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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 31/03/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 336/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Evelina Ticchi, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 336/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. PREITE MARIO, elettivamente domiciliato in VIA MAZZINI N°190 41049 SASSUOLO presso il difensore avv. PREITE MARIO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NOVEMBRE CP_1 P.IVA_2
GIUSEPPE elettivamente domiciliato in PIAZZA GARIBALDI 26 40053
VALSAMOGGIA - LOC. BAZZANO presso il difensore avv. NOVEMBRE
GIUSEPPE CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da verbale. Le conclusioni sono da intendersi qui integralmente richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale della sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 3195/2022 emesso dal Tribunale di Modena in data 3.12.2022 –
R.G. 7429/2022, con il quale era stata ingiunta a pagare la somma di € 10.418,63 in
1 di 6 favore della società oltre ad interessi moratori ed alle spese legali ivi CP_1
liquidate, a titolo di compensi provvigionali.
In particolare, prospettava di aver concluso con un contratto di agenzia in data CP_1
28.03.2014, poi risoltosi in data 30.07.2021, con cui avevano pattuito il diritto ad una provvigione per le vendite di prodotti denominati “15x60” da $ 11 a $10,20 del 10% e da $10,20 a $9,60 del 8%, mentre per la vendita di prodotti “30x60” da $9,90 a $9,50 del 10% e da $.9,50 a $8,90 del 8%. Peraltro, e vevano Parte_1 CP_1 integrato tale contratto, mediante l'inserimento di ulteriori prodotti aventi dimensioni
15x90 e 20x90 e rideterminato le provvigioni, anche per i prodotti 15x60 (cfr. doc. 2 del ricorso).
In applicazione di tale accordo integrativo, Q.m.a. aveva emesso tutte le successive fatture applicando le nuove – inferiori – percentuali provvigionali (cfr. doc. 3 del ricorso), salvo, una volta risolto il rapporto, emettere la suddetta fattura n. 24/2022, chiedendo il saldo di provvigioni non corrisposte, calcolate applicando la maggiore aliquota prevista prima dell'integrazione contrattuale, per l'importo di € 18.469,40 lordi (pari a € 16.345,42 netti, a seguito di applicazione della ritenuta d'acconto).
ricalcolando il dovuto applicando il tasso provvigionale Parte_1 stipulato nell'integrazione contrattuale, disponeva il pagamento della somma lorda di
€ 8.050,77 (pari a € 7.124,93 netti a seguito di applicazione della ritenuta d'acconto).
Ritenendo di essere ancora creditrice della residua somma di € 10.418,63, Q.m.a. aveva agito in sede monitoria, ottenendo decreto ingiuntivo.
, quindi, in sede di opposizione, eccepiva l'intervenuta modifica Parte_1 delle condizioni contrattuali e, conseguentemente, l'adempimento dell'obbligazione dovuta in base agli accordi. Sul punto, evidenziava come la prova dell'integrazione fosse portata non solo dalla documentazione allegata in atti (doc. 2), ma altresì dal fatto che le nuove provvigioni erano state applicate dalla stessa Q.m.a. in altre occasioni
(doc. 3).
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto, eccependo, CP_1 in primo luogo, l'inesistenza di un accordo integrativo del contratto pattuito, posto che il documento (doc. n. 2 del ricorso) prodotto dall'opponente non aveva valenza
2 di 6 probatoria, trattandosi di un semplice documento redatto dalla stessa
[...]
, mai inviato all'agente, privo di data e sottoscrizione delle parti. Le Parte_1 uniche percentuali provvigionali previste da contratto erano, quindi, quelle dell'8% e del 10%.
