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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/05/2025, n. 1269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1269 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO in persona della giudice dott.ssa Silvana Cirvilleri ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale contenente il dispositivo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione nella causa iscritta al RGL n. 9290/2024 promossa da:
rappresentata e difesa dagli avv.ti GIUSEPPE MANGIARDI e MARTA Pt_1
PIGNATIELLO
PARTE RICORRENTE contro
Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. STEFANO
[...]
CLIVIO;
PARTE CONVENUTA
Oggetto: impugnazione licenziamento
MOTIVI DELLA DECISIONE
La IG.ra chiedeva in via principale accertarsi e dichiararsi la nullità del Pt_1
licenziamento per giusta causa intimato dalla convenuta con lettera del 18 aprile
2024, in quanto non sussistono giuridicamente e materialmente gli addebiti disciplinari su cui il licenziamento si fonda;
in alternativa, previo accertamento dell'insussistenza giuridica e materiale degli addebiti disciplinari, accertarsi e dichiararsi la nullità del licenziamento per giusta causa, in quanto non sussistono i fatti materiali e giuridici posti a fondamento del licenziamento, disporsi la reintegrazione nel posto di lavoro e il pagamento di un'indennità nella misura massima pagina 1 di 8 di 12 mensilità dell'ultima retribuzione lorda globale di fatto;
in ognuna delle ipotesi precedenti disporsi la reintegrazione nel posto di lavoro e il pagamento della retribuzione dall'intimato licenziamento fino alla reintegrazione e in ogni caso condannarsi la convenuta al pagamento di un'indennità nella misura minima di 5 mensilità dell'ultima retribuzione lorda globale di fatto, al netto dei contributi previdenziali;
in via subordinata, previo accertamento del vizio di mancanza di proporzionalità del procedimento disciplinare, condannarsi la convenuta a corrispondere l'indennità da 6 a 36 mensilità della retribuzione globale lorda di fatto pari a € 2.469,86 mensili. A sostegno delle proprie domande la ricorrente esponeva in fatto: - di essere stata assunta dalla convenuta il 23 novembre 2015, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, con sede di lavoro in Vercelli, con qualifica di socia operaia, inquadramento al 5° livello del CCNL trasporto merci e logistica, con orario lavorativo di 8 ore, dal lunedì al venerdì, con retribuzione mensile ordinaria pari ad € 2.469,86 lordi;
- con lettere del 12 aprile 2022 e del 2 maggio
2022 riceveva due contestazioni disciplinari, cui seguiva la sanzione rispettivamente di uno e di cinque giorni di sospensione, con la prima missiva la convenuta le contestava di aver deciso arbitrariamente di non effettuare la pausa pranzo dalle
12:30 alle 13:00 e di aver interrotto la prestazione lavorativa ed abbandonato il lavoro alle 14:00, con la seconda missiva la convenuta le contestava di essersi recata in sala mensa alle 12:20 e aver lasciato il proprio badge da timbrare alle 12:30 ad una collega;
- in data 22 marzo 2024 riceveva una nuova contestazione disciplinare del seguente testuale tenore “In data 15/03/2024 all'interno del magazzino di Vercelli dove lei presta servizio, veniva sorpresa dai responsabili di turno e Controparte_2
, mentre timbrava due badge, alla richiesta di spiegazioni Lei asseriva CP
che aveva timbrato anche per la sua collega IG.ra , che, in quel Parte_2
momento si trovava già in sala mensa da oltre cinque minuti per consumare il pranzo.
Ai fini della recidiva, le indichiamo qui di seguito i suoi precedenti disciplinari nel
pagina 2 di 8 corso dell'ultimo biennio: 1 giorno di sospensione (lettera del 15/04/2022, prot. n.
P94); 5 giorni di sospensione (lettera del 30/05/2022 prot.n. P139)”; - disattese le giustificazioni rese, con comunicazione datata 18 aprile 2024 la convenuta comminava il licenziamento per giusta causa e la contestuale esclusione da socia. In diritto la ricorrente riteneva il licenziamento nullo ai sensi dell'art. 7 legge n. 300/1970 per insussistenza giuridica e materiale degli addebiti disciplinari contestati e, di conseguenza, per mancanza di giusta causa;
in subordine considerava il provvedimento espulsivo palesemente sproporzionato rispetto alle condotte contestate;
la convenuta chiedeva in via preliminare accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità della domanda restitutoria e risarcitoria ex artt.
