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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/03/2025, n. 3120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3120 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
VII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Edmondo Cacace, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel processo iscritto al n. 14021 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari
Civili
TRA nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1
(NA) al Corso Vittorio Emanuele n. 656, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gianni
Ferrara (c.f. pec: , C.F._1 Email_1
Gennaro Casoria (c.f. – pec: , e C.F._2 Email_2
Massimo Ferrara, (c.f. – pec: C.F._3
; Email_3
PARTE ATTRICE
E
L' Controparte_1
, p. iva in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1 dott. rappresentato e difeso dall'avv. Gerardo Sallustro (c.f. Controparte_2
– pec: ; C.F._4 Email_4
PARTE CONVENUTA
MOTIVAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Il fatto con atto di citazione notificato il 14 giugno 2023 a mezzo pec, ha Parte_1 convenuto in giudizio la avanti il Tribunale di Napoli Controparte_3 per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “- dichiarare la nullità e/o annullare l'art. 16 dello Statuto sociale dell CP_3 Controparte_1
, approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci in data 25 febbraio 2018, depositato
[...] presso il Notaio di Napoli in data 18 aprile 2018, con atto avente n. di raccolta Persona_1
375 e n. di repertorio 546, registrato a Napoli 2 il 19 aprile 2018 al n. 5313, Serie 1T;
- dichiarare la nullità e/o annullare la Delibera del Consiglio Direttivo del 3 aprile 2023, comunicata all'attore in data 12 aprile 2023, con la quale veniva disposta la decadenza da socio del
Cav. Ufficiale Prof. Dott. Parte_1
- in ogni caso, per l'effetto, condannare l' al pagamento in favore Controparte_3 dell'attore, Cav. Ufficiale Prof. Dott. della somma di € 40.000,00 a titolo di Parte_1 risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 3 aprile
2023 e sino al soddisfo, ovvero condannare l' al pagamento della Controparte_3 diversa somma, liquidata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 del cod. civ., che sarà ritenuta di Giustizia, sempre oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 3 aprile 2023 e sino al soddisfo;
- in ogni caso e sempre, condannare l' all'integrale refusione delle Controparte_3 spesse e dei compensi del presente procedimento”. Cont L'attore, premettendo di aver già instaurato nei confronti della un giudizio avente ad oggetto l'impugnativa della sospensione della frequenza del circolo e da ogni attività sportiva e sociale per un periodo di tre mesi, ha rappresentato “che per il solo fatto di aver agito in giudizio a tutala dei propri vulnerati diritti soggettivi il Consiglio Direttivo con delibera del 3 aprile 2023, comunicata all'attore il 12 aprile Controparte_3
2023, sulla base dell'art. 16 dello statuto sociale, dichiarava illegittimamente la decadenza da socio del Cav. Ufficiale Prof. Dott. cioè l'esclusione dello stesso dal sodalizio Parte_1 associativo”.
In particolare, la parte attrice ha contestato l'invalidità, la nullità e/o l'annullabilità ex art. 1418, co. I, c.c., dell'art. 16 dello Statuto del Circolo secondo cui: “Il socio che promuova nei confronti del una vertenza, penale, civile o amministrativa o assuma contro il CP_3
qualsiasi patrocinio di tali vertenze decade dalla qualità di socio. La decadenza è dichiarata CP_3 dal C.D. (Consiglio Direttivo). Il socio dichiarato decaduto non può essere più riammesso”, per violazione degli artt. 2, 3, 24, 25 e 111 della Costituzione e dell'art. 24, co. III c.c.
Da ciò, secondo il ragionamento attoreo, discende l'illegittimità della delibera del
Consiglio Direttivo del 3 aprile 2023, con cui è stata dichiarata la decadenza dalla qualità di socio dell'attore.
La parte attrice, inoltre, ha avanzato a causa dell'illegittimità del provvedimento di decadenza da socio, la richiesta di condanna dell'associazione convenuta al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti, quantificati in euro 40.000,00 in quanto leso nell'onore, nella propria reputazione e per la sofferenza psicologica ed emotiva patita derivante dall'ingiusto provvedimento di decadenza comminatogli.
Nel giudizio si è regolarmente costituita l' Controparte_1
con comparsa di costituzione e risposta nella quale ha chiesto il rigetto
[...] integrale delle domande attoree perché inammissibili ed infondate, in fatto e in diritto, nonché non provate.
