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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 30/09/2025, n. 1797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1797 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dr.ssa Filomena Naldi, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., sostitutiva dell'udienza del 18.09.2025, letti gli atti e le note di trattazione scritta depositate, ha pronunciato, nel termine di cui al comma 3 dell'art. 127 ter, la seguente
S E N T E N Z A nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 3809/2022 del ruolo generale affari contenziosi;
T R A
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, Parte_1 dagli avv.ti Elena Boccanfuso e Fabio Ganci, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Boccanfuso;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Controparte_1 CP_2 [...]
in persona del p.t., Controparte_3 CP_4 rappresentati e difesi, ex art. 417 bis c.p.c., dal funzionario dott. Vincenzo Romano, ed Cont elettivamente domiciliati presso gli uffici dell' in OL, via Ponte della Maddalena n. 55;
RESISTENTE
CONCLUSIONI PER PARTE RICORRENTE: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge
n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016, per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del
Consiglio dell'Unione Europea, degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE. e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della
Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, o per i diversi anni risultanti dovuti, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il alla corresponsione alla parte ricorrente dell'importo nominale di € 2.000,00, oltre Controparte_1
1 interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente. - In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, condannarsi il al riconoscimento di tale somma a titolo di Controparte_1 risarcimento del danno in forma specifica ex art. 1218 del c.c. Con vittoria di spese. PER IL MINISTERO: in via pregiudiziale in rito, dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, devolvendo la controversia all'Autorità Giudiziaria Amministrativa;
nel merito, rigettare il ricorso de quo, in quanto infondato in fatto e diritto. Con vittoria di spese.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.07.2022, il ricorrente in epigrafe ha premesso di aver prestato servizio alle dipendenze del , in qualità di docente, in virtù di una serie di Controparte_1 contratti a tempo determinato.
In particolare, riferiva di aver prestato servizio presso i seguenti istituti scolastici:
- a.s. 2018/2019 - contratti dal 05.10.2018 al 30.06.2019, per n. 10 ore di servizio settimanali,
A030 - Musica nella scuola secondaria di I grado, presso I.s.i.s Albertini di Nola NAIS03900B, Istituto Superiore - Is R.Levi Montalcini-g.Ferraris di Saviano (NA)
NAIS113004;
- a.s. 2019/2020 - contratti dal 01.09.2019 al 30.06.2020, per n. 17 ore di servizio settimanali, per la classe di concorso A030 - Musica nella scuola secondaria di I grado, presso I.s.i.s Albertini di Nola NAIS03900B;
- a.s. 2020/2021 - contratto dal 23.09.2020 al 30.06.2021, per n. 18 ore di servizio settimanali, per la classe di concorso A030 – posto sostegno, presso S.m.s. De Rosa Sant'Anastasia - Sant'Anastasia NAMM8AL01C;
- a.s. 2021/2022 - contratto dal 07.09.2021 al 30.06.2022, per n. 18 ore di servizio settimanali, per la classe di concorso A030 - posto sostegno, presso S.m.s. De Rosa Sant'Anastasia -
Sant'Anastasia NAMM8AL01C. Riferiva di non aver usufruito, nonostante abbia svolto le medesime mansioni del personale docente di ruolo, del bonus cd. carta docenti, pari ad € 500,00, da destinare all'acquisto di beni e servizi strumentali alla formazione ed allo sviluppo delle competenze professionali, previsto dall'art. 1 comma 121 L. n. 107/2015, in combinato disposto con i DPCM del 29.09.2015 e del 28.11.2016, a causa della preclusione normativa in forza della quale tale beneficio era riservato esclusivamente ai docenti di ruolo.
Lamentava che tale limitazione normativa si poneva in contrasto il contrasto dell'art 4 dell'Accordo Quadro sul Lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE del
28.06.1999, sì come interpretato dalla CGUE, con l'art 14 CDFUE, con l'art 10 della Carta Sociale Europea, con la clausola 6 dell'accordo quadro sul diritto dovere di formazione e aggiornamento professionale del personale in servizio, con gli artt. 63 e 64 del Ccnl di Categoria nonché, da ultimo, con gli artt. 3, 11, 35, 97 e 117 Cost.
2 Tanto premesso, conveniva il (d'ora in poi Controparte_6 CP_7 innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, per l'accoglimento delle suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l'Amministrazione convenuta si costituiva tempestivamente in giudizio eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione in favore del Giudice Amministrativo. Nel merito contestava la fondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto, con vittoria di spese.
Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 18.9.2025, la sola parte ricorrente ha depositato note scritte, consultabili nel fascicolo telematico. All'esito della trattazione scritta, visti gli atti, lette le note di trattazione scritta, e ritenuta la causa matura per la decisione, la scrivente provvede alla definizione del giudizio mediante la presente sentenza con motivazione contestuale.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal CP_1 resistente. In conformità agli insegnamenti della Suprema Corte, occorre applicare il criterio del petitum sostanziale che, va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (ex multiis
Cass. Civ. Sez. Un., 19.4.2022, n.12441). Inoltre, occorre capire se, alla luce della prospettazione complessiva di parte ricorrente, il bene della vita che il ricorrente chiede di conseguire discenda direttamente da una norma di fonte primaria (o anche sub-primaria), rispetto alla quale atti amministrativi generali adottati dalla P.A. in senso eventualmente contrario costituiscano meri ostacoli da disapplicare, oppure possa essere ottenuto solo annullando/modificando l'atto a contenuto generale/normativo adottato dalla P.A. Nel primo caso, la situazione giuridica soggettiva vantata dall'interessato è di pieno diritto e sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, mentre nel secondo è di interesse legittimo e sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo.
Ciò posto, nel caso di specie, la questione controversa non attiene alla modalità di esercizio del potere di organizzazione della P.A. resistente, dal momento che la parte ricorrente non chiede l'annullamento di alcun atto di organizzazione, bensì il riconoscimento della spettanza dell'emolumento previsto dalla c.d. carta elettronica del docente. Dal momento che tale beneficio discende direttamente dall'art. 1, comma 121, Legge n.
107/2015 in presenza di determinati presupposti, senza dunque che debba essere esercitato alcun potere organizzativo della P.A. a tal fine, è evidente che la posizione giuridica controversa è un diritto soggettivo e che la giurisdizione si individui correttamente in quella del giudice ordinario.
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta nei limiti della seguente motivazione. Si osserva, preliminarmente, che la domanda deve essere qualificata - in base al complessivo
3 contenuto del ricorso - come richiesta di messa a disposizione dell'importo portato dalla c.d. carta docenti nelle stesse forme previste per i docenti di ruolo.
Difatti, l'art. 1, co. 124 della L. n. 107/2015, stabilisce che «nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale» e nel precedente comma 121 che «al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, Controparte_8 inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali
e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124» ed aggiungendo che «la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile». Quali beneficiari di detta disposizione sono stati individuati dal d.p.c.m. 28 settembre 2016
(emesso in attuazione dell'art. 1, comma 22, della citata previsione di legge) nei «docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari», con esclusione, dunque, dei docenti assunti a tempo determinato. Occorre dunque verificare la compatibilità della normativa nazionale con il principio di non discriminazione imposto dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato
(concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE): «
1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis».
Tanto precisato, va rilevato che sulla fattispecie si è pronunciata la Suprema Corte all'esito del procedimento di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., promosso con ordinanza del Tribunale di Taranto (Cass. civ., 27.10.2023 n. 29961).
In particolare, il Giudice di legittimità ha enunciato i seguenti principi di diritto: «1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n.
124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
CP_1
4 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.».
Queste, in sintesi, le considerazioni svolte dalla Suprema Corte:
- la norma, destinata ai soli insegnanti di ruolo, nel “tarare” l'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico”, evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima; sicché è allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura (v. Corte di Giustizia 18 maggio 2022, c 450/2);
- la connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua consente di fare altresì riferimento alle supplenze annuali volte a coprire cattedre e posti di insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto;
art. 4, co. 1 della L. 124/1999), nonché alle supplenze temporanee (fino al termine delle attività didattiche) per la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (cd. vacanza su organico di fatto;
art. 4, co. 2 della L. 124/1999); ciò in quanto nel primo caso il richiamo all'”annualità” della supplenza, intesa in senso di annualità didattica, è esplicito, mentre nel secondo la relazione
5 tra supplenze e didattica annua è comunque chiaramente enunciata;
- restano escluse dal ragionamento della Corte le ipotesi delle ccdd. “supplenze brevi”, il cui esame non è stato ritenuto rilevante ai fini della decisione del giudizio rispetto a quanto sollevato dall'ordinanza del Tribunale di Taranto;
- l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999); il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio;