2-3 d.lgs. n. 23/2015, essendo ammissibile esclusivamente una domanda risarcitoria ex art 8 l. n. 604/1966, in quanto, pur essendo stato con il medesimo provvedimento disposto sia il licenziamento sia l'esclusione da socia, la ricorrente si limitava all'impugnazione del licenziamento e non anche della delibera di esclusione da socia;
nel merito e in via principale chiedeva respingersi il ricorso. Parte convenuta sosteneva di aver rilevato delle strane coincidenze nelle timbrature della ricorrente e della collega Parte_2
, che facevano pensare che frequentemente le due operaie si scambiassero fra
[...]
loro il badge per godere di una pausa superiore a quanto spettante contrattualmente;
il 15 marzo 2024 la ricorrente doveva fruire della pausa pranzo dalle 12:00 alle
12:30, la collega verso le 11:50 si recava in sala muletti, ove saliva la scala Parte_2
che portava esclusivamente nel locale mensa, verso le 12:00 la ricorrente timbrava con il proprio badge e con quello della collega;
nella lettera di contestazione disciplinare del 18 marzo 2024 la convenuta le contestava anche la recidiva – “Ai fini della recidiva, le indichiamo qui di seguito i suoi precedenti disciplinari nel corso dell'ultimo biennio: 1 (uno) giorno di sospensione (lettera del 15/04/2022 prot. n.
P94); 5 (cinque) giorni di sospensione (lettera del 30/05/2022 prot.n. P139) -“; la ricorrente si giustificava chiedendo “scusa alla per il fatto. La mia CP_1
pagina 3 di 8 Collega mi ha chiesto di timbrare il badge mentre andava un attimo in bagno, mentre ci stavamo recando a mangiare. (…) non pensavo fosse una cosa grave, visto che, quando si va a mangiare, anche altri Colleghi si fanno timbrare il badge per comodità”; la condotta contestata, anche alla luce dei precedenti disciplinari (di cui uno specifico in cui era stata la collega a timbrare per la ricorrente che già si trovava in sala mensa), implicava un chiaro tentativo di truffa per ampliare (una volta l'una ed una volta l'altra collega) il tempo di permanenza in mensa a discapito del tempo lavorativo mediante una manomissione delle registrazioni della bollatrice;
la falsificazione della rilevazione della presenza propria o di altri lavoratori era una condotta espressamente prevista tra quelle che giustificavano il licenziamento per giusta causa a norma dell'art 7.3 del sistema disciplinare della cooperativa, peraltro in conformità
a quanto prescritto dall'art. 22 del Regolamento - "Doveri del socio lavoratore”, “Il socio lavoratore deve osservare scrupolosamente l'orario di lavoro e adempiere alle formalità eventualmente prescritte dalla cooperativa per il controllo delle presenze, con espresso divieto di fare variazioni o cancellature sul documento relativo, di ritirare quello di un altro socio lavoratore o di tentare in qualsiasi modo di alterare le indicazioni memorizzate da apposite apparecchiature di rilevazione”; contestava comunque l'ammontare della retribuzione mensile utile ai fini del TFR indicata da controparte, pari non già a euro 2.469,86, bensì a euro 2.107,00; in esito all'istruttoria testimoniale emergeva che la ricorrente lavorava nel magazzino della Coop di Vercelli, caricava il meccanizzato, controllava visivamente che i bancali fossero a posto, se non c'era niente da caricare andava al ricevimento merci a scaricare (teste ), era addetta allo scarico dei camion o al Tes_1
meccanizzato (teste ), era addetta allo scarico dei camion e al carico del CP
meccanizzato (testi ), il meccanizzato era il magazzino automatico Tes_2 CP_2
della Coop (teste ; Tes_2
