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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 18/03/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 947/2024
La Corte D'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, in persona dei magistrati: ha pronunciato la seguente
Dott. Rosella Silvestri Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado tra
(P.I. - C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del Sindaco , legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa Parte_1 dall'Avv. Carlo Scaglia, e dall'Avv. Lorenza Olmi, elettivamente domiciliata presso gli stessi appellante contro
(c.f. ,. Controparte_1 C.F._1
((P. IVA: ), con sede in Bari al viale Giuseppe Degennaro n.1 Parte_2 P.IVA_3
entrambi assistiti e difesi dall'Avv. Maurizio Marcantonio e all'Avv. Nicola Soranno, elettivamente domiciliato presso lo Studio del primo in Bari, piazza Garibaldi n.9 appellati
CONCLUSIONI: per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, in accoglimento dell'appello proposto dall'Amministrazione conchiudente, riformare l'appellata sentenza del Tribunale di Genova n. 2513/2024 pubblicata in data 1 ottobre 2024 notificata in data 9 ottobre 2024 e per l'effetto respingere integralmente l'avversaria opposizione proposta in primo grado confermando integralmente l'ordinanza ingiunzione della n. 78/AS Parte_1
prot. n. 60289/2023 del 31.10.2023 atto n. 2500/2023 emessa nei confronti del Sig.
e della e le sanzioni amministrative ivi irrogate. Con il Controparte_1 Parte_2
favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Per le parti appellate:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita: 1) Rigettare l'avverso atto di appello in ogni sua parte e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado n.2513/2024 emessa dal Tribunale di Genova;
2) In subordine, salvo rispettoso gravame, nella denegata ipotesi la Corte ritenga di accogliere anche in parte l'impugnazione ex adverso proposta, rideterminare la sanzione dovuta nel minore importo che sarà ritenuto equo e di giustizia;
3) con vittoria di spese e competenze di lite.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1- Con sentenza n. 2513/2024 del 01/10/2024 il Tribunale di Genova, in accoglimento dell'opposizione proposta da e avverso l'ordinanza Controparte_1 Pt_2
ingiunzione di pagamento n. 2500/2023 emessa dalla di in Parte_1 Pt_1
data 7 novembre 2023 (conseguente a verbale dell' n.58781/RU, Parte_3 del 18/12/2018, di accertamento, in relazione a n.2360 monopattini elettrici “Xiaomi MI electric scooter black” modello M365, delle violazioni amministrative di cui all'art. 29 co.4 D.Lgs. 49/2014, in relazione all'immissione sul mercato in assenza della prescritta iscrizione alla Camera di commercio di competenza, all'art.26 co.1 lett. a), b), c), d), e)
D.Lgs.49/2014, in relazione alla mancanza delle informazioni di cui al citato articolo nelle istruzioni per l'uso di AEE, all'art. 28 co. 1, 2, 3, 4, 6, 7 D.Lgs. 49/2014, in relazione all'immissione sul mercato di AEE prive del marchio di cui all'art.28, all'art. 9 co.1 D.Lgs. 188/2008, in relazione alla mancanza delle istruzioni di cui al citato pag. 2/8 articolo per gli apparecchi in cui sono incorporati pile o accumulatori), pronunciava l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione oggetto dell'opposizione, ritenendo che l'attività di importazione, rilevante ai fini della contestazione di cui all'ordinanza ingiunzione de quo, dovesse ritenersi essere completata solo al momento dell'immissione in libera pratica (ai sensi dell'art.201 del Codice Doganale dell'UE,
Reg. 952/2013), all'esito del verbale di regolarizzazione del 18/01/2019, quale momento necessario e presupposto dell'importazione definitiva, e pertanto in un momento in successivo a quello della verifica dell' Con Parte_3
l'ordinanza oggetto di opposizione sono state applicate le sanzioni di cui all'art. 38 co.2 lett. g) e co.2 lett. e) D. Lgs 49/2014 nel minimo edittale, e quelle di cui all'art. 38 co.2 lett. c) D. Lgs 49/2014 e all'art. 25 co.7 D. Lgs 188/2008 nella misura indicata nel verbale di accertamento, già ridotta ad un terzo del massimo.