- la pur complessa struttura dell'operazione - la Carta è realizzata in forma di applicazione web, attraverso un sistema che, utilizzabile mediante accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata, prevede l'iscrizione e la registrazione sia dei docenti che degli esercenti, ovverosia dei venditori dei beni o fornitori dei servizi;
tale sistema genera un codice di acquisto o buono a favore del docente, per i beni o servizi da lui prescelti, che l'esercente può accettare solo per prodotti coerenti con il disposto normativo;
in seguito all'acquisto, all'esercente è riconosciuto un credito di pari importo nei confronti del CP_1
o, meglio, di chi (v. Consap) provvede per esso alla liquidazione - non porta a discostare la stessa da un'obbligazione, sotto il profilo sostanziale, di pagamento;
- ai sensi dell'art. 6, co. 2 del DPCM 28 novembre 2016 (ma v. anche art. 2, co. 5, del precedente DPCM 23 settembre 2015), la cessazione dal servizio per qualsiasi causa comporta che «la Carta non è più fruibile» e quindi si realizza l'estinzione del diritto a utilizzare gli importi eventualmente ancora non consumati dal docente;
- la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significa che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo;
- se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento in forma specifica ed ancor più se poi egli transiti in ruolo;
al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico;
in tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno;
- la tutela va individuata in base alla situazione esistente al momento della pronuncia giudiziale (si pensi al caso del docente di ruolo, con diritto dunque all'adempimento in forma specifica, che si trovi fuoriuscito dai ruoli al tempo della definizione del giudizio;
in questo caso andrà valutata, ove proposta in via subordinata, la domanda risarcitoria);
6 - in ogni caso il risarcimento richiesto in forma specifica comprende ipso iure il risarcimento per equivalente (Cass. 30 aprile 2021, n. 11438; Cass. 18 gennaio 2002, n. 552);
- in caso di azione risarcitoria, il pregiudizio (insieme di possibili esborsi - spese di formazione sostenute autonomamente con l'acquisto a tal fine di beni o servizi -, di possibili perdite di chances formative e di una possibile menomazione non patrimoniale della professionalità) va allegato da chi agisca, come da principi generali, per quanto, oltre alla possibilità di prova di esso in via presuntiva, vada ammessa la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale,
o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della Carta che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio;
- la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione;
diversamente, si verificherebbe una discriminazione «alla rovescia», nel senso che al dipendente assunto a termine finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore comparabile (Cass. 28 maggio 2020,
n. 10219);
- la prescrizione della domanda risarcitoria, quando ad essa si possa ricorrere, non può che essere di durata decennale, come da principi generali in tema di responsabilità contrattuale;
- la prescrizione dell'azione di adempimento decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio;
- il diritto al risarcimento del danno in favore del docente che sia fuoriuscito dal sistema scolastico decorre dalla data in cui il danno, con la cessazione dal servizio, ha acquisito attualità;
- se, nelle more, vi sia stata, in pendenza del rapporto, prescrizione dell'azione di adempimento ancora esperibile, nessun ristoro potrebbe essere richiesto, perché l'estinzione del diritto verificatasi per l'inerzia del titolare nel rivendicare l'adempimento in forma specifica, non può che comportare anche la perdita del diritto al risarcimento.
Dalla lettura delle sue risposte coordinate ermeneutiche emerge che il riconoscimento del beneficio alle supplenze annuali e a quelle fino al termine delle attività didattiche trova il fondamento nella piena comparabilità ai docenti a tempo indeterminato dei docenti a tempo determinato che lavorino sul medesimo piano didattico-temporale: «In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico-
7 temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento». Più di recente, la Corte di Giustizia, stavolta investita dell'interpretazione del divieto di discriminazione con riferimento alle supplenze di breve durata, con pronuncia del 3.7.2025 ha affermato: «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva». Quanto agli “spezzoni di orari”, c'è da chiedersi se in ipotesi di orario minimo ricorrano le finalità dell'istituto de quo e le ragioni della disapplicazione. Ebbene in via generale possono considerarsi senz'altro “equiparabili” gli spezzoni di orario pari o superiori al 50% dell'orario di cattedra, considerato che ai docenti a tempo indeterminato part-time (che per legge e per CCNL devono assicurare, appunto, almeno il
50% dell'orario di cattedra) il beneficio viene riconosciuto. Infatti, il DPCM 28.11.2016 recante la “Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” prevede che «La Carta è assegnata ai docenti di ruolo
a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale…», senza operare alcuna decurtazione del beneficio. Per salvaguardare il principio di non discriminazione deve ancorarsi il beneficio a favore del docente precario ad un minimo di 9/12 ore settimanali di servizio, a seconda del tipo di insegnamento in disamina (scuola secondaria/scuola primaria e/o dell'infanzia) e, in definitiva, della relativa tipologia di orario “ordinario” che oscilla fra le 18 (scuola secondaria) e le 24 (scuola primaria) ore settimanali.