pagina 4 di 8 la ricorrente lavorava dalle 07:30 alle 14:30, con pausa pranzo dalle 12:00 alle
12:30 (testi , ), lavorava su due turni, dalle 07:30 alle 14:30 oppure CP Tes_1
dalle 09:30 alle 15:30 (teste , lavorava dalle 07:30 alle 14:30, a volte dalle Tes_2
09:30 alle 16:30 (teste ), quando cominciava alle 07:30 aveva la pausa pranzo CP_2
dalle 12:00 alle 12:30, quando cominciava alle 9:30 aveva la pausa pranzo dalle 12:30 alle 13:00 (testi , ; CP_2 Tes_2
quando andava in pausa pranzo doveva timbrare, era anche prevista una pausa caffè di 10 minuti senza necessità di timbratura (testi , ); CP CP_2
l'azienda aveva deciso di fare dei controlli, avevano notato che alcuni dipendenti andavano in bagno prima di timbrare l'inizio della pausa, così di fatto cominciavano la pausa 10 - 15 prima e facevano una pausa pagata di 45 minuti anziché di 30 minuti
(teste ), la dipendente addetta (fra l'altro) al controllo giornaliero delle Tes_1
presenze e delle timbrature dei lavoratori, qualche giorno prima dei fatti, controllando le timbrature degli addetti al magazzino, notava che la ricorrente e la IG.ra quando erano di turno al ricevimento merci, timbravano l'inizio e la Parte_2
fine della pausa esattamente alla stessa ora, tutti i giorni della settimana in cui lavoravano nello stesso turno avevano esattamente la stessa timbratura di inizio e di fine pausa, a differenza degli altri addetti al ricevimento merci, informava il IG.
, capocantiere, e i IGg.ri e , responsabili del magazzino (teste Tes_1 CP_2 CP
; Tes_2
la bollatrice era in magazzino, al piano terra, attaccata all'infermeria e ai servizi igienici maschili e femminili, che il 15 marzo 2024 erano come sempre funzionanti, venivano puliti tutti i giorni (teste ); CP
il 15 marzo 2024 la ricorrente e la IG.ra avevano cominciato a lavorare Parte_2
alle 07:30, quindi avevano la pausa pranzo dalle 12:00 alle 12.30 (testi , Parte_2
, ). Quel giorno il capocantiere IG. saliva al primo piano alle Tes_1 CP_2 Tes_1
11:45 e vedeva arrivare la IG.ra circa 10 minuti prima di mezzogiorno, le Parte_2
pagina 5 di 8 chiedeva cosa facesse lì, lei gli rispondeva che era andata su per la pausa pranzo, il capocantiere le domandava se avesse timbrato, lei rispondeva negativamente, a quel punto il capocantiere le diceva di tornare al piano di sotto per timbrare, scendevano insieme e vedevano la ricorrente vicino alla bollatrice insieme ai colleghi e CP
, i quali riferivano che la ricorrente aveva ammesso di aver timbrato alle 12:00 CP_2
anche per la IG.ra (teste ); Parte_2 Tes_1
i responsabili del magazzino e verso le 11:45 si erano appostati in CP CP_2
infermeria, ubicata accanto alla bollatrice, avevano chiuso la porta (testi , CP
), avevano il sospetto che una delle due lavoratrici timbrasse la pausa per CP_2
entrambe, glielo aveva riferito la IG.ra (teste ), nei giorni precedenti Tes_2 CP
aveva notato delle incongruenze nelle timbrature delle due lavoratrici, quel giorno lasciava la postazione di lavoro prima dell'inizio della pausa e ciononostante Parte_2
dal suo cartellino orario la timbratura risultava effettuata alle 12:00 (teste ). CP_2
Pochi minuti prima delle 12:00 la ricorrente si dirigeva dal magazzino verso la bollatrice, telefonava a per avvertirlo che la ricorrente era passata Tes_2 CP_2
(teste , alle 12:00 i responsabili del magazzino sentivano un doppio “bip”, Tes_2
aprivano la porta dell'infermeria e vedevano la ricorrente con due badge in mano, il suo e quello della collega , le chiedevano perché l'avesse fatto, la ricorrente Parte_2
non rispondeva, era imbarazzata, dopo 5 o 10 minuti al massimo scendeva il IG.
