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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 06/11/2025, n. 1710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1710 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Avellino n. 2480/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 06/11/2025
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
1 Tribunale di Avellino n. 2480/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex artt. 350bis c.p.c. e 281sexies c.p.c., resa a seguito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 06/11/2025 nella causa n. 2480/2023 avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Avellino n. 1644/2022, pubblicata in data 25.01.2023 e non notificata, vertente tra
(C.F./P.IVA: ), col Parte_1 C.F._1 ministero/assistenza dell'avv. GRISI STEFANIA
- appellante - e
(C.F./P.IVA: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Prefetto pro tempore, col ministero/assistenza dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI NAPOLI
- appellato - Conclusioni All'udienza del 06/11/2025 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. le parti concludevano come da note scritte depositate RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Sul modulo decisionale di cui all'art. 281sexies c.p.c.
Preliminarmente giova osservare come la presente decisione sia adottata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. e, quindi, sia possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c.
L'art. 281sexies c.p.c., infatti, consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso.
Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409). 2 Tribunale di Avellino n. 2480/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono. (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n. 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n. 27002). Sull'appello Tanto premesso, giova in apertura precisare come il Giudice di prime cure abbia con la sentenza gravata rigettato l'opposizione proposta da Parte_1
, odierno appellante, avverso il verbale di sequestro amministrativo n.
[...]
PTR2516000275 del 29/08/2022 elevato dalla Polizia Stradale di con CP_1 cui veniva disposto il sequestro del veicolo tg. BB250B per violazione dell'art. 93 comma 7 CdS per aver posto in circolazione il veicolo senza aver ottenuto il rilascio della carta di circolazione. Nello specifico, sul veicolo erano apposte targhe provvisorie tedesche scadute in data 19/08/2022. Al seguito il trasgressore non aveva nessuna targa prova ovvero altra documentazione che ne legittimasse la circolazione. Il veicolo con atto a parte viene sottoposto a sequestro amministrativo (v. verbale in atti). A fondamento del rigetto, la seguente motivazione: […] Il ricorso va rigettato. Invero, va innanzitutto rilevato che l'art. 93 comma 7 Cds dispone che
“Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731. Alla medesima sanzione è sottoposto separatamente il proprietario del veicolo o l'usufruttuario o il locatario con facoltà di acquisto o
l'acquirente con patto di riservato dominio. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II del titolo VI.” Orbene, rilevato che nel caso de quo l'agente di polizia stradale accertava che l'odierno ricorrente circolava con il Parte_1 veicolo tg. BB250B senza aver ottenuto il rilascio della carta di circolazione (cfr. testualmente il verbale: “il proprietario del veicolo poneva in circolazione veicolo senza aver ottenuto il rilascio della carta circolazione. Nello specifico su veicolo erano apposte targhe provvisorie tedesche scadute in data 19/08/2022. Al seguito il trasgressore non aveva nessuna targa prova, ovvero altra documentazione che ne legittimasse la circolazione. Il veicolo con atto a parte viene sottoposto a sequestro amministrativo. Dichiarazione: sono in corso le pratiche per immatricolare il veicolo in Italia”); - che il verbale fa piena prova fino a querela di falso, ex art. 2700 c.c., di quanto accertato direttamente dal verbalizzante;
- che lo stesso ricorrente dichiara nel ricorso di aver immatricolato in data 02/09/2022 il veicolo, ne consegue che, risultando pacifico che alla data dell'accertamento
(29/08/2022) il veicolo non era immatricolato e quindi era privo della carta di circolazione, lo stesso non poteva circolare, onde l'attività amministrativa risulta legittima. Ugualmente conforme al disposto dell'art. 383 Reg. att. Codice della
Strada risulta il verbale opposto, completo in tutti i suoi elementi, ivi compresi
3 Tribunale di Avellino n. 2480/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
giorno, ora e luogo dell'infrazione, onde la relativa censura va disattesa, mentre quanto alle deduzioni sull'art. 93 comma 1 bis cds, va rilevato che le stesse non sono pertinenti, trattandosi nel caso de quo di contestazione di altra violazione, e precisamente dell'art. 93 comma 7 cds e neppure vi è prova della sussistenza dell'invocato comodato d'uso, per cui le relative censure vanno rigettate. Ne consegue che, essendo stato applicato correttamente il disposto dell'art. 93 comma 7 cds, l'attività amministrativa risulta legittima ed il ricorso va rigettato.
