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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 26/03/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
n. 1275/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE II
Il Tribunale, in persona del giudice del lavoro dr. Giovanni Luca Ortore, ha pronunciato la seguente contestuale
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 1275/2023 r.g. promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPPUCCI DE Parte_1 C.F._1
TSCHUDY MARIO
RICORRENTE contro (C.F. , con il patrocinio dell'avv. DEL GATTO ANTONIO CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28/12/2023, deduceva di aver il 26/4/1994 trasmesso Parte_1
CP_ la domanda di riscatto del corso legale di laurea all' sede di Lucca, senza però ricevere alcun
CP_ riscontro, per cui tramite il patronato il 24/7/2023 aveva sollecitato l' di Como a provvedere al riguardo, ma l'Istituto il 28 seguente gli aveva comunicato che la domanda iniziale, presentata alla sede di Pisa, era stata chiusa per rinuncia il 12/10/2010. Aggiungeva che il successivo ricorso in via
CP_ amministrativa era stato respinto dall' anche per intervenuta decadenza ex art 47 DPR 639/1970.
CP_ Negava il decorso del termine di decadenza, in quanto l' non gli aveva mai comunicato l'ammontare della riserva matematica e il termine per provvedere al versamento della somma dovuta per cui lo citava in giudizio per far accertare il diritto al riscatto degli anni di laurea come da domanda del 26/4/1994 o, in subordine, al risarcimento dei danni subiti.
CP_ Si costituiva l' e deduceva la decadenza ex art 47 DPR 639/1970 per il decorso del termine triennale dalla domanda amministrativa e l'inammissibilità della domanda in mancanza di una domanda amministrativa corretta e completa e comunque, per acquiescenza al rifiuto di provvedere su di essa. Contestava inoltre la prescrizione del diritto e la mancanza di prova della sua esistenza.
All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con lettura della presente sentenza.
Cass. 13630/2020 - superando con ampia motivazione il precedente contrario, Cass 20924/2018 - ha pagina 1 di 2 affermato che “il termine di decadenza di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 non si applica alla domanda amministrativa di riscatto del corso di laurea, atteso che l'art. 47 concerne le controversie in materia di trattamenti pensionistici propriamente detti, nonché quelle che, pur riguardando il rapporto contributivo, mirano a ottenere lo specifico beneficio del riconoscimento di una contribuzione figurativa in vista dell'incremento del trattamento pensionistico futuro, mentre l'istituto del riscatto, essendo finalizzato, mediante il pagamento della riserva matematica ex art. 13 della l. n. 1338 del
1962, alla copertura assicurativa di un periodo in cui l'interessato, per essersi dedicato allo studio, non ha potuto ottenere il versamento dei contributi che avrebbe invece conseguito se avesse lavorato, attiene a un rapporto preliminare e diverso rispetto a quello previdenziale”. CP_ Per quanto concerne l'ulteriore eccezione dell' sulla mancanza di una domanda amministrativa corretta e completa, occorre osservare che quella del ricorrente è stata presentata utilizzando un modulo prestampato predisposto dal datore di lavoro, la Sip, che prevedeva la riserva del deposito del diploma di laurea e si concludeva con l'indicazione di restare “in attesa di conoscere l'ammontare dell'onere di riscatto e le modalità di pagamento”. CP_ Posto che l' non ha dimostrato che tale modulo fosse difforme da quello utilizzato all'epoca e in particolare che alla domanda dovesse essere allegata, a pena di inammissibilità, anche il certificato di laurea, l'eccezione appare infondata. CP_ Poiché l' non ha mai comunicato al ricorrente l'ammontare della somma dovuta per il riscatto del corso di laurea e le modalità di pagamento, deve escludersi che il diritto si sia prescritto.
Infatti, in base all'art 2935 cc, il relativo termine può iniziare a decorrere solo dal giorno in cui il diritto CP_ può essere fatto e quindi, dal momento in cui l' verificata la sussistenza delle condizioni richieste per l'ammissione al beneficio, chieda all'interessato il versamento della riserva matematica per l'importo quantificato.
Avendo il ricorrente dimostrato di aver conseguito il diploma di laurea il 19/10/1990, dev'essergli riconosciuto il diritto al riscatto degli anni del relativo corso di laurea, come da domanda del 26/4/1994 CP_ con la conseguente condanna dell' alla comunicazione della riserva matematica da versare e delle relative modalità di pagamento. CP_ Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza dell' CP_ Dev'essere invece respinta la domanda di condanna dell' ex art 96 cpc, in quanto l'inapplicabilità della decadenza ex 47 D.P.R. 639/1970 alla domanda di riscatto del corso di laurea, non ha ancora acquisito i connotati del cd. "diritto vivente" e dunque, non può ritenersi che detto indirizzo della
Cassazione costituisca ormai, una vera e proprio norma giuridica.
PQM
1. dichiara il diritto del ricorrente al riscatto degli anni del corso di laurea, come da domanda amministrativa del 26/4/1994; CP_
2. condanna l' a comunicare al ricorrente la riserva matematica da versare e le relative modalità di pagamento;
CP_
3. condanna l' al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 43,00 per spese ed €
3.000,00 per onorari, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa.
