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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 19/02/2026, n. 1439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1439 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1439/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
RUVOLO MICHELE, Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2466/2024 depositato il 20/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3264/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
12 e pubblicata il 03/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01H100815 SANZIONI 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 119/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata il giudice di primo grado ha rigettato il ricorso del contribuente avverso l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate, ritenendo legittima la pretesa fiscale fondata sulla qualificazione del contribuente quale soggetto fiscalmente residente in Italia per l'anno d'imposta in contestazione.
Il contribuente ha proposto appello sostenendo, in sintesi, di avere trasferito il proprio centro degli interessi in Svizzera già da molti anni, di aver ivi svolto stabilmente attività lavorativa e di aver prodotto documentazione attestante la propria residenza sostanziale all'estero, con conseguente illegittimità dell'accertamento fondato sulla presunta residenza fiscale in Italia.
Ha inoltre dedotto difetti di motivazione dell'atto impositivo, erronea applicazione delle norme sul monitoraggio fiscale e violazione del divieto di doppia imposizione.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza di primo grado.
All'udienza del 20.1.2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Il fulcro della controversia riguarda la qualificazione della residenza fiscale del contribuente per l'anno d'imposta oggetto di accertamento.
La decisione impugnata ha ritenuto determinante la circostanza che il contribuente risultasse iscritto nell'anagrafe della popolazione residente in Italia, non fosse iscritto all'AIRE e non avesse comunicato formalmente il trasferimento della residenza all'estero.
Tale impostazione deve essere condivisa.
Ai sensi dell'art. 2 del TUIR, sono considerati fiscalmente residenti in Italia i soggetti che, per la maggior parte del periodo d'imposta, risultano iscritti nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.
L'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente costituisce presunzione legale di residenza fiscale in
Italia, superabile solo mediante la cancellazione dall'anagrafe e l'iscrizione all'AIRE, che rappresenta il presupposto formale del trasferimento stabile della residenza all'estero.
La cancellazione dall'anagrafe italiana e la correlata iscrizione all'AIRE non costituiscono, infatti, meri adempimenti formali, ma rappresentano l'elemento giuridico essenziale che rende opponibile all'amministrazione finanziaria il trasferimento della residenza all'estero.
Per Cass. 16634/2018 “in tema di imposte dirette, le persone iscritte nell'anagrafe della popolazione residente si considerano, in applicazione del criterio di cui all'art. 2 del d.P.R. n. 917 del 1986, residenti in Italia e, pertanto, assoggettate alla relativa tassazione per tutti i redditi, ovunque prodotti, non assumendo peraltro rilevanza il trasferimento della residenza all'estero fino a quando non risulti la cancellazione del contribuente da detta anagrafe”. Nel caso di specie è pacifico che il contribuente non si è mai cancellato dall'anagrafe della popolazione residente e non ha mai provveduto all'iscrizione all'AIRE né ha formalmente comunicato il trasferimento di residenza all'estero.
Tale circostanza assume valore decisivo.
L'eventuale svolgimento di attività lavorativa all'estero, la disponibilità di alloggio, la produzione di redditi in altro Stato o l'esistenza di relazioni personali e professionali fuori dal territorio nazionale non sono elementi sufficienti a superare la presunzione legale di residenza fiscale in Italia quando manchi il presupposto formale della cancellazione anagrafica e della iscrizione all'AIRE.
In altri termini, la residenza fiscale all'estero non è opponibile senza iscrizione all'AIRE.
Il trasferimento all'estero non produce effetti fiscali fino a quando il contribuente non venga cancellato dall'anagrafe della popolazione residente, restando altrimenti assoggettato a tassazione in Italia per i redditi ovunque prodotti.
Tale principio è stato correttamente applicato dal giudice di primo grado.
L'appellante insiste sulla prova del radicamento sostanziale in Svizzera, documentato da contratti di lavoro, locazione e certificazioni fiscali estere.
