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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 26/05/2025, n. 1601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1601 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto
Sezione Lavoro
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott. ssa Maria LEONE, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 429c.p.c.
nella causa promossa da
, con l'Avv. Pompigna Parte_1
- Ricorrente -
contro
con l'Avv. Battiato CP_1
- Convenuto -
Oggetto: “fondo garanzia”
Fatto e diritto
Con ricorso del 16.7.24 il ricorrente premesso di aver maturato il credito relativo al
T.F.R. per € 11745,66 in seguito al rapporto di lavoro intercorso fino al 2014 con
, deduceva di non essere riuscito a conseguire la suddetta Controparte_2
somma, pur avendo ottenuto sentenza n.4137 del 2019. In questa sede ha quindi chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto al pagamento, a carico del della predetta somma e Parte_2
conseguentemente condannare l convenuto al pagamento del relativo importo CP_3
nella misura dovuta, oltre accessori di legge e spese. L si è costituito chiedendo il rigetto della domanda in quanto il credito CP_1
retributivo presupposto è estinto per prescrizione e comunque ritenendo che il ricorrente non avesse esperito tutte le possibili azioni esecutive, in particolare la esecuzione immobiliare.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e quindi viene decisa, ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza
(comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
******************
Opina il TRIBUNALE che la domanda sia fondata e, conseguentemente, debba essere accolta.
Deve certamente rilevarsi che – secondo il costante orientamento ermeneutico della SUPREMA CORTE - il diritto del lavoratore di ottenere dall' , in caso di CP_1
insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del TFR e/o degli emolumenti retributivi inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale): e tale diritto si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 2 della l. n.297 del 1982 richiamato dagli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 80 del 1992 (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva), con la conseguenza che, prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all' CP_1
e, pertanto, non può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del FONDO DI IA (cfr. ex plurimis CASS. . 25 AGOSTO 2020 N° CP_4
17643; si veda anche 22 DICEMBRE 2016 N° 26819, in cui si Parte_3
precisa che il perfezionarsi della fattispecie attributiva, nei termini testé esposti, condiziona anche la stessa proponibilità della domanda all ). CP_1 E' altrettanto vero, però, che – superando l'indirizzo già espresso da Parte_4
13 NOVEMBRE 2014 N° 24231 e 4 DICEMBRE 2015 N° 24730 (secondo cui l'esecutività dello stato passivo che abbia accertato in sede concorsuale l'esistenza e l'ammontare d'un credito per trattamento di fine rapporto in favore di un dipendente dell'imprenditore dichiarato fallito importerebbe il subentro dell' nel debito del CP_1
datore di lavoro insolvente, senza che l'istituto previdenziale possa contestare l'assoggettabilità alla procedura concorsuale e l'accertamento ivi operato, al quale resterebbe vincolato sotto il profilo dell'an e del quantum debeatur) - la S.C. ha affermato che il fatto che un credito per somme maturate per TFR sia stato ammesso allo stato passivo nella procedura concorsuale del datore di lavoro non può vincolare l che sia rimasto estraneo alla procedura, dovendo l' sempre CP_1 CP_3
poter contestare l'operatività della garanzia dell'art. 2, L. n. 297/1982 (cfr. CASS.
9 LUGLIO 2018 N° 19277 e le molteplici successive conformi, tra le quali Pt_4 Pt_4
2 GENNAIO 2021 N° 1762).
[...]
In tali sentenze – maxime nella n° 19277/2018 – si evidenzia che: “… … è chiaro che la natura autonoma dell'obbligo di corresponsione della prestazione impedisce all' di poter opporre eccezioni derivanti da ragioni interne al rapporto di lavoro CP_1
che mirino a contestare esistenza ed entità dei crediti in ragione del concreto atteggiarsi delle situazioni giuridiche soggettive del lavoratore e del datore di lavoro
…”, essendosi quindi precisato che la possibilità per l di contestare è limitata CP_1
ai soli elementi soggettivi ed oggettivi al cui ricorrere scatta l'obbligo di tutela assicurativa e che sono inerenti alla stessa autonoma fattispecie previdenziale (v. anche 8 NOVEMBRE 2019 N° 31128). Parte_3
In altri termini l , quale gestore del FONDO DI IA, può contestare la CP_1
concreta operatività della regola di intervento del FONDO, incentrata sul ricorrere degli elementi previsti dalla stessa fattispecie previdenziale di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297, art. 2, ed all'art. 2 del d.lgs. n. 82 del 1990, e quindi alla necessità, affinché sorgano i presupposti per l'intervento del FONDO, che : a) sia venuto ad esistenza l'obbligo di pagamento del TFR fissato dall'art. 2120 cod. civ. in capo al datore di lavoro;
b) il datore si trovi in stato di insolvenza.