La parte convenuta ha illustrato brevemente le motivazioni poste alla base del provvedimento disciplinare di sospensione (oggetto di precedente giudizio n.
7994/2023 R.G.A.C.) riconducendole alle continue, gravi ed infondate affermazioni del dott. nei confronti delle attività degli Organi sociali, prospettando la Parte_1 sua violazione del dovere di rispetto degli obblighi statutari. Secondo la difesa del circolo, l'impugnazione della delibera di sospensione da parte dell'attore ha comportato il venir meno del rapporto fiduciario che deve sempre legare il socio e la associazione di cui fa parte;
pertanto, il Consiglio direttivo è stato sostanzialmente Cont costretto a deliberare la decadenza del dott. da socio della ai sensi Parte_1 dell'art 16 dello Statuto sociale.
Nei rituali atti difensivi il convenuto ha infatti rappresentato la piena CP_3 legittimità dell'art. 16 dello Statuto muovendo dall'analisi dell'art. 24, co. 3 del c.c. in materia di recesso ed esclusione dei soci in caso di “gravi motivi” (che, secondo l'interpretazione estensiva della disposizione effettuata dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, si applica anche alle associazioni non riconosciute).
Inoltre, la parte ha evidenziato come, “la gravità dei motivi posti alla base di un provvedimento di esclusione è un concetto relativo, la cui valutazione non può prescindere dal modo in cui gli stessi associati lo hanno inteso nell'ambito dell'autonomia associativa loro riconosciuta. Ne consegue pertanto che se l'atto costitutivo contiene già una descrizione dei motivi ritenuti di gravità tale da provocare l'esclusione dell'associato, l'accertamento giudiziale dovrà limitarsi a verificarne la sussistenza nel caso di specie” (cfr., Cass. Civ., sentenza 18186/2004).
Nel caso in specie lo Statuto del , secondo tale prospettazione, aveva previsto CP_3 un elenco di cause di esclusione sufficientemente specifiche, tali da consentire un idoneo parametro di valutazione degli addebiti indicati nella delibera di esclusione e la causa di decadenza risultava corrispondente alle varie ipotesi di esclusione statutarie. Svolgimento del processo
Depositate le memorie di cui all'art. 171-ter c.p.c., nel procedimento sono stati concessi plurimi rinvii funzionali al raggiungimento di un'intesa transattiva, prospettata dalle parti ma poi non effettivamente raggiunta.
A scioglimento della riserva assunta in ordine alle richieste istruttorie, con provvedimento del 25 ottobre 2024, è stata rigettava la prova testimoniale formulata dalla parte convenuta, in quanto irrilevante ai fini della decisone, ed è stata individuata l'udienza di rimessione in decisione della causa per il 4 marzo 2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 189, comma I, nn. 1), 2) e 3) del cod. proc. civ., rispettivamente per il deposito dei fogli di precisazione delle conclusioni, della comparsa conclusionale e della memoria di replica.
Nelle note di precisazione delle conclusioni, nelle comparsa conclusionale e nelle memoria di replica, depositate ex art. 189 c.p.c., le parte hanno sostanzialmente ribadito le prospettazioni e le argomentazioni giuridiche già svolte e si sono riportate alle conclusioni già esposte.
Successivamente, all'udienza di rimessione della causa in decisione del 4 marzo 2025, il ha rappresentato di avere nel frattempo effettuato la modifica statutaria CP_3 dell'art. 16, così da venire anche incontro alle richieste di parte attrice, e ha chiesto un breve rinvio per depositare il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci, nonché il verbale del consiglio direttivo della seduta dell'11 marzo 2025 che avrebbe valutato la revoca del provvedimento di decadenza comminato al cav. Parte_1
Alla seguente udienza del 18 marzo la parte convenuta, stante l'intervenuta modifica, ha chiesto di prendersi atto di tale evento sopravvenuto e di dichiarare la cessazione della materia del contendere in ordine alle domande di dichiarazione di nullità dell'art. 16 dello statuto, medio tempore modificato, e di invalidazione della delibera assembleare di espulsione del socio, annullata con effetto retroattivo con la delibera del Consiglio direttivo del circolo del 13 marzo 2025, prodotta in giudizio. Ha invece insistito per il rigetto della domanda risarcitoria.