Applicando le suddette coordinate ermeneutiche al caso in esame, si osserva che il ricorrente ha documentato per l'a.s. 2018-2019 di avere stipulato un contratto presso l'Istituto
Superiore- I.s.i.s. Albertini – Nola dal 05.10.2018 al 30.06.2019 per 4 ore settimanali su posto normale, un contratto presso l'Istituto Superiore – I.s. R.levi Montalcini-g.ferraris – Saviano dal 15.10.2018 al 30.06.2019 per 2 ore settimanali, su posto normale, ed un ulteriore contratto presso l'Istituto Superiore- I.s.i.s. Albertini, - Nola dal 13.11.2019 al 30.06.2019 per 4 ore settimanali sempre su posto normale. (v.si emergenze dello stato matricolare, doc. sub n.2 fasc. ricorrente). Per l'a.s. 2019-2020 l'istante ha documentato, per quanto di interesse in questa sede, la sussistenza di contratto presso l'Istituto Superiore - I.s.i.s. Albertini – Nola dal 01.09.2019 al 30.06.2020 per 8 ore settimanali su posto normale, ed un ulteriore contratto presso l'Istituto
8 Superiore - I.s.i.s. Albertini – Nola, dal 30.09.2019 al 30.06.2020 per 9 ore settimanali sempre su posto Normale (v.si emergenze dello stato matricolare, doc. sub n.2 fasc.riocrrente).
Dunque, è evidente che, dalla sommatoria dell'orario dei diversi contratti di supplenza temporanea fino al termine della attività didattiche( tutti fino al 30 giugno) per ciascun anno scolastico preso in considerazione, risulta lo svolgimento di un orario complessivamente pari o superiore al 50% di quello ordinario. Per cui, nel caso di specie, avendo la parte ricorrente raggiunto per gli anni scolastici suddetti il monte orario settimanale minimo richiesto per il riconoscimento del beneficio, non vi è dubbio che ricorrano i presupposti per l'attribuzione del beneficio richiesto in relazione alle suvviste annualità 2018/2019 e 2019/2020.
Per le restanti annualità oggetto di giudizio, si osserva che il ricorrente ha documentato di avere stipulato diversi contratti di lavoro a tempo determinato con il Controparte_1 per supplenze fino al termine delle attività didattiche (al 30 giugno).
Nel dettaglio l'istante ha documentato, per quanto interessa in questa sede:
- per l'a.s. 2020/2021, contratto dal 26.10.2020 al 30.06.2021, su posto Sostegno psicofisico, con Orario settimanale “Completo”, presso la Scuola di Primo Grado - S.m.s. De Rosa Sant'Anastasia - di Sant'Anastasia.(v.si estratto matricolare);
-per l'a.s. 2021/2022, un contratto dal 7.09.2021 al 30.06.2022, per 18 ore di servizio, presso la Scuola di Primo Grado - S.m.s. De Rosa Sant'Anastasia - di Sant'Anastasia.(v.si contratto in atti). Parimenti consta che il ricorrente è ancora interno al sistema educativo scolastico, avendo documentato di aver stipulato un contratto a tempo determinato dal 01.09.2025 al 31.08.2026 per 18 ore settimanali presso l'Istituto Comprensivo – I.C. 58 NN OL (v.si contratto allegato alle note di trattazione scritta sostitutive della udienza del 18.9.2025, che si acquisisce ex art 421 c.p.c. poiché rilevante ai fini della decisione). Risulta pertanto integrato il requisito della permanenza del docente nel sistema scolastico, con conseguente ammissibilità della domanda di adempimento dell'obbligazione in forma specifica.
Coerentemente con tutte le suesposte coordinate ermeneutiche, la domanda va accolta per quanto di ragione, con condanna del all'attribuzione della Carta Docente, secondo il CP_1 sistema che la caratterizza e per il corrispondente valore, in favore del ricorrente per gli anni scolastici dal 2018-2019 al 2021-2022.
Quanto al governo delle spese, il dibattito sorto in seno alla giurisprudenza di merito, risolto dall'intervento nomofilattico della Suprema Corte ex art. 363 bis cpc intervenuto in corso di giudizio, giustifica la compensazione integrale delle stesse
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in persona della dr.ssa Filomena Naldi, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto condanna il all'attribuzione della Carta CP_1
Docente, in favore della parte ricorrente, secondo il sistema proprio di essa e per il corrispondente valore, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e
9 2021/2022, con rivalutazione monetaria e interessi legali, nei limiti di cui all'art. 22 co. 36, l.