Sull'emissione delle fatture facenti applicazione di una percentuale minore nel calcolo della provvigionale, eccepiva come queste fossero state emesse sulla base dei CP_1
conteggi effettuati dalla mandante , la quale aveva determinato Parte_1
la misura delle provvigioni in modo del tutto unilaterale ed arbitrario, facendo leva sulla propria forza contrattuale, in lesione del principio di buona fede e correttezza di cui all'art. 2 Cost. e all'art. 1375 c.c. In ogni caso, l'emissione delle fatture non sarebbe indicativa della volontà contrattuale di CP_1
Sul punto eccepisce, inoltre, come, ex art. 12 del contratto di agenzia stipulato tra le parti, eventuali modifiche o aggiunte al contratto avrebbero dovuto essere redatte in forma scritta, rendendo qualsiasi pattuizione orale tra le parti nulla per difetto di forma.
Chiedeva, quindi, la conferma del decreto ingiuntivo e la sua provvisoria esecuzione.
La provvisoria esecuzione non veniva concessa.
La causa viene istruita mediante memorie ex art. 183 c.p.c. e rimessa in decisione.
Tanto premesso, l'opposizione è fondata.
Nonostante la documentazione allegata in atti da parte ricorrente non riporti alcuna datazione o siglatura e nonostante l'originario contratto riporti, all'art. 12, il vincolo della forma scritta in caso di modifica dell'accordo, deve ritenersi, alla luce degli elementi probatori emersi nel corso della fase istruttoria, che sussista prova dell'effettiva integrazione del contratto per volontà di entrambe le parti.
In tema di forma convenzionalmente stabilita, il principio della libertà della forma negoziale, di cui all'art. 1325 c.c., può essere derogato per concorde volontà delle parti.
Se le parti hanno convenuto per iscritto di adottare una determinata forma per la futura conclusione (e, deve ritenersi, integrazione) di un contratto, ex art. 1352 c.c. si presume che la forma sia stata voluta per la validità di questo.
La violazione del patto di forma, quindi, determinerebbe, secondo l'opinione maggioritaria, la nullità del contratto ex art. 1418 c.c., ovvero, nel caso di integrazione
3 di 6 dell'accordo, la nullità parziale delle successive disposizioni, disposte in violazione del vincolo di forma convenzionalmente pattuito.
Nulla impedisce, tuttavia, alle parti di superare il vincolo di forma convenzionalmente stabilito, rinunciandovi.
Infatti, la regola generale è la libertà della forma, per cui, al di fuori dei casi tassativi di forma legale, i contraenti sono liberi di eleggere una forma e poi rinunciarvi (Sez. 3,
Sentenza n. 4541 del 22/03/2012, Rv. 621609).
È necessario chiedersi se tale rinuncia debba essere necessariamente svolta in forma scritta ovvero se sia sufficiente un comportamento univocamente direzionato delle parti in tal senso, che lasci desumere, in modo certo, la rinuncia al vincolo di forma.
In questo senso, giurisprudenza costante ha chiarito come le parti che abbiano convenuto l'adozione della forma scritta per un determinato atto, nella loro autonomia negoziale possono successivamente rinunciare al succitato requisito, anche tacitamente, mediante comportamenti incompatibili con il suo mantenimento (Cass. civ. Sez. 2, 22/08/2003, n. 12344, Rv. 566160, Cass. civ. Sez. 3, n. 4539 del
15/02/2019, Rv. 652488 e, da ultimo, Cass. civ. Sez. 2, n. 20052 del 22/07/2024, Rv.
671782-03).
Nel caso di specie, sussistono diversi elementi probatori che lasciano propendere nel senso che le parti avessero stipulato tra loro un accordo di integrazione verbalmente o con comportamenti concludenti.
In primo luogo, il contratto stipulato tra le parti individua come oggetto del contratto, all'art. 3 (doc. 1 ricorso, pag. 2), le provvigioni sulla vendita dei prodotti denominati
“30x60” e “15x60”. Non è, invece, stabilita la provvigione sui prodotti “20x90” e
“15x90”, il cui commercio è documentato dagli estratti conto allegati da parte ricorrente e non contestati da parte opposta (doc. 3 del ricorso).