Sussistono giusti motivi, in ragione della circostanza che l'autorità opposta è stata difesa dal proprio funzionario e non ha dato la prova delle spese sostenute, per compensare interamente tra le parti le spese di lite […]. Avverso tale decisione formulava appello , per i Parte_1 seguenti motivi: 1) Errata applicazione dell'art. 97 comma 7 perché l'auto era già immatricolata. Mancanza di motivazione, atteso che […] il giudice di prime cure non ha tenuto in nessuna considerazione né ha motivato sul punto che l'autovettura AUDI Q sottoposta a sequestro è intestata alla società CP_2 ovvero a persona diversa dal conducente perciò la contestazione doveva essere fatta anche al proprietario oltre che al conducente […] nonché ha erroneamente applicato […] l'art 97 comma 7 C.d.S. in quanto non ha considerato la circostanza che l'auto Audi Q7 fosse stata già immatricolata in Germania e quindi avrebbe dovuto prendere in considerazione l'applicazione dell'art. 132
C.d.S. il quale non prevede affatto, in caso di violazione, la sanzione accessoria della confisca del veicolo […]; 2) Nullità del verbale per mancata trascrizione del nominativo del responsabile dell'immissione dei dati. Mancanza o insufficiente motivazione, atteso che […] Il giudice di primo grado non ha considerato né ha motivato il rigetto della proposta eccezione di nullità del verbale di sequestro che non contiene indicazione del nominativo del responsabile dell'immissione dei dati, per cui deve considerarsi nullo od inesistente, in quanto tale omissione equivale a mancata sottoscrizione del verbale […]; 3) Nullità per genericità del verbale circa il luogo ed il tempo in cui è stato elevato. Mancanza di motivazione, atteso che il giudice di prime cure […] non ha tenuto conto del fatto che i verbali sono stati elevati all'interno della Caserma della Polstrada di Avellino Ovest e nulla indicano sulle circostanze di tempo e di luogo in cui effettivamente è stata commessa l'infrazione né è stata evidenziata o trascritta la proprietà dell'Audi Q 7 che si ripete è di proprietà della società […]; 4) nullità per violazione delle CP_2 normative europee e violazione degli artt. 3 e 42 della Costituzione, atteso che la norma applicata (art. 97 CDS) appare porsi in contrasto con i principi di ragionevolezza ed uguaglianza costituzionalmente garantiti, nonché con con talune disposizioni contenute nel TFUE, chiedendo altresì la sospensione, anche inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
4 Tribunale di Avellino n. 2480/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
Per la conferma della decisione impugnata insisteva invece la
, debitamente costituitasi in giudizio, stante Controparte_1
l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello proposto. Ciò posto e passando al merito, giova preliminarmente osservare come, secondo condivisa giurisprudenza, non incorre nella violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del "petitum" e della "causa petendi", confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice (Sez. 3, Sentenza n. 20652 del 25/09/2009). Altrettanto preliminarmente preme precisare come, secondo parimenti condivisa giurisprudenza, L'opposizione al verbale di contestazione di violazione del codice della strada, ai sensi degli artt. 204 bis dello stesso codice della strada e 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, configura l'atto introduttivo, secondo le regole proprie del procedimento civile dinanzi al giudice di pace, di un giudizio di accertamento della pretesa punitiva della P.A., il cui oggetto è delimitato, per l'opponente, dalla "causa petendi" fatta valere con l'opposizione stessa, sicché il giudice non può rilevare d'ufficio vizi diversi da quelli dedotti dal medesimo opponente, entro i termini di legge, con il suddetto atto introduttivo". (cfr. Cass. n. 656 del 2010; Cass. 232/2016), con la non rilevabilità d'ufficio di doglianze diverse ed ulteriori rispetto a quelle espressamente articolate dall'opponente in primo grado e la correlata non deducibilità, nemmeno in appello, di doglianze di tal fatta. Ebbene, alla stregua della combinazione dei suddetti principi normativi e giurisprudenziali, suscettibile di