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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 25/03/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1158/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1158/2024, introdotta con ricorso da
(C.F.: nata a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Montopoli di Sabina (RI) in Via Ternana n.80, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Giuseppe Mazzini
n.113 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Guercio che la rappresenta e difende, con patrocinio a spese dello Stato, delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rieti del 03.09.2024, giusta delega in calce al ricorso
ricorrente con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Rieti
OGGETTO: autorizzazione al trattamento medico-chirurgico per adeguamento di sesso, con autorizzazione alle rettifiche anagrafiche
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato il 21.10.2024 ritualmente notificato al Pubblico Ministero presso il Tribunale di
Rieti, ha dedotto che: fin dall'infanzia ha manifestato una sua natura psicologica e Parte_1 comportamentale tipicamente maschile pur essendo un individuo di sesso biologico femminile;
al fine di adeguare l'aspetto fisico alla sua psiche, ha sempre assunto l'aspetto e gli atteggiamenti di un uomo;
sentendo soggettivamente propria l'identità sessuale maschile, vive con sofferenza la propria condizione con notevoli problemi nell'integrazione sociale;
a tal fine, ha già da tempo preso contatti con il
[...] di Roma, nonché con gli psicologi del suddetto nosocomio, in particolare Controparte_1 con la Dott.ssa e con il Dott. Responsabile del servizio;
questi ultimi hanno redatto, Per_1 Per_2 sulla persona della ricorrente, esaustiva relazione psico-sessuale attestante la sua condizione di disforia di pagina 1 di 4 genere (DIG), più comunemente nota come transessualismo;
l'attrice, anche grazie alla somministrazione di una terapia ormonale virilizzante, ha assunto l'aspetto esteriore di un ragazzo;
parte ricorrente si è peraltro già sottoposta ad intervento di mastectomia bilaterale, così ulteriormente acquisendo le caratteristiche maschili.
Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Voglia l'On.le Tribunale adìto, ritenuta preliminarmente la propria competenza, respinta ogni contraria eccezione e difesa:
-stante lo stato di avanzata virilizzazione raggiunto dall'attrice, ordinare all'Ufficiale di Stato Civile competente di effettuare la rettificazione nel relativo registro mediante l'indicazione del nuovo sesso, da femminile a maschile, e nome, che, a tal fine, egli intende sostituire dal proprio prenome “ ” con quello di ”; Pt_1 CP_2
-autorizzare a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali a Parte_1 quelli maschili.
All'udienza del 5.2.2025 la ricorrente, presentatosi in abbigliamento e con sembianze maschili, ha dichiarato: “Io da bambino sentivo di non essere nel corpo giusto e poi nell'adolescenza lo sviluppo per me è stato traumatico, la prima volta che ho avuto le mestruazioni è stato un trauma e poi da quel momento mi sono un po' isolato anche dalle mie amicizie e anche a scuola tendevo ad isolarmi perché non mi sentivo compreso da chi mi stava intorno, poi quando ho compiuto trent'anni mia sorella mi ha fatto una festa di compleanno e tra gli invitati c'era un ragazzo transgender
e abbiamo parlato e lui ha iniziato a chiamarmi e mi ha detto che si poteva fare un percorso per cambiare e io da Per_3 quale momento mi sono sentito bene perché mi sono sentito riconosciuto nel nome che mi ero dato. E poi due anni fa ho iniziato il percorso al San Camillo e ho fatto un percorso da uno psicologo e delle cure e ancora adesso sto proseguendo con un percorso sia dallo psicologo dell'ospedale e sia da uno psicologo privato. Il percorso sta proseguendo bene e sto vedendo realizzati parecchi miei sogni, sono stato a Tenerife e ho iniziato a fare surf con dei ragazzi e per la prima volta mi sono sentito a mio agio mettendomi a petto nudo, e ora sono sereno, ho ripreso anche a vivere la mia vita. Ho finito la scuola agraria e ora faccio un corso di grafico pubblicitario. L'anno scorso ho fatto delle operazioni solo per il petto”.
All'esito dell'udienza, il giudice delegato ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
Mandata comunicazione al PM, non comparso in udienza, ex art. 70 e 71 c.p.c.
***
La domanda della ricorrente è fondata e deve essere accolta.
