Art. 31. Cessazione di efficacia della normativa sui culti ammessi e delle norme contrastanti 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n.1159 , e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289 , cessano di avere efficacia ed applicabilita' nei riguardi della Chiesa apostolica in Italia, delle chiese che la costituiscono, degli istituti ed opere che ne fanno parte e delle persone che la compongono.
2. Ogni norma contrastante con la presente legge cessa di avere efficacia nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note all' art. 31:
- La legge 24 giugno 1929, n. 1159 , reca: «Disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi.».
- Il regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289 , reca: «Norme per l'attuazione della legge 24 giugno 1929, n. 1159 , sui culti ammessi nello Stato e per coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato.».
2. Ogni norma contrastante con la presente legge cessa di avere efficacia nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note all' art. 31:
- La legge 24 giugno 1929, n. 1159 , reca: «Disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi.».
- Il regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289 , reca: «Norme per l'attuazione della legge 24 giugno 1929, n. 1159 , sui culti ammessi nello Stato e per coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato.».