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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 28/01/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 862/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati:
dott. Guido Federico Presidente
dott.ssa Maria Ida Ercoli ConSIliere est dott.ssa Anna Bora ConSIliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n.862/2024 R.G.
promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. AGOSTINI SIMONA
APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. DONNINI DONNINO
APPELLATO
e con l'intervento di
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
INTERVENUTA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro n.265/2024, pubblicata in data 15/03/2024
CONCLUSIONI
Della parte appellante:
“In riforma della sentenza n. 265/2024 del 15/03/2024 emessa dal
Tribunale di Pesaro, 1) disporre l'affidamento condiviso paritario con collocamento alternato del figlio minore 2) disporre a Persona_1 carico del padre quale contributo per il mantenimento del figlio il versamento mensile di una somma non superiore ad euro 300,00, oltre al
50% delle spese straordinarie (mediche, specialistiche, scolastiche, ludico sportive). 3) Disporre che nulla è dovuto a titolo di assegno divorzile dal
IG. in favore della IG.ra . In ogni caso, con vittoria di Pt_1 CP_1 spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed
IVA, per entrambi i gradi di giudizio”;
Della parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, respingere integralmente tutte le domande di appello avanzate dal IG. siccome infondate, in fatto ed in diritto, per le Parte_1 motivazioni, in rito e in merito, tutte esposte in narrativa e nei pregressi scritti dell'odierna appellata, in quanto la gravata sentenza non merita le strumentali censure mosse dall'appellante. Con vittoria di spese, compensi legali, rimborso forf. 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge del grado”.
della Procura Generale:
“Chiede il rigetto dell'appello presentato”
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Pesaro dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
disponendo l'affidamento condiviso del figlio minore Controparte_1
con collocazione prevalente presso la madre cui assegnava la Persona_1 casa coniugale;
disponeva la permanenza del minore presso ciascun genitore, compatibilmente con i suoi impegni e desideri, a giorni alterni e weekend alternati;
disponeva che il minore trascorrerà le festività e i periodi di vacanza con i genitori secondo il principio dell'alternanza e durante le vacanze estive quindici giorni anche consecutivi;
poneva a carico di Pt_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio con l'importo di
[...] euro 1.000,00 mensili da versarsi nelle mani della SI.ra , entro il CP_1
10 del mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT oltre che il
50% delle spese straordinarie, secondo le modalità stabile dal protocollo del
Tribunale di Pesaro;
poneva, altresì, a carico di l'obbligo di Parte_1 versare mensilmente alla SI.ra , a titolo di assegno divorzile, la CP_1 somma di € 200,00, entro il 10 del mese, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT;
compensava tra le parti le spese di lite.
Avverso la richiamata sentenza proponeva appello al fine di Parte_1 ottenerne la riforma quanto alla collocazione del minore, da disporsi in maniera paritaria presso ciascun genitore e alla diminuzione dell'assegno di mantenimento per il minore e di quello alimentare per l'appellata.
Si costituiva in appello la SI.ra chiedendo il rigetto del CP_1 gravame.
Con parere espresso in data 10 ottobre 2024, la Procura Generale della
Repubblica chiedeva il rigetto dell'appello.
La causa veniva, quindi, trattenuta in decisione, con concessione all'appellante del termine di giorni cinque per replicare alla costituzione della controparte e, ad entrambe le parti, del termine di ulteriori giorni cinque per deduzioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I) Con il primo motivo di appello il SI. denuncia la contraddittorietà Pt_1 della sentenza di primo grado laddove il tribunale pur avendo affermato che da molti anni, nei fatti, il minore vive una collocazione pressoché paritaria presso entrambi i genitori (salva la differenza di più o meno un mese rispetto alla collocazione presso la madre), ha poi rigettato la domanda dell'appellante di collocazione paritaria del minore confermando l'affidamento condiviso con collocazione prevalente presso la madre, cui è stata assegnata la casa coniugale. Specifica l'appellante di non opporsi all'assegnazione della casa coniugale in favore della ex coniuge ma di voler vedersi riconosciuto il diritto ad un collocamento paritario del figlio, essendosi accertato in giudizio – anche tramite l'audizione del minore - che questa è l'effettiva situazione di collocazione dello stesso da diversi anni.
Il motivo di appello va rigettato.