n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
2. Compensa le spese di lite.
Si comunichi Nola, 30.09.2025
Il Giudice del lavoro Dr.ssa Filomena Naldi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dr.ssa Filomena Naldi, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., sostitutiva dell'udienza del 18.09.2025, letti gli atti e le note di trattazione scritta depositate, ha pronunciato, nel termine di cui al comma 3 dell'art. 127 ter, la seguente
S E N T E N Z A nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 3809/2022 del ruolo generale affari contenziosi;
T R A
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, Parte_1 dagli avv.ti Elena Boccanfuso e Fabio Ganci, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Boccanfuso;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Controparte_1 CP_2 [...]
in persona del p.t., Controparte_3 CP_4 rappresentati e difesi, ex art. 417 bis c.p.c., dal funzionario dott. Vincenzo Romano, ed Cont elettivamente domiciliati presso gli uffici dell' in OL, via Ponte della Maddalena n. 55;
RESISTENTE
CONCLUSIONI PER PARTE RICORRENTE: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge
n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016, per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del
Consiglio dell'Unione Europea, degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE. e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della
Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, o per i diversi anni risultanti dovuti, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il alla corresponsione alla parte ricorrente dell'importo nominale di € 2.000,00, oltre Controparte_1
1 interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente. - In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, condannarsi il al riconoscimento di tale somma a titolo di Controparte_1 risarcimento del danno in forma specifica ex art. 1218 del c.c. Con vittoria di spese. PER IL MINISTERO: in via pregiudiziale in rito, dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, devolvendo la controversia all'Autorità Giudiziaria Amministrativa;
nel merito, rigettare il ricorso de quo, in quanto infondato in fatto e diritto. Con vittoria di spese.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.07.2022, il ricorrente in epigrafe ha premesso di aver prestato servizio alle dipendenze del , in qualità di docente, in virtù di una serie di Controparte_1 contratti a tempo determinato.
In particolare, riferiva di aver prestato servizio presso i seguenti istituti scolastici:
- a.s. 2018/2019 - contratti dal 05.10.2018 al 30.06.2019, per n. 10 ore di servizio settimanali,
A030 - Musica nella scuola secondaria di I grado, presso I.s.i.s Albertini di Nola NAIS03900B, Istituto Superiore - Is R.Levi Montalcini-g.Ferraris di Saviano (NA)
NAIS113004;
- a.s. 2019/2020 - contratti dal 01.09.2019 al 30.06.2020, per n. 17 ore di servizio settimanali, per la classe di concorso A030 - Musica nella scuola secondaria di I grado, presso I.s.i.s Albertini di Nola NAIS03900B;
- a.s. 2020/2021 - contratto dal 23.09.2020 al 30.06.2021, per n. 18 ore di servizio settimanali, per la classe di concorso A030 – posto sostegno, presso S.m.s. De Rosa Sant'Anastasia - Sant'Anastasia NAMM8AL01C;
- a.s. 2021/2022 - contratto dal 07.09.2021 al 30.06.2022, per n. 18 ore di servizio settimanali, per la classe di concorso A030 - posto sostegno, presso S.m.s. De Rosa Sant'Anastasia -
Sant'Anastasia NAMM8AL01C. Riferiva di non aver usufruito, nonostante abbia svolto le medesime mansioni del personale docente di ruolo, del bonus cd. carta docenti, pari ad € 500,00, da destinare all'acquisto di beni e servizi strumentali alla formazione ed allo sviluppo delle competenze professionali, previsto dall'art. 1 comma 121 L. n. 107/2015, in combinato disposto con i DPCM del 29.09.2015 e del 28.11.2016, a causa della preclusione normativa in forza della quale tale beneficio era riservato esclusivamente ai docenti di ruolo.
Lamentava che tale limitazione normativa si poneva in contrasto il contrasto dell'art 4 dell'Accordo Quadro sul Lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE del
28.06.1999, sì come interpretato dalla CGUE, con l'art 14 CDFUE, con l'art 10 della Carta Sociale Europea, con la clausola 6 dell'accordo quadro sul diritto dovere di formazione e aggiornamento professionale del personale in servizio, con gli artt. 63 e 64 del Ccnl di Categoria nonché, da ultimo, con gli artt. 3, 11, 35, 97 e 117 Cost.
2 Tanto premesso, conveniva il (d'ora in poi Controparte_6 CP_7 innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, per l'accoglimento delle suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l'Amministrazione convenuta si costituiva tempestivamente in giudizio eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione in favore del Giudice Amministrativo. Nel merito contestava la fondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto, con vittoria di spese.
Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 18.9.2025, la sola parte ricorrente ha depositato note scritte, consultabili nel fascicolo telematico. All'esito della trattazione scritta, visti gli atti, lette le note di trattazione scritta, e ritenuta la causa matura per la decisione, la scrivente provvede alla definizione del giudizio mediante la presente sentenza con motivazione contestuale.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal CP_1 resistente. In conformità agli insegnamenti della Suprema Corte, occorre applicare il criterio del petitum sostanziale che, va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (ex multiis
Cass. Civ. Sez. Un., 19.4.2022, n.12441). Inoltre, occorre capire se, alla luce della prospettazione complessiva di parte ricorrente, il bene della vita che il ricorrente chiede di conseguire discenda direttamente da una norma di fonte primaria (o anche sub-primaria), rispetto alla quale atti amministrativi generali adottati dalla P.A. in senso eventualmente contrario costituiscano meri ostacoli da disapplicare, oppure possa essere ottenuto solo annullando/modificando l'atto a contenuto generale/normativo adottato dalla P.A. Nel primo caso, la situazione giuridica soggettiva vantata dall'interessato è di pieno diritto e sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, mentre nel secondo è di interesse legittimo e sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo.
Ciò posto, nel caso di specie, la questione controversa non attiene alla modalità di esercizio del potere di organizzazione della P.A. resistente, dal momento che la parte ricorrente non chiede l'annullamento di alcun atto di organizzazione, bensì il riconoscimento della spettanza dell'emolumento previsto dalla c.d. carta elettronica del docente. Dal momento che tale beneficio discende direttamente dall'art. 1, comma 121, Legge n.
107/2015 in presenza di determinati presupposti, senza dunque che debba essere esercitato alcun potere organizzativo della P.A. a tal fine, è evidente che la posizione giuridica controversa è un diritto soggettivo e che la giurisdizione si individui correttamente in quella del giudice ordinario.
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta nei limiti della seguente motivazione. Si osserva, preliminarmente, che la domanda deve essere qualificata - in base al complessivo
3 contenuto del ricorso - come richiesta di messa a disposizione dell'importo portato dalla c.d. carta docenti nelle stesse forme previste per i docenti di ruolo.
Difatti, l'art. 1, co. 124 della L. n. 107/2015, stabilisce che «nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale» e nel precedente comma 121 che «al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, Controparte_8 inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali
e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124» ed aggiungendo che «la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile». Quali beneficiari di detta disposizione sono stati individuati dal d.p.c.m. 28 settembre 2016
(emesso in attuazione dell'art. 1, comma 22, della citata previsione di legge) nei «docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari», con esclusione, dunque, dei docenti assunti a tempo determinato. Occorre dunque verificare la compatibilità della normativa nazionale con il principio di non discriminazione imposto dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato
(concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE): «
1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis».
Tanto precisato, va rilevato che sulla fattispecie si è pronunciata la Suprema Corte all'esito del procedimento di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., promosso con ordinanza del Tribunale di Taranto (Cass. civ., 27.10.2023 n. 29961).
In particolare, il Giudice di legittimità ha enunciato i seguenti principi di diritto: «1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n.
124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
CP_1
4 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.».
Queste, in sintesi, le considerazioni svolte dalla Suprema Corte:
- la norma, destinata ai soli insegnanti di ruolo, nel “tarare” l'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico”, evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima; sicché è allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura (v. Corte di Giustizia 18 maggio 2022, c 450/2);
- la connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua consente di fare altresì riferimento alle supplenze annuali volte a coprire cattedre e posti di insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto;
art. 4, co. 1 della L. 124/1999), nonché alle supplenze temporanee (fino al termine delle attività didattiche) per la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (cd. vacanza su organico di fatto;
art. 4, co. 2 della L. 124/1999); ciò in quanto nel primo caso il richiamo all'”annualità” della supplenza, intesa in senso di annualità didattica, è esplicito, mentre nel secondo la relazione
5 tra supplenze e didattica annua è comunque chiaramente enunciata;
- restano escluse dal ragionamento della Corte le ipotesi delle ccdd. “supplenze brevi”, il cui esame non è stato ritenuto rilevante ai fini della decisione del giudizio rispetto a quanto sollevato dall'ordinanza del Tribunale di Taranto;
- l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999); il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio;