------------------
Orbene, opina il TRIBUNALE che l'esistenza dell'obbligo di pagamento del TFR in capo al datore di lavoro presuppone non solo che sia intervenuta la risoluzione del rapporto (atteso che è la stessa fattispecie di cui all'art. 2 della legge n. 297 del 1982 che include la risoluzione del rapporto, espressamente, fra i presupposti di applicazione della tutela previdenziale), ma anche il fatto che tale credito
(retributivo) non sia già estinto per una delle cause previste dalla legge: in particolare, nella specie, secondo l rileva l'intervenuta prescrizione. CP_1
Quanto alla legittimazione da parte dell a formulare siffatta eccezione – CP_1
quale soggetto terzo rispetto al rapporto di lavoro – opina il TRIBUNALE che (sebbene sia da escludere, come visto, la fattispecie di obbligazione solidale) risulti comunque utilmente applicabile il disposto di cui all'art. 2939 cod. civ.
(OPPONIBILITÀ DELLA PRESCRIZIONE DA PARTE DEI TERZI), secondo il quale: “ La prescrizione può essere opposta dai creditori e da chiunque vi ha interesse, qualora la parte non la faccia valere. Può essere opposta anche se la parte vi ha rinunziato” (cfr. CASS. SEZ. III, 9 APRILE 2001 N° 5262).
Appare invero innegabile che l possa essere qualificato, nella vicenda, quale CP_1
soggetto che abbia “interesse” ad opporre l'intervenuta prescrizione, avuto riguardo al fatto che il FONDO DI IA gestito dall , ex art. 2, comma 7, della l. n. CP_1
297 del 1982, si surroga nel privilegio spettante al lavoratore, ai sensi degli artt.
2751-bis e 2776 c.c., nella stessa posizione che avrebbe assunto il lavoratore (cfr.
CASS. SEZ. I, 14 DICEMBRE 2015 N° 25168).
E' stato infatti rimarcato che: “Il FONDO DI IA istituito presso l' che, ai CP_1
sensi dell'art. 2 della l. n. 297 del 1982, abbia corrisposto al lavoratore il T.F.R. non versato dal datore di lavoro insolvente, è surrogato per legge nel privilegio di cui agli artt. 2751-bis e 2776 c.c., essendo tenuto a provare, in sede di azione di surrogazione, non già la sussistenza degli elementi costitutivi dell'autonoma fattispecie previdenziale, bensì soltanto l'avvenuta erogazione della prestazione assicurativa e la sussistenza del diritto al T.F.R. in capo al lavoratore” (sic ex plurimis CASS. LAV. 11 OTTOBRE 2019 N° 25682).
°°°°°°°°°°°°°°
Ed allora, nel caso di specie, deve ovviamente rilevarsi che: “Il diritto al trattamento di fine rapporto (TFR) sorge con la cessazione del rapporto di lavoro e
a quel momento può essere azionato, non essendo di ostacolo a tal fine la sussistenza, di una controversia tra le parti in ordine all'ammontare delle retribuzioni spettanti al lavoratore (la cui pendenza può, semmai, determinare soltanto la sospensione del giudizio diretto al conseguimento nel TFR). Ne consegue che il termine iniziale di decorso della prescrizione del diritto al TFR va individuato nel momento in cui il rapporto di lavoro subordinato è cessato, e non già in quello in cui sia stato accertato giudizialmente l'effettivo ammontare delle retribuzioni spettanti” (sic CASS. LAV. 6 2018 N° 2827, in cui è stato rimarcato che, CP_5
secondo costante giurisprudenza di legittimità, l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione tra le quali, salvo l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto ed il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento, essendo dunque anche irrilevante il ritardo indotto dalla necessità di procedere all'accertamento del diritto alla maggiore retribuzione per fatti anteriori alla cessazione del rapporto di lavoro).
