Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/04/2025, n. 2093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2093 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA - TERZA SEZIONE CIVILE
Il Presidente della Terza Sezione Civile, dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9460/2021 R.G., avente per oggetto:
“divisione”;
TRA
, in persona del Parte_1
curatore p.t., avv. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
Daniele D'Arrigo giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
CONTRO
, c.f. rappresentata e Controparte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Vincenzo Palumbo giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA
E NEI CONFRONTI DI
, c.f. , , CP_2 C.F._2 Controparte_3
c.f. , , c.f. C.F._3 Controparte_4
, , c.f. C.F._4 CP_5 C.F._5
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Graziella Di Stefano giusta procura in atti;
CON SEDE IN PATERNÒ Controparte_6 CP_7
in persona del suo amministratore e legale
[...]
1
dall'avv. Antonino Battiato giusta procura in atti;
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_8
tempore, c.f. e p.i. e per essa la c.f. P.IVA_2 CP_9
p.i. IVA in persona del suo legale P.IVA_3 P.IVA_4
rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Marianna Bennati
giusta procura in atti;
TERZI CHIAMATI IN CAUSA all'udienza dell'1 aprile 2025 le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La domanda di divisione avanzata dal curatore del fallimento di nei confronti di appare fondata Parte_1 Controparte_1
e va accolta con lo scioglimento della comunione ordinaria sussistente
inter partes, da effettuarsi secondo l'accordo raggiunto tra le parti e depositato in atti.
E a tal proposito, va evidenziato che anche in forza delle disposizioni di cui all'art. 46, comma 5, d.P.R. n. 380/2001 e all'art. 40,
commi 5 e 6, l. n. 47/1985, lo scioglimento della comunione (ordinaria o ereditaria) relativa ad un edificio abusivo che si renda necessaria nell'ambito dell'espropriazione di beni indivisi (divisione cd.
"endoesecutiva") o nell'ambito del fallimento e delle altre procedure concorsuali (divisione cd. "endoconcorsuale") è sottratta alla comminatoria di nullità prevista, per gli atti di scioglimento della comunione aventi ad oggetto edifici abusivi, dall'art. 46, comma 1,
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, l. 28 febbraio
1985, n. 47.
2 Sui beni oggetti di divisione grava il diritto di ipoteca concesso dall'uno o dall'altro comproprietario in favore di Parte_3
e e ,
[...] Controparte_3 Controparte_4 CP_5
quali eredi di , nato a [...], Persona_1
l'11/10/1947 e deceduta in Valverde (CT) il 25/5/2021, nonché in favore del condominio “ ”, con sede in Paternò via Alcide De CP_6
Gasperi n.22 e della società e per essa la Controparte_8 CP_9
(denominazione assunta da già
[...] CP_10 [...]
); tutti creditori intervenuti nel presente Controparte_11
procedimento.
Orbene, ai sensi dell'art. 2825 c.c. il diritto di ipoteca delle predette parti, iscritto contro il singolo partecipante sulla quota astratta dei beni,
si trasferisce sui beni assegnati al singolo partecipante col grado derivante dall'originaria trascrizione e nei limiti del valore del bene in precedenza ipotecato, purché l'ipoteca sia nuovamente iscritta con l'indicazione di detto valore entro novanta giorni dalla trascrizione della divisione medesima.
Quanto alle spese del presente procedimento, le parti hanno regolato le spese vive affrontate;
quanto ai compensi, il difensore del fallimento nella sua nota spese ha dichiarato la sussistenza di un accordo secondo il quale “ciascuna delle parti sopporterà il costo dei compensi dei rispettivi difensori”, di guisa che questo giudice non può
far altro che compensarle tra le parti.
P.Q.M.
Il Presidente della Terza Sezione Civile del Tribunale di Catania,
dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico,
3 definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
9460/2021 R.G.,
dispone lo scioglimento della comunione sussistente inter partes secondo quanto stabilito dalle parti e, per l'effetto, attribuisce alla curatela del fallimento i seguenti immobili:
a) Immobile di tipo civile posto al piano 2, con accesso dal civico 20 di Via del Teatro, censito al NCEU del Comune di
Paternò, Foglio 60 particella 4126, sub 8- cat. A/3, mq 103,
consistenza vani 5,5- rendita € 284,05
b) Immobile di tipo civile posto al piano 2 e 3, con accesso dal civico 20 di Via del Teatro, censito al NCEU del Comune di
Paternò, Foglio 60, particella 4126, sub 7- cat. A/3, mq 92,
consistenza vani 4,5- rendita € 232,41
Attribuisce a i seguenti immobili Controparte_1
a) abitazione di tipo civile posta al piano terzo, con accesso dal civico 20 di Via Alcide De Gasperi, scala B, censito al NCEU
del Comune di Paternò, Foglio 50 part.482, sub.12- cat- A/2,
mq 114, consistenza 5,5 vani- rendita € 553,90.
b) Garage, con accesso dal civico 28 di Controparte_7
censito al NCEU del Comune di Paternò, Foglio 50 part.482,
sub.39- cat- C/6, mq 17, - rendita € 79,02.
Si dà atto che il pagamento, da parte di e in Controparte_1
favore del fallimento, del conguaglio di euro 5.122,50 è stato già
4 effettuato a mezzo di assegno circolare n. C 8700612633-11 tratto su
Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. il 21.3.2025
Visto l'art. 2825 c.c., dichiara il diritto dei creditori ipotecari e Parte_3
e quali eredi Controparte_3 Controparte_4 CP_5
gli ultimi tre di , nata a [...], Persona_1
l'11/10/1947 e deceduta in Valverde (CT) il 25/5/2021, nonché dei creditori ipotecari condominio “ ”, con sede in Paternò via CP_6
Alcide De Gasperi n.22 e della società e per essa Controparte_8
la a trasferire sui beni assegnati al rispettivo debitore CP_9
l'ipoteca col grado derivante dall'originaria trascrizione e nei limiti del valore del bene in precedenza ipotecato, purché l'ipoteca sia nuovamente iscritta con l'indicazione di detto valore entro novanta giorni dalla trascrizione della divisione medesima.
Compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Catania il 16 aprile 2025
IL PRESIDENTE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO
(dott.ssa Grazia Longo)
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