2- Con l'atto d'appello la ha dedotto quali espresse Parte_1
ragioni di impugnazione:
a. l'erroneità della sentenza di primo grado nelle parti in cui non ha ritenuto che le condotte contestate dovevano ritenersi realizzate con la presentazione all'Autorità doganale della dichiarazione d'importazione IM 4 n.75816-H del
10.12.2018, accettata in pari data, avendo al contrario ritenuto rilevante il momento dello sdoganamento;
ha richiamato l'appellante la precedente pronuncia di questa Corte d'Appello con sentenza 21 agosto 2024 n.1083;
b. l'erroneità della sentenza di primo grado per aver posto a fondamento della decisione una ragione non svolta dall'opponente quale motivo di opposizione con il ricorso introduttivo, ove l'opponente, con il secondo motivo di opposizione, aveva dedotto unicamente con riguardo alla disposizione di qui all'art.4 D.Lgs. 49/2014 in materia di AEE e non con riguardo all'art.2 D.Lgs.
188/2008 (c.d. Decreto pile), non essendo stato svolto alcun motivo di opposizione in relazione alla violazione dell'art. 9 co.1 D.Lgs. 188/2008;
c. erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha condannato l'Amministrazione al pagamento delle spese di lite.
pag. 3/8 3- Gli appellati, costituitisi in giudizio, hanno dedotto l'infondatezza dell'appello, chiedendone il rigetto. Hanno svolto deduzioni in ordine al presupposto dell'immissione in mercato, anche in rapporto alla definizione di messa a disposizione sul mercato e di immissione in libera pratica, in relazione alle discipline legislative di cui al D.Lgs.
49/2014, in materia di AEE, e D.Lgs. 188/2008 (c.d. Decreto pile), negando, in quest'ultimo caso, che sussista equivalenza tra l'immissione in libera pratica e l'immissione sul mercato, da considerarsi momento successivo, in quanto uso finale. Ha riproposto quanto dedotto in primo grado in ordine alla carenza di legittimazione dell' all'accertamento relativo agli illeciti contestati, alla buona Parte_3 fede, alla carenza di offensività, alla mancanza di proporzionalità nell'irrogazione delle sanzioni.
4 – Sulle conclusioni precisate dalle parti – come innanzi riportate – con note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la causa è stata posta in decisione immediata con ordinanza ex art.127 ter co.3 c.p.c., e decisa in camera di consiglio dalla
Corte sulla relazione del Consigliere relatore.
5 – Con l'esame del primo motivo d'appello principale, ritiene questa Corte di non ravvisare ragioni per mutare il proprio orientamento già espresso in materia di presentazione in dogana con la sentenza 21 agosto 2024 n.1083. Con tale pronuncia è già stato considerato che “l'art. 2 del D.Lgs. 188/2008, alla lett. n), definisce
«produttore»: “chiunque immetta sul mercato nazionale per la prima volta a titolo professionale pile o accumulatori, compresi quelli incorporati in apparecchi o veicoli, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza definite agli articoli 50, e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206, di recepimento della direttiva 97/7/CE riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza” distanza”. Il cit art. 2 alla lett. P evidenzia che per
“immissione sul mercato” si intende “la fornitura o la messa a disposizione, a titolo oneroso o gratuito, in favore di terzi all'interno del territorio della Comunità, compresa
l'importazione nel territorio doganale della Comunità”. Atteso quanto sopra quindi è proprio con la presentazione all'Autorità doganale della dichiarazione di importazione
pag. 4/8 che deve ritenersi perfezionata l'importazione della merce e, conseguentemente,