La parte attrice, nel riportarsi ai propri scritti, ha insistito nella domanda risarcitoria e ha chiesto, riguardo alla nullità della clausola, in caso di pronuncia di cessazione della materia del contendere, un accertamento incidentale al fine di evitare che possa essere reintrodotta e comunque finalizzato a valutare il governo delle spese di lite.
Esaurita la trattazione, la causa veniva trattenuta in decisione. La decisione
Alla luce di quanto finora esposto effettivamente, come richiesto dalla parte convenuta, deve dichiararsi cessata materia del contendere riguardo alle prime due domande giudiziarie formulate dalla parte attrice.
Nel corso della causa sono infatti sopravvenute delle circostanze storiche – la modifica dell'art. 16 dello Statuto del Circolo e l'annullamento retroattivo dell'esclusione del socio – che hanno modificato la realtà fattuale e giuridica esistente al momento dell'instaurazione del giudizio, determinando la cessazione dell'efficacia sia della previsione statutaria nella parte in cui prevedeva l'automatica decadenza del socio che faceva causa all'associazione sia, ed in modo espressamente retroattivo, la delibera di decadenza del socio presa il 3 aprile 2023, con riammissione Parte_1 dell'attore all'associazione.
Tali eventi hanno inevitabilmente determinato il venir meno della posizione di contrasto tra le parti, con la conseguenza, per l'Autorità Giudiziaria, di prenderne atto e di dover dichiarare cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di dichiarazione della nullità e\o annullamento dell'art. 16 dello Statuto sociale del e quella di nullità e\o annullamento della delibera del CP_3 Controparte_3
Consiglio direttivo del 3 aprile 2023 con la quale è stata disposta la decadenza del socio Cav. Parte_1
Come precisato in giurisprudenza, infatti, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito” (cfr. Cass. civ., n. 10553/09). Tale istituto, pur non trovando previsione nel codice di rito, è frutto della consolidata elaborazione giurisprudenziale ed impone al Giudicante di prenderne atto quando sopravvenga una situazione che determini l'impossibilità di pervenire alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa dalla sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti, come, ad esempio, nel caso dell'adempimento spontaneo dell'obbligazione nel corso del giudizio o della conciliazione dello stesso mediante la stipula di una transazione.
Nel caso di specie il Circolo ha propriamente provveduto in modo spontaneo all'eliminazione dell'art. 16 dello Statuto anche affermando nel contenuto nella delibera dell'assemblea straordinaria del 2 marzo 2025 l'esigenza di rimuovere una disposizione in contrasto con disposizioni di rango costituzionale. Lo stesso presidente dell'associazione, in sede di assemblea straordinaria, ha sottolineato che “lo
Statuto di un'associazione non può assolutamente limitare l'esercizio di un diritto costituzionalmente garantito”. Ciò comporta, anche ai fini della valutazione incidentale richiesta dalla parte attrice finalizzata a decidere, secondo il principio della cd. soccombenza virtuale, le spese del giudizio, che indubbiamente le descritte domande attoree avrebbero potuto trovare accoglimento, in ragione dell'evidente contrasto con l'art. 24 Cost. di una disposizione statutaria che, senza rimettere ad una valutazione concreta da parte degli organi associativi la situazione di contrasto venutasi a creare in sede giudiziaria con i soci, ne prevedeva l'automatica esclusione per il solo fatto di essere in causa con l'associazione stessa, limitando così la possibilità di un socio di agire in giudizio per fare valere un proprio diritto soggettivo riconosciuto dall'ordinamento.
Può e deve essere invece vagliata nel merito la domanda risarcitoria proposta dall'attore per la lesione della propria reputazione e per la sofferenza patita in conseguenza della (a questo punto: provvisoria) esclusione dall'associazione.
Tale domanda di risarcimento dei pregiudizi non patrimoniali subiti non può tuttavia trovare accoglimento.
La richiesta avanzata da parte attrice in conseguenza del provvedimento di esclusione dalla qualità di socio è in realtà difettosa in termini di allegazione del danno, laddove non specifica quali siano stati i pregiudizi psicologici (la prospettata sofferenza psicologica ed emotiva) concretamente patiti dal socio e sotto quali profili sociali e relazionali la mancata partecipazione alla vita associativa ha effettivamente leso il suo prestigio ed il suo onore.