Tali elementi, pur indicativi di un collegamento economico e personale con lo Stato estero, non sono idonei a superare la presunzione legale di residenza fiscale in Italia in assenza di iscrizione AIRE.
L'ordinamento tributario richiede, infatti, non solo la dimostrazione di un trasferimento di fatto, ma anche la sua formalizzazione attraverso gli strumenti previsti dalla legge.
Diversamente opinando, si consentirebbe al contribuente di sottrarsi agli obblighi fiscali mediante comportamenti meramente fattuali non opponibili all'amministrazione.
Accertata la residenza fiscale in Italia, risulta legittima la tassazione dei redditi ovunque prodotti, l'applicazione degli obblighi di monitoraggio fiscale e la contestazione delle violazioni connesse all'omessa dichiarazione di attività estere.
Parimenti infondata è la dedotta violazione del divieto di doppia imposizione, non risultando dimostrata l'esistenza dei presupposti applicativi delle convenzioni internazionali in presenza di residenza fiscale italiana.
L'appello è infondato anche con riferimento alle specifiche censure concernenti l'applicazione del raddoppio dei termini di accertamento, il dedotto difetto di motivazione dell'atto impositivo e l'asserita illegittimità delle sanzioni.
Sul raddoppio dei termini di accertamento si osservi che l'appellante contesta la legittimità dell'applicazione dell'art. 12, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2009, sostenendo che l'uscita della Svizzera dalla “black list” e il principio del favor rei avrebbero dovuto escludere l'operatività del raddoppio dei termini, con conseguente decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertamento.
La censura non è fondata.
Deve essere distinta la presunzione sostanziale di evasione prevista dal comma 2 dell'art. 12 del D.L. n.
78/2009 dalla disciplina del raddoppio dei termini di accertamento prevista dal successivo comma 2-bis. Quest'ultima disposizione è norma di natura procedimentale, in quanto attinente ai termini per l'esercizio del potere accertativo dell'Amministrazione finanziaria. Conseguentemente, essa è soggetta al principio tempus regit actum e trova applicazione in relazione al momento in cui l'attività accertativa viene esercitata, indipendentemente da eventuali modifiche normative successive riguardanti l'elenco degli Stati a fiscalità privilegiata.
Ne deriva che l'inserimento della Svizzera nella c.d. white list a partire dal 2016 non incide sull'applicabilità del raddoppio dei termini per annualità precedenti, né può determinare retroattivamente la caducazione del potere accertativo già disciplinato dalla normativa vigente al tempo dei fatti.
Parimenti infondato è il richiamo al principio del favor rei, il quale opera con riferimento al regime sanzionatorio e non incide sulle norme che regolano i termini di esercizio dell'azione amministrativa, che hanno natura procedimentale e non punitiva.
Va quindi esclusa la decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal potere di accertamento.
L'appellante deduce poi la nullità dell'atto impositivo per carenza di motivazione, lamentando che l'Amministrazione non avrebbe adeguatamente valutato la documentazione prodotta né allegato gli atti richiamati nella motivazione.
Anche tale motivo non merita accoglimento.
L'obbligo di motivazione degli atti tributari deve ritenersi soddisfatto quando l'atto consenta al contribuente di conoscere i presupposti di fatto della pretesa, le ragioni giuridiche poste a fondamento dell'imposizione e l'iter logico seguito dall'Amministrazione
Nel caso di specie l'avviso di accertamento contiene una dettagliata esposizione delle circostanze rilevanti, delle risultanze istruttorie, del quadro normativo applicato e del percorso logico-giuridico seguito dall'Ufficio, consentendo al contribuente di comprendere pienamente la pretesa e di esercitare efficacemente il proprio diritto di difesa.
Il richiamo ad atti istruttori e documenti acquisiti nel corso del procedimento non determina alcuna invalidità, atteso che la motivazione per relationem è pacificamente ammessa, purché l'atto richiamato sia conosciuto o conoscibile dal contribuente, come avvenuto nel caso di specie.