con la IG.ra (testi , ), il capocantiere le diceva “non Tes_1 Parte_2 CP CP_2
dovevi bollare ?”, lei non rispondeva e neanche timbrava, perché al suo posto aveva già timbrato la ricorrente, la ricorrente e la IG.ra avevano già ricevuto una Parte_2
contestazione disciplinare per lo stesso motivo (teste ); CP
la teste riferiva di aver lasciato il badge alla ricorrente e di averle Parte_2
chiesto di aiutarla a bollare perché aveva urgenza di recarsi al bagno, affermava di essersi recata al piano di sopra uno o due minuti prima di mezzogiorno perché i bagni del magazzino (adiacenti alla bollatrice) erano guasti. Tale deposizione, tuttavia, è da pagina 6 di 8 ritenersi mendace: non si comprende in cosa consista l'aiuto per la bollatura asseritamente chiesto alla ricorrente, trattandosi di un'operazione che richiedeva soltanto il passaggio del badge sulla bollatrice;
in caso di impellente necessità avrebbe potuto utilizzare i servizi igienici che si trovavano vicinissimi alla bollatrice;
quando saliva al piano di sopra non mancavano uno o due minuti a mezzogiorno ma circa dieci minuti;
quando incontrava che le chiedeva come mai si trovava lì a Tes_1
quell'ora non gli diceva che aveva urgente necessità di andare in bagno, né andava in bagno, ma ritornava giù alla bollatrice insieme a lui, risultando così smentita l'affermazione di aver affidato il proprio badge alla collega per andare in bagno più rapidamente;
la condotta contestata alla ricorrente era pertanto sussistente ed antigiuridica, poiché timbrare al posto di una collega che in quel momento era già salita al piano di sopra per andare in sala mensa comportava un'alterazione delle indicazioni memorizzate dalla bollatrice, al solo scopo di aumentare la durata della pausa della collega stessa. La condotta è di gravità tale da ledere il vincolo fiduciario, anche perché preceduta da una recidiva specifica;
irrilevante appariva la circostanza che il IG. non sia stato menzionato nella Tes_1
lettera di contestazione disciplinare: la ricorrente veniva sorpresa a timbrare al posto della collega dai IGg. e , indicati nella lettera di contestazione;
CP_2 CP
il ricorso deve pertanto essere respinto;
le spese, liquidate in dispositivo nella misura minima tenuto conto della condizione soggettiva della ricorrente (secondo il valore della controversia indicato da parte ricorrente), seguono la soccombenza;
deve essere disposta la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica in relazione alla teste (nata in [...] il [...], res. a Torino, Parte_2
via Galluppi 12), che contrariamente al vero dichiarava che il 15 marzo 2024 saliva al piano di sopra uno o due minuti prima di mezzogiorno per andare in bagno in quanto i pagina 7 di 8 bagni del piano di sotto non erano funzionanti (mentre come detto risultava provato che saliva per fare la pausa pranzo almeno dieci minuti prima di mezzogiorno, ed i bagni del piano di sotto erano funzionanti), nonché in relazione alla ricorrente, che calunniava i testi , , e Testimone_3 CP Controparte_2 Tes_4
accusandoli di aver reso falsa testimonianza poiché il 15 marzo 2024 il IG.
[...]
non era al lavoro ma in ferie all'estero (mentre dal passaporto emergeva che Tes_1
il IG. si trovava in Costa D'Avorio dal 18 febbraio al 9 marzo 2024, e dalle Tes_1
cartoline orologio risultava in servizio nella settimana dall'11 al 16 marzo 2024);
P.Q.M.
respinge il ricorso: condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 4.629,00, oltre rimb. 15%, IVA e CPA;
dispone la trasmissione degli atti e della presente sentenza alla Procura della
Repubblica presso l'intestato Tribunale.
Così deciso in Torino, il 22 maggio 2025.