l'immissione della stessa sul mercato. Non è rilevante, ai fini del perfezionamento della condotta di importazione, lo sdoganamento della merce, che costituisce un'operazione successiva, con la quale si porta a compimento la destinazione risultante dalla bolletta doganale. … La condotta di importazione e la relativa immissione sul mercato comunitario era quindi ormai stata realizzata dall'opponente, e già perfezionata …, allorché la dichiarazione … è stata presentata all'Autorità doganale ed accettata in pari data dalla medesima …, rimanendo irrilevante il successivo sdoganamento delle merci (v. CA app. Ge 988/2020; Trib. Bergamo 634/19)”. Identiche considerazioni devono essere svolte con riguardo al c.d. Decreto AEE, ove l'immissione in mercato non può ritenersi un presupposto variabile nel caso in esame, essendo medesima la situazione sia con riguardo all'art. 4 del D.Lgs. n. 49/2014 (c.d. Decreto AEE), che con riguardo all'art.2 del D.Lgs. n. 188/2008 (c.d. Decreto pile). Le previsioni di cui all'art. 4 co.1 lett. r) e q) D.Lgs. n.49/2014 non contrastano con quanto sopra ritenuto. La presentazione doganale è l'atto con il quale la parte manifesta la volontà di immissione sul mercato dei prodotti, essendo la successiva attività di sdoganamento un mero post factum, conseguente alle verifiche amministrative, non rilevante ai fini dell'integrazione degli illeciti (in ordine alla non rilevanza delle condotte costituenti post factum non sanzionabile, v. Cass.Sez. 6-2, 20 maggio 2011, n.11160 in tema di concorso nell'illecito amministrativo).
6 - Infondata è la deduzione delle parti appellate in ordine alla esclusiva destinazione dei beni de quibus a mercati esteri. I documenti prodotti in primo grado dagli appellati al momento del deposito del ricorso in opposizione – essendo inammissibili le successive produzioni documentali – non offrono prova della destinazione estera, ma esclusivamente della consegna, nel territorio dello Stato, presso la società italiana
CO TW srl. I documenti recanti successive destinazioni estere contengono generici riferimenti a pallets, il cui contenuto non è desumibile dai documenti stessi.
pag. 5/8 1981 n.689 sono regolate dal rito del lavoro, e che la natura impugnatoria dello stesso, affermata dalla Corte di Cassazione, esclude che possano essere integrate nel corso del giudizio le ragioni dell'impugnazione dedotte con il ricorso introduttivo (Cass.Sez.2, 31 ottobre 2018, n.27909, ove è stato precisato che “in tema di opposizione a sanzioni amministrative, la l. n. 689 del 1981 configura un modello procedimentale di tipo impugnatorio nel quale tutte le ragioni poste alla base della richiesta di nullità ovvero di annullamento dell'atto debbono essere prospettate nel ricorso introduttivo;
di conseguenza, così come non è consentito al ricorrente di integrare in corso di causa i motivi originariamente addotti, simmetricamente l'amministrazione non può dedurre, a sostegno della pretesa sanzionatoria, motivi o circostanze diversi da quelli enunciati con l'ordinanza, ed il giudice non può rilevare d'ufficio ragioni di nullità del provvedimento opposto o del procedimento che l'ha preceduto, salve le ipotesi di inesistenza”). Per tale ragione la deduzione, da parte dell'opponente, con il ricorso introduttivo in primo grado, di ragioni diverse – rispetto a quelle ritenute con la sentenza di primo grado – sottese all'impugnazione con riguardo all'identificazione del momento da considerarsi quale momento di consumazione dell'illecito, rende inammissibili i corrispondenti motivi di opposizione svolti solo successivamente, aderendo, in sede d'appello, alla decisione impugnata dalla . Con il Parte_1
ricorso introduttivo l'opposizione è stata invero anche fondata su deduzioni dirette a distinguere tra l'immissione in libera pratica, corrispondente allo sdoganamento dei prodotti (considerato dagli appellati momento non rilevante), e la successiva immissione in consumo (intesa dall'opponente quale prima messa a disposizione del prodotto sul mercato nazionale), tale essendo qualificato dall'opponente il presupposto dell'immissione sul mercato, diversamente da come ritenuto nella sentenza impugnata.
8- Infondata è ogni deduzione delle parti appellate in ordine alla carenza di legittimazione per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni in capo dell'
[...]
