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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 25/03/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, dott.ssa
Maria Rita Cuzzola, in funzione di giudice onorario monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 194/2017 del Registro Generale Contenzioso
TRA
, (C.F. ), nato il [...] a [...] P.G. Parte_1 C.F._1
(ME) ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in Milazzo, via Tre
Monti – Pal. Oliva 40, presso lo studio dell'Avv. Piero Colosi, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- Attore -
CONTRO
(P.I. ) con sede in Bologna, Via Stalingrado Controparte_1 P.IVA_1
n.45, in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Filiberto ed elettivamente domiciliata in Barcellona P.G., Via Degli Studi n.48 (c/o studio dell'Avv. Bruno
Bagnato);
- Convenuta-
, nato il [...] a [...] ed ivi residente in [...]
n.16;
- Convenuto contumace- avente per OGGETTO: Lesione personale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 06.02.2017 il Sig. conveniva in giudizio Parte_1 innanzi a codesto Ill.mo Tribunale, la -società assicurativa del veicolo Controparte_1 coinvolto nel sinistro - nonché il Sig. in qualità di conducente del suddetto veicolo, Controparte_2 premettendo di essere stato coinvolto in un sinistro in data 13.02.2015, alle ore 8:40 circa in Barcellona
P.G. (Me), alla guida della sua Volkswagen Lupo tg. BT914EF, in comproprietà al 50% con la figlia e con accanto la figlia , quale trasportata con cinture allacciate. Parte_2 Persona_1
Secondo la ricostruzione dell'odierno attore, in tali circostanze di tempo e di luogo procedeva in
Barcellona P.G. lungo la via Marconi con direzione di marcia ME- PA, strada a senso unico di circolazione, allorquando, giunto all'incrocio con la Via Ugo Sant'Onofrio, impattava contro un'Audi A4 tg. DS352PE, condotta dal sig. il quale proveniente ad alta velocità dalla via Ugo S. Controparte_2
Onofrio, con direzione di marcia monte-mare, non si fermava al segnale di stop che lo onerava.
A seguito dell'occorso, intervenivano sui luoghi i VV.UU del che Controparte_3 rilevavano l'accaduto, nonché i soccorritori del servizio 118, che trasportavano in ambulanza in Ospedale la sig.ra mentre il sig. veniva condotto presso il P.S. dell'Ospedale Persona_1 Parte_1 di Milazzo, accusando difficoltà funzionali e dolori a varie parti del corpo, solo in serata. All'esito degli accertamenti, il medico di turno diagnosticava: “cervicalgia post-traumatica e polmialgie in policontuso vittima di incidente stradale” con prognosi giorni 7. In virtù di tale diagnosi, il deducente si rimetteva alle cure del Reparto di Ortopedia e Traumatologia dell'Ospedale di Milazzo ove, oltre alle prescrizioni, cure e terapie, gli venivano prescritti ulteriori 75 gg di riposo. L'attore effettuava molteplici controlli clinici e strumentali fino al 23.03.16, epoca della dichiarata guarigione clinica.
La compagnia assicuratrice dell'autovettura Audi A4 tg. DS352PE al tempo del Controparte_4 sinistro, in regime d'indennizzo, risarciva il danno subito dall'autovettura del sig. (€ Parte_1
1.300,00), mentre in ordine al risarcimento dei danni da lesioni formulava offerta per € 3.000,00, che il sig. riceveva quale acconto sul suo maggiore avere. Parte_1
Tutto ciò premesso, l'odierno attore chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni
1) Ritenere e dichiarare che il sinistro de quo è avvenuto per fatto e colpa esclusiva del sig. conducente Controparte_2 e proprietario della Audi A4 tg. DS 352 PE e, conseguentemente
2) condannare direttamente, la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 sede legale in Bologna, Viale Stalingrado, 45, nella qualità di compagnia assicuratrice per la R.C.A. dell'autovettura responsabile, il sig. , residente in [...], in solido o chi di Controparte_5 ragione, a risarcire, all'istante , tutti i danni come sopra meglio specificati e quantificati nella residua Parte_1 complessiva somma di €. 107.539,89 (biologico permanente + I.T.T. + I.T.P. + morale + danno da diminuita capacità lavorativa generica e specifica + esistenziale + spese mediche documentate 3.000,00), o quell'altra somma maggiore acconto ricevuto per lesioni pari ad €. o minore che l'On. Tribunale adito riterrà di giustizia, ove del caso anche in via equitativa, nonché gli interessi legali e la svalutazione monetaria dal momento del sinistro sino al soddisfo;
3) condannare i convenuti, ut supra, in solido o chi di ragione, al pagamento delle spese, ivi comprese quelle di C.T.U., competenze ed onorari del giudizio;
[...]”.
Con comparsa di risposta del 13.10.2017, si costituiva in giudizio solo la convenuta compagnia di assicurazioni la quale contestando le richieste attoree sia in ordine all'an che Controparte_1 al quantum, chiedeva di:
“1) rigettare tutte le domande svolte dall'attore in quanto assolutamente infondate in fatto ed in diritto per le causali sopra spiegate;
2) in via meramente subordinata, applicare alla fattispecie in oggetto l'art. 2054, II° comma, c.c. ritenendo e dichiarando la pari responsabilità dei due conducenti i veicoli coinvolti nel sinistro in oggetto per le causali ampiamente evidenziate nella premessa del presente atto;
ovvero, in ulteriore subordine, graduare la responsabilità nella misura che sarà ritenuta di giustizia, attribuendo comunque all'attore un concorso di responsabilità di almeno il 30% per eccesso di velocità;
3)ritenere e dichiarare che l'attore ha concorso, ex art. 1227 c.c., alla produzione del danno per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e, pertanto, ridurre la relativa quantificazione nella ulteriore misura di almeno il 50% ovvero in quell'altra percentuale che sarà ritenuta di giustizia. Controparte_
4) ritenere e dichiarare che nessun risarcimento è dovuto all'attore, avendo quest'ultimo percepito dalla la somma di € 3.000,00, completamente satisfattiva del danno subito, anche in ragione della sua corresponsabilità nella verificazione dell'incidente stradale;
5) in ulteriore subordine, limitare il risarcimento del danno solo quelle voci che risulteranno provate in corso di causa e sempre in ragione del concorso colposo dell'attore ex art. 2054, II* comma, c.c. e ex art. 1227 c.c. per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, tenendo conto della somma di € 3.000,00 già pagata da Controparte_7
6) condannare l'attore al pagamento di spese ed onorari del presente giudizio. [...]”.