Tuttavia nel caso di specie si deve prendere atto che il rapporto è cessato nel 2014
e che nel 2016 è stato introdotto un giudizio concluso nel 2019 con sentenza avente per oggetto proprio la richiesta del TFR, sicchè la prescrizione è stata interrotta e non era decorsa al momento della presentazione della domanda amministrativa all . CP_1
Quanto alla questione relativa alla mancata esecuzione immobiliare avendo il datore di lavoro un immobile su cui il lavoratore avrebbe potuto rivalersi, va detto che la stessa è pure infondata.
La problematica che si impone all'attenzione di questo Giudice riguarda l'estensione dell'onere di diligenza da parte del lavoratore creditore che agisce in executivis. La Corte di Cassazione, con sentenza del 7 luglio 2020 n. 14020 ha affermato che ““L'intervento del Fondo di garanzia istituito presso l' per la CP_1
realizzazione dei crediti di lavoro nei confronti del datore di lavoro inadempiente che non sia assoggettabile alle procedure concorsuali - previsto dall'art. 2, comma 5, della l. n. 297 del 1982 e dall'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 80 del 1992 - rispondendo ad un'esigenza di socializzazione del rischio da inadempimento e da insolvenza che pone a carico dell'ente previdenziale, cui spetta il diritto di surroga, i rischi connessi alla procedura di recupero del credito, è subordinato all'assolvimento, da parte del lavoratore, dell'onere di agire "in executivis" nei confronti del datore di lavoro secondo un criterio che va conformato, sia nei tempi che nei modi, alla misura dell'ordinaria diligenza nell'esercizio dell'azione esecutiva individuale;
ne consegue che il lavoratore non è tenuto ad esperire l'esecuzione in tempi prestabiliti, ma solo al rispetto di quelli relativi al procedimento previdenziale, e può limitarsi ad intraprendere una delle possibili forme di esecuzione, con l'onere, in caso di esito infruttuoso di quella prescelta, di compiere ulteriori attività di ricerca dei beni solo allorché si prospetti la possibilità di una nuova esecuzione fruttuosa e ragionevole. Tale ultima ipotesi, escluso un onere indistinto di ricerca di beni e/o condebitori, si verifica, dal punto di vista oggettivo, in presenza di beni che risultano dagli atti agevolmente aggredibili, senza un particolare dispendio economico e temporale, e dal punto di vista soggettivo, in presenza di altri condebitori solidalmente e illimitatamente responsabili oppure, in caso di soci limitatamente responsabili di una società di capitali cancellata ed estinta, allorché risulti positivamente dimostrato che tali soci abbiano riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione”. La sentenza del 2020 ha operato un excursus della giurisprudenza che si è pronunziata in materia evidenziando, anzitutto, come, nel valutare la sussistenza dell'ordinaria diligenza debba necessariamente tenersi conto del principio di economicità, nel senso che va esclusa la necessità di intraprendere o proseguire un' azione i cui costi non recuperabili sarebbero superiori al credito perseguito (Cass. n. 9108/2007) ovvero quando risulti acquisita la prova dell'insufficienza delle garanzie. La ricostruzione giurisprudenziale muove le mosse dall'elaborazione del concetto di presunzione legale che esclude di esigere ulteriore attività di ricerca su altri beni mobili o immobili del datore di lavoro quando già si è verificata un'esecuzione infruttuosa mobiliare o immobiliare. In particolare la procedura esecutiva non deve essere estesa ad ogni forma di esecuzione possibile dovendosi ritenere assolto l'onere di diligenza anche semplicemente su una possibile forma di esecuzione, seppure la più recente giurisprudenza abbia integrato l'onere di diligenza quantomeno nelle ipotesi in cui si prospettino ulteriori procedure esecutive fruttuose (Cass. sez. L, sentenza n. 11379 del 08/05/2008) oppure allorchè risultino, sulla base degli atti, altre circostanze le quali dimostrino che esistano altri beni aggredibili con l'azione esecutiva (Cass. Sez L.ordinanza n. 27467 del 20/11/2017,
Sez. L, Sentenza n. 7585 del 01/04/2011, Sez. L,Sentenza n. 8529 del 29/05/2012,
Sez. L, Sentenza n. 1607 del 28/01/2015, Cass. 91082007; Cass. 14447 2004).