- la pur complessa struttura dell'operazione - la Carta è realizzata in forma di applicazione web, attraverso un sistema che, utilizzabile mediante accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata, prevede l'iscrizione e la registrazione sia dei docenti che degli esercenti, ovverosia dei venditori dei beni o fornitori dei servizi;
tale sistema genera un codice di acquisto o buono a favore del docente, per i beni o servizi da lui prescelti, che l'esercente può accettare solo per prodotti coerenti con il disposto normativo;
in seguito all'acquisto, all'esercente è riconosciuto un credito di pari importo nei confronti del CP_1
o, meglio, di chi (v. Consap) provvede per esso alla liquidazione - non porta a discostare la stessa da un'obbligazione, sotto il profilo sostanziale, di pagamento;
- ai sensi dell'art. 6, co. 2 del DPCM 28 novembre 2016 (ma v. anche art. 2, co. 5, del precedente DPCM 23 settembre 2015), la cessazione dal servizio per qualsiasi causa comporta che «la Carta non è più fruibile» e quindi si realizza l'estinzione del diritto a utilizzare gli importi eventualmente ancora non consumati dal docente;
- la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significa che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo;
- se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento in forma specifica ed ancor più se poi egli transiti in ruolo;
al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico;
in tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno;
- la tutela va individuata in base alla situazione esistente al momento della pronuncia giudiziale (si pensi al caso del docente di ruolo, con diritto dunque all'adempimento in forma specifica, che si trovi fuoriuscito dai ruoli al tempo della definizione del giudizio;
in questo caso andrà valutata, ove proposta in via subordinata, la domanda risarcitoria);
6 - in ogni caso il risarcimento richiesto in forma specifica comprende ipso iure il risarcimento per equivalente (Cass. 30 aprile 2021, n. 11438; Cass. 18 gennaio 2002, n. 552);
- in caso di azione risarcitoria, il pregiudizio (insieme di possibili esborsi - spese di formazione sostenute autonomamente con l'acquisto a tal fine di beni o servizi -, di possibili perdite di chances formative e di una possibile menomazione non patrimoniale della professionalità) va allegato da chi agisca, come da principi generali, per quanto, oltre alla possibilità di prova di esso in via presuntiva, vada ammessa la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale,
o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della Carta che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio;
- la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione;
diversamente, si verificherebbe una discriminazione «alla rovescia», nel senso che al dipendente assunto a termine finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore comparabile (Cass. 28 maggio 2020,
n. 10219);
- la prescrizione della domanda risarcitoria, quando ad essa si possa ricorrere, non può che essere di durata decennale, come da principi generali in tema di responsabilità contrattuale;
- la prescrizione dell'azione di adempimento decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio;
- il diritto al risarcimento del danno in favore del docente che sia fuoriuscito dal sistema scolastico decorre dalla data in cui il danno, con la cessazione dal servizio, ha acquisito attualità;
- se, nelle more, vi sia stata, in pendenza del rapporto, prescrizione dell'azione di adempimento ancora esperibile, nessun ristoro potrebbe essere richiesto, perché l'estinzione del diritto verificatasi per l'inerzia del titolare nel rivendicare l'adempimento in forma specifica, non può che comportare anche la perdita del diritto al risarcimento.
Dalla lettura delle sue risposte coordinate ermeneutiche emerge che il riconoscimento del beneficio alle supplenze annuali e a quelle fino al termine delle attività didattiche trova il fondamento nella piena comparabilità ai docenti a tempo indeterminato dei docenti a tempo determinato che lavorino sul medesimo piano didattico-temporale: «In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico-
7 temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento». Più di recente, la Corte di Giustizia, stavolta investita dell'interpretazione del divieto di discriminazione con riferimento alle supplenze di breve durata, con pronuncia del 3.7.2025 ha affermato: «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva». Quanto agli “spezzoni di orari”, c'è da chiedersi se in ipotesi di orario minimo ricorrano le finalità dell'istituto de quo e le ragioni della disapplicazione. Ebbene in via generale possono considerarsi senz'altro “equiparabili” gli spezzoni di orario pari o superiori al 50% dell'orario di cattedra, considerato che ai docenti a tempo indeterminato part-time (che per legge e per CCNL devono assicurare, appunto, almeno il
50% dell'orario di cattedra) il beneficio viene riconosciuto. Infatti, il DPCM 28.11.2016 recante la “Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” prevede che «La Carta è assegnata ai docenti di ruolo
a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale…», senza operare alcuna decurtazione del beneficio. Per salvaguardare il principio di non discriminazione deve ancorarsi il beneficio a favore del docente precario ad un minimo di 9/12 ore settimanali di servizio, a seconda del tipo di insegnamento in disamina (scuola secondaria/scuola primaria e/o dell'infanzia) e, in definitiva, della relativa tipologia di orario “ordinario” che oscilla fra le 18 (scuola secondaria) e le 24 (scuola primaria) ore settimanali.