Rimaneva contumace il sig. Controparte_2
Radicatosi ritualmente il contraddittorio ed iscritto al n. 194/2017 R.G del ruolo generale del contenzioso del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, il GI preso atto della comparizione delle parti e viste le istanze delle parti, all'udienza del 3.04.2018 concedeva i termini ex art. 183 c.p.c. e, successivamente, con ordinanza del 5.06.2019 ammetteva prova per testi riservando all'esito ogni valutazione in ordine all'ammissibilità della CTU medico-legale.
Assunta la prova orale e sentito il teste sig. all'udienza del 11.02.2020, con ordinanza Testimone_1 del 7.04.2021 il GI ammetteva CTU medico-legale sulla persona del sig. , nominando Parte_1 all'uopo il dott. e successivamente - con ordinanza del 25.10.2021 - il dott. , Persona_2 Persona_3 che accettava l'incarico depositando in data 15.05.2022 la relazione peritale.
Esaurita la fase istruttoria, il GI rinviava la causa all'udienza del 12.01.2023, per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione, ex art. 281 sexies c.p.c., con concessione di termine per note sino al 12.12.2022. I procuratori delle parti depositavano nei termini e dopo una serie di rinvii, esaminata la documentazione prodotta, il GI rinviava la trattazione della causa ex art. 127 c.p.c. all'udienza del
13.07.2023.
Ritenuta la causa matura per la decisione il giudice rinviava all'udienza del 8.03.2024, e ritenute le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, rinviava la causa per i medesimi incombenti all'11.02.2025.
I procuratori delle parti depositavano nei termini note scritte, riportandosi ai precedenti atti e verbali di causa, insistendo nelle domande in esse formulate.
*****
. Alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta nel corso del giudizio, le domande avanzate da parte attrice sono parzialmente ammissibili in quanto nell'accadimento del sinistro si riconosce un concorso di colpa.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del conducente del veicolo assicurato – sig.
[...]
– non costituitosi nonostante sia stato regolarmente citato. CP_2
Nel merito, l'esposizione dei fatti, così come descritti e comprovati nel corso dell'espletata istruttoria, potrà meglio specificare le argomentazioni poste a fondamento della decisione.
In ordine all'an debeantur, il fatto storico che dà origine al presente giudizio, inteso nel suo accadimento nei tempi descritti dall'attore trova riscontro nella testimonianza del teste oculare – presente sul luogo al momento del sinistro - sig. nato a [...] P.G. il 05.07.1966, escusso Testimone_1 all'udienza del 11.02.2020, il quale ha dichiarato: “D.R. [...]risponde al vero la circostanza della “lettera A” perché mi trovavo sul luogo del sinistro perché li c'era il negozio dove ai tempi lavoravo e sono stato il primo a soccorrere il Sig.
e sua figlia ed ho visto che avevano la cintura di sicurezza allacciata ed ho chiamato l'ambulanza del 118; D.R. Parte_1
Confermo la circostanza “B”; D.R. Confermo la circostanza “C”; D.R. Confermo la circostanza “D”, D.R. Confermo la Circostanza “E”; D.R. Confermo la circostanza “F”, e preciso che ho sentito personalmente tale dichiarazione, DR: riconosco [...] le fotografie che mi vengono esibite allegate al fascicolo di parte attrice;
DR: io ho assistito personalmente all'incidente in quanto mi trovavo personalmente fuori dal negozio, perché ancora non era aperto ed avrei dovuto aprirlo io”.
Ciò che è in contestazione tra le parti, risulta essere la dinamica del sinistro, posto che il convenuto - conducente dell'autovettura AUDI A4 TG. DS352PE sig. - contestava la propria Controparte_2 responsabilità riguardo al verificarsi del sinistro per cui è causa, con nota inviata alla concludente Compagnia in data 23 febbraio 2015 tramite l'avv. Cosimo Messina, rappresentando che il sinistro si verificava per fatto e colpa esclusivi del conducente della TG. BT914EF, assicurata Controparte_8 con sig. e precisamente con le modalità descritte nell'allegata Controparte_6 Parte_1 denuncia nella quale così descriveva la dinamica: “percorrevo la via Ugo Sant'Onofrio con direzione monte – mare.
Giunto all'incrocio con la via Marconi mi arrestavo;
subito dopo, non vedendo sopraggiungere alcun veicolo ripartivo. Avevo quasi ultimato la manovra quando venivo investito dal veicolo B il cui conducente procedeva a velocità elevatissima”.
Dai rilievi tecnici e descrittivi espletati emerge che, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate in citazione, il sig. alla guida della Volkswagen Lupo targata BT914EF percorrendo la Parte_1
Via Marconi con direzione di marcia ME-PA, all'incrocio con la via Ugo S. Onofrio, entrava in collisione con l'Audi A4 targata DS352PE e condotta dal Sig. che percorreva la Via Ugo S. Controparte_2
Onofrio con direzione di marcia Monte-Mare.
La ricostruzione della dinamica del sinistro trova riscontro nel verbale redatto dalla Polizia Municipale del Comune di Barcellona P.G. prodotta in giudizio, dalla lettura del quale risulta che gli Agenti non presenti al momento del sinistro, giungevano sul luogo del sinistro verso le ore 8.40 circa e constatavano la presenza dei conducenti e Relativamente alla dinamica Parte_1 Controparte_2 dell'incidente, gli Agenti a verbale riferivano: “il sig. alla guida del veicolo “A” Volkswagen Parte_1
Lupo targato BT914EF percorreva la Via Marconi con direzione di marcia Me-PA quando giunto all'incrocio con la via
Ugo S. Onofrio entrava in collisione con il veicolo “B” Audi A4 targato DS352PE condotta dal Sig. Controparte_2 che percorreva la Via Ugo S.Onofrio con direzione di marcia MontexMare. Sono stati elevati i verbali: n° 18688 Art.141
c.3 e с.8 n°17498 Art.145 c.5 е с.10”.