Come precisato dai giudici di legittimità della sentenza del 2020 l'orientamento giurisprudenziale uniformemente eseguito materia “è conforme alla ratio della disposizione di legge di cui si discute, avendo il legislatore, in osservanza di una direttiva comunitaria, inteso perseguire finalità di carattere sociale con il consentire al lavoratore, molto spesso astretto dal bisogno, di ottenere, nel tempo più breve possibile e tramite l'intervento di un soggetto diverso dall'obbligato principale, il pagamento del credito maturato e non adempiuto: è semmai l' , cui è attribuito il CP_1
diritto di surroga (v. medesimo art. 2, comma 7) e che ne ha gli strumenti - essendo le sue sedi ed i suoi uffici legali dislocati su tutto il territorio nazionale - che può effettuare le opportune ricerche allo scopo di conseguire dal datore di lavoro, che sia eventualmente proprietario di beni utilmente aggredibili in un luogo diverso da quello in cui ha sede l'impresa, la somma erogata al lavoratore. Da questi rilievi deriva l'inconsistenza della tesi secondo cui il creditore, dopo l'inutile esperimento di un'azione esecutiva mobiliare presso la sede dell'impresa, deve effettuare una ricerca di beni mobili o immobili anche in luoghi diversi dal comune in cui è situata tale sede, dovendosi soltanto pretendere, qualora debitore sia una persona fisica o se vi siano altri soggetti solidalmente obbligati, che la ricerca, in ossequio al generale principio di diligenza che deve assistere il creditore, avvenga, nel primo caso, solamente nel luogo in cui ha sede l'impresa e, nel secondo caso, del luogo di residenza dei coobbligati." (Cass. Sez. L, Sentenza n. 1848 del 02/02/2004)”.
Orbene nel caso di specie il ricorrente ha notificato atto di precetto nel 2022 e ha notificato un pignoramento mobiliare con esito negativo in data 22 marzo 2022.
Conformemente ai principi giurisprudenziali sin qui affermati può certamente ritenersi che egli abbia agito con l'ordinaria diligenza, non prospettandosi nella fattispecie alcuna possibilità concreta di esecuzione fruttuosa e ragionevole. Come affermato dai giudici di legittimità “…………..Essendo piuttosto vero, in base alla giurisprudenza citata, che un onere di attivarsi ulteriormente in via esecutiva può essere predicato - al contrario - solo quando risulti positivamente dimostrato in base agli atti che l'esecuzione possa risultare fruttuosa”. Nel caso di specie unico immobile del datore di lavoro era una unità immobiliare su cui insiste una concessione del
Comune di Sava, sicchè non è provato che l'esecuzione sarebbe risultata fruttuosa.
Del resto tali principi rispondono all'esigenza sociale di non gravare ulteriormente il soggetto debole del rapporto di lavoro di attività esecutive che possono rivelarsi anche particolarmente dispendiose, laddove non sussistano specifici indici per potere ritenere che possano andare a buon fine e, per altro verso, occorre sempre tenere conto delle esigenze di socializzazione del rischio da inadempimento in virtù del quale sarà lo stesso Fondo, surrogandosi al lavoratore a subire rischi connessi al recupero del credito, acquisendone infine i diritti di surroga. Ciò chiarito, appare evidente che, nel caso in esame, tutti i presupposti richiesti dalla norma per la erogazione della prestazione sussistono e sono stati provati e deve, quindi, concludersi affermando che va riconosciuto il diritto alla prestazione.
Le spese giudiziali devono essere poste per la soccombenza a carico dell' , e CP_1
possono liquidarsi in favore del ricorrente come da infrascritto dispositivo.