Il minore è stato ascoltato all'udienza del 21 dicembre 2023 nel corso della quale ha riferito di avere un ottimo rapporto con entrambi i genitori, che da anni sta a giorni alterni, durante la settimana, con i due genitori, con cui inoltre trascorre i weekend in maniera alternata. Va però evidenziato che ha specificato di trascorrere più tempo presso la madre nel Persona_1 corso dell'anno (poco più di un mese) ed ha inoltre dichiarato “Io così sto bene. Ho ottimi rapporti con entrambi e vorrei continuare in questo modo”, ovvero, con la regolamentazione dell'affidamento già in essere.
Nel bilanciamento tra i diversi interessi, sicuramente risulta prevalente quello del minore di mantenere la collocazione prevalente, seppure di pochi giorni, presso la madre così come il ragazzo è abituato sin dalla fase di separazione personale dei coniugi soprattutto, perché l'equilibrio trovato gli consente di vivere la bigenitorialità in maniera serena sapendo di poter trascorrere, seppure con minima differenza, più tempo presso la madre. La dichiarazione seppure succinta va,infatti, letta nel contesto complessivo di quanto emerso nell'ascolto, nel quale il ragazzo di 16 anni, si è dimostrato capace di discernimento ed è stato ben in grado di esprimere la propria opinione riguardo alle modalità di collocamento e di gestione della bigenitorialità.
Non si ritiene, pertanto, che vi sia motivo di discostarsi dalle dichiarazioni del minore, poiché nessuna lesione dell'interesse del medesimo o del principio di bigenitorialità può derivare dall'attuale assetto di collocazione presso ciascun genitore, come regolamentato nella sentenza impugnata e
,in particolare, dalla previsione del collocamento prevalente presso la madre. II) La seconda censura riguarda l'errata valutazione degli elementi di fatto e di diritto a sostegno della quantificazione del contributo al mantenimento del figlio minore.
L'obbligo di mantenimento a carico del padre per l'importo di euro 1.000,00 mensili, oltre al pagamento del 50% le spese straordinarie, sarebbe stato disposto dal tribunale in considerazione di quanto il SI. si era Pt_1 impegnato a versare a tale titolo nel 2012, in sede di accordo di separazione, seppure a quei tempi la società di cui era titolare versasse in crisi e, dunque, dell'attuale possibilità di versare tale somma tenuto del miglioramento delle condizioni economiche del SI. . Pt_1
Il Tribunale avrebbe però omesso di considerare – secondo quanto prospettato dall'appellante - che il padre contribuisce già direttamente e in maniera prevalente al mantenimento del figlio trascorrendo con lo stesso, da oltre dieci anni, molto più tempo di quanto stabilito in sede di separazione sì da potersi ritenere congruo l'assegno a titolo di contributo al mantenimento del figlio in euro 300,00 mensili considerata anche la non opposizione all'assegnazione temporanea alla SI.ra della casa coniugale di sua esclusiva proprietà. CP_1
Il secondo motivo di appello, concernente, la diminuzione dell'assegno di mantenimento in favore del minore va rigettato.
Lo stesso appellante, imprenditore titolare e socio di due società, nell'impugnare la gravata sentenza, ha dichiarato di disporre di un reddito annuo di euro 35.000,00 e già in sede presidenziale ha riconosciuto che la situazione di difficoltà economica verificatasi nel periodo del OV , ma ancor prima nel periodo della separazione, ma che era ormai migliorata aggiungendo di aver sempre provveduto a versare il contributo per il mantenimento già stabilito in sede di separazione.
Inoltre, dalla documentazione prodotta in questo grado emergono redditi maggiori e un progressivo miglioramento negli ultimi tre anni della situazione economica del SI. (cfr. modello unico 2022,2023,2024). Pt_1 Indubbia appare, dunque, la marcata disparità economica tra i coniugi
(cfr. modello unico appellata) posto che l'appellata dispone di un reddito di poco più di 2.000 euro annui tratto da lavori saltuari.
Condivisibile risulta, quindi, quanto argomentato dal primo giudice in ordine al fatto che l'appellante “... è certamente in grado di corrispondere quantomeno le stesse somme stabilite consensualmente in sede di separazione, quando le sue attività imprenditoriali erano in crisi”.