La documentazione medica in atti, in particolare la relazione psicodiagnostica redatta in data 16.7.2024, ha certificato che: “ (Rieti, 8.2.1993), cui in seguito ci riferiremo al maschile e utilizzando il nome Parte_1
, secondo il suo desiderio, ha effettuato un primo colloquio clinico in data 13.3.2023 (dott.ssa . A CP_2 Per_4 ottobre 2023 ha intrapreso e portato a termine il percorso psicodiagnostico (….) dal quale è emersa una diagnosi di
Incongruenza di Genere che in letteratura viene definita come “una marcata e persistente incongruenza tra il genere esperito dall'individuo e il sesso assegnato (…).
pagina 2 di 4 La provenienza delle certificazioni richiamate da strutture pubbliche, altamente specializzate nella individuazione e nel trattamento della condizione della parte ricorrente, rendono superfluo ogni ulteriore accertamento, essendo pienamente sufficienti a fornire la prova della domanda formulata.
Da quanto attestato nella certificazione richiamata, il trattamento chirurgico appare pertanto necessario per consentire al soggetto una identificazione accettabile della propria personalità. Peraltro, il convincimento del soggetto appare stabilmente orientato all'assunzione totale e definitiva del sesso maschile, come accertato dalla documentazione in atti, e dalle dichiarazioni rese dalla parte.
Inoltre, nella certificazione in atti non sono state rilevate sintomatologie apparenti né nuclei profondi di patologia psichiatrica, tali da costituire controindicazioni alla esecuzione di interventi.
Il Collegio ritiene che le suesposte conclusioni risultino provate all'esito di indagini approfondite e rese con argomentazioni immuni da vizi logici. Visto l'art. 3 della l. 14.4.1982 n. 164, la domanda di autorizzazione a sottoporsi all'adeguamento dei caratteri sessuali deve essere accolta.
Deve essere accolta anche la domanda di rettifica dell'atto di nascita.
Dagli atti si evince che la presenza nei documenti di identità di dati anagrafici femminili a fronte di un aspetto maschile, già assunto a seguito di terapia ormonale, fa emergere profonde difficoltà nella vita di relazione della ricorrente.
In merito deve richiamarsi la pronuncia della Corte Costituzionale, che nella sentenza n.221/2015 ha ritenuto non fondata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 14 aprile
1982, n. 164, nella parte in cui stabilisce che la rettificazione dell'attribuzione anagrafica di sesso sia realizzata in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali. Secondo la Consulta, infatti, un'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata della disposizione, alla luce del rispetto dei diritti fondamentali della persona, non impone di disporre il trattamento chirurgico, per effettuare l'adeguamento dei caratteri sessuali. “Tale esclusione appare, peraltro, il corollario di un'impostazione che, in coerenza con i supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, che deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere.
Rimane così ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo. Rispetto ad esso il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona. Il ricorso alla modificazione chirurgica risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in quei particolari casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. In tal senso, quindi, il trattamento pagina 3 di 4 chirurgico non si configura come prerequisito necessario per accedere al procedimento di rettificazione, bensì come un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico.”.
L'interpretazione della norma fornita dai Giudici costituzionali è aderente rispetto alla decisione della
Corte Europea dei diritti dell'Uomo, nella quale premesso che il diritto all'identità di genere è elemento costitutivo del diritto all'identità personale, da annoverare a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 8 della CEDU), ha ritenuto violativa di tali principi una normativa nazionale che, impedendo il cambiamento di sesso, nei casi in cui sussistesse ancora la capacità di procreare, imponeva di far ricorso a un intervento chirurgico finalizzato a rimuovere la capacità riproduttiva, prima di autorizzare il cambiamento anagrafico di sesso. Queste disposizioni sono state ritenute in contrasto con l'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo che assicura il diritto al rispetto della vita privata e personale (Corte EDU sentenza 10 marzo 2015, ricorso n. 14793/08,
. ). Parte_2 CP_3
Nel caso di specie, pur essendo autorizzato il trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali da femminili a maschili, appare accertato alla luce dei contenuti della relazione medica che sia contestualmente necessario autorizzare la rettificazione dei dati anagrafici al fine di assicurare la piena tutela della salute psico fisica della ricorrente nelle more dell'intervento.
La natura del giudizio legittima l'integrale irripetibilità delle spese di causa anticipate dalla parte ricorrente.