Tanto lascia presumere che la vendita di questi materiali, non ricompresi nel contratto originario, sia stata oggetto di accordo tra le parti stesse e che, quindi, le condizioni del contratto originario siano state integrate, seppur in forma orale.
In secondo luogo, Q.m.a. ha emesso fatture (doc. 3 del ricorso) facenti riferimento alla vendita sia dei prodotti dedotti nel contratto che dei prodotti “nuovi” applicando tassi
4 di 6 provigionali diversi rispetto a quelli previsti dall'accordo originario ed in linea, invece, con quanto contenuto nel documento integrativo (doc.2 del ricorso), lasciando presumere che un accordo in tal senso fosse stato, effettivamente, raggiunto tra le parti, anche se non è fornita prova scritta dalla parte opponente.
Infine, si può sottolineare come Q.m.a. non abbia contestato di aver applicato il tasso provvigionale così come prospettato da in modo aderente al Parte_1 contenuto dell'accordo integrativo, ma ha eccepito di averlo fatto in quanto esposta ad un rischio di recesso unilaterale di parte opponente. Riferiva che, trovandosi in una posizione subalterna rispetto all'impresa, si sarebbe trovata costretta ad applicare i tassi provvigionali da questa unilateralmente determinati. In particolare, CP_1 rappresentava come determinasse “la misura delle provvigioni Parte_1
in modo del tutto arbitrario, facendo leva sulla propria posizione di forza contrattuale.
Appare del tutto comprensibile, come peraltro avviene in campo giuslavoristico
(ricordandosi che il contratto di agenzia presente diverse affinità con tale disciplina) che il contraente debole non si “ribelli” alle determinazioni unilaterali e illegittime del contraente forte, per mero timore di essere estromesso dal rapporto negoziale”.
Tale condotta sarebbe stata, peraltro, “lesiva del principio di buona fede e correttezza di cui all'art. 2 Cost. e all'art. 1375 c.c.; principio solidaristico che impone alle parti di comportarsi in modo tale da non pregiudicare l'interesse dell'altra parte del sinallagma” (cfr. pagg. 5 e ss. della comparsa di risposta).
A supporto di tale eccezione, tuttavia, parte opposta non ha fornito alcun elemento probatorio da cui possa evincersi tale asserita “posizione contrattuale di forza”, la quale, quindi, risulta solo genericamente allegata dalla parte, senza quindi indicazione di comportamenti e circostanze specifiche.
La scelta di di emettere fattura sulla base dei tassi provigionali così come CP_1
prospettati dalla stessa invece, evidenzia una volontà Parte_1 contrattuale dell'impresa in tal senso. Al più, sarebbe stato onere di Q.m.a. provare che tale volontà, pur prestata, era affetta da vizio del consenso e, come tale, annullabile.
In assenza di tale prova, deve ritenersi che la fatturazione costante nel tempo da parte di di provvigioni inferiori rispetto a quelle contrattualmente previste, anche per CP_1
la vendita di prodotti ulteriori rispetto a quelli inizialmente dedotti nel contratto,
5 di 6 costituisca esecuzione di un comportamento concludente di entrambe le parti volto, da un lato, a rinunciare alla clausola del vincolo della forma scritta di cui all'art. 12 del contratto e, dall'altro, ad integrare l'accordo inizialmente stipulato, riducendo il compenso dovuto a titolo di provvigione.
Pertanto, il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere determinate secondo i parametri del
D.M. 147/2022, considerati il valore della controversia, le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese, e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione di
[...]