LA GIUDICE
dott.ssa Silvana CIRVILLERI
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO in persona della giudice dott.ssa Silvana Cirvilleri ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale contenente il dispositivo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione nella causa iscritta al RGL n. 9290/2024 promossa da:
rappresentata e difesa dagli avv.ti GIUSEPPE MANGIARDI e MARTA Pt_1
PIGNATIELLO
PARTE RICORRENTE contro
Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. STEFANO
[...]
CLIVIO;
PARTE CONVENUTA
Oggetto: impugnazione licenziamento
MOTIVI DELLA DECISIONE
La IG.ra chiedeva in via principale accertarsi e dichiararsi la nullità del Pt_1
licenziamento per giusta causa intimato dalla convenuta con lettera del 18 aprile
2024, in quanto non sussistono giuridicamente e materialmente gli addebiti disciplinari su cui il licenziamento si fonda;
in alternativa, previo accertamento dell'insussistenza giuridica e materiale degli addebiti disciplinari, accertarsi e dichiararsi la nullità del licenziamento per giusta causa, in quanto non sussistono i fatti materiali e giuridici posti a fondamento del licenziamento, disporsi la reintegrazione nel posto di lavoro e il pagamento di un'indennità nella misura massima pagina 1 di 8 di 12 mensilità dell'ultima retribuzione lorda globale di fatto;
in ognuna delle ipotesi precedenti disporsi la reintegrazione nel posto di lavoro e il pagamento della retribuzione dall'intimato licenziamento fino alla reintegrazione e in ogni caso condannarsi la convenuta al pagamento di un'indennità nella misura minima di 5 mensilità dell'ultima retribuzione lorda globale di fatto, al netto dei contributi previdenziali;
in via subordinata, previo accertamento del vizio di mancanza di proporzionalità del procedimento disciplinare, condannarsi la convenuta a corrispondere l'indennità da 6 a 36 mensilità della retribuzione globale lorda di fatto pari a € 2.469,86 mensili. A sostegno delle proprie domande la ricorrente esponeva in fatto: - di essere stata assunta dalla convenuta il 23 novembre 2015, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, con sede di lavoro in Vercelli, con qualifica di socia operaia, inquadramento al 5° livello del CCNL trasporto merci e logistica, con orario lavorativo di 8 ore, dal lunedì al venerdì, con retribuzione mensile ordinaria pari ad € 2.469,86 lordi;
- con lettere del 12 aprile 2022 e del 2 maggio
2022 riceveva due contestazioni disciplinari, cui seguiva la sanzione rispettivamente di uno e di cinque giorni di sospensione, con la prima missiva la convenuta le contestava di aver deciso arbitrariamente di non effettuare la pausa pranzo dalle
12:30 alle 13:00 e di aver interrotto la prestazione lavorativa ed abbandonato il lavoro alle 14:00, con la seconda missiva la convenuta le contestava di essersi recata in sala mensa alle 12:20 e aver lasciato il proprio badge da timbrare alle 12:30 ad una collega;
- in data 22 marzo 2024 riceveva una nuova contestazione disciplinare del seguente testuale tenore “In data 15/03/2024 all'interno del magazzino di Vercelli dove lei presta servizio, veniva sorpresa dai responsabili di turno e Controparte_2
, mentre timbrava due badge, alla richiesta di spiegazioni Lei asseriva CP
che aveva timbrato anche per la sua collega IG.ra , che, in quel Parte_2
momento si trovava già in sala mensa da oltre cinque minuti per consumare il pranzo.
Ai fini della recidiva, le indichiamo qui di seguito i suoi precedenti disciplinari nel
pagina 2 di 8 corso dell'ultimo biennio: 1 giorno di sospensione (lettera del 15/04/2022, prot. n.
P94); 5 giorni di sospensione (lettera del 30/05/2022 prot.n. P139)”; - disattese le giustificazioni rese, con comunicazione datata 18 aprile 2024 la convenuta comminava il licenziamento per giusta causa e la contestuale esclusione da socia. In diritto la ricorrente riteneva il licenziamento nullo ai sensi dell'art. 7 legge n. 300/1970 per insussistenza giuridica e materiale degli addebiti disciplinari contestati e, di conseguenza, per mancanza di giusta causa;
in subordine considerava il provvedimento espulsivo palesemente sproporzionato rispetto alle condotte contestate;
la convenuta chiedeva in via preliminare accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità della domanda restitutoria e risarcitoria ex artt.