Nella planimetria allegata al rapporto, dalla posizione di quiete delle due autovetture, come rinvenute dai vigili urbani, si nota che il veicolo Audi A4 TG.DS352PE si trova oltre l'incrocio. Ciò trova riscontro nelle fotografie allegate al rapporto, che evidenziano danni rilevanti alla parte anteriore della CP_8
e danni circoscritti allo sportello laterale anteriore dell'Audi.
I Vigili Urbani hanno, peraltro, contravvenzionato il ai sensi dell'art. 141, commi 3 ed 8, Parte_1 codice della strada, per non avere regolato la velocità in prossimità di un'intersezione, nonché elevato contravvenzione di cui ai commi 5 e 10 dell'art. 145 del codice della strada, al sig. per non essersi CP_2 fermato al segnale di stop che lo onerava.
Il verbale della polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnala di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti.
(Cassazione civile, sez. VI, ordinanza 01/04/2019 9037).
Invero nel caso in esame il verbale delle autorità, intervenute successivamente al sinistro de quo, attestano analiticamente i danni riportati dai veicoli, le lesioni subite delle persone coinvolte nel sinistro, ovvero le dichiarazioni dei conducenti in merito alla dinamica del sinistro.
Come emerge dal verbale e dalle foto allegate al rapporto di polizia, vi è prova che il sinistro si sia verificato al centro della carreggiata e seppur l'inosservanza del segnale di Stop da parte del sig. - CP_2 vista la contestata violazione dell'art. 145 del codice della strada commi 5 e 10 - abbia causato l'impatto tra i due veicoli, l'elevata velocità contestata come da verbale per violazione dell'art. 141, commi 3 ed 8 codice della strada al sig. alla guida del veicolo Volkswagen Lupo targato BT914EF, ha impedito Parte_1 di evitare l'impatto.
Dalla ricostruzione dei fatti emerge, pertanto, che i conducenti dei veicoli coinvolti non abbiano tenuto una condotta di guida consona allo stato dei luoghi, e quindi, tale ricostruzione dei fatti conduce a riconoscere a carico delle parti un concorso di colpa pari al 30% per l'attore ed un Parte_1
70% per il convenuto Controparte_2
Accertato il diritto al ristoro dei danni, in ordine al quantum debeantur, i danni subiti dall'attore, consistono in danni per lesioni personali, eziologicamente connessi al sinistro de quo.
Sui danni e la loro liquidazione, coerentemente con quanto sopra esposto e per le circostanze evidenziate nel corso del giudizio, non vi è motivo per discostarsi dalle conclusioni diagnostiche conseguenti alla visita medico-legale eseguita sul sig. dal CTU – dott. Parte_1 Persona_3
- nominato nell'ambito del presente giudizio.
La suddetta consulenza tecnica ha giudicato le patologie del periziato compatibili con i traumi subiti, riconoscendo il nesso causale tra l'evento denunciato e le lesioni riportate.
Nel merito, dagli accertamenti conseguenti alla visita medica sul paziente, il CTU ha diagnosticato
“esiti di trauma distorsivo del rachide cervicale senza segni di radicolopatia periferica strumentalmente confermati;
esiti di trauma contusivo alla spalla sinistra in soggetto destrimane con lesione parziale del tratto distale del tendine del sovraspinoso in soggetto affetto da preesistenze croniche degenerative;
esiti di trauma contusivo-distrattivo al ginocchio sinistro con minimo interessamento lesivo del collaterale interno nel suo tratto prossimale in soggetto con condropatia articolare cronica”, ritenendo che tali lesioni abbiano determinato un periodo di: inabilità temporanea assoluta (ITA) di gg
(0) zero;
inabilità temporanea parziale (ITP) al 75% di gg (20) venti;
inabilità temporanea parziale (ITP) al 50% di gg (20) venti;
inabilità temporanea parziale (ITP) al 25% di gg (30) trenta;
cui sono residuati postumi invalidanti a carattere permanente nella misura del 6 (sei)% sul totale (tabella di legge del
03/07/2003) oltre spese mediche documentate giudicate congrue pari ad Euro (€. 1.549,23).
Alla luce di ciò appare chiaro l'obbligo gravante sui convenuti di risarcire il danno subito da Parte_1
.
[...]
Sulla quantificazione del danno è necessario fare delle premesse.
La tipologia di danno di cui oggi ci si occupa è da inquadrare all'interno dell'area del danno non patrimoniale, in particolare danno biologico, per il quale si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito. Il danno biologico così come sopra riconosciuto, detto anche danno alla salute, riguarda il danno fisico o psichico che compromette le normali attività vitali del danneggiato ed è risarcibile ai sensi dell'art. 2059 c.c..
Quanto alla liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psicofisica, la stessa presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative, vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il Tribunale di
Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto.
Alla luce delle tabelle sopra menzionate, il danno biologico risarcibile, tenuto conto dell'età dell'attore all'epoca dei fatti (55), è pari a complessivi €.7.583,06, comprensivo anche delle spese mediche documentate e considerato il concorso di colpo come sopra individuato e quantificato.
Su tale somma sono dovuti gli interessi legali, sul capitale devalutato alla data del sinistro e rivalutato via via, dalla data del sinistro al passaggio in giudicato della presente sentenza, da quando decorreranno soltanto gli interessi legali.
Quindi, essendo stati già corrisposti €.3.000,00 (al netto delle spese legali), all'attore va riconosciuta l'ulteriore somma di €.4.583,06 oltre interessi come specificati.
In definitiva, pertanto, si condannano i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore di parte attrice della somma di €.4.583,06, oltre accessori.