Quanto appena esposto impone la conferma dell'entità dell'assegno per il figlio stabilita dal primo giudice, anche in considerazione del Persona_1 crescere dell'età e delle aumentate relative eSIenze economiche senza che i tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore possano risultare a ciò di ostacolo.
Si consideri infatti che, seppure è vero che in sede di quantificazione dell'assegno di mantenimento per i figli, costituisce elemento di valutazione anche il tempo di permanenza del minore presso ciascun genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da ciascuno di essi assunto, è anche vero che la legge è chiara nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, e individua quali ulteriori elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno anche le eSIenze del figlio (notoriamente crescenti con il crescere dell'età) e le risorse economiche di ciascun genitore, che - come già detto e meglio esposto in proseguo - non consentono ad oggi di ritenere che l'appellata possa far fronte in maniera autonoma al mantenimento del figlio senza che ciò si traduca in una drastica riduzione della capacità di soddisfare tutte le eSIenze del minore nella misura che le condizioni economiche del padre possono garantire.
III) Con il terzo motivo di appello il SI. eccepisce l'erronea Pt_1 valutazione degli elementi posti dal primo giudice a sostegno della statuizione relativa all'assegno divorzile in favore della ex moglie. Siffatto obbligo è stato stabilito in sentenza in considerazione del fatto che la SI.ra al momento della separazione era disoccupata e pur CP_1 avendo successivamente aperto un negozio di abbigliamento, attualmente sta svolgendo soltanto vari lavori saltuari.
Rileva l'appellante che l'appellata è poco più che quarantenne e ha una buona capacità lavorativa posto che, come riconosciuto anche dal tribunale, al tempo della separazione “ha lavorato e tuttora lavora”.
Denuncia l'appellante che la ex moglie, contrariamente a quanto previsto nella sentenza di separazione, non si è mai attivata, nel corso degli anni, nella ricerca di una regolare attività lavorativa.
Lamenta, quindi, l'insussistenza dei presupposti previsti dalla legge (art. 5, comma 6, L. 898/70) in base ai quali il tribunale può stabilire, con la sentenza con cui dispone la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
l'obbligo di un coniuge di somministrare periodicamente, a favore dell'altro,
l'assegno divorzile, non versandosi, nella fattispecie in esame, nell'ipotesi in cui uno dei coniugi non dispone di mezzi adeguati o in cui, comunque, non può procurarseli per ragioni oggettive.
Pertanto, la SI.ra , che non avrebbe neppure provato in maniera CP_1 completa la sua situazione reddituale, non avrebbe diritto ad alcuna somma a titolo di assegno, avendo , peraltro, dichiarato in sede di memoria di costituzione di svolgere saltuarie attività lavorative mal remunerate.
Il terzo motivo di appello va rigettato.
Sostiene l'appellante di aver documentato che la propria situazione personale e quella delle società di cui è titolare gli consente di avere un reddito personale di circa 35.000,00 euro annui e che una sola delle sue società, la Cerio Davide s.r.l., risulta produrre utili. Espone anche di aver documentato un'importante situazione debitoria alla quale il ricorrente deve far fronte con le sole proprie forze.
Ciò che obbiettivamente emerge dall'esame della documentazione fiscale prodotta dall'appellante è, invero, diverso da quanto dallo stesso allegato. A prescindere dal fatto che anche la disponibilità mensile derivante da un reddito annuo euro 35.000,00 annui risulterebbe, comunque, sperequato rispetto alle ridotte capacità economiche della appellata, va anche detto che quest'ultima ha dimostrato che nel 2023 il SInor ha pagato tutti i suoi debiti alla Pt_1 Controparte_2 versando più rate da 50.000,00 euro per un importo di oltre 200.000,00 euro.
Va poi tenuto presente il progressivo miglioramento della situazione economica dell'appellante negli anni 2021,2022,2023 (modelli Unico depositati) a fronte - come si è detto - di un reddito dichiarato dalla appellata di poco più di 2.000 euro annui la cui entità pur volendo dare rilevanza ai lavori saltuari svolti e ammessi dalla stessa appellata non porterebbe comunque alla piena capacità di sostentamento della stessa.
Quanto sopra dimostra, da un lato, che l'appellante ha capacità reddituali tali da poter far fronte al pagamento dell'assegno alimentare nei confronti della appellata, e dall'altro lato, che l'appellata non è autosufficiente economicamente.