In ogni caso, la domanda non può trovare accoglimento perché non risulta neppure provato il danno, elemento costitutivo della fattispecie risarcitoria, inteso quale conseguenza etologicamente riconducibile alla condotta antigiuridica posta in essere dalla controparte con la delibera di esclusione. Il danno all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è in re ipsa, identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e dimostrazione, eventualmente anche attraverso presunzioni.
In questo giudizio non è stato introdotto alcun elemento documentale che dimostri le conseguenze psicologiche patite dall'attore e non è stata neppure richiesta da tale parte lo svolgimento di una prova testimoniale finalizzata a dimostrare a spiegare e provare le sofferenze emotive o i pregiudizi relazionali sociali subiti in conseguenza dell'esclusione.
Del resto, neppure è stato esposto come è stata quantificata la misura patrimoniale richiesta per equivalente.
Quanto alle spese processuali, in ragione della soccombenza reciproca derivante dal virtuale accoglimento delle prime due domande e del rigetto della richiesta di condanna al risarcimento del danno, nonché della complessiva condotta processuale delle parti e dell'esito del procedimento, sussistono ragioni che giustificano la compensazione parziale, nella misura del 50%, delle spese di lite. Le quali vengono così liquidate nel dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal regolamento ministeriale vigente, in base al valore del giudizio e all'attività difensiva effettivamente esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli – VII sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott. Edmondo Cacace, così definitivamente provvede:
1. Dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alle domande, proposte dalla parte attrice, di dichiarazione della nullità e/o dell'annullamento dell'art. 16 dello statuto dell'associazione sportiva dilettantistica Circolo nautico e della delibera del suo Consiglio direttivo del 3 aprile 2023 di CP_3 esclusione del socio;
2. Rigetta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale proposta dalla parte attrice;
3. Condanna l' , in CP_1 Controparte_1 persona del l.r.p.t, al pagamento, in favore di delle spese del Parte_1 giudizio che si liquidano, già nella misura del 50%, in euro 272,50 per esborsi ed in euro 2.500,00 per compenso, oltre rimborso forfettario del 15, iva e cpa, se e come dovute. Così deciso in Napoli, 27 marzo 2025
Il Giudice dott. Edmondo Cacace
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
VII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Edmondo Cacace, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel processo iscritto al n. 14021 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari
Civili
TRA nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1
(NA) al Corso Vittorio Emanuele n. 656, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gianni
Ferrara (c.f. pec: , C.F._1 Email_1
Gennaro Casoria (c.f. – pec: , e C.F._2 Email_2
Massimo Ferrara, (c.f. – pec: C.F._3
; Email_3
PARTE ATTRICE
E
L' Controparte_1
, p. iva in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1 dott. rappresentato e difeso dall'avv. Gerardo Sallustro (c.f. Controparte_2
– pec: ; C.F._4 Email_4
PARTE CONVENUTA
MOTIVAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Il fatto con atto di citazione notificato il 14 giugno 2023 a mezzo pec, ha Parte_1 convenuto in giudizio la avanti il Tribunale di Napoli Controparte_3 per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “- dichiarare la nullità e/o annullare l'art. 16 dello Statuto sociale dell CP_3 Controparte_1
, approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci in data 25 febbraio 2018, depositato
[...] presso il Notaio di Napoli in data 18 aprile 2018, con atto avente n. di raccolta Persona_1
375 e n. di repertorio 546, registrato a Napoli 2 il 19 aprile 2018 al n. 5313, Serie 1T;
- dichiarare la nullità e/o annullare la Delibera del Consiglio Direttivo del 3 aprile 2023, comunicata all'attore in data 12 aprile 2023, con la quale veniva disposta la decadenza da socio del
Cav. Ufficiale Prof. Dott. Parte_1
- in ogni caso, per l'effetto, condannare l' al pagamento in favore Controparte_3 dell'attore, Cav. Ufficiale Prof. Dott. della somma di € 40.000,00 a titolo di Parte_1 risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 3 aprile
2023 e sino al soddisfo, ovvero condannare l' al pagamento della Controparte_3 diversa somma, liquidata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 del cod. civ., che sarà ritenuta di Giustizia, sempre oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 3 aprile 2023 e sino al soddisfo;
- in ogni caso e sempre, condannare l' all'integrale refusione delle Controparte_3 spesse e dei compensi del presente procedimento”. Cont L'attore, premettendo di aver già instaurato nei confronti della un giudizio avente ad oggetto l'impugnativa della sospensione della frequenza del circolo e da ogni attività sportiva e sociale per un periodo di tre mesi, ha rappresentato “che per il solo fatto di aver agito in giudizio a tutala dei propri vulnerati diritti soggettivi il Consiglio Direttivo con delibera del 3 aprile 2023, comunicata all'attore il 12 aprile Controparte_3
2023, sulla base dell'art. 16 dello statuto sociale, dichiarava illegittimamente la decadenza da socio del Cav. Ufficiale Prof. Dott. cioè l'esclusione dello stesso dal sodalizio Parte_1 associativo”.