Né può ritenersi sussistente un vizio motivazionale per il solo fatto che l'Amministrazione abbia ritenuto non idonea la documentazione prodotta dal contribuente a superare la presunzione legale di residenza fiscale in Italia, trattandosi di valutazione di merito espressamente esplicitata nell'atto impositivo.
L'avviso di accertamento soddisfa l'obbligo di motivazione previsto dalla normativa tributaria e non arrechi alcun pregiudizio al diritto di difesa.
Infine, l'appellante contesta l'irrogazione delle sanzioni, sostenendo l'assenza di colpevolezza e l'inapplicabilità del regime sanzionatorio.
Anche tale motivo è infondato.
Le violazioni contestate derivano dall'omessa indicazione delle attività finanziarie detenute all'estero e dall'inosservanza degli obblighi di monitoraggio fiscale, condotte che integrano oggettivamente le fattispecie sanzionatorie previste dalla normativa vigente.
Nel caso concreto il contribuente ha mantenuto l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente e non ha provveduto all'iscrizione all'AIRE, pur svolgendo attività lavorativa all'estero e detenendo disponibilità finanziarie in Stato a fiscalità privilegiata.
L'omessa esecuzione degli adempimenti connessi al trasferimento all'estero e agli obblighi dichiarativi integra quantomeno una condotta colposa, sufficiente a fondare la responsabilità amministrativa tributaria.
In assenza di prova di una causa di non punibilità o di un errore inevitabile, la sanzione deve ritenersi legittimamente irrogata, come già affermato dal giudice di primo grado.
Si dispone la compensazione integrale delle spese di lite in ragione della peculiarità della vicenda e della natura prevalentemente interpretativa delle questioni trattate, concernenti soprattutto il rapporto tra residenza sostanziale e presupposti formali di rilevanza fiscale.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, Sez. 3, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta l'appello, conferma la sentenza impugnata e dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali del presente grado del giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio il 20 gennaio 2026
Il Presidente
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
RUVOLO MICHELE, Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2466/2024 depositato il 20/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3264/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
12 e pubblicata il 03/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01H100815 SANZIONI 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 119/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata il giudice di primo grado ha rigettato il ricorso del contribuente avverso l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate, ritenendo legittima la pretesa fiscale fondata sulla qualificazione del contribuente quale soggetto fiscalmente residente in Italia per l'anno d'imposta in contestazione.
Il contribuente ha proposto appello sostenendo, in sintesi, di avere trasferito il proprio centro degli interessi in Svizzera già da molti anni, di aver ivi svolto stabilmente attività lavorativa e di aver prodotto documentazione attestante la propria residenza sostanziale all'estero, con conseguente illegittimità dell'accertamento fondato sulla presunta residenza fiscale in Italia.
Ha inoltre dedotto difetti di motivazione dell'atto impositivo, erronea applicazione delle norme sul monitoraggio fiscale e violazione del divieto di doppia imposizione.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza di primo grado.
All'udienza del 20.1.2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Il fulcro della controversia riguarda la qualificazione della residenza fiscale del contribuente per l'anno d'imposta oggetto di accertamento.
La decisione impugnata ha ritenuto determinante la circostanza che il contribuente risultasse iscritto nell'anagrafe della popolazione residente in Italia, non fosse iscritto all'AIRE e non avesse comunicato formalmente il trasferimento della residenza all'estero.
Tale impostazione deve essere condivisa.
Ai sensi dell'art. 2 del TUIR, sono considerati fiscalmente residenti in Italia i soggetti che, per la maggior parte del periodo d'imposta, risultano iscritti nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.
L'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente costituisce presunzione legale di residenza fiscale in
Italia, superabile solo mediante la cancellazione dall'anagrafe e l'iscrizione all'AIRE, che rappresenta il presupposto formale del trasferimento stabile della residenza all'estero.