Dunque, se è vero che l'assegno divorzile ha le finalità richiamate dall'appellante è anche vero che esso risponde a tre componenti assistenziale, perequativa e compensativa, ben potendo essere riconosciuto anche esclusivamente in ragione della sua componente assistenziale, ricorrendone i presupposti delineati dalla giurisprudenza di legittimità.
Nella fattispecie in esame anche se la SI.ra è soggetto capace CP_1 di lavorare, sia per età che per assenza di impedimenti psico-fisici, nei fatti la predetta non risulta avere alcuna specializzazione lavorativa o titolo di studio, tanto che anche in costanza di matrimonio ha svolto solo lavori saltuari. Inoltre non è stato contestato che ella abbia, in costanza di matrimonio, contribuito al ménage familiare occupandosi del figlio e obbligandosi anche in relazione ad esposizioni debitorie del coniuge.
Dunque, l'effettiva e concreta non autosufficienza economica dell'istante, che non è attualmente pienamente in grado di provvedere al proprio mantenimento e che non ha strumenti alternativi di tutela o forme di sostegno pubblico, legittima la corresponsione in suo favore di un assegno divorzile di euro 200,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT così come già stabilito dal primo giudice.
IV) Le svolte argomentazioni impongono il rigetto dell'appello. V) Le spese del grado, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
VI) Sussistono i presupposti processuali per il versamento del contributo come previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del DPR
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona rigetta l'appello proposto da nei Parte_1 confronti di e, per l'effetto, conferma la gravata sentenza Controparte_1 del Tribunale di Pesaro n.265/2024, pubblicata in data 15/03/2024.
Condanna a rifondere in favore di le spese del Parte_1 Controparte_1 grado liquidate in € 1.029,00 per la fase di studio, € 709,00 per la fase introduttiva, € 1.735,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento del contributo come previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del DPR 30.05.2002 n. 115, così come modificato dall'art. 1, comma 17, della L. 24.12.2012 n. 228 .
Ancona, così deciso nella camera di conSIlio del 15.01.2025
Il ConSIliere est.
Dott.ssa Maria Ida Ercoli
Il Presidente
Dott. Guido Federico
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati:
dott. Guido Federico Presidente
dott.ssa Maria Ida Ercoli ConSIliere est dott.ssa Anna Bora ConSIliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n.862/2024 R.G.
promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. AGOSTINI SIMONA
APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. DONNINI DONNINO
APPELLATO
e con l'intervento di
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
INTERVENUTA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro n.265/2024, pubblicata in data 15/03/2024
CONCLUSIONI
Della parte appellante:
“In riforma della sentenza n. 265/2024 del 15/03/2024 emessa dal
Tribunale di Pesaro, 1) disporre l'affidamento condiviso paritario con collocamento alternato del figlio minore 2) disporre a Persona_1 carico del padre quale contributo per il mantenimento del figlio il versamento mensile di una somma non superiore ad euro 300,00, oltre al
50% delle spese straordinarie (mediche, specialistiche, scolastiche, ludico sportive). 3) Disporre che nulla è dovuto a titolo di assegno divorzile dal
IG. in favore della IG.ra . In ogni caso, con vittoria di Pt_1 CP_1 spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed
IVA, per entrambi i gradi di giudizio”;
Della parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, respingere integralmente tutte le domande di appello avanzate dal IG. siccome infondate, in fatto ed in diritto, per le Parte_1 motivazioni, in rito e in merito, tutte esposte in narrativa e nei pregressi scritti dell'odierna appellata, in quanto la gravata sentenza non merita le strumentali censure mosse dall'appellante. Con vittoria di spese, compensi legali, rimborso forf. 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge del grado”.
della Procura Generale:
“Chiede il rigetto dell'appello presentato”
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Pesaro dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
disponendo l'affidamento condiviso del figlio minore Controparte_1
con collocazione prevalente presso la madre cui assegnava la Persona_1 casa coniugale;
disponeva la permanenza del minore presso ciascun genitore, compatibilmente con i suoi impegni e desideri, a giorni alterni e weekend alternati;
disponeva che il minore trascorrerà le festività e i periodi di vacanza con i genitori secondo il principio dell'alternanza e durante le vacanze estive quindici giorni anche consecutivi;
poneva a carico di Pt_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio con l'importo di
[...] euro 1.000,00 mensili da versarsi nelle mani della SI.ra , entro il CP_1
10 del mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT oltre che il
50% delle spese straordinarie, secondo le modalità stabile dal protocollo del
Tribunale di Pesaro;
poneva, altresì, a carico di l'obbligo di Parte_1 versare mensilmente alla SI.ra , a titolo di assegno divorzile, la CP_1 somma di € 200,00, entro il 10 del mese, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT;
compensava tra le parti le spese di lite.