Va rigettata, contrariamente, la richiesta relativa al danno morale, al danno patrimoniale specifico e futuro, al lucro cessante ed al danno emergente, non dovuti, non avendo dimostrato l'attrice tale sussistenza con sufficienti mezzi di prova, giusto quanto statuito dalle recenti sentenze della Cassazione
a Sez. Unite.
Dopo la notissima sentenza della Cassazione a Sezioni Unite del 2008, che ha imposto una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale, la giurisprudenza sia di legittimità che di merito seguendo le direttive in essa contenute ha specificato che: ”Il danno biologico (cioè la lesione della salute), quello morale (cioè la sofferenza interiore) e quello dinamico-razionale (altrimenti definibile esistenziale e consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiana, risarcibile nel caso in cui l'illecito abbia violato diritti fondamentali della persona) costituiscono pregiudizi non patrimoniali ontologicamente diversi e tutti risarcibili;
né tale conclusione contrasta col principio di unitarietà del danno non patrimoniale, sancito dalla sentenza n. 26972 del 2008 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, giacchè quel principio impone una liquidazione unitaria del danno, ma non una considerazione atomistica” (Cass. N. 10414/06).
In seguito a ciò, con la recentissima sentenza n. 2788 del 31/01/2019, la Suprema Corte, considerato che il danno morale non risulta assorbito dal danno esistenziale trattandosi di voci autonome, ha ammesso la liquidazione sia del danno morale che di quello esistenziale prevedendo una personalizzazione in aumento al risarcimento per il danno biologico, in presenza di gravi e eccezionali conseguenze. Ma, partendo da quanto sopra indicato, la citata sentenza del 2019 così prevede:
“Nel procedere all'accertamento e alla quantificazione del danno risarcibile, il giudice di merito deve dunque tenere conto, da una parte dell'insegnamento della Corte Costituzionale (Corte Cost. n. 235 del
2014, punto 10.1 e ss.) e dall'altra, del recente intervento del legislatore sugli art. 138 e 139 c.d.a. come modificati dalla L. 4 agosto 2017 n. 124, art. 1 comma 17, la cui nuova rubrica (danno non patrimoniale sostitutiva del precedente danno biologico) e il cui contenuto consentono di distinguere definitivamente il danno dinamico-relazionale da quello morale”. Ne deriva che il giudice deve congiuntamente, ma distintamente, valutare la compiuta fenomenologia della lesione non patrimoniale, e cioè tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (c.d. danno morale) quanto quello dinamico-relazionale (destinato a incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterna del soggetto).
In riferimento all'eccepito danno morale: “Non costituisce … duplicazione la congiunta attribuzione del danno biologico;
e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazionemedico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione).
Ne deriva che, ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione”. (Cass. III^ n. 7513 del 27/03/2018). Pertanto, in caso di incidente stradale va liquidato anche il danno morale purché si tenga conto delle lesioni in concreto subite, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico, e risultando il danneggiato onerato dell'allegazione della prova delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento. Incidenza non adeguatamente provata con specifico riferimento al caso de quo.
Riguardo al risarcimento del danno c.d. patrimoniale è necessario precisare che tra la lesione della salute e diminuzione della capacità di guadagno non sussiste alcun rigido automatismo, per cui in presenza di una lesione alla salute non può ritenersi ridotta in egual misura la capacità di produrre reddito;
i richiedenti hanno sempre l'onere di provare, anche mediante presunzione che l'invalidità permanente abbia inciso sulla capacità di guadagno (Cass. 10.07.08 n. 18866).
“Mentre l'invalidità permanente concorre di per sé a dar luogo a danno biologico, la stessa non comporta necessariamente anche un danno patrimoniale, a tal fine occorre che il giudice, oltre ad accertare in quale misura la menomazione fisica abbia inciso sulla capacità di svolgimento dell'attività lavorativa specifica e questa, a sua volta, sulle capacità di guadagno, accerti se ed in quale misura la menomazione fisica abbia inciso sulle capacità di svolgimento dell'attività lavorativa specifica e questa, a sua volta, sulle capacità di guadagno, accerti se ed in quale misura in tale soggetto persista o residui, dopo o nonostante l'infortunio subito, una capacità ad attendere ad altri lavori, confacente alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali, ed altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte. Solo se dall'esame di detti elementi risulti una riduzione della capacità di guadagno e del reddito effettivamente percepito, questa è risarcibile sotto il profilo del lucro cessante. La relativa prova incombe al danneggiato e può essere anche presuntiva, purché sia certa la riduzione della capacità di lavoro specifica”(Cass. 29.01.10 n. 2062).
Non viene, pertanto, riconosciuto né il danno patrimoniale, né il danno da lucro cessante, né il danno emergente, in quanto tali richieste non risultano supportate da sufficienti elementi probatori e non risulta fornita la prova dell'esistenza di tali danni.
Le suddette statuizioni sono assorbenti di ogni ulteriore decisione sulle altre domande formulate dalle parti in quanto ultronee.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, stante il riconosciuto concorso di colpa, vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del sottoscritto giudice onorario in funzione di giudice unico, sentiti i procuratori delle parti costituite, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 194/2017, così provvede:
- Dichiara la contumacia di Controparte_2
- Riconosce un concorso di colpa per il sinistro oggetto di causa tra l'attore ed il Parte_1 convenuto quantificabile in 30% per il primo ed il 70% per il secondo;
Controparte_2
- Condanna i convenuti in solido, al pagamento di Euro Controparte_1 Controparte_2
4.583,06 quale risarcimento del danno patito da , considerato il riconoscimento del Parte_1 concorso di colpa, oltre interessi come meglio specificato in parte motiva;
- Stante il riconoscimento del concorso di colpa, compensa interamente le spese tra le parti
- Condanna i convenuti, al pagamento del 70% delle spese di CTU Controparte_1 liquidate;
- Condanna l'attore al pagamento del 30% delle spese di CTU liquidate. Parte_1
Barcellona P.G. 25.03.2025
Il GOP
Dott.ssa Maria Rita Cuzzola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, dott.ssa
Maria Rita Cuzzola, in funzione di giudice onorario monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 194/2017 del Registro Generale Contenzioso
TRA
, (C.F. ), nato il [...] a [...] P.G. Parte_1 C.F._1
(ME) ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in Milazzo, via Tre
Monti – Pal. Oliva 40, presso lo studio dell'Avv. Piero Colosi, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- Attore -
CONTRO
(P.I. ) con sede in Bologna, Via Stalingrado Controparte_1 P.IVA_1
n.45, in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Filiberto ed elettivamente domiciliata in Barcellona P.G., Via Degli Studi n.48 (c/o studio dell'Avv. Bruno
Bagnato);
- Convenuta-
, nato il [...] a [...] ed ivi residente in [...]