La cancellazione dall'anagrafe italiana e la correlata iscrizione all'AIRE non costituiscono, infatti, meri adempimenti formali, ma rappresentano l'elemento giuridico essenziale che rende opponibile all'amministrazione finanziaria il trasferimento della residenza all'estero.
Per Cass. 16634/2018 “in tema di imposte dirette, le persone iscritte nell'anagrafe della popolazione residente si considerano, in applicazione del criterio di cui all'art. 2 del d.P.R. n. 917 del 1986, residenti in Italia e, pertanto, assoggettate alla relativa tassazione per tutti i redditi, ovunque prodotti, non assumendo peraltro rilevanza il trasferimento della residenza all'estero fino a quando non risulti la cancellazione del contribuente da detta anagrafe”. Nel caso di specie è pacifico che il contribuente non si è mai cancellato dall'anagrafe della popolazione residente e non ha mai provveduto all'iscrizione all'AIRE né ha formalmente comunicato il trasferimento di residenza all'estero.
Tale circostanza assume valore decisivo.
L'eventuale svolgimento di attività lavorativa all'estero, la disponibilità di alloggio, la produzione di redditi in altro Stato o l'esistenza di relazioni personali e professionali fuori dal territorio nazionale non sono elementi sufficienti a superare la presunzione legale di residenza fiscale in Italia quando manchi il presupposto formale della cancellazione anagrafica e della iscrizione all'AIRE.
In altri termini, la residenza fiscale all'estero non è opponibile senza iscrizione all'AIRE.
Il trasferimento all'estero non produce effetti fiscali fino a quando il contribuente non venga cancellato dall'anagrafe della popolazione residente, restando altrimenti assoggettato a tassazione in Italia per i redditi ovunque prodotti.
Tale principio è stato correttamente applicato dal giudice di primo grado.
L'appellante insiste sulla prova del radicamento sostanziale in Svizzera, documentato da contratti di lavoro, locazione e certificazioni fiscali estere.
Tali elementi, pur indicativi di un collegamento economico e personale con lo Stato estero, non sono idonei a superare la presunzione legale di residenza fiscale in Italia in assenza di iscrizione AIRE.
L'ordinamento tributario richiede, infatti, non solo la dimostrazione di un trasferimento di fatto, ma anche la sua formalizzazione attraverso gli strumenti previsti dalla legge.
Diversamente opinando, si consentirebbe al contribuente di sottrarsi agli obblighi fiscali mediante comportamenti meramente fattuali non opponibili all'amministrazione.
Accertata la residenza fiscale in Italia, risulta legittima la tassazione dei redditi ovunque prodotti, l'applicazione degli obblighi di monitoraggio fiscale e la contestazione delle violazioni connesse all'omessa dichiarazione di attività estere.
Parimenti infondata è la dedotta violazione del divieto di doppia imposizione, non risultando dimostrata l'esistenza dei presupposti applicativi delle convenzioni internazionali in presenza di residenza fiscale italiana.
L'appello è infondato anche con riferimento alle specifiche censure concernenti l'applicazione del raddoppio dei termini di accertamento, il dedotto difetto di motivazione dell'atto impositivo e l'asserita illegittimità delle sanzioni.
Sul raddoppio dei termini di accertamento si osservi che l'appellante contesta la legittimità dell'applicazione dell'art. 12, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2009, sostenendo che l'uscita della Svizzera dalla “black list” e il principio del favor rei avrebbero dovuto escludere l'operatività del raddoppio dei termini, con conseguente decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertamento.
La censura non è fondata.
Deve essere distinta la presunzione sostanziale di evasione prevista dal comma 2 dell'art. 12 del D.L. n.
78/2009 dalla disciplina del raddoppio dei termini di accertamento prevista dal successivo comma 2-bis. Quest'ultima disposizione è norma di natura procedimentale, in quanto attinente ai termini per l'esercizio del potere accertativo dell'Amministrazione finanziaria. Conseguentemente, essa è soggetta al principio tempus regit actum e trova applicazione in relazione al momento in cui l'attività accertativa viene esercitata, indipendentemente da eventuali modifiche normative successive riguardanti l'elenco degli Stati a fiscalità privilegiata.