Como, 26/3/2025 Il giudice
(Giovanni Luca Ortore)
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE II
Il Tribunale, in persona del giudice del lavoro dr. Giovanni Luca Ortore, ha pronunciato la seguente contestuale
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 1275/2023 r.g. promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPPUCCI DE Parte_1 C.F._1
TSCHUDY MARIO
RICORRENTE contro (C.F. , con il patrocinio dell'avv. DEL GATTO ANTONIO CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28/12/2023, deduceva di aver il 26/4/1994 trasmesso Parte_1
CP_ la domanda di riscatto del corso legale di laurea all' sede di Lucca, senza però ricevere alcun
CP_ riscontro, per cui tramite il patronato il 24/7/2023 aveva sollecitato l' di Como a provvedere al riguardo, ma l'Istituto il 28 seguente gli aveva comunicato che la domanda iniziale, presentata alla sede di Pisa, era stata chiusa per rinuncia il 12/10/2010. Aggiungeva che il successivo ricorso in via
CP_ amministrativa era stato respinto dall' anche per intervenuta decadenza ex art 47 DPR 639/1970.
CP_ Negava il decorso del termine di decadenza, in quanto l' non gli aveva mai comunicato l'ammontare della riserva matematica e il termine per provvedere al versamento della somma dovuta per cui lo citava in giudizio per far accertare il diritto al riscatto degli anni di laurea come da domanda del 26/4/1994 o, in subordine, al risarcimento dei danni subiti.
CP_ Si costituiva l' e deduceva la decadenza ex art 47 DPR 639/1970 per il decorso del termine triennale dalla domanda amministrativa e l'inammissibilità della domanda in mancanza di una domanda amministrativa corretta e completa e comunque, per acquiescenza al rifiuto di provvedere su di essa. Contestava inoltre la prescrizione del diritto e la mancanza di prova della sua esistenza.
All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con lettura della presente sentenza.
Cass. 13630/2020 - superando con ampia motivazione il precedente contrario, Cass 20924/2018 - ha pagina 1 di 2 affermato che “il termine di decadenza di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 non si applica alla domanda amministrativa di riscatto del corso di laurea, atteso che l'art. 47 concerne le controversie in materia di trattamenti pensionistici propriamente detti, nonché quelle che, pur riguardando il rapporto contributivo, mirano a ottenere lo specifico beneficio del riconoscimento di una contribuzione figurativa in vista dell'incremento del trattamento pensionistico futuro, mentre l'istituto del riscatto, essendo finalizzato, mediante il pagamento della riserva matematica ex art. 13 della l. n. 1338 del
1962, alla copertura assicurativa di un periodo in cui l'interessato, per essersi dedicato allo studio, non ha potuto ottenere il versamento dei contributi che avrebbe invece conseguito se avesse lavorato, attiene a un rapporto preliminare e diverso rispetto a quello previdenziale”. CP_ Per quanto concerne l'ulteriore eccezione dell' sulla mancanza di una domanda amministrativa corretta e completa, occorre osservare che quella del ricorrente è stata presentata utilizzando un modulo prestampato predisposto dal datore di lavoro, la Sip, che prevedeva la riserva del deposito del diploma di laurea e si concludeva con l'indicazione di restare “in attesa di conoscere l'ammontare dell'onere di riscatto e le modalità di pagamento”. CP_ Posto che l' non ha dimostrato che tale modulo fosse difforme da quello utilizzato all'epoca e in particolare che alla domanda dovesse essere allegata, a pena di inammissibilità, anche il certificato di laurea, l'eccezione appare infondata. CP_ Poiché l' non ha mai comunicato al ricorrente l'ammontare della somma dovuta per il riscatto del corso di laurea e le modalità di pagamento, deve escludersi che il diritto si sia prescritto.
Infatti, in base all'art 2935 cc, il relativo termine può iniziare a decorrere solo dal giorno in cui il diritto CP_ può essere fatto e quindi, dal momento in cui l' verificata la sussistenza delle condizioni richieste per l'ammissione al beneficio, chieda all'interessato il versamento della riserva matematica per l'importo quantificato.
Avendo il ricorrente dimostrato di aver conseguito il diploma di laurea il 19/10/1990, dev'essergli riconosciuto il diritto al riscatto degli anni del relativo corso di laurea, come da domanda del 26/4/1994 CP_ con la conseguente condanna dell' alla comunicazione della riserva matematica da versare e delle relative modalità di pagamento. CP_ Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza dell' CP_ Dev'essere invece respinta la domanda di condanna dell' ex art 96 cpc, in quanto l'inapplicabilità della decadenza ex 47 D.P.R. 639/1970 alla domanda di riscatto del corso di laurea, non ha ancora acquisito i connotati del cd. "diritto vivente" e dunque, non può ritenersi che detto indirizzo della
Cassazione costituisca ormai, una vera e proprio norma giuridica.
PQM
1. dichiara il diritto del ricorrente al riscatto degli anni del corso di laurea, come da domanda amministrativa del 26/4/1994; CP_
2. condanna l' a comunicare al ricorrente la riserva matematica da versare e le relative modalità di pagamento;
CP_
3. condanna l' al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 43,00 per spese ed €
3.000,00 per onorari, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa.
Como, 26/3/2025 Il giudice
(Giovanni Luca Ortore)
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