n.16;
- Convenuto contumace- avente per OGGETTO: Lesione personale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 06.02.2017 il Sig. conveniva in giudizio Parte_1 innanzi a codesto Ill.mo Tribunale, la -società assicurativa del veicolo Controparte_1 coinvolto nel sinistro - nonché il Sig. in qualità di conducente del suddetto veicolo, Controparte_2 premettendo di essere stato coinvolto in un sinistro in data 13.02.2015, alle ore 8:40 circa in Barcellona
P.G. (Me), alla guida della sua Volkswagen Lupo tg. BT914EF, in comproprietà al 50% con la figlia e con accanto la figlia , quale trasportata con cinture allacciate. Parte_2 Persona_1
Secondo la ricostruzione dell'odierno attore, in tali circostanze di tempo e di luogo procedeva in
Barcellona P.G. lungo la via Marconi con direzione di marcia ME- PA, strada a senso unico di circolazione, allorquando, giunto all'incrocio con la Via Ugo Sant'Onofrio, impattava contro un'Audi A4 tg. DS352PE, condotta dal sig. il quale proveniente ad alta velocità dalla via Ugo S. Controparte_2
Onofrio, con direzione di marcia monte-mare, non si fermava al segnale di stop che lo onerava.
A seguito dell'occorso, intervenivano sui luoghi i VV.UU del che Controparte_3 rilevavano l'accaduto, nonché i soccorritori del servizio 118, che trasportavano in ambulanza in Ospedale la sig.ra mentre il sig. veniva condotto presso il P.S. dell'Ospedale Persona_1 Parte_1 di Milazzo, accusando difficoltà funzionali e dolori a varie parti del corpo, solo in serata. All'esito degli accertamenti, il medico di turno diagnosticava: “cervicalgia post-traumatica e polmialgie in policontuso vittima di incidente stradale” con prognosi giorni 7. In virtù di tale diagnosi, il deducente si rimetteva alle cure del Reparto di Ortopedia e Traumatologia dell'Ospedale di Milazzo ove, oltre alle prescrizioni, cure e terapie, gli venivano prescritti ulteriori 75 gg di riposo. L'attore effettuava molteplici controlli clinici e strumentali fino al 23.03.16, epoca della dichiarata guarigione clinica.
La compagnia assicuratrice dell'autovettura Audi A4 tg. DS352PE al tempo del Controparte_4 sinistro, in regime d'indennizzo, risarciva il danno subito dall'autovettura del sig. (€ Parte_1
1.300,00), mentre in ordine al risarcimento dei danni da lesioni formulava offerta per € 3.000,00, che il sig. riceveva quale acconto sul suo maggiore avere. Parte_1
Tutto ciò premesso, l'odierno attore chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni
1) Ritenere e dichiarare che il sinistro de quo è avvenuto per fatto e colpa esclusiva del sig. conducente Controparte_2 e proprietario della Audi A4 tg. DS 352 PE e, conseguentemente
2) condannare direttamente, la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 sede legale in Bologna, Viale Stalingrado, 45, nella qualità di compagnia assicuratrice per la R.C.A. dell'autovettura responsabile, il sig. , residente in [...], in solido o chi di Controparte_5 ragione, a risarcire, all'istante , tutti i danni come sopra meglio specificati e quantificati nella residua Parte_1 complessiva somma di €. 107.539,89 (biologico permanente + I.T.T. + I.T.P. + morale + danno da diminuita capacità lavorativa generica e specifica + esistenziale + spese mediche documentate 3.000,00), o quell'altra somma maggiore acconto ricevuto per lesioni pari ad €. o minore che l'On. Tribunale adito riterrà di giustizia, ove del caso anche in via equitativa, nonché gli interessi legali e la svalutazione monetaria dal momento del sinistro sino al soddisfo;
3) condannare i convenuti, ut supra, in solido o chi di ragione, al pagamento delle spese, ivi comprese quelle di C.T.U., competenze ed onorari del giudizio;
[...]”.
Con comparsa di risposta del 13.10.2017, si costituiva in giudizio solo la convenuta compagnia di assicurazioni la quale contestando le richieste attoree sia in ordine all'an che Controparte_1 al quantum, chiedeva di:
“1) rigettare tutte le domande svolte dall'attore in quanto assolutamente infondate in fatto ed in diritto per le causali sopra spiegate;
2) in via meramente subordinata, applicare alla fattispecie in oggetto l'art. 2054, II° comma, c.c. ritenendo e dichiarando la pari responsabilità dei due conducenti i veicoli coinvolti nel sinistro in oggetto per le causali ampiamente evidenziate nella premessa del presente atto;
ovvero, in ulteriore subordine, graduare la responsabilità nella misura che sarà ritenuta di giustizia, attribuendo comunque all'attore un concorso di responsabilità di almeno il 30% per eccesso di velocità;
3)ritenere e dichiarare che l'attore ha concorso, ex art. 1227 c.c., alla produzione del danno per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e, pertanto, ridurre la relativa quantificazione nella ulteriore misura di almeno il 50% ovvero in quell'altra percentuale che sarà ritenuta di giustizia. Controparte_
4) ritenere e dichiarare che nessun risarcimento è dovuto all'attore, avendo quest'ultimo percepito dalla la somma di € 3.000,00, completamente satisfattiva del danno subito, anche in ragione della sua corresponsabilità nella verificazione dell'incidente stradale;
5) in ulteriore subordine, limitare il risarcimento del danno solo quelle voci che risulteranno provate in corso di causa e sempre in ragione del concorso colposo dell'attore ex art. 2054, II* comma, c.c. e ex art. 1227 c.c. per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, tenendo conto della somma di € 3.000,00 già pagata da Controparte_7
6) condannare l'attore al pagamento di spese ed onorari del presente giudizio. [...]”.