Ne deriva che l'inserimento della Svizzera nella c.d. white list a partire dal 2016 non incide sull'applicabilità del raddoppio dei termini per annualità precedenti, né può determinare retroattivamente la caducazione del potere accertativo già disciplinato dalla normativa vigente al tempo dei fatti.
Parimenti infondato è il richiamo al principio del favor rei, il quale opera con riferimento al regime sanzionatorio e non incide sulle norme che regolano i termini di esercizio dell'azione amministrativa, che hanno natura procedimentale e non punitiva.
Va quindi esclusa la decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal potere di accertamento.
L'appellante deduce poi la nullità dell'atto impositivo per carenza di motivazione, lamentando che l'Amministrazione non avrebbe adeguatamente valutato la documentazione prodotta né allegato gli atti richiamati nella motivazione.
Anche tale motivo non merita accoglimento.
L'obbligo di motivazione degli atti tributari deve ritenersi soddisfatto quando l'atto consenta al contribuente di conoscere i presupposti di fatto della pretesa, le ragioni giuridiche poste a fondamento dell'imposizione e l'iter logico seguito dall'Amministrazione
Nel caso di specie l'avviso di accertamento contiene una dettagliata esposizione delle circostanze rilevanti, delle risultanze istruttorie, del quadro normativo applicato e del percorso logico-giuridico seguito dall'Ufficio, consentendo al contribuente di comprendere pienamente la pretesa e di esercitare efficacemente il proprio diritto di difesa.
Il richiamo ad atti istruttori e documenti acquisiti nel corso del procedimento non determina alcuna invalidità, atteso che la motivazione per relationem è pacificamente ammessa, purché l'atto richiamato sia conosciuto o conoscibile dal contribuente, come avvenuto nel caso di specie.
Né può ritenersi sussistente un vizio motivazionale per il solo fatto che l'Amministrazione abbia ritenuto non idonea la documentazione prodotta dal contribuente a superare la presunzione legale di residenza fiscale in Italia, trattandosi di valutazione di merito espressamente esplicitata nell'atto impositivo.
L'avviso di accertamento soddisfa l'obbligo di motivazione previsto dalla normativa tributaria e non arrechi alcun pregiudizio al diritto di difesa.
Infine, l'appellante contesta l'irrogazione delle sanzioni, sostenendo l'assenza di colpevolezza e l'inapplicabilità del regime sanzionatorio.
Anche tale motivo è infondato.
Le violazioni contestate derivano dall'omessa indicazione delle attività finanziarie detenute all'estero e dall'inosservanza degli obblighi di monitoraggio fiscale, condotte che integrano oggettivamente le fattispecie sanzionatorie previste dalla normativa vigente.
Nel caso concreto il contribuente ha mantenuto l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente e non ha provveduto all'iscrizione all'AIRE, pur svolgendo attività lavorativa all'estero e detenendo disponibilità finanziarie in Stato a fiscalità privilegiata.
L'omessa esecuzione degli adempimenti connessi al trasferimento all'estero e agli obblighi dichiarativi integra quantomeno una condotta colposa, sufficiente a fondare la responsabilità amministrativa tributaria.
In assenza di prova di una causa di non punibilità o di un errore inevitabile, la sanzione deve ritenersi legittimamente irrogata, come già affermato dal giudice di primo grado.
Si dispone la compensazione integrale delle spese di lite in ragione della peculiarità della vicenda e della natura prevalentemente interpretativa delle questioni trattate, concernenti soprattutto il rapporto tra residenza sostanziale e presupposti formali di rilevanza fiscale.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, Sez. 3, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta l'appello, conferma la sentenza impugnata e dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali del presente grado del giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio il 20 gennaio 2026
Il Presidente