazionando in piedi e camminando tranquillamente nella zona. Poi si è fatto fotografare assieme ai lavoratori, all'operatore della sua sigla sindacale di appartenenza, e dei politici locali, attraversando tutta l'area di competenza ingresso/uscita dell'azienda, deambulando perfettamente e senza ausilio di sostegni, per posizionarsi in posa per la foto e per defluire poi dal gruppo che si è sciolto dopo la foto di rito apparsa poi il giorno seguente sulle testate giornalistiche non solo cartecee ma anche web oltre a pagine Facebook.
Il 18 maggio 2021 alle ore 16:00 circa Lei, anziché rimanere attento a non ledere la sua stessa salute tramite riposo essendo considerato inabile dall' , si è recato presso la sede CP_2
della sua azienda, la camminando perfettamente in più occasioni, Parte_1 rientrando in auto dopo una deposizione testimoniale rilasciata dagli stessi all'Arma dei carabinieri della Compagnia di Atessa per altri motivi.
Il 20 maggio 2021 intorno alle ore 15.00 circa alle ore 17:00 circa Lei anziché rimanere attento a non ledere la sua stessa salute tramite riposo essendo considerato inabile dall' , si è recato presso la sede della sua azienda, la CP_2 Parte_1
camminando perfettamente in più occasioni e senza l'ausilio di sostegni.
Il giorno 22 maggio 2021 alle ore 17:09 circa, anziché rimanere attento a non ledere la sua stessa salute tramite riposo essendo considerato inabile dall' , Lei è arrivato vicino alla CP_2
sua auto, Jeep Renegade targata FR223RC, camminando perfettamente e senza l'ausilio di sostegni e, salito sulla vettura, si è recato al supermercato TODIS di Via Treglio a Lanciano arrivandoci alle 17:20, scendendo dalla vettura e camminando perfettamente si è intrattenuto per effettuare compere riempendo la busta della spesa che portava a mano sono alle ore
17.52 circa;
camminando perfettamente e senza l'ausilio di sostegni lei è risalito sulla sua vettura.
Il giorno 23 maggio 2021 alle ore 13.38 circa lei camminando perfettamente e senza l'ausilio di sostegni saliva sulla sua macchina per andare in Via Francesco Masciangelo per poi raggiungere il Bar Tabacchi B&T di Bianco in Via del Mancino a Lanciano CP_3
ripartendo alle ore 16.06 per far ritorno alla sua abitazione.
Da ultimo il giorno 25 maggio 2021 alle ore 17.24, anziché rimanere attento a non ledere la sua stessa salute tramite riposo essendo considerato inabile dall' , camminando CP_2 perfettamente e senza l'ausilio di sostegni sul marciapiedi di via della Rimenbranza a
Lanciano camminando perfettamente, addirittura accellerando il passo e senza l'ausilio di sostegni, attraversava la stessa strada per recarsi alle ore 17.34 al bar Illy Caffè che ha consumato all'esterno stazionando quindi al di fuori all'aperto in piedi per diversi minuti per poi riattraversare la strada e risalire sulla sua auto alle ore 17.44 circa.
Peraltro, anche in passato, il 24 febbraio 2018, dopo già mesi di suo stato di infortunio, messosi alla guida della sua precedente vettura (FIAT PUNTO) e con a bordo un'altra persona alle ore 20.00 circa, raggiungeva Montesilvano e si fermava lungo la Riviera nord nei pressi di Via Marinelli e, dato il forte temporale, addirittura si mise a correre, insieme all'altra persona, per raggiungere il ristorante “PINETA CAFFE'” dove consumava la cena intrattenendovi a vedere anche una partita di calcio. Alle ore 23.15 lasciava il locale ed insieme all'altra persona raggiungeva la località COLLECORVINO (PESCARA) in
Contrada Gallo per accedere alla discoteca “MOMA”. Dopo circa mezz'ora, e dopo aver consumato una consumazione, Lei si poneva a ballare in pista per gran parte della serata sino a che alle ore 01.30 del 25 febbraio 2018 visto il persistere della sua performance danzante in pista da ballo, il servizio si concluse. Detti fatti e comportamenti, in costanza di beneficio, denotano una condotta intenzionale, realizzata con modalità abusive e difformi da quelle richieste dalla natura e dalla finalità per cui l'infortunio è consentito, integrando, quindi, un abuso, per sviamento dalla funzione Part propria dell'infortunio, che ha fatto ledere il rapporto fiduciario tra Lei e la
[...]