conferma si ritiene la decisione appellata, anche in base alle ulteriori ed assorbenti ragioni di cui in seguito. Quanto alle doglianze, articolate sin dal primo grado, in punto di nullità del verbale contestato per violazione delle norme europee, tutte incentrate sull'art. 93, comma 1bis CDS, e sulla asserita sussistenza di un comodato d'uso dell'autovettura in questione rispetto alla coniuge dell'opponente, ovvero sulla irragionevolezza e/o disparità di trattamento tra le fattispecie previste ai commi 1bis e 1ter del medesimo art. 93 CDS, o in ordine alle sanzioni di cui al comma 7bis del predetto art. 93 CDS (v. ricorso in opposizione di cui in atti), non possono che condividersi le argomentazioni spese sul punto dal GDP, secondo cui le stesse non sono pertinenti, trattandosi nel caso de quo di contestazione di altra violazione, e precisamente dell'art. 93 comma 7 cds e neppure vi è prova della sussistenza dell'invocato comodato d'uso, per cui le relative censure vanno rigettate (v. testualmente sentenza in atti). Del pari, alcun rilievo può assumere la pur dedotta in quella sede mancata notifica della contestazione anche alla quale proprietaria CP_2 dell'autovettura, costituendo principio consolidato in giurisprudenza
5 Tribunale di Avellino n. 2480/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
l'affermazione secondo cui In tema di sanzioni amministrative, il vincolo intercorrente, ai sensi dell'articolo 6, terzo comma, legge 24 novembre 1981 n. 689, tra l'autore materiale della violazione e la persona giuridica di cui è prevista la responsabilità solidale, assume rilevanza nel solo caso in cui l'Amministrazione se ne avvalga in concreto (comminando la sanzione anche al corresponsabile in solido), e non quando la contestazione risulti mossa nei confronti del solo autore materiale. A quest'ultimo, pertanto, non è riconosciuto alcun interesse a rappresentare, in sede di opposizione all'ordinanza ingiunzione, la mancata contestazione (anche) al co-obbligato solidale. Infatti, l'effetto estintivo della pretesa sanzionatoria è limitato al soggetto nei cui confronti non è stata eseguita la notifica (articolo 14, ultimo comma, legge 24 novembre 1981 n. 689) (Sez. 2, Sentenza n. 16661 del 27/07/2007) A soluzioni dissimili non può giungersi con riferimento alle censure, parimenti articolate sin dal primo grado, in punto di nullità del verbale per mancata trascrizione del nominativo del responsabile dell'immissione dati, perché asseritamente equivalente alla mancata sottoscrizione dello stesso, nonché in punto di nullità per genericità del verbale circa il luogo e il tempo in cui è stato elevato, quali dati non evincibili dal verbale medesimo (v. ancora ricorso in opposizione), atteso che, come efficacemente rilevato in prime cure, conforme al disposto dell'art. 383 Reg. att. Codice della Strada risulta il verbale opposto, completo in tutti i suoi elementi, ivi compresi giorno, ora e luogo dell'infrazione, in uno alla relativa sottoscrizione da parte degli accertatori (v. verbale in atti). Altrettanto prive di pregio risultano, infine, le contestazioni, anch'esse formulate sin dal primo grado, circa la nullità del verbale per avvenuta immatricolazione dell'auto Q7, per essere l'immatricolazione in itinere al momento del sequestro, tanto che già in data 1.08.22 il ricorrente provvedeva a far tradurre il libretto di circolazione in tedesco e successivamente a trasmettere tutta la documentazione necessaria alla motorizzazione per la modifica ufficio telaio soggetti AIRE ed in data 2.9.22 il veicolo veniva regolarmente immatricolato con rilascio di libretto di circolazione e certificato di proprietà e consegna delle targhe italiane (v. ricorso in opposizione), avendo, come già specificato in prime cure, lo stesso ricorrente dichiarato di aver immatricolato in data 02/09/2022 il veicolo, ne consegue che, risultando pacifico che alla data dell'accertamento