PQM
Il tribunale definitivamente pronunciando così provvede:
1. accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l quale gestore del Fondo di CP_1
garanzia a liquidare al ricorrente per le causali di cui in motivazione la somma di € 11562,70, oltre accessori come per legge;
2. condanna altresì l al pagamento delle spese di lite che liquida in CP_1
complessivi € 3000,00, oltre iva e cpa, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Taranto,26.5.25
Il gdl
Dott.ssa Maria LEONE
Sezione Lavoro
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott. ssa Maria LEONE, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 429c.p.c.
nella causa promossa da
, con l'Avv. Pompigna Parte_1
- Ricorrente -
contro
con l'Avv. Battiato CP_1
- Convenuto -
Oggetto: “fondo garanzia”
Fatto e diritto
Con ricorso del 16.7.24 il ricorrente premesso di aver maturato il credito relativo al
T.F.R. per € 11745,66 in seguito al rapporto di lavoro intercorso fino al 2014 con
, deduceva di non essere riuscito a conseguire la suddetta Controparte_2
somma, pur avendo ottenuto sentenza n.4137 del 2019. In questa sede ha quindi chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto al pagamento, a carico del della predetta somma e Parte_2
conseguentemente condannare l convenuto al pagamento del relativo importo CP_3
nella misura dovuta, oltre accessori di legge e spese. L si è costituito chiedendo il rigetto della domanda in quanto il credito CP_1
retributivo presupposto è estinto per prescrizione e comunque ritenendo che il ricorrente non avesse esperito tutte le possibili azioni esecutive, in particolare la esecuzione immobiliare.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e quindi viene decisa, ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza
(comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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Opina il TRIBUNALE che la domanda sia fondata e, conseguentemente, debba essere accolta.
Deve certamente rilevarsi che – secondo il costante orientamento ermeneutico della SUPREMA CORTE - il diritto del lavoratore di ottenere dall' , in caso di CP_1
insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del TFR e/o degli emolumenti retributivi inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale): e tale diritto si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 2 della l. n.297 del 1982 richiamato dagli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 80 del 1992 (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva), con la conseguenza che, prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all' CP_1
e, pertanto, non può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del FONDO DI IA (cfr. ex plurimis CASS. . 25 AGOSTO 2020 N° CP_4
17643; si veda anche 22 DICEMBRE 2016 N° 26819, in cui si Parte_3
precisa che il perfezionarsi della fattispecie attributiva, nei termini testé esposti, condiziona anche la stessa proponibilità della domanda all ). CP_1 E' altrettanto vero, però, che – superando l'indirizzo già espresso da Parte_4
13 NOVEMBRE 2014 N° 24231 e 4 DICEMBRE 2015 N° 24730 (secondo cui l'esecutività dello stato passivo che abbia accertato in sede concorsuale l'esistenza e l'ammontare d'un credito per trattamento di fine rapporto in favore di un dipendente dell'imprenditore dichiarato fallito importerebbe il subentro dell' nel debito del CP_1
datore di lavoro insolvente, senza che l'istituto previdenziale possa contestare l'assoggettabilità alla procedura concorsuale e l'accertamento ivi operato, al quale resterebbe vincolato sotto il profilo dell'an e del quantum debeatur) - la S.C. ha affermato che il fatto che un credito per somme maturate per TFR sia stato ammesso allo stato passivo nella procedura concorsuale del datore di lavoro non può vincolare l che sia rimasto estraneo alla procedura, dovendo l' sempre CP_1 CP_3
poter contestare l'operatività della garanzia dell'art. 2, L. n. 297/1982 (cfr. CASS.
9 LUGLIO 2018 N° 19277 e le molteplici successive conformi, tra le quali Pt_4 Pt_4
2 GENNAIO 2021 N° 1762).
[...]
In tali sentenze – maxime nella n° 19277/2018 – si evidenzia che: “… … è chiaro che la natura autonoma dell'obbligo di corresponsione della prestazione impedisce all' di poter opporre eccezioni derivanti da ragioni interne al rapporto di lavoro CP_1
che mirino a contestare esistenza ed entità dei crediti in ragione del concreto atteggiarsi delle situazioni giuridiche soggettive del lavoratore e del datore di lavoro
…”, essendosi quindi precisato che la possibilità per l di contestare è limitata CP_1
ai soli elementi soggettivi ed oggettivi al cui ricorrere scatta l'obbligo di tutela assicurativa e che sono inerenti alla stessa autonoma fattispecie previdenziale (v. anche 8 NOVEMBRE 2019 N° 31128). Parte_3
In altri termini l , quale gestore del FONDO DI IA, può contestare la CP_1
concreta operatività della regola di intervento del FONDO, incentrata sul ricorrere degli elementi previsti dalla stessa fattispecie previdenziale di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297, art. 2, ed all'art. 2 del d.lgs. n. 82 del 1990, e quindi alla necessità, affinché sorgano i presupposti per l'intervento del FONDO, che : a) sia venuto ad esistenza l'obbligo di pagamento del TFR fissato dall'art. 2120 cod. civ. in capo al datore di lavoro;
b) il datore si trovi in stato di insolvenza.