nei confronti di avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1 CP_1
3195/2022, disattese o assorbite tutte le contrarie richieste ed eccezioni:
1. REVOCA il decreto ingiuntivo n. 3195/2022 emesso dal Tribunale di Modena in data 3.12.2022 – R.G. 7429/2022.
2. CONDANNA a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si CP_1 liquidano in € 761,00 per spese, € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del
15%, i.v.a.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Modena, 28 marzo 2025
Il Giudice
Evelina Ticchi
6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Evelina Ticchi, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 336/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. PREITE MARIO, elettivamente domiciliato in VIA MAZZINI N°190 41049 SASSUOLO presso il difensore avv. PREITE MARIO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NOVEMBRE CP_1 P.IVA_2
GIUSEPPE elettivamente domiciliato in PIAZZA GARIBALDI 26 40053
VALSAMOGGIA - LOC. BAZZANO presso il difensore avv. NOVEMBRE
GIUSEPPE CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da verbale. Le conclusioni sono da intendersi qui integralmente richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale della sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 3195/2022 emesso dal Tribunale di Modena in data 3.12.2022 –
R.G. 7429/2022, con il quale era stata ingiunta a pagare la somma di € 10.418,63 in
1 di 6 favore della società oltre ad interessi moratori ed alle spese legali ivi CP_1
liquidate, a titolo di compensi provvigionali.
In particolare, prospettava di aver concluso con un contratto di agenzia in data CP_1
28.03.2014, poi risoltosi in data 30.07.2021, con cui avevano pattuito il diritto ad una provvigione per le vendite di prodotti denominati “15x60” da $ 11 a $10,20 del 10% e da $10,20 a $9,60 del 8%, mentre per la vendita di prodotti “30x60” da $9,90 a $9,50 del 10% e da $.9,50 a $8,90 del 8%. Peraltro, e vevano Parte_1 CP_1 integrato tale contratto, mediante l'inserimento di ulteriori prodotti aventi dimensioni
15x90 e 20x90 e rideterminato le provvigioni, anche per i prodotti 15x60 (cfr. doc. 2 del ricorso).
In applicazione di tale accordo integrativo, Q.m.a. aveva emesso tutte le successive fatture applicando le nuove – inferiori – percentuali provvigionali (cfr. doc. 3 del ricorso), salvo, una volta risolto il rapporto, emettere la suddetta fattura n. 24/2022, chiedendo il saldo di provvigioni non corrisposte, calcolate applicando la maggiore aliquota prevista prima dell'integrazione contrattuale, per l'importo di € 18.469,40 lordi (pari a € 16.345,42 netti, a seguito di applicazione della ritenuta d'acconto).
ricalcolando il dovuto applicando il tasso provvigionale Parte_1 stipulato nell'integrazione contrattuale, disponeva il pagamento della somma lorda di
€ 8.050,77 (pari a € 7.124,93 netti a seguito di applicazione della ritenuta d'acconto).
Ritenendo di essere ancora creditrice della residua somma di € 10.418,63, Q.m.a. aveva agito in sede monitoria, ottenendo decreto ingiuntivo.
, quindi, in sede di opposizione, eccepiva l'intervenuta modifica Parte_1 delle condizioni contrattuali e, conseguentemente, l'adempimento dell'obbligazione dovuta in base agli accordi. Sul punto, evidenziava come la prova dell'integrazione fosse portata non solo dalla documentazione allegata in atti (doc. 2), ma altresì dal fatto che le nuove provvigioni erano state applicate dalla stessa Q.m.a. in altre occasioni
(doc. 3).
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto, eccependo, CP_1 in primo luogo, l'inesistenza di un accordo integrativo del contratto pattuito, posto che il documento (doc. n. 2 del ricorso) prodotto dall'opponente non aveva valenza
2 di 6 probatoria, trattandosi di un semplice documento redatto dalla stessa
[...]
, mai inviato all'agente, privo di data e sottoscrizione delle parti. Le Parte_1 uniche percentuali provvigionali previste da contratto erano, quindi, quelle dell'8% e del 10%.