Avverso la richiamata sentenza proponeva appello al fine di Parte_1 ottenerne la riforma quanto alla collocazione del minore, da disporsi in maniera paritaria presso ciascun genitore e alla diminuzione dell'assegno di mantenimento per il minore e di quello alimentare per l'appellata.
Si costituiva in appello la SI.ra chiedendo il rigetto del CP_1 gravame.
Con parere espresso in data 10 ottobre 2024, la Procura Generale della
Repubblica chiedeva il rigetto dell'appello.
La causa veniva, quindi, trattenuta in decisione, con concessione all'appellante del termine di giorni cinque per replicare alla costituzione della controparte e, ad entrambe le parti, del termine di ulteriori giorni cinque per deduzioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I) Con il primo motivo di appello il SI. denuncia la contraddittorietà Pt_1 della sentenza di primo grado laddove il tribunale pur avendo affermato che da molti anni, nei fatti, il minore vive una collocazione pressoché paritaria presso entrambi i genitori (salva la differenza di più o meno un mese rispetto alla collocazione presso la madre), ha poi rigettato la domanda dell'appellante di collocazione paritaria del minore confermando l'affidamento condiviso con collocazione prevalente presso la madre, cui è stata assegnata la casa coniugale. Specifica l'appellante di non opporsi all'assegnazione della casa coniugale in favore della ex coniuge ma di voler vedersi riconosciuto il diritto ad un collocamento paritario del figlio, essendosi accertato in giudizio – anche tramite l'audizione del minore - che questa è l'effettiva situazione di collocazione dello stesso da diversi anni.
Il motivo di appello va rigettato.
Il minore è stato ascoltato all'udienza del 21 dicembre 2023 nel corso della quale ha riferito di avere un ottimo rapporto con entrambi i genitori, che da anni sta a giorni alterni, durante la settimana, con i due genitori, con cui inoltre trascorre i weekend in maniera alternata. Va però evidenziato che ha specificato di trascorrere più tempo presso la madre nel Persona_1 corso dell'anno (poco più di un mese) ed ha inoltre dichiarato “Io così sto bene. Ho ottimi rapporti con entrambi e vorrei continuare in questo modo”, ovvero, con la regolamentazione dell'affidamento già in essere.
Nel bilanciamento tra i diversi interessi, sicuramente risulta prevalente quello del minore di mantenere la collocazione prevalente, seppure di pochi giorni, presso la madre così come il ragazzo è abituato sin dalla fase di separazione personale dei coniugi soprattutto, perché l'equilibrio trovato gli consente di vivere la bigenitorialità in maniera serena sapendo di poter trascorrere, seppure con minima differenza, più tempo presso la madre. La dichiarazione seppure succinta va,infatti, letta nel contesto complessivo di quanto emerso nell'ascolto, nel quale il ragazzo di 16 anni, si è dimostrato capace di discernimento ed è stato ben in grado di esprimere la propria opinione riguardo alle modalità di collocamento e di gestione della bigenitorialità.
Non si ritiene, pertanto, che vi sia motivo di discostarsi dalle dichiarazioni del minore, poiché nessuna lesione dell'interesse del medesimo o del principio di bigenitorialità può derivare dall'attuale assetto di collocazione presso ciascun genitore, come regolamentato nella sentenza impugnata e
,in particolare, dalla previsione del collocamento prevalente presso la madre. II) La seconda censura riguarda l'errata valutazione degli elementi di fatto e di diritto a sostegno della quantificazione del contributo al mantenimento del figlio minore.