2-3 d.lgs. n. 23/2015, essendo ammissibile esclusivamente una domanda risarcitoria ex art 8 l. n. 604/1966, in quanto, pur essendo stato con il medesimo provvedimento disposto sia il licenziamento sia l'esclusione da socia, la ricorrente si limitava all'impugnazione del licenziamento e non anche della delibera di esclusione da socia;
nel merito e in via principale chiedeva respingersi il ricorso. Parte convenuta sosteneva di aver rilevato delle strane coincidenze nelle timbrature della ricorrente e della collega Parte_2
, che facevano pensare che frequentemente le due operaie si scambiassero fra
[...]
loro il badge per godere di una pausa superiore a quanto spettante contrattualmente;
il 15 marzo 2024 la ricorrente doveva fruire della pausa pranzo dalle 12:00 alle
12:30, la collega verso le 11:50 si recava in sala muletti, ove saliva la scala Parte_2
che portava esclusivamente nel locale mensa, verso le 12:00 la ricorrente timbrava con il proprio badge e con quello della collega;
nella lettera di contestazione disciplinare del 18 marzo 2024 la convenuta le contestava anche la recidiva – “Ai fini della recidiva, le indichiamo qui di seguito i suoi precedenti disciplinari nel corso dell'ultimo biennio: 1 (uno) giorno di sospensione (lettera del 15/04/2022 prot. n.
P94); 5 (cinque) giorni di sospensione (lettera del 30/05/2022 prot.n. P139) -“; la ricorrente si giustificava chiedendo “scusa alla per il fatto. La mia CP_1
pagina 3 di 8 Collega mi ha chiesto di timbrare il badge mentre andava un attimo in bagno, mentre ci stavamo recando a mangiare. (…) non pensavo fosse una cosa grave, visto che, quando si va a mangiare, anche altri Colleghi si fanno timbrare il badge per comodità”; la condotta contestata, anche alla luce dei precedenti disciplinari (di cui uno specifico in cui era stata la collega a timbrare per la ricorrente che già si trovava in sala mensa), implicava un chiaro tentativo di truffa per ampliare (una volta l'una ed una volta l'altra collega) il tempo di permanenza in mensa a discapito del tempo lavorativo mediante una manomissione delle registrazioni della bollatrice;
la falsificazione della rilevazione della presenza propria o di altri lavoratori era una condotta espressamente prevista tra quelle che giustificavano il licenziamento per giusta causa a norma dell'art 7.3 del sistema disciplinare della cooperativa, peraltro in conformità
a quanto prescritto dall'art. 22 del Regolamento - "Doveri del socio lavoratore”, “Il socio lavoratore deve osservare scrupolosamente l'orario di lavoro e adempiere alle formalità eventualmente prescritte dalla cooperativa per il controllo delle presenze, con espresso divieto di fare variazioni o cancellature sul documento relativo, di ritirare quello di un altro socio lavoratore o di tentare in qualsiasi modo di alterare le indicazioni memorizzate da apposite apparecchiature di rilevazione”; contestava comunque l'ammontare della retribuzione mensile utile ai fini del TFR indicata da controparte, pari non già a euro 2.469,86, bensì a euro 2.107,00; in esito all'istruttoria testimoniale emergeva che la ricorrente lavorava nel magazzino della Coop di Vercelli, caricava il meccanizzato, controllava visivamente che i bancali fossero a posto, se non c'era niente da caricare andava al ricevimento merci a scaricare (teste ), era addetta allo scarico dei camion o al Tes_1
meccanizzato (teste ), era addetta allo scarico dei camion e al carico del CP
meccanizzato (testi ), il meccanizzato era il magazzino automatico Tes_2 CP_2
della Coop (teste ; Tes_2