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Orbene, opina il TRIBUNALE che l'esistenza dell'obbligo di pagamento del TFR in capo al datore di lavoro presuppone non solo che sia intervenuta la risoluzione del rapporto (atteso che è la stessa fattispecie di cui all'art. 2 della legge n. 297 del 1982 che include la risoluzione del rapporto, espressamente, fra i presupposti di applicazione della tutela previdenziale), ma anche il fatto che tale credito
(retributivo) non sia già estinto per una delle cause previste dalla legge: in particolare, nella specie, secondo l rileva l'intervenuta prescrizione. CP_1
Quanto alla legittimazione da parte dell a formulare siffatta eccezione – CP_1
quale soggetto terzo rispetto al rapporto di lavoro – opina il TRIBUNALE che (sebbene sia da escludere, come visto, la fattispecie di obbligazione solidale) risulti comunque utilmente applicabile il disposto di cui all'art. 2939 cod. civ.
(OPPONIBILITÀ DELLA PRESCRIZIONE DA PARTE DEI TERZI), secondo il quale: “ La prescrizione può essere opposta dai creditori e da chiunque vi ha interesse, qualora la parte non la faccia valere. Può essere opposta anche se la parte vi ha rinunziato” (cfr. CASS. SEZ. III, 9 APRILE 2001 N° 5262).
Appare invero innegabile che l possa essere qualificato, nella vicenda, quale CP_1
soggetto che abbia “interesse” ad opporre l'intervenuta prescrizione, avuto riguardo al fatto che il FONDO DI IA gestito dall , ex art. 2, comma 7, della l. n. CP_1
297 del 1982, si surroga nel privilegio spettante al lavoratore, ai sensi degli artt.
2751-bis e 2776 c.c., nella stessa posizione che avrebbe assunto il lavoratore (cfr.
CASS. SEZ. I, 14 DICEMBRE 2015 N° 25168).
E' stato infatti rimarcato che: “Il FONDO DI IA istituito presso l' che, ai CP_1
sensi dell'art. 2 della l. n. 297 del 1982, abbia corrisposto al lavoratore il T.F.R. non versato dal datore di lavoro insolvente, è surrogato per legge nel privilegio di cui agli artt. 2751-bis e 2776 c.c., essendo tenuto a provare, in sede di azione di surrogazione, non già la sussistenza degli elementi costitutivi dell'autonoma fattispecie previdenziale, bensì soltanto l'avvenuta erogazione della prestazione assicurativa e la sussistenza del diritto al T.F.R. in capo al lavoratore” (sic ex plurimis CASS. LAV. 11 OTTOBRE 2019 N° 25682).
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Ed allora, nel caso di specie, deve ovviamente rilevarsi che: “Il diritto al trattamento di fine rapporto (TFR) sorge con la cessazione del rapporto di lavoro e
a quel momento può essere azionato, non essendo di ostacolo a tal fine la sussistenza, di una controversia tra le parti in ordine all'ammontare delle retribuzioni spettanti al lavoratore (la cui pendenza può, semmai, determinare soltanto la sospensione del giudizio diretto al conseguimento nel TFR). Ne consegue che il termine iniziale di decorso della prescrizione del diritto al TFR va individuato nel momento in cui il rapporto di lavoro subordinato è cessato, e non già in quello in cui sia stato accertato giudizialmente l'effettivo ammontare delle retribuzioni spettanti” (sic CASS. LAV. 6 2018 N° 2827, in cui è stato rimarcato che, CP_5
secondo costante giurisprudenza di legittimità, l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione tra le quali, salvo l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto ed il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento, essendo dunque anche irrilevante il ritardo indotto dalla necessità di procedere all'accertamento del diritto alla maggiore retribuzione per fatti anteriori alla cessazione del rapporto di lavoro).