Sull'emissione delle fatture facenti applicazione di una percentuale minore nel calcolo della provvigionale, eccepiva come queste fossero state emesse sulla base dei CP_1
conteggi effettuati dalla mandante , la quale aveva determinato Parte_1
la misura delle provvigioni in modo del tutto unilaterale ed arbitrario, facendo leva sulla propria forza contrattuale, in lesione del principio di buona fede e correttezza di cui all'art. 2 Cost. e all'art. 1375 c.c. In ogni caso, l'emissione delle fatture non sarebbe indicativa della volontà contrattuale di CP_1
Sul punto eccepisce, inoltre, come, ex art. 12 del contratto di agenzia stipulato tra le parti, eventuali modifiche o aggiunte al contratto avrebbero dovuto essere redatte in forma scritta, rendendo qualsiasi pattuizione orale tra le parti nulla per difetto di forma.
Chiedeva, quindi, la conferma del decreto ingiuntivo e la sua provvisoria esecuzione.
La provvisoria esecuzione non veniva concessa.
La causa viene istruita mediante memorie ex art. 183 c.p.c. e rimessa in decisione.
Tanto premesso, l'opposizione è fondata.
Nonostante la documentazione allegata in atti da parte ricorrente non riporti alcuna datazione o siglatura e nonostante l'originario contratto riporti, all'art. 12, il vincolo della forma scritta in caso di modifica dell'accordo, deve ritenersi, alla luce degli elementi probatori emersi nel corso della fase istruttoria, che sussista prova dell'effettiva integrazione del contratto per volontà di entrambe le parti.
In tema di forma convenzionalmente stabilita, il principio della libertà della forma negoziale, di cui all'art. 1325 c.c., può essere derogato per concorde volontà delle parti.
Se le parti hanno convenuto per iscritto di adottare una determinata forma per la futura conclusione (e, deve ritenersi, integrazione) di un contratto, ex art. 1352 c.c. si presume che la forma sia stata voluta per la validità di questo.
La violazione del patto di forma, quindi, determinerebbe, secondo l'opinione maggioritaria, la nullità del contratto ex art. 1418 c.c., ovvero, nel caso di integrazione
3 di 6 dell'accordo, la nullità parziale delle successive disposizioni, disposte in violazione del vincolo di forma convenzionalmente pattuito.
Nulla impedisce, tuttavia, alle parti di superare il vincolo di forma convenzionalmente stabilito, rinunciandovi.
Infatti, la regola generale è la libertà della forma, per cui, al di fuori dei casi tassativi di forma legale, i contraenti sono liberi di eleggere una forma e poi rinunciarvi (Sez. 3,
Sentenza n. 4541 del 22/03/2012, Rv. 621609).
È necessario chiedersi se tale rinuncia debba essere necessariamente svolta in forma scritta ovvero se sia sufficiente un comportamento univocamente direzionato delle parti in tal senso, che lasci desumere, in modo certo, la rinuncia al vincolo di forma.
In questo senso, giurisprudenza costante ha chiarito come le parti che abbiano convenuto l'adozione della forma scritta per un determinato atto, nella loro autonomia negoziale possono successivamente rinunciare al succitato requisito, anche tacitamente, mediante comportamenti incompatibili con il suo mantenimento (Cass. civ. Sez. 2, 22/08/2003, n. 12344, Rv. 566160, Cass. civ. Sez. 3, n. 4539 del
15/02/2019, Rv. 652488 e, da ultimo, Cass. civ. Sez. 2, n. 20052 del 22/07/2024, Rv.
671782-03).
Nel caso di specie, sussistono diversi elementi probatori che lasciano propendere nel senso che le parti avessero stipulato tra loro un accordo di integrazione verbalmente o con comportamenti concludenti.
In primo luogo, il contratto stipulato tra le parti individua come oggetto del contratto, all'art. 3 (doc. 1 ricorso, pag. 2), le provvigioni sulla vendita dei prodotti denominati
“30x60” e “15x60”. Non è, invece, stabilita la provvigione sui prodotti “20x90” e
“15x90”, il cui commercio è documentato dagli estratti conto allegati da parte ricorrente e non contestati da parte opposta (doc. 3 del ricorso).
