TAR Catania, sez. III, sentenza 16/04/2026, n. 1094
TAR
Ordinanza cautelare 6 novembre 2025
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TAR
Sentenza 16 aprile 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Motivazione postuma e inammissibile

    Il Collegio rileva che le questioni introdotte dall'Amministrazione resistente in sede difensiva, relative a futuri interventi urbanistici, alla pianificazione del PRP, al sequestro di area e alla presenza di una vasca interrata, non erano presenti nel provvedimento di rigetto impugnato e costituiscono inammissibili motivazioni postume.

  • Accolto
    Legittimità della richiesta di rinnovo della concessione demaniale nonostante l'iscrizione nel registro ex art. 68 cod. nav.

    Il Collegio ritiene che, sebbene l'iscrizione nel registro ex art. 68 cod. nav. non abbia valore autorizzatorio, essa è subordinata alla verifica dei requisiti necessari. L'attività di raccolta rifiuti è qualificata come servizio portuale dal diritto europeo, e l'Autorità portuale ha facoltà di stabilire che tale servizio sia svolto mediante mera iscrizione nel registro. Pertanto, la ricorrente ha titolo a richiedere la concessione demaniale.

  • Accolto
    Valutazione del deposito temporaneo come impianto portuale di raccolta

    Il Collegio ritiene che il deposito temporaneo debba essere considerato un impianto portuale di raccolta ai sensi del d.lgs. n. 182/2003 e del d.lgs. n. 197/2021, in quanto struttura che concentra i rifiuti raccolti dalle navi ai fini del loro successivo trasporto. La normativa vigente, in particolare l'art. 4, co. 6, del d.lgs. n. 197/2021, ammette l'applicazione dell'art. 185-bis (depositi temporanei) per gli impianti fissi di raccolta.

  • Accolto
    Irrilevanza del mancato aggiornamento del piano dei rifiuti

    Il Collegio rileva che, in assenza del nuovo piano dei rifiuti, deve considerarsi valido ed efficace il piano precedente (2016). L'avvicendamento delle normative non può legittimare una sospensione degli obblighi di tutela ambientale, né consentire all'Autorità di liberarsi da ogni obbligo.

  • Accolto
    Non giustificata la motivazione relativa ai lavori per la Caserma della Guardia di Finanza

    Il Collegio osserva che la possibilità di rilasciare la concessione per soli due anni non poteva fondare un rigetto 'de plano'. La necessità di lavori nell'area avrebbe dovuto comportare la previsione di uno spostamento temporaneo dell'impianto o la sua realizzazione con modalità diverse (mobili, galleggianti), garantendo comunque la presenza di impianti di raccolta.

  • Accolto
    Contraddizione tra sequestro e iscrizione nel registro ex art. 68 cod. nav.

    Il Collegio rileva una contraddizione nell'operato dell'Amministrazione: se da un lato invoca un presunto inadempimento della ricorrente per negare la concessione, dall'altro le consente di proseguire l'attività di raccolta rifiuti, seppur in condizioni più gravose.

  • Accolto
    Invalidità derivata dal provvedimento di diniego

    Poiché il provvedimento di diniego è stato annullato, anche l'atto di sgombero, che ne costituisce una conseguenza diretta, viene travolto.

  • Accolto
    Invalidità derivata dal provvedimento di diniego

    Poiché il provvedimento di diniego è stato annullato, anche l'ingiunzione di sgombero, che ne costituisce una conseguenza diretta, viene travolta.

  • Accolto
    Invalidità derivata dagli atti principali

    Poiché gli atti principali sono stati annullati, anche gli atti presupposti, connessi e consequenziali vengono travolti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. III, sentenza 16/04/2026, n. 1094
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 1094
    Data del deposito : 16 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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