(29/08/2022) il veicolo non era immatricolato e quindi era privo della carta di circolazione, lo stesso non poteva circolare, onde l'attività amministrativa risulta legittima (v. testualmente sentenza in atti). Alla stregua di quanto precede, dunque, ferma la già chiarita non vagliabilità, nemmeno in questa sede, di doglianze diverse ed ulteriori rispetto a quelle di cui supra, oggetto del ricorso di primo grado (v. ricorso in atti), non può che pervenirsi al rigetto dell'appello così come proposto, con il contestuale assorbimento di ogni altra deduzione od eccezione comunque sollevata o rilevabile, avendo condivisa giurisprudenza più riprese affermato che il principio
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della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre. (Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014, Rv. 631058). Il rigetto integrale dell'appello impone, altresì, di dare atto nel presente provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115/2002, così come inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, ratione temporis applicabile al procedimento in esame, a mente del quale: quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso. Sulle spese Quanto alle spese, il rigetto dell'appello impone la condanna di parte appellante alla rifusione in favore della parte appellata costituitasi delle spese del presente giudizio, liquidate - in applicazione delle tabelle vigenti - tenuto conto del valore (fino a € 5.200,00), della natura e della complessità (alta) della controversia, nonché del numero, dell'importanza e della complessità (alta) delle questioni trattate.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di n. 1644/2022, pubblicata in data 25.01.2023 e CP_1 non notificata nei confronti della , in persona Controparte_1 del Prefetto pro tempore, respinta, o comunque assorbita, ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: rigetta l'appello così come proposto;
conferma la sentenza impugnata;
condanna
alla rifusione in favore di Parte_1 CP_1
delle spese del giudizio, liquidate € 994,00 per compensi, oltre
[...]
7 Tribunale di Avellino n. 2480/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi;
attesta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115/2002, così come inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, ratione temporis applicabile al procedimento in esame, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in data 06/11/2025 entro i termini di cui all'art. 127ter c.p.c. ratione temporis applicabile. Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
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Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 06/11/2025
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
1 Tribunale di Avellino n. 2480/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex artt. 350bis c.p.c. e 281sexies c.p.c., resa a seguito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 06/11/2025 nella causa n. 2480/2023 avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Avellino n. 1644/2022, pubblicata in data 25.01.2023 e non notificata, vertente tra
(C.F./P.IVA: ), col Parte_1 C.F._1 ministero/assistenza dell'avv. GRISI STEFANIA
- appellante - e
(C.F./P.IVA: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Prefetto pro tempore, col ministero/assistenza dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI NAPOLI
- appellato - Conclusioni All'udienza del 06/11/2025 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. le parti concludevano come da note scritte depositate RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Sul modulo decisionale di cui all'art. 281sexies c.p.c.
Preliminarmente giova osservare come la presente decisione sia adottata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. e, quindi, sia possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c.
L'art. 281sexies c.p.c., infatti, consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso.
Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409). 2 Tribunale di Avellino n. 2480/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono. (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n. 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n. 27002). Sull'appello Tanto premesso, giova in apertura precisare come il Giudice di prime cure abbia con la sentenza gravata rigettato l'opposizione proposta da Parte_1
, odierno appellante, avverso il verbale di sequestro amministrativo n.
[...]