L'obbligo di mantenimento a carico del padre per l'importo di euro 1.000,00 mensili, oltre al pagamento del 50% le spese straordinarie, sarebbe stato disposto dal tribunale in considerazione di quanto il SI. si era Pt_1 impegnato a versare a tale titolo nel 2012, in sede di accordo di separazione, seppure a quei tempi la società di cui era titolare versasse in crisi e, dunque, dell'attuale possibilità di versare tale somma tenuto del miglioramento delle condizioni economiche del SI. . Pt_1
Il Tribunale avrebbe però omesso di considerare – secondo quanto prospettato dall'appellante - che il padre contribuisce già direttamente e in maniera prevalente al mantenimento del figlio trascorrendo con lo stesso, da oltre dieci anni, molto più tempo di quanto stabilito in sede di separazione sì da potersi ritenere congruo l'assegno a titolo di contributo al mantenimento del figlio in euro 300,00 mensili considerata anche la non opposizione all'assegnazione temporanea alla SI.ra della casa coniugale di sua esclusiva proprietà. CP_1
Il secondo motivo di appello, concernente, la diminuzione dell'assegno di mantenimento in favore del minore va rigettato.
Lo stesso appellante, imprenditore titolare e socio di due società, nell'impugnare la gravata sentenza, ha dichiarato di disporre di un reddito annuo di euro 35.000,00 e già in sede presidenziale ha riconosciuto che la situazione di difficoltà economica verificatasi nel periodo del OV , ma ancor prima nel periodo della separazione, ma che era ormai migliorata aggiungendo di aver sempre provveduto a versare il contributo per il mantenimento già stabilito in sede di separazione.
Inoltre, dalla documentazione prodotta in questo grado emergono redditi maggiori e un progressivo miglioramento negli ultimi tre anni della situazione economica del SI. (cfr. modello unico 2022,2023,2024). Pt_1 Indubbia appare, dunque, la marcata disparità economica tra i coniugi
(cfr. modello unico appellata) posto che l'appellata dispone di un reddito di poco più di 2.000 euro annui tratto da lavori saltuari.
Condivisibile risulta, quindi, quanto argomentato dal primo giudice in ordine al fatto che l'appellante “... è certamente in grado di corrispondere quantomeno le stesse somme stabilite consensualmente in sede di separazione, quando le sue attività imprenditoriali erano in crisi”.
Quanto appena esposto impone la conferma dell'entità dell'assegno per il figlio stabilita dal primo giudice, anche in considerazione del Persona_1 crescere dell'età e delle aumentate relative eSIenze economiche senza che i tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore possano risultare a ciò di ostacolo.
Si consideri infatti che, seppure è vero che in sede di quantificazione dell'assegno di mantenimento per i figli, costituisce elemento di valutazione anche il tempo di permanenza del minore presso ciascun genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da ciascuno di essi assunto, è anche vero che la legge è chiara nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, e individua quali ulteriori elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno anche le eSIenze del figlio (notoriamente crescenti con il crescere dell'età) e le risorse economiche di ciascun genitore, che - come già detto e meglio esposto in proseguo - non consentono ad oggi di ritenere che l'appellata possa far fronte in maniera autonoma al mantenimento del figlio senza che ciò si traduca in una drastica riduzione della capacità di soddisfare tutte le eSIenze del minore nella misura che le condizioni economiche del padre possono garantire.
III) Con il terzo motivo di appello il SI. eccepisce l'erronea Pt_1 valutazione degli elementi posti dal primo giudice a sostegno della statuizione relativa all'assegno divorzile in favore della ex moglie. Siffatto obbligo è stato stabilito in sentenza in considerazione del fatto che la SI.ra al momento della separazione era disoccupata e pur CP_1 avendo successivamente aperto un negozio di abbigliamento, attualmente sta svolgendo soltanto vari lavori saltuari.
Rileva l'appellante che l'appellata è poco più che quarantenne e ha una buona capacità lavorativa posto che, come riconosciuto anche dal tribunale, al tempo della separazione “ha lavorato e tuttora lavora”.
Denuncia l'appellante che la ex moglie, contrariamente a quanto previsto nella sentenza di separazione, non si è mai attivata, nel corso degli anni, nella ricerca di una regolare attività lavorativa.
Lamenta, quindi, l'insussistenza dei presupposti previsti dalla legge (art. 5, comma 6, L. 898/70) in base ai quali il tribunale può stabilire, con la sentenza con cui dispone la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
l'obbligo di un coniuge di somministrare periodicamente, a favore dell'altro,
l'assegno divorzile, non versandosi, nella fattispecie in esame, nell'ipotesi in cui uno dei coniugi non dispone di mezzi adeguati o in cui, comunque, non può procurarseli per ragioni oggettive.
