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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 24/03/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.VG. 135/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, riunito in camera di conIGlio, e composto dai IGg. magistrati:
Dott. Massimo Lento Presidente- est
Dott.Gaetano Laviola Giudice
Dott.Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 135/2025 promossa da:
nato a [...] il [...] con il patrocinio Parte_1 dell'avv.SEREMBE MANUELA e dell'avv. NICOLETTI FRANCESCO
PARTE RICORRENTE contro nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
SEREMBE MANUELA e dell'avv. NICOLETTI FRANCESCO
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione
esponevano di avere contratto, in data 22/6/2013, matrimonio concordatario, che dalla unione erano nati i figli e e rappresentavano di voler Per_1 Persona_2
separarsi alle condizioni specificamente indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
“1.I coniugi prestano reciproco consenso e si autorizzano vicendevolmente a vivere separati;
2. I coniugi dichiarano che non intendono avanzare alcuna richiesta di mantenimento per sé
e, pertanto, rinunciano vicendevolmente a qualsivoglia pretesa di mantenimento personale;
3. I figli saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione stabile presso la madre ma in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità
genitoriale, regolamentando concordemente il diritto di visita del padre tenendo conto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori e gli orari lavorativi del genitore non collocatario ma, comunque, garantendo che il padre possa incontrarli e tenerli con sé
almeno due pomeriggi a settimana dalle 17.00 alle 20.00; due weekend al mese alternativamente, dalle 16.00 del sabato alle 20 della domenica. Nel periodo natalizio i minori trascorreranno con il padre, ad anni alterni, i giorni dal 23 dicembre fino al 30
dicembre, ovvero, dal 31 dicembre al 6 gennaio;
nel periodo pasquale i minori trascorreranno ad anni alterni con la madre il giorno di Pasqua e con il padre il Lunedì
dell'Angelo. Le altre festività comandate, ad anni alterni, il padre terrà con sé i figli dalle ore 9.30 alle ore 20.00. I minori trascorreranno il giorno del proprio compleanno e del proprio onomastico ad anni alterni con ciascun genitore mentre trascorreranno sempre il giorno del compleanno e dell'onomastico del genitore con quest'ultimo. Nel periodo estivo i bambini trascorreranno con il padre almeno due settimane anche non consecutive.
4) Il IG. verserà alla IG.ra , a titolo di mantenimento per i figli minori, entro il Pt_1 CP_1
20 di ogni mese, la somma mensile di € 300,00, oltre all'intero importo dell'assegno unico
(pari a circa € 467,00 mensili), nonché, il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche preventivamente concordate e documentate secondo il protocollo del CNF del novembre 2017.”
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi nato a [...] il Parte_1
09/04/1984 e nata a [...] il [...] alle condizioni Controparte_1
riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 24 marzo 2025
Il Presidente- estensore
Massimo Lento