Applicando le suddette coordinate ermeneutiche al caso in esame, si osserva che il ricorrente ha documentato per l'a.s. 2018-2019 di avere stipulato un contratto presso l'Istituto
Superiore- I.s.i.s. Albertini – Nola dal 05.10.2018 al 30.06.2019 per 4 ore settimanali su posto normale, un contratto presso l'Istituto Superiore – I.s. R.levi Montalcini-g.ferraris – Saviano dal 15.10.2018 al 30.06.2019 per 2 ore settimanali, su posto normale, ed un ulteriore contratto presso l'Istituto Superiore- I.s.i.s. Albertini, - Nola dal 13.11.2019 al 30.06.2019 per 4 ore settimanali sempre su posto normale. (v.si emergenze dello stato matricolare, doc. sub n.2 fasc. ricorrente). Per l'a.s. 2019-2020 l'istante ha documentato, per quanto di interesse in questa sede, la sussistenza di contratto presso l'Istituto Superiore - I.s.i.s. Albertini – Nola dal 01.09.2019 al 30.06.2020 per 8 ore settimanali su posto normale, ed un ulteriore contratto presso l'Istituto
8 Superiore - I.s.i.s. Albertini – Nola, dal 30.09.2019 al 30.06.2020 per 9 ore settimanali sempre su posto Normale (v.si emergenze dello stato matricolare, doc. sub n.2 fasc.riocrrente).
Dunque, è evidente che, dalla sommatoria dell'orario dei diversi contratti di supplenza temporanea fino al termine della attività didattiche( tutti fino al 30 giugno) per ciascun anno scolastico preso in considerazione, risulta lo svolgimento di un orario complessivamente pari o superiore al 50% di quello ordinario. Per cui, nel caso di specie, avendo la parte ricorrente raggiunto per gli anni scolastici suddetti il monte orario settimanale minimo richiesto per il riconoscimento del beneficio, non vi è dubbio che ricorrano i presupposti per l'attribuzione del beneficio richiesto in relazione alle suvviste annualità 2018/2019 e 2019/2020.
Per le restanti annualità oggetto di giudizio, si osserva che il ricorrente ha documentato di avere stipulato diversi contratti di lavoro a tempo determinato con il Controparte_1 per supplenze fino al termine delle attività didattiche (al 30 giugno).
Nel dettaglio l'istante ha documentato, per quanto interessa in questa sede:
- per l'a.s. 2020/2021, contratto dal 26.10.2020 al 30.06.2021, su posto Sostegno psicofisico, con Orario settimanale “Completo”, presso la Scuola di Primo Grado - S.m.s. De Rosa Sant'Anastasia - di Sant'Anastasia.(v.si estratto matricolare);
-per l'a.s. 2021/2022, un contratto dal 7.09.2021 al 30.06.2022, per 18 ore di servizio, presso la Scuola di Primo Grado - S.m.s. De Rosa Sant'Anastasia - di Sant'Anastasia.(v.si contratto in atti). Parimenti consta che il ricorrente è ancora interno al sistema educativo scolastico, avendo documentato di aver stipulato un contratto a tempo determinato dal 01.09.2025 al 31.08.2026 per 18 ore settimanali presso l'Istituto Comprensivo – I.C. 58 NN OL (v.si contratto allegato alle note di trattazione scritta sostitutive della udienza del 18.9.2025, che si acquisisce ex art 421 c.p.c. poiché rilevante ai fini della decisione). Risulta pertanto integrato il requisito della permanenza del docente nel sistema scolastico, con conseguente ammissibilità della domanda di adempimento dell'obbligazione in forma specifica.
Coerentemente con tutte le suesposte coordinate ermeneutiche, la domanda va accolta per quanto di ragione, con condanna del all'attribuzione della Carta Docente, secondo il CP_1 sistema che la caratterizza e per il corrispondente valore, in favore del ricorrente per gli anni scolastici dal 2018-2019 al 2021-2022.
Quanto al governo delle spese, il dibattito sorto in seno alla giurisprudenza di merito, risolto dall'intervento nomofilattico della Suprema Corte ex art. 363 bis cpc intervenuto in corso di giudizio, giustifica la compensazione integrale delle stesse
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in persona della dr.ssa Filomena Naldi, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto condanna il all'attribuzione della Carta CP_1
Docente, in favore della parte ricorrente, secondo il sistema proprio di essa e per il corrispondente valore, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e
9 2021/2022, con rivalutazione monetaria e interessi legali, nei limiti di cui all'art. 22 co. 36, l.
n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
2. Compensa le spese di lite.
Si comunichi Nola, 30.09.2025
Il Giudice del lavoro Dr.ssa Filomena Naldi
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