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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 25/03/2025, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, ha pronunciato all'esito dell'odierna udienza del
25 marzo 2025 mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2637/2024 R.G., a cui è riunito quello di ATPO n. R.G. 8248/2022, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappr.to e difeso dall'avv. Maria Del Prete, elett,te Parte_1
dom.to in Portico,via Piccirillo n. 24, giusta procura in atti
RICORRENTE contro in persona del Presidente legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis, Luca Cuzzupoli,
Nicola Fumo e Davide Catalano, con domicilio eletto in Caserta presso l'Ufficio legale della Sede di
Via Arena Località San Benedetto, giusta procura generale alle liti in atti
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.4.2024, il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di aver proposto accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., iscritto al n. R.G. 8248/2022, chiedeva che fosse accertato il proprio diritto alla pensione di inabilità e/o dell'assegno di invalidità civile, con decorrenza dalla domanda amministrativa o in via subordinata dal riconoscimento giudiziale, con vittoria di spese di lite ed attribuzione.
Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si è opposto alla domanda eccependone la inammissibilità nonché la infondatezza nel merito.
Disposta la riunione al presente procedimento di quello di ATPO, la causa veniva decisa mediante sentenza all'esito dell'odierna udienza del 25 marzo 2025.
Preliminarmente va dato atto della tempestività del ricorso in opposizione ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., commi 4 e 6. Nel caso di specie, infatti, il deposito della CTU è stato comunicato in data 19.3.2024 e la dichiarazione è stata depositata il 9.4.2024. Il ricorso è stato depositato il 10.4.2024.
Occorre poi osservare che, ai sensi del richiamato art. 445 bis c.p.c., il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
La norma prevede espressamente che “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.”
Stante il tenore della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, la previsione normativa rende evidente come nel sistema delineato dalla norma citata l'accertamento sulla sussistenza del requisito sanitario può essere introdotto nel merito solo attraverso motivi di contestazione specifica della già esperita valutazione peritale.
Ne consegue che il ricorso può essere giudicato ammissibile solo se, e nella misura in cui, rapportandosi concretamente all'esperito procedimento per ATP, ne metta in concreta evidenza carenze di indagine o vizi di carattere medico e/o logico giuridico.
Pertanto, i motivi di opposizione devono individuare in modo puntuale i vizi di motivazione e le omissioni in cui l'ausiliario del giudice sia incorso, specificando altresì le ragioni per le quali si ritiene che i vizi e/o le omissioni in questione abbiano inciso sulle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio.
Orbene, nel caso di specie, nel ricorso introduttivo parte opponente ha descritto l'iter processuale della fase di ATPO e ha poi dedotto che il ricorrente è stato sottoposto a visita cardiologica in data successiva al deposito della relazione peritale dalla quale risulterebbe una insufficienza cardiaca II-
III classe NYHA.
Tali deduzioni inerenti esclusivamente ad un aggravamento delle condizioni di salute dell'istante non si ritengono rispondenti al canone di specificità imposto dalla legge. Esse non contengono affatto il riferimento ad eventuali errori e/o omissioni in cui sia incorso il CTU. Pertanto, a ben guardare, il ricorso si risolve, in sostanza, in una mera generica richiesta di revisione del giudizio medico legale e in quanto tale deve essere dichiarato inammissibile.
Rileva il giudicante che non possono essere acquisite né valutate le certificazioni mediche depositate dalla parte in quanto il vaglio di ammissibilità del ricorso, quale condizione dell'azione espressamente prevista dalla legge, deve necessariamente precedere la valutazione dell'aggravamento del quadro patologico ai sensi dell'art. 149 delle disposizioni di attuazione del codice di rito.
Il ricorso va in conclusione dichiarato inammissibile.