Rimaneva contumace il sig. Controparte_2
Radicatosi ritualmente il contraddittorio ed iscritto al n. 194/2017 R.G del ruolo generale del contenzioso del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, il GI preso atto della comparizione delle parti e viste le istanze delle parti, all'udienza del 3.04.2018 concedeva i termini ex art. 183 c.p.c. e, successivamente, con ordinanza del 5.06.2019 ammetteva prova per testi riservando all'esito ogni valutazione in ordine all'ammissibilità della CTU medico-legale.
Assunta la prova orale e sentito il teste sig. all'udienza del 11.02.2020, con ordinanza Testimone_1 del 7.04.2021 il GI ammetteva CTU medico-legale sulla persona del sig. , nominando Parte_1 all'uopo il dott. e successivamente - con ordinanza del 25.10.2021 - il dott. , Persona_2 Persona_3 che accettava l'incarico depositando in data 15.05.2022 la relazione peritale.
Esaurita la fase istruttoria, il GI rinviava la causa all'udienza del 12.01.2023, per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione, ex art. 281 sexies c.p.c., con concessione di termine per note sino al 12.12.2022. I procuratori delle parti depositavano nei termini e dopo una serie di rinvii, esaminata la documentazione prodotta, il GI rinviava la trattazione della causa ex art. 127 c.p.c. all'udienza del
13.07.2023.
Ritenuta la causa matura per la decisione il giudice rinviava all'udienza del 8.03.2024, e ritenute le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, rinviava la causa per i medesimi incombenti all'11.02.2025.
I procuratori delle parti depositavano nei termini note scritte, riportandosi ai precedenti atti e verbali di causa, insistendo nelle domande in esse formulate.
*****
. Alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta nel corso del giudizio, le domande avanzate da parte attrice sono parzialmente ammissibili in quanto nell'accadimento del sinistro si riconosce un concorso di colpa.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del conducente del veicolo assicurato – sig.
[...]
– non costituitosi nonostante sia stato regolarmente citato. CP_2
Nel merito, l'esposizione dei fatti, così come descritti e comprovati nel corso dell'espletata istruttoria, potrà meglio specificare le argomentazioni poste a fondamento della decisione.
In ordine all'an debeantur, il fatto storico che dà origine al presente giudizio, inteso nel suo accadimento nei tempi descritti dall'attore trova riscontro nella testimonianza del teste oculare – presente sul luogo al momento del sinistro - sig. nato a [...] P.G. il 05.07.1966, escusso Testimone_1 all'udienza del 11.02.2020, il quale ha dichiarato: “D.R. [...]risponde al vero la circostanza della “lettera A” perché mi trovavo sul luogo del sinistro perché li c'era il negozio dove ai tempi lavoravo e sono stato il primo a soccorrere il Sig.
e sua figlia ed ho visto che avevano la cintura di sicurezza allacciata ed ho chiamato l'ambulanza del 118; D.R. Parte_1
Confermo la circostanza “B”; D.R. Confermo la circostanza “C”; D.R. Confermo la circostanza “D”, D.R. Confermo la Circostanza “E”; D.R. Confermo la circostanza “F”, e preciso che ho sentito personalmente tale dichiarazione, DR: riconosco [...] le fotografie che mi vengono esibite allegate al fascicolo di parte attrice;
DR: io ho assistito personalmente all'incidente in quanto mi trovavo personalmente fuori dal negozio, perché ancora non era aperto ed avrei dovuto aprirlo io”.
Ciò che è in contestazione tra le parti, risulta essere la dinamica del sinistro, posto che il convenuto - conducente dell'autovettura AUDI A4 TG. DS352PE sig. - contestava la propria Controparte_2 responsabilità riguardo al verificarsi del sinistro per cui è causa, con nota inviata alla concludente Compagnia in data 23 febbraio 2015 tramite l'avv. Cosimo Messina, rappresentando che il sinistro si verificava per fatto e colpa esclusivi del conducente della TG. BT914EF, assicurata Controparte_8 con sig. e precisamente con le modalità descritte nell'allegata Controparte_6 Parte_1 denuncia nella quale così descriveva la dinamica: “percorrevo la via Ugo Sant'Onofrio con direzione monte – mare.
Giunto all'incrocio con la via Marconi mi arrestavo;
subito dopo, non vedendo sopraggiungere alcun veicolo ripartivo. Avevo quasi ultimato la manovra quando venivo investito dal veicolo B il cui conducente procedeva a velocità elevatissima”.
Dai rilievi tecnici e descrittivi espletati emerge che, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate in citazione, il sig. alla guida della Volkswagen Lupo targata BT914EF percorrendo la Parte_1
Via Marconi con direzione di marcia ME-PA, all'incrocio con la via Ugo S. Onofrio, entrava in collisione con l'Audi A4 targata DS352PE e condotta dal Sig. che percorreva la Via Ugo S. Controparte_2
Onofrio con direzione di marcia Monte-Mare.
La ricostruzione della dinamica del sinistro trova riscontro nel verbale redatto dalla Polizia Municipale del Comune di Barcellona P.G. prodotta in giudizio, dalla lettura del quale risulta che gli Agenti non presenti al momento del sinistro, giungevano sul luogo del sinistro verso le ore 8.40 circa e constatavano la presenza dei conducenti e Relativamente alla dinamica Parte_1 Controparte_2 dell'incidente, gli Agenti a verbale riferivano: “il sig. alla guida del veicolo “A” Volkswagen Parte_1
Lupo targato BT914EF percorreva la Via Marconi con direzione di marcia Me-PA quando giunto all'incrocio con la via
Ugo S. Onofrio entrava in collisione con il veicolo “B” Audi A4 targato DS352PE condotta dal Sig. Controparte_2 che percorreva la Via Ugo S.Onofrio con direzione di marcia MontexMare. Sono stati elevati i verbali: n° 18688 Art.141
c.3 e с.8 n°17498 Art.145 c.5 е с.10”.