In particolare, la parte attrice ha contestato l'invalidità, la nullità e/o l'annullabilità ex art. 1418, co. I, c.c., dell'art. 16 dello Statuto del Circolo secondo cui: “Il socio che promuova nei confronti del una vertenza, penale, civile o amministrativa o assuma contro il CP_3
qualsiasi patrocinio di tali vertenze decade dalla qualità di socio. La decadenza è dichiarata CP_3 dal C.D. (Consiglio Direttivo). Il socio dichiarato decaduto non può essere più riammesso”, per violazione degli artt. 2, 3, 24, 25 e 111 della Costituzione e dell'art. 24, co. III c.c.
Da ciò, secondo il ragionamento attoreo, discende l'illegittimità della delibera del
Consiglio Direttivo del 3 aprile 2023, con cui è stata dichiarata la decadenza dalla qualità di socio dell'attore.
La parte attrice, inoltre, ha avanzato a causa dell'illegittimità del provvedimento di decadenza da socio, la richiesta di condanna dell'associazione convenuta al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti, quantificati in euro 40.000,00 in quanto leso nell'onore, nella propria reputazione e per la sofferenza psicologica ed emotiva patita derivante dall'ingiusto provvedimento di decadenza comminatogli.
Nel giudizio si è regolarmente costituita l' Controparte_1
con comparsa di costituzione e risposta nella quale ha chiesto il rigetto
[...] integrale delle domande attoree perché inammissibili ed infondate, in fatto e in diritto, nonché non provate.
La parte convenuta ha illustrato brevemente le motivazioni poste alla base del provvedimento disciplinare di sospensione (oggetto di precedente giudizio n.
7994/2023 R.G.A.C.) riconducendole alle continue, gravi ed infondate affermazioni del dott. nei confronti delle attività degli Organi sociali, prospettando la Parte_1 sua violazione del dovere di rispetto degli obblighi statutari. Secondo la difesa del circolo, l'impugnazione della delibera di sospensione da parte dell'attore ha comportato il venir meno del rapporto fiduciario che deve sempre legare il socio e la associazione di cui fa parte;
pertanto, il Consiglio direttivo è stato sostanzialmente Cont costretto a deliberare la decadenza del dott. da socio della ai sensi Parte_1 dell'art 16 dello Statuto sociale.
Nei rituali atti difensivi il convenuto ha infatti rappresentato la piena CP_3 legittimità dell'art. 16 dello Statuto muovendo dall'analisi dell'art. 24, co. 3 del c.c. in materia di recesso ed esclusione dei soci in caso di “gravi motivi” (che, secondo l'interpretazione estensiva della disposizione effettuata dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, si applica anche alle associazioni non riconosciute).
Inoltre, la parte ha evidenziato come, “la gravità dei motivi posti alla base di un provvedimento di esclusione è un concetto relativo, la cui valutazione non può prescindere dal modo in cui gli stessi associati lo hanno inteso nell'ambito dell'autonomia associativa loro riconosciuta. Ne consegue pertanto che se l'atto costitutivo contiene già una descrizione dei motivi ritenuti di gravità tale da provocare l'esclusione dell'associato, l'accertamento giudiziale dovrà limitarsi a verificarne la sussistenza nel caso di specie” (cfr., Cass. Civ., sentenza 18186/2004).
Nel caso in specie lo Statuto del , secondo tale prospettazione, aveva previsto CP_3 un elenco di cause di esclusione sufficientemente specifiche, tali da consentire un idoneo parametro di valutazione degli addebiti indicati nella delibera di esclusione e la causa di decadenza risultava corrispondente alle varie ipotesi di esclusione statutarie. Svolgimento del processo
Depositate le memorie di cui all'art. 171-ter c.p.c., nel procedimento sono stati concessi plurimi rinvii funzionali al raggiungimento di un'intesa transattiva, prospettata dalle parti ma poi non effettivamente raggiunta.