Compensa tra le parti le spese di lite in ragione della natura in rito della pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) dichiara inammissibile il ricorso;
b) compensa tra le parti le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 25.3.2025
Il Giudice
Mariarosaria Iovine
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, ha pronunciato all'esito dell'odierna udienza del
25 marzo 2025 mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2637/2024 R.G., a cui è riunito quello di ATPO n. R.G. 8248/2022, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappr.to e difeso dall'avv. Maria Del Prete, elett,te Parte_1
dom.to in Portico,via Piccirillo n. 24, giusta procura in atti
RICORRENTE contro in persona del Presidente legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis, Luca Cuzzupoli,
Nicola Fumo e Davide Catalano, con domicilio eletto in Caserta presso l'Ufficio legale della Sede di
Via Arena Località San Benedetto, giusta procura generale alle liti in atti
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.4.2024, il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di aver proposto accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., iscritto al n. R.G. 8248/2022, chiedeva che fosse accertato il proprio diritto alla pensione di inabilità e/o dell'assegno di invalidità civile, con decorrenza dalla domanda amministrativa o in via subordinata dal riconoscimento giudiziale, con vittoria di spese di lite ed attribuzione.
Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si è opposto alla domanda eccependone la inammissibilità nonché la infondatezza nel merito.
Disposta la riunione al presente procedimento di quello di ATPO, la causa veniva decisa mediante sentenza all'esito dell'odierna udienza del 25 marzo 2025.
Preliminarmente va dato atto della tempestività del ricorso in opposizione ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., commi 4 e 6. Nel caso di specie, infatti, il deposito della CTU è stato comunicato in data 19.3.2024 e la dichiarazione è stata depositata il 9.4.2024. Il ricorso è stato depositato il 10.4.2024.
Occorre poi osservare che, ai sensi del richiamato art. 445 bis c.p.c., il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
La norma prevede espressamente che “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.”
Stante il tenore della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, la previsione normativa rende evidente come nel sistema delineato dalla norma citata l'accertamento sulla sussistenza del requisito sanitario può essere introdotto nel merito solo attraverso motivi di contestazione specifica della già esperita valutazione peritale.
Ne consegue che il ricorso può essere giudicato ammissibile solo se, e nella misura in cui, rapportandosi concretamente all'esperito procedimento per ATP, ne metta in concreta evidenza carenze di indagine o vizi di carattere medico e/o logico giuridico.
Pertanto, i motivi di opposizione devono individuare in modo puntuale i vizi di motivazione e le omissioni in cui l'ausiliario del giudice sia incorso, specificando altresì le ragioni per le quali si ritiene che i vizi e/o le omissioni in questione abbiano inciso sulle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio.
Orbene, nel caso di specie, nel ricorso introduttivo parte opponente ha descritto l'iter processuale della fase di ATPO e ha poi dedotto che il ricorrente è stato sottoposto a visita cardiologica in data successiva al deposito della relazione peritale dalla quale risulterebbe una insufficienza cardiaca II-
III classe NYHA.
Tali deduzioni inerenti esclusivamente ad un aggravamento delle condizioni di salute dell'istante non si ritengono rispondenti al canone di specificità imposto dalla legge. Esse non contengono affatto il riferimento ad eventuali errori e/o omissioni in cui sia incorso il CTU. Pertanto, a ben guardare, il ricorso si risolve, in sostanza, in una mera generica richiesta di revisione del giudizio medico legale e in quanto tale deve essere dichiarato inammissibile.
Rileva il giudicante che non possono essere acquisite né valutate le certificazioni mediche depositate dalla parte in quanto il vaglio di ammissibilità del ricorso, quale condizione dell'azione espressamente prevista dalla legge, deve necessariamente precedere la valutazione dell'aggravamento del quadro patologico ai sensi dell'art. 149 delle disposizioni di attuazione del codice di rito.
Il ricorso va in conclusione dichiarato inammissibile.
Compensa tra le parti le spese di lite in ragione della natura in rito della pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) dichiara inammissibile il ricorso;
b) compensa tra le parti le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 25.3.2025
Il Giudice
Mariarosaria Iovine