Nella planimetria allegata al rapporto, dalla posizione di quiete delle due autovetture, come rinvenute dai vigili urbani, si nota che il veicolo Audi A4 TG.DS352PE si trova oltre l'incrocio. Ciò trova riscontro nelle fotografie allegate al rapporto, che evidenziano danni rilevanti alla parte anteriore della CP_8
e danni circoscritti allo sportello laterale anteriore dell'Audi.
I Vigili Urbani hanno, peraltro, contravvenzionato il ai sensi dell'art. 141, commi 3 ed 8, Parte_1 codice della strada, per non avere regolato la velocità in prossimità di un'intersezione, nonché elevato contravvenzione di cui ai commi 5 e 10 dell'art. 145 del codice della strada, al sig. per non essersi CP_2 fermato al segnale di stop che lo onerava.
Il verbale della polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnala di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti.
(Cassazione civile, sez. VI, ordinanza 01/04/2019 9037).
Invero nel caso in esame il verbale delle autorità, intervenute successivamente al sinistro de quo, attestano analiticamente i danni riportati dai veicoli, le lesioni subite delle persone coinvolte nel sinistro, ovvero le dichiarazioni dei conducenti in merito alla dinamica del sinistro.
Come emerge dal verbale e dalle foto allegate al rapporto di polizia, vi è prova che il sinistro si sia verificato al centro della carreggiata e seppur l'inosservanza del segnale di Stop da parte del sig. - CP_2 vista la contestata violazione dell'art. 145 del codice della strada commi 5 e 10 - abbia causato l'impatto tra i due veicoli, l'elevata velocità contestata come da verbale per violazione dell'art. 141, commi 3 ed 8 codice della strada al sig. alla guida del veicolo Volkswagen Lupo targato BT914EF, ha impedito Parte_1 di evitare l'impatto.
Dalla ricostruzione dei fatti emerge, pertanto, che i conducenti dei veicoli coinvolti non abbiano tenuto una condotta di guida consona allo stato dei luoghi, e quindi, tale ricostruzione dei fatti conduce a riconoscere a carico delle parti un concorso di colpa pari al 30% per l'attore ed un Parte_1
70% per il convenuto Controparte_2
Accertato il diritto al ristoro dei danni, in ordine al quantum debeantur, i danni subiti dall'attore, consistono in danni per lesioni personali, eziologicamente connessi al sinistro de quo.
Sui danni e la loro liquidazione, coerentemente con quanto sopra esposto e per le circostanze evidenziate nel corso del giudizio, non vi è motivo per discostarsi dalle conclusioni diagnostiche conseguenti alla visita medico-legale eseguita sul sig. dal CTU – dott. Parte_1 Persona_3
- nominato nell'ambito del presente giudizio.
La suddetta consulenza tecnica ha giudicato le patologie del periziato compatibili con i traumi subiti, riconoscendo il nesso causale tra l'evento denunciato e le lesioni riportate.
Nel merito, dagli accertamenti conseguenti alla visita medica sul paziente, il CTU ha diagnosticato
“esiti di trauma distorsivo del rachide cervicale senza segni di radicolopatia periferica strumentalmente confermati;
esiti di trauma contusivo alla spalla sinistra in soggetto destrimane con lesione parziale del tratto distale del tendine del sovraspinoso in soggetto affetto da preesistenze croniche degenerative;
esiti di trauma contusivo-distrattivo al ginocchio sinistro con minimo interessamento lesivo del collaterale interno nel suo tratto prossimale in soggetto con condropatia articolare cronica”, ritenendo che tali lesioni abbiano determinato un periodo di: inabilità temporanea assoluta (ITA) di gg
(0) zero;
inabilità temporanea parziale (ITP) al 75% di gg (20) venti;
inabilità temporanea parziale (ITP) al 50% di gg (20) venti;
inabilità temporanea parziale (ITP) al 25% di gg (30) trenta;
cui sono residuati postumi invalidanti a carattere permanente nella misura del 6 (sei)% sul totale (tabella di legge del
03/07/2003) oltre spese mediche documentate giudicate congrue pari ad Euro (€. 1.549,23).
Alla luce di ciò appare chiaro l'obbligo gravante sui convenuti di risarcire il danno subito da Parte_1
.
[...]
Sulla quantificazione del danno è necessario fare delle premesse.
La tipologia di danno di cui oggi ci si occupa è da inquadrare all'interno dell'area del danno non patrimoniale, in particolare danno biologico, per il quale si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito. Il danno biologico così come sopra riconosciuto, detto anche danno alla salute, riguarda il danno fisico o psichico che compromette le normali attività vitali del danneggiato ed è risarcibile ai sensi dell'art. 2059 c.c..
Quanto alla liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psicofisica, la stessa presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative, vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il Tribunale di
Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto.
Alla luce delle tabelle sopra menzionate, il danno biologico risarcibile, tenuto conto dell'età dell'attore all'epoca dei fatti (55), è pari a complessivi €.7.583,06, comprensivo anche delle spese mediche documentate e considerato il concorso di colpo come sopra individuato e quantificato.
Su tale somma sono dovuti gli interessi legali, sul capitale devalutato alla data del sinistro e rivalutato via via, dalla data del sinistro al passaggio in giudicato della presente sentenza, da quando decorreranno soltanto gli interessi legali.
Quindi, essendo stati già corrisposti €.3.000,00 (al netto delle spese legali), all'attore va riconosciuta l'ulteriore somma di €.4.583,06 oltre interessi come specificati.
In definitiva, pertanto, si condannano i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore di parte attrice della somma di €.4.583,06, oltre accessori.