L'ordinanza ingiunzione è stata emessa dalla Parte_3 Controparte_2
– e non dall' – nell'esercizio dei propri poteri di
[...] Parte_3
accertamento e applicazione delle sanzioni, avvalendosi delle risultanze materiali dell'accertamento condotto in sede doganale dall' Parte_3
pag. 6/8 9- Infondate sono anche le deduzioni delle parti appellate in ordine al riconoscimento dell'esimente della buona fede. Come noto, “l'errore di diritto sulla liceità della condotta può rilevare in termini di esclusione della responsabilità amministrativa, al pari di quanto avviene per la responsabilità penale in materia di contravvenzioni, solo quando esso risulti inevitabile, occorrendo a tal fine, da un lato, che sussistano elementi positivi, estranei all'autore dell'infrazione, che siano idonei ad ingenerare in lui la convinzione della liceità della sua condotta e, dall'altro, che l'autore dell'infrazione abbia fatto tutto il possibile per osservare la legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva, gravando sull'autore dell'infrazione l'onere della prova della sussistenza dei suddetti elementi, necessari per poter ritenere la sua buona fede” (Cass.Sez.2, 17 dicembre 2019, n.33441; conforme
Cass.Sez.2, 31 luglio 2018, n.20219, ove è stato affermato che “l'esimente della buona fede, applicabile anche all'illecito amministrativo disciplinato dalla l. n.
689 del 1981, rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa (al pari di quanto avviene per quella penale in materia di contravvenzioni) solo quando sussistano elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso”; conforme anche Cass.Sez.2, 15 gennaio 2018, n.720). Nessun elemento è stato offerto in atti dagli appellati idoneo a riconoscere la sussistenza dell'invocata esimente.
10- Infondate sono altresì le deduzioni degli appellati in ordine alla carenza di offensività. Come noto, “in tema di sanzioni amministrative, la valutazione circa
l'offensività, in concreto, del comportamento del trasgressore non rileva, salva la sua sussumibilità nell'esimente della buona fede, quale causa di esclusione della responsabilità, giacché l'idoneità della condotta a realizzare l'effetto vietato è stata valutata "ex ante" dal legislatore con la previsione della norma sanzionatoria”
(Cass.Sez.2, 16 febbraio 2016, n.2956).
pag. 7/8 11- Per quanto sopra considerato deve trovare accoglimento l'appello svolto dalla
[...]
non essendovi luogo a provvedere alla riduzione dell'entità Parte_1
delle sanzioni, come richiesto da parte appellata, in quanto già determinate in misura congrua e prossima ai minimi e conseguentemente proporzionata.
12 - Le spese del primo e del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza della parte appellata e sono liquidate, secondo i valori medi della vigente TF, con riguardo al valore di causa indicato in € 505.343,32, e pertanto con riferimento allo scaglione da €
260.001,00 sino ad € 520.000,00, come di seguito indicato: per il presente grado di giudizio: fase di studio della controversia € 4.389,00, fase introduttiva del giudizio €
2.552,00, fase di trattazione € 5.880,00, fase decisionale € 7.928,00, e così complessivamente € 20.119,00, oltre 15 % per spese generali, oltre oneri accessori come per legge;
per il primo grado di giudizio: fase di studio della controversia € 6.668,00, fase introduttiva del giudizio € 2.336,00, fase di trattazione € 3.623,00, fase decisionale
€ 6.290,00, e così complessivamente € 18.917,00, oltre 15 % per spese generali, oltre oneri accessori come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza appellata, così provvede:
1) rigetta l'opposizione svolta avverso l'ordinanza ingiunzione;
2) condanna la parte appellata al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 20.119,00, oltre 15 % per spese generali, oltre oneri accessori, nonché delle spese del primo grado di giudizio che liquida in
18.917,00, oltre 15 % per spese generali, oltre oneri accessori.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 5 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Stefano Tarantola Dott. Rosella Silvestri
pag. 8/8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