Pertanto, la SI.ra , che non avrebbe neppure provato in maniera CP_1 completa la sua situazione reddituale, non avrebbe diritto ad alcuna somma a titolo di assegno, avendo , peraltro, dichiarato in sede di memoria di costituzione di svolgere saltuarie attività lavorative mal remunerate.
Il terzo motivo di appello va rigettato.
Sostiene l'appellante di aver documentato che la propria situazione personale e quella delle società di cui è titolare gli consente di avere un reddito personale di circa 35.000,00 euro annui e che una sola delle sue società, la Cerio Davide s.r.l., risulta produrre utili. Espone anche di aver documentato un'importante situazione debitoria alla quale il ricorrente deve far fronte con le sole proprie forze.
Ciò che obbiettivamente emerge dall'esame della documentazione fiscale prodotta dall'appellante è, invero, diverso da quanto dallo stesso allegato. A prescindere dal fatto che anche la disponibilità mensile derivante da un reddito annuo euro 35.000,00 annui risulterebbe, comunque, sperequato rispetto alle ridotte capacità economiche della appellata, va anche detto che quest'ultima ha dimostrato che nel 2023 il SInor ha pagato tutti i suoi debiti alla Pt_1 Controparte_2 versando più rate da 50.000,00 euro per un importo di oltre 200.000,00 euro.
Va poi tenuto presente il progressivo miglioramento della situazione economica dell'appellante negli anni 2021,2022,2023 (modelli Unico depositati) a fronte - come si è detto - di un reddito dichiarato dalla appellata di poco più di 2.000 euro annui la cui entità pur volendo dare rilevanza ai lavori saltuari svolti e ammessi dalla stessa appellata non porterebbe comunque alla piena capacità di sostentamento della stessa.
Quanto sopra dimostra, da un lato, che l'appellante ha capacità reddituali tali da poter far fronte al pagamento dell'assegno alimentare nei confronti della appellata, e dall'altro lato, che l'appellata non è autosufficiente economicamente.
Dunque, se è vero che l'assegno divorzile ha le finalità richiamate dall'appellante è anche vero che esso risponde a tre componenti assistenziale, perequativa e compensativa, ben potendo essere riconosciuto anche esclusivamente in ragione della sua componente assistenziale, ricorrendone i presupposti delineati dalla giurisprudenza di legittimità.
Nella fattispecie in esame anche se la SI.ra è soggetto capace CP_1 di lavorare, sia per età che per assenza di impedimenti psico-fisici, nei fatti la predetta non risulta avere alcuna specializzazione lavorativa o titolo di studio, tanto che anche in costanza di matrimonio ha svolto solo lavori saltuari. Inoltre non è stato contestato che ella abbia, in costanza di matrimonio, contribuito al ménage familiare occupandosi del figlio e obbligandosi anche in relazione ad esposizioni debitorie del coniuge.
Dunque, l'effettiva e concreta non autosufficienza economica dell'istante, che non è attualmente pienamente in grado di provvedere al proprio mantenimento e che non ha strumenti alternativi di tutela o forme di sostegno pubblico, legittima la corresponsione in suo favore di un assegno divorzile di euro 200,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT così come già stabilito dal primo giudice.
IV) Le svolte argomentazioni impongono il rigetto dell'appello. V) Le spese del grado, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
VI) Sussistono i presupposti processuali per il versamento del contributo come previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del DPR
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona rigetta l'appello proposto da nei Parte_1 confronti di e, per l'effetto, conferma la gravata sentenza Controparte_1 del Tribunale di Pesaro n.265/2024, pubblicata in data 15/03/2024.
Condanna a rifondere in favore di le spese del Parte_1 Controparte_1 grado liquidate in € 1.029,00 per la fase di studio, € 709,00 per la fase introduttiva, € 1.735,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento del contributo come previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del DPR 30.05.2002 n. 115, così come modificato dall'art. 1, comma 17, della L. 24.12.2012 n. 228 .
Ancona, così deciso nella camera di conSIlio del 15.01.2025
Il ConSIliere est.
Dott.ssa Maria Ida Ercoli
Il Presidente
Dott. Guido Federico