Va rigettata, contrariamente, la richiesta relativa al danno morale, al danno patrimoniale specifico e futuro, al lucro cessante ed al danno emergente, non dovuti, non avendo dimostrato l'attrice tale sussistenza con sufficienti mezzi di prova, giusto quanto statuito dalle recenti sentenze della Cassazione
a Sez. Unite.
Dopo la notissima sentenza della Cassazione a Sezioni Unite del 2008, che ha imposto una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale, la giurisprudenza sia di legittimità che di merito seguendo le direttive in essa contenute ha specificato che: ”Il danno biologico (cioè la lesione della salute), quello morale (cioè la sofferenza interiore) e quello dinamico-razionale (altrimenti definibile esistenziale e consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiana, risarcibile nel caso in cui l'illecito abbia violato diritti fondamentali della persona) costituiscono pregiudizi non patrimoniali ontologicamente diversi e tutti risarcibili;
né tale conclusione contrasta col principio di unitarietà del danno non patrimoniale, sancito dalla sentenza n. 26972 del 2008 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, giacchè quel principio impone una liquidazione unitaria del danno, ma non una considerazione atomistica” (Cass. N. 10414/06).
In seguito a ciò, con la recentissima sentenza n. 2788 del 31/01/2019, la Suprema Corte, considerato che il danno morale non risulta assorbito dal danno esistenziale trattandosi di voci autonome, ha ammesso la liquidazione sia del danno morale che di quello esistenziale prevedendo una personalizzazione in aumento al risarcimento per il danno biologico, in presenza di gravi e eccezionali conseguenze. Ma, partendo da quanto sopra indicato, la citata sentenza del 2019 così prevede:
“Nel procedere all'accertamento e alla quantificazione del danno risarcibile, il giudice di merito deve dunque tenere conto, da una parte dell'insegnamento della Corte Costituzionale (Corte Cost. n. 235 del
2014, punto 10.1 e ss.) e dall'altra, del recente intervento del legislatore sugli art. 138 e 139 c.d.a. come modificati dalla L. 4 agosto 2017 n. 124, art. 1 comma 17, la cui nuova rubrica (danno non patrimoniale sostitutiva del precedente danno biologico) e il cui contenuto consentono di distinguere definitivamente il danno dinamico-relazionale da quello morale”. Ne deriva che il giudice deve congiuntamente, ma distintamente, valutare la compiuta fenomenologia della lesione non patrimoniale, e cioè tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (c.d. danno morale) quanto quello dinamico-relazionale (destinato a incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterna del soggetto).
In riferimento all'eccepito danno morale: “Non costituisce … duplicazione la congiunta attribuzione del danno biologico;
e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazionemedico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione).
Ne deriva che, ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione”. (Cass. III^ n. 7513 del 27/03/2018). Pertanto, in caso di incidente stradale va liquidato anche il danno morale purché si tenga conto delle lesioni in concreto subite, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico, e risultando il danneggiato onerato dell'allegazione della prova delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento. Incidenza non adeguatamente provata con specifico riferimento al caso de quo.
Riguardo al risarcimento del danno c.d. patrimoniale è necessario precisare che tra la lesione della salute e diminuzione della capacità di guadagno non sussiste alcun rigido automatismo, per cui in presenza di una lesione alla salute non può ritenersi ridotta in egual misura la capacità di produrre reddito;
i richiedenti hanno sempre l'onere di provare, anche mediante presunzione che l'invalidità permanente abbia inciso sulla capacità di guadagno (Cass. 10.07.08 n. 18866).
“Mentre l'invalidità permanente concorre di per sé a dar luogo a danno biologico, la stessa non comporta necessariamente anche un danno patrimoniale, a tal fine occorre che il giudice, oltre ad accertare in quale misura la menomazione fisica abbia inciso sulla capacità di svolgimento dell'attività lavorativa specifica e questa, a sua volta, sulle capacità di guadagno, accerti se ed in quale misura la menomazione fisica abbia inciso sulle capacità di svolgimento dell'attività lavorativa specifica e questa, a sua volta, sulle capacità di guadagno, accerti se ed in quale misura in tale soggetto persista o residui, dopo o nonostante l'infortunio subito, una capacità ad attendere ad altri lavori, confacente alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali, ed altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte. Solo se dall'esame di detti elementi risulti una riduzione della capacità di guadagno e del reddito effettivamente percepito, questa è risarcibile sotto il profilo del lucro cessante. La relativa prova incombe al danneggiato e può essere anche presuntiva, purché sia certa la riduzione della capacità di lavoro specifica”(Cass. 29.01.10 n. 2062).
Non viene, pertanto, riconosciuto né il danno patrimoniale, né il danno da lucro cessante, né il danno emergente, in quanto tali richieste non risultano supportate da sufficienti elementi probatori e non risulta fornita la prova dell'esistenza di tali danni.
Le suddette statuizioni sono assorbenti di ogni ulteriore decisione sulle altre domande formulate dalle parti in quanto ultronee.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, stante il riconosciuto concorso di colpa, vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del sottoscritto giudice onorario in funzione di giudice unico, sentiti i procuratori delle parti costituite, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 194/2017, così provvede:
- Dichiara la contumacia di Controparte_2
- Riconosce un concorso di colpa per il sinistro oggetto di causa tra l'attore ed il Parte_1 convenuto quantificabile in 30% per il primo ed il 70% per il secondo;
Controparte_2
- Condanna i convenuti in solido, al pagamento di Euro Controparte_1 Controparte_2
4.583,06 quale risarcimento del danno patito da , considerato il riconoscimento del Parte_1 concorso di colpa, oltre interessi come meglio specificato in parte motiva;
- Stante il riconoscimento del concorso di colpa, compensa interamente le spese tra le parti
- Condanna i convenuti, al pagamento del 70% delle spese di CTU Controparte_1 liquidate;
- Condanna l'attore al pagamento del 30% delle spese di CTU liquidate. Parte_1
Barcellona P.G. 25.03.2025
Il GOP
Dott.ssa Maria Rita Cuzzola