7 - In ordine al regime delle preclusioni (di cui al secondo motivo d'appello principale), osserva questa Corte che le controversie previste dagli artt. 22 e 23 L. 24 novembre
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 947/2024
La Corte D'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, in persona dei magistrati: ha pronunciato la seguente
Dott. Rosella Silvestri Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado tra
(P.I. - C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del Sindaco , legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa Parte_1 dall'Avv. Carlo Scaglia, e dall'Avv. Lorenza Olmi, elettivamente domiciliata presso gli stessi appellante contro
(c.f. ,. Controparte_1 C.F._1
((P. IVA: ), con sede in Bari al viale Giuseppe Degennaro n.1 Parte_2 P.IVA_3
entrambi assistiti e difesi dall'Avv. Maurizio Marcantonio e all'Avv. Nicola Soranno, elettivamente domiciliato presso lo Studio del primo in Bari, piazza Garibaldi n.9 appellati
CONCLUSIONI: per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, in accoglimento dell'appello proposto dall'Amministrazione conchiudente, riformare l'appellata sentenza del Tribunale di Genova n. 2513/2024 pubblicata in data 1 ottobre 2024 notificata in data 9 ottobre 2024 e per l'effetto respingere integralmente l'avversaria opposizione proposta in primo grado confermando integralmente l'ordinanza ingiunzione della n. 78/AS Parte_1
prot. n. 60289/2023 del 31.10.2023 atto n. 2500/2023 emessa nei confronti del Sig.
e della e le sanzioni amministrative ivi irrogate. Con il Controparte_1 Parte_2
favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Per le parti appellate:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita: 1) Rigettare l'avverso atto di appello in ogni sua parte e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado n.2513/2024 emessa dal Tribunale di Genova;
2) In subordine, salvo rispettoso gravame, nella denegata ipotesi la Corte ritenga di accogliere anche in parte l'impugnazione ex adverso proposta, rideterminare la sanzione dovuta nel minore importo che sarà ritenuto equo e di giustizia;
3) con vittoria di spese e competenze di lite.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1- Con sentenza n. 2513/2024 del 01/10/2024 il Tribunale di Genova, in accoglimento dell'opposizione proposta da e avverso l'ordinanza Controparte_1 Pt_2
ingiunzione di pagamento n. 2500/2023 emessa dalla di in Parte_1 Pt_1
data 7 novembre 2023 (conseguente a verbale dell' n.58781/RU, Parte_3 del 18/12/2018, di accertamento, in relazione a n.2360 monopattini elettrici “Xiaomi MI electric scooter black” modello M365, delle violazioni amministrative di cui all'art. 29 co.4 D.Lgs. 49/2014, in relazione all'immissione sul mercato in assenza della prescritta iscrizione alla Camera di commercio di competenza, all'art.26 co.1 lett. a), b), c), d), e)
D.Lgs.49/2014, in relazione alla mancanza delle informazioni di cui al citato articolo nelle istruzioni per l'uso di AEE, all'art. 28 co. 1, 2, 3, 4, 6, 7 D.Lgs. 49/2014, in relazione all'immissione sul mercato di AEE prive del marchio di cui all'art.28, all'art. 9 co.1 D.Lgs. 188/2008, in relazione alla mancanza delle istruzioni di cui al citato pag. 2/8 articolo per gli apparecchi in cui sono incorporati pile o accumulatori), pronunciava l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione oggetto dell'opposizione, ritenendo che l'attività di importazione, rilevante ai fini della contestazione di cui all'ordinanza ingiunzione de quo, dovesse ritenersi essere completata solo al momento dell'immissione in libera pratica (ai sensi dell'art.201 del Codice Doganale dell'UE,
Reg. 952/2013), all'esito del verbale di regolarizzazione del 18/01/2019, quale momento necessario e presupposto dell'importazione definitiva, e pertanto in un momento in successivo a quello della verifica dell' Con Parte_3
l'ordinanza oggetto di opposizione sono state applicate le sanzioni di cui all'art. 38 co.2 lett. g) e co.2 lett. e) D. Lgs 49/2014 nel minimo edittale, e quelle di cui all'art. 38 co.2 lett. c) D. Lgs 49/2014 e all'art. 25 co.7 D. Lgs 188/2008 nella misura indicata nel verbale di accertamento, già ridotta ad un terzo del massimo.