PTR2516000275 del 29/08/2022 elevato dalla Polizia Stradale di con CP_1 cui veniva disposto il sequestro del veicolo tg. BB250B per violazione dell'art. 93 comma 7 CdS per aver posto in circolazione il veicolo senza aver ottenuto il rilascio della carta di circolazione. Nello specifico, sul veicolo erano apposte targhe provvisorie tedesche scadute in data 19/08/2022. Al seguito il trasgressore non aveva nessuna targa prova ovvero altra documentazione che ne legittimasse la circolazione. Il veicolo con atto a parte viene sottoposto a sequestro amministrativo (v. verbale in atti). A fondamento del rigetto, la seguente motivazione: […] Il ricorso va rigettato. Invero, va innanzitutto rilevato che l'art. 93 comma 7 Cds dispone che
“Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731. Alla medesima sanzione è sottoposto separatamente il proprietario del veicolo o l'usufruttuario o il locatario con facoltà di acquisto o
l'acquirente con patto di riservato dominio. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II del titolo VI.” Orbene, rilevato che nel caso de quo l'agente di polizia stradale accertava che l'odierno ricorrente circolava con il Parte_1 veicolo tg. BB250B senza aver ottenuto il rilascio della carta di circolazione (cfr. testualmente il verbale: “il proprietario del veicolo poneva in circolazione veicolo senza aver ottenuto il rilascio della carta circolazione. Nello specifico su veicolo erano apposte targhe provvisorie tedesche scadute in data 19/08/2022. Al seguito il trasgressore non aveva nessuna targa prova, ovvero altra documentazione che ne legittimasse la circolazione. Il veicolo con atto a parte viene sottoposto a sequestro amministrativo. Dichiarazione: sono in corso le pratiche per immatricolare il veicolo in Italia”); - che il verbale fa piena prova fino a querela di falso, ex art. 2700 c.c., di quanto accertato direttamente dal verbalizzante;
- che lo stesso ricorrente dichiara nel ricorso di aver immatricolato in data 02/09/2022 il veicolo, ne consegue che, risultando pacifico che alla data dell'accertamento
(29/08/2022) il veicolo non era immatricolato e quindi era privo della carta di circolazione, lo stesso non poteva circolare, onde l'attività amministrativa risulta legittima. Ugualmente conforme al disposto dell'art. 383 Reg. att. Codice della
Strada risulta il verbale opposto, completo in tutti i suoi elementi, ivi compresi
3 Tribunale di Avellino n. 2480/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
giorno, ora e luogo dell'infrazione, onde la relativa censura va disattesa, mentre quanto alle deduzioni sull'art. 93 comma 1 bis cds, va rilevato che le stesse non sono pertinenti, trattandosi nel caso de quo di contestazione di altra violazione, e precisamente dell'art. 93 comma 7 cds e neppure vi è prova della sussistenza dell'invocato comodato d'uso, per cui le relative censure vanno rigettate. Ne consegue che, essendo stato applicato correttamente il disposto dell'art. 93 comma 7 cds, l'attività amministrativa risulta legittima ed il ricorso va rigettato.
Sussistono giusti motivi, in ragione della circostanza che l'autorità opposta è stata difesa dal proprio funzionario e non ha dato la prova delle spese sostenute, per compensare interamente tra le parti le spese di lite […]. Avverso tale decisione formulava appello , per i Parte_1 seguenti motivi: 1) Errata applicazione dell'art. 97 comma 7 perché l'auto era già immatricolata. Mancanza di motivazione, atteso che […] il giudice di prime cure non ha tenuto in nessuna considerazione né ha motivato sul punto che l'autovettura AUDI Q sottoposta a sequestro è intestata alla società CP_2 ovvero a persona diversa dal conducente perciò la contestazione doveva essere fatta anche al proprietario oltre che al conducente […] nonché ha erroneamente applicato […] l'art 97 comma 7 C.d.S. in quanto non ha considerato la circostanza che l'auto Audi Q7 fosse stata già immatricolata in Germania e quindi avrebbe dovuto prendere in considerazione l'applicazione dell'art. 132