P.Q.M.
il Tribunale di Rieti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 cosi provvede: autorizza nata a Rieti il [...], a sottoporsi a [...] medico-chirurgico Parte_1 per l'adeguamento dei caratteri sessuali da femminile a maschile;
ordina con riguardo a nata a [...] il [...], la rettifica degli atti di stato civile in Parte_1 riferimento al sesso (da femminile al maschile) e al prenome (da “ ” a “ ”), con Pt_1 CP_2 tutti gli adempimenti susseguenti ai sensi della legge 164 del 1982; dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Rieti, il 21.3.2025
Il giudice del.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1158/2024, introdotta con ricorso da
(C.F.: nata a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Montopoli di Sabina (RI) in Via Ternana n.80, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Giuseppe Mazzini
n.113 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Guercio che la rappresenta e difende, con patrocinio a spese dello Stato, delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rieti del 03.09.2024, giusta delega in calce al ricorso
ricorrente con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Rieti
OGGETTO: autorizzazione al trattamento medico-chirurgico per adeguamento di sesso, con autorizzazione alle rettifiche anagrafiche
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato il 21.10.2024 ritualmente notificato al Pubblico Ministero presso il Tribunale di
Rieti, ha dedotto che: fin dall'infanzia ha manifestato una sua natura psicologica e Parte_1 comportamentale tipicamente maschile pur essendo un individuo di sesso biologico femminile;
al fine di adeguare l'aspetto fisico alla sua psiche, ha sempre assunto l'aspetto e gli atteggiamenti di un uomo;
sentendo soggettivamente propria l'identità sessuale maschile, vive con sofferenza la propria condizione con notevoli problemi nell'integrazione sociale;
a tal fine, ha già da tempo preso contatti con il
[...] di Roma, nonché con gli psicologi del suddetto nosocomio, in particolare Controparte_1 con la Dott.ssa e con il Dott. Responsabile del servizio;
questi ultimi hanno redatto, Per_1 Per_2 sulla persona della ricorrente, esaustiva relazione psico-sessuale attestante la sua condizione di disforia di pagina 1 di 4 genere (DIG), più comunemente nota come transessualismo;
l'attrice, anche grazie alla somministrazione di una terapia ormonale virilizzante, ha assunto l'aspetto esteriore di un ragazzo;
parte ricorrente si è peraltro già sottoposta ad intervento di mastectomia bilaterale, così ulteriormente acquisendo le caratteristiche maschili.
Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Voglia l'On.le Tribunale adìto, ritenuta preliminarmente la propria competenza, respinta ogni contraria eccezione e difesa:
-stante lo stato di avanzata virilizzazione raggiunto dall'attrice, ordinare all'Ufficiale di Stato Civile competente di effettuare la rettificazione nel relativo registro mediante l'indicazione del nuovo sesso, da femminile a maschile, e nome, che, a tal fine, egli intende sostituire dal proprio prenome “ ” con quello di ”; Pt_1 CP_2
-autorizzare a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali a Parte_1 quelli maschili.
All'udienza del 5.2.2025 la ricorrente, presentatosi in abbigliamento e con sembianze maschili, ha dichiarato: “Io da bambino sentivo di non essere nel corpo giusto e poi nell'adolescenza lo sviluppo per me è stato traumatico, la prima volta che ho avuto le mestruazioni è stato un trauma e poi da quel momento mi sono un po' isolato anche dalle mie amicizie e anche a scuola tendevo ad isolarmi perché non mi sentivo compreso da chi mi stava intorno, poi quando ho compiuto trent'anni mia sorella mi ha fatto una festa di compleanno e tra gli invitati c'era un ragazzo transgender
e abbiamo parlato e lui ha iniziato a chiamarmi e mi ha detto che si poteva fare un percorso per cambiare e io da Per_3 quale momento mi sono sentito bene perché mi sono sentito riconosciuto nel nome che mi ero dato. E poi due anni fa ho iniziato il percorso al San Camillo e ho fatto un percorso da uno psicologo e delle cure e ancora adesso sto proseguendo con un percorso sia dallo psicologo dell'ospedale e sia da uno psicologo privato. Il percorso sta proseguendo bene e sto vedendo realizzati parecchi miei sogni, sono stato a Tenerife e ho iniziato a fare surf con dei ragazzi e per la prima volta mi sono sentito a mio agio mettendomi a petto nudo, e ora sono sereno, ho ripreso anche a vivere la mia vita. Ho finito la scuola agraria e ora faccio un corso di grafico pubblicitario. L'anno scorso ho fatto delle operazioni solo per il petto”.
All'esito dell'udienza, il giudice delegato ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
Mandata comunicazione al PM, non comparso in udienza, ex art. 70 e 71 c.p.c.
***
La domanda della ricorrente è fondata e deve essere accolta.