A scioglimento della riserva assunta in ordine alle richieste istruttorie, con provvedimento del 25 ottobre 2024, è stata rigettava la prova testimoniale formulata dalla parte convenuta, in quanto irrilevante ai fini della decisone, ed è stata individuata l'udienza di rimessione in decisione della causa per il 4 marzo 2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 189, comma I, nn. 1), 2) e 3) del cod. proc. civ., rispettivamente per il deposito dei fogli di precisazione delle conclusioni, della comparsa conclusionale e della memoria di replica.
Nelle note di precisazione delle conclusioni, nelle comparsa conclusionale e nelle memoria di replica, depositate ex art. 189 c.p.c., le parte hanno sostanzialmente ribadito le prospettazioni e le argomentazioni giuridiche già svolte e si sono riportate alle conclusioni già esposte.
Successivamente, all'udienza di rimessione della causa in decisione del 4 marzo 2025, il ha rappresentato di avere nel frattempo effettuato la modifica statutaria CP_3 dell'art. 16, così da venire anche incontro alle richieste di parte attrice, e ha chiesto un breve rinvio per depositare il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci, nonché il verbale del consiglio direttivo della seduta dell'11 marzo 2025 che avrebbe valutato la revoca del provvedimento di decadenza comminato al cav. Parte_1
Alla seguente udienza del 18 marzo la parte convenuta, stante l'intervenuta modifica, ha chiesto di prendersi atto di tale evento sopravvenuto e di dichiarare la cessazione della materia del contendere in ordine alle domande di dichiarazione di nullità dell'art. 16 dello statuto, medio tempore modificato, e di invalidazione della delibera assembleare di espulsione del socio, annullata con effetto retroattivo con la delibera del Consiglio direttivo del circolo del 13 marzo 2025, prodotta in giudizio. Ha invece insistito per il rigetto della domanda risarcitoria.
La parte attrice, nel riportarsi ai propri scritti, ha insistito nella domanda risarcitoria e ha chiesto, riguardo alla nullità della clausola, in caso di pronuncia di cessazione della materia del contendere, un accertamento incidentale al fine di evitare che possa essere reintrodotta e comunque finalizzato a valutare il governo delle spese di lite.
Esaurita la trattazione, la causa veniva trattenuta in decisione. La decisione
Alla luce di quanto finora esposto effettivamente, come richiesto dalla parte convenuta, deve dichiararsi cessata materia del contendere riguardo alle prime due domande giudiziarie formulate dalla parte attrice.
Nel corso della causa sono infatti sopravvenute delle circostanze storiche – la modifica dell'art. 16 dello Statuto del Circolo e l'annullamento retroattivo dell'esclusione del socio – che hanno modificato la realtà fattuale e giuridica esistente al momento dell'instaurazione del giudizio, determinando la cessazione dell'efficacia sia della previsione statutaria nella parte in cui prevedeva l'automatica decadenza del socio che faceva causa all'associazione sia, ed in modo espressamente retroattivo, la delibera di decadenza del socio presa il 3 aprile 2023, con riammissione Parte_1 dell'attore all'associazione.
Tali eventi hanno inevitabilmente determinato il venir meno della posizione di contrasto tra le parti, con la conseguenza, per l'Autorità Giudiziaria, di prenderne atto e di dover dichiarare cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di dichiarazione della nullità e\o annullamento dell'art. 16 dello Statuto sociale del e quella di nullità e\o annullamento della delibera del CP_3 Controparte_3
Consiglio direttivo del 3 aprile 2023 con la quale è stata disposta la decadenza del socio Cav. Parte_1
Come precisato in giurisprudenza, infatti, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito” (cfr. Cass. civ., n. 10553/09). Tale istituto, pur non trovando previsione nel codice di rito, è frutto della consolidata elaborazione giurisprudenziale ed impone al Giudicante di prenderne atto quando sopravvenga una situazione che determini l'impossibilità di pervenire alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa dalla sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti, come, ad esempio, nel caso dell'adempimento spontaneo dell'obbligazione nel corso del giudizio o della conciliazione dello stesso mediante la stipula di una transazione.