C.d.S. il quale non prevede affatto, in caso di violazione, la sanzione accessoria della confisca del veicolo […]; 2) Nullità del verbale per mancata trascrizione del nominativo del responsabile dell'immissione dei dati. Mancanza o insufficiente motivazione, atteso che […] Il giudice di primo grado non ha considerato né ha motivato il rigetto della proposta eccezione di nullità del verbale di sequestro che non contiene indicazione del nominativo del responsabile dell'immissione dei dati, per cui deve considerarsi nullo od inesistente, in quanto tale omissione equivale a mancata sottoscrizione del verbale […]; 3) Nullità per genericità del verbale circa il luogo ed il tempo in cui è stato elevato. Mancanza di motivazione, atteso che il giudice di prime cure […] non ha tenuto conto del fatto che i verbali sono stati elevati all'interno della Caserma della Polstrada di Avellino Ovest e nulla indicano sulle circostanze di tempo e di luogo in cui effettivamente è stata commessa l'infrazione né è stata evidenziata o trascritta la proprietà dell'Audi Q 7 che si ripete è di proprietà della società […]; 4) nullità per violazione delle CP_2 normative europee e violazione degli artt. 3 e 42 della Costituzione, atteso che la norma applicata (art. 97 CDS) appare porsi in contrasto con i principi di ragionevolezza ed uguaglianza costituzionalmente garantiti, nonché con con talune disposizioni contenute nel TFUE, chiedendo altresì la sospensione, anche inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
4 Tribunale di Avellino n. 2480/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
Per la conferma della decisione impugnata insisteva invece la
, debitamente costituitasi in giudizio, stante Controparte_1
l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello proposto. Ciò posto e passando al merito, giova preliminarmente osservare come, secondo condivisa giurisprudenza, non incorre nella violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del "petitum" e della "causa petendi", confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice (Sez. 3, Sentenza n. 20652 del 25/09/2009). Altrettanto preliminarmente preme precisare come, secondo parimenti condivisa giurisprudenza, L'opposizione al verbale di contestazione di violazione del codice della strada, ai sensi degli artt. 204 bis dello stesso codice della strada e 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, configura l'atto introduttivo, secondo le regole proprie del procedimento civile dinanzi al giudice di pace, di un giudizio di accertamento della pretesa punitiva della P.A., il cui oggetto è delimitato, per l'opponente, dalla "causa petendi" fatta valere con l'opposizione stessa, sicché il giudice non può rilevare d'ufficio vizi diversi da quelli dedotti dal medesimo opponente, entro i termini di legge, con il suddetto atto introduttivo". (cfr. Cass. n. 656 del 2010; Cass. 232/2016), con la non rilevabilità d'ufficio di doglianze diverse ed ulteriori rispetto a quelle espressamente articolate dall'opponente in primo grado e la correlata non deducibilità, nemmeno in appello, di doglianze di tal fatta. Ebbene, alla stregua della combinazione dei suddetti principi normativi e giurisprudenziali, suscettibile di conferma si ritiene la decisione appellata, anche in base alle ulteriori ed assorbenti ragioni di cui in seguito. Quanto alle doglianze, articolate sin dal primo grado, in punto di nullità del verbale contestato per violazione delle norme europee, tutte incentrate sull'art. 93, comma 1bis CDS, e sulla asserita sussistenza di un comodato d'uso dell'autovettura in questione rispetto alla coniuge dell'opponente, ovvero sulla irragionevolezza e/o disparità di trattamento tra le fattispecie previste ai commi 1bis e 1ter del medesimo art. 93 CDS, o in ordine alle sanzioni di cui al comma 7bis del predetto art. 93 CDS (v. ricorso in opposizione di cui in atti), non possono che condividersi le argomentazioni spese sul punto dal GDP, secondo cui le stesse non sono pertinenti, trattandosi nel caso de quo di contestazione di altra violazione, e precisamente dell'art. 93 comma 7 cds e neppure vi è prova della sussistenza dell'invocato comodato d'uso, per cui le relative censure vanno rigettate (v. testualmente sentenza in atti). Del pari, alcun rilievo può assumere la pur dedotta in quella sede mancata notifica della contestazione anche alla quale proprietaria CP_2 dell'autovettura, costituendo principio consolidato in giurisprudenza
5 Tribunale di Avellino n. 2480/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