La documentazione medica in atti, in particolare la relazione psicodiagnostica redatta in data 16.7.2024, ha certificato che: “ (Rieti, 8.2.1993), cui in seguito ci riferiremo al maschile e utilizzando il nome Parte_1
, secondo il suo desiderio, ha effettuato un primo colloquio clinico in data 13.3.2023 (dott.ssa . A CP_2 Per_4 ottobre 2023 ha intrapreso e portato a termine il percorso psicodiagnostico (….) dal quale è emersa una diagnosi di
Incongruenza di Genere che in letteratura viene definita come “una marcata e persistente incongruenza tra il genere esperito dall'individuo e il sesso assegnato (…).
pagina 2 di 4 La provenienza delle certificazioni richiamate da strutture pubbliche, altamente specializzate nella individuazione e nel trattamento della condizione della parte ricorrente, rendono superfluo ogni ulteriore accertamento, essendo pienamente sufficienti a fornire la prova della domanda formulata.
Da quanto attestato nella certificazione richiamata, il trattamento chirurgico appare pertanto necessario per consentire al soggetto una identificazione accettabile della propria personalità. Peraltro, il convincimento del soggetto appare stabilmente orientato all'assunzione totale e definitiva del sesso maschile, come accertato dalla documentazione in atti, e dalle dichiarazioni rese dalla parte.
Inoltre, nella certificazione in atti non sono state rilevate sintomatologie apparenti né nuclei profondi di patologia psichiatrica, tali da costituire controindicazioni alla esecuzione di interventi.
Il Collegio ritiene che le suesposte conclusioni risultino provate all'esito di indagini approfondite e rese con argomentazioni immuni da vizi logici. Visto l'art. 3 della l. 14.4.1982 n. 164, la domanda di autorizzazione a sottoporsi all'adeguamento dei caratteri sessuali deve essere accolta.
Deve essere accolta anche la domanda di rettifica dell'atto di nascita.
Dagli atti si evince che la presenza nei documenti di identità di dati anagrafici femminili a fronte di un aspetto maschile, già assunto a seguito di terapia ormonale, fa emergere profonde difficoltà nella vita di relazione della ricorrente.
In merito deve richiamarsi la pronuncia della Corte Costituzionale, che nella sentenza n.221/2015 ha ritenuto non fondata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 14 aprile
1982, n. 164, nella parte in cui stabilisce che la rettificazione dell'attribuzione anagrafica di sesso sia realizzata in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali. Secondo la Consulta, infatti, un'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata della disposizione, alla luce del rispetto dei diritti fondamentali della persona, non impone di disporre il trattamento chirurgico, per effettuare l'adeguamento dei caratteri sessuali. “Tale esclusione appare, peraltro, il corollario di un'impostazione che, in coerenza con i supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, che deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere.
Rimane così ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo. Rispetto ad esso il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona. Il ricorso alla modificazione chirurgica risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in quei particolari casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. In tal senso, quindi, il trattamento pagina 3 di 4 chirurgico non si configura come prerequisito necessario per accedere al procedimento di rettificazione, bensì come un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico.”.
L'interpretazione della norma fornita dai Giudici costituzionali è aderente rispetto alla decisione della
Corte Europea dei diritti dell'Uomo, nella quale premesso che il diritto all'identità di genere è elemento costitutivo del diritto all'identità personale, da annoverare a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 8 della CEDU), ha ritenuto violativa di tali principi una normativa nazionale che, impedendo il cambiamento di sesso, nei casi in cui sussistesse ancora la capacità di procreare, imponeva di far ricorso a un intervento chirurgico finalizzato a rimuovere la capacità riproduttiva, prima di autorizzare il cambiamento anagrafico di sesso. Queste disposizioni sono state ritenute in contrasto con l'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo che assicura il diritto al rispetto della vita privata e personale (Corte EDU sentenza 10 marzo 2015, ricorso n. 14793/08,
. ). Parte_2 CP_3
Nel caso di specie, pur essendo autorizzato il trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali da femminili a maschili, appare accertato alla luce dei contenuti della relazione medica che sia contestualmente necessario autorizzare la rettificazione dei dati anagrafici al fine di assicurare la piena tutela della salute psico fisica della ricorrente nelle more dell'intervento.
La natura del giudizio legittima l'integrale irripetibilità delle spese di causa anticipate dalla parte ricorrente.
P.Q.M.
il Tribunale di Rieti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 cosi provvede: autorizza nata a Rieti il [...], a sottoporsi a [...] medico-chirurgico Parte_1 per l'adeguamento dei caratteri sessuali da femminile a maschile;
ordina con riguardo a nata a [...] il [...], la rettifica degli atti di stato civile in Parte_1 riferimento al sesso (da femminile al maschile) e al prenome (da “ ” a “ ”), con Pt_1 CP_2 tutti gli adempimenti susseguenti ai sensi della legge 164 del 1982; dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Rieti, il 21.3.2025
Il giudice del.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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