pagina 4 di 8 la ricorrente lavorava dalle 07:30 alle 14:30, con pausa pranzo dalle 12:00 alle
12:30 (testi , ), lavorava su due turni, dalle 07:30 alle 14:30 oppure CP Tes_1
dalle 09:30 alle 15:30 (teste , lavorava dalle 07:30 alle 14:30, a volte dalle Tes_2
09:30 alle 16:30 (teste ), quando cominciava alle 07:30 aveva la pausa pranzo CP_2
dalle 12:00 alle 12:30, quando cominciava alle 9:30 aveva la pausa pranzo dalle 12:30 alle 13:00 (testi , ; CP_2 Tes_2
quando andava in pausa pranzo doveva timbrare, era anche prevista una pausa caffè di 10 minuti senza necessità di timbratura (testi , ); CP CP_2
l'azienda aveva deciso di fare dei controlli, avevano notato che alcuni dipendenti andavano in bagno prima di timbrare l'inizio della pausa, così di fatto cominciavano la pausa 10 - 15 prima e facevano una pausa pagata di 45 minuti anziché di 30 minuti
(teste ), la dipendente addetta (fra l'altro) al controllo giornaliero delle Tes_1
presenze e delle timbrature dei lavoratori, qualche giorno prima dei fatti, controllando le timbrature degli addetti al magazzino, notava che la ricorrente e la IG.ra quando erano di turno al ricevimento merci, timbravano l'inizio e la Parte_2
fine della pausa esattamente alla stessa ora, tutti i giorni della settimana in cui lavoravano nello stesso turno avevano esattamente la stessa timbratura di inizio e di fine pausa, a differenza degli altri addetti al ricevimento merci, informava il IG.
, capocantiere, e i IGg.ri e , responsabili del magazzino (teste Tes_1 CP_2 CP
; Tes_2
la bollatrice era in magazzino, al piano terra, attaccata all'infermeria e ai servizi igienici maschili e femminili, che il 15 marzo 2024 erano come sempre funzionanti, venivano puliti tutti i giorni (teste ); CP
il 15 marzo 2024 la ricorrente e la IG.ra avevano cominciato a lavorare Parte_2
alle 07:30, quindi avevano la pausa pranzo dalle 12:00 alle 12.30 (testi , Parte_2
, ). Quel giorno il capocantiere IG. saliva al primo piano alle Tes_1 CP_2 Tes_1
11:45 e vedeva arrivare la IG.ra circa 10 minuti prima di mezzogiorno, le Parte_2
pagina 5 di 8 chiedeva cosa facesse lì, lei gli rispondeva che era andata su per la pausa pranzo, il capocantiere le domandava se avesse timbrato, lei rispondeva negativamente, a quel punto il capocantiere le diceva di tornare al piano di sotto per timbrare, scendevano insieme e vedevano la ricorrente vicino alla bollatrice insieme ai colleghi e CP
, i quali riferivano che la ricorrente aveva ammesso di aver timbrato alle 12:00 CP_2
anche per la IG.ra (teste ); Parte_2 Tes_1
i responsabili del magazzino e verso le 11:45 si erano appostati in CP CP_2
infermeria, ubicata accanto alla bollatrice, avevano chiuso la porta (testi , CP
), avevano il sospetto che una delle due lavoratrici timbrasse la pausa per CP_2
entrambe, glielo aveva riferito la IG.ra (teste ), nei giorni precedenti Tes_2 CP
aveva notato delle incongruenze nelle timbrature delle due lavoratrici, quel giorno lasciava la postazione di lavoro prima dell'inizio della pausa e ciononostante Parte_2
dal suo cartellino orario la timbratura risultava effettuata alle 12:00 (teste ). CP_2
Pochi minuti prima delle 12:00 la ricorrente si dirigeva dal magazzino verso la bollatrice, telefonava a per avvertirlo che la ricorrente era passata Tes_2 CP_2
(teste , alle 12:00 i responsabili del magazzino sentivano un doppio “bip”, Tes_2
aprivano la porta dell'infermeria e vedevano la ricorrente con due badge in mano, il suo e quello della collega , le chiedevano perché l'avesse fatto, la ricorrente Parte_2
non rispondeva, era imbarazzata, dopo 5 o 10 minuti al massimo scendeva il IG.