l'affermazione secondo cui In tema di sanzioni amministrative, il vincolo intercorrente, ai sensi dell'articolo 6, terzo comma, legge 24 novembre 1981 n. 689, tra l'autore materiale della violazione e la persona giuridica di cui è prevista la responsabilità solidale, assume rilevanza nel solo caso in cui l'Amministrazione se ne avvalga in concreto (comminando la sanzione anche al corresponsabile in solido), e non quando la contestazione risulti mossa nei confronti del solo autore materiale. A quest'ultimo, pertanto, non è riconosciuto alcun interesse a rappresentare, in sede di opposizione all'ordinanza ingiunzione, la mancata contestazione (anche) al co-obbligato solidale. Infatti, l'effetto estintivo della pretesa sanzionatoria è limitato al soggetto nei cui confronti non è stata eseguita la notifica (articolo 14, ultimo comma, legge 24 novembre 1981 n. 689) (Sez. 2, Sentenza n. 16661 del 27/07/2007) A soluzioni dissimili non può giungersi con riferimento alle censure, parimenti articolate sin dal primo grado, in punto di nullità del verbale per mancata trascrizione del nominativo del responsabile dell'immissione dati, perché asseritamente equivalente alla mancata sottoscrizione dello stesso, nonché in punto di nullità per genericità del verbale circa il luogo e il tempo in cui è stato elevato, quali dati non evincibili dal verbale medesimo (v. ancora ricorso in opposizione), atteso che, come efficacemente rilevato in prime cure, conforme al disposto dell'art. 383 Reg. att. Codice della Strada risulta il verbale opposto, completo in tutti i suoi elementi, ivi compresi giorno, ora e luogo dell'infrazione, in uno alla relativa sottoscrizione da parte degli accertatori (v. verbale in atti). Altrettanto prive di pregio risultano, infine, le contestazioni, anch'esse formulate sin dal primo grado, circa la nullità del verbale per avvenuta immatricolazione dell'auto Q7, per essere l'immatricolazione in itinere al momento del sequestro, tanto che già in data 1.08.22 il ricorrente provvedeva a far tradurre il libretto di circolazione in tedesco e successivamente a trasmettere tutta la documentazione necessaria alla motorizzazione per la modifica ufficio telaio soggetti AIRE ed in data 2.9.22 il veicolo veniva regolarmente immatricolato con rilascio di libretto di circolazione e certificato di proprietà e consegna delle targhe italiane (v. ricorso in opposizione), avendo, come già specificato in prime cure, lo stesso ricorrente dichiarato di aver immatricolato in data 02/09/2022 il veicolo, ne consegue che, risultando pacifico che alla data dell'accertamento
(29/08/2022) il veicolo non era immatricolato e quindi era privo della carta di circolazione, lo stesso non poteva circolare, onde l'attività amministrativa risulta legittima (v. testualmente sentenza in atti). Alla stregua di quanto precede, dunque, ferma la già chiarita non vagliabilità, nemmeno in questa sede, di doglianze diverse ed ulteriori rispetto a quelle di cui supra, oggetto del ricorso di primo grado (v. ricorso in atti), non può che pervenirsi al rigetto dell'appello così come proposto, con il contestuale assorbimento di ogni altra deduzione od eccezione comunque sollevata o rilevabile, avendo condivisa giurisprudenza più riprese affermato che il principio
6 Tribunale di Avellino n. 2480/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre. (Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014, Rv. 631058). Il rigetto integrale dell'appello impone, altresì, di dare atto nel presente provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115/2002, così come inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, ratione temporis applicabile al procedimento in esame, a mente del quale: quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso. Sulle spese Quanto alle spese, il rigetto dell'appello impone la condanna di parte appellante alla rifusione in favore della parte appellata costituitasi delle spese del presente giudizio, liquidate - in applicazione delle tabelle vigenti - tenuto conto del valore (fino a € 5.200,00), della natura e della complessità (alta) della controversia, nonché del numero, dell'importanza e della complessità (alta) delle questioni trattate.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di n. 1644/2022, pubblicata in data 25.01.2023 e CP_1 non notificata nei confronti della , in persona Controparte_1 del Prefetto pro tempore, respinta, o comunque assorbita, ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: rigetta l'appello così come proposto;
conferma la sentenza impugnata;
condanna
alla rifusione in favore di Parte_1 CP_1
delle spese del giudizio, liquidate € 994,00 per compensi, oltre
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CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi;
attesta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115/2002, così come inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, ratione temporis applicabile al procedimento in esame, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in data 06/11/2025 entro i termini di cui all'art. 127ter c.p.c. ratione temporis applicabile. Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
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