Tuttavia nel caso di specie si deve prendere atto che il rapporto è cessato nel 2014
e che nel 2016 è stato introdotto un giudizio concluso nel 2019 con sentenza avente per oggetto proprio la richiesta del TFR, sicchè la prescrizione è stata interrotta e non era decorsa al momento della presentazione della domanda amministrativa all . CP_1
Quanto alla questione relativa alla mancata esecuzione immobiliare avendo il datore di lavoro un immobile su cui il lavoratore avrebbe potuto rivalersi, va detto che la stessa è pure infondata.
La problematica che si impone all'attenzione di questo Giudice riguarda l'estensione dell'onere di diligenza da parte del lavoratore creditore che agisce in executivis. La Corte di Cassazione, con sentenza del 7 luglio 2020 n. 14020 ha affermato che ““L'intervento del Fondo di garanzia istituito presso l' per la CP_1
realizzazione dei crediti di lavoro nei confronti del datore di lavoro inadempiente che non sia assoggettabile alle procedure concorsuali - previsto dall'art. 2, comma 5, della l. n. 297 del 1982 e dall'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 80 del 1992 - rispondendo ad un'esigenza di socializzazione del rischio da inadempimento e da insolvenza che pone a carico dell'ente previdenziale, cui spetta il diritto di surroga, i rischi connessi alla procedura di recupero del credito, è subordinato all'assolvimento, da parte del lavoratore, dell'onere di agire "in executivis" nei confronti del datore di lavoro secondo un criterio che va conformato, sia nei tempi che nei modi, alla misura dell'ordinaria diligenza nell'esercizio dell'azione esecutiva individuale;
ne consegue che il lavoratore non è tenuto ad esperire l'esecuzione in tempi prestabiliti, ma solo al rispetto di quelli relativi al procedimento previdenziale, e può limitarsi ad intraprendere una delle possibili forme di esecuzione, con l'onere, in caso di esito infruttuoso di quella prescelta, di compiere ulteriori attività di ricerca dei beni solo allorché si prospetti la possibilità di una nuova esecuzione fruttuosa e ragionevole. Tale ultima ipotesi, escluso un onere indistinto di ricerca di beni e/o condebitori, si verifica, dal punto di vista oggettivo, in presenza di beni che risultano dagli atti agevolmente aggredibili, senza un particolare dispendio economico e temporale, e dal punto di vista soggettivo, in presenza di altri condebitori solidalmente e illimitatamente responsabili oppure, in caso di soci limitatamente responsabili di una società di capitali cancellata ed estinta, allorché risulti positivamente dimostrato che tali soci abbiano riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione”. La sentenza del 2020 ha operato un excursus della giurisprudenza che si è pronunziata in materia evidenziando, anzitutto, come, nel valutare la sussistenza dell'ordinaria diligenza debba necessariamente tenersi conto del principio di economicità, nel senso che va esclusa la necessità di intraprendere o proseguire un' azione i cui costi non recuperabili sarebbero superiori al credito perseguito (Cass. n. 9108/2007) ovvero quando risulti acquisita la prova dell'insufficienza delle garanzie. La ricostruzione giurisprudenziale muove le mosse dall'elaborazione del concetto di presunzione legale che esclude di esigere ulteriore attività di ricerca su altri beni mobili o immobili del datore di lavoro quando già si è verificata un'esecuzione infruttuosa mobiliare o immobiliare. In particolare la procedura esecutiva non deve essere estesa ad ogni forma di esecuzione possibile dovendosi ritenere assolto l'onere di diligenza anche semplicemente su una possibile forma di esecuzione, seppure la più recente giurisprudenza abbia integrato l'onere di diligenza quantomeno nelle ipotesi in cui si prospettino ulteriori procedure esecutive fruttuose (Cass. sez. L, sentenza n. 11379 del 08/05/2008) oppure allorchè risultino, sulla base degli atti, altre circostanze le quali dimostrino che esistano altri beni aggredibili con l'azione esecutiva (Cass. Sez L.ordinanza n. 27467 del 20/11/2017,
Sez. L, Sentenza n. 7585 del 01/04/2011, Sez. L,Sentenza n. 8529 del 29/05/2012,
Sez. L, Sentenza n. 1607 del 28/01/2015, Cass. 91082007; Cass. 14447 2004).