Parte_1
Lei, quindi, si è reso responsabile della violazione della Legge, riguardo agli infortuni, percependo dall'ente assicurativo un'indennità dalla Sanmarco Industrial S.r.l. anticipata.
Pertanto, a seguito della Sua condotta non solo la è stata privata Parte_1
ingiustamente della Sua prestazione lavorativa, con una lesione dell'affidamento in Lei riposto, ma il Suo comportamento ha integrato un abuso del diritto alla assenza retribuita, a causa dell'infortunio, giacchè lo stesso è stato esercitato in modo arbitrario e contrario alla finalità per le quali è stato concesso, a scapito non solo del datore di lavoro, ma anche dell'ente assicurativo pubblico.
Inoltre, il Suo comportamento configura anche una indebita percezione dell'indennità nei confronti dell'ente di previdenza, per cui ci riserviamo di presentare denuncia, a riguardo, all'autorità giudiziaria in quanto è nostro dovere segnalare ogni sviamento di intervento assistenziale su cui si fonda l'erogazione del trattamento economico da parte degli enti preposti.
I fatti sopra contestati costituiscono gravissima infrazione alla disciplina inerente il rapporto di lavoro e violazione dei doveri previsti dall'art. 64 CCNL”.
La sentenza impugnata, esaminate unicamente la contestazione relativa alle condotte del maggio 2021, ritenendo tardiva la contestazione con riferimento alla condotta del maggio
2018, svolta istruttoria testimoniale e tenuto conto della CTU svolta nella fase sommaria del procedimento, ha ritenuto che i comportamenti tenuti dal sig. non fossero idonei a CP_1
pregiudicare la guarigione, dovendosi ritenere disciplinarmente non rilevante la sola deambulazione, ed essendo emerso che egli non ha mantenuto la posizione eretta e non ha stazionato in piedi per periodi prolungati , avendo sempre alternato lo stazionamento in piedi con la seduta presso le panchine del bus anche in occasione della manifestazione sindacale.
Il primo giudice ha altresì rilevato, sulla base degli elementi istruttori, che al lavoratore non era mai stata data indicazione da parte dei medici curanti (sentiti come testimoni) circa la necessità di astenersi dallo stazionare in piedi anche solo per brevi periodi, e che lo stesso si era sottoposto regolarmente – recandosi presso l'ambulatorio ASL a giorni alterni - a tutte le cure e medicazioni ritenute necessarie per la guarigione dell'arto, affetto da ulcera come conseguenza dell'infortunio sul lavoro del 2011.
La prima giudice ha quindi escluso la rilevanza disciplinare dei comportamenti addebitati al lavoratore, concludendo per l'illegittimità del licenziamento.
Avverso tale decisione ha proposto appello la società datrice di lavoro per i seguenti motivi:
I) Travisamento dei fatti – illogica motivazione.
Il primo giudice ha ritenuto che il sig. “non solo ha dimostrato in giudizio che in data CP_1
11.05.2021 in occasione della partecipazione alla manifestazione alternò in continuazione deambulazione, sedute sulle panchine della fermata del bus e postazione eretta, ma soprattutto di non aver mai ricevuto dai sanitari che lo hanno avuto in cura una prescrizione, una raccomandazione o anche un solo consiglio di non assumere la stazione eretta semplice anche per poco tempo o di evitare lo stazionamento in piedi indipendentemente dal tempo del medesimo, salvo che per lo svolgimento delle funzioni necessarie ed indispensabili alla cura del proprio corpo e del proprio stato di salute. Ne consegue che egli ha ragionevolmente seguito le sole prescrizioni mediche imposte, non potendosi pretendere dallo stesso l'osservanza di prescrizioni diverse certamente non conoscibili utilizzando l'ordinaria diligenza”.