Tanto lascia presumere che la vendita di questi materiali, non ricompresi nel contratto originario, sia stata oggetto di accordo tra le parti stesse e che, quindi, le condizioni del contratto originario siano state integrate, seppur in forma orale.
In secondo luogo, Q.m.a. ha emesso fatture (doc. 3 del ricorso) facenti riferimento alla vendita sia dei prodotti dedotti nel contratto che dei prodotti “nuovi” applicando tassi
4 di 6 provigionali diversi rispetto a quelli previsti dall'accordo originario ed in linea, invece, con quanto contenuto nel documento integrativo (doc.2 del ricorso), lasciando presumere che un accordo in tal senso fosse stato, effettivamente, raggiunto tra le parti, anche se non è fornita prova scritta dalla parte opponente.
Infine, si può sottolineare come Q.m.a. non abbia contestato di aver applicato il tasso provvigionale così come prospettato da in modo aderente al Parte_1 contenuto dell'accordo integrativo, ma ha eccepito di averlo fatto in quanto esposta ad un rischio di recesso unilaterale di parte opponente. Riferiva che, trovandosi in una posizione subalterna rispetto all'impresa, si sarebbe trovata costretta ad applicare i tassi provvigionali da questa unilateralmente determinati. In particolare, CP_1 rappresentava come determinasse “la misura delle provvigioni Parte_1
in modo del tutto arbitrario, facendo leva sulla propria posizione di forza contrattuale.
Appare del tutto comprensibile, come peraltro avviene in campo giuslavoristico
(ricordandosi che il contratto di agenzia presente diverse affinità con tale disciplina) che il contraente debole non si “ribelli” alle determinazioni unilaterali e illegittime del contraente forte, per mero timore di essere estromesso dal rapporto negoziale”.
Tale condotta sarebbe stata, peraltro, “lesiva del principio di buona fede e correttezza di cui all'art. 2 Cost. e all'art. 1375 c.c.; principio solidaristico che impone alle parti di comportarsi in modo tale da non pregiudicare l'interesse dell'altra parte del sinallagma” (cfr. pagg. 5 e ss. della comparsa di risposta).
A supporto di tale eccezione, tuttavia, parte opposta non ha fornito alcun elemento probatorio da cui possa evincersi tale asserita “posizione contrattuale di forza”, la quale, quindi, risulta solo genericamente allegata dalla parte, senza quindi indicazione di comportamenti e circostanze specifiche.
La scelta di di emettere fattura sulla base dei tassi provigionali così come CP_1
prospettati dalla stessa invece, evidenzia una volontà Parte_1 contrattuale dell'impresa in tal senso. Al più, sarebbe stato onere di Q.m.a. provare che tale volontà, pur prestata, era affetta da vizio del consenso e, come tale, annullabile.
In assenza di tale prova, deve ritenersi che la fatturazione costante nel tempo da parte di di provvigioni inferiori rispetto a quelle contrattualmente previste, anche per CP_1
la vendita di prodotti ulteriori rispetto a quelli inizialmente dedotti nel contratto,
5 di 6 costituisca esecuzione di un comportamento concludente di entrambe le parti volto, da un lato, a rinunciare alla clausola del vincolo della forma scritta di cui all'art. 12 del contratto e, dall'altro, ad integrare l'accordo inizialmente stipulato, riducendo il compenso dovuto a titolo di provvigione.
Pertanto, il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere determinate secondo i parametri del
D.M. 147/2022, considerati il valore della controversia, le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese, e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione di
[...]
nei confronti di avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1 CP_1
3195/2022, disattese o assorbite tutte le contrarie richieste ed eccezioni:
1. REVOCA il decreto ingiuntivo n. 3195/2022 emesso dal Tribunale di Modena in data 3.12.2022 – R.G. 7429/2022.
2. CONDANNA a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si CP_1 liquidano in € 761,00 per spese, € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del
15%, i.v.a.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Modena, 28 marzo 2025
Il Giudice
Evelina Ticchi
6 di 6