Nel caso di specie il Circolo ha propriamente provveduto in modo spontaneo all'eliminazione dell'art. 16 dello Statuto anche affermando nel contenuto nella delibera dell'assemblea straordinaria del 2 marzo 2025 l'esigenza di rimuovere una disposizione in contrasto con disposizioni di rango costituzionale. Lo stesso presidente dell'associazione, in sede di assemblea straordinaria, ha sottolineato che “lo
Statuto di un'associazione non può assolutamente limitare l'esercizio di un diritto costituzionalmente garantito”. Ciò comporta, anche ai fini della valutazione incidentale richiesta dalla parte attrice finalizzata a decidere, secondo il principio della cd. soccombenza virtuale, le spese del giudizio, che indubbiamente le descritte domande attoree avrebbero potuto trovare accoglimento, in ragione dell'evidente contrasto con l'art. 24 Cost. di una disposizione statutaria che, senza rimettere ad una valutazione concreta da parte degli organi associativi la situazione di contrasto venutasi a creare in sede giudiziaria con i soci, ne prevedeva l'automatica esclusione per il solo fatto di essere in causa con l'associazione stessa, limitando così la possibilità di un socio di agire in giudizio per fare valere un proprio diritto soggettivo riconosciuto dall'ordinamento.
Può e deve essere invece vagliata nel merito la domanda risarcitoria proposta dall'attore per la lesione della propria reputazione e per la sofferenza patita in conseguenza della (a questo punto: provvisoria) esclusione dall'associazione.
Tale domanda di risarcimento dei pregiudizi non patrimoniali subiti non può tuttavia trovare accoglimento.
La richiesta avanzata da parte attrice in conseguenza del provvedimento di esclusione dalla qualità di socio è in realtà difettosa in termini di allegazione del danno, laddove non specifica quali siano stati i pregiudizi psicologici (la prospettata sofferenza psicologica ed emotiva) concretamente patiti dal socio e sotto quali profili sociali e relazionali la mancata partecipazione alla vita associativa ha effettivamente leso il suo prestigio ed il suo onore.
In ogni caso, la domanda non può trovare accoglimento perché non risulta neppure provato il danno, elemento costitutivo della fattispecie risarcitoria, inteso quale conseguenza etologicamente riconducibile alla condotta antigiuridica posta in essere dalla controparte con la delibera di esclusione. Il danno all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è in re ipsa, identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e dimostrazione, eventualmente anche attraverso presunzioni.
In questo giudizio non è stato introdotto alcun elemento documentale che dimostri le conseguenze psicologiche patite dall'attore e non è stata neppure richiesta da tale parte lo svolgimento di una prova testimoniale finalizzata a dimostrare a spiegare e provare le sofferenze emotive o i pregiudizi relazionali sociali subiti in conseguenza dell'esclusione.
Del resto, neppure è stato esposto come è stata quantificata la misura patrimoniale richiesta per equivalente.
Quanto alle spese processuali, in ragione della soccombenza reciproca derivante dal virtuale accoglimento delle prime due domande e del rigetto della richiesta di condanna al risarcimento del danno, nonché della complessiva condotta processuale delle parti e dell'esito del procedimento, sussistono ragioni che giustificano la compensazione parziale, nella misura del 50%, delle spese di lite. Le quali vengono così liquidate nel dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal regolamento ministeriale vigente, in base al valore del giudizio e all'attività difensiva effettivamente esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli – VII sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott. Edmondo Cacace, così definitivamente provvede:
1. Dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alle domande, proposte dalla parte attrice, di dichiarazione della nullità e/o dell'annullamento dell'art. 16 dello statuto dell'associazione sportiva dilettantistica Circolo nautico e della delibera del suo Consiglio direttivo del 3 aprile 2023 di CP_3 esclusione del socio;
2. Rigetta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale proposta dalla parte attrice;
3. Condanna l' , in CP_1 Controparte_1 persona del l.r.p.t, al pagamento, in favore di delle spese del Parte_1 giudizio che si liquidano, già nella misura del 50%, in euro 272,50 per esborsi ed in euro 2.500,00 per compenso, oltre rimborso forfettario del 15, iva e cpa, se e come dovute. Così deciso in Napoli, 27 marzo 2025
Il Giudice dott. Edmondo Cacace