Secondo l'appellante nessuno cenno sarebbe ricavabile in Sentenza sulla valutazione complessiva delle condotte tenute dal ricorrente nei vari anni, che nell'Ordinanza sarebbero state ritenute meritevoli di essere considerate ai fini della valutazione complessiva della gravità delle inadempienze, anche sotto il profilo psicologico, e della proporzionalità del provvedimento espulsivo
La motivazione non terrebbe inoltre conto che il , considerata la notevole durata della CP_1
sua convalescenza, iniziata nel lontano 2011, non poteva essere considerato esente da qualsiasi conoscenza, anche minima, sia sulla gravità della sua condizione patologica, sia sulle condotte da tenere affinché tale condizione patologica potesse subire notevoli peggioramenti e ciò con l'applicazione di una ordinaria diligenza.
L'uso di una ordinaria diligenza avrebbe consentito al di evitare condotte CP_1
pregiudizievoli del proprio stato di salute, tali da ritardare il suo recupero fisico, anche in assenza di specifiche prescrizioni mediche volte ad evitare lo stazionamento in piedi, anche per periodi di breve durata. Il sig. inoltre avrebbe omesso di attuare una serie di comportamenti, quali il controllo CP_1
del proprio peso corporeo, per migliorare la propria salute, anzi sarebbe aumentato di peso nel periodo di convalescenza, circostanza che avrebbe rappresentato un ostacolo al processo di guarigione.
Lo stazionamento in piedi e la trascuratezza del nella cura del proprio stato di salute CP_1
nel corso del tempo avrebbero reso l'ulcera post traumatica più complessa da trattare, in quanto condizionata dalla sottostante patologia vascolare cronica, sia di tipo venosa che di tipo linfatica.
ii) Giusta causa di licenziamento: fruizione abusiva di infortunio sul lavoro e violazione obbligo di diligenza e fedelta'.
Secondo l'appellante i numerosissimi periodi di convalescenza del dal 2011 in poi CP_1
evidenzierebbero che la condotta da lui tenuta non sarebbe stata lineare, e i comportamenti denunciati rappresenterebbero una deliberata e consapevole messa a rischio della sua integrità fisica.
Le varie condotte di , quali andare ai sit-in, andare al mare o in discoteca, ovvero al CP_1
supermercato, ovvero ad un assembramento avanti allo stabilimento della Sanmarco avrebbero ostacolato il suo percorso di guarigione, nonché lo avrebbero esposto al rischio di urti, mettendo in pericolo il recupero, peraltro in soggetto obeso.
avrebbe tenuto cuna condotta contraria al rispetto degli obblighi di ordinaria diligenza, CP_1
di correttezza e buona fede, tenendo condotte dimostrative dell'inidoneità dello stato di malattia ad impedire comunque l'espletamento dell'attività lavorativa e “con la sua reiterata assenza per dieci anni, ha anche impedito all'azienda di realizzare il suo reinserimento sociale e lavorativo, con postazioni di lavoro a lui dedicate”
Secondo l'appellante occorrerebbe anche valutare anche i fatti antecedenti del 2018 (in particolare la serata in discoteca) oggetto di contestazione disciplinare e non considerati dal primo giudice.
Il sig. si è costituito eccependo l'inammissibilità del reclamo, le cui argomentazioni CP_1
non sarebbero idonee ad incrinare il ragionamento logico-giuridico esposto nella sentenza reclamata, e comunque l'infondatezza nel merito dei motivi di reclamo.
Il reclamo è infondato.
In primo luogo si osserva che – correttamente – il giudice ha ritenuto di non dover esaminare la contestazione relativa alla condotta del 2018, in quanto palesemente tardiva, ed avendo escluso la sussistenza (o rilevanza disciplinare) dei fatti tempestivamente contestati, e non dovendo dunque non doveva effettuare alcuna valutazione di proporzionalità della sanzione espulsiva rispetto ad essi.