Come precisato dai giudici di legittimità della sentenza del 2020 l'orientamento giurisprudenziale uniformemente eseguito materia “è conforme alla ratio della disposizione di legge di cui si discute, avendo il legislatore, in osservanza di una direttiva comunitaria, inteso perseguire finalità di carattere sociale con il consentire al lavoratore, molto spesso astretto dal bisogno, di ottenere, nel tempo più breve possibile e tramite l'intervento di un soggetto diverso dall'obbligato principale, il pagamento del credito maturato e non adempiuto: è semmai l' , cui è attribuito il CP_1
diritto di surroga (v. medesimo art. 2, comma 7) e che ne ha gli strumenti - essendo le sue sedi ed i suoi uffici legali dislocati su tutto il territorio nazionale - che può effettuare le opportune ricerche allo scopo di conseguire dal datore di lavoro, che sia eventualmente proprietario di beni utilmente aggredibili in un luogo diverso da quello in cui ha sede l'impresa, la somma erogata al lavoratore. Da questi rilievi deriva l'inconsistenza della tesi secondo cui il creditore, dopo l'inutile esperimento di un'azione esecutiva mobiliare presso la sede dell'impresa, deve effettuare una ricerca di beni mobili o immobili anche in luoghi diversi dal comune in cui è situata tale sede, dovendosi soltanto pretendere, qualora debitore sia una persona fisica o se vi siano altri soggetti solidalmente obbligati, che la ricerca, in ossequio al generale principio di diligenza che deve assistere il creditore, avvenga, nel primo caso, solamente nel luogo in cui ha sede l'impresa e, nel secondo caso, del luogo di residenza dei coobbligati." (Cass. Sez. L, Sentenza n. 1848 del 02/02/2004)”.
Orbene nel caso di specie il ricorrente ha notificato atto di precetto nel 2022 e ha notificato un pignoramento mobiliare con esito negativo in data 22 marzo 2022.
Conformemente ai principi giurisprudenziali sin qui affermati può certamente ritenersi che egli abbia agito con l'ordinaria diligenza, non prospettandosi nella fattispecie alcuna possibilità concreta di esecuzione fruttuosa e ragionevole. Come affermato dai giudici di legittimità “…………..Essendo piuttosto vero, in base alla giurisprudenza citata, che un onere di attivarsi ulteriormente in via esecutiva può essere predicato - al contrario - solo quando risulti positivamente dimostrato in base agli atti che l'esecuzione possa risultare fruttuosa”. Nel caso di specie unico immobile del datore di lavoro era una unità immobiliare su cui insiste una concessione del
Comune di Sava, sicchè non è provato che l'esecuzione sarebbe risultata fruttuosa.
Del resto tali principi rispondono all'esigenza sociale di non gravare ulteriormente il soggetto debole del rapporto di lavoro di attività esecutive che possono rivelarsi anche particolarmente dispendiose, laddove non sussistano specifici indici per potere ritenere che possano andare a buon fine e, per altro verso, occorre sempre tenere conto delle esigenze di socializzazione del rischio da inadempimento in virtù del quale sarà lo stesso Fondo, surrogandosi al lavoratore a subire rischi connessi al recupero del credito, acquisendone infine i diritti di surroga. Ciò chiarito, appare evidente che, nel caso in esame, tutti i presupposti richiesti dalla norma per la erogazione della prestazione sussistono e sono stati provati e deve, quindi, concludersi affermando che va riconosciuto il diritto alla prestazione.
Le spese giudiziali devono essere poste per la soccombenza a carico dell' , e CP_1
possono liquidarsi in favore del ricorrente come da infrascritto dispositivo.
PQM
Il tribunale definitivamente pronunciando così provvede:
1. accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l quale gestore del Fondo di CP_1
garanzia a liquidare al ricorrente per le causali di cui in motivazione la somma di € 11562,70, oltre accessori come per legge;
2. condanna altresì l al pagamento delle spese di lite che liquida in CP_1
complessivi € 3000,00, oltre iva e cpa, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Taranto,26.5.25
Il gdl
Dott.ssa Maria LEONE