2- Con l'atto d'appello la ha dedotto quali espresse Parte_1
ragioni di impugnazione:
a. l'erroneità della sentenza di primo grado nelle parti in cui non ha ritenuto che le condotte contestate dovevano ritenersi realizzate con la presentazione all'Autorità doganale della dichiarazione d'importazione IM 4 n.75816-H del
10.12.2018, accettata in pari data, avendo al contrario ritenuto rilevante il momento dello sdoganamento;
ha richiamato l'appellante la precedente pronuncia di questa Corte d'Appello con sentenza 21 agosto 2024 n.1083;
b. l'erroneità della sentenza di primo grado per aver posto a fondamento della decisione una ragione non svolta dall'opponente quale motivo di opposizione con il ricorso introduttivo, ove l'opponente, con il secondo motivo di opposizione, aveva dedotto unicamente con riguardo alla disposizione di qui all'art.4 D.Lgs. 49/2014 in materia di AEE e non con riguardo all'art.2 D.Lgs.
188/2008 (c.d. Decreto pile), non essendo stato svolto alcun motivo di opposizione in relazione alla violazione dell'art. 9 co.1 D.Lgs. 188/2008;
c. erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha condannato l'Amministrazione al pagamento delle spese di lite.
pag. 3/8 3- Gli appellati, costituitisi in giudizio, hanno dedotto l'infondatezza dell'appello, chiedendone il rigetto. Hanno svolto deduzioni in ordine al presupposto dell'immissione in mercato, anche in rapporto alla definizione di messa a disposizione sul mercato e di immissione in libera pratica, in relazione alle discipline legislative di cui al D.Lgs.
49/2014, in materia di AEE, e D.Lgs. 188/2008 (c.d. Decreto pile), negando, in quest'ultimo caso, che sussista equivalenza tra l'immissione in libera pratica e l'immissione sul mercato, da considerarsi momento successivo, in quanto uso finale. Ha riproposto quanto dedotto in primo grado in ordine alla carenza di legittimazione dell' all'accertamento relativo agli illeciti contestati, alla buona Parte_3 fede, alla carenza di offensività, alla mancanza di proporzionalità nell'irrogazione delle sanzioni.
4 – Sulle conclusioni precisate dalle parti – come innanzi riportate – con note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la causa è stata posta in decisione immediata con ordinanza ex art.127 ter co.3 c.p.c., e decisa in camera di consiglio dalla
Corte sulla relazione del Consigliere relatore.
5 – Con l'esame del primo motivo d'appello principale, ritiene questa Corte di non ravvisare ragioni per mutare il proprio orientamento già espresso in materia di presentazione in dogana con la sentenza 21 agosto 2024 n.1083. Con tale pronuncia è già stato considerato che “l'art. 2 del D.Lgs. 188/2008, alla lett. n), definisce
«produttore»: “chiunque immetta sul mercato nazionale per la prima volta a titolo professionale pile o accumulatori, compresi quelli incorporati in apparecchi o veicoli, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza definite agli articoli 50, e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206, di recepimento della direttiva 97/7/CE riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza” distanza”. Il cit art. 2 alla lett. P evidenzia che per
“immissione sul mercato” si intende “la fornitura o la messa a disposizione, a titolo oneroso o gratuito, in favore di terzi all'interno del territorio della Comunità, compresa
l'importazione nel territorio doganale della Comunità”. Atteso quanto sopra quindi è proprio con la presentazione all'Autorità doganale della dichiarazione di importazione
pag. 4/8 che deve ritenersi perfezionata l'importazione della merce e, conseguentemente,