Il primo motivo di reclamo inoltre sembra contestare la mancata valutazione da parte del giudicante di fatti – peraltro espressi in maniera del tutto generica, in assenza di specifici riscontri medici e fattuali, ai limiti dell'offensività e della discriminazione - circa l'asserita trascuratezza da parte del lavoratore durante tutto il periodo post infortunio nel curare la propria salute anche controllando il proprio peso, che non mai hanno costituito oggetto di contestazione disciplinare.
A ben vedere la stessa contestazione disciplinare appare parzialmente contraddittoria, poiché da un lato sembra contestare al lavoratore l'assunzione di condotte potenzialmente idonee a pregiudicare la pronta guarigione, dall'altro sembra voler contestare un abuso dell'istituto dell'infortunio, presumendo l'insussistenza di una malattia incompatibile con l'attività lavorativa, e l'omessa comunicazione da parte del lavoratore dei presupposti per riprendere il servizio presso il datore di lavoro.
La CTU svolta in primo grado ha invece confermato non solo la sussistenza e la gravità della patologia sofferta dal lavoratore a seguito dell'infortunio e persistente all'epoca delle condotte contestate, ma anche la sua incompatibilità con le mansioni assegnate al sig. che – CP_1
come chiarito in sede istruttoria in primo grado – richiedevano l'assunzione per periodi prolungati di posizione eretta, non potendo essere svolte da seduto.
In ogni caso il primo motivo di reclamo non si confronta adeguatamente con le motivazioni della sentenza impugnata che esclude qualsiasi trascuratezza nella condotta del lavoratore con riferimento alla guarigione, ed evidenzia che in base all'istruttoria svolta può escludersi che lo stesso abbia posto in essere comportamenti incompatibili con il proprio stato di salute o idonei a rallentare la guarigione.
La CTU svolta in fase sommaria infatti ha evidenziato che “ la normale deambulazione non era impedita e che, pertanto, non sussistevano controindicazioni alla normale deambulazione;
sussistevano, invece, controindicazioni al “correre” e/o “ballare”. La parte reclamante non contesta peraltro quanto accertato dal primo giudice relativamente al fatto che il sig. CP_1
non abbia mai stazionato in piedi per periodi prolungati ma abbia sempre alternato deambulazione, a posizione seduta e posizione eretta, per brevi periodi, bensì lamenta che sia stata esclusa la consapevolezza del sig. circa la necessità di evitare di stazionare in CP_1 piedi, anche per brevi periodi. La parte reclamante però non ha in alcun modo evidenziato da quali elementi si desume che il lavoratore avesse o avrebbe dovuto avere tale consapevolezza, riconducendola genericamente al suo stato di malattia prolungata, e non considera le precise risultanze dell'istruttoria testimoniale svolte in primo grado e richiamate nella sentenza reclamata, dalle quali risulta che al reclamato non era stato in alcun modo sconsigliato di stazionare a lungo in piedi: infatti, i dottori e che avevano in cura il sig. CP_4 CP_5
presso l'ambulatorio Vulnologico della Chirurgia degli Ospedali Riuniti di Ancona, CP_1
hanno concordemente escluso che gli sia mai stato sconsigliato lo stazionamento in piedi, a prescindere dalla sua durata.
Il secondo motivo di reclamo è anch'esso infondato, in quanto ripropone sostanzialmente generiche questioni che non sono mai state oggetto di contestazione disciplinare – quale il ricorso prolungato all'infortunio a partire dal 2011, la trascuratezza nella cura della propria salute durante tutto il periodo dal 2011 al 2021, - ovvero sostiene la necessità di tenere conto della contestazione riferita al 2018 ai fini di valutare la gravità della condotta nonostante la palese tardività della contestazione e senza considerare l'assenza di illiceità delle altre condotte contestate.
Alla luce di tali motivi il reclamo deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ex DM 55/2014
e successive modifiche.
PQM
- Respinge il reclamo;
- Condanna la reclamante al pagamento delle spese di lite nella misura di euro 3.473,00 oltre spese generali, IVA e CPA
- dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 15/04/2025
La Consigliera Est.
Emanuela Vitello
Il Presidente
Fabrizio Riga