con la IG.ra (testi , ), il capocantiere le diceva “non Tes_1 Parte_2 CP CP_2
dovevi bollare ?”, lei non rispondeva e neanche timbrava, perché al suo posto aveva già timbrato la ricorrente, la ricorrente e la IG.ra avevano già ricevuto una Parte_2
contestazione disciplinare per lo stesso motivo (teste ); CP
la teste riferiva di aver lasciato il badge alla ricorrente e di averle Parte_2
chiesto di aiutarla a bollare perché aveva urgenza di recarsi al bagno, affermava di essersi recata al piano di sopra uno o due minuti prima di mezzogiorno perché i bagni del magazzino (adiacenti alla bollatrice) erano guasti. Tale deposizione, tuttavia, è da pagina 6 di 8 ritenersi mendace: non si comprende in cosa consista l'aiuto per la bollatura asseritamente chiesto alla ricorrente, trattandosi di un'operazione che richiedeva soltanto il passaggio del badge sulla bollatrice;
in caso di impellente necessità avrebbe potuto utilizzare i servizi igienici che si trovavano vicinissimi alla bollatrice;
quando saliva al piano di sopra non mancavano uno o due minuti a mezzogiorno ma circa dieci minuti;
quando incontrava che le chiedeva come mai si trovava lì a Tes_1
quell'ora non gli diceva che aveva urgente necessità di andare in bagno, né andava in bagno, ma ritornava giù alla bollatrice insieme a lui, risultando così smentita l'affermazione di aver affidato il proprio badge alla collega per andare in bagno più rapidamente;
la condotta contestata alla ricorrente era pertanto sussistente ed antigiuridica, poiché timbrare al posto di una collega che in quel momento era già salita al piano di sopra per andare in sala mensa comportava un'alterazione delle indicazioni memorizzate dalla bollatrice, al solo scopo di aumentare la durata della pausa della collega stessa. La condotta è di gravità tale da ledere il vincolo fiduciario, anche perché preceduta da una recidiva specifica;
irrilevante appariva la circostanza che il IG. non sia stato menzionato nella Tes_1
lettera di contestazione disciplinare: la ricorrente veniva sorpresa a timbrare al posto della collega dai IGg. e , indicati nella lettera di contestazione;
CP_2 CP
il ricorso deve pertanto essere respinto;
le spese, liquidate in dispositivo nella misura minima tenuto conto della condizione soggettiva della ricorrente (secondo il valore della controversia indicato da parte ricorrente), seguono la soccombenza;
deve essere disposta la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica in relazione alla teste (nata in [...] il [...], res. a Torino, Parte_2
via Galluppi 12), che contrariamente al vero dichiarava che il 15 marzo 2024 saliva al piano di sopra uno o due minuti prima di mezzogiorno per andare in bagno in quanto i pagina 7 di 8 bagni del piano di sotto non erano funzionanti (mentre come detto risultava provato che saliva per fare la pausa pranzo almeno dieci minuti prima di mezzogiorno, ed i bagni del piano di sotto erano funzionanti), nonché in relazione alla ricorrente, che calunniava i testi , , e Testimone_3 CP Controparte_2 Tes_4
accusandoli di aver reso falsa testimonianza poiché il 15 marzo 2024 il IG.
[...]
non era al lavoro ma in ferie all'estero (mentre dal passaporto emergeva che Tes_1
il IG. si trovava in Costa D'Avorio dal 18 febbraio al 9 marzo 2024, e dalle Tes_1
cartoline orologio risultava in servizio nella settimana dall'11 al 16 marzo 2024);
P.Q.M.
respinge il ricorso: condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 4.629,00, oltre rimb. 15%, IVA e CPA;
dispone la trasmissione degli atti e della presente sentenza alla Procura della
Repubblica presso l'intestato Tribunale.
Così deciso in Torino, il 22 maggio 2025.
LA GIUDICE
dott.ssa Silvana CIRVILLERI
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