l'immissione della stessa sul mercato. Non è rilevante, ai fini del perfezionamento della condotta di importazione, lo sdoganamento della merce, che costituisce un'operazione successiva, con la quale si porta a compimento la destinazione risultante dalla bolletta doganale. … La condotta di importazione e la relativa immissione sul mercato comunitario era quindi ormai stata realizzata dall'opponente, e già perfezionata …, allorché la dichiarazione … è stata presentata all'Autorità doganale ed accettata in pari data dalla medesima …, rimanendo irrilevante il successivo sdoganamento delle merci (v. CA app. Ge 988/2020; Trib. Bergamo 634/19)”. Identiche considerazioni devono essere svolte con riguardo al c.d. Decreto AEE, ove l'immissione in mercato non può ritenersi un presupposto variabile nel caso in esame, essendo medesima la situazione sia con riguardo all'art. 4 del D.Lgs. n. 49/2014 (c.d. Decreto AEE), che con riguardo all'art.2 del D.Lgs. n. 188/2008 (c.d. Decreto pile). Le previsioni di cui all'art. 4 co.1 lett. r) e q) D.Lgs. n.49/2014 non contrastano con quanto sopra ritenuto. La presentazione doganale è l'atto con il quale la parte manifesta la volontà di immissione sul mercato dei prodotti, essendo la successiva attività di sdoganamento un mero post factum, conseguente alle verifiche amministrative, non rilevante ai fini dell'integrazione degli illeciti (in ordine alla non rilevanza delle condotte costituenti post factum non sanzionabile, v. Cass.Sez. 6-2, 20 maggio 2011, n.11160 in tema di concorso nell'illecito amministrativo).
6 - Infondata è la deduzione delle parti appellate in ordine alla esclusiva destinazione dei beni de quibus a mercati esteri. I documenti prodotti in primo grado dagli appellati al momento del deposito del ricorso in opposizione – essendo inammissibili le successive produzioni documentali – non offrono prova della destinazione estera, ma esclusivamente della consegna, nel territorio dello Stato, presso la società italiana
CO TW srl. I documenti recanti successive destinazioni estere contengono generici riferimenti a pallets, il cui contenuto non è desumibile dai documenti stessi.
pag. 5/8 1981 n.689 sono regolate dal rito del lavoro, e che la natura impugnatoria dello stesso, affermata dalla Corte di Cassazione, esclude che possano essere integrate nel corso del giudizio le ragioni dell'impugnazione dedotte con il ricorso introduttivo (Cass.Sez.2, 31 ottobre 2018, n.27909, ove è stato precisato che “in tema di opposizione a sanzioni amministrative, la l. n. 689 del 1981 configura un modello procedimentale di tipo impugnatorio nel quale tutte le ragioni poste alla base della richiesta di nullità ovvero di annullamento dell'atto debbono essere prospettate nel ricorso introduttivo;
di conseguenza, così come non è consentito al ricorrente di integrare in corso di causa i motivi originariamente addotti, simmetricamente l'amministrazione non può dedurre, a sostegno della pretesa sanzionatoria, motivi o circostanze diversi da quelli enunciati con l'ordinanza, ed il giudice non può rilevare d'ufficio ragioni di nullità del provvedimento opposto o del procedimento che l'ha preceduto, salve le ipotesi di inesistenza”). Per tale ragione la deduzione, da parte dell'opponente, con il ricorso introduttivo in primo grado, di ragioni diverse – rispetto a quelle ritenute con la sentenza di primo grado – sottese all'impugnazione con riguardo all'identificazione del momento da considerarsi quale momento di consumazione dell'illecito, rende inammissibili i corrispondenti motivi di opposizione svolti solo successivamente, aderendo, in sede d'appello, alla decisione impugnata dalla . Con il Parte_1
ricorso introduttivo l'opposizione è stata invero anche fondata su deduzioni dirette a distinguere tra l'immissione in libera pratica, corrispondente allo sdoganamento dei prodotti (considerato dagli appellati momento non rilevante), e la successiva immissione in consumo (intesa dall'opponente quale prima messa a disposizione del prodotto sul mercato nazionale), tale essendo qualificato dall'opponente il presupposto dell'immissione sul mercato, diversamente da come ritenuto nella sentenza impugnata.
8- Infondata è ogni deduzione delle parti appellate in ordine alla carenza di legittimazione per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni in capo dell'
[...]
L'ordinanza ingiunzione è stata emessa dalla Parte_3 Controparte_2
– e non dall' – nell'esercizio dei propri poteri di
[...] Parte_3
accertamento e applicazione delle sanzioni, avvalendosi delle risultanze materiali dell'accertamento condotto in sede doganale dall' Parte_3
pag. 6/8 9- Infondate sono anche le deduzioni delle parti appellate in ordine al riconoscimento dell'esimente della buona fede. Come noto, “l'errore di diritto sulla liceità della condotta può rilevare in termini di esclusione della responsabilità amministrativa, al pari di quanto avviene per la responsabilità penale in materia di contravvenzioni, solo quando esso risulti inevitabile, occorrendo a tal fine, da un lato, che sussistano elementi positivi, estranei all'autore dell'infrazione, che siano idonei ad ingenerare in lui la convinzione della liceità della sua condotta e, dall'altro, che l'autore dell'infrazione abbia fatto tutto il possibile per osservare la legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva, gravando sull'autore dell'infrazione l'onere della prova della sussistenza dei suddetti elementi, necessari per poter ritenere la sua buona fede” (Cass.Sez.2, 17 dicembre 2019, n.33441; conforme
Cass.Sez.2, 31 luglio 2018, n.20219, ove è stato affermato che “l'esimente della buona fede, applicabile anche all'illecito amministrativo disciplinato dalla l. n.
689 del 1981, rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa (al pari di quanto avviene per quella penale in materia di contravvenzioni) solo quando sussistano elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso”; conforme anche Cass.Sez.2, 15 gennaio 2018, n.720). Nessun elemento è stato offerto in atti dagli appellati idoneo a riconoscere la sussistenza dell'invocata esimente.
10- Infondate sono altresì le deduzioni degli appellati in ordine alla carenza di offensività. Come noto, “in tema di sanzioni amministrative, la valutazione circa
l'offensività, in concreto, del comportamento del trasgressore non rileva, salva la sua sussumibilità nell'esimente della buona fede, quale causa di esclusione della responsabilità, giacché l'idoneità della condotta a realizzare l'effetto vietato è stata valutata "ex ante" dal legislatore con la previsione della norma sanzionatoria”
(Cass.Sez.2, 16 febbraio 2016, n.2956).
pag. 7/8 11- Per quanto sopra considerato deve trovare accoglimento l'appello svolto dalla
[...]
non essendovi luogo a provvedere alla riduzione dell'entità Parte_1
delle sanzioni, come richiesto da parte appellata, in quanto già determinate in misura congrua e prossima ai minimi e conseguentemente proporzionata.
12 - Le spese del primo e del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza della parte appellata e sono liquidate, secondo i valori medi della vigente TF, con riguardo al valore di causa indicato in € 505.343,32, e pertanto con riferimento allo scaglione da €
260.001,00 sino ad € 520.000,00, come di seguito indicato: per il presente grado di giudizio: fase di studio della controversia € 4.389,00, fase introduttiva del giudizio €
2.552,00, fase di trattazione € 5.880,00, fase decisionale € 7.928,00, e così complessivamente € 20.119,00, oltre 15 % per spese generali, oltre oneri accessori come per legge;
per il primo grado di giudizio: fase di studio della controversia € 6.668,00, fase introduttiva del giudizio € 2.336,00, fase di trattazione € 3.623,00, fase decisionale
€ 6.290,00, e così complessivamente € 18.917,00, oltre 15 % per spese generali, oltre oneri accessori come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza appellata, così provvede:
1) rigetta l'opposizione svolta avverso l'ordinanza ingiunzione;
2) condanna la parte appellata al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 20.119,00, oltre 15 % per spese generali, oltre oneri accessori, nonché delle spese del primo grado di giudizio che liquida in
18.917,00, oltre 15 % per spese generali, oltre oneri accessori.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 5 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Stefano Tarantola Dott. Rosella Silvestri
pag. 8/8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
7 - In ordine al regime delle preclusioni (di cui al secondo motivo d'appello principale), osserva questa Corte che le controversie previste dagli artt. 